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Statuto

    SOMMARIO:


    TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
    TITOLO II – FINALITA’
    TITOLO III – SOCI
    TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
    TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 1 – COSTITUZIONE
    È costituita l’Associazione Culturale denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE SULLEREGOLE”.
    “ASSOCIAZIONE CULTURALE SULLEREGOLE” è una libera associazione culturale, autonoma, apartitica e pluralista, con durata limitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
    Art. 2 – DURATA
    L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.
    TITOLO II – FINALITA’
    Art. 3 – SCOPO SOCIALE
    L’“ASSOCIAZIONE CULTURALE SULLEREGOLE” persegue i seguenti scopi:

    STATUTO:

    TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

     

    diffondere la cultura del rispetto delle persone, fondamento della Costituzione oggi vigente e delle regole che servono a garantirlo, attraverso incontri, videoconferenze ed altri strumenti di comunicazione con studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, con associazioni, centri culturali e sociali di qualsiasi genere e tipo, nonché attraverso l’elaborazione e l’attuazione di progetti nel campo della scuola, del teatro, del carcere, dell’immigrazione, anche attraverso la creazione di collegamenti con entità aventi scopi similari.
    L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
    • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti.
    • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca e osservatorio sulla società;
    • attività editoriale: pubblicazione e gestione del sito sulle regole, e qualsiasi altra attività in coerenza con lo scopo associativo.

    Art. 4 – ATTIVITA’
    L’Associazione “ASSOCIAZIONE CULTURALE SULLEREGOLE” attiverà, favorirà e coordinerà ogni attività ed iniziativa che sia connessa allo scopo sociale.

    TITOLO III – SOCI

    Art. 5 – SOCI
    L’Associazione “ASSOCIAZIONE CULTURALE SULLEREGOLE” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo

    consenso dei genitori o di chi esercita la potestà.
    E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.I membri dell’Associazione si distinguono in:

    a. Soci Fondatori.
    Sono Soci Fondatori coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione. Eccezion fatta per le modalità di composizione del Consiglio Direttivo (art.19), la qualifica di Socio Fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da quelli dei Soci ordinari.
    b. Soci Ordinari.
    Sono Soci Ordinari coloro che entrano a far parte dell’Associazione nel corso della sua esistenza.
    L’adesione all’Associazione avviene a seguito dell’invio della domanda di ammissione e del pagamento della quota associativa.
    Il Consiglio Direttivo può decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, la decadenza del socio.
    c. Soci Onorari.
    Sono proclamati Soci Onorari su proposta del Presidente dell’Associazione e con approvazione del Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo della cultura della legalità e delle regole in ogni sua forma. I Soci Onorari hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari, ad eccezione del pagamento di qualunque quota sociale derivante dal vincolo associativo.
    Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI
    La qualifica di Socio dà diritto:
    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    • a partecipare alla vita associativa con diritto di voto nelle Assemblee per approvazione o modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
    • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
    Art. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI
    I Soci sono tenuti:
    – all’osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli Organi Sociali;
    – con l’eccezione dei soci onorari, al pagamento delle quote associative annuali e/o mensili fissate dal Consiglio Direttivo;
    – ad impegnarsi a titolo totalmente gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese documentate, per la realizzazione delle attività sociali poste in atto dall’Associazione e preventivamente concordate dagli Organi Sociali.
    Art. 8 – RECESSO DEI SOCI
    Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso.
    Art. 9 – ESCLUSIONE DEI SOCI
    L’assemblea dei soci dell’Associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, l’esclusione di uno o più soci che tengano comportamenti non conformi allo spirito ed alle finalità dell’Associazione, non rispettino quanto definito nell’eventuale Regolamento interno o non siano in regola con il pagamento delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.
    Art. 10 – CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO
    I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati.
    TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
    Art. 11 – ORGANI SOCIALI
    Gli organi dell’associazione sono:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente.
    A) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
    Art. 12 – TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
    L’assemblea dei soci è l’organo collegiale formato da tutti i soci, che decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita dell’associazione:
    1. approva il rendiconto economico-finanziario e lo stato patrimoniale;
    2. procede alla nomina delle cariche sociali;
    3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
    4. approva gli eventuali regolamenti;
    5. ratifica la proposta del Consiglio Direttivo in ordine alla quota annuale a carico dei Soci.
    Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
    La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente che notificherà ai soci luogo, data e ordine del giorno dell’assemblea almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso di convocazione sarà comunicato con mezzi ritenuti idonei dal Presidente.
    Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l’ipotesi che l’assemblea finisse deserta in prima.
    Art. 13 – ELEGGIBILITA’ AD INTEVENIRE ALL’ASSEMBLEA
    Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, conferendogli una delega scritta. Ogni socio può cumulare più di una delega dagli altri soci nei limiti di due.
    Art. 14 – DIRITTO DI VOTO
    Ogni socio ha diritto ad un voto.
    Art. 15 – PRESIDENTE E SEGRETARIO
    L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di questi da altra persona nominata dall’assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea designa anche un Segretario che sottoscrive, con il Presidente dell’assemblea, il verbale delle deliberazioni.
    Art. 16 – FREQUENZA DELLE CONVOCAZIONI
    L’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto economico -finanziario e lo stato patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all’ordine del giorno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
    Art. 17 – QUORUM E MODALITA’ DI VOTAZIONE
    L’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci o dei rappresentati presenti.
    Art. 18 – MODIFICA DELLO STATUTO
    L’assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta, la modifica dello statuto sociale o dello scopo sociale, e lo scioglimento anticipato o la proroga dell’Associazione, solo in presenza almeno dei due terzi dei soci.
    B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
    Art. 19 – COMPOSIZIONE
    Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea dei soci. Almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, devono essere composti da Soci Fondatori od Onorari. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione, nominato nel proprio seno dal Consiglio stesso.
    Art. 20 – DURATA DEL MANDATO
    Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e può essere riconfermato dall’Assemblea dei Soci; i suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.
    Art. 21 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
    Se nel corso dell’esercizio viene a mancare, anche per rinunzia, un membro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro del Consiglio così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l’assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.
    Art. 22 – LUOGO, QUORUM, E MODALITA DI VOTAZIONE
    Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Art. 23 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
    Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
    - stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale;
    - adottare tutte le più opportune delibere per l’utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;
    - sottoporre annualmente all’Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa;
    - definire l’ammontare e curare la riscossione delle quote associative annuali e/o mensili dei soci fondatori ed ordinari;
    - accettare i contributi volontari offerti dai soci;
    - accettare lasciti e liberalità di terzi;
    - deliberare sull’ammissione di nuovi soci.
    C) PRESIDENTE
    Art. 24 – DURATA DEL MANDATO
    Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. La carica è gratuita.
    Art. 25 – FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E DIREZIONE
    Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
    E’ demandata al Presidente la direzione e la sorveglianza sull’attività dell’Associazione e sull’osservanza dei principi consacrati dallo statuto.
    Art. 26 – RAPPRESENTANZA LEGALE
    Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell’associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee all’associazione e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incasserà.
    TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI
    Art. 27 – BILANCIO
    Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
    Art. 28 – ANNO SOCIALE
    L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.
    Art. 29 – PATRIMONIO
    Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    - beni, immobili e mobili;
    - contributi;
    - donazioni e lasciti;
    - rimborsi;
    - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
    - ogni altro tipo di entrate.
    Art. 30 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
    Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
    E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
    Non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra l’associazione ed eventuali volontari impiegati. A questi potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese per l’attività prestata in quanto tali.
    Art. 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
    In caso di scioglimento dell’Associazione le eventuali attività residuate alla liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, saranno devolute secondo deliberazione dell’Assemblea dei soci, sentiti gli organismi di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
    Art. 32 - REGOLAMENTO INTERNO
    Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
    Art. 33 - DISPOSIZIONE FINALE
    Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.