Costituzione della Repubblica Polacca

Traduzione a cura di Diego CONTE, laureando presso l’Università del Piemonte Orientale.

Tavola sinottica a cura di Alessandra VALERIO.

Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

Costituzione della Repubblica Polacca

PREAMBOLO

Con a cuore l’esistenza e il futuro della nostra Patria, riconquistata nel 1989 la possibilità di una sovrana e democratica determinazione del Suo destino, noi, Nazione Polacca – cittadini tutti della Repubblica, credendo in Dio, fonte di verità, giustizia, bontà e bellezza, o non condividendo questa fede ma gli stessi valori universali sgorganti da altre fonti, uguali nei diritti e nei doveri verso il bene comune – la Polonia, grati ai nostri antenati per il loro lavoro, per la loro battaglia per l’indipendenza, pagata con immensi sacrifici, per la cultura radicata nell’eredità cristiana della Nazione e nei valori universali, riportandoci alle migliori tradizioni della Prima e della Seconda Repubblica, obbligati a mostrare alle future generazioni quanto di più prezioso da un patrimonio ultramillenario, stretti da vincoli di comunione ai nostri connazionali sparsi per il mondo, consapevoli della necessità di collaborare con tutti i paesi per il bene della Famiglia Umana, memori delle amare esperienze dei tempi in cui le basi della libertà e dei diritti dell’uomo erano nella nostra Patria infrante, desiderando garantire per sempre i diritti dei cittadini, e assicurare all’attività delle istituzioni pubbliche accuratezza e funzionalità, con senso di responsabilità verso Dio e la nostra coscienza, deliberiamo la Costituzione della Repubblica Polacca come diritto fondamentale per il popolo basato sul rispetto della libertà e della giustizia, sulla collaborazione con le autorità, sul dialogo sociale e sul principio di reciproca assistenza rafforzante i diritti dei cittadini e delle loro comunità. Chi, per il bene della Terza Repubblica, farà uso di questa Costituzione Noi invochiamo, affinché compia tutto ciò, avendo cura del rispetto dell’innata dignità della persona, del suo diritto alla libertà e dell’obbligo di solidarietà con gli altri uomini, e stimi questi principi intoccabile fondamento della Repubblica Polacca.

Parte I

La Repubblica

Art. 1.

La Repubblica Polacca è un bene comune di tutti i cittadini.

Art. 2.

La Repubblica Polacca è uno stato democratico di diritto che realizza i principi di giustizia sociale.

Art. 3.

La Repubblica Polacca è uno stato unitario.

Art. 4.

§ 1. Il potere supremo nella Repubblica Polacca appartiene alla Nazione.

§ 2. La Nazione esercita il potere attraverso i propri rappresentanti o direttamente.

Art. 5.

La Repubblica Polacca custodisce l’indipendenza e l’inviolabilità del proprio territorio, garantisce la libertà e i diritti umani e civili nonché la sicurezza dei cittadini, custodisce l’eredità nazionale e garantisce la difesa dell’ambiente, mossa dal principio di un equilibrato progresso.

Art. 6.

§ 1. La Repubblica Polacca stabilisce le condizioni della divulgazione e del libero accesso ai beni della cultura, fonte dell’identità della nazione polacca, del suo perdurare e del suo progresso.

§ 2. La Repubblica Polacca fornisce aiuto ai Polacchi che abitano all’estero per il mantenimento dei loro legami con l’eredità culturale nazionale.

Art. 7.

Gli organi del potere pubblico operano sulla base ed entro i limiti della legge.

Art. 8.

§ 1. La Costituzione è la legge suprema della Repubblica Polacca.

§ 2. Il disposto della Costituzione si applica direttamente, eccetto che diversamente stabilito dalla Costituzione stessa.

Art. 9.

La Repubblica Polacca osserva il diritto internazionale da cui è vincolata.

Art. 10.

§ 1. L’organizzazione della Repubblica Polacca si fonda sulla separazione e l’equilibrio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

§ 2. Il potere legislativo è esercitato dalla Dieta e dal Senato, il potere esecutivo dal Presidente della Repubblica Polacca e dal Consiglio dei Ministri, il potere giudiziario dalle Corti e dai Tribunali.

Art. 11.

§ 1. La Repubblica Polacca garantisce la libera costituzione e il libero agire dei partiti politici. I partiti politici sono formati sui principi di volontarietà e uguaglianza dei cittadini polacchi al fine di contribuire con metodi democratici alla formazione della politica statale.

§ 2. Il finanziamento dei partiti politici è pubblico.

Art. 12.

La Repubblica Polacca garantisce la libera costituzione e il libero agire di sindacati, organizzazioni socio-professionale di agricoltori, associazioni, movimenti di cittadini, altre unioni volontarie e fondazioni.

Art. 13.

È vietata l’esistenza di partiti politici e altre organizzazioni che si richiamano nei propri programmi ai metodi ed alle pratiche totalitaristiche nazista, fascista o comunista, nonché quelli i cui programmi presuppongono o ammettono l’odio razziale e nazionale, l’uso della forza al fine di ottenere il potere o influenzare la politica statale ovvero prevedono la segretezza della propria struttura o dei propri membri.

Art. 14.

La Repubblica Polacca assicura la libertà di stampa e delle altre forme di comunicazione.

Art. 15.

§ 1. L’organizzazione territoriale della Repubblica Polacca assicura il decentramento del potere pubblico.

§ 2. La legge definisce la principale suddivisione territoriale dello stato considerando i legami sociali, economici o culturali e assicurando alle unità territoriali la capacità ad eseguire compiti pubblici.

Art. 16.

§ 1. Il complesso degli abitanti delle unità costituenti principale suddivisione territoriale costituisce per legge una comunità di autogoverno.

§ 2. L’autogoverno territoriale partecipa dell’esercizio del potere pubblico. L’autogoverno territoriale esercita, in nome proprio e sotto la propria responsabilità, la fondamentale parte di funzioni pubbliche che gli spetta per legge.

Art. 17.

§ 1. Per legge possono essere costituiti organi di autodisciplina professionale, che rappresentino le persone esercitanti professioni di fede pubblica e che eseguano il controllo sull’adeguatezza dell’esecuzione di tali professioni nei limiti dell’interesse pubblico e per la sua difesa.

§ 2. Nel rispetto della legge, possono essere costituiti anche altre forme di organi di autodisciplina. Esse non possono violare la libertà di esercitare una professione né limitare la libertà dell’attività economica.

Art. 18.

Il matrimonio, come unione dell’uomo e della donna, la famiglia, la maternità e la genitorialità si trovano sotto la tutela e la cura della Repubblica Polacca.

Art. 19.

La Repubblica Polacca offre una tutela speciale ai veterani della lotta per l’indipendenza, in particolar modo agli invalidi di guerra.

Art. 20.

L’economia sociale di mercato fondata sull’autonomia dell’attività economica, la proprietà privata ovvero la solidarietà, il dialogo e la collaborazione dei partner sociali costituiscono la base del sistema economico della Repubblica Polacca.

Art. 21.

§ 1. La Repubblica Polacca difende la proprietà e i diritti successori.

§ 2. L’espropriazione è ammessa soltanto per fini pubblici e salvo giusto indennizzo.

Art. 22.

La limitazione della libertà di attività economica è ammessa solo nei limiti della legge e in relazione ad importanti interessi pubblici.

Art. 23.

L’azienda agricola familiare costituisce la base del sistema agricolo dello Stato. Tale principio non viola i disposti degli articoli 21 e 22.

Art. 24.

Il lavoro si trova sotto la tutela della Repubblica Polacca. Lo Stato sorveglia le condizioni di esecuzione del lavoro.

Art. 25.

§ 1. Le Chiese e le altre associazioni confessionali hanno eguali diritti.

§ 2. Le autorità pubbliche della Repubblica Polacca si mantengono imparziali nelle questioni di convinzione religiosa, di concezione del mondo e filosofiche, garantendo la loro libertà di espressione nella vita pubblica.

§ 3. I rapporti tra lo Stato e le chiese e associazioni confessionali diverse si formano sulla base del rispetto della loro autonomia ovvero dell’indipendenza reciproca, ciascuno nel proprio ordine, come anche della collaborazione per il bene individuale e comune.

§ 4. I rapporti tra la Repubblica Polacca e la Chiesa cattolica sono definiti dall’accordo internazionale stipulato con la Sede Apostolica e dalle leggi.

§ 5. I rapporti tra la Repubblica Polacca e le altre chiese e associazioni confessionali sono definiti dalle leggi emanate sulla base degli accordi presi tra il Consiglio dei Ministri e i loro rappresentanti.

Art. 26.

§ 1. Le Forze di Difesa della Repubblica Polacca sono destinate alla difesa dell’indipendenza dello stato e dell’indivisibilità del suo territorio ovvero a garantire la sicurezza e l’inviolabilità dei suoi confini.

§ 2. Le Forze di Difesa mantengono la neutralità nelle questioni politiche e sono sottoposte a controllo civile e democratico.

Art. 27.

Nella Repubblica Polacca la lingua ufficiale è il polacco. Tale disposizione non viola i diritti delle minoranze nazionali derivanti dalla ratifica degli accordi internazionali.

Art. 28.

§ 1. Lo stemma della Repubblica Polacca è l’effige dell’aquila bianca incoronata su sfondo bianco.

§ 2. I colori della Repubblica Polacca sono il colore bianco e rosso.

§ 3. L’inno della Repubblica Polacca è la Mazurca di Dąbrowski.

§ 4. Lo stemma, i colori e l’inno godono di protezione giuridica.

§ 5. La legge disciplina i particolari dello stemma, dei colori e dell’inno.

Art. 29.

La capitale della Repubblica Polacca è Varsavia.

Parte II

Libertà, diritti e doveri dell’uomo e del cittadino

Principi generali

Art. 30.

L’innata e inalienabile dignità dell’uomo costituisce l’origine della libertà e dei diritti dell’uomo e del cittadino. Essa è inviolabile e il suo rispetto e difesa costituiscono obbligo del potere pubblico.

Art. 31.

§ 1. La libertà è soggetta a difesa giuridica.

§ 2. Tutti sono obbligati a rispettare la libertà e i diritti altrui. A nessuno è permesso costringere l’adempimento di ciò che non è imposto dalla legge.

§ 3. Le limitazioni al godimento della libertà e dei diritti costituzionali possono essere disposte solo dalla legge e soltanto qualora sia necessario, in uno Stato democratico, per la sua sicurezza o per l’ordine pubblico, ovvero per la difesa dell’ambiente, della salute e della morale pubblica, della libertà e dei diritti delle altre persone. Tali limitazioni non possono violare l’essenza della libertà e dei diritti.

Art. 32.

§ 1. Tutti sono uguali di fronte alla legge. Tutti hanno diritto ad un pari trattamento da parte del potere pubblico.

§ 2. Nessuno può essere discriminato nella vita politica, sociale od economica per alcun motivo.

Art. 33.

§ 1. Le donne e gli uomini hanno, nella Repubblica Polacca, uguali diritti nella vita famigliare, politica, sociale ed economica.

§ 2. In particolare, le donne e gli uomini hanno uguale diritto all’istruzione, all’assunzione e avanzamento, alla stessa retribuzione per il lavoro di uguale valore, alla protezione sociale e all’occupazione di cariche, all’espletamento di funzioni e al godimento di dignità pubbliche e riconoscimenti.

Art. 34.

§ 1. La cittadinanza polacca si acquista con la nascita da genitori aventi la cittadinanza polacca. Altri modi di acquisto della cittadinanza polacca sono determinati dalla legge.

§ 2. Il cittadino polacco non può perdere la cittadinanza eccetto che per propria rinuncia.

Art. 35.

§ 1. La Repubblica Polacca assicura ai cittadini polacchi appartenenti a minoranze nazionali ed etniche la libertà di conservare e sviluppare la propria lingua, mantenere le proprie abitudini e tradizioni ovvero sviluppare la propria cultura.

§ 2. Le minoranze nazionali ed etniche hanno il diritto di creare propri istituti educativi e culturali e altri finalizzati alla difesa dell’identità religiosa nonché a partecipare alla risoluzione delle questioni relative alla propria identità culturale.

Art. 36.

Durante la permanenza all’estero, il cittadino ha diritto ad essere tutelato da parte della Repubblica Polacca.

Art. 37.

§ 1. Chi si trova sotto l’autorità della Repubblica Polacca gode della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione.

§ 2. Le eccezioni a questo principio, concernenti gli stranieri, sono stabilite dalla legge.

Libertà e Diritti personali

Art. 38.

La Repubblica Polacca garantisce a chiunque la difesa giuridica della vita.

Art. 39.

Nessuno può essere sottoposto ad esperimenti scientifici, tra i quali quelli medici, senza avere espresso volontariamente il proprio assenso.

Art.40.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, crudeltà, azioni disumane o trattamenti e pene avvilenti. Sono vietate le punizioni corporali.

Art. 41.

§ 1. Ad ognuno si assicura l’inviolabilità e la libertà personale. La privazione ovvero la limitazione della libertà personale può avvenire soltanto nei casi e modi previsti dalla legge.

§ 2. Chiunque, privato della libertà non in base ad una sentenza della corte, ha diritto a ricorrere al tribunale al fine di ottenere l’accertamento della legittimità di tale privazione. Della privazione della libertà viene immediatamente avvisata la famiglia o altre persone indicate da chi è sottoposto al provvedimento di limitazione della libertà personale.

§ 3. Chiunque sia posto in stato di arresto o di fermo deve essere informato, immediatamente ed in modo a lui comprensibile, sulle cause del fermo. Deve essere, entro 48 ore dal momento dell’arresto o del fermo, messo a disposizione del tribunale. Chi è sottoposto ad arresto o a fermo deve essere liberato se, entro 24 ore dal momento in cui viene messo a disposizione del tribunale, non gli viene fornita la decisione del tribunale di arresto o fermo temporaneo unitamente alla presentazione della accuse.

§ 4. Chiunque sia posto in stato di arresto o di fermo deve essere trattato in modo umano.

§ 5. Chiunque sia posto illegalmente in stato di arresto o di fermo ha diritto a risarcimento.

Art. 42.

§ 1. È soggetto a responsabilità penale chi ha commesso un’azione vietata, sotto minaccia di pena, da una legge in vigore al tempo del suo compimento. Tale principio non costituisce ostacolo per la punizione delle azioni costituenti reato, al momento del compimento, secondo la legge internazionale.

§ 2. Colui, contro il quale è in atto un procedimento penale, ha diritto alla difesa in tutti gli stadi del procedimento. Può, in particolare, scegliere il difensore o, nei casi previsti dalla legge, godere della difesa d’ufficio.

§ 3. Ciascuno è considerato innocente fino al momento in cui la sua colpevolezza non è dichiarata da una sentenza definitiva della corte.

Art. 43.

I delitti di guerra e i delitti contro il genere umano sono imprescrittibili.

Art. 44.

La prescrizione dei reati non perseguibili per cause politiche, compiuti da funzionari pubblici o dietro loro commissione, è sospesa fino al momento della cessazione di tali cause.

Art. 45.

§ 1. Chiunque ha diritto ad un giusto e pubblico esame della causa senza immotivati indugi da parte del tribunale competente, terzo, imparziale ed indipendente.

§ 2.L’esclusione della pubblicità dell’esame può essere determinata in relazione alla morale, alla sicurezza dello stato e all’ordine pubblico nonché con riguardo alla difesa della vita privata delle parti ovvero di altri importanti interessi privati. Il verdetto è pronunciato pubblicamente.

Art. 46.

La confisca di oggetti può avvenire solo nei casi stabiliti dalla legge e solo sulla base di una sentenza definitiva.

Art. 47.

Ciascuno ha diritto alla difesa giuridica della propria vita privata e famigliare, dell’onorabilità e della bontà del nome nonché a decidere della propria vita personale.

Art. 48.

§ 1. I genitori hanno diritto ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni. Tale educazione deve tenere in considerazione il livello di maturità del bambino, ed anche la sua libertà di coscienza, fede religiosa e le sue idee.

§ 2. La limitazione ovvero la privazione dei diritti genitoriali ha luogo soltanto nei casi previsti dalla legge e unicamente in forza di una sentenza definitiva della corte.

Art. 49.

Si assicurano la libertà e la difesa della segretezza delle comunicazioni. La loro limitazione può avvenire soltanto nei casi e modi stabiliti dalla legge.

Art. 50.

Si assicura l’inviolabilità del domicilio. La perquisizione del domicilio, di una stanza o del veicolo può essere eseguita soltanto nei casi e modi stabiliti dalla legge.

Art. 51.

§ 1. Nessuno può essere obbligato diversamente che sulla base della legge a fornire informazioni relative alla propria persona.

§ 2. Le autorità pubbliche non possono acquisire, raccogliere e rendere accessibili informazioni di altro tipo riguardanti i cittadini se non indispensabili in uno Stato democratico di diritto.

§ 3. Ognuno ha diritto ad accedere ai documenti ufficiali e alle raccolte di dati che lo riguardano. Limitazioni a tale diritto possono essere stabilite dalla legge.

§ 4. Ognuno ha diritto a pretendere la correzione o cancellazione di informazioni non corrette, incomplete o raccolte in modo contrario alla legge.

§ 5. I principi e le modalità della raccolta dei dati e dell’accesso alle informazioni sono definiti dalla legge.

Art. 52.

§ 1. Ad ognuno si assicura la libertà di circolazione nel territorio della Repubblica Polacca nonché della scelta del luogo di residenza e soggiorno.

§ 2. Ognuno può liberamente lasciare il territorio della Repubblica Polacca.

§ 3. Le libertà di cui ai § 1 e 2 sono sottoposte alle limitazioni stabilite dalla legge.

§ 4. Il cittadino polacco non può essere espulso dallo Stato né gli può essere imposto il ritorno.

§ 5. La persona, le cui origini polacche sono state attestate secondo la legge, può prendere dimora fissa nel territorio della Repubblica Polacca.

Art. 53.

§ 1. A chiunque si assicurano la libertà di idee e religione.

§ 2. La libertà di religione comprende la libertà di confessare e abbracciare una religione secondo la propria scelta nonché la manifestazione individuale o con altri, pubblicamente o privatamente, della propria religione attraverso l’esercizio del culto, della preghiera, la partecipazione alle cerimonie, la pratica e l’insegnamento. La libertà di religione comprende anche il possesso di templi e di altri luoghi di culto in relazione alle necessità dei credenti nonché il diritto delle persone di usufruire dell’aiuto religioso laddove si trovino.

§ 3. I genitori hanno il diritto di assicurare ai figli l’educazione e l’istruzione morale e religiosa conformemente alle proprie convinzioni. Il disposto dell’art. 48 § 1 viene applicato conformemente.

§ 4. La religione della chiesa o di un’altra associazione di fede la cui situazione è regolata dalla legge può essere oggetto di studio nella scuola, ed in ogni caso non può essere violata la libertà di idee e di religione delle altre persone.

§ 5. La libertà di manifestazione religiosa può essere limitata esclusivamente per mezzo della legge e soltanto qualora sia necessario per la difesa della sicurezza statale, dell’ordine pubblico, della salute, della morale o della libertà e diritti altrui.

§ 6. Nessuno può essere costretto a partecipare o non partecipare alle pratiche religiose.

§ 7. Nessuno può essere obbligato dal potere pubblico a rivelare la propria concezione del mondo, le convinzioni religiose o la fede.

Art. 54.

§ 1. Ad ognuno si assicurano la libertà di espressione delle proprie opinioni nonché di acquisizione e divulgazione di informazioni.

§ 2. La censura preventiva dei mezzi di comunicazione sociale nonché la concessione di autorizzazioni alla stampa sono vietate. La legge può introdurre l’obbligo di conseguire la previa autorizzazione alla conduzione di stazioni radio o televisive.

Art. 55.

§ 1. È proibita l’estradizione del cittadino polacco.

§ 2. È proibita l’estradizione dei sospettati di reati compiuti per motivi politici senza l’uso della forza.

§ 3. Delle questioni di ammissibilità dell’estradizione giudica il tribunale.

Art. 56.

§ 1. Gli stranieri possono godere del diritto di asilo nella Repubblica Polacca in base ai principi definiti dalla legge.

§ 2. Allo straniero, in cerca di difesa nella Repubblica Polacca da persecuzioni, può essere riconosciuto lo stato di rifugiato secondo gli accordi internazionali vincolanti la Repubblica Polacca.

Libertà e diritti politici

Art. 57.

A ciascuno si assicura la libertà di organizzare e partecipare a riunioni pacifiche. La legge può stabilire limitazioni a tale libertà.

Art. 58.

§ 1. A ciascuno si assicura la libertà di associazione.

§ 2. Sono vietate le associazioni i cui fini o attività sono contrarie alla Costituzione o alla legge. Sul rifiuto di registrazione o sul divieto di attività di tale associazioni decide il tribunale.

§ 3. La legge stabilisce i tipi di associazione sottoposti alla registrazione del tribunale, le modalità di tale registrazione nonché le forme di vigilanza su di esse.

Art. 59.

§ 1. Si assicura il diritto di associarsi in sindacati di lavoratori, organizzazioni socio-sindacali di agricoltori nonché in organizzazioni di datori di lavoro.

§ 2. I sindacati dei lavoratori nonché i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno diritto alla conduzione di trattative, in particolare al fine di risolvere questioni collettive ovvero stringere patti collettivi di lavoro ed altri accordi.

§ 3. Ai sindacati dei lavoratori spetta il diritto di organizzare scioperi di lavoratori e altre forme di protesta nei limiti stabiliti dalla legge. Per ragioni di bene pubblico la legge può limitare l’esercizio dello sciopero o vietarlo in riferimento a determinate categorie di lavoratori o a determinati settori.

§ 4. L’ambito della libertà di associazione in sindacati dei lavoratori e organizzazioni di datori di lavoro nonché di altre libertà di associazione può essere sottoposto solo alle limitazioni legislative ammesse dagli accordi internazionali vincolanti la Repubblica Polacca.

Art. 60.

I cittadini polacchi che godono dei pieni diritti pubblici hanno diritto a svolgere incarichi pubblici alle medesime condizioni.

Art. 61.

§ 1. Il cittadino ha diritto ad ottenere informazioni sulle attività degli organi di potere pubblico nonché sulle persone adempienti funzioni pubbliche. Tale diritto comprende anche la pretesa a ottenere informazioni sull’attività degli organi di autodisciplina economica e professionale ed anche di altre persone e unità organizzative nell’ambito in cui esse svolgono funzioni di potere pubblico e amministrano beni comunali o il patrimonio del Tesoro dello Stato.

§ 2. Il diritto a ottenere informazioni comprende l’accesso ai documenti nonché alle sedute collegiali degli organi di potere pubblico legittimati da elezioni generali, con la possibilità di riprodurne i suoni o le immagini.

§ 3. Limitazioni ai diritti di cui ai § 1 e 2 possono derivare unicamente con riferimento alla tutela, prevista dalla legge, della libertà e dei diritti di altre persone e soggetti economici nonché alla difesa dell’ordine pubblico, della sicurezza o di altri importanti interessi economici dello stato.

§ 4. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai § 1 e 2 sono stabilite dalla legge e con riferimento alla Dieta e al Senato dai loro regolamenti.

Art. 62.

§ 1. I cittadini polacchi hanno diritto a partecipare ai referendum nonché a eleggere il Presidente della Repubblica, i deputati, i senatori, i rappresentanti degli enti di autogoverno territoriale, se al più tardi nel giorno del voto hanno compiuto i 18 anni.

§ 2. Il diritto a partecipare ai referendum nonché al voto non spetta alle persone che una sentenza definitiva ha reso incapaci o privi di diritti pubblici o di voto.

Art. 63.

Ciascuno ha diritto a depositare petizioni, richieste e lamentele nell’interesse pubblico, proprio o, se autorizzato, di altra persona, alle autorità di potere pubblico nonché alle organizzazioni e istituzioni sociali relativamente all’adempimento dei compiti amministrazione pubblica delegati. Le forme dell’esame delle petizioni, richieste e lamentele sono stabilite dalla legge.

Libertà e diritti economici, sociali e culturali

Art.64.

§ 1. Ciascuno gode del diritto alla proprietà, degli altri diritti economici ovvero del diritto all’eredità.

§ 2. La proprietà, gli altri diritti economici e il diritto all’eredità sono sottoposti, in forme uguali per tutti, a tutela giuridica.

§ 3. La proprietà può essere limitata solamente attraverso la legge e soltanto per quanto non sia lesa l’essenza del diritto stesso.

Art. 65.

§ 1. A ciascuno si assicura il diritto a scegliere ed esercitare una professione nonché a scegliere il luogo di lavoro. Eccezioni sono stabilite dalla legge.

§ 2. L’obbligo di lavoro può essere stabilito solo dalla legge.

§ 3. È vietata l’assunzione permanente dei bambini fino agli anni 16. La legge definisce le modalità e i caratteri delle forme di assunzione ammesse.

§ 4. L’ammontare minimo della retribuzione o il metodo di definizione di tale somma sono stabiliti dalla legge.

§ 5. Le autorità pubbliche conducono una politica diretta alla piena e produttiva occupazione attraverso la realizzazione di programmi contro la disoccupazione, tra cui l’organizzazione e l’appoggio delle forme di consulenza e dell’educazione professionali ovvero delle opere pubbliche e dei lavori di intervento.

Art. 66.

§ 1. Ciascuno ha diritto a sicure e igieniche condizioni di lavoro. Le modalità di realizzazione di tale diritto nonché gli obblighi dei datori di lavoro sono definiti dalla legge.

§ 2. Il lavoratore ha diritto a giorni liberi dal lavoro stabiliti dalla legge e a ferie annuali pagate; il limite massimo di orario di lavoro è stabilito dalla legge.

Art. 67.

§ 1. Il cittadino ha diritto alla previdenza sociale in caso di inabilità a lavorare per malattia o invalidità ovvero per raggiunta età di pensionamento. L’ambito e le forme della previdenza sociale sono stabilite dalla legge.

§ 2. Il cittadino rimasto senza lavoro non per propria volontà e senza altri mezzi di sostentamento ha diritto alla previdenza sociale, il cui regime e la cui forma sono stabiliti dalla legge.

Art. 68.

§ 1. Ciascuno ha diritto alla tutela della salute.

§ 2. Ai cittadini, indipendentemente dalla loro situazione materiale, le autorità pubbliche assicurano pari accesso alle prestazioni sanitarie finanziate con il denaro pubblico. Le condizioni e l’ambito dell’erogazione delle prestazioni sanitarie sono definite dalla legge.

§ 3. Le autorità pubbliche sono obbligate a garantire particolare difesa sanitaria ai bambini, alle donne incinte, alle persone non autosufficienti e alle persone in età avanzata.

§ 4. Le autorità pubbliche sono obbligate a combattere le malattie epidemiche e le conseguenze negative per la salute causate dal degrado ambientale.

§ 5. Le autorità pubbliche promuovono lo sviluppo della cultura sportiva soprattutto nei bambini e nei giovani.

Art. 69.

Le autorità pubbliche assicurano, secondo la legge, alle persone non autosufficienti aiuto nella preservazione dell’esistenza, nell’educazione professionale e nella comunicazione sociale.

Art. 70.

§ 1. Ciascuno ha diritto all’istruzione. L’istruzione fino al diciottesimo anno d’età è obbligatoria. Le modalità di adempimento dell’obbligo scolastico sono stabilite dalla legge.

§ 2. L’istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita. La legge può ammettere l’erogazione di alcune prestazioni educative da parte delle università dietro pagamento.

§ 3. I genitori hanno diritto a scegliere per i propri figli scuole diverse da quelle pubbliche. I cittadini e le istituzioni hanno diritto a fondare scuole elementari, superiori e università ovvero istituti educativi. Le condizioni della fondazione e dell’attività delle scuole non pubbliche nonché la partecipazione del potere pubblico al loro finanziamento, così anche i principi del controllo pedagogico sulle scuole e gli istituti educativi sono stabiliti dalla legge.

§ 4. Le autorità pubbliche garantiscono ai cittadini universale e pari accesso all’istruzione. A tal fine si istituiscono e si appoggiano sistemi di aiuto individuale finanziario e organizzativo per gli studenti. Le condizioni di attribuzione degli aiuti sono stabiliti dalla legge.

§ 5. Si garantisce l’autonomia delle università secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 71.

§ 1. La politica sociale ed economica dello Stato tiene conto del bene della famiglia. Le famiglie in difficili condizioni sociali ed economiche, specialmente quelle con molti figli e quelle non complete, hanno diritto a particolari aiuti da parte delle autorità pubbliche.

§ 2. La madre prima e dopo il parto ha diritto a particolari aiuti, stabiliti dalla legge, da parte delle autorità pubbliche.

Art. 72.

§ 1. La Repubblica Polacca assicura la difesa dei diritti del bambino. Ciascuno ha diritto di pretendere dalle autorità pubbliche la difesa dei bambini contro la violenza, la crudeltà, lo sfruttamento e la depravazione.

§ 2. Il bambino privo dell’assistenza dei genitori ha diritto all’assistenza e all’aiuto dell’autorità pubblica.

§ 3. Nel decidere questioni riguardanti i diritti del bambino gli organi delle autorità pubbliche nonché le persone che ne sono responsabili sono obbligate ad ascoltare e, nei limiti del possibile, tenere in considerazione la sua opinione.

§ 4. La legge determina le competenze e modalità di convocazione del Difensore dei Diritti del Bambino.

Art. 73.

A ciascuno si assicura la libertà della creazione artistica, della ricerca scientifica e della pubblicazione dei risultati, la libertà dell’insegnamento, e così anche il libero utilizzo dei beni culturali.

Art. 74.

§ 1. Le autorità pubbliche conducono una politica volta a garantire la sicurezza ecologica delle generazioni presenti e future.

§ 2. Le autorità pubbliche hanno l’obbligo della tutela dell’ambiente.

§ 3. Ciascuno ha diritto all’informazione sullo stato e la difesa dell’ambiente.

§ 4. Le autorità pubbliche appoggiano l’attività dei cittadini volta alla difesa e al miglioramento dell’ambiente.

Art. 75.

§ 1. Le autorità pubbliche conducono una politica volta a rispondere alle necessità abitative dei cittadini, in particolare contrastano il fenomeno dei senzatetto, appoggiano lo sviluppo dell’edilizia popolare e l’attività dei cittadini volta ad ottenere una propria abitazione.

§ 2. La legge stabilisce le modalità di difesa dei diritti dei conduttori.

Art. 76.

Le autorità pubbliche difendono i consumatori, gli utilizzatori e i conduttori contro le attività che minacciano la loro salute e riservatezza e contro le pratiche commerciali scorrette. Le modalità di tale difesa sono stabilite dalla legge.

Strumenti di tutela delle libertà e dei diritti

Art. 77.

§ 1. Ciascuno ha diritto al risarcimento dei danni causatigli da attività contrarie al diritto da parte delle autorità pubbliche.

§ 2. Nessuna legge può vietare il procedimento giudiziario di difesa dei diritti e delle libertà violate.

Art. 78.

Ciascuna parte ha diritto a ricorrere in appello contro le sentenze e le decisioni prese in prima istanza. Le eccezioni a tale principio sono stabilite dalla legge.

Art.79.

§ 1. Colui, le cui libertà o diritti costituzionali sono stati violati, ha diritto, secondo i principi contenuti nella legge, a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per l’esame di conformità alla Costituzione della legge o di altro atto normativo, sulla base del quale il tribunale o altro organo di amministrazione pubblica ha deciso definitivamente riguardo le sue libertà, i diritti, ovvero i suoi doveri definiti nella Costituzione.

§ 2. La disposizione di cui al § 1 non riguarda i diritti stabiliti all’art. 56.

Art. 80.

Ognuno ha diritto a ricorrere, entro i principi definiti dalla legge, al Difensori dei Diritti Civili con la richiesta di aiuto nella difesa delle proprie libertà e diritti lesi dagli organi di potere pubblico.

Art. 81.

Si possono rivendicare i diritti stabiliti negli art. 65 § 1 e 5, art. 66, art.69, art. 71 e art. 74-76, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Doveri

Art. 82.

È dovere del cittadino polacco la fedeltà alla Repubblica Polacca e la cura del bene comune.

Art. 83.

Tutti hanno il dovere di rispettare il diritto della Repubblica Polacca.

Art. 84.

Tutti hanno il dovere di sostenere gli obblighi e gli oneri pubblici, tra cui la tassazione, stabiliti dalla legge.

Art. 85.

§ 1. La difesa della Patria è dovere del cittadino.

§ 2. L’ambito del dovere del servizio militare è stabilito dalla legge.

§ 3. Il cittadino, al quale le convinzioni religiose o i principi morali osservati non permettono l’adempimento del dovere militare, può essere obbligato ad un servizio sostitutivo secondo i principi stabiliti dalla legge.

Art. 86.

Ciascuno è obbligato ad aver cura delle condizioni dell’ambiente ed è responsabile dei peggioramenti provocati. I principi di tale responsabilità sono stabiliti dalla legge.

Parte III

Fonti del diritto

Art. 87.

§ 1. Le fonti del diritto della Repubblica Polacca generalmente vincolanti sono: la Costituzione, le leggi, gli accordi internazionali ratificati e i decreti.

§ 2. Gli atti di diritto locale sono, nel territorio di competenza degli organi che le hanno emanate, fonti del diritto della Repubblica Polacca generalmente vincolanti.

Art. 88.

§ 1. La pubblicazione è condizione per l’entrata in vigore delle leggi, dei decreti e degli atti di diritto locale.

§ 2. I principi e i modi di pubblicazione degli atti normativi sono stabiliti dalla legge.

§ 3. Gli accordi internazionali ratificati dietro precedente autorizzazione espressa per legge sono pubblicati con procedura legislativa. I principi della pubblicazione di altri accordi internazionali sono stabiliti dalla legge.

Art. 89.

§ 1. La ratifica da parte del Presidente della Repubblica Polacca degli accordi internazionali e della loro rottura richiede l’autorizzazione espressa per legge, qualora riguardino:

1. pace, alleanze, accordi politici o militari,

2. libertà, diritti o doveri civili definiti nella Costituzione,

3. la partecipazione della Repubblica Polacca ad organizzazioni internazionali,

4. significativi pesi economici per il paese,

5. questioni disciplinate dalla legge o per le quali la Costituzione richiede il procedimento legislativo.

§ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa la Dieta dell’intenzione di sottoporre al Presidente della Repubblica la ratifica degli accordi internazionali, qualora non sia necessaria l’autorizzazione legislativa.

§ 3. I principi e le modalità di stipula, ratifica e rottura degli accordi internazionali sono stabiliti dalla legge.

Art. 90.

§ 1. La Repubblica Polacca può, sulla base di accordi internazionali, delegare ad organizzazioni o ad organi internazionali competenze degli organi di potere pubblico in determinate questioni.

§ 2. La legge di autorizzazione alla ratifica degli accordi internazionali di cui al § 1 è approvata dalla Dieta a maggioranza di due terzi dei voti, presente almeno la metà dei suoi componenti nonché dal Senato a maggioranza di due terzi dei voti, presente almeno la metà dei suoi componenti.

§ 3. L’autorizzazione alla ratifica di tali accordi può essere decisa con referendum nazionale secondo l’art. 125.

§ 4. La scelta della modalità di autorizzazione alla ratifica è presa dalla Dieta a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 91.

§ 1. L’accordo internazionale ratificato, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca, costituisce parte del sistema giuridico statale ed è applicato direttamente, eccetto che la sua applicazione dipenda dall’emanazione di una legge esecutiva.

§ 2. L’accordo internazionale ratificato dietro precedente autorizzazione espressa per legge prevale sulla legge, qualora tale legge sia incompatibile con l’accordo.

§ 3. Il diritto, derivante da un accordo ratificato dalla Repubblica Polacca e costitutivo di un’organizzazione internazionale, è applicato direttamente e prevale sulle leggi interne in caso di conflittualità.

Art. 92.

§ 1. I decreti sono emanati dagli organi indicati dalla Costituzione, sulla base di una speciale delega legislativa e ai fini della loro esecuzione. La delega deve indicare l’organo competente e l’ambito delle questioni da disciplinare nonché le direttive relative al contenuto dell’atto.

§ 2. L’organo delegato non può sub-delegare le competenze di cui al §1 ad altri organi.

Art. 93.

§ 1. Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri hanno carattere interno e vincolano solo le unità organizzativamente sottoposte all’organo emittente.

§ 2. I provvedimenti sono emessi solo previa autorizzazione legislativa. Non possono costituire base per decisioni riguardanti i cittadini, le persone giuridiche ovvero altri soggetti.

§ 3. Le deliberazioni e i provvedimenti sono sottoposti al controllo di conformità al diritto generale vigente.

Art. 94.

Gli enti di autogoverno territoriale nonché gli organi di amministrazione territoriale, sulla base ed entro i limiti delle deleghe contenute nella legge, emanano atti di diritto territoriale vigente nei territori di relativa competenza. I principi e i modi di emanazione degli atti di diritto territoriale sono definiti dalla legge.

Parte IV

Dieta e Senato

Art.95.

§ 1. Nella Repubblica Polacca il potere legislativo è esercitato dalla Dieta e dal Senato.

§ 2. La Dieta vigila sull’operato del Consiglio dei Ministri entro i limiti definiti dalla Costituzione e dalle leggi.

VOTAZIONI E CADENZA

Art. 96.

§ 1. La Dieta è composta da 460 deputati.

§ 2. L’elezione della Dieta è diretta, rispetta il principio di universalità, uguaglianza, proporzionalità e avviene con votazione segreta.

Art. 97.

§ 1. Il Senato è composto da 100 senatori.

§ 2. L’elezione del Senato è diretta, rispetta il principio di universalità e avviene con votazione segreta.

Art. 98.

§ 1. La Dieta e il Senato sono eletti con mandato quadriennale. Le cadenze della Dieta e del Senato hanno inizio il giorno della prima seduta del Senato e durano fino al giorno precedente la prima seduta del Senato del mandato successivo.

§ 2. Il Presidente della Repubblica indice le elezioni del Senato e della Dieta non oltre 90 giorni prima del decorso del quarto anno dall’inizio del mandato del Senato e della Camera, determinando un giorno non lavorativo per le elezioni, precedente il termine del mandato di Dieta e Senato di non più di 30 giorni.

§ 3. La Dieta può determinare il proprio scioglimento con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei deputati alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La riduzione della cadenza della Dieta determina contemporaneamente la riduzione del mandato del Senato. Si fa riferimento adeguato al § 5.

§ 4. Il Presidente della Repubblica sentito il parere del Maresciallo della Dieta e del Maresciallo del Senato, può, nei casi stabiliti dalla Costituzione ordinare lo scioglimento della Dieta. Insieme allo scioglimento della Dieta viene sciolto anche il Senato.

§ 5. Il Presidente della Repubblica Polacca, nell’atto dello scioglimento della Dieta, indice le elezioni di Dieta e Senato e ne indica il giorno, non oltre il quarantacinquesimo da quello dello scioglimento della Dieta. Il Presidente della Repubblica convoca la prima seduta della nuova Dieta eletta non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni.

§ 6. Nel caso di scioglimento della Dieta si applica adeguatamente il dettato del § 1.

Art. 99.

§ 1. È eleggibile alla Dieta il cittadino polacco che gode del diritto di voto e che ha compiuto, entro il giorno delle elezioni, il ventunesimo anno di età.

§ 2. È eleggibile al Senato il cittadino polacco che gode del diritto di voto e che ha compiuto, entro il giorno delle elezioni, il trentesimo anno di età.

Art. 100.

§ 1. I partiti politici ed elettorali possono presentare candidati alla Dieta e al Senato.

§ 2. Non ci si può candidare contemporaneamente per la Dieta e il Senato.

§ 3. I principi e le modalità di presentazione delle candidature e dello svolgimento delle elezioni nonché le condizioni di validità delle elezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 101.

1. La Corte Suprema decreta la validità delle elezioni della Dieta e del Senato.

2. Gli elettori hanno il diritto di sollevare alla Corte Suprema una protesta contro la validità delle votazioni secondo i principi stabiliti dalla legge.

Deputati e Senatori

Art. 102.

Non si può essere contemporaneamente deputati e senatori.

Art. 103.

§ 1. Il mandato di deputato non può essere unito alla funzione di Presidente della Banca Nazionale Polacca, Presidente della Suprema Corte di Controllo, Difensore dei Diritti del Cittadino, Difensore dei Diritti del Bambino e dei suoi Sostituti, componente del Consiglio della Politica Monetaria, Componente del Consiglio Nazionale della Radio e Televisione, ambasciatore nonché dipendente della Cancelleria della Dieta, della Cancelleria del Senato, della Cancelleria del Presidente della Repubblica o dell’amministrazione governativa. Tale divieto non tocca i ministri e i segretari di Stato dell’amministrazione governativa.

§ 2. I giudici, i procuratori, i funzionari del servizio civile, i soldati in servizio militare attivo, i funzionari di polizia ovvero i funzionari dei corpi di difesa del paese non possono ricoprire la carica di deputato.

§ 3. Altri casi di incompatibilità della carica di deputato con funzioni pubbliche e di divieto del suo esercizio possono essere stabiliti dalla legge.

Art. 104.

§ 1. I deputati sono rappresentanti della Nazione. Non sono legati da istruzioni elettorali.

§ 2. Prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato i deputati pronunciano di fronte alla Dieta il seguente giuramento: “Solennemente giuro di adempiere, scrupolosamente e onestamente, i doveri di fronte alla Nazione, salvaguardare l’indipendenza e gli interessi dello Stato, compiere tutto per la prosperità della Patria e il bene dei cittadini, rispettare la Costituzione e le altre leggi della Repubblica Polacca”. Il giuramento può essere prestato con l’aggiunta della frase: “In ciò mi assista Iddio”.

§ 3. Il rifiuto di prestare giuramento corrisponde a rifiuto di assumere il mandato.

Art. 105.

§ 1. Il deputato non è responsabile per lo svolgimento delle attività legate all’esercizio del proprio ufficio, né durante né dopo la sua scadenza. Per tale attività il deputato risponde esclusivamente davanti alla Dieta, e nel caso di lesione a diritti di persone terze può essere chiamato a risponderne giuridicamente soltanto con l’autorizzazione della Dieta stessa.

§ 2. Dal giorno della proclamazione dei risultati delle elezioni al giorno della conclusione del mandato il deputato non può essere giudicato penalmente senza autorizzazione della Dieta.

§ 3. La procedura penale avviata nei confronti della persona prima del giorno della sua elezione a deputato è sottoposta alla richiesta della Dieta di sospensione fino al momento della scadenza del mandato. In tal caso per tale periodo, viene sospeso altresì il decorso della prescrizione penale.

§ 4. Il deputato può accettare di essere sottoposto a procedimento penale. In tal caso non si applica il dettato dei §§ 2 e 3.

§ 5. Il deputato non può essere fermato o arrestato senza l’autorizzazione della Dieta, eccetto che venga colto in flagranza di reato e qualora il suo arresto sia indispensabile per assicurare il giusto corso del procedimento. Dell’arresto viene informato immediatamente il Maresciallo della Dieta il quale può ordinare l’immediata liberazione.

§ 6. I particolari principi della sottoposizione del deputato a responsabilità penale nonché le modalità del procedimento sono stabilite della legge.

Art. 106.

La legge stabilisce le condizioni indispensabili per un efficace adempimento degli obblighi di deputato nonché la difesa dei diritti conseguenti all’esecuzione del mandato.

Art. 107.

§ 1. Nei limiti stabiliti dalla legge, il deputato non può condurre attività commerciali con l’ottenimento di profitti provenienti dal patrimonio del Tesoro dello Stato o da autogoverni territoriali o acquistare tale patrimonio.

§ 2. Della violazione dei divieti di cui al § 1, il deputato, con decisione della Dieta su richiesta del Maresciallo del Senato, può essere chiamato a rispondere di fronte al Tribunale di Stato, il quale decide sulla privazione del mandato.

Art. 108.

In riferimento ai senatori, si fa adeguatamente applicazione degli articoli da 103 a 107.

Organizzazione e attività

Art. 109.

§ 1. La Dieta e il Senato deliberano durante le sedute.

§ 2. La prima seduta della Dieta e del Senato è convocata dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalle elezioni con l’eccezione dei casi elencati nell’art. 98 §§ 3 e 5.

Art. 110.

§ 1. La Dieta sceglie tra i propri componenti il Maresciallo della Dieta e il vicemaresciallo.

§ 2. Il Maresciallo della Dieta presiede le sedute della Dieta, ne vigila i diritti e la rappresenta all’esterno.

§ 3. La Dieta forma commissioni permanenti e può altresì formare commissioni straordinarie.

Art. 111.

§ 1. La Dieta può formare commissioni d’inchiesta per acquisire informazioni su determinate questioni.

§ 2. Le modalità d’azione delle commissioni d’indagine sono stabilite dalla legge.

Art. 112.

L’organizzazione interna, l’ordine dei lavori della Dieta, le sue modalità di convocazione e l’attività dei suoi organi, come anche il modo di adempimento dei doveri costituzionali e legali degli organi statali nei confronti della Dieta sono definiti dal regolamento della Dieta deliberato dalla Dieta stessa.

Art. 113.

Le sedute della Dieta sono pubbliche. Se richiesto dal bene dello Stato, la Dieta può, a maggioranza assoluta dei voti, presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, deliberare la segretezza delle proprie riunioni.

Art. 114.

§ 1. Nei casi previsti dalla Costituzione, la Dieta e il Senato, in seduta comune presieduta dal Maresciallo della Dieta o in sua sostituzione dal Maresciallo del Senato, operano come Assemblea Nazionale.

§ 2. L’Assemblea Nazionale delibera il proprio regolamento.

Art. 115.

§ 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri ministri hanno il dovere di rispondere alle interpellanze e alle domande dei deputati entro 21 giorni.

§ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri ministri hanno il dovere di rispondere sulle questioni all’ordine del giorno in ogni seduta della Dieta.

Art. 116.

§ 1. La Dieta, in nome della Repubblica Polacca, delibera sullo stato di guerra e sulla stipulazione della pace.

§ 2. La Dieta può deliberare lo stato di guerra solo in caso d’attacco militare in territorio della Repubblica Polacca o qualora dai trattati internazionali consegua il dovere di una comune difesa contro le aggressioni.

Art. 117.

I principi di utilizzo delle Forze Armate oltre le frontiere della Repubblica Polacca sono stabiliti dai trattati internazionali ratificati o dalla legge. I principi di conquista di eserciti stranieri nel territorio della Repubblica Polacca e i principi del loro spostamento in tale territorio sono stabiliti da trattati internazionali ratificati o dalla legge.

Art. 118.

§ 1. L’iniziativa legislativa spetta ai deputati, ai Senatori, al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei Ministri.

§ 2. L’iniziativa legislativa spetta anche ad un gruppo di almeno 100.000 cittadini aventi diritto di voto alla Dieta. La modalità della procedura è stabilita dalla legge.

§ 3. Coloro che propongono il disegno di legge, depositandolo presso la Dieta, espongono le conseguenze economiche della sua esecuzione.

Art. 119.

§ 1. La Dieta esamina, in tre letture, i progetti di legge.

§ 2. Il diritto di apportare emendamenti al disegno di legge durante l’esame alla Dieta spetta a chi l’ha presentato, ai deputati e al Consiglio dei Ministri.

§ 3. Il Maresciallo della Dieta può rifiutare la messa ai voti dell’emendamento non proposto precedentemente alla commissione.

§ 4. Chi ha presentato il disegno di legge può ritirarlo nel corso della procedura legislativa in atto presso la Dieta prima della conclusione della seconda lettura.

Art. 120.

La Dieta approva i disegni di legge ordinaria a maggioranza semplice alla presenza di almeno la metà dei componenti la Dieta, eccetto che la Costituzione preveda una diversa maggioranza. Allo stesso modo la Dieta delibera qualora una legge o una delibera della Dieta non stabilisca diversamente.

Art. 121.

§ 1. Il Maresciallo della Dieta trasmette il disegno di legge approvato dalla Dieta al Senato.

§ 2. Il Senato, entro 30 giorni dalla trasmissione del disegno di legge, lo può approvare senza emendamenti, emendarlo oppure respingerlo totalmente. Se il Senato entro 30 giorni dal giorno dalla trasmissione del disegno di legge non adotta alcuna adeguata deliberazione, si ritiene il disegno di legge approvato così come deliberato dalla Dieta.

§ 3. La deliberazione del Senato rigettante disegno di legge ovvero gli emendamenti proposti dal Senato si considerano come approvati, se la Dieta non li respinge a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 122.

§ 1. Dopo la fine del procedimento di cui all’art. 121, il Maresciallo della Dieta presenta la legge al Presidente della Repubblica per l’apposizione della firma.

§ 2. Il presidente della Repubblica firma la legge entro 21 giorni dalla data di presentazione e ordina la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca.

§ 3. Prima della firma della legge, il Presidente della Repubblica può ricorrere al Tribunale Costituzionale per l’esame di conformità costituzionale. Il Presidente della Repubblica non può rifiutarsi di firmare la legge che il Tribunale Costituzionale ha riconosciuto come conforme alla Costituzione.

§ 4. Il Presidente della Repubblica rifiuta di firmare la legge che il Tribunale Costituzionale ha riconosciuto come non conforme alla Costituzione. Se, tuttavia la non conformità costituzionale si riferisce a singoli articoli della legge, e il Tribunale Costituzionale non afferma che siano essi indissolubilmente legati alla rimanente parte della legge, il Presidente della Repubblica, sentito il parere del Maresciallo della Dieta, firma la legge con l’omissione degli articoli riconosciuti non conformi alla Costituzione oppure rinvia la legge alla Dieta, al fine dell’eliminazione delle non-conformità.

§ 5. Se non ricorre al Tribunale Costituzionale nelle modalità di cui al § 3, il Presidente della Repubblica può, con mozione motivata, rinviare la legge alla Dieta per suo un riesame. Dopo che la Dieta, a maggioranza dei tre quinti dei presenti costituenti almeno la metà dei componenti la Dieta, ha nuovamente approvato il disegno di legge, il Presidente della Repubblica, entro 7 giorni, appone la sua firma e ne richiede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca. In caso di seconda approvazione della Dieta, al Presidente non spetta più il diritto di ricorrere al Tribunale Costituzionale nelle modalità di cui al § 3.

§ 6. Il ricorso del Presidente della Repubblica al Tribunale Costituzionale, per l’esame di conformità della legge alla Costituzione, o alla Dieta con la richiesta di riesame sospende il decorrere del termine, definito al § 2, per l’apposizione della firma.

Art. 123.

§ 1. Il Consiglio dei Ministri può riconoscere come urgente il disegno di legge presentato, ad eccezione dei disegni di legge tributaria, delle leggi relative alla elezione del Presidente della Repubblica, della Dieta, del Senato nonché degli organi di autonomia territoriale, delle leggi di regolazione e competenza dei poteri pubblici, e così anche dei codici.

§ 2. Il Regolamento della Dieta e il regolamento del Senato delineano i particolari del procedimento legislativo nei casi di disegno di legge urgente.

§ 3. Nel procedimento legislativo del disegno di legge riconosciuto urgente, il termine del suo esame da parte del Senato è di 14 giorni; il termine per la firma del Presidente della Repubblica è di 7 giorni.

Art. 124.

Per il Senato si fa adeguata applicazione degli art. 110, 112, 113 e 120.

Referendum

Art. 125.

§ 1. Per questioni di particolare importanza per il paese può essere indetto referendum generale.

§ 2. Il referendum generale può essere indetto dalla Dieta a maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti, o dal Presidente della Repubblica dietro autorizzazione del Senato espressa a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno metà dei suoi componenti.

§ 3. Se al referendum generale ha preso parte più della metà degli aventi diritto di voto, il risultato del referendum è vincolante.

§ 4. La validità del referendum generale e del referendum di cui all’art. 235 § 6, è dichiarata dal Tribunale Supremo.

§ 5. I principi e le modalità della conduzione del referendum sono stabiliti dalla legge.

Parte V

Presidente della Repubblica

Art. 126.

§ 1. Il Presidente della Repubblica Polacca è il massimo rappresentante della Repubblica Polacca e garantisce la continuità del potere statale.

§ 2. Il Presidente della Repubblica veglia sul rispetto della Costituzione, vigila sulla sovranità e sicurezza dello Stato e sull’inviolabilità e indipendenza del suo territorio.

§ 3. Il Presidente della Repubblica espleta le proprie funzioni nell’ambito e secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 127.

§ 1. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Nazione con elezioni universali, uguali, dirette e a votazione segreta.

§ 2. Il Presidente è eletto a cadenza quinquennale e può essere rieletto soltanto una volta.

§ 3. Può essere eletto Presidente della Repubblica il cittadino polacco, che, il giorno delle elezioni, abbia compiuto il 35simo anno di età e goda dei pieni diritti elettivi alla Dieta. Il cittadino è candidato da almeno 100.000 cittadini aventi diritto di voto alla Dieta.

§ 4. È’ eletto Presidente della Repubblica colui che ottiene almeno la metà dei voti validi. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, il quattordicesimo giorno dalla prima votazione si effettua una seconda votazione.

§ 5. La seconda votazione si effettua tra i due candidati che nella prima hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora uno dei due candidati ritiri la propria candidatura, perda il diritto di voto o muoia, alle nuove votazioni viene sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In tal caso la data della seconda votazione viene rinviata di 14 giorni.

§ 6. Presidente della Repubblica viene eletto il candidato che nella seconda votazione ottiene la maggioranza dei voti.

§ 7. I principi e le modalità della presentazione dei candidati e lo svolgimento delle votazioni nonché le condizioni di validità delle votazioni sono stabiliti dalla legge.

Art. 128.

§ 1. Il mandato del Presidente della Repubblica ha inizio nel giorno di assunzione dell’incarico.

§ 2. Le elezioni del Presidente sono indette dal Maresciallo della Dieta tra il centesimo e il settantacinquesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, e in caso di vacanza dell’ufficio del Presidente della Repubblica, non oltre il quattordicesimo dall’inizio della vacanza, indicando la data delle elezioni in un giorno libero dal lavoro entro il sessantesimo da quello dell’indizione delle elezioni.

Art. 129.

§ 1. La validità delle elezioni del Presidente della Repubblica è dichiarata dalla Corte Suprema.

§ 2. Agli elettori spetta il diritto di contestare di fronte alla Corte Suprema la validità delle elezioni del Presidente della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla legge.

§ 3. In caso di dichiarazione di nullità dell’elezione del Presidente della Repubblica si svolgono nuove elezioni, sulla base dei principi previsti negli art. 128 §2 per il caso di vacanza dell’ufficio di Presidente della Repubblica.

Art. 130.

Il Presidente della Repubblica assume l’ufficio dopo aver prestato di fronte all’Assemblea Nazionale il seguente giuramento: “Assumendo, per volere della Nazione, l’incarico di Presidente della Repubblica, giuro solennemente di restare fedele al dettato della Costituzione, di custodire saldamente la dignità della Nazione, l’indipendenza e la sicurezza dello Stato, e che il bene della Patria e la prosperità dei cittadini saranno per me, sempre, l’imperativo supremo”. Al giuramento può essere aggiunta la frase “Così mi aiuti Iddio”.

Art. 131.

§ 1. Qualora il Presidente della Repubblica non possa momentaneamente esercitare il proprio ufficio, ne dà informazione al Maresciallo della Dieta, il quale ne assume l’interim. Qualora il Presidente della Repubblica non sia in grado di informare il Maresciallo della Dieta dell’impossibilità di esercitare le proprie funzioni, allora il Tribunale Costituzionale decide della dichiarazione di impedimento su mozione del Maresciallo della Dieta. Nel caso del riconoscimento dell’impossibilità temporanea dell’esercizio dell’ufficio, il Tribunale Costituzionale investe il Maresciallo della Dieta del temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica.

§ 2. Il Maresciallo della Dieta, fino al momento dell’elezione di un nuovo Presidente esercita le funzioni di Presidente della Repubblica, nel caso di:

1. morte del Presidente della Repubblica,

2. dimissioni dall’ufficio del Presidente della Repubblica,

3. dichiarazione di invalidità dell’elezione del Presidente della Repubblica o di altre cause di mancata assunzione dell’ufficio,

4. riconoscimento dell’Assemblea Nazionale di permanente inidoneità del Presidente della Repubblica al compimento dell’ufficio per motivi di salute, tramite deliberazione a maggioranza di almeno i due terzi dei componenti dell’Assemblea Nazionale,

5. deposizione del Presidente della Repubblica dall’ufficio tramite sentenza del Tribunale di Stato.

§ 3. Qualora il Maresciallo della Dieta non potesse esercitare le funzioni di Presidente della Repubblica, esse sono assunte dal Maresciallo del Senato.

§ 4. La persona che esercita le funzioni di Presidente della Repubblica non può decidere lo scioglimento della Dieta.

Art. 132.

Il Presidente della Repubblica non può rivestire alcun altro ufficio né svolgere alcuna funzione pubblica, ad eccezione di quelle legate all’ufficio che occupa.

Art. 133.

§ 1. Il Presidente della Repubblica come rappresentante dello Stato nei rapporti esterni:

1. ratifica o rifiuta gli accordi internazionali, di cui informa la Dieta e il Senato,

2. nomina e revoca i rappresenti della Repubblica Polacca accreditati presso gli altri Stati e presso le organizzazioni internazionali,

3. accoglie le lettere di accreditamento e revoca i rappresentanti diplomatici degli altri paesi delle organizzazioni internazionali accreditati presso di lui.

§ 2. Il Presidente della Repubblica prima di ratificare un accordo internazionale può rivolgersi al tribunale Costituzionale per chiedere la sua conformità alla Costituzione.

§ 3. Il Presidente della Repubblica in ambito di politica estera collabora con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il ministro competente.

Art. 134.

§ 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo Supremo delle Forze Armate della Repubblica Polacca.

§ 2. In tempo di pace, il Presidente della Repubblica governa le Forze Armate attraverso la persona del Ministro della Difesa Nazionale.

§ 3. Il Presidente della Repubblica nomina il Capo di Stato Generale e i comandanti dei reparti delle Forze Armate a tempo determinato. Il tempo di durata del mandato, le modalità e le condizioni di revoca prima del suo decorso sono stabilite dalla legge.

§ 4. In tempo di guerra il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina il Generale Supremo delle Forze Armate. Allo stesso modo può revocare il Generale Supremo delle Forze Armate. Le competenze del Generale Supremo delle Forze Armate e i principi della sua dipendenza dagli organi costituzionali sono stabiliti dalla legge.

§ 5. Il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa Nazionale, conferisce i gradi militari.

§ 6. Le competenze del Presidente della Repubblica, legate al governo delle Forze Armate, sono determinate nei particolari dalla legge.

Art. 135.

Il Consiglio di Sicurezza Nazionale è organo di consulenza del Presidente della Repubblica in ambito di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Art. 136.

Il Presidente della Repubblica, in caso di diretto ed esterno pericolo dello Stato, su proposta del Consiglio dei Ministri, ordina la mobilitazione generale o parziale e l’uso delle Forze Armate per la difesa della Repubblica Polacca.

Art. 137.

Il Presidente della Repubblica concede la cittadinanza polacca e acconsente alla sua rinuncia.

Art. 138.

Il Presidente della Repubblica conferisce le medaglie all’onore e le onorificenze.

Art. 139.

Il Presidente della Repubblica concede la grazia. La grazia non è concessa ai condannati dal Tribunale di Stato.

Art. 140.

Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alla Dieta, al Senato, o all’Assemblea Nazionale. Il messaggio non costituisce oggetto di dibattito.

Art. 141.

§ 1. In questioni di particolare importanza il Presidente può convocare il Consiglio di Gabinetto. Il Consiglio di Gabinetto è formato dal Consiglio dei Ministri che delibera sotto la guida del Presidente della Repubblica.

§ 2. Al Consiglio di Gabinetto esercita le funzioni di Consiglio dei Ministri.

Art. 142.

§ 1. Il Presidente della Repubblica emana decreti e provvedimenti secondo i principi di cui agli art. 92 e 93.

§ 2. Il Presidente della Repubblica emana decisioni nell’ambito delle sue rimanenti competenze.

Art. 143.

Organo ausiliario del Presidente della Repubblica è la Cancelleria del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica concede lo statuto alla Cancelleria nonché nomina e revoca il Capo della Cancelleria del Presidente.

Art. 144.

§ 1. Il Presidente della Repubblica, servendosi dei propri poteri derivanti dalla Costituzione e dalla legge, emana gli atti d’ufficio.

§ 2. Gli atti d’ufficio del Presidente della Repubblica richiedono, per la propria validità, la sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne assume la responsabilità nei confronti della Dieta.

§ 3. Il § 2 non si applica per:

1. l’indizione delle elezioni della Dieta e del Senato,

2. la convocazione della prima seduta della neoeletta Dieta e Senato,

3. lo scioglimento della Dieta nei casi stabiliti dalla Costituzione,

4. l’iniziativa legislativa,

5. l’indizione di referendum generali,

6. la firma o il rifiuto della firma di leggi,

7. la richiesta di pubblicare le leggi nonché gli accordi internazionali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca,

8. l’invio di messaggio alla Dieta, al Senato o all’Assemblea Nazionale,

9. il ricorso al Tribunale Costituzionale,

10. la proposta di controllo da parte Camera Suprema di Controllo,

11. la designazione e la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri,

12. l’accoglimento delle dimissioni del Consiglio dei Ministri e l’investimento della sua momentanea esecuzione di doveri,

13. la richiesta alla Dieta di messa in stato di accusa presso il Tribunale di Stato di un ministro,

14. la revoca del ministro sfiduciato dalla Dieta,

15. la convocazione del Consiglio di Gabinetto,

16. il conferimento di medaglie all’onore ed onorificenze,

17. la nomina di giudici,

18. il conferimento della grazia,

19. la concessione della cittadinanza polacca e il consenso alla rinuncia della cittadinanza polacca,

20. la nomina del Primo Presidente del Corte Suprema,

21. la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Tribunale Costituzionale,

22. la nomina del Presidente Generale della Corte Amministrativa,

23. la nomina del Presidente della Corte Suprema nonché del Vicepresidente Generale della Corte Amministrativa,

24. la richiesta alla Dieta di nomina del Presidente della Banca Nazionale Polacca,

25. la nomina dei membri del Consiglio Politico Monetario,

26. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Sicurezza Nazionale,

27. la nomina dei membri del Consiglio della Radio e Televisione Nazionale,

28. la concessione dello Statuto alla Cancelleria del Presidente della Repubblica nonché la nomina e la revoca del Capo della Cancelleria del Presidente della Repubblica,

29. la pronuncia di ordinanze sulla base dei principi definiti dal § 93,

30. le dimissioni dall’ufficio di Presidente della Repubblica.

Art. 145.

§ 1. Il Presidente della Repubblica può essere sottoposto al giudizio del Tribunale di Stato per la violazione della Costituzione, della legge o per la commissione di un delitto.

§ 2. La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica può avvenire con delibera dell’Assemblea Nazionale a maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei componenti dell’Assemblea Nazionale su mozione di 140 componenti.

§ 3. Con la deliberazione dello stato d’accusa del Presidente della Repubblica presso il Tribunale di Stato, il Presidente della Repubblica è sospeso dall’esercizio delle sue funzioni. Si fa adeguata applicazione dell’art. 131.

Parte VI

Consiglio dei Ministri e Amministrazione di Governo

Art. 146

§ 1. Il Consiglio dei Ministri dirige la politica interna ed estera della Repubblica Polacca.

§ 2. Al Consiglio dei Ministri spettano le decisioni sulle questioni politiche del paese non riservate ad altri organi statali e di autogoverno territoriale.

§ 3. Il Consiglio dei Ministri dirige l’amministrazione governativa.

§ 4. Nell’ambito e secondo i principi definiti dalla Costituzione e dalle leggi, il Consiglio dei Ministri in particolare:

1. assicura l’esecuzione delle leggi,

2. emette disposizioni,

3. coordina e controlla gli organi di amministrazione governativa,

4. difende gli interessi del Tesoro dello Stato,

5. delibera il progetto di bilancio dello Stato,

6. dirige l’esecuzione del bilancio dello Stato e delibera la chiusura del conto statale e il rendiconto dell’esecuzione del bilancio,

7. assicura la sicurezza interna dello Stato e l’ordine pubblico,

8. assicura la sicurezze esterna dello Stato,

9. esercita la politica generale nei rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali,

10. stringe accordi internazionali richiedenti ratifiche e autorizzazioni e disdice gli accordi internazionali,

11. esercita la direzione generale nell’ambito della difesa dello Stato e stabilisce l’annuale numero di cittadini chiamati al servizio attivo militare,

12. stabilisce l’organizzazione e la modalità del proprio lavoro.

Art. 147.

§ 1. Il Consiglio dei Ministri è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri.

§ 2. In seno al Consiglio dei Ministri può essere nominato un Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

§ 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Vicepresidente possono altresì svolgere le funzioni di ministro.

§ 4. In seno al Consiglio dei Ministri possono essere nominati i presidenti dei comitati definiti dalle leggi.

Art. 148.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

1. rappresenta il Consiglio dei Ministri,

2. dirige il lavoro del Consiglio dei Ministri,

3. emette disposizioni,

4. assicura l’esecuzione della politica del Consiglio dei Ministri e definisce i modi della sua esecuzione,

5. coordina e controlla il lavoro dei ministri,

6. esegue il controllo sugli autogoverni territoriali entro i limiti e nelle forme stabilite nella Costituzione e nelle leggi,

7. è d’ufficio capo dei dipendenti dell’amministrazione governativa.

Art. 149.

§ 1. I ministri dirigono determinate sezioni dell’amministrazione governativa o adempiono ai compiti loro attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ambito di attività del ministro dirigente un settore dell’amministrazione governativa è stabilito dalla legge.

§ 2. Il ministro a capo di un settore dell’amministrazione governativa emette decreti. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente della Consiglio dei Ministri, può eliminare i decreti o i provvedimenti del ministro.

§ 3. Al direttore del comitato, di cui all’art.147 § 4, si applicano adeguatamente le norme previste per il ministro dirigente la sezione dell’amministrazione di governo.

Art. 150.

I ministri non possono svolgere attività contrarie ai loro doveri pubblici.

Art. 151.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e i ministri prestano il seguente giuramento alla presenza del Presidente della Repubblica: “Con l’assunzione dell’ufficio di Presidente del Consiglio dei Ministri (di vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro), giuro solennemente fedeltà alle norme della Costituzione e agli altri diritti della Repubblica Polacca, e che il bene della Patria e la felicità dei cittadini saranno sempre per me il comando supremo”. Il giuramento può essere prestato anche aggiungendo la frase: “Così mi assista Iddio”.

Art. 152.

§ 1. Il rappresentante del Consiglio dei Ministri nei voivodati è il voivoda.

§ 2. Le modalità di nomina, di revoca e l’ambito di attività dei voivoda è stabilito dalla legge.

Art. 153.

§ 1. Al fine di assicurare il professionale, accorato, imparziale, e politicamente neutrale esercizio dei compiti dello Stato, negli uffici dell’amministrazione governativa opera un corpo di funzionari civili.

§ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è capo del corpo di funzionari civili.

Art. 154.

§ 1. Il Presidente della Repubblica designa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale propone l’organico del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i rimanenti ministri entro 14 giorni dalla prima seduta della Dieta o dall’accoglimento delle dimissioni del Consiglio dei Ministri uscente e riceve il giuramento dei membri del nuovo Consiglio dei Ministri.

§ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro 14 giorni dalla nomina, espone alla Dieta il programma del Consiglio dei Ministri e chiede la fiducia. La Dieta concede la fiducia con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti .

§ 3. In caso di mancata nomina del Consiglio dei Ministri secondo il § 1 o di mancato accordo della fiducia nei modi di cui al § 2, la Dieta entro 14 giorni dal decorrere del termine stabilito nel § 1 o nel § 2 sceglie il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri da lui proposti a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Presidente della Repubblica nomina il Consiglio dei Ministri così scelto e riceve il giuramento dei suoi membri.

Art. 155.

§ 1. In caso di mancata nomina del Consiglio dei Ministri secondo l’art. 154 §3 il Presidente della Repubblica entro 14 giorni nomina il presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i rimanenti membri; nello stesso termine riceve il loro giuramento. La Dieta, entro 14 giorni dalla nomina del Consiglio dei Ministri, accorda la fiducia a maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

§ 2. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri non ottenga la fiducia nelle modalità stabilite dal § 1, il Presidente della Repubblica scioglie la Dieta e indice le elezioni.

Art. 156.

§ 1. I ministri rispondono di fronte al Tribunale di Stato per le violazione alla Costituzione e alla leggi, e così anche per i reati commessi in relazione alla posizione ricoperta.

§ 2. I Ministri, su mozione del Presidente della Repubblica o di almeno 115 deputati, sono messi in stato d’accusa di fronte al Tribunale di Stato dalla Dieta a maggioranza di almeno i tre quinti del numero legale dei deputati.

Art. 157.

§ 1. I ministri sono solidalmente responsabili di fronte alla Dieta dell’operato del Consiglio dei Ministri.

§ 2. I ministri sono altresì responsabili di fronte alla Dieta individualmente per le questioni relative alle loro competenze o attribuite loro dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 158.

§ 1. La Dieta vota la sfiducia al Consiglio dei Ministri a maggioranza dei deputati, su mozione di almeno 46 deputati; essa deve indicare il nome del candidato a Presidente del Consiglio dei Ministri. Se la delibera è stata adottata dalla Dieta, il Presidente della Repubblica accoglie le dimissioni del Consiglio dei Ministri e nomina il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri scelto dalla Dieta, i rimanenti ministri da lui proposti e riceve il loro giuramento.

§ 2. La mozione di cui al § 1, non può essere messa ai voti prima di giorni 7 dalla sua presentazione. Una seconda mozione può essere presentata non prima del decorso di 3 mesi dalla presentazione della precedente mozione. La seconda mozione può essere presentata prima dei 3 mesi se firmata da almeno 115 deputati.

Art.159.

§ 1. La Dieta può votare la sfiducia nei confronti di singoli ministri. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 69 deputati. L’art. 158 § 2 si applica adeguatamente.

§ 2. Il Presidente della Repubblica revoca il ministro sfiduciato dalla Dieta a maggioranza dei componenti della Dieta.

Art. 160.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere alla Dieta di votare la fiducia. L’espressione del voto di fiducia al Consiglio dei Ministri avviene a maggioranza dei voti, presenti almeno la metà dei deputati.

Art.161.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, modifica i ministri.

Art. 162.

§ 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le dimissioni del Consiglio dei Ministri durante la prima seduta della nuova Dieta eletta.

§ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le dimissioni del Consiglio dei Ministri anche in caso di:

1. mancata concessione della fiducia al Consiglio dei Ministri da parte della Dieta,

2. revoca della fiducia al Consiglio dei Ministri,

3. rinuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri.

§ 3. Il presidente della Repubblica, accogliendo le dimissioni del Consiglio dei Ministri, lo incarica di continuare l’esercizio delle proprie funzioni fino al momento di nomina del nuovo Consiglio dei Ministri.

§ 4. Il Presidente della Repubblica, nel caso definito dal § 2 § 3, può respingere le dimissioni del Consiglio dei Ministri.

Parte VII

Autogoverno Territoriale

Art. 163.

L’autogoverno territoriale adempie alle funzioni pubbliche non riservate ad altri poteri pubblici dalla Costituzione o da altre leggi.

Art. 164.

§ 1. Unità di autogoverno territoriale di base è la gmina.

§ 2. Altre unità di autogoverno regionale o locale e regionale sono stabiliti dalla legge.

§ 3. La gmina adempie a tutte le funzioni di autogoverno territoriale non riservate ad altre unità di autogoverno territoriale.

Art. 165.

§ 1. Gli enti di autogoverno territoriale hanno personalità giuridica. Possono essere titolari del diritto di proprietà e degli altri diritti patrimoniali.

§ 2. L’autonomia degli enti di autogoverno territoriale è sottoposta a tutela giudiziaria.

Art. 166.

§ 1. Gli enti di autogoverno territoriale eseguono gli incarichi pubblici finalizzati alla soddisfazione dei bisogni delle comunità di autogoverno come incarichi propri.

§ 2. Per motivate necessità dello Stato, la legge può affidare agli enti di autogoverno territoriale l’esecuzione di altri compiti pubblici. La legge definisce le modalità di trasmissione e i modi di esecuzione dei compiti attribuiti.

§ 3. Le controversie sulla competenza tra gli enti di autogoverno territoriale e di amministrazione di governo sono decise dai Tribunali amministrativi.

Art. 167.

§ 1. Agli enti di autogoverno territoriale si assicura, per lo svolgimento delle loro funzioni, un’adeguata partecipazione alle entrate pubbliche.

§ 2. Le entrate degli autogoverni territoriali sono costituite da propri introiti, dalle sovvenzioni generali e dalle dotazioni finalizzate del bilancio dello Stato.

§ 3. Le fonti di approvvigionamento economico degli enti di autogoverno territoriale sono stabilite dalla legge.

§ 4. Modifiche alle funzioni e alle competenze degli enti di autogoverno territoriale comportano adeguati cambiamenti nella divisione degli introiti dello Stato.

Art. 168.

Gli enti di autogoverno territoriale hanno diritto a determinare l’ammontare delle tasse e delle spese locali nell’ambito stabilito dalla legge.

Art. 169.

§ 1. Gli enti di autogoverno territoriale esercitano le proprie funzioni attraverso organi decisionali ed esecutivi.

§ 2. Le elezioni degli organi decisionali sono generali, uguali, dirette e avvengono a votazione segreta. I principi e i modi per la candidatura e la conduzione delle elezioni territoriali nonché le condizioni di validità delle elezioni sono stabilite dalla legge.

§ 3. I principi e le modalità delle elezioni nonché la revoca degli organi esecutivi degli enti di autogoverno sono stabiliti dalla legge.

§ 4. L’organizzazione interna agli enti di autogoverno territoriale è stabilita, entro i limiti della legge, dai suoi organi decisionali.

Art. 170.

I componenti delle comunità di autogoverno possono decidere attraverso referendum, delle questioni relative a tali comunità, tra le quali la revoca degli organi di autonomia territoriale eletti con elezione diretta. I principi e le modalità di conduzione del referendum locale sono stabiliti dalla legge.

Art. 171.

§ 1. L’attività di autogoverno territoriale è sottoposta a controllo di legalità.

§ 2. Organi di sorveglianza dell’attività dell’autogoverno territoriale sono il Presidente del consiglio dei Ministri e i voivoda, e nell’ambito delle questioni finanziarie le Camere Contabili Regionali.

§ 3. La Dieta, su mozione del Presidente del Consiglio dei Ministri, può sciogliere l’organo decisionale di autogoverno che manifestamente viola la Costituzione o le leggi.

Art. 172.

§ 1. Gli enti di autogoverno territoriale godono del diritto di associazione.

§ 2. Gli enti di autogoverno territoriale godono del diritto di unirsi ad associazioni internazionali di comunità locali e regionali nonché di collaborare insieme alle comunità locali e regionali di altri paesi.

§ 3. I principi in base ai quali gli enti di autogoverno territoriale possono godere dei diritti di cui ai §§ 1 e 2 sono stabiliti dalla legge.

Parte VIII

Corti e Tribunali

Art. 173.

Le Corti e i Tribunali rappresentano poteri separati ed indipendenti dagli altri poteri.

Art.174.

Le Corti e i Tribunali emanano sentenze in nome della Repubblica Polacca.

Corti

Art. 175.

§ 1. La giustizia nella Repubblica Polacca è amministrata dalla Corte Suprema, dalle Corti ordinarie, dalle Corti amministrative e dalle Corti militari.

§ 2. Corti straordinarie o procedimenti sommari possono essere istituiti solo per il tempo di guerra.

Art. 176.

§ 1. Il procedimento giudiziario è costituito da almeno due istanze.

§ 2. Le modalità e le competenze delle Corti nonché i procedimenti giudiziari sono stabiliti dalla legge.

Art. 177.

Le corti ordinarie amministrano la giustizia in tutte le questioni con l’eccezione delle questioni per legge riservate alla competenza di altri Corti.

Art. 178.

§ 1. I giudici, nell’adempimento del proprio ufficio, sono indipendenti e sottoposti solo alla Costituzione e alle leggi.

§ 2. Ai giudici si garantiscono condizioni di lavoro e di retribuzione adeguate alla dignità della funzione e all’ambito dei loro doveri.

§ 3. I giudici non possono appartenere ad alcun partito politico o sindacato né svolgere attività pubbliche che non possano accordarsi ai principi di indipendenza e imparzialità delle Corti e dei giudici.

Art. 179.

I giudici sono nominati, a tempo indeterminato, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Nazionale delle Corti.

Art. 180.

§ 1. I giudici sono inamovibili.

§ 2. La dispensa o la sospensione di un giudice dal servizio e il trasferimento ad altra sede ovvero ad altra carica contro la sua volontà possono avvenire unicamente in forza di una sentenza della Corte e solamente nei casi stabiliti dalla legge.

§ 3. Il giudice può essere messo a riposo a causa di impossibilità all’adempimento dell’ufficio per malattia o perdita di forze. Il procedimento e le modalità di appello alla Corte sono stabilite dalla legge.

§ 4. La legge stabilisce i limiti di età, al raggiungimento dei quali i giudici sono messi a riposo.

§ 5. In caso di cambiamento dell’organizzazione della Corte è ammesso il trasferimento del giudice ad altra Corte ovvero allo stato di riposo con il mantenimento del diritto al pieno stipendio.

Art. 181.

Il giudice non può essere, senza previa autorizzazione della Corte individuata dalla legge, reso responsabile penalmente né privato della libertà. I giudici non possono essere posti in stato di fermo o arresto, eccetto che, in caso di flagranza di reato, qualora il loro fermo o arresto sia indispensabile ad assicurare il giusto corso del procedimento. Del fermo o dell’arresto si informa immediatamente il Presidente della Corte locale competente, il quale può ordinare l’immediata liberazione.

Art. 182.

La partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia è stabilita dalla legge.

Art. 183.

§ 1. La Corte Suprema controlla l’attività dei Tribunali generali e militari nell’ambito delle sentenze.

§ 2. La Corte Suprema compie anche altre attività stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

§ 3. Il Primo Presidente della Corte Suprema è nominato, tra i candidati presentati dall’Assemblea Generale dei Giudici della Corte Suprema, dal Presidente della Repubblica e resta in carica sei anni.

Art. 184.

La Corte Suprema Amministrativa e le altre Corti amministrative esercitano, nell’ambito stabilito dalla legge, il controllo sull’attività della pubblica amministrazione. Tale controllo comprende anche il giudizio di legalità delle delibere degli enti di autogoverno e degli atti normativi locali degli organi di amministrazione di governo.

Art. 185.

Il Presidente della Corte Suprema Amministrativa è nominato, tra i candidati presentati dall’Assemblea Generale dei Giudici della Corte Suprema Amministrativa, dal Presidente della Repubblica e resta in carica sei anni.

Art. 186.

§ 1. Il Consiglio Nazionale della Magistratura vigila sull’indipendenza delle Corti e dei giudici.

§ 2. Il Consiglio Nazionale della Magistratura può fare ricorso al Tribunale Costituzionale con la mozione di conformità alla Costituzione degli atti normativi in quanto inerenti l’indipendenza delle Corti e dei giudici.

Art. 187.

§ 1. Il Consiglio Nazionale della Magistratura è composto da:

1. il Primo Presidente della Corte Suprema, il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa e le persone nominate dal Presidente della Repubblica,

2. quindici componenti scelti tra i giudici della Corte Suprema, i giudici ordinari, le Corti amministrative e le Corti militari,

3. quattro componenti scelti dalla Dieta tra i deputati nonché due componenti scelti dal Senato tra i senatori.

§ 2. Il Consiglio Nazionale della Magistratura sceglie tra i propri membri il Presidente e due vice Presidenti.

§ 3. Il mandato dei membri eletti del Consiglio Nazionale della Magistratura dura quattro anni.

§ 4. L’organizzazione, l’ambito di attività e le modalità di lavoro del Consiglio Nazionale della Magistratura nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono stabiliti dalla legge.

Tribunale Costituzionale

Art. 188.

Il Tribunale Costituzionale decide delle questioni:

1. di conformità delle leggi e degli accordi internazionali alla Costituzione,

2. di conformità delle leggi agli accordi internazionali ratificati, la ratifica dei quali dei quali richiede la previa autorizzazione espressa per legge,

3. della conformità delle norme di diritto, promulgate dagli organi statali centrali, alla Costituzione, agli accordi internazionali ratificati e alle leggi,

4. della conformità alla Costituzione dei fini e delle attività dei partiti politici,

5. delle querele costituzionali, di cui all’art. 79 § 1.

Art. 189.

Il Tribunale Costituzionale decide le controversie di attribuzione tra gli organi centrali costituzionali dello Stato.

Art. 190.

§ 1. Le sentenze del Tribunale Costituzionale hanno efficacia universalmente obbligatoria e sono definitive.

§ 2. Le sentenze del Tribunale Costituzionale nelle questioni elencate nell’art. 188 sono soggette a immediata pubblicazione nella rivista ufficiale nel quale l’atto normativo è stato pubblicato. Qualora tale atto non sia stato pubblicato, la sentenza si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca “Monitor Polacco”.

§ 3. La sentenza del Tribunale Costituzionale entra in vigore il giorno della pubblicazione, tuttavia il Tribunale Costituzionale può stabilire un diverso termine di perdita della efficacia vincolante dell’atto normativo. Tale termine non può eccedere i diciotto mesi se si tratta di legge, i dodici se di altri atti normativi. In caso di sentenze, legate a spese finanziarie non previste nella legge di bilancio, il Tribunale Costituzionale stabilisce il termine della perdita dell’efficacia vincolante dell’atto normativo sentito il parere del Consiglio dei Ministri.

§ 4. La sentenza del Tribunale Costituzionale di non conformità alla Costituzione, ad accordi internazionali o alla legge di atti normativi, sulla base di cui è stata emessa una sentenza giudiziaria definitiva, una decisione amministrativa definitiva o una risoluzione di altre controversie, costituisce base per la ripresa del procedimento, l’eliminazione della decisione o di un’altra risoluzione in base ai principi e nei modi stabiliti dalle norme relative al relativo procedimento.

§ 5. Le sentenze del Tribunale Costituzionale sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 191.

§ 1. Possono ricorrere al Tribunale Costituzionale con ricorso inerente le questioni di cui all’art. 188:

1. il Presidente della Repubblica, il Maresciallo della Dieta, il Maresciallo del Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 50 deputati, 309 senatori, il Primo Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa, il Procuratore Generale, il Presidente della Camera Suprema di Controllo, il Difensore dei Diritti del Cittadino,

2. il Consiglio Nazionale della Magistratura nei limiti di cui all’art. 186 § 2,

3. gli organi costituenti gli enti di autogoverno territoriale,

4. i sindacati nazionali nonché i capi nazionali delle organizzazione dei datori di lavoro e delle organizzazioni professionali,

5. le chiese e altre associazioni di fede,

6. i soggetti elencati all’art.79 negli ambiti colà stabiliti.

§ 2. I soggetti di cui all’art. 1 § 3-5, possono ricorrere con tale mozione, qualora l’atto normativo a questioni relative al loro ambito di azione.

Art. 192.

Con mozione nelle questioni di cui all’art.189, possono ricorrere al Tribunale Costituzionale: il Presidente della Repubblica, il Maresciallo della Dieta, il Maresciallo del Senato, il Primo Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa e il Presidente della Suprema Camera di Controllo.

Art. 193.

Ciascuna Corte può sollevare al Tribunale Costituzionale una questione giuridica di conformità di un atto normativo alla Costituzione, agli accordi internazionali ratificati e alla legge, se dalla risposta alla questione medesima dipende la risoluzione del procedimento pendente presso la Corte.

Art. 194.

§ 1. Il Tribunale Costituzionale è composto da 15 giudici, eletti individualmente dalla Dieta per 9 anni tra persone distintesi per conoscenze giuridiche. Non è ammessa la rielezione al Tribunale Costituzionale.

§ 2. Il Presidente ed il Vicepresidente del Tribunale Costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i candidati presentati dall’Assemblea Generale dei Giudici del Tribunale Costituzionale.

Art. 195.

§ 1. I giudici del Tribunale Costituzionale nell’esercizio del proprio ufficio sono indipendenti, imparziali e sottoposti solo alla Costituzione.

§ 2. Ai giudici del Tribunale Costituzionale si assicurano le condizioni di lavoro e di retribuzione corrispondenti alla dignità dell’ufficio nonché all’ambito dei loro doveri.

§ 3. I giudici del Tribunale Costituzionale per il periodo di esercizio dell’ufficio non possono far parte di partiti politici, sindacati né condurre attività pubbliche contrarie ai principi di indipendenza delle Corti e dei giudici.

Art. 196.

I giudici del Tribunale Costituzionale non possono essere posti in stato d’accusa o privati della libertà, senza previa autorizzazione. I giudici non possono essere posti in stato di fermo o di arresto, eccetto che in caso di flagranza di reato e qualora sia indispensabile per lo svolgimento del corretto procedimento. Del fermo o dell’arresto si informa immediatamente il Presidente del Tribunale Costituzionale, il quale può disporre l’immediata liberazione.

Art. 197.

L’organizzazione e le modalità del procedimento presso il Tribunale Costituzionale, sono stabiliti dalla legge.

Tribunale di Stato

Art. 198.

§ 1. Per violazioni della Costituzione o della legge, in relazione alla carica occupata nell’ambito del proprio ufficio, sono chiamati a rispondere costituzionalmente di fronte al Tribunale di Stato: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri nonché i ministri, il Presidente della Banca Nazionale Polacca, il Presidente della Suprema Camera di Controllo, i membri del Consiglio Nazionale della Radio e Televisione, le persone messe a direzione di ministero da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché il Capo Supremo delle Forze Armate.

§ 2. Rispondono costituzionalmente presso il Tribunale di Stato anche i deputati e i Senatori nei limiti di cui all’art. 107.

§ 3. Il tipo di pena comminata dal Tribunale di Stato è stabilito dalla legge.

Art. 199.

§ 1. Il Tribunale di Stato si compone di un Presidente, di due sostituti Presidenti e di 16 membri eletti dalla Dieta all’esterno della cerchia dei deputati e senatori per il periodo della cadenza della Dieta. I sostituti presidenti del Tribunale e almeno la metà dei componenti del Tribunale di Stato devono avere le qualifiche richieste per la copertura della carica di giudice.

§ 2. Il presidente del Tribunale di Stato è il Primo Presidente della Corte Suprema.

§ 3. I giudici del Tribunale di Stato nell’adempimento della funzione di giudice del Tribunale di Stato sono indipendenti e sottoposti solamente alla Costituzione e alle leggi.

Art. 200.

I giudici del Tribunale di Stato non possono essere posti in stato di accusa né privati della libertà, senza previa autorizzazione del Tribunale di Stato. I giudici del Tribunale di Stato non possono essere posti in stato di fermo o di arresto, eccetto che in caso di flagranza di reato e qualora sia indispensabile per assicurare il corretto svolgimento della procedimento. Del fermo o dell’arresto si informa immediatamente il Presidente del Tribunale di Stato, il quale può disporre l’immediata liberazione.

Art. 201.

L’organizzazione e le modalità della procedimento presso il Tribunale di Stato, sono stabilite dalla legge.

Parte IX

Organi di controllo dello Stato e di difesa giuridica

Suprema Camera di Controllo

Art. 202.

§ 1. La Suprema Camera di Controllo è il supremo organo di controllo dello Stato.

§ 2. La Suprema Camera di Controllo è sottoposta alla Dieta.

§ 3. La Suprema Camera di Controllo opera secondo il principio di collegialità.

Art. 203.

§ 1. La Suprema Camera di Controllo vigila sull’attività degli organi di amministrazione governativa, della Banca Nazionale Polacca, delle persone giuridiche statali e delle altre unità organizzative statali dal punto di vista della legalità, dell’economia, dell’opportunità e della coscienziosità.

§ 2. La Suprema Camera di Controllo può sorvegliare l’attività degli enti di autogoverno territoriale, delle persone giuridiche comunali e delle altre unità organizzative comunali dal punto di vista della legalità, dell’economia, dell’opportunità e della coscienziosità.

§ 3. La Suprema Camera di Controllo può inoltre controllare dal punto di vista della legalità e dell’economia l’attività delle altre unità organizzative e dei soggetti economici per quanto godano esse del patrimonio e dei mezzi statali o comunali nonché stringono obbligazioni finanziarie per conto dello stato.

Art. 204.

§ 1. La Suprema Camera di Controllo trasmette alla Dieta:

1. l’analisi della realizzazione del bilancio statale e delle proposte di politica monetaria,

2. l’analisi in materia di approvazione del Consiglio dei Ministri,

3. le informazioni sui risultati dei controlli, mozioni e interventi definiti nella legge.

§ 2. La Suprema Camera di Controllo presenta alla Dieta un rapporto annuale della propria attività.

Art. 205.

§ 1. Il Presidente della Suprema Camera di Controllo è nominato dalla Dieta col consenso del Senato, dura in carica 6 anni e può essere rinominato soltanto una volta.

§ 2. Il Presidente della Suprema Camera di Controllo non può occupare altra carica, eccetto quella di professore universitario, né esercitare altre occupazioni professionali.

§ 3. Il Presidente della Suprema Camera di Controllo non può far parte di partiti politici, sindacati né esercitare attività pubblica collidente col decoro del suo ufficio.

Art. 206.

Il Presidente della Suprema Camera di Controllo non può senza previa autorizzazione della Dieta essere chiamato a rispondere penalmente né essere privato della libertà. Il Presidente della Suprema Camera di Controllo non può essere posto in stato di fermo o di arresto eccetto che in flagranza di reato e nel caso in cui sia indispensabile per assicurare il corretto svolgimento del procedimento. Del fermo o dell’arresto si informa immediatamente il Maresciallo della Dieta il quale può disporre l’immediata liberazione del fermato.

Art.207.

L’organizzazione e il modo di operare della Suprema Camera di Controllo è definito dalla legge.

Difensore dei Diritti Civili

Art. 208.

§ 1. Il Difensore dei Diritti Civili vigila sulle libertà e sui diritti umani e civili definiti dalla Costituzione e dagli altri atti normativi.

§ 2. L’ambito e le modalità dell’operato del Difensore dei Diritti Civili sono stabiliti dalla legge.

Art. 209.

§ 1. Il Difensore dei Diritti Civili è nominato dalla Dieta con l’accordo del Senato per 5 anni.

§ 2. Il Difensore dei Diritti Civili non può occupare altra carica, con l’eccezione di quella di professore universitario, né svolgere altre occupazioni professionali.

§ 3. Il Difensore dei Diritti Civili non può far parte di partiti politici, sindacati né svolgere attività pubblica che collida col decoro del suo ufficio.

Art. 210.

Il Difensore dei Diritti Civili nel compiere il proprio ufficio è indipendente, non sottoposto ad altri organi statali e risponde solo davanti alla Dieta, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Art. 211.

Il Difensore dei Diritti Civili non può, senza previa autorizzazione della Dieta, essere posto in stato d’accusa né essere privato della libertà. Il Difensore dei Diritti Civili non può essere posto in stato di fermo o di arresto eccetto che in caso di flagranza di reato e qualora il suo fermo sia indispensabile ad assicurare il corretto proseguimento del procedimento. Del fermo si informa immediatamente il Maresciallo della Dieta che può disporre l’immediata liberazione.

Art. 212.

Il Difensore dei Diritti Civili informa annualmente la Dieta e il Senato della propria attività e sulla situazione riguardo il rispetto delle libertà e dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione

Art. 213.

§ 1. Il Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione vigila sulla libertà di parola, sul diritto di informazione e sugli interessi pubblici nella radiofonia e nella televisione.

§ 2. Il Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione emana disposizioni, e in questioni specifici emette deliberazioni.

Art. 214.

§ 1. I consiglieri del Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione sono nominati dalla Dieta, dal Senato, e dal Presidente della Repubblica.

§ 2. I consiglieri del Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione non possono far parte di partiti politici, sindacati né condurre attività pubbliche che collidono col decoro delle funzioni esercitate.

Art. 215.

I principi e le modalità di operare del Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione, la sua organizzazione ovvero i principi particolari per la nomina dei suoi consiglieri sono definiti dalla legge.

Parte X

Finanze Pubbliche

Art. 216.

§ 1. La ricchezza finanziaria destinata a scopi pubblici è raccolta e spesa secondo quanto stabilito dalla legge.

§ 2. L’acquisto, la vendita e la costituzione di diritti su immobili, quote e azioni o l’emissione di titoli da parte del Tesoro dello Stato, della Banca Nazionale Polacca o di altri enti giuridici statali avviene secondo i principi e modi stabiliti dalla legge.

§ 3. La costituzione di monopoli avviene per legge.

§ 4. La contrazione di prestiti e la concessione di garanzie e avalli finanziari da parte dello Stato avvengono secondo i principi e i metodi definiti dalla legge.

§ 5. Non è ammessa la contrazione di prestiti né l’attribuzione di garanzie e avalli finanziari in conseguenza dei quali il debito pubblico statale superi i tre quinti del valore del prodotto interno lordo annuale. Le modalità di valutazione del prodotto interno lordo annuale e del debito pubblico statale sono stabiliti dalla legge.

Art. 217.

L’imposizione di imposte e altri tributi pubblici, la definizione degli oggetti e dei soggetti della tassazione e dei tributi, e così anche i principi di riconoscimento delle agevolazioni, dei condoni, e delle categorie degli soggetti esenti da imposte avviene per legge.

Art. 218.

L’organizzazione del Tesoro dello Stato e le modalità di disposizione del suo patrimonio sono definite dalla legge.

Art. 219.

§ 1. La Dieta delibera il preventivo dello Stato per l’anno di bilancio in forma di legge di bilancio.

§ 2. I principi e le modalità di elaborazione del progetto di bilancio statale, il livello di dettaglio e le condizioni che la legge di bilancio deve soddisfare, e i principi e le modalità di esecuzione della legge di bilancio sono stabiliti dalla legge.

§ 3. Alle norme relative il disegno della legge di bilancio si fa adeguato ricorso In caso di disegno di legge di bilancio provvisorio si fa adeguata applicazione delle norme in materia di disegno di legge di bilancio.

§ 4. Qualora la legge di bilancio o di bilancio provvisorio non siano entrate in vigore il primo giorno dell’anno di bilancio, il Consiglio dei Ministri determina l’economia finanziaria sulla base del disegno di legge presentato.

Art. 220.

§ 1. L’aumento della spesa pubblica e la riduzione delle entrate pianificate dal Consiglio dei Ministri non possono comportare la decisione della Dieta di aumentare il deficit di bilancio rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio.

§ 2. La legge di bilancio non può prevedere la copertura del deficit di bilancio attraverso la contrazione di obbligazioni presso la banca centrale dello Stato.

Art. 221.

L’iniziativa legislativa in ambito di legge di bilancio, di legge di bilancio preventivo, di emendamenti alla legge di bilancio, di legge di contrazione di debito pubblico nonché di legge di concessione di garanzia finanziaria da parte dello Stato spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.

Art. 222.

Il Consiglio dei Ministri, non oltre il terzo mese precedente l’apertura dell’anno di bilancio, presenta alla Dieta il disegno di legge di bilancio per l’anno successivo. In casi eccezionali è ammessa presentazione tardiva.

Art. 223.

Il Senato può deliberare emendamenti al disegno di legge di bilancio entro 20 giorni dal suo ricevimento.

Art. 224.

§ 1. Il Presidente della Repubblica sottoscrive entro 7 giorni la legge di bilancio ovvero la legge di bilancio provvisorio presentata dal Maresciallo della Dieta. Per la legge di bilancio e per la legge di bilancio provvisorio non si applicano le norme di cui all’art. 122 §5.

§ 2. Nel caso che, prima della sottoscrizione, il Presidente della Repubblica impugni, presso il Tribunale Costituzionale, la legge di bilancio o di bilancio provvisorio, il Tribunale Costituzionale emette sentenza non oltre i 2 mesi dal giorno della deposizione della ricorso.

Art. 225.

Se, entro 4 mesi dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alla Dieta, la legge di bilancio non viene trasmessa al Presidente della Repubblica per l’apposizione della firma, questi può decretare lo scioglimento della Dieta entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 226.

§ 1. Il Consiglio dei Ministri, entro 5 giorni dalla chiusura dell’anno di bilancio, presenta alla Dieta relazione sull’applicazione della legge di bilancio unitamente a informazioni sulla situazione dell’indebitamento dello Stato.

§ 2. La Dieta esamina la relazione e, sentito il parere della Camera Suprema di Controllo, l’approva o rifiuta con deliberazione entro 90 giorni dalla sua presentazione alla Dieta.

Art. 227.

§ 1. La banca centrale dello Stato è la Banca Nazionale di Polonia. Ad essa spetta l’esclusivo diritto di emettere moneta e di varare e realizzare la politica monetaria. La Banca Nazionale di Polonia è responsabile del valore della moneta polacca.

§ 2. Organi della Banca Nazionale di Polonia sono: Il Presidente della Banca Nazionale di Polonia, il Consiglio della Politica Monetaria e il Consiglio della Banca Nazionale di Polonia.

§ 3. Il Presidente della Banca Nazionale di Polonia è nominato dalla Dieta, su mozione del Presidente della Repubblica, e dura in carica 6 anni.

§ 4. Il Presidente della Banca Nazionale di Polonia non può far parte di partiti politici, sindacati né svolgere attività pubbliche contrarie al decoro del suo ufficio.

§ 5. Sono membri del Consiglio della Politica Monetaria il Presidente della Banca Nazionale di Polonia, in qualità di presidente, e persone distintesi per conoscenze in ambito finanziario nominate in numero uguale dal Presidente della Repubblica, dalla Dieta e dal Senato. Durano in carica 6 anni.

§ 6. Il Consiglio della Politica Monetaria determina annualmente i principi di politica monetaria e li trasmette per conoscenza alla Dieta contemporaneamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio da parte del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio della Politica Monetaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’anno di bilancio espone alla Dieta un resoconto dell’applicazione dei principi di politica monetaria.

§ 7. L’organizzazione e i principi dell’attività della Banca Nazionale di Polonia nonché i principi particolari di nomina e revoca dei suoi organi sono stabiliti dalla legge.

Parte XI

Stati straordinari

Art. 228.

§ 1. Nelle situazioni di minacce particolari, qualora i normali mezzi costituzionali non siano sufficienti, può essere decretato lo stato straordinario: stato di guerra, stato d’eccezione o stato di calamità naturale.

§ 2. Lo stato straordinario può essere introdotto con decreto sottoposto ad ulteriore procedura di pubblicazione, e solamente secondo la legge.

§ 3. I principi di attività degli organi di potere pubblico nonché gli ambiti entro i quali possono essere limitate le libertà e i diritti umani e civili durante i singoli stati straordinari sono definiti dalla legge.

§ 4. La legge può stabilire la base, l’ambito e le modalità di compensazione delle perdite patrimoniali conseguenti alle limitazioni delle libertà e dei diritti umani e civili durante lo stato straordinario.

§ 5. Le attività condotte in seguito alla dichiarazione dello stato straordinario devono corrispondere al grado della minaccia e devono tendere al più rapido ritorno al normale funzionamento dello Stato.

§ 6. Durante lo stato straordinario non possono essere modificate: la Costituzione, la legge elettorale della Dieta, del Senato e degli enti di autogoverno territoriale, la legge elettorale del Presidente della Repubblica nonché la legge sullo stato straordinario.

§ 7. Durante lo stato straordinario e nei 90 giorni successivi al suo termine non può essere sciolta la Dieta, indetti referendum generali, elezioni della Dieta, del Senato, degli enti di autogoverno territoriale e del Presidente della Repubblica, e la cadenza di tali organi è sottoposta ad adeguata proroga. Elezioni degli enti di autogoverno territoriale sono possibili solamente laddove non è stato introdotto lo stato straordinario.

Art. 229.

In caso di minaccia esterna dello Stato, attacco armato al territorio della Repubblica Polacca o laddove dagli accordi internazionali consegua l’obbligo di comune difesa contro un’aggressione, il Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio dei Ministri può introdurre lo stato di guerra sulla totalità del territorio dello Stato o su una sua parte.

Art. 230

§ 1. In caso di minaccia dell’organizzazione costituzionale dello Stato, della sicurezza dei cittadini o dell’ordine pubblico, il Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio dei Ministri, può introdurre, per un tempo non superiore a 90 giorni, lo stato d’eccezione sulla totalità del territorio dello Stato o su una sua parte.

§ 2. La proroga dello stato d’eccezione può avvenire soltanto una volta, previa autorizzazione della Dieta e per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 231.

Il decreto di introduzione dello stato di guerra o dello stato d’eccezione è trasmesso dal Presidente della Repubblica alla Dieta entro 48 ore dalla sottoscrizione del decreto. La Dieta esamina immediatamente il decreto del Presidente della Repubblica. La Dieta può annullare il decreto a maggioranza assoluta dei votanti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 232.

Al fine di evitare le conseguenze delle catastrofi naturali o dei disastri tecnici comportanti effetti calamitosi, e per procedere alla loro eliminazione, il Consiglio dei Ministri può introdurre, per un periodo non superiore ai 30 giorni, lo stato di calamità naturale sulla totalità del territorio dello Stato o su una sua parte. La proroga di tale stato può avvenire previa autorizzazione della Dieta.

Art. 233.

§ 1. La legge, che determina l’ambito delle limitazioni delle libertà e dei diritti del cittadino e dell’uomo durante lo stato di guerra e di eccezione non può limitare le libertà e i diritti stabiliti dagli art. 30 (dignità dell’uomo), 34 e 36 (cittadinanza), 38 (difesa della vita), 39, 40 e 41 §4 (trattamento umanitario), 42 (assunzione di responsabilità penale), 45 (accesso alla Corte), 47 (beni personali), 53 (coscienza e religione), 48 e 72 (famiglia e bambino).

§ 2. Non sono ammesse limitazioni alle libertà e ai diritti umani e civili per il solo motivo della razza, del sesso, della lingua, della fede o della sua mancanza, della discendenza sociale, della nascita nonché del patrimonio.

§ 3. La legge che determina l’ambito di limitazione dei diritti umani e civili durante lo stato di calamità naturale può limitare le libertà e i diritti definiti negli art. 22 (libertà dell’azione economica), 41 § 1, 3 e 5 (libertà personale), 50 (inviolabilità dell’abitazione), 52 §1 (libertà di movimento e permanenza sul territorio della Repubblica Polacca), 59 §3 (diritto di sciopero), 64 (diritto di proprietà), 66 §1 ( diritto a sicure e igieniche condizioni di lavoro) e 66 §2 (diritto al riposo).

Art. 234.

§ 1. Qualora, durante lo stato di guerra, la Dieta non potesse riunirsi, il Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio dei Ministri, emette decreti con forza di legge nell’ambito e nei limiti stabiliti dagli art. 228 §3-5. Tali decreti sono sottoposti a conferma nella successiva prima seduta della Dieta.

§ 2. I decreti di cui al §1 hanno carattere di fonti di diritto generalmente vincolanti.

Parte XII

Revisione della Costituzione

Art. 235.

§ 1. Il disegno di revisione costituzionale può essere presentato da almeno 1/5 dei deputati, dal Senato o dal Presidente della Repubblica.

§ 2. La revisione costituzionale avviene per legge approvata identicamente dalla Dieta ed, entro i successivi 60 giorni, dal Senato.

§ 3. La prima lettura del progetto di legge di revisione costituzionale può avvenire non prima del trentesimo giorno dalla sua presentazione alla Dieta.

§ 4. La legge di revisione costituzionale è deliberata dalla Dieta a maggioranza dei due terzi dei voti alla presenza di almeno la metà dei deputati, e dal Senato a maggioranza assoluta dei voti alla presenza di almeno la metà dei senatori.

§ 5. L’approvazione della legge di revisione da parte della Dieta delle norme della parte I, II ovvero XII della Costituzione non può avvenire prima del sessantesimo giorno dalla prima lettura di tale progetto di legge.

§ 6. Qualora la legge di revisione costituzionale riguardi le parti I, II e XII i soggetti di cui al § 1 possono richiedere, nel termine di 45 giorni dall’approvazione della legge da parte del Senato, l’indizione di un referendum confermativo. La richiesta è indirizzata al Maresciallo della Dieta il quale ordina immediatamente la convocazione del referendum entro 60 giorni dalla data di deposizione della mozione. La revisione costituzionale è approvata a maggioranza dei voti.

§ 7. Al termine della procedura definita del § 4 e 6 il Maresciallo della Dieta presenta al Presidente della Repubblica la legge deliberata per la sottoscrizione. Il Presidente della Repubblica sottoscrive la legge entro 21 giorni dalla presentazione e ne ordina la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca.

Parte XIII

Norme finali e transitorie

Art. 236.

§ 1. Nel termine di due anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il Consiglio dei Ministri presenta alla Dieta i disegni di legge indispensabili per l’applicazione della Costituzione.

§ 2. Le leggi applicative dell’art. 176 § 1 riguardanti il procedimento presso le Corte amministrative vengono deliberate entro 5 anni dal giorno di entrata in vigore della Costituzione. Fino all’entrata in vigore di tali leggi si applicano le norme relative alla revisione straordinaria delle sentenze della Corte Suprema Amministrativa.

Art. 237.

§ 1. Entro 4 anni dal giorno di entrata in vigore della Costituzione le contravvenzioni sono affidate alla decisione dei collegi per le contravvenzioni presso i Tribunali regionali, mentre l’arresto viene comminato dalla Corte.

§ 2. La Corte giudica gli appelli contro le sentenze del collegio.

Art. 238.

§ 1. Il mandato degli organi costituzionali di potere pubblico e dei loro componenti eletti o nominati prima dell’entrata in vigore della Costituzione, termina col decorso del periodo stabilito dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione.

§ 2. Nel caso in cui le norme vigenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione non abbiano determinato il termine del mandato e dal giorno dell’elezione o della nomina sia trascorso un termine superiore a quello stabilito dalla Costituzione, il mandato costituzionale degli organi di potere pubblico o dei suoi membri termina un anno dopo l’entrata in vigore della Costituzione.

§ 3. Nel caso in cui le norme vigenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione non determinino tale termine, e dal giorno dell’elezione o della nomina sia trascorso un periodo inferiore a quello stabilito dalla Costituzione per gli organi di potere pubblico o dei suoi membri, il tempo in cui tali organi o i suoi membri sono rimasti in carica secondo le norme precedenti è considerato per il calcolo della durata del mandato secondo i termini stabiliti dalla Costituzione.

Art. 239.

§ 1. Entro 2 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, le sentenze del Tribunale Costituzionale di non conformità delle leggi emanate prima della sua entrata in vigore non sono definitive e sono sottoposte all’esame della Dieta, la quale può cancellare la sentenza del Tribunale Costituzionale a maggioranza di due terzi dei voti alla presenza di almeno metà dei suoi componenti. Tale disposizione non si applica alle sentenze emesse a seguito di domande giuridiche al Tribunale Costituzionale.

§ 2. I procedimenti presso il Tribunale Costituzionale, relativi all’interpretazione generalmente vincolante delle leggi e iniziati prima dell’entrata in vigore della Costituzione, sono interrotti.

§ 3. Col giorno di entrata in vigore della Costituzione le deliberazioni del Tribunale Costituzionale relative all’interpretazione delle leggi perdono efficacia. Restano in vigore le sentenze delle Corti passate in giudicato e le altre decisioni definitive degli organi di potere pubblico assunte sulla base dell’interpretazione delle norme data dal Tribunale Costituzionale sotto forma di interpretazione vincolante delle leggi.

Art. 240.

Entro un anno dal giorno di entrata in vigore della Costituzione le legge di bilancio può prevedere la copertura del debito di bilancio attraverso l’emissione di obbligazioni presso la banca centrale dello stato.

Art. 241.

§ 1. Gli accordi internazionali già ratificati dalla Repubblica Polacca sulla base delle norme costituzionali in vigore al momento della ratifica e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sono considerati come accordi ratificati previa autorizzazione legislativa e, qualora dal contenuto emerga che riguardano le categorie di cui all’art. 89 § 1, si applica l’art. 91.

§ 2. Il Consiglio dei Ministri entro 2 anni dall’entrata in vigore della Costituzione presenta alla Dieta l’elenco degli accordi internazionali contenenti norme contrastanti con la Costituzione.

§ 3. I senatori eletti prima dell’entrata in vigore della Costituzione aventi età inferiori a 30 anni mantengono il proprio incarico fino al termine del mandato in cui sono stati eletti.

§ 4. L’unione del mandato di deputato o di senatore con le attività vietate dall’art. 103, comporta il termine del mandato al decorrere di un mese dal giorno di entrata in vigore della costituzione, salvo che il deputato o senatore non abbia già rinunciato all’incarico o interrotto le attività.

§5. Le questioni, oggetto di procedura legislativa o pendenti presso il Tribunale Costituzionale o il Tribunale di Stato all’atto dell’entrata in vigore della Costituzione, sono proseguite secondo le norme costituzionali in vigore il giorno della presentazione della questione.

§ 6. Entro 2 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il Consiglio dei Ministri decide quali tra le deliberazioni del Consiglio dei Ministri ovvero dei decreti dei ministri o di altri organi di amministrazione governativa emanati prima dell’entrata in vigore della Costituzione richiedono – conformemente alle condizioni definite agli art. 87 §1 e 92 – modifiche attraverso decreti emessi a seguito di delega legislativa, il cui disegno è presentato dal Consiglio dei Ministri alla Dieta in tempo adeguato. Nello stesso ambito, il Consiglio dei Ministri presenta alla Dieta un disegno di legge determinante quali atti normativi degli organi di amministrazione di governo emessi prima dell’entrata in vigore della Costituzione rispettano l’art. 93.

§ 7. Gli atti di diritto locale e le norme comunali vigneti il giorno di entrata in vigore della Costituzione diventano atti di diritto locale secondo l’art. 87 § 2.

Art. 242.

Sono abrogati:

1. la legge costituzionale del giorno 17 ottobre 1992 sui reciproci rapporti tra il potere legislativo ed esecutivo della Repubblica Polacca nonché sugli autogoverni territoriali (L.L. nr 84, pos. 426, del 1995. N. 38, pos. 184, N. 150 pos. 729 nonchè del 1996 N. 106 pos. 488),

2. la legge costituzionale del giorno 1992 sulle modalità di preparazione e deliberazione della Costituzione della Repubblica Polacca (L.L. N. 67, pos. 336 nonché del 1994 N. 61 pos. 251).

Art. 243.

La Costituzione della Repubblica Polacca entra in vigore decorso il terzo mese dalla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POLACCA