Costituzione del Regno di Svezia

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COSTITUZIONE DEL REGNO DI SVEZIA (1975)

CAPITOLO I. PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 1. – In Svezia la sovranità emana dal popolo. La democrazia svedese si basa sulla libertà di opinioni e sul suffragio universale, con voto eguale. Essa si realizza per mezzo di un regime costituzionale rappresentativo e parlamentare e per mezzo dell’autonomia degli enti locali.

L’esercizio dei poteri pubblici è subordinato alle leggi.

Art. 2. – La Costituzione, la Legge sulla successione al trono e la Legge sulla libertà di stampa costituiscono le leggi costituzionali della Svezia.

Art. 3. – I1 Riksdag rappresenta il popolo. Il Riksdag approva le leggi, decide sulle imposte dello Stato e determina il modo in cui devono essere utilizzati i fondi dello Stato stesso.

Il Riksdag esercita il controllo sul Governo e sull’amministrazione svedese.

Art. 4. – Il Re è il Capo dello Stato della Svezia.

Art. 5. – Il Governo amministra il Paese ed è responsabile davanti al Riksdag.

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CAPITOLO II. LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

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CAPITOLO III. IL RIKSDAG

Art. 1. – Il Riksdag è eletto con votazioni libere a suffragio diretto segreto.

Il Riksdag è composto da una Camera di 349 membri, per ciascuno dei quali deve essere designato un supplente.

Art. 2. – Hanno diritto a partecipare alle elezioni del Riksdag tutti cittadini svedesi residenti in Svezia. La legge specifica le disposizioni che regolano il diritto di voto dei cittadini svedesi non residenti in Svezia. Il diritto di voto non spetta a chi, nel giorno delle elezioni, non abbia ancora compiuto i 18 anni o sia stato dichiarato con sentenza letalmente incapace.

Le questioni relative al diritto di voto di cui al comma precedente tengono risolte in base alle liste elettorali compilate prima delle votazioni.

Art. 3. – Ogni quattro anni si procede alle elezioni ordinarie del Riksdag.

Art. 4. – Nell’intervallo fra le elezioni ordinarie, il Governo può decidere di indire delle elezioni straordinarie, che devono svolgersi entro tre mesi dalla data di tale decisione.

Dopo l’elezione del Riksdag, il Governo non può indire delle elezioni straordinarie prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima riunione del nuovo Riksdag. Il Governo non può indire delle elezioni straordinarie quando tutti i suoi membri siano stati rimossi dalle loro funzioni, ma continuino ad esercitarle in attesa che entri in carica un nuovo Governo.

L’articolo 3 del capitolo VI della Costituzione detta le norme per le elezioni straordinarie nel caso ivi previsto.

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CAPITOLO IV. I LAVORI DEL RIKSDAG

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CAPITOLO V. IL CAPO DELLO STATO

Art. 1. – Il Primo Ministro informa il Capo dello Stato degli affari del Paese. Quando è necessario, il Governo si riunisce in Consiglio dei ministri sotto la presidenza del Capo dello Stato.

Art. 2. – Può assumere la carica di Capo dello Stato solo chi abbia la cittadinanza svedese e abbia compiuto venticinque anni. La carica è incompatibile con quella di componente del Governo econ l’esercizio delle funzioni di Presidente o di membro del Riksdag.

Il Capo dello Stato deve consultare il Primo Ministro prima di recarsi all’estero.

Art. 3. – Se, per malattia, soggiorno all’estero o per qualunque altro motivo, il Re non è in grado di adempiere alle sue funzioni, un componente della Famiglia reale, scelto in base all’ordine di successione e che non ne sia a sua volta impedito, esercita le funzioni di Capo dello Stato come Reggente temporaneo.

Art. 4. – In caso di estinzione della Famiglia reale, il Riksdag designa un Reggente per assumere le funzioni di Capo dello Stato fino a quando non siano state adottate le opportune decisioni. Il Riksdag designa inoltre un sostituto del Reggente. Le stesse disposizioni si applicano in caso di decesso o di abdicazione del Re se l’erede al trono non ha ancora raggiunto l’età di venticinque anni.

Art. 5 – Se, per un periodo ininterrotto di sei mesi, il Re non esercita le sue funzioni per un qualsiasi impedimento, od omette di assolvere alle proprie funzioni, il Governo ne informa il Riksdag, che decide se si debba considerare che il Re abbia abdicato.

Art. 6. – Se nessuna delle persone designate a termini degli articoli 3 o 4 può esercitare le funzioni di Capo dello Stato, il Riksdag può, su designazione del Governo, eleggere una persona perché eserciti temporaneamente le funzioni di Reggente. Quando nessun’altra persona può esercitare tali funzioni, la Reggenza temporanea è attribuita, su designazione del Governo, al Presidente o, in caso di suo impedimento, ad un Vicepresidente delRiksdag.

Art. 7. – Il Re non può essere messo in stato d’accusa per gli atti o le omissioni da lui compiuti. Il Reggente non può essere messo in stato di accusa per gli atti o le omissioni compiuti nella qualità di Capo dello Stato.

CAPITOLO VI. IL GOVERNO

Art. l. – Il Governo e composto dal Primo Ministro e dagli altri ministri. Il Primo Ministro è designato in conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 4 del presente capitolo. Il Primo Ministro nomina gli altri ministri.

Art. 2. – Quando dev’essere designato il Primo Ministro, il Presidente del Riksdag consulta i rappresentanti di ciascun gruppo presente nell’assemblea. Dopo aver sentito i Vicepresidenti del Riksdag, sottopone la sua proposta all’assemblea. Il Riksdag procede alla votazione su tale proposta entro il termine di quattro giorni e senza esame in Commissione. La proposta è respinta se più della metà dei componenti del Riksdag vota contro. In tutti gli altri casi è approvata.

Art. 3. – Se il Riksdag respinge la proposta del suo Presidente, si procede ad una nuova consultazione in base alle disposizioni dell’articolo precedente. Se il Riksdag respinge per quattro volte una proposta del suo Presidente, la procedura di designazione del Primo Ministro è interrotta e viene ripresa solo dopo nuove elezioni del Riksdag. Qualora non siano previste elezioni ordinarie entro il termine di tre mesi, si procede entro lo stesso termine ad elezioni straordinarie.

Art. 4. – Dopo l’approvazione da parte del Riksdag della nomina del Primo Ministro, questi informa appena possibile l’assemblea della nomina dei ministri da lui compiuta. La costituzione del nuovo Governo avviene nel corso di una riunione speciale alla presenza del Capo dello Stato o, in caso di suo impedimento, alla presenza del Presidente del Riksdag, che dev’essere comunque invitato a partecipare a tale riunione. Il Presidente del Riksdag procede all’investitura del Primo Ministro a nome dell’assemblea.

Art. 5. – Se il Riksdag dichiara che il Primo Ministro, o uno qualsiasi dei ministri, non godono più della sua fiducia, il Presidente deve dimetterlo dall’incarico. Tuttavia, le dimissioni non hanno luogo se il Governo, avendo la possibilità d’indire le elezioni straordinarie del Riksdag, approva nella settimana successiva al voto di sfiducia una decisione in tal senso.

Art. 6. – Se un ministro decide di dimettersi, le dimissioni devono essere accettate dal Presidente del Riksdag se si tratta del Primo Ministro, dal Primo Ministro negli altri casi. In ogni caso il Primo Ministro può revocare un ministro dal suo incarico.

Art. 7. – In caso di dimissioni o di morte del Primo Ministro, il Presidente del Riksdag dichiara decaduti dall’incarico anche gli altri ministri.

Art. 8. – In caso di dimissioni di tutti i membri del Governo, essi rimangono in carica fino all’investitura del nuovo Governo. In caso di dimissioni volontarie di un membro del Governo, che non sia il Primo Ministro, questi può chiedere che il ministro dimissionario resti in carica fino alla nomina del successore.

Art. 9. – I membri del Governo devono possedere la cittadinanza svedese da almeno dieci anni.

I ministri non possono esercitare altri impieghi pubblici o privati, né possono assumere incarichi o espletare attività in qualsiasi modo contrastanti con la fiducia pubblica in essi riposta.

Art. 10. – In caso d’impedimento del Presidente del Riksdag, le funzioni a lui attribuite a norma delle disposizioni del presente capitolo vengono esercitate da un Vicepresidente.

CAPITOLO VII. LE ATTIVITÀ DEL GOVERNO

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CAPITOLO VIII. LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA COGENTE

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CAPITOLO IX. DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

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CAPITOLO X. RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI

Art. 1. – Gli accordi con altri Stati o con organizzazioni internazionali sono conclusi dal Governo.

Art. 2. – Il Governo, senza l’approvazione del Riksdag, non può concludere alcun accordo vincolante per il Regno, che presupponga la modifica o l’abrogazione di una legge, o l’emanazione di una nuova legge, o che comunque riguardi una materia per la quale il Riksdag deve adottare una qualche decisione.

Qualora, nei casi di cui al comma precedente, sia prevista una speciale procedura per le decisioni del Riksdag, anche l’approvazione dell’accordo dev’essere adottata con tale procedura.

Al di fuori dei casi di cui al primo comma del presente articolo, il Governo, senza l’approvazione del Riksdag, non può concludere alcun accordo internazionale vincolante per il Regno, che rivesta una notevole importanza. Peraltro, se l’interesse della Svezia lo impone, il Governo può evitare di richiedere l’approvazione parlamentare per un tale accordo, ma deve in tal caso, prima di concluderlo, consultare il Comitato per gli affari esteri.

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CAPITOLO XI. GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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CAPITOLO XII. POTERI DI CONTROLLO

Art. 1. – La Commissione per gli affari costituzionali controlla il modo in cui i ministri esercitano le loro funzioni e trattano gli affari di governo. A tal fine, la Commissione ha libero accesso ai verbali delle decisioni adottate per gli affari di governo e a tutti i documenti relativi. Le altre Commissioni del Riksdag e i parlamentari possono solllevare per iscritto dinanzi alla Commissione per gli affari costituzionali questioni relative all’esercizio delle funzioni ministeriali o al disbrigo degli affari di governo.

Art. 2. – La Commissione per gli affari costituzionali deve riferire al Riksdag, ogni volta che lo reputi necessario, ma almeno una volta all’anno, su tutte le questioni che ritiene di particolare importanza, formulando le osservazioni che derivano dai suoi controlli. In base a tali osservazioni, il Riksdag può fare rilievi al Governo.

Art. 3. – I ministri e gli ex-ministri possono essere perseguiti penalmente per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni solo se si sono resi responsabili di gravi negligenze nell’adempimento dei loro doveri. L’incriminazione è decisa dalla Commissione per gli affari costituzionali e il giudizio è di competenza della Corte Suprema.

Art. 4. – Il Riksdag può dichiarare la sfiducia nei confronti di un ministro. La relativa mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea. Una mozione di sfiducia può essere messa in votazione solo se è stata presentata da almeno un decimo dei componenti del Riksdag. Non hanno seguito le mozioni di sfiducia presentate nel periodo che intercorre tra le elezioni generali ordinarie o la notifica della decisione di convocare elezioni straordinarie e la prima riunione del nuovo Riksdag. Non hanno seguito le mozioni di sfiducia nei confronti di un ministro che continui a svolgere le sue funzioni dopo le dimissioni dalla carica in base alle disposizioni dell’articolo 8 del capitolo VI della Costituzione.

Le mozioni di sfiducia non sono sottoposte all’esame preliminare in Commissione.

Art. 5. – I membri del Riksdag possono, a norma delle disposizioni del Regolamento, presentare interpellanze e interrogazioni ai ministri in merito alle questioni relative all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 6. – Il Riksdag elegge uno o più Ombudsman incaricati, sulla base delle direttive dell’Assemblea, di vigilare sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte della pubblica amministrazione, con la facoltà di promuovere procedimenti giudiziari in conformità con le direttive del Riksdag. L‘Ombudsman può assistere alle deliberazioni degli organi giudiziari e amministrativi e prendere visione dei verbali e di altri documenti di tali organi. Gli organi giudiziari e amministrativi, nonché i funzionari dello Stato e degli enti locali devono comunicare le informazioni e i pareri richiesti. Lo stesso obbligo incombe su chiunque sia soggetto ai controlli dell’Ombudsman. Se richiesto, il pubblico ministero deve prestare la propria assistenza all’Ombudsman.

Il Regolamento del Riksdag specifica le disposizioni particolari relative all’Ombudsman o agli Ombudsman.

Art. 7. – Il Riksdag elegge fra i propri membri sei revisori incaricati di controllare l’attività statale e può estendere tale controllo anche ad altri tipi di attività. Il Riksdag adotta direttive per l’esercizio delle funzioni dei revisori.

I revisori hanno, in conformità con le disposizioni di legge, il potere di richiedere le informazioni, i documenti e i rapporti necessari per l’attività di controllo.

Ulteriori norme sui revisori sono contenute nel Regolamento del Riksdag.

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CAPITOLO XIII. STATO DI GUERRA E PERICOLO DI GUERRA

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7- Le disposizioni delle leggi o degli altri atti normativi precedenti riferiti al Re o al Re in Consiglio si applicano come se riferite al Governo, a meno che non risulti evidente dal testo della norma, o altrimenti, che il riferimento è specificamente rivolto alla persona del Re… omissis