Costituzione Spagnola

Il testo originale è tratto dal sito web ufficiale del Congreso de los diputados.

Per la versione italiana è stata utilizzata la traduzione edita a cura del Servicio Central de Publicaciones

della Presidenza del Governo spagnolo.

Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

COSTITUZIONE SPAGNOLA

27 dicembre 1978

Preambolo

Titolo preliminare

Titolo I. Dei diritti e doveri fondamentali

Capitolo Primo. Degli Spagnoli e degli stranieri

Capitolo Secondo. Diritti e libertà

Sezione Prima. Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche

Sezione Seconda. Dei diritti e dei doveri dei cittadini

Capitolo Terzo. Dei principi che reggono la politica sociale ed economica

Capitolo Quarto. Delle garanzie delle libertà e dei diritti fondamentali

Capitolo Quinto. Della sospensione dei diritti e delle libertà

Titolo II. Della corona

Titolo III. Delle Cortes Generali

Capitolo Primo. Delle Camere

Capitolo Secondo. Della elaborazione delle leggi

Capitolo Terzo. Dei Trattati Internazionali

Titolo IV. Del Governo e della Amministrazione

Titolo V. Delle relazioni tra il Governo e le Cortes Generali

Titolo VI. Del potere giudiziario

Titolo VII. Economia e finanza

Titolo VIII. Della organizzazione territoriale dello Stato

Capitolo Primo. Principi generali

Capitolo Secondo. Della Amministrazione locale

Capitolo Terzo. Delle Comunità Autonome

Titolo IX. Del tribunale costituzionale

Titolo X. Della revisione costituzionale

Disposizioni aggiuntive

Disposizioni transitorie

Disposizione abrogativa

Disposizione finale

PREAMBOLO

La nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di quanti la compongono, nell’uso della sua sovranità, proclama la sua volontà di:

Garantire la convivenza democratica nell’ambito della Costituzione e delle leggi conformemente a un ordine economico e sociale giusto;

Consolidare uno Stato di diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare;

Proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell’esercizio dei diritti umani, la loro cultura e tradizione, lingua e istituzioni;

Promuovere il progresso della cultura e dell’economia in modo da assicurare a tutti una dignitosa qualita di vita;

Realizzare una società democratica progredita e collaborare al rafforzamento di relazioni pacifiche e ad un’efficace collaborazione fra tutti i popoli della terra.

Di conseguenza, le Cortes approvano e il popolo spagnolo ratifica la seguente:

COSTITUZIONE

TITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

  1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’eguaglianza e il pluralismo politico.
  2. La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.
  3. La forma politica dello Stato spagnolo è la monarchia parlamentare.

Articolo 2

La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime.

Articolo 3

  1. Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.
  2. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell’ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti.
  3. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

Articolo 4

  1. La bandiera spagnola è formata da tre bande orizzontali, rossa, gialla e rossa, essendo quella gialla di larghezza doppia di ognuna di quelle rosse.
  2. Gli Statuti potranno riconoscere bandiere ed emblemi propri delle Comunità Autonome. Questi si utilizzeranno insieme alla bandiera spagnola sui loro edifici pubblici e nei loro atti ufficiali.

Articolo 5

La capitale dello Stato è la città di Madrid.

Articolo 6

I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica.

La loro creazione e l’esercizio della loro attività sono libere nel rispetto della Costituzione e della legge.

La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere democratici.

Articolo 7

I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali contribuiscono alla difesa e alla promozione degli interessi economico sociali loro propri. La loro costituzione e l’esercizio delle loro attività sono liberi nel rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere democratici.

Articolo 8

  1. Le Forze Armate, costituite dall’Esercito, dalla Marina e dall’Aeronautica, hanno come missione di garantire la sovranità e l’indipendenza della Spagna, difenderne l’integrità territoriale e l’ordinamento costituzionale.
  2. Una legge organica regolerà i fondamenti della organizzazione militare conformemente ai principi della presente Costituzione.

Articolo 9

  1. I cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al rimanente ordinamento giuridico.
  2. Compete ai pubblici poteri promuovere le condizioni perché la libertà e l’eguaglianza dell’individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.
  3. La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la irretroattività delle disposizioni sanzionatorie sfavorevoli o restrittive dei diritti soggettivi, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il divieto dell’arbitrio dei pubblici poteri.

TITOLO I

DEI DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI

Articolo 10

  1. La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell’ordine politico e della pace sociale.
  2. Le norme relative ai diritti fondamentali e alla libertà, riconosciute dalla Costituzione, s’interpreteranno in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e ai Trattati e Accordi internazionali nelle stesse materie ratificate dalla Spagna.

CAPO PRIMO

DEGLI SPAGNOLI E DEGLI STRANIERI

Articolo 11

  1. La nazionalità spagnola si acquista, si conserva e si perde conformemente a quanto stabilito dalla legge.
  2. Nessun cittadino di origine spagnola potrà essere privato della sua nazionalità.
  3. Lo Stato potrà concordare trattati sulla doppia nazionalità con i paesi ibero americani o con quelli che abbiano mantenuto o che mantengono particolari legami con la Spagna. In questi stessi paesi, ancorché riconoscano ai propri cittadini un diritto di reciprocità, gli spagnoli potranno naturalizzarsi senza perdere la nazionalità originaria.

Articolo 12

Gli spagnoli acquistano la maggiore età a 18 anni.

Articolo 13

  1. Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge.
  2. Solamente gli Spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell’art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali.
  3. L’estradizione si concederà solo in conformità di un trattato o della legge, attenendosi al principio di reciprocità. Rimangono esclusi dall’estradizione i delitti politici, non considerandosi come tali gli atti di terrorismo.
  4. La legge stabilirà i limiti entro cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi potranno godere del diritto di asilo in Spagna.

CAPO SECONDO

DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 14

Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

SEZIONE PRIMA

DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DELLE LIBERTÀ PUBBLICHE

Articolo 15

Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti. E’ abolita la pena di morte, salvo quanto possono disporre leggi penali militari per il tempo di guerra.

Articolo 16

  1. E’ garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico garantito dalla legge.
  2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare le proprie ideologie, religione o convinzioni.
  3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni.

Articolo 17

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà se non con l’osservanza di quanto stabilito in questo articolo e nei casi e nella forma previsti dalla legge.
  2. La detenzione preventiva non potrà durare più del tempo strettamente necessario per la realizzazione degli accertamenti tendenti al chiarimento dei fatti, e in ogni caso il detenuto dovrà essere messo in libertà o a disposizione dell’autorità giudiziaria nel termine massimo di settantadue ore.
  3. Ogni persona detenuta deve essere informata immediatamente e in modo comprensibile dei suoi diritti e delle ragioni della sua detenzione,. non potendo essere obbligata a fare ammissioni. E’ garantita al detenuto l’assistenza di un avvocato negli adempimenti di polizia e giudiziari nei termini stabiliti dalla legge.
  4. La legge disciplinerà un procedimento di “Habeas Corpus” per ottenere l’immediata messa a disposizione del giudice di qualsiasi persona detenuta illegalmente. Similmente con legge sarà determinato il termine massimo di carcerazione provvisoria.

Articolo 18

  1. E’ garantito il diritto all’onore, all’intimità personale e familiare e alla propria immagine.
  2. Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione giudiziaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato.
  3. E’ garantito il segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salva decisione giudiziale.
  4. La legge porrà limiti all’uso dell’informatica per salvaguardare l’onore e l’intimità personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti.

Articolo 19

Gli spagnoli hanno diritto di scegliere liberamente la loro residenza e di circolare sul territorio nazionale. Similmente hanno diritto di entrare e uscire liberamente dalla Spagna nei termini stabiliti dalla legge. Questo diritto non potrà essere limitato per motivi politici o ideologici.

Articolo 20

  1. Si riconoscono e tutelano i diritti:
  2. a esprimere e diffondere liberamente il pensiero, le idee e le opinioni per mezzo della parola, degli scritti o con qualunque altro mezzo di riproduzione;
  3. alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica;
  4. alla libertà di insegnamento;
  5. a comunicare o ricevere liberamente informazioni veritiere attraverso qualsiasi mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e il segreto professionale nell’esercizio di tale libertà.
  6. L’esercizio di questi diritti non può essere ristretto da nessun tipo di censura preventiva.
  7. La legge regolerà l’organizzazione e la verifica parlamentare sui mezzi di comunicazione sociali controllati dallo Stato o da qualsiasi ente pubblico e garantirà l’accesso a detti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici significativi, rispettando il pluralismo della società e delle diverse lingue della Spagna.
  8. Queste libertà hanno i loro limiti nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nei precetti delle leggi che lo attuano, e specialmente nel diritto all’onore, all’intimità, alla propria immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia.
  9. I1 sequestro di pubblicazioni, registrazioni e altri mezzi d’informazione potrà essere concesso soltanto in base a provvedimento giudiziale.

Articolo 21

  1. Si riconosce il diritto di riunione pacifica e senza armi. L’esercizio di questo diritto non necessiterà previa autorizzazione.
  2. Nei casi di riunione in luogo pubblico e di manifestazioni dovrà essere data comunicazione preventiva all’autorità, che potrà proibirla soltanto quando esistano ragioni fondate di turbativa dell’ordine pubblico, con pericolo per persone o cose.

Articolo 22

  1. E’ riconosciuto il diritto di associazione.
  2. Le associazioni che perseguono finalità o utilizzino modalità qualificate come reato sono illegali.
  3. Le associazioni costituite nel rispetto di questo articolo dovranno essere registrate soltanto agli effetti della pubblicità.
  4. Le associazioni potranno essere sciolte o sospese dalla loro attività in virtù di provvedimento giudiziale motivato.
  5. Sono proibite le associazioni segrete e quelle di carattere paramilitare.

Articolo 23

  1. I cittadini hanno il diritto di partecipare, alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.
  2. Similmente, hanno il diritto di accedere in condizioni, di eguaglianza a funzioni e incarichi pubblici con i requisiti indicati dalle leggi.

Articolo 24

  1. Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici nei tribunali nell’esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, si verifichi la mancanza di difesa.
  2. Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell’accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza. La legge regolerà casi in cui a causa di parentela o di segreto professionale non sussisterà obbligo a rendere dichiarazioni circa presunti reati.

Articolo 25

  1. Nessuno può essere condannato o punito per azioni o omissioni che nel momento in cui si verifichino non costituiscano reato, omissione o infrazione amministrativa, secondo la legislazione vigente in quel momento.
  2. Le pene limitative della libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. I1 condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti in questo capitolo, eccezion fatta di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dalla finalità della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso avrà diritto ad un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale così come all’accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della sua personalità.
  3. L’Amministrazione civile non potrà imporre sanzioni che direttamente o sussidiariamente implichino privazione di libertà.

Articolo 26

Sono vietati i Giurì d’Onore nell’ambito dell’amministrazione civile e delle organizzazioni professionali.

Articolo 27

  1. Tutti hanno il diritto all’educazione. Si riconosce la libertà d’insegnamento.
  2. L’educazione avrà per oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza e delle libertà fondamentali.
  3. I pubblici poteri garantiscono il diritto che spetta ai genitori perché i propri figli ricevano la formazione religiosa e morale che sia in accordo con le loro convinzioni.
  4. L’insegnamento elementare è obbligatorio e gratuito.
  5. I pubblici poteri garantiscono a tutti il diritto all’educazione mediante una programmazione generale dell’insegnamento, con partecipazione effettiva di tutti i settori interessati e la costituzione di centri di insegnamento.
  6. Si riconosce alle persone fisiche e giuridiche la libertà di creare centri d’insegnamento nel rispetto dei principi costituzionali.
  7. I docenti, i genitori e, se del caso, gli alunni interverranno nel controllo e nella gestione di tutti i centri sostenuti dall’Amministrazione con fondi pubblici nei termini che la legge stabilisce.
  8. I pubblici poteri svolgeranno verifiche e rilasceranno approvazioni quanto al sistema educativo al fine di assicurare il rispetto delle leggi.
  9. I pubblici poteri sosterranno i centri d’istruzione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge.
  10. Si riconosce l’autonomia delle Università nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 28

  1. Tutti hanno diritto di associarsi liberamente in sindacati. La legge potrà limitare o stabilire eccezioni all’esercizio di questo diritto per le Forze o Corpi Armati sottoposti a disciplina militare e regolerà le peculiarità di questo esercizio per i funzionari pubblici. La libertà sindacale comprende il diritto a costituire sindacati così come il diritto dei sindacati a formare confederazioni e a costituire organizzazioni sindacali internazionali e ad affiliarsi alle stesse. Nessuno potrà essere obbligato ad iscriversi a un sindacato.
  2. Si riconosce il diritto di sciopero dei lavoratori per la difesa dei loro interessi. La legge che regola l’esercizio di questo diritto stabilirà precise garanzie per assicurare il mantenimento dei servizi essenziali della comunità.

Articolo 29

  1. Tutti gli spagnoli avranno diritto di petizione individuale e collettiva per iscritto, nella forma e con gli effetti che la legge determina.
  2. I membri delle Forze e Corpi Armati o dei Corpi sottoposti a disciplina militare potranno esercitare tale diritto soltanto individualmente e con rispetto di quanto previsto nella legislazione che li concerne.

SEZIONE SECONDA

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Articolo 30

  1. Gli spagnoli hanno il diritto e il dovere di difendere la Spagna.
  2. La legge fisserà gli obblighi militari degli spagnoli e regolerà, con le debite garanzie, l’obiezione di coscienza, così come le ulteriori cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, potendo imporre in tal caso una prestazione sociale sostitutiva.
  3. Si potrà stabilire un servizio civile per il raggiungimento di finalità d’interesse generale.
  4. Mediante legge potranno regolarsi i doveri dei cittadini nei casi di grave pericolo, catastrofe o calamità pubblica.

Articolo 31

  1. Tutti contribuiranno a sostenere le spese pubbliche in conformità con le loro capacità economiche mediante un sistema tributario giusto, ispirato ai principi di eguaglianza e progressività che, in nessun caso, avrà finalità espropriativa.
  2. La spesa pubblica realizzerà un’equa assegnazione delle risorse pubbliche e la sua programmazione ed esecuzione risponderà ai criteri di efficienza ed economicità.
  3. Potranno stabilirsi prestazioni personali o patrimoniali di carattere pubblico soltanto conformemente alla legge.

Articolo 32

  1. L’uomo e la donna hanno il diritto di contrarre matrimonio in piena eguaglianza giuridica.
  2. La legge regolerà le modalità del matrimonio, l’età e la capacità per contrarlo, i diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e scioglimento e i loro effetti.

Articolo 33

  1. Si riconosce il diritto alla proprietà privata e alla successione ereditaria.
  2. La funzione sociale di questi diritti delimiterà il loro contenuto conformemente alle leggi.
  3. Nessuno potrà essere privato dei propri beni e diritti se non per causa giustificata di pubblica utilità o nell’interesse sociale, mediante corrispondente indennizzo, e conformemente a quanto disposto dalle leggi.

Articolo 34

  1. Si riconosce il diritto di fondazione per finalità d’interesse generale, conformemente alla legge.
  2. Vigerà anche per le fondazioni il disposto dei comma 2 e 4 dell’Articolo 22.

Articolo 35

  1. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta di professione e ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a una remunerazione sufficiente per soddisfare le necessità loro e della loro famiglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di sesso.
  2. La legge regolerà uno statuto dei lavoratori.

Articolo 36

La legge regolerà le peculiarità proprie del regime giuridico degli. Ordini Professionali e l’esercizio delle professioni autorizzate. La struttura interna e il funzionamento degli Ordini dovranno rispondere a principi democratici.

Articolo 37

  1. La legge garantirà il diritto alla contrattazione collettiva fra i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, così come la forza vincolante degli accordi.
  2. Si riconosce il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro ad adottare mezzi di conflitto collettivo. La legge che disciplina l’esercizio di questo diritto, senza pregiudizio dei limiti che possa stabilire, conterrà garanzie necessarie per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali della comunità.

Articolo 38

Si riconosce la libertà d’impresa nel quadro dell’economia di mercato. I pubblici poteri garantiscono e proteggono il suo esercizio e la difesa della produttività, in accordo con le esigenze dell’economia generale e, se del caso, della pianificazione.

CAPO TERZO

DEI PRINCIPI CHE REGGONO LA POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA

Articolo 39

  1. I pubblici poteri assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia.
  2. I pubblici poteri assicurano anche la protezione integrale dei figli, uguali questi di fronte alla legge a prescindere dalla filiazione, e delle madri qualunque sia il loro stato civile. La legge potrà consentire l’accertamento della paternità.
  3. I padri devono prestare ogni assistenza ai figli avuti dentro o fuori del matrimonio nella minore età e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
  4. L’infanzia godrà della protezione prevista negli accordi internazionali che ne tutelano i diritti.

Articolo 40

  1. I pubblici poteri promuoveranno le condizioni favorevoli per il progresso sociale ed economico e per una più equa distribuzione del reddito regionale e personale, nel quadro di una politica di stabilità economica. In modo speciale realizzeranno una politica orientata al pieno impiego.
  2. Inoltre i pubblici poteri svilupperanno una politica che garantisca la formazione e il riadattamento professionale; veglieranno per la sicurezza e l’igiene nel lavoro e garantiranno il riposo necessario, mediante la limitazione della giornata lavorativa, le ferie periodiche retribuite e la promozione di centri adeguati.

Articolo 41

I pubblici poteri manterranno un regime pubblico di sicurezza sociale per tutti i cittadini, che garantisca l’assistenza e prestazioni sociali sufficienti di fronte a situazioni di bisogno, specialmente in caso di disoccupazione. L’assistenza e prestazioni complementari saranno libere.

Articolo 42

Lo Stato veglierà specialmente per la salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli all’estero e orienterà la sua politica al fine di assicurarne il rientro.

Articolo 43

  1. Si riconosce il diritto alla protezione della salute.
  2. Compete ai pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica con le modalità preventive e le prestazioni e servizi necessari. Al riguardo, la legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti.
  3. I pubblici poteri svilupperanno l’educazione sanitaria, l’educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l’adeguata utilizzazione del tempo libero.

Articolo 44

  1. I pubblici poteri promuoveranno e tuteleranno l’accesso alla cultura, alla quale tutti hanno diritto.
  2. I pubblici poteri promuoveranno la scienza e la ricerca scientifica e tecnica a vantaggio dell’interesse generale.

Articolo 45

  1. Tutti hanno il diritto di utilizzare un ambiente idoneo allo sviluppo della persona, cosí come il dovere di conservarlo.
  2. I poteri pubblici veglieranno sulla utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare la qualità di vita, difendere e ripristinare l’ambiente, appoggiandosi all’indispensabile solidarietà collettiva.
  3. Per coloro che violino quanto disposto nel comma precedente, nei termini fissati dalla legge si stabiliranno sanzioni penali o, se del caso, amministrative, così come l’obbligo di riparare il danno causato.

Articolo 46

I poteri pubblici garantiranno la conservazione e promuoveranno l’arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo integrano, quale che sia il suo regime giuridico e la sua titolarità. La legge penale sanzionerà gli attentati contro questo patrimonio.

Articolo 47

Tutti gli spagnoli hanno il diritto di godere di una abitazione degna e adeguata. I pubblici poteri promuoveranno le condizioni necessarie e stabiliranno norme idonee per rendere effettivo questo diritto, regolando l’utilizzazione del suolo conformemente all’interesse generale per impedire la speculazione. La comunità parteciperà della valorizzazione prodotta dagli interventi urbanistici degli enti pubblici

Articolo 48

I pubblici poteri promuoveranno le condizioni per la partecipazione libera ed efficace della gioventù nello sviluppo politico, sociale ed economico e culturale.

Articolo 49

I pubblici poteri realizzeranno una politica di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione per i minorati fisici, sensoriali e psichici, offrendo loro la necessaria assistenza specializzata e li proteggeranno specialmente al fine del godimento dei diritti fissati in questo titolo per tutti i cittadini.

Articolo 50

I pubblici poteri garantiranno mediante pensioni adeguate e periodicamente aggiornate l’autonomia economica ai cittadini durante la terza età. Inoltre, indipendentemente dagli obblighi familiari, promuoveranno il loro benessere mediante un sistema di servizi sociali che attenderanno ai loro problemi specifici di salute, abitazione, cultura e tempo libero.

Articolo 51

  1. I pubblici poteri garantiranno la difesa dei consumatori e degli utenti proteggendo, mediante procedimenti efficaci, la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici degli stessi.
  2. I pubblici poteri promuoveranno l’informazione e l’educazione dei consumatori e degli utenti, svilupperanno le loro organizzazioni e le consulteranno nelle questioni che possono interessare i medesimi nei termini che la legge stabilisce.
  3. Nel quadro di quanto disposto nei comma precedenti la legge regolerà il commercio interno e il regime di autorizzazione dei prodotti commerciali.

Articolo 52

La legge regolerà le organizzazioni professionali che contribuiscano alla difesa degli interessi economici che le siano propri. La loro struttura interna e il loro funzionamento dovranno essere democratici.

CAPO QUARTO

DELLE GARANZIE DELLE LIBERTÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 53

  1. I diritti e libertà riconosciuti nel capitolo secondo del presente Titolo vincolano tutti i pubblici poteri Soltanto mediante una legge, che in ogni caso dovrà rispettare il loro contenuto essenziale, si potrà regolare l’esercizio di tali diritti e libertà, che saranno tutelati in accordo con quanto previsto nell’articolo 161, l a..
  2. Qualsiasi. cittadino potrà ottenere la tutela delle libertà e diritti riconosciuti nell’articolo 14 e nella Sezione prima del Capitolo secondo, di fronte ai Tribunali ordinari attraverso un procedimento basato sui principi preferenza e sommarietà e se del caso attraverso il ricorso di amparo di fronte al Tribunale Costituzionale. Questo ultimo ricorso sarà utilizzabile nel caso dell’obiezione di coscienza riconosciuta nell’articolo 30.
  3. I1 riconoscimento, il rispetto e la protezione dei principi riconosciuti nel Capitolo terzo ispireranno la. legislazione positiva, la pratica giudiziaria e l’azione dei pubblici poteri. Potranno essere addotti di fronte alla giurisdizione ordinaria soltanto in conformità con il disposto delle leggi che li attuano.

Articolo 54

Una legge organica regolerà l’istituzione del Difensore del Popolo, come alto commissario delle Cortes Generali, designato da queste alla difesa dei diritti compresi in questo titolo, al cui fine potrà controllare l’attività dell’Amministrazione, riferendo quindi alle Cortes Generali.

CAPITOLO QUINTO

DELLA SOSPENSIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ

Articolo 55

  1. I diritti riconosciuti negli articoli 17, 18 comma 2 e 3, articoli 19, 20 comma 1 a. e d. e 5, articoli 21, 28 comma 2 e articolo 37 comma 2, potranno essere sospesi quando venga accordata la dichiarazione dello stato di eccezione o di assedio nei termini previsti nella Costituzione. Resta escluso da quanto sopra stabilito il comma 3 dell’articolo 17 nel caso di dichiarazione dello stato di eccezione.
  2. Una legge organica potrà determinare la forma e i casi in cui, per singoli procedimenti e con il necessario intervento giudiziario e con l’adeguato controllo parlamentare, i diritti riconosciuti negli articoli 17 comma 2, e 18 comma 2 e 3, possono essere sospesi nei confronti di determinate persone, in relazione ad investigazioni connesse all’azione di bande armate o di elementi terroristi. L’utilizzazione ingiustificata o abusiva delle facoltà riconosciute in detta legge organica produrrà responsabilità penali, in quanto violazione dei diritti e libertà riconosciuti dalle leggi.

TITOLO II

DELLA CORONA

Articolo 56

  1. Il Re è Capo dello Stato, simbolo della sua unità e continuità, arbitra e modera il funzionamento regolare delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specialmente con le nazioni della sua comunità storica, ed esercita le funzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
  2. Il suo titolo è quello di Re di Spagna, potendo usare anche gli altri che competano alla Corona.
  3. La persona del Re è inviolabile e non è soggetta a responsabilità. I suoi atti saranno sempre controfirmati nella forma stabilita nell’articolo 64, essendo privi di validità senza detta controfirma, salvo quanto disposto nell’articolo 65, 2.

Articolo 57

  1. La Corona di Spagna è ereditaria a favore dei successori di S.M. Don Juan Carlos I di Borbone, legittimo erede della dinastia storica. La successione al trono seguirà l’ordine regolare della primogenitura e rappresentanza, essendo sempre preferita la linea anteriore alle posteriori; nella stessa linea il grado più prossimo al più remoto; nello stesso grado, il maschio alla femmina e nello stesso sesso la persona più anziana a quella più giovane.
  2. Il Principe ereditario, dalla sua nascita o dal momento in cui maturi il fatto che origini la sua nomina, avrà il titolo di Principe delle Asturie e gli ulteriori titoli tradizionalmente spettanti al successore della Corona di Spagna.
  3. Estinte tutte le linee chiamate alla successione per diritto, le Cortes Generali provvederanno alla successione alla Corona nella forma che più convenga agli interessi della Spagna.
  4. Le persone che avendo diritto alla successione al trono contrarranno matrimonio contro l’espressa proibizione del Re o delle Cortes Generali saranno escluse dalla successione alla Corona per sé e per i loro discendenti.
  5. Le abdicazioni e rinunce e qualsiasi dubbio di fatto o di diritto che intervenga nell’ordine della successione alla Corona saranno risolte da una legge organica.

Articolo 58

La Regina consorte o il consorte della Regina non potranno assumere funzioni costituzionali, salvo quanto disposto per la Reggenza.

Articolo 59

  1. Qualora il Re fosse minore di età, il padre o la madre del Re o, in loro assenza, il parente maggiore di età più prossimo nella successione alla Corona, secondo l’ordine stabilito nella Costituzione, eserciterà immediatamente la Reggenza e la continuerà durante il tempo della minore età del Re.
  2. Se il Re fosse inabile all’esercizio della sua autorità e l’impossibilità fosse riconosciuta dalle Cortes Generali, eserciterà immediatamente la Reggenza il Principe ereditario della Corona, se di maggiore età. Se non lo fosse, si procederà nella maniera prevista nel comma precedente, fino a che il Principe ereditario arrivi alla maggiore età.
  3. Se non ci fosse nessuna persona cui spetti la Reggenza, questa sarà nominata dalle Cortes Generali e sarà composta di una, tre o cinque persone.
  4. Per esercitare la Reggenza bisogna essere spagnoli e di maggiore età.
  5. La Reggenza si eserciterà per mandato costituzionale e sempre in nome del Re.

Articolo 60

  1. Sarà tutore del Re nella minore età la persona che il defunto Re .abbia nominato nel suo testamento, sempre che sia di maggiore età e spagnolo di nascita; ove non l’abbia nominato, il tutore sarà il padre o la madre, finché permanga lo stato di vedovanza. In loro mancanza, le Cortes Generali lo nomineranno, però non potranno cumularsi le cariche di Reggente e di tutore se non nel padre, madre o ascendenti diretti del Re.
  2. L’esercizio della tutela è anche incompatibile con qualsiasi incarico o rappresentanza politica.

Articolo 61

  1. Il Re, al momento di essere proclamato di fronte alle Cortes Generali, presterà giuramento di svolgere fedelmente le sue funzioni, osservare e far osservare la Costituzione e le leggi e rispettare i diritti dei cittadini e delle Comunità Autonome.
  2. Il Principe ereditario, al raggiungimento della maggiore età, e il Reggente o i Reggenti al momento di assumere le loro funzioni presteranno lo stesso giuramento, così come quello di fedeltà al Re.

Articolo 62

Spetta al Re:

  1. sanzionare e promulgare le leggi;
  2. convocare e sciogliere le Cortes Generali e in dire le elezioni secondo le modalità previste dalla Costituzione;
  3. indire il referendum nei casi previsti dalla Costituzione;
  4. proporre il candidato a Presidente del Governo e, se del caso, nominarlo, così come porre fine alle sue funzioni secondo le modalità previste dalla Costituzione;
  5. nominare e allontanare i membri del Governo su proposta del loro Presidente;
  6. emanare i decreti deliberati in Consiglio dei Ministri, nominare agli impieghi civili e militari e concedere onorificenze e titoli conformemente alle leggi;
  7. essere informato degli affari dello Stato e presiedere, a questi effetti, le sessioni del Consiglio dei Ministri quando lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente del Governo;
  8. il comando supremo delle Forze Armate;
  9. esercitare il diritto di grazia conformemente alla legge, che non potrà autorizzare indulti generali;
  10. l’alto patronato delle Reali Accademie.

Articolo 63

  1. I1 Re accredita gli ambasciatori e gli altri rappresentanti diplomatici. I rappresentanti stranieri in Spagna sono accreditati di fronte a Lui.
  2. Spetta al Re manifestare il consenso dello Stato per stringere obblighi internazionali attraverso trattati in conformità alla Costituzione e alle leggi.
  3. Spetta al Re, previa autorizzazione delle Cortes Generali, dichiarare la guerra e fare la pace.

Articolo 64

  1. Gli atti del Re saranno controfirmati dal Presidente del Governo e, se del caso, dai Ministri competenti. La proposta e la nomina del Presidente del Governo e lo scioglimento previsto nell’articolo 95 saranno controfirmati dal Presidente del Congresso.
  2. Degli atti del Re saranno responsabili i soggetti che li controfirmeranno.

Articolo 65

  1. I1 Re riceve dal Bilancio Generale dello Stato una globale assegnazione per il mantenimento della sua Famiglia e Casa e ne dispone liberamente.
  2. I1 Re nomina e revoca liberamente i membri civili e militari della sua Casa.

TITOLO III

DELLE CORTES GENERALI

CAPO PRIMO

DELLE CAMERE

Articolo 66

  1. Le Cortes Generali rappresentano il popolo spagnolo e sono formate dal Congresso dei Deputati e dal Senato.
  2. Le Cortes Generali esercitano la potestà legislativa dello Stato, approvano il suo Bilancio, controllano l’azione del Governo e hanno le ulteriori competenze che attribuisce loro la Costituzione.
  3. Le Cortes Generali sono inviolabili.

Articolo 67

  1. Nessuno potrà essere comtemporaneamente membro delle due Camere né cumulare la nomina in un’Assemblea di Comunità Autonoma e quella di Deputato del Congresso.
  2. I membri delle Cortes Generali non saranno vincolati da mandato imperativo.
  3. Le riunioni di parlamentari che si svolgano senza la convocazione regolamentare non vincoleranno le Camere e non potranno esercitare le loro funzioni né pretendere i loro privilegi.

Articolo 68

  1. I1 Congresso si compone di un minimo di 300 a un massimo di 400 Deputati eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto secondo le condizioni stabilite dalla legge.
  2. La circoscrizione elettorale è la provincia. Le popolazioni di Ceuta e Melilla saranno rappresentate ciascuna da un Deputato. La legge distribuirà il. numero totale di Deputati assegnando una rappresentanza minima iniziale a ciascuna circoscrizione e distribuendo i rimanenti in proporzione alla popolazione.
  3. L’elezione si verificherà in ogni circoscrizione attenendosi a criteri di rappresentanza proporzionale.
  4. I1 Congresso è eletto per quattro anni. Il mandato dei Deputati termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.
  5. Sono elettori e eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano la piena disposizione dei loro diritti politici. La legge riconoscerà e lo Stato faciliterà l’esercizio del diritto di voto per gli spagnoli che si trovino fuori del territorio di Spagna.
  6. Le elezioni avranno luogo fra i trenta giorni e i sessanta giorni dal termine del mandato. Il Congresso eletto dovrà essere convocato entro i venticinque giorni successivi allo svolgimento delle elezioni.

Articolo 69

  1. I1 Senato è la Camera di rappresentanza territoriale.
  2. In ogni provincia si eleggeranno quattro Senatori a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto per i votanti di ciascuna di esse, con le modalità indicate da una legge organica.
  3. Nelle province insulari ogni isola o loro raggruppamento con Capitolio o Consiglio Insulare, costituirà una circoscrizione agli effetti dell’elezione dei Senatori, spettandone tre a ciascuna delle isole maggiori —Gran Canaria, Maiorca e Tenerife— e uno per ognuna delle seguenti isole o raggruppamenti: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.
  4. Le popolazioni di Ceuta e Melilla eleggeranno ciascuna due Senatori.
  5. Le Comunità Autonome designeranno inoltre un Senatore e uno in più per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. La designazione spetterà All’Assemblea legislativa o, in sua mancanza, all’Organo Collegiale Superiore della Comunità Autonoma conformemente a quello che stabiliranno gli Statuti, che assicureranno in ogni caso l’adeguata rappresentanza proporzionale.
  6. Il Senato è eletto per quattro anni. Il mandato dei Senatori termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.

Articolo 70

  1. La legge elettorale determinerà le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Deputati e Senatori che riguarderanno in ogni caso:
  2. componenti del Tribunale Costituzionale;
  3. Le alte cariche dell’Amministrazione dello Stato determinate dalla legge con l’eccezione dei membri del Governo;
  4. I1 Difensore del Popolo;
  5. I magistrati, i giudici, e i rappresentanti della Pubblica Accusa in servizio;
  6. I militari in servizio effettivo e i membri delle Forze e Corpi di Sicurezza e Polizia in servizio;
  7. I membri delle Giunte elettorali.
  8. La validità dei titoli e credenziali dei membri di entrambe le Camere saranno sottoposte al controllo giudiziario secondo le condizioni stabilite dalle leggi elettorali.

Articolo 71

  1. I Deputati e Senatori godranno dell’inviolabilità per le opinioni manifestate nell’esercizio delle loro funzioni.
  2. Durante il periodo del loro mandato i Deputati e Senatori godranno altresì dell’immunità e potranno solamente essere detenuti in caso di flagrante reato. Non potranno essere incriminati né processati se non previa autorizzazione delle rispettive Camere.
  3. Nei processi contro Deputati e Senatori sarà competente la Sezione Penale del Tribunale Supremo.
  4. I Deputati e Senatori percepiranno un’indennità che sarà fissata dalle rispettive Camere.

Articolo 72

  1. Le Camere stabiliscono i propri Regolamenti, approvano in modo autonomo i loro bilanci e, di comune accordo, regolano lo Statuto del Personale delle Cortes Generali. I Regolamenti e le loro modifiche saranno sottoposti a votazione finale complessiva, che richiederà la maggioranza assoluta.
  2. Le Camere eleggono i loro rispettivi Presidenti e gli altri membri degli Uffici di Presidenza. Le Sessioni congiunte saranno presiedute dal Presidente del Congresso e saranno disciplinate da un Regolamento delle Cortes Generali approvato con maggioranza assoluta da ciascuna Camera.
  3. I Presidenti delle Camere esercitano in nome delle stesse tutti i poteri amministrativi e i compiti di polizia nell’interno delle loro rispettive sedi.

Articolo 73

  1. Le Camere si riuniranno annualmente in due periodi ordinari di sessioni: il primo da settembre a dicembre; e il secondo da febbraio a giugno.
  2. Le Camere potranno riunirsi in sessioni straordinarie a richiesta del Governo, della Depurazione Permanente o della maggioranza assoluta dei membri di qualunque Camera. Le sessioni straordinarie dovranno convocarsi su un’ordine del giorno determinato e saranno chiuse una volta che questo sia stato esaurito.

Articolo 74

  1. Le Camere si riuniranno in sessione congiunta per esercitare le competenze non legislative che il Titolo II attribuisce espressamente alle Cortes Generali.
  2. Le decisioni delle Cortes Generali previste negli articoli 94, 1, 145, 2 e 158, 2, saranno adottate a maggioranza di ognuna delle Camere. Nel primo caso il procedimento sarà iniziato dal Congresso e negli altri due dal Senato. In ambo i casi, se non ci fosse accordo fra Senato e Congresso, si tenterà di raggiungerlo tramite una Commissione mista composta in egual numero da Deputati. e Senatori. La Commissione presenterà un testo che sarà votato da entrambe le Camere. Se questo non fosse approvato nella forma stabilita, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

Articolo 75

  1. Le Camere funzioneranno in Assemblea e per Commissioni.
  2. Le Camere potranno delegare alle Commissioni legislative permanenti l’approvazione dei progetti e proposte di legge. L’Assemblea potrà, ciò nonostante, avocare in qualsiasi momento il dibattito e la votazione di qualsiasi progetto o proposta di legge che sia stato oggetto di questa delegazione.
  3. Rimangono eccettuati da quanto disposto nel comma precedente la revisione costituzionale, le questioni internazionali, le leggi organiche e di principio i Bilanci Generali dello Stato.

Articolo 76

  1. Il Congresso e il Senato e, se del caso, entrambe Camere congiunte, potranno nominare Commissioni d’inchiesta su qualsiasi argomento di pubblico interesse. Le loro conclusioni non saranno vincolanti per i Tribunali, né influenzeranno le decisioni giudiziarie senza impedire che il risultato dell’inchiesta sia comunicato al Pubblico Ministero per l’esercizio, ove necessario, delle azioni opportune.
  2. Sarà obbligatorio comparire a richiesta delle Camere. La legge regolerà le sanzioni che possono applicarsi per l’inadempimento di questo obbligo.

Articolo 77

  1. Le Camere possono ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, restando proibita la presentazione diretta con manifestazioni pubbliche.
  2. Le Camere possono trasmettere al Governo le petizioni che ricevono. Il Governo è obbligato ad esprimersi sul loro contenuto, ove le Camere lo esigano.

Articolo 78

  1. In ogni Camera si avrà una Deputazione Permanente composta da un minimo di ventun membri, che rappresenteranno i gruppi. parlamentari, in proporzione all’importanza numerica.
  2. Le Deputazioni Permanenti saranno presiedute dal Presidente delle rispettive Camere e avranno come funzioni quelle previste dall’articolo 73, quelle di assumere i compiti che spettano alle Camere, conformemente agli articoli 86 e 116, in caso che queste siano state sciolte o abbiano cessato il loro mandato, e quella di vigilare su poteri delle Camere quando queste non sono riunite.
  3. Terminato il mandato o in caso di scioglimento, le Deputazioni Permanenti continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle nuove Cortes Generali.
  4. Riunita la Camera corrispondente, la Deputazione Permanente renderà conto dei compiti svolti e delle proprie decisioni.

Articolo 79

  1. Per adottare delibere le Camere devono essere riunite regolarmente e con la presenza della maggioranza dei loro membri.
  2. Dette delibere per essere valide dovranno essere approvate dalla maggioranza dei membri presenti, senza pregiudizio delle maggioranze speciali che stabiliscono la Costituzione o le leggi organiche e di quelle che i Regolamenti delle Camere stabiliscono per l’elezione delle persone.
  3. Il voto dei Senatori e Deputati è personale e indelegabile.

Articolo 80

Le sessioni plenarie delle Camere saranno pubbliche, salvo decisione contraria di ciascuna Camera, adottata a maggioranza assoluta e conformemente al Regolamento.

CAPO SECONDO

DELLA ELABORAZIONE DELLE LEGGI

Articolo 81

  1. Sono leggi organiche quelle relative all’attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale generale e le altre previste dalla Costituzione.
  2. L’approvazione, modifica o deroga delle leggi organiche comporterà la maggioranza assoluta del Congresso con una votazione finale del progetto nel suo complesso.

Articolo 82

  1. Le Cortes Generali potranno delegare al Governo la potestà di dettare norme con grado di legge su determinate materie non incluse nel precedente articolo.
  2. La delegazione legislativa dovrà essere concessa mediante una legge di principi quando il suo oggetto sia la formazione di nuovi testi redatti in articoli o tramite una legge ordinaria quando si tratti di rifondere vari testi legali in un testo unico.
  3. La delegazione legislativa dovrà concedersi al Governo in forma espressa, per materia definita e con determinazione del termine per il suo esercizio. La delegazione si esaurisce attraverso l’uso fattone dal Governo tramite la pubblicazione delle relative norme. Non potrà intendersi concessa in modo implicito o per tempo indeterminato. Neppure potrà essere permessa la subdelegazione ad autorità distinte dal Governo.
  4. Le leggi di principi delimiteranno con precisione l’oggetto e gli obiettivi della delegazione legislativa e i principi e criteri da seguirsi nel suo esercizio.
  5. L’autorizzazione per rifondere testi legali determinerà l’ambito normativo a cui si riferisce il contenuto della delegazione, specificando se si limiti alla mera formulazione di un testo unico o se comprende il riordinamento, la chiarificazione e l’armonizzazione dei testi legali che debbono essere riformulati.
  6. Senza pregiudizio della competenza propria dei Tribunali, le leggi di delega potranno in ogni caso stabilire formule addizionali di controllo.

Articolo 83

Le leggi di principi non potranno in nessun caso:

  1. autorizzare la modifica delle stesse leggi di principi;
  2. abilitare ad adottare norme con carattere retroattivo.

Articolo 84

Qualora una proposta di legge o un emendamento fossero contrari a una delegazione legislativa in vigore, il Governo ha la facoltà di opporsi al loro inoltro. In tal caso potrà presentarsi una proposta di legge per la deroga totale o parziale della legge di delegazione.

Articolo 85

Le disposizioni del Governo che contengono legislazione delegata riceveranno la denominazione di Decreti Legislativi.

Articolo 86

  1. In caso di straordinaria e urgente necessità, il Governo potrà dettare disposizioni legislative provvisorie che prenderanno la forma di Decreti Legge e che non potranno modificare l’ordinamento delle istituzioni basilari dello Stato, i diritti, i doveri e libertà dei cittadini regolati nel Titolo I, il regime delle Comunità Autonome, né il diritto elettorale generale.
  2. I Decreti Legge dovranno essere immediatamente sottoposti a esame e votazione in Assemblea del Congresso dei Deputati, convocato a tal fine ove non fosse già riunito, nel termine di trenta giorni successivi alla loro promulgazione. Il Congresso dovrà pronunciarsi espressamente entro detto termine sulla convalida o rifiuto, per cui il Regolamento stabilirà un procedimento speciale e di urgenza.
  3. Durante il termine stabilito nel comma precedente le Cortes potranno inoltrarli come progetti di legge con procedura d’urgenza.

Articolo 87

  1. L’iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso e al Senato conformemente alla Costituzione e ai Regolamenti delle Camere.
  2. Le Assemblee delle Comunità Autonome potranno sollecitare al Governo l’adozione di un progetto di legge o rimettere all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge, formando una delegazione, di al massimo tre membri dell’Assemblea, incaricata della sua perorazione di fronte alla Camera.
  3. Una legge organica regolerà le forme di esercizio e i requisiti dell’iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge. In ogni caso si esigeranno non meno di 500.000 firme autenticate. Detta iniziativa non spetterà nelle materie proprie della legge organica, tributaria o di carattere internazionale, né in quella relativa alla prerogativa di grazia.

Articolo 88

I progetti di legge saranno approvati dal Consiglio dei Ministri che li sottoporrà al Congresso, accompagnati da una indicazione dei motivi e dei precedenti necessari per pronunciarsi su di essi.

Articolo 89

  1. Il procedimento delle proposte di legge sarà disciplinato tramite i Regolamenti delle Camere, senza che la priorità riconosciuta ai progetti di legge impedisca l’esercizio dell’iniziativa legislativa nei termini regolati dall’articolo 87.
  2. Le proposte di legge che, conformemente all’articolo 87, vengano prese in considerazione dal Senato saranno inviate al Congresso per essere considerate in esso sotto forma di proposte.

Articolo 90

  1. Quando il Congresso dei Deputati abbia approvato un progetto di legge ordinaria o organica, il suo Presidente informerà immediatamente il Presidente del Senato, il quale lo sottoporrà a delibera di quest’ultimo.
  2. I1 Senato, nel termine di due mesi, a far tempo dal giorno in cui ha ricevuto il testo, può, mediante messaggio motivato, opporre il suo veto o apportare emendamenti allo stesso. I1 veto dovrà essere approvato a maggioranza assoluta. Il progetto non potrà essere sottoposto al Re per sanzione fino a che il Congresso ratifichi il testo iniziale a maggioranza assoluta, in caso di veto, o a maggioranza semplice, una volta trascorsi due mesi dalla interposizione dello stesso, o si pronunci sugli emendamenti, accettandoli o no a maggioranza semplice.
  3. I1 termine di due mesi di cui il Senato dispone per vietare o emendare il progetto si ridurrà a venti giorni liberi nel caso di progetti dichiarati urgenti dal Governo o dal Congresso dei Deputati.

Articolo 91

I1 Re sanzionerà nel termine di quindici giorni le leggi approvate dalle Cortes Generali e le promulgherà ordinando la loro immediata pubblicazione.

Articolo 92

  1. Le decisioni politiche di speciale importanza potranno essere sottoposte a referendum consultivo di tutti i cittadini.
  2. I1 referendum sarà indetto dal Re, su proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.
  3. Una legge organica regolerà le condizioni e il procedimento dei diversi tipi di referendum previsti in questa Costituzione.

CAPO TERZO

DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Articolo 93

Mediante legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trattati con cui si attribuisca a un’organizzazione o istituzione internazionale l’esercizio di competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes Generali o al Governo, a seconda dei casi, garantire l’attuazione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi internazionali o supernazionali titolari della cessione.

Articolo 94

  1. La prestazione del consenso dello Stato per contrarre obblighi tramite trattati o accordi richiederà la previa autorizzazione delle Cortes Generali nei seguenti casi:
  2. trattati di carattere politico;
  3. trattati o accordi di carattere militare;
  4. trattati o accordi che riguardino l’integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri fondamentali stabiliti nel Titolo I;
  5. trattati o accordi che implichino obblighi finanziari per le finanze pubbliche;
  6. trattati o accordi’ che presuppongano modifiche o abrogazione di leggi o esigano misure legislative per la loro esecuzione.
  7. I1 Congresso e il Senato saranno immediatamente informati delle conclusioni dei restanti trattati o accordi.

Articolo 95

  1. La stipulazione di un trattato internazionale che contenga clausole contrarie alla Costituzione comporterà la previa revisione costituzionale.
  2. I1 Governo o una delle due Camere possono richiedere al Tribunale Costituzionale che dichiari se esiste o no tale contrasto.

Articolo 96

  1. I trattati internazionali validamente stipulati, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, formeranno parte dell’ordinamento interno. Le loro disposizioni potranno essere derogate, modificate o sospese soltanto nella forma prevista negli stessi trattati o conformemente alle norme generali del diritto internazionale.
  2. Per la denuncia dei trattati o accordi internazionali si utilizzerà lo stesso procedimento previsto per la loro approvazione nell’articolo 94.

TITOLO IV

DEL GOVERNO E DELLA AMMINISTRAZIONE

Articolo 97

Il Governo dirige la politica nazionale ed estera, l’Amministrazione civile e militare e la difesa dello Stato. Esercita la funzione esecutiva e la potestà regolamentare conformemente alla Costituzione e alle leggi.

Articolo 98

  1. Il Governo è composto dal Presidente, se del caso dai Vice Presidenti, dai Ministri e dagli ulteriori membri che stabilisca la legge.
  2. I1 Presidente dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri dello stesso, senza pregiudizio della competenza e responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di amministrazione.
  3. I membri del Governo non potranno esercitare altre funzioni rappresentative che quelle connesse al mandato parlamentare, né qualsiasi altra funzione pubblica che non derivi dal loro incarico né qualsiasi attività professionale o commerciale.
  4. La legge regolerà lo statuto e le incompatibilità dei membri del Governo.

Articolo 99

  1. Dopo ogni rinnovo del Congresso dei Deputati e nelle altre circostanze costituzionali in cui ciò si riveli necessario, il Re, previa consultazione dei rappresentanti designati dai gruppi politici presenti in parlamento e attraverso il Presidente del Congresso, proporrà un candidato alla Presidenza del Governo.
  2. Il candidato proposto secondo quanto previsto nel comma precedente, esporrà di fronte al Congresso dei Deputati il programma politico del Governo che intende formare e solleciterà la fiducia della Camera.
  3. Ove il Congresso dei Deputati, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, conceda la sua fiducia a detto candidato, il Re lo nominerà Presidente. Ove non si raggiunga detta maggioranza, si sottoporrà la stessa proposta a nuova votazione quarantotto ore dopo la precedente, e la fiducia s’intenderà concessa ove si ottenga la maggioranza semplice.
  4. Se effettuate le citate votazioni non si ottiene la fiducia per l’investitura, si presenteranno successive proposte nella forma prevista nei comma precedenti.
  5. Se trascorso il termine di due mesi, a partire dalla prima votazione sulla fiducia, nessun candidato avesse ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà entrambe le Camere e indirà nuove elezioni con la controfirma del Presidente del Congresso.

Articolo 100

Gli altri membri del Governo saranno nominati e revocati dal Re, su proposta del suo Presidente.

Articolo 101

  1. Il Governo è dimissionario in conseguenza delle elezioni generali, nei casi di perdita della fiducia parlamentare previsti dalla Costituzione o per dimissioni o decesso del suo Presidente.
  2. il Governo dimissionario resterà in carica fino alla immissione nelle funzioni del nuovo Governo.

Articolo 102

  1. La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione Penale del Tribunale Supremo.
  2. L’accusa per alto tradimento o per qualsiasi reato contro la sicurezza dello Stato commesso nell’esercizio delle funzioni, potrà essere promossa solamente per iniziativa della quarta parte dei membri del Congresso e con voto favorevole della maggioranza assoluta dello stesso.
  3. La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile a nessuno dei casi di cui al presente articolo.

Articolo 103

  1. La Pubblica Amministrazione serve con obiettività gli interessi generali e agisce in conformità ai principi di efficienza, gerarchia, decentramento, deconcentrazione e coordinazione, con piena sottomissione alla legge e al Diritto.
  2. Gli organi delle Amministrazioni dello Stato sono costituiti, governati e coordinati conformemente alla legge.
  3. La legge disciplinerà lo statuto dei funzionari pubblici, l’accesso alla funzione pubblica conformemente ai principi di merito e capacità, le particolarità dell’esercizio del loro diritto a costituire sindacati, il sistema delle incompatibilità e le garanzie d’imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 104

  1. Le Forze e i Corpi di sicurezza, sotto la direzione del Governo, avranno come missione la protezione del libero esercizio. dei diritti e libertà e la garanzia della sicurezza dei cittadini.
  2. Una legge organica determinerà le funzioni, i principi basilari di azione e gli statuti delle Forze e Corpi di sicurezza.

Articolo 105

La legge disciplinerà:

  1. la presenza dei cittadini direttamente o attraverso le organizzazioni e associazioni riconosciute dalla legge, nel procedimento di elaborazione delle disposizioni amministrative che li concernono;
  2. l’accesso dei cittadini agli archivi e registri amministrativi, eccezion fatta per ciò che riguarda la sicurezza e difesa dello Stato, l’accertamento dei reati e l’intimità delle persone;
  3. il procedimento attraverso cui devono adottarsi gli atti amministrativi assicurando, quando necessario, la partecipazione dell’interessato.

Articolo 106

  1. I Tribunali controllano la potestà regolamentare e la legalità dell’azione amministrativa così come la corrispondenza di questa ai fini che la giustificano.
  2. Nei termini stabiliti dalla legge, i privati avranno diritto a essere indennizzati per qualunque lesione nei loro beni e diritti, salvo nei casi di forza maggiore, sempre che la lesione sia conseguenza del funzionamento dei pubblici esercizi.

Articolo 107

I1 Consiglio di Stato è il supremo organo consultivo del Governo. Una legge organica regolerà la sua composizione e competenza.

TITOLO V

DELLE RELAZIONI TRA IL GOVERNO E LE CORTES GENERALI

Articolo 108

I1 Governo risponde solidalmente della sua gestione politica di fronte al Congresso dei Deputati.

Articolo 109

Le Camere e le loro Commissioni, attraverso i rispettivi Presidenti, potranno ottenere l’informazione e l’assistenza di cui necessitano dal Governo e dai suoi Dipartimenti e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità Autonome.

Articolo 110

  1. Le Camere e le loro Commissioni possono pretendere la presenza dei membri del Governo.
  2. I membri del` Governo hanno accesso alle sedute delle Camere e delle loro Commissioni e facoltà di farsi ascoltare da queste e potranno richiedere che vengano ascoltati dalle stesse funzionari dei rispettivi Dipartimenti.

Articolo 111

  1. I1 Governo e ciascuno dei suoi membri sono soggetti alle interpellanze e interrogazioni formulate nelle Camere. Per questo tipo di dibattito i Regolamenti stabiliranno un tempo minimo settimanale.
  2. Ogni interpellanza potrà dar luogo alla presentazione di una mozione in cui la Camera manifesti la sua posizione.

Articolo 112

I1 Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può porre di fronte al Congresso dei Deputati la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia si considererà accordata quando voti a favore la maggioranza semplice dei Deputati.

Articolo 113

  1. Il Congresso dei Deputati può impegnare la responsabilità politica del Governo mediante l’adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura.
  2. La mozione di censura dovrà essere proposta almeno dalla decima parte dei Deputati e dovrà indicare un candidato alla Presidenza del Governo.
  3. La mozione di censura non potrà essere votata fino a che non trascorrano cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di tale periodo si potranno presentare mozioni alternative.
  4. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra durante lo stesso periodo di sessione.

Articolo 114

  1. Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questi presenterà le sue dimissioni al Re, procedendosi immediatamente alla designazione del Presidente del Governo, conformemente all’articolo 99.
  2. Se il Congresso approva una mozione di censura, il Governo presenterà le sue dimissioni al Re e il candidato incluso in quella mozione s’intenderà investito della fiducia della Camera agli effetti previsti nell’articolo 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo.

Articolo 115

  1. I1 Presidente del Governo, previa delibera del Consiglia dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re. I1 decreto di scioglimento fisserà la ‘data delle elezioni.
  2. Non potrà presentarsi proposta di scioglimento quando sia già stata depositata una mozione di censura.
  3. Non si procederà a nuovo scioglimento prima che trascorra un anno dall’antecedente, salvo quanto disposto nell’articolo 99, comma 5.

Articolo 116

  1. Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e di assedio, le competenze e le limitazioni corrispondenti.
  2. Lo stato di allarme sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al Congresso dei Deputati riunito immediatamente a tale scopo, senza la cui autorizzazione detto periodo non potrà essere prorogato. Il decreto determinerà l’ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione.
  3. Lo stato di eccezione sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati. L’autorizzazione e proclamazione dello stato di eccezione dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l’ambito territoriale cui si riferisce e la sua durata, che non potrà eccedere i trenta. giorni,. prorogabili per un altro periodo di eguale durata, con gli stessi requisiti.
  4. Lo stato di assedio sarà dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta esclusiva del Governo. I1 Congresso determinerà il suo ambito territoriale, durata e condizioni.
  5. Non potrà procedersi allo scioglimento del Congresso durante la vigenza di alcuno degli stati compresi nel presente articolo, venendo le Camere convocate automaticamente qualora non fossero in periodo di sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri poteri costituzionali dello Stato, non potrà interrompersi durante la vigenza di tali stati.

Se si producesse alcuna delle situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati, quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente.

  1. La dichiarazione degli stati di allarme, di eccezione e di assedio non modificheranno il principio di responsabilità del Governo e dei suoi agenti riconosciuto nella Costituzione e nelle leggi.

TITOLO VI

DEL POTERE GIUDIZIARIO

Articolo 117

  1. La giustizia emana dal popolo ed è amministrata nel nome del Re dai Giudici e Magistrati che fanno parte del potere giudiziario, indipendenti, inamovibili, responsabili e sottomessi unicamente all’imperio della legge.
  2. I Giudici e Magistrati non potranno essere allontanati sospesi, trasferiti né collocati a riposo, se non per le cause e con le garanzie previste dalla legge.
  3. L’esercizio della potestà giurisdizionale in ogni tipo di processo, giudicando e facendo eseguire il giudicato, spetta esclusivamente alle Preture e ai Tribunali determinati dalle leggi, secondo le’ norme di competenza e procedimento che le stesse stabiliscono.
  4. Le Preture e i Tribunali non eserciteranno altre funzioni che quelle indicate nel comma precedente dente e quelle che espressamente vengano loro attribuite dalla legge a garanzia di qualsiasi diritto.
  5. Il principio di unità della giurisdizione è la base dell’organizzazione e funzionamento dei Tribunali. La legge regolerà l’esercizio della giurisdizione militare nell’ambito esclusivo delle Forze Armate e nei casi di stato di assedio, conformemente ai principi della Costituzione.
  6. Si proibiscono i Tribunali di eccezione.

Articolo 118

E’ fatto obbligo di osservare le sentenze e le altre risoluzioni definitive dei Pretori e dei Tribunali, così come di prestare la collaborazione richiesta dagli stessi nel corso del processo e nell’esecuzione delle decisioni

Articolo 119

Il patrocinio sarà gratuito nei casi disposti dalla legge e, in ogni caso, a favore di coloro che dimostrino l’insufficienza di mezzi economici per sostenere le spese di difesa.

Articolo 120

  1. Gli adempimenti giudiziari saranno pubblici, con le eccezioni previste dalle leggi di procedura.
  2. Il procedimento sarà prevalentemente orale, specialmente in materia penale.
  3. Le sentenze saranno sempre motivate e saranno pronunciate in udienza pubblica.

Articolo 121

I danni causati per errori giudiziari, così come quelli che siano conseguenza del funzionamento anormale dell’Amministrazione della Giustizia, daranno diritto a un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge.

Articolo 122

  1. La legge organica del potere giudiziario determinerà la costituzione, il funzionamento e governo delle Preture e Tribunali, così come lo statuto giuridico dei Pretori e Magistrati di carriera, che formeranno un corpo unico, e del personale al servizio dell’Amministrazione della Giustizia.
  2. Il Consiglio Generale del potere giudiziario è l’organo di governo dello stesso. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni, in particolare in materia di nomine, promozioni, controlli e regime disciplinare.
  3. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà composto dal Presidente del Tribunale Supremo che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi: dodici tra Giudici e Magistrati di tutte le categorie giudiziarie, nei termini che la legge organica stabilisce; quattro su proposta del Congresso dei Deputati e quattro su proposta del Senato, eletti in ambo i casi a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra avvocati e altri giuristi, tutti questi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di pratica nella loro professione.

Articolo 123

  1. Il Tribunale Supremo, con giurisdizione in tutta la Spagna, è l’organo giurisdizionale superiore in tutte le materie, salvo ciò che è disposto in materia di garanzie costituzionali.
  2. I1 Presidente del Tribunale Supremo sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella forma determinata dalla legge.

Articolo 124

  1. Il Ministero Pubblico, senza pregiudizio per le funzioni conferite ad altri organi, ha per missione di promuovere l’azione della giustizia a difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico tutelato dalla legge, d’ufficio o su istanza degli interessati, così come di vigilare per l’indipendenza dei Tribunali e ottenere di fronte a questi la soddisfazione dell’interesse sociale.
  2. I1 Pubblico Ministero esercita le proprie funzioni tramite propri organi conformemente ai principi di unità di azione e di dipendenza gerarchica e con rispetto, in ogni caso, di quelli di legalità e imparzialità.
  3. La legge disciplinerà lo statuto organico del Pubblico Ministero.
  4. Il Procuratore Generale dello Stato sarà nominato dal Re su proposta del Governo, sentito il Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Articolo 125

I cittadini potranno esercitare l’azione popolare e partecipare all’Amministrazione della giustizia tramite l’istituto della Giuria con le forme e relativamente a quei processi penali che la legge determina, così come nei tribunali consuetudinari e tradizionali.

Articolo 126

La polizia giudiziaria è a disposizione dei giudici dei Tribunali e del Pubblico Ministero, con funzioni di accertamento dei reati e di scoperta e fermo del reo, secondo le modalità che la’ legge stabilisce.

Articolo 127

  1. I Pretori e Magistrati, come pure gli addetti alla Pubblica Accusa, nel tempo in cui svolgono le loro funzioni non potranno disimpegnare altri pubblici incarichi né appartenere a partiti politici o sindacati. La. legge stabilirà il sistema e le modalità di associazione . professionale dei Pretori, Magistrati e addetti alla Pubblica Accusa.
  2. La legge stabilità il regime delle incompatibilità dei membri del potere giudiziario, che dovrà assicurare la totale indipendenza degli stessi.

TITOLO VII

ECONOMIA E FINANZA

Articolo 128

  1. Tutte le risorse economiche del paese, nelle loro differenti forme e indipendentemente dalla loro titolarità, sono subordinate all’interesse generale.
  2. Si riconosce la pubblica iniziativa nell’attività economica. Mediante legge potranno riservarsi al settore pubblico risorse e servizi essenziali, con particolare riferimento al caso di monopolio, e così pure decidere l’intervento imprenditoriale quando lo esiga l’interesse generale.

Articolo 129

  1. La legge stabilirà le forme di partecipazione degli interessati alla sicurezza sociale e l’attività degli organismi pubblici la cui funzione interessi direttamente la qualità di vita o il benessere generale.
  2. I pubblici poteri promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione nell’impresa e aiuteranno, mediante una adeguata legislazione, le società cooperative. Similmente stabiliranno le modalità per agevolare l’accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione.

Articolo 130

  1. I pubblici poteri attenderanno alla modernizzazione e allo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame, della pesca e dell’artigianato, al fine di equiparare il livello di vita di tutti gli spagnoli.
  2. Con lo stesso fine si dispenserà un trattamento speciale alle zone di montagna.

Articolo 131

  1. Lo Stato, mediante legge, potrà pianificare l’attività economica generale per soddisfare le necessità collettive, equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale e settoriale e stimolare la crescita della rendita e della ricchezza e la sua più giusta distribuzione.
  2. Il Governo elaborerà i progetti di pianificazione, in accordo con le previsioni che gli siano sottoposte dalle Comunità Autonome e con l’assistenza e collaborazione dei sindacati e delle altre organizzazioni professionali, imprenditoriali ed economiche. A tal fine si costituirà un Consiglio, la cui composizione e funzioni si specificheranno per legge.

Articolo 132

  1. La legge regolerà il regime giuridico dei beni del demanio pubblico o comunali, ispirandosi ai principi di inalienabilità, imprescrittibilità e insequestrabilità, così come la loro classificazione.
  2. Sono beni del pubblico demanio statale quelli che la legge determina e, in ogni caso, la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare territoriale e le risorse naturali della zona economica e la piattaforma continentale.
  3. Per legge si regoleranno il Patrimonio dello Stato e il Patrimonio Nazionale, la loro amministrazione, difesa e conservazione.

Articolo 133

  1. La potestà primaria di stabilire tributi spetta esclusivamente allo Stato tramite legge.
  2. Le Comunità Autonome e gli Enti locali potranno stabilire ed esigere tributi in accordo con la Costituzione e le leggi.

3..Ogni esenzione fiscale che interessi i tributi statali dovrà determinarsi in base alla legge.

  1. Le pubbliche Amministrazioni potranno contrarre obbligazioni finanziarie e procedere a spese soltanto in dipendenza di leggi.

Articolo 134

  1. Spetta al Governo la predisposizione del Bilancio generale di previsione dello Stato e alle Cortes Generali il suo esame, modifica e approvazione.
  2. Il Bilancio Generale di previsione dello Stato sarà annuale, comprenderà la totalità delle spese e entrate del settore pubblico statale, e in esso sarà indicato l’importo delle agevolazioni fiscali che interessino i tributi statali.
  3. Il Governo dovrà presentare al Congresso dei Deputati il Bilancio Generale di previsione dello Stato almeno tre mesi prima della scadenza di quello dell’anno precedente.
  4. Ove la Legge di Bilancio non. venga approvata anteriormente al primo giorno del corrispondente esercizio economico, si considererà automaticamente prorogato il Bilancio dell’esercizio precedente fino all’approvazione del nuovo.
  5. Approvato. il Bilancio Generale dello Stato, il Governo potrà introdurre progetti di legge che comportino aumento della spesa pubblica o diminuzione delle entrate relative al medesimo esercizio.
  6. Ogni proposta o emendamento che comporti aumento dei crediti o diminuzione delle entrate di bilancio richiederà per aver corso l’accettazione del Governo.
  7. La legge di Bilancio non può istituire imposte. Potrà modificarle qualora una legge tributaria sostanziale lo preveda.

Articolo 135

  1. Il Governo dovrà essere autorizzato con legge per emettere Debito Pubblico o contrarre crediti.
  2. I crediti diretti a soddisfare il pagamento d’interessi e capitali del Debito Pubblico dello Stato si considereranno sempre compresi nello stato di previsione della spesa e non potranno essere oggetto di emendamento o modifica, ove si conformino alle condizioni della legge di emissione.

Articolo 136

  1. Il Tribunale dei Conti è il supremo organo di controllo della contabilità e gestione economica dello Stato così come del settore pubblico. Dipenderà direttamente dalle Cortes .Generali e svolgerà le sue funzioni per loro delega nell’esame e riscontro del Rendiconto Generale dello Stato.
  2. I Rendiconti dello Stato e del settore pubblico statale saranno trasmessi al Tribunale dei Conti e saranno da questo verificati. Il Tribunale dei Conti, senza pregiudizio della propria giurisdizione, trasmetterà alle Cortes Generali una relazione annuale in cui, ove necessario, comunicherà le infrazioni o responsabilità che a suo giudizio si siano verificate.
  3. I membri del Tribunale dei Conti godranno della stessa indipendenza e inamovibilità e saranno sottoposti alle stesse incompatibilità dei giudici.
  4. Una legge organica disciplinerà la composizione, organizzazione e funzione del Tribunale dei Conti.

TITOLO VIII

DELLA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Articolo 137

Lo Stato si organizza territorialmente in municipi, in province e nelle Comunità Autonome che si costituiscano. Tutte tali entità godono di autonomia per la gestione dei rispettivi interessi.

Articolo 138

  1. Lo Stato garantisce la effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole.
  2. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità Autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali.

Articolo 139

  1. Tutti gli Spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque parte del territorio statale.
  2. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo.

CAPO SECONDO

DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

Articolo 140

La Costituzione garantisce l’autonomia dei municipi. Questi godranno di piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione spetta ai rispettivi Consigli formati dai Sindaci e dai Consiglieri. I Consiglieri saranno eletti dai cittadini del municipio mediante suffragio universale, eguale, libero, diretto e segreto, nelle forme previste dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai Consiglieri o dai cittadini. La legge regolerà le condizioni in base alle quali potrà operarsi un regime di Consiglio aperto.

Articolo 141

  1. La provincia è entità locale con propria personalità giuridica, costituita dal raggruppamento di più municipi, e ripartizione territoriale per lo svolgimento delle attività statali. Qualsiasi variazione dei confini provinciali dovrà essere approvata con legge organica dalle Cortes Generali.
  2. Il governo e la amministrazione autonoma delle province saranno affidati a Deputazioni o ad altri Corpi di carattere rappresentativo.
  3. Potranno costituirsi raggruppamenti di municipi diversi dalla provincia.
  4. Negli arcipelaghi, le isole avranno inoltre proprie amministrazioni sotto forma di Capitoli o Consigli.

Articolo 142

Le finanze degli Enti locali dovranno disporre dei mezzi sufficienti ad assolvere le funzioni che la legge assegna ai rispettivi Enti, alimentandosi fondamentalmente con propri tributi e con la partecipazione a quelli dello Stato e delle Comunità Autonome.

CAPO TERZO

DELLE COMUNITÀ AUTONOME

Articolo 143

  1. Nell’esercizio del diritto alla autonomia riconosciuto nell’articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all’autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome in base a quanto previsto in questo Titolo e nei rispettivi Statuti.
  2. L’iniziativa del procedimento diretto ad ottenere l’autonomia spetta a tutte le Deputazioni interessate o al corrispondente organo interinsulare e ai due terzi dei municipi la cui popolazione costituisca almeno la maggioranza del corpo elettorale di ogni provincia o isola. Tali requisiti dovranno essere verificati entro il termine di sei mesi dalle prime intese adottate allo scopo da alcuni degli Enti locali interessati.
  3. Ove il procedimento non possa perfezionarsi, l’iniziativa non potrà ripresentarsi prima del decorso di cinque anni.

Articolo 144

Le Cortes Generali per motivi di interesse nazionale, con legge organica potranno:

  1. Autorizzare la costituzione di una Comunità Autonoma quando il suo ambito territoriale non superi quello di una provincia e non siano presenti le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 143.
  2. Autorizzare o accordare, se del caso, uno Statuto di autonomia a territori che non siano ricompresi nella organizzazione provinciale.
  3. Sostituirsi all’iniziativa degli Enti locali cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 143.

Articolo 145

  1. In nessun caso sarà ammessa la federazione di Comunità Autonome.
  2. Gli Statuti potranno prevedere i casi, i presupposti e le modalità in base ai quali le Comunità Autonome potranno stipulare convenzioni fra loro per la gestione e prestazione di servizi delle medesime, come pure la natura e gli effetti della corrispondente comunicazione delle Cortes Generali. Negli altri casi gli accordi di cooperazione fra le Comunità Autonome dovranno ottenere l’autorizzazione delle Cortes Generali.

Articolo 146

Il progetto di Statuto sarà elaborato da un’assemblea formata dai membri della Deputazione o dell’organo interinsulare delle province interessate e dai Deputati e Senatori eletti nell’ambito delle medesime e sarà trasmesso alle Cortes Generali per essere adottato come legge.

Articolo 147

  1. Gli Statuti, nel quadro della presente Costituzione, saranno la normativa istituzionale fondamentale di ogni Comunità Autonoma e lo Stato li riconoscerà e garantirà come parte integrante del suo ordinamento giuridico.
  2. Gli Statuti di autonomia dovranno contenere:
  3. La denominazione della Comunità che più corrisponda alla sua identità storica.
  4. La delimitazione del suo territorio.
  5. La denominazione, organizzazione e sede delle proprie istituzioni autonome.
  6. Le competenze assunte nel quadro stabilito dalla Costituzione e il principi per il trasferimento dei servizi corrispondenti alle medesime.
  7. La riforma degli Statuti si conformerà al procedimento stabilito nei medesimi e in ogni caso richiederà l’approvazione delle Cortes Generali tramite legge organica.

Articolo 148

  1. Le Comunità Autonome potranno avere competenza nelle seguenti materie:
  2. Organizzazione delle istituzioni di autogoverno.
  3. Le variazioni dei confini municipali compresi nel loro territorio e, in generale, le funzioni che spettano allo Stato nei confronti degli Enti locali e il cui trasferimento venga autorizzato dalla legislazione sugli Enti locali.
  4. Ordinamento del territorio, urbanistica e abitazione.
  5. Le opere pubbliche di interesse della Comunità Autonoma sul proprio territorio.
  6. Le ferrovie e strade il cui tracciato si svolga interamente sul territorio della Comunità Autonoma e, nello stesso ambito, i trasporti svolti con questi mezzi o via cavo.
  7. I porti di rifugio, i porti e aeroporti sportivi e, in generale, quelli non addetti ad attività commerciali.
  8. L’agricoltura e l’allevamento, in conformità all’ordinamento generale dell’economia.
  9. I boschi e le migliorie forestali.
  10. La gestione della tutela ambientale.
  11. Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti idraulici, canali e sistemi di irrigazione d’interesse della Comunità Autonoma: acque minerali e termali.
  12. La pesca nelle acque interne, la pesca dei frutti di mare e l’acquacoltura, la caccia e pesca fluviale.
  13. Mercati locali.
  14. L’aiuto allo sviluppo economico della Comunità Autonoma nel quadro degli obiettivi indicati dalla politica economica nazionale.
  15. L’artigianato.
  16. Musei, biblioteche, conservatori musicali d’interesse della Comunità Autonoma.
  17. Patrimonio artistico d’interesse delle Comunità Autonome.
  18. L’aiuto alla cultura, alla ricerca e, se del caso, all’insegnamento della lingua della Comunità Autonoma.
  19. Promozione e controllo del turismo nel proprio ambito territoriale.
  20. Promozione dello sport e della conveniente utilizzazione del tempo libero.
  21. Assistenza sociale.
  22. Sanità e igiene.
  23. La vigilanza e protezione sui propri edifici e impianti. Il coordinamento e ulteriori facoltà in relazione alle politiche locali nei termini che stabilisca una legge organica.
  24. Le Comunità Autonome potranno in seguito ampliare le proprie competenze, nel quadro fissato nell’articolo 149, dopo il decorso di cinque anni e in seguito alla riforma dei loro Statuti.

Articolo 149

  1. Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
  2. La disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscano l’eguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri costituzionali.
  3. Nazionalità, immigrazione, emigrazione, Statuto degli stranieri, diritto di asilo.
  4. Relazioni internazionali.
  5. Difesa e Forze Armate.
  6. Amministrazione della Giustizia.
  7. Legislazione commerciale, penale e penitenziaria; legislazione processuale, senza pregiudizio delle necessarie specializzazioni che derivino dalle particolarità del diritto sostanziale delle Comunità Autonome.
  8. Legislazione del lavoro, senza pregiudizio di una sua attuazione da parte delle Comunità Autonome.
  9. Legislazione civile, senza pregiudizio del mantenimento, modifica e sviluppo da parte delle Comunità Autonome dei diritti civili, locali, tradizionali, o speciali, là dove esistano. In ogni caso le regole relative alla applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, le relazioni giuridico civili relative alle forme di matrimonio, la disciplina dei registri e atti pubblici, le basi delle obbligazioni contrattuali, le norme per risolvere i conflitti di leggi e la determinazione delle fonti del diritto, con rispetto, in quest’ultimo caso, delle norme di diritto locale tradizionale o speciale.
  10. Legislazione sulla proprietà intellettuale e industriale.
  11. Regime doganiero e tariffario; commercio estero.
  12. Sistema monetario, valute, cambio e convertibilità, basi dell’ordinamento creditizio, banca e assicurazioni.
  13. Legislazione sui pesi e misure, determinazione dell’ora ufficiale.
  14. Principi fondamentali e coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica.
  15. Finanza e debito pubblico.
  16. Sviluppo e coordinamento generale della ricerca scientifica e tecnica.
  17. Sanità estera; Fondamenti e coordinamento generale della sanità. Legislazione sui prodotti farmaceutici.
  18. Legislazione fondamentale e regime economico della sicurezza sociale, senza pregiudizio dello svolgimento dei relativi servizi tramite le Comunità Autonome.
  19. Le basi del regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei pubblici funzionari che, in ogni caso garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti alle medesime; il procedimento amministrativo comune, senza pregiudizio delle specialità connesse all’organizzazione propria delle Comunità Autonome; la legislazione sulla espropriazione forzata; la legislazione di base sui contratti e sulle concessioni amministrative e sulle responsabilità di tutte le pubbliche Amministrazioni.
  20. Pesca marittima, senza pregiudizio delle competenze che nella disciplina del settore vengano affidate alle Comunità Autonome.
  21. Marina mercantile e immatricolazione del naviglio; fari costieri e segnali marittimi; porti di interesse generale; aeroporti di interesse generale; controllo dello spazio aereo, traffico e trasporti aerei, servizio meteorologico e immatricolazione degli aeromobili.
  22. Ferrovie e trasporti via terra che attraversino il territorio di più di una Comunità Autonoma, regime generale delle comunicazioni; traffico e circolazione di veicoli a motore; poste e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni.
  23. La legislazione, ordinamento e concessioni relative alle risorse e utilità idrauliche quando le acque scorrano attraverso più di una Comunità Autonoma e l’autorizzazione alle installazioni elettriche quando le relative utilità interessino altra Comunità o il trasporto di energia sia diretto all’esterno del suo ambito territoriale.
  24. Legislazione fondamentale sulla protezione ambientale, senza pregiudizio della facoltà delle Comunità Autonome di fissare norme protettive addizionali. La legislazione fondamentale sui boschi, miglioramenti forestali e pascoli.
  25. Opere pubbliche di interesse generale o la cui realizzazione interessi più di una Comunità Autonoma.
  26. Principi fondamentali del regime minerario ed energetico.
  27. Regime della produzione, commercio, detenzione e uso di armi ed esplosivi.
  28. Norme fondamentali del regime della stampa, radio e televisione, e in generale di tutti i mezzi di comunicazione sociale, senza pregiudizio delle facoltà che spettino alle Comunità Autonome nel loro sviluppo e attuazione.
  29. Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo dalle esportazioni e spoliazioni; musei, biblioteche e archivi spettanti allo Stato, senza pregiudizio della loro gestione da parte delle Comunità Autonome.
  30. Pubblica Sicurezza, senza pregiudizio della costituzione da parte delle Comunità Autonome di forze di polizia nella forma che venga stabilita dai rispettivi Statuti e nel quadro di quanto disponga una legge organica.
  31. Disciplina delle condizioni per il conseguimento, rilascio e omologazione dei titoli accademici e professionali e norme fondamentali per lo svolgimento dell’art. 27 della Costituzione, al fine di assicurare l’attuazione degli obblighi dei pubblici poteri in questa materia.
  32. Statistica per fini statali.
  33. Autorizzazione alla convocazione di consulte popolari per mezzo di referendum.
  34. Senza pregiudizio delle competenze che le Comunità Autonome potranno assumere, lo Stato considererà il servizio culturale come dovere e attribuzione essenziale e, d’intesa con le medesime, agevolerà i rapporti culturali fra le Comunità Autonome.
  35. Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato, potranno attribuirsi alle Comunità Autonome in virtù dei rispettivi Statuti. La competenza nelle materie che non siano assunte dagli Statuti di Autonomia, spetterà allo Stato, le cui norme in caso di conflitto prevarranno su quelle delle Comunità Autonome per quanto non venga attribuito alla loro competenza esclusiva. Il diritto statale sarà comunque suppletivo del diritto delle Comunità Autonome.

Articolo 150

  1. In materia di competenza statale le Cortes Generali potranno attribuire a tutte o ad alcune delle Comunità Autonome la facoltà di adottare, per le medesime, norme legislative nel quadro dei principi, basi e direttive stabiliti dalla legge statale. Senza pregiudizio della competenza dei Tribunali, in ogni legge quadro si stabiliranno le modalità del controllo delle Cortes Generali su queste norme legislative delle Comunità Autonome.
  2. Lo Stato potrà, con legge organica, trasferire o delegare alle Comunità Autonome facoltà corrispondenti a materie spettanti allo Stato che per loro natura siano suscettibili di trasferimento o delegazione. La legge in ogni caso prevederà il corrispondente trasferimento di mezzi finanziari, così come le forme di controllo che lo Stato si riservi.
  3. Qualora l’interesse generale lo esiga, lo Stato potrà adottare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome, anche in caso di materie attribuite alla loro competenza. Spetta alle Cortes Generali valutare questa esigenza, deliberando a maggioranza assoluta di ogni Camera.

Articolo 151

  1. Non sarà necessario far trascorrere il termine di cinque anni, cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo 148, qualora la iniziativa del procedimento di autonomia sia concordata, nel termine di cui all’articolo 143, 2, oltre che dalle Deputazioni o organi interinsulari corrispondenti, dai tre quarti dei municipi di ognuna delle province interessate che rappresentino almeno la maggioranza del corpo elettorale di ognuna di esse e detta iniziativa sia ratificata con referendum tramite il voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori di ogni provincia nei termini che una legge organica stabilisca.
  2. Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento per la elaborazione dello Statuto sarà il seguente:
  3. I1 Governo convocherà tutti i Deputati e Senatori eletti nelle circoscrizioni comprese nell’ambito territoriale che intenda ottenere l’autogoverno affinché si costituiscano in Assemblea al solo fine di elaborare il corrispondente. progetto di Statuto di autonomia tramite l’accordo della maggioranza assoluta dei suoi membri.
  4. Il progetto di Statuto approvato dalla Assemblea dei parlamentari verrà trasmesso alla Commissione Costituzionale del Congresso che, nel termine di due mesi, lo esaminerà col concorso e l’assistenza di una delegazione della Assemblea proponente per determinare di comune intesa la sua formulazione definitiva.
  5. Ove si raggiunga tale accordo, il testo ottenuto sarà sottoposto a referendum del corpo elettorale delle province comprese nell’ambito territoriale del progettato Statuto.
  6. Se il progetto di Statuto è approvato in ogni provincia dalla maggioranza dei voti validamente espressi, verrà trasmesso alle Cortes Generali. Le Assemblee di entrambe le Camere decideranno sul testo mediante un voto di ratifica. Approvato lo Statuto, il Re lo sanzionerà e lo promulgherà come legge.
  7. Ove non venga raggiunto l’accordo cui si riferisce il numero 2 di questo comma, il progetto di Statuto sarà inoltrato come progetto di legge davanti alle Cortes Generali. Il testo approvato da queste sarà sottoposto a referendum del corpo elettorale delle province comprese nell’ambito territoriale del progettato Statuto. Ove sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi in ogni provincia si farà luogo alla sua promulgazione nei termini di cui al numero precedente.
  8. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del comma precedente la mancata approvazione del progetto di Statuto da parte di una o diverse province non sarà di ostacolo alla costituzione delle Comunità Autonome progettate fra le rimanenti, nella forma che stabilisca la legge organica prevista dal comma 1 di questo articolo.

Articolo 152

  1. Negli Statuti approvati tramite il procedimento cui si riferisce l’articolo precedente, la organizzazione istituzionale autonoma si baserà su una Assemblea Legislativa, eletta a suffragio universale in conformità a un sistema di rappresentanza proporzionale che garantisca, inoltre, la rappresentanza delle varie zone del territorio, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive e amministrative e un Presidente, eletto dall’Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, cui spettano la direzione del Consiglio di Governo, la suprema rappresentanza della rispettiva Comunità e quella ordinaria dello Stato nella medesima. Il Presidente e i membri del Consiglio di Governo saranno politicamente responsabili verso l’Assemblea.

Senza pregiudizio della giurisdizione spettante al Tribunale Supremo, un Tribunale Superiore di Giustizia sarà posto al vertice della organizzazione giudiziaria nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma. Negli Statuti delle Comunità Autonome potranno stabilirsi i casi e le forme di partecipazione delle stesse nella organizzazione delle ripartizioni giudiziarie del territorio. Tutto ciò in conformità a quanto previsto nella legge organica sul potere giudiziario e nell’ambito della sua unitarietà e indipendenza.

Senza pregiudizio di quanto disposto nell’articolo 123, le successive istanze processuali, se del caso, si esauriranno davanti a organi giudiziari presenti nello stesso territorio della Comunità Autonoma in cui si trovi l’organo competente in prima istanza.

  1. Una volta sanzionati e promulgati i rispettivi Statuti, questi potranno venire modificati soltanto tramite i procedimenti stabiliti nei medesimi e con referendum tra gli elettori facenti parte dei corrispondenti corpi elettorali.
  2. Gli Statuti, mediante il raggruppamento di municipi limitrofi, potranno costituire proprie circoscrizioni territoriali che godranno di personalità giuridica.

Articolo 153

Il controllo dell’attività degli organi delle Comunità Autonome sarà esercitato:

  1. Dal Tribunale Costituzionale quello concernente la costituzionalità delle sue disposizioni normative con forza di legge.
  2. Dal Governo, previo parere del Consiglio di Stato, quello relativo alle funzioni delegate di cui al comma 2 dell’articolo 150.
  3. Dalla giurisdizione amministrativa quello relativo alla amministrazione autonoma e alle sue disposizioni regolamentari.
  4. Dal Tribunale dei Conti quello economico e relativo al bilancio.

Articolo 154

Un Delegato di nomina governativa dirigerà l’Amministrazione statale nel territorio della Comunità Autonoma, coordinandola, ove necessario, con l’amministrazione propria della Comunità.

Articolo 155

  1. Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie por obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi.
  2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente.

Articolo 156

  1. Le Comunità Autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l’esecuzione delle loro competenze con riguardo ai principi di coordinamento con la finanza statale e di solidarietà fra tutti gli spagnoli.
  2. Le Comunità Autonome potranno agire come delegate o collaboratrici dello Stato per la esazione, la gestione e la liquidazione delle entrate tributarie di questo, in conformità con le leggi e gli Statuti.

Articolo 157

  1. Le entrate delle Comunità Autonome saranno costituite da:
  2. Imposte cedute totalmente o parzialmente dallo Stato, addizionali su imposte statali e altre partecipazioni nelle entrate statali.
  3. Proprie imposte, tasse e contributi speciali.
  4. Contributi di un Fondo di Compensazione interritoriale e altre assegnazioni a carico del Bilancio generale dello Stato.
  5. Rendite derivanti dal loro patrimonio e entrate di diritto privato.
  6. Proventi di operazioni di credito.
  7. Le Comunità Autonome in nessun caso potranno adottare misure fiscali relative a beni situati fuori del loro territorio o che comportino ostacolo alla libera circolazione di merci e servizi.
  8. Con legge organica potranno disciplinarsi l’esercizio delle competenze finanziarie enumerate nel precedente comma 1, le norme per la risoluzione dei conflitti che possano prodursi, nonché le possibili forme di collaborazione finanziaria fra le Comunità Autonome e lo Stato.

Articolo 158

  1. Nel Bilancio Generale di previsione statale potrà stabilirsi un’assegnazione a favore delle Comunità Autonome in funzione dei servizi e attività statali che abbiano assunto e della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici essenziali in tutto il territorio spagnolo.
  2. Al fine di correggere gli squilibri economici interritoriali e rendere effettivo il principio di solidarietà, sarà istituito un Fondo di Compensazione destinato a spese di investimento le cui risorse verranno distribuite dalle Cortes Generali fra le Comunità Autonome e, se del caso, le province.

TITOLO IX

DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

Articolo 159

  1. I1 Tribunale Costituzionale è composto da dodici membri nominati dal Re; di questi; quattro su proposta del Congresso a maggioranza di tre quinti dei suoi membri; quattro su proposta del Senato con identica maggioranza; due su proposta del Governo, e due su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
  2. I membri del Tribunale Costituzionale dovranno essere nominati fra i Magistrati e i rappresentanti della Pubblica Accusa, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati, tutti giuristi di nota competenza e con più di quindici anni di pratica professionale.
  3. I membri del Tribunale Costituzionale saranno nominati per un periodo di nove anni e si rinnoveranno per un terzo ogni tre anni.
  4. Lo stato di membro del Tribunale Costituzionale è incompatibile: con qualsiasi mandato rappresentativo; con le cariche politiche o amministrative; con lo svolgimento di incarichi direttivi in un partito o in un sindacato e col rapporto di impiego alle dipendenze dei medesimi; con l’esercizio della carriera di Giudice e di Pubblico Ministero e con qualunque attività professionale o commerciale.
  5. Nell’esercizio del loro mandato, i membri del Tribunale Costituzionale saranno indipendenti e inamovibili.

Articolo 160

I1 Presidente del Tribunale Costituzionale verrà nominato fra i suoi membri dal Re per un periodo di tre anni, su proposta dello stesso Tribunale deliberata in seduta plenaria.

Articolo 161

  1. Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione in tutto il territorio spagnolo ed è competente a conoscere:
  2. del ricorso di incostituzionalità avverso le Leggi e le disposizioni normative con forza di legge. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma giuridica di grado legislativo, che abbia fatto oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza condizionerà quest’ultima, ma la sentenza o le sentenze in precedenza adottate non perderanno il valore di cosa giudicata;
  3. del ricorso di amparo per violazione dei diritti e libertà menzionati nell’articolo 53, 2 di questa Costituzione e nei casi e con le forme che la legge stabilisca;
  4. dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità Autonome o fra le medesime;
  5. delle ulteriori materie attribuitegli dalla Costituzione o dalle leggi organiche.
  6. Il Governo potrà impugnare di fronte al Tribunale Costituzionale le disposizioni e risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità Autonome. Il ricorso produrrà la sospensione della disposizione o risoluzione impugnata, ma il Tribunale dovrà ratificarla o annullarla in un termine non superiore a cinque mesi.

Articolo 162

  1. Hanno legittimazione:
  2. per proporre ricorso di incostituzionalità, il Presidente del Governo, il Difensore del Popolo, 50 Deputati, 50 Senatori, gli’ organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome e, se del caso, le Assemblee delle medesime;.
  3. per proporre ricorso di amparo, ogni persona fisica o giuridica che invochi un legittimo interesse, come pure il Difensore del Popolo e il Pubblico Ministero.
  4. La legge organica determinerà le persone e gli organi aventi legittimazione in tutti gli ulteriori casi.

Articolo 163

Qualora in occasione di un processo un organo giudiziario consideri che una norma di grado legislativo, applicabile nel caso di specie e della cui validità dipenda la sentenza, possa contrastare con la Costituzione, porrà la questione al Tribunale Costituzionale nei casi, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla legge senza che in alcun caso possa prodursi sospensione.

Articolo 164

  1. Le sentenze del Tribunale Costituzionale saranno pubblicate sul, Bollettino Ufficiale dello Stato, unitamente alle opinioni individuali, ove espresse. Hanno valore di cosa giudicata dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non sono in alcun modo ricorribili. Quelle che dichiarano la incostituzionalità di una legge o di una norma con forza di legge e tutte quelle che non si limitino a una valutazione di un diritto hanno pienezza di effetti verso tutti.
  2. Salva diversa disposizione contenuta nella sentenza, la legge manterrà vigore per la parte non interessata dalla incostituzionalità.

Articolo 165

Una legge organica disciplinerà il funzionamento del Tribunale Costituzionale, lo Statuto dei suoi membri, il procedimento di fronte al medesimo e le condizioni per l’esercizio delle azioni.

TITOLO X

DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Articolo 166

La iniziativa per la revisione costituzionale sarà svolta alle condizioni previste dai comma 1 e 2 dell’articolo 87.

Articolo 167

  1. I progetti di revisione costituzionale dovranno venire approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove. non si. raggiunga un’intesa fra queste, sarà tentata mediante la costituzione di una Commissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori, che presenterà’ un testo da votarsi dal Congresso e dal Senato.
  2. Ove non si ottenga l’approvazione mediante il procedimento di cui al precedente comma, e sempre ove il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso potrà approvare la revisione a maggioranza dei due terzi.
  3. La revisione approvata dalle Cortes Generali verrà sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro i quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere.

Articolo 168

  1. Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al titolo preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima, del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes.
  2. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato e a maggioranza dei due terzi di ogni Camera.
  3. La riforma approvata dalle Cortes Generali sarà sottoposta a referendum per ratifica.

Articolo 169

Non potrà iniziarsi la riforma costituzionale in tempo di guerra o durante la vigenza di uno degli stati previsti all’articolo 116.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima

La Costituzione garantisce e rispetta i diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali.

L’attuazione generale di tale regime tradizionale di autonomia sarà svolta, in ogni caso, nell’ambito della Costituzione e degli Statuti di Autonomia.

Seconda

La dichiarazione di maggiore età di cui all’articolo 12 di questa Costituzione non pregiudica le situazioni garantite dai diritti locali tradizionali nell’ambito del diritto privato.

Terza

La riforma del regime economico e fiscale dell’arcipelago delle Canarie necessiterà della preventiva Consultazione delle Comunità Autonome o, se del caso, dell’organo provvisorio di Autonomia.

Quarta

Nelle Comunità Autonome in cui abbiano sede più di una istanza territoriale, gli Statuti di Autonomia potranno mantenere quelle esistenti, ripartendo fra esse le competenza, sempre in conformità con quanto disposto dalla legge organica sul potere giudiziario e nell’ambito della sua unità e indipendenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima

Nei territori dotati di un regime provvisorio di autonomia, gli organi collegiali superiori, tramite intese prese a maggioranza assoluta dei loro componenti potranno sostituire l’iniziativa che il comma 2 dell’articolo 143 attribuisce alle Deputazioni provinciali o agli organi interinsulari corrispondenti.

Seconda

I territori che in passato abbiano approvato con plebiscito progetti di Statuti di Autonomia e al momento della promulgazione di questa Costituzione siano dotati di regimi provvisori di autonomia potranno procedere immediatamente nelle forme di cui al comma 2 dell’articolo 148, qualora così decidano a maggioranza assoluta i loro organi collegiali superiori, comunicandolo al Governo. Il progetto di Statuto sarà elaborato conformemente a quanto stabilito nell’articolo 151, numero 2, su convocazione dell’organo collegiale di autonomia provvisoria.

Terza

L’iniziativa del processo di autonomia da parte degli Enti locali o dei loro componenti di cui all’articolo 143, comma 2, s’intende differita a tutti gli effetti fino allo svolgimento delle prime elezioni locali a partire dalla entrata in vigore della Costituzione.

Quarta

  1. Nel caso della Navarra, e con riguardo alla sua incorporazione nel Consiglio Generale basco o al regime di autonomia basco che lo sostituisca, in luogo di quanto stabilisce l’articolo 143 della Costituzione l’iniziativa spetta all’Organo locale tradizionale competente che adotterà la sua decisione a maggioranza dei membri che lo compongono. Per la validità di detta iniziativa sarà necessario inoltre che la decisione dell’Organo locale tradizionale competente venga ratificata tramite referendum. espressamente indetto allo scopo e approvata a maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. Ove l’iniziativa non venisse accolta, questa potrà essere ripresentata soltanto durante un diverso periodo di mandato dell’Organo locale tradizionale competente e, in ogni caso, dopo che sia trascorso il termine minimo fissato dall’articolo 143.

Quinta

Le città. di Ceuta e Melilla potranno costituirsi in Comunità Autonome se così venga deciso dai rispettivi Consigli Municipali mediante delibera presa a maggioranza assoluta dei loro membri è qualora così sia autorizzato dalle Cortes Generali mediante legge organica, alle condizioni previste all’articolo 144.

Sesta

Qualora vengano trasmessi alla Commissione per la Costituzione più progetti di Statuto, questi saranno esaminati seguendo l’ordine di presentazione, e il termine di due mesi cui fa riferimento l’articolo 151 comincerà a decorrere dal momento in cui la Commissione abbia compiuto l’esame del progetto o dei progetti successivamente portati a sua conoscenza.

Settima

Gli organismi provvisori di autonomia si considerano sciolti nei seguenti casi:

  1. quando vengano costituiti gli organi stabiliti dagli Statuti di Autonomia approvati conformemente a questa Costituzione;
  2. quando l’iniziativa del procedimento di autonomia non abbia successo per mancato realizzarsi dei requisiti previsti all’articolo 143;
  3. quando l’organismo non abbia utilizzato nel termine di tre anni il diritto riconosciutogli dalla prima disposizione transitoria.

Ottava

  1. Le Camere che hanno approvato la presente Costituzione, dopo l’entrata in vigore della medesima, assumeranno le funzioni e competenze in essa indicate, rispettivamente, per il Congresso e per il Senato senza che in nessun caso il loro mandato possa prolungarsi oltre il 15 giugno 1981.
  2. Con riferimento alla previsione dell’articolo 99 la promulgazione della Costituzione viene considerata come presupposto costituzionale per la sua applicazione. A tal fine, a decorrere da detta promulgazione decorrerà un periodo di trenta giorni per l’applicazione della previsione di tale articolo.

Durante tale periodo, il Presidente del Governo, che assumerà le funzioni e competenze stabilite dalla Costituzione per tale carica, potrà optare per utilizzare la facoltà riconosciutagli dall’articolo 115, oppure dar luogo, tramite dimissioni, all’applicazione del disposto dell’articolo 99, rimanendo in tale ultimo caso nella situazione prevista al comma 2 dell’articolo 101.

  1. Nel caso di scioglimento conformemente alla previsione dell’articolo e se non sia legalmente svolto quanto previsto agli articoli 68 e 69, si applicheranno alle elezioni le norme anteriormente vigenti, con la sola eccezione per ciò che si riferisce alle cause di ineleggibilità e incompatibilità per cui verrà applicato direttamente quanto previsto dalla seconda parte della lettera b. del comma 1 dell’articolo 70 della Costituzione, così come quanto disposto dalla stessa rispetto alla età richiesta per il voto e quanto stabilito dall’articolo 69, 3.

Nona

A tre anni dalla prima elezione dei membri del Tribunale Costituzionale si procederà per sorteggio alla designazione di un gruppo di quattro membri della stessa provenienza elettiva che debbano cessare ed essere sostituiti. A questo solo effetto si intenderanno raggruppati come membri della stessa provenienza i due designati su proposta governativa e i due nominati su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Nello stesso modo si procederà trascorsi altri tre anni fra i due gruppi non interessati al sorteggio precedente. A partire da allora ci si atterrà a quanto stabilito al numero 3 dell’articolo 159.

DISPOSIZIONE ABROGATIVA

  1. Viene abrogata la legge 1/1977 del quattro gennaio per la Riforma politica, così come, per quanto non già abrogato dalla sopramenzionata legge, quella relativa ai Principi Fondamentali del Movimento del 17 maggio 1958, la Carta degli spagnoli del 17 luglio 1945, la Carta del lavoro del 9 marzo 1938, la legge costitutiva delle Cortes del 17 luglio 1942, la legge di successione alla carica di Capo dello Stato del 26 luglio 1947, tutte queste modificate dalla Legge organica dello Stato del 10 gennaio 1967, e negli stessi termini quest’ultima e quella sul Referendum nazionale del 22 ottobre 1945.
  2. Per quanto potesse mantenere qualunque vigore, si considera definitivamente abrogata la legge del 25 ottobre 1839 nelle parti che potessero concernere le province di Alava, Guipuzcoa e Biscaglia.

Negli stessi termini si considera definitivamente abrogata la legge del 21 luglio 1876.

  1. Vengono similmente abrogate tutte quelle disposizioni che contrastino con quanto stabilito in questa Costituzione.