Costituzione del Belgio

Il testo originale è tratto dal sito web ufficiale del Senato belga

La versione italiana è stata approntata da Roberto Zanon, con la collaborazione di Rossana CECI, sulla scorta, in particolare, della traduzione, condotta sul testo aggiornato del 1994, pubblicata in Costituzioni straniere contemporanee, a cura di Paolo Biscaretti di Ruffìa, Milano, Giuffrè Editore,

Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

Costituzione del Belgio

Testo coordinato del 17 febbraio 1994

TITOLO I

IL BELGIO FEDERALE, LE SUE COMPONENTI ED IL SUO TERRITORIO

Art. 1

Il Belgio è uno Stato federale composto da comunità e da regioni

Art. 2

Il Belgio comprende tre comunità: la Comunità francese, la Comunità fiamminga e la Comunità germanofona.

Art. 3

Il Belgio comprende tre regioni: la Regione vallona, la Regione fiamminga e la Regione di Bruxelles.

Art. 4

Il Belgio comprende quattro regioni linguistiche: la regione di lingua francese, la regione di lingua neerlandese, la regione bilingue di Bruxelles-Capitale e la regione di lingua tedesca.

Ogni comune del Regno fa parte di una di queste regioni linguistiche.

I confini delle quattro regioni linguistiche possono essere cambiati o rettificati solo da una legge approvata a maggioranza dei voti in ciascun gruppo linguistico di ciascuna Camera, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri di ciascun gruppo, purché il totale dei voti favorevoli espressi nei due gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

Art. 5

La Regione vallona comprende le seguenti province: Bramante vallone, Hainaut, Liegi, Lussemburgo e Namur.

La Regione fiamminga comprende le seguenti province: Anversa, Brabante fiammingo, Fiandra occidentale, Fiandra orientale e Limburgo.

Solo la legge può dividere, se del caso, il territorio in un maggiore numero di province.

La legge può sottrarre alcuni territori, di cui essa determina i confini, alla divisione in province, assoggettandoli direttamente al potere esecutivo federale e dotandoli di un proprio statuto. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.

Art. 6

Le suddivisioni delle province sono stabilite con legge.

Art. 7

I confini dello Stato, delle province e dei comuni possono essere cambiati o rettificati soltanto in forza di una legge.

TITOLO II

I BELGI E I LORO DIRITTI

Art. 8

La cittadinanza belga si acquisisce, si conserva e si perde secondo le norme stabilite dalla legge civile.

La Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici stabiliscono quali sono, oltre a tale qualità, le condizioni necessarie per l’esercizio dei diritti stessi.

In deroga al comma 2, la legge può disciplinare il diritto di voto dei cittadini dell’Unione europea privi della nazionalità belga, in conformità agli obblighi internazionali e sovranazionali del Belgio.

Il diritto di voto di cui al comma precedente può con legge essere esteso ai residenti in Belgio non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea, alle condizioni e secondo le modalità determinate dalla predetta legge.

Disposizione transitoria

La legge di cui al comma 4 non può essere adottata prima del 1° gennaio 2001.

Art. 9

La naturalizzazione è concessa dal potere legislativo federale.

Art. 10

Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini.

I Belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che in casi particolari possono essere stabilite dalla legge.

Art. 11

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti ai Belgi deve essere assicurato senza discriminazione. A tal fine, le leggi e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche.

Art. 12

La libertà individuale è garantita.

Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Salvo il caso di delitto flagrante, nessuno può essere arrestato se non in forza di un’ordinanza motivata del giudice, che deve essere notificata al momento dell’arresto, o al più tardi entro le successive ventiquattro ore.

Art. 13

Nessuno può essere sottratto, contro la sua volontà, al giudice che la legge gli attribuisce.

Art. 14

Nessuna pena può essere stabilita né applicata se non in forza della legge.

Art. 15

Il domicilio è inviolabile; nessuna perquisizione può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

Art. 16

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per pubblica utilità, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e previo un equo e preventivo indennizzo.

Art. 17

La pena della confisca dei beni non può essere istituita.

Art. 18

E’ abolita la morte civile; essa non può essere ristabilita.

Art. 19

La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio così come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantite, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione dell’uso di tali libertà.

Art. 20

Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né ad osservarne le festività.

Art. 21

Lo Stato non ha il diritto d’intervenire né nella nomina, né nell’insediamento dei ministri di un qualsiasi culto, né di vietare agli stessi di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in quest’ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazioni.

Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, quando ne sia il caso.

Art. 22

Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, eccetto che nel caso ed alle condizioni stabiliti dalla legge.

La legge, il decreto o il provvedimento normativo di cui all’articolo 134 garantiscono la protezione di tale diritto.

Art. 22 bis

Ogni fanciullo ha diritto al rispetto della sua integrità morale, fisica, psichica e sessuale.

La tutela di tale diritto è garantita dalla legge, dal decreto o dal provvedimento normativo di cui all’articolo 134.

Art. 23

Ognuno ha il diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana.

A tale fine, la legge, il decreto ovvero il provvedimento normativo di cui all’articolo 134 garantiscono, tenendo conto dei corrispondenti doveri, i diritti economici, sociali e culturali e definiscono le condizioni del loro esercizio.

In particolare, questi diritti comprendono:

1° il diritto al lavoro e alla libera scelta di un’attività professionale, nel quadro di una politica generale dell’occupazione finalizzata, tra l’altro, a garantire i livelli occupazionali più stabili ed elevati possibile, il diritto a condizioni di lavoro e ad una remunerazione equi, nonché il diritto d’informazione, di consultazione e di contrattazione collettiva;

2° il diritto alla sicurezza sociale, alla tutela della salute e all’assistenza sociale, sanitaria e giuridica;

3° il diritto ad un’abitazione decorosa;

4° il diritto alla tutela di un ambiente salubre;

5° il diritto allo sviluppo culturale e sociale.

Art. 24

  • 1. L’insegnamento è libero; è vietata ogni misura di limitazione preventiva; la repressione dei delitti può essere disciplinata solo dalla legge o da un decreto.

La comunità garantisce la libertà di scelta dei genitori.

La comunità organizza un insegnamento di carattere neutrale. Tale neutralità implica in particolare il rispetto delle concezioni filosofiche, ideologiche o religiose dei genitori e degli allievi.

Le scuole organizzate dalle autorità pubbliche offrono, fino al termine dell’obbligo scolastico, la scelta tra l’insegnamento di una delle religioni riconosciute e quello della morale non confessionale.

  • 2. Se una comunità, in quanto autorità organizzatrice, intende delegare determinate competenze ad uno od a più organismi autonomi, deve farlo mediante decreto approvato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  • 3. Ognuno ha diritto all’insegnamento nel rispetto della libertà e dei diritti fondamentali. L’accesso all’istruzione è gratuito sino al termine dell’obbligo scolastico.

Tutti gli allievi sottoposti all’obbligo scolastico hanno diritto ad un’educazione morale o religiosa, a carico della comunità,

  • 4. Tutti gli allievi o studenti, i genitori, il personale e gli istituti d’insegnamento sono uguali di fronte alla legge o al decreto. La legge e il decreto tengono conto delle obiettive differenze, in particolare delle caratteristiche proprie di ciascuna autorità organizzatrice che giustifichino un trattamento particolare.
  • 5. L’organizzazione, il riconoscimento o il sovvenzionamento dell’insegnamento da parte della comunità sono regolate da legge o da decreto.

Art. 25

La stampa è libera; la censura non potrà mai essere istituita; non si possono esigere cauzioni dagli scrittori, editori o stampatori.

Se l’autore è conosciuto ed è domiciliato in Belgio, l’editore, lo stampatore o il distributore non possono essere perseguiti.

Art. 26

I Belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, nel rispetto delle leggi che regolano l’esercizio di tale diritto, senza peraltro assoggettarlo ad un’autorizzazione preventiva.

Tale disposizione non si applica alle riunioni all’aperto, che rimangono interamente assoggettate alle leggi di polizia.

Art. 27

I Belgi hanno il diritto di associarsi; tale diritto non può essere sottoposto ad alcuna misura preventivo.

Art. 28

Ognuno ha il diritto di inviare alle autorità pubbliche petizioni firmate da una o più persone.

Soltanto le autorità costituite hanno il diritto d’inviare petizioni in nome collettivo.

Art. 29

Il segreto epistolare è inviolabile.

La legge individua i responsabili della violazione della segretezza della corrispondenza affidata al servizio postale.

Art. 30

L’impiego delle lingue usate in Belgio è libero; può essere disciplinato soltanto dalla legge e unicamente per gli atti dell’autorità pubblica e per gli affari giudiziari.

Art. 31

Nessuna autorizzazione preliminare è richiesta per iniziare procedimenti giudiziari contro i funzionari pubblici, per fatti relativi all’esercizio dello loro funzioni, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei ministri e dei membri dei Governi di comunità e di regione.

Art. 32

Ognuno ha il diritto di consultare qualsiasi documento amministrativo e di averne copia, salvo che nei casi ed alle condizioni stabiliti con legge, decreto o con il provvedimento normativo di cui all’articolo 134.

TITOLO III

I POTERI

Art. 33

Tutti i poteri emanano dalla Nazione.

Essi sono esercitati nel modo stabilito dalla Costituzione.

Art. 34

L’esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un trattato o da una legge a istituzioni di diritto internazionale pubblico.

Art. 35

L’autorità federale è competente solo nelle materie che le sono formalmente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi approvate in forza della Costituzione stessa.

Le comunità o le regioni, ciascuna per ciò che le riguarda, sono competenti nelle altre materie, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all’art. 4, ultimo comma.

Disposizione transitoria

La legge di cui al secondo comma stabilisce la data nella quale il presente articolo entrerà in vigore. Tale data non può essere anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo articolo, da inserire nel Titolo III della Costituzione, che stabilisce le competenze esclusive dell’autorità federale.

Art. 36

Il potere legislativo federale è esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.

Art. 37

Al Re spetta il potere esecutivo federale, così come regolato dalla Costituzione.

Art. 38

Ogni comunità è titolare delle attribuzioni che le sono riconosciute dalla Costituzione o dalle leggi approvate in forza della Costituzione stessa.

Art. 39

La legge attribuisce agli organi regionali da essa istituiti, e che sono composti da mandatari eletti, la competenza di disciplinare le materie dalla legge medesima individuate, con l’eccezione di quelle di cui agli articoli 30 e da 127 a 129, nell’ambito e secondo le modalità da essa stabilite. Tale legge è approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

Art. 40

Il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali.

Le sentenze ed i giudizi sono eseguite in nome del Re.

Art. 41

Gli interessi esclusivamente comunali o provinciali sono regolati dai consigli comunali o provinciali, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

La legge definisce le competenze, le regole di funzionamento e le modalità di elezione degli organi territoriali subcomunali che possono regolare materie di interesse comunale.

Tali organi territoriali subcomunali sono creati nei comuni con più di 100.000 abitanti per iniziativa del consiglio comunale. I loro membri sono eletti direttamente. In attuazione di una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, il decreto o il provvedimento normativo di cui all’articolo 134 stabilisce le condizioni ed il modo con cui detti organi territoriali subcomunali possono essere istituiti.

Detti decreti o provvedimenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio interessato.

CAPITOLO I

LE CAMERE FEDERALI

Art. 42

I membri delle due Camere rappresentano l’intera Nazione e non solamente coloro che li hanno eletti.

Art. 43

  • 1. Nei casi stabiliti dalla Costituzione, i membri eletti di ciascuna Camera sono suddivisi in un gruppo linguistico francese e in un gruppo linguistico neerlandese, con le modalità stabilite dalla legge.
  • 2. I senatori di cui all’articolo 67, § 1°, 2°, 4° e 7° formano il gruppo linguistico francese del Senato. I senatori di cui all’articolo 67, § 1°, 3° e 6° formano il gruppo linguistico neerlandese del Senato.

Art. 44

Le Camere si riuniscono di diritto ogni anno, il secondo martedì di ottobre, a meno che non siano state convocate prima dal Re.

Le Camere devono rimanere riunite ogni anno per almeno quaranta giorni.

Il Re dichiara la chiusura della sessione.

Il Re ha diritto di convocare le Camere in via straordinaria.

Art. 45

Il Re può aggiornare le Camere. Tuttavia, l’aggiornamento non può superare la durata di un mese, né può essere ripetuto nella stessa sessione, senza l’assenso delle Camere.

Art. 46

Il Re non ha il diritto di sciogliere la Camera dei rappresentanti, a meno che quest’ultima, a maggioranza assoluta dei propri membri:

1° o rigetti una mozione di fiducia al Governo senza proporre al Re, nel termine di tre giorni a decorrere da quello del rigetto della mozione, la nomina di un successore del Primo Ministro;

2° o adotti una mozione di sfiducia nel confronti del Governo senza proporre simultaneamente al Re la nomina di un successore del Primo Ministro.

Le mozioni di fiducia e di sfiducia non possono essere votate prima che sia è decorso un periodo di quarantotto ore dal deposito della mozione.

Inoltre, il Re può, in caso di dimissioni del Governo, sciogliere la Camera dei rappresentanti dopo aver ricevuto il suo assenso, espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

Lo scioglimento della Camera dei rappresentanti comporta lo scioglimento del Senato.

L’atto di scioglimento contiene la convocazione degli elettori entro quaranta giorni e delle Camere rinnovate entro due mesi.

Art. 47

Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Tuttavia, ogni Camera si riunisce in seduta segreta, su richiesta del suo presidente o di dieci membri.

Essa decide in seguito, a maggioranza assoluta, se la seduta deve essere ripresa in pubblico sul medesimo argomento.

Art. 48

Ogni Camera verifica i poteri dei suoi membri e giudica le contestazioni che sorgono a tale proposito.

Art. 49

Nessuno può essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere.

Art. 50

Il membro di una delle due Camere nominato ministro dal Re e che abbia accettato l’incarico cessa di essere membro di una della Camera e riprende il suo mandato qualora il Re gli abbia erevocato l’incarico ministeriale. La legge stabilisce le modalità della sua sostituzione nella Camera di appartenenza.

Art. 51

Il membro di una delle due Camere nominato dal Governo federale ad ogni altra funzione retribuita diversa da quella di ministro, e che abbia accettato, cessa immediatamente di essere membro della Camera e può riprendere le sue funzioni solo in seguito ad una nuova elezione.

Art. 52

Ad ogni sessione, ciascuna Camera nomina il suo Presidente, i suoi Vicepresidenti e costituisce il suo Ufficio di presidenza.

Art. 53

Ogni risoluzione è approvata a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto stabilito dal regolamenti delle Camere nei riguardi delle elezioni e delle presentazioni di candidature.

In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si intende respinta.

Nessuna delle due Camere può deliberare se non è presente la maggioranza del suoi membri.

Art. 54

Tranne che per il bilancio o per le leggi che richiedono una maggioranza speciale, una mozione motivata, firmata da almeno i tre quarti dei membri di uno dei gruppi linguistici e presentata dopo il deposito della relazione e prima del voto finale in seduta pubblica, può dichiarare che le disposizioni di un progetto o di una proposta di legge, dalla stessa mozione indicata, sono tali da recare grave danno alle relazioni tra le comunità.

In tale caso, la procedura parlamentare è sospesa e la mozione è deferita al Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni, esprime il proprio motivato parere sulla mozione ed invita la Camera interessata a pronunciarsi sia su tale parere che sul progetto o la proposta eventualmente emendati.

Questa procedura può essere applicata una sola volta dai membri di un gruppo linguistico nei riguardi di uno stesso progetto o di una stessa proposta di legge.

Art. 55

I voti sono espressi per alzata e seduta o per appello nominale; sulla legge nel suo insieme si vota sempre per appello nominale.

Le elezioni e le presentazioni di candidati hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 56

Ogni Camera ha il diritto d’inchiesta.

Art. 57

E’ vietato presentare personalmente petizioni alle Camere.

Ogni Camera ha il diritto di rinviare ai ministri le petizioni che le sono indirizzate. I ministri sono tenuti a fornire spiegazioni sul loro contenuto ogni qualvolta la Camera lo esiga.

Art. 58

Nessun membro di una delle due Camere può essere perseguito in giudizio o indagato a causa delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 59

In materia penale, salvo il caso di flagranza di reato, nessun membro delle due Camere, per la durata della sessione, può essere rinviato o citato direttamente dinanzi ad un tribunale o ad una corte, né essere arrestato, senza l’autorizzazione della Camera di cui fa parte.

In materia penale, salvo il caso di flagranza, nessuna misura coercitiva delal libertà richiedente l’intervento di un giudice può essere ordinata nei confronti di un membro di una delle due Camere, per la durata della sessione, se non dal primo presidente della corte d’appello su domanda del giudice competente. Tale decisione è comunicata al presidente della Camera interessata.

Ogni perquisizione o sequestro eseguito in applicazione del comma precedente deve essere effettuati in presenza del presidente della Camera interessata o di un membro da esso designato.

Per la durata della sessione, solo gli ufficiali del pubblico ministero e gli agenti competenti possono avviare un procedimento penale nei confronti di un membro di una delle Camere.

In materia penale, per la durata della sessione, il membro interessato di una delle due Camere può, in ogni fase dell’istruttoria, chiedere alla Camera di cui fa parte che venga sospeso il procedimento penale. La Camera interessata deve pronunciarsi al riguardo con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

La detenzione o la traduzione in giudizio di un membro di una delle due Camere è sospesa, durante la sessione, se la Camera di cui lo stesso fa parte lo richiede.

Art. 60

Ognuna delle Camere stabilisce con il proprio regolamento il modo con il quale esercitare le sue attribuzioni.

Sezione I

La Camera dei rappresentanti

Art. 61

I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti direttamente dal cittadini che abbiano compiuto il 18° anno d’età e che non si trovino in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge.

Ogni elettore ha diritto ad un solo voto.

Art. 62

La costituzione dei collegi elettorali è disciplinata dalla legge.

Per le elezioni si applica il sistema di rappresentanza proporzionale determinato dalla legge.

Il voto è obbligatorio e secreto. Esso ha luogo in municipio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 63

  • 1. La Camera dei rappresentanti è composta da centocinquanta membri.
  • 2. Ad ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti tanti seggi quante volte il numero della popolazione in essa residente contiene il quoziente federale, ottenuto dividendo il numero della popolazione del Regno per centocinquanta.

I seggi restanti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali che hanno il maggiore resto di popolazione non ancora rappresentata.

  • 3. La ripartizione dei membri della Camera dei rappresentanti tra le circoscrizioni elettorali è effettuata dal Re in proporzione alla popolazione.

La popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale è determinata ogni dieci anni mediante un censimento ovvero con altro mezzo stabilito dalla legge. Il Re ne pubblica i risultati entro sei mesi.

Entro tre mesi da tale pubblicazione, il Re determina il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.

La nuova ripartizione è applicata a partire dalle successive elezioni generali.

  • 4. La legge determina le circoscrizioni elettorali; essa stabilisce inoltre i requisiti necessari per essere elettore e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 64

Per essere eleggibile occorre:

1° essere Belga;

2° godere dei diritti civili e politici;

3° avere compiuto il ventunesimo anno di età;

4° essere domiciliato in Belgio.

Nessun altro requisito di eleggibilità può essere richiesto.

Art. 65

I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti per quattro anni.

La Camera si rinnova ogni quattro anni.

Art. 66

Ogni membro della Camera dei rappresentanti gode di una indennità annua di dodicimila franchi.

Entro i confini dello Stato, i membri della Camera dei rappresentanti hanno diritto alla circolazione gratuita su tutti i mezzi di comunicazione gestiti o dati in concessione dai pubblici poteri.

Al Presidente della Camera dei rappresentanti può essere assegnata una indennità annua, da imputare sulla dotazione destinata a coprire le spese di tale assemblea.

La Camera determina l’ammontare delle trattenute che possono essere fatte sull’indennità a titolo di contributo alle casse previdenziali che la Camera intenda istituire.

Sezione II

Il Senato

Art. 67

  • 1. A prescindere da quanto stabilito dall’articolo 72, il Senato è composto da settantuno senatori, dei quali:

1° venticinque senatori eletti in conformità all’articolo 61 dal collegio elettorale neerlandese;

2° quindici senatori eletti in conformità all’articolo 61 dal collegio elettorale francese;

3° dieci senatori designati nel proprio seno dal Consiglio della Comunità fiamminga, denominato Consiglio fiammingo;

4° dieci senatori designati nel proprio seno dal Consiglio della Comunità francese;

5° un senatore designato nel proprio seno dal Consiglio della Comunità germanofona;

6° sei senatori designati dai senatori di cui ai punti 1° e 3°;

7° quattro senatori designati dai senatori di cui ai punti 2° e 4°.

  • 2. Almeno uno dei senatori indicati al § 1, punti 1°, 3° e 6° deve essere domiciliato, alla data della sua elezione, nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale.

Almeno sei del senatori indicati al § 1, punti 2°, 4° e 7° devono essere domiciliati, nel giorno della loro elezione, nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale. Se almeno quattro dei senatori indicati al § 1, punto 2° non sono domiciliati, nel giorno della loro elezione, nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale, almeno due dei senatori indicati al § 1, punto 4° devono essere domiciliati, nel giorno della loro elezione, nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale.

Art. 68

  • 1. Il numero totale del senatori indicati all’articolo. 67, § 1, punti 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7° è ripartito in seno a ciascun gruppo linguistico in funzione della cifra elettorale ottenuta dalle liste per l’elezione dei senatori di cui all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2°, sulla base del sistema di rappresentanza proporzionale stabilito dalla legge.

Per la designazione dei senatori indicati all’art. 67, § 1, punti 3° e 4° sono prese in considerazione unicamente le liste nelle quali almeno un senatore di cui all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2° sia stato eletto e nella misura in cui un numero sufficiente di membri eletti in tali liste faccia parte, secondo il caso, del Consiglio fiammingo o del Consiglio della Comunità francese.

Per la designazione del senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 6° e 7° sono prese in considerazione unicamente le liste nelle quali sia stato eletto almeno un senatore fra quelli indicati all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2°.

  • 2. Per l’elezione del senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2° il voto è obbligatorio e segreto. Esso ha luogo in municipio, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
  • 3. Per l’elezione del senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2° la legge determina le circoscrizioni elettorali e la composizione dei collegi elettorali; essa determina inoltre i requisiti necessari per essere elettore, nonché le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

La legge disciplinaegola le designazioni del senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 3° e 5°, ad eccezione delle modalità stabilite da una legge approvata con la maggioranza indicata dall’art. 4, ultimo comma, le quali saranno disciplinate con apposito decreto dai Consigli delle comunità, ciascuno per la parte di propria competenza. Tale decreto deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio interessato.

Il senatore di cui all’articolo 67, § 1, punto 5°, è designato dal Consiglio della Comunità germanofona a maggioranza assoluta dei voti espressi.

La legge regola l’elezione del senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 6° e 7°.

Art. 69

Per essere eletto senatore occorre:

1° essere Belga;

2° godere dei diritti civili e politici;

3° avere compiuto il ventunesimo anno di età;

4° essere residente in Belgio.

Art. 70

I senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2° sono eletti per quattro anni. I senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 6° e 7° sono designati per quattro anni. Il Senato è rinnovato integralmente ogni quattro anni.

L’elezione del senatori indicati all’articolo 67, § 1, punti 1° e 2° coincide con l’elezione per la Camera dei rappresentanti.

Art. 71

I senatori non ricevono alcun compenso.

Essi hanno tuttavia diritto di essere indennizzati delle proprie spese; tale indennità è fissata in quattromila franchi all’anno.

Entro i confini dello Stato, i senatori hanno diritto alla circolazione gratuita su tutti i mezzi di comunicazione gestiti o dati in concessione dai pubblici poteri.

Art. 72

I figli del Re o, in loro mancanza, i discendenti belgi del ramo della famiglia reale designato a regnare sono, di diritto, senatori all’età di diciotto anni. Essi hanno diritto di voto deliberativo solo all’età di ventuno anni. Essi non sono tenuti in conto ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 73

Ogni riunione del Senato tenuta fuori del periodo di sessione della Camera dei rappresentanti è nulla di diritto.

CAPITOLO II

IL POTERE LEGISLATIVO FEDERALE

Art. 74

In deroga all’articolo 36, il potere legislativo federale è esercitato congiuntamente dal Re e dalla Camera dei rappresentanti per quanto attiene:

1° la concessione delle naturalizzazioni:

2° le leggi relative alla responsabilità civile e penale dei ministri del Re;

3° i bilanci di previsione ed i rendiconti dello Stato, salvo quanto stabilito dall’articolo 174, primo comma, secondo periodo;

4° la determinazione del contingente delle forze armate.

Art. 75

L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun ramo del potere legislativo federale.

Salvo che per le materie di cui all’articolo 77, i progetti di legge presentati alle Camere per iniziativa del Re sono depositati alla Camera dei rappresentanti e successivamente trasmessi al Senato.

I progetti di legge concernenti l’approvazione dei trattati presentati alle Camere d’iniziativa del Re sono depositati al Senato e successivamente trasmessi alla Camera dei rappresentanti.

Art. 76

Un progetto di legge può essere approvato da una delle Camere solo dopo che è stato votato articolo per articolo.

Le Camere hanno il diritto di emendare e di suddividere gli articoli e gli emendamenti proposti.

Art. 77

La Camera dei rappresentanti e il Senato sono ugualmente competenti per quanto attiene:

1° la dichiarazione di revisione della Costituzione e la revisione della Costituzione;

2° le materie che la Costituzione riserva alla competenza delle due Camere legislative;

3° le leggi di cui agli articoli 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, da 127 a 131, da 135 a 137, da 140 a 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1, terzo comma, § 4 e § 5, 169, 170, § 2, secondo comma, § 3, secondo e terzo comma, § 4, secondo comma, e da 175 a 177, nonché le leggi emanate in esecuzione delle leggi e degli articoli succitati;

4° le leggi che devono essere approvate con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, nonché le leggi emanate in esecuzione delle medesime;

5° le leggi di cui all’articolo 34;

6° le leggi di ratificazione dei trattati;

7° le leggi adottate in conformità all’articolo 169 al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali o sovranazionali.

8° le leggi concernenti il Consiglio di Stato.

9° l’organizzazione delle corti e dei tribunali;

10° le leggi di approvazione degli accordi di cooperazione conclusi fra lo Stato, le comunità e le regioni.

Una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, può individuare altre leggi per le quali la Camera dei rappresentanti e il Senato sono ugualmente competenti.

Art. 78

Nelle materie diverse da quelle di cui agli articoli 74 e 77, il progetto di legge adottato dalla Camera del rappresentanti è trasmesso al Senato.

Su richiesta di almeno quindici del suoi membri, il Senato esamina il progetto di legge. Tale richiesta è formulata entro quindici giorni dal ricevimento del progetto.

Il Senato può, entro un termine non superiore ai sessanta giorni:

– decidere di non emendare il progetto di legge;

– adottare il progetto dopo averlo emendato.

Se il Senato non ha deliberato entro il termine stabilito o non ha fatto conoscere alla Camera dei rappresentanti la propria decisione di non emendare il progetto di legge, quest’ultimo è trasmesso al Re dalla Camera dei rappresentanti.

Se il progetto è stato emendato, il Senato lo trasmette alla Camera dei rappresentanti che si pronuncia definitivamente, adottando o rigettando in tutto o in parte gli emendamenti adottati dal Senato.

Art. 79

Se, nel corso dell’esame di cui all’articolo 78, ultimo comma, la Camera dei rappresentanti adotta un nuovo emendamento, il progetto di legge viene rinviato al Senato che si pronuncia sul progetto emendato. Il Senato può, entro un termine non superiore ai quindici giorni:

– decidere di aderire al progetto emendato dalla Camera dei rappresentanti;

– approvare il progetto dopo averlo ulteriormente emendato.

Se il Senato non ha deliberato nel termine stabilito o ha comunicato alla Camera dei rappresentanti la sua decisione di aderire al progetto votato dalla Camera, quest’ultima lo trasmette al Re.

Se il progetto è stato nuovamente emendato, il Senato lo trasmette alla Camera dei rappresentanti che si pronuncia definitivamente, sia adottando, sia emendando il progetto di legge.

Art. 80

Se, all’atto della presentazione di un progetto di legge di cui all’articolo 78, il Governo federale richiede l’urgenza, la commissione parlamentare di concertazione di cui all’articolo 82 stabilisce il termine entro il quale il Senato dovrà pronunciarsi.

In mancanza d’accordo in seno alla commissione, il termine concesso al Senato per la richiesta di esame del progetto è ridotto a sette giorni e il termine per l’esame di cui all’articolo 78, terzo comma, a trenta giorni.

Art. 81

Se il Senato, nell’esercizio del proprio diritto d’iniziativa, adotta una proposta di legge nelle materie indicate all’articolo 78, il progetto di legge è inviato alla Camera dei rappresentanti.

Entro un termine non superiore ai sessanta giorni, la Camera si pronuncia definitivamente respingendo o adottando il progetto di legge.

Se la Camera emenda il progetto di legge, questo è rinviato al Senato che delibera secondo le procedure di cui all’articolo 79.

In caso di applicazione dell’articolo 79, terzo comma, la Camera delibera definitivamente entro quindici giorni.

Se la Camera non decide nei termini stabiliti al secondo e quarto comma, la commissione parlamentare di concertazione di cui all’articolo 82 si riunisce entro quindici giorni e fissa il termine entro il quale la Camera deve pronunciarsi.

In caso di disaccordo in seno alla Commissione, la Camera deve pronunciarsi entro sessanta giorni.

Art. 82

Una commissione parlamentare di concertazione, composta paritariamente da membri della Camera dei rappresentanti e del Senato, regola i conflitti di competenza che sorgono tra le due Camere e può, di comune accordo, prolungare in ogni momento i termini di esame previsti agli articoli 78 a 81.

In mancanza della maggioranza in seno alle due componenti della Commissione, questa delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Una legge stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione, così come i criteri per il calcolo dei termini di cui agli articoli da 78 a 81.

Art. 83

Ogni proposta ed ogni progetto di legge deve precisare se si riferisce ad una materia di cui all’articolo 74, all’articolo 77 o all’articolo 78.

Art. 84

L’interpretazione autentica delle leggi può essere effettuata solo medinate la legge.

CAPITOLO III

IL RE E IL GOVERNO FEDERALE

Sezione I

Il Re

Art. 85

I poteri costituzionali del Re sono ereditari nella discendenza diretta, naturale e legittima di S.M. Leopoldo, Giorgio, Cristiano, Federico di Sassonia-Coburgo, per ordine di primogenitura.

Decadrà dai suoi diritti alla corona il discendente di cui al primo comma che si sarà sposato senza il consenso del re o di coloro che, in mancanza del medesimo, esercitano i suoi poteri nei casi previsti dalla Costituzione.

Tuttavia egli potrà essere affrancato da tale decadenza dal Re o da coloro che, in sua mancanza, esercitano i suoi poteri nei casi previsti dalla Costituzione, quando le due Camere esprimano il loro assenso a tale riguardo.

Art. 86

In mancanza di discendenza maschile di S.M. Leopoldo, Giorgio, Cristiano, Federico di Sassonia-Coburgo, il Re potrà nominare il suo successore, col consenso delle Camere, espresso con le modalità di cui all’articolo 87.

Il trono sarà considerato vacante nel caso in cui nessuna nomina sia stata fatta secondo le modalità sopra indicate.

Art. 87

Il Re non può essere contemporaneamente capo di un altro Stato, senza il consenso delle due Camere.

Nessuna delle due Camere può deliberare su questo argomento se non sono presenti almeno due terzi del membri che la compongono, e la deliberazione non è valida se non raccoglie almeno i due terzi dei voti.

Art. 88

La persona del Re è inviolabile; i suoi ministri sono responsabili.

Art. 89

La legge stabilisce la lista civile per la durata di ciascun regno.

Art. 90

Alla morte del Re, le Camere si riuniscono senza convocazione al più tardi entro il decimo giorno dopo quello del decesso. Se le Camere sono state sciolte precedentemente e se è stata fatta la convocazione nell’atto di scioglimento per una data posteriore al decimo giorno, le vecchie Camere riprendono le loro funzioni fino alla riunione di quelle che devono sostituirle.

A datare dalla morte del Re e fino a che il suo successore o il Reggente abbiano prestato giuramento. i poteri costituzionali del Re sono esercitati, in nome del popolo belga, dai ministri riuniti in consiglio, e sotto la loro responsabilità.

Art. 91

Il Re diventa maggiorenne all’età di diciotto anni compiuti.

Egli non può prendere possesso del trono senza aver prima prestato solennemente, davanti alle Camere riunite, il seguente giuramento:

“ Giuro di osservare la Costituzione e le leggi del popolo belga, di mantenere l’indipendenza nazionale e l’integrità del territorio ”.

Art. 92

Se, alla morte del Re, il suo successore è minorenne, le due Camere si riuniscono in un’unica assemblea per provvedere alla reggenza e alla tutela.

Art. 93

Se il Re si trova nell’impossibilità di regnare, i ministri, dopo aver fatto constatare tale impossibilità, convocano immediatamente le Camere. Le Camere riunite provvedono alla tutela ed alla reggenza.

Art. 94

La reggenza non può essere conferita che ad una sola persona.

Il Reggente assume le sue funzioni solo dopo aver prestato il giuramento prescritto dall’articolo 91.

Art. 95

In caso di vacanza del trono, le Camere, deliberando congiuntamente, provvedono provvisoriamente alla reggenza, fino alla riunione delle Camere integralmente rinnovate; tale riunione ha luogo al più tardi entro due mesi. Le Camere nuove, deliberando congiuntamente, provvedono definitivamente alla vacanza.

Sezione II

Il Governo federale

Art. 96

Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

Il Governo federale presenta al Re le sue dimissioni se la Camera dei rappresentanti, a maggioranza assoluta del suoi membri, adotta una mozione di sfiducia proponendo al Re la nomina di un successore del Primo Ministro, ovvero propone al Re la nomina di un successore al Primo Ministro nei tre giorni successivi al rigetto d’una mozione di fiducia. Il Re nomina Primo Ministro il successore propostogli, che entra in funzione nel momento in cui il nuovo Governo federale presta giuramento.

Art. 97

Solo i Belgi possono essere ministri.

Art. 98

Nessun membro della famiglia reale può essere ministro.

Art. 99

Il Consiglio dei ministri si compone di non più di quindici membri.

Eccettuato eventualmente il Primo Ministro, il Consiglio dei ministri conta in egual numero ministri di lingua francese e di lingua neerlandese.

Art. 100

I ministri hanno diritto di accesso ad entrambe le Camere e devono essere ascoltati quando lo richiedano.

La Camera dei rappresentanti può esigere la presenza dei ministri. Il Senato può esigere la loro presenza per la discussione di un progetto o di una proposta di legge rientrante fra quelle indicate all’articolo 77, o di un progetto di legge di cui all’articolo 78, o per l’esercizio del suo diritto d’inchiesta di cui all’articolo 56. Per le altre materie la presenza può essere solo richiesta.

Art. 101

I ministri sono responsabili davanti alla Camera dei rappresentanti.

Nessun ministro può essere perseguito penalmente o indagato a causa delle opinioni da lui espresse nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 102

In nessun caso l’ordine verbale o scritto del Re può sottrarre un ministro alla propria responsabilità.

Art. 103

I ministri sono giudicati esclusivamente dalla corte d’appello per le infrazioni che avessero commesso nell’esercizio delle loro funzioni. Lo stesso vale per le infrazioni che essi avessero commesso al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni e per le quali sono giudicati durante l’esercizio delle loro funzioni. All’occorrenza non si applicano gli articoli 59 e 120.

La legge stabilisce il modo di procedere contro di loro, sia per quanto riguarda le inchieste che per quanto riguarda il giudizio.

La legge designa la corte d’appello competente, che si riunisce in assemblea generale, e precisa la sua composizione. Le sentenze della corte sono suscettibili di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, a camere riunite, che non giudica nel merito delle questioni.

Solo il pubblico ministero presso la corte d’appello competente può avviare e condurre i procedimenti in materia penale nei riguardi di un ministro.

Ogni requisitoria in vista della disciplina della procedura, ogni citazione diretta innanzi la corte d’appello e, salvo il caso di flagrante delitto, ogni arresto richiede l’autorizzazione della Camera dei rappresentanti.

La legge stabilisce la procedura nel caso ricorra l’applicabilità sia dell’articolo 103 che dell’articolo 125.

Nessuna grazia può essere concessa a ministri condannati in conformità al primo comma se non su richiesta della Camera dei rappresentanti.

La legge disciplina in quali casi e secondo quali procedure le parti lese possono promuovere un’azione civile.

Disposizione transitoria

Il presente articolo non si applica ai fatti che sono stati oggetto di atti di informazione né ai procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione dell’articolo medesimo.

In tale caso, si applica la seguente norma: la Camera dei rappresentanti ha il diritto di mettere in stato di accusa i ministri e di tradurli innanzi alla Corte di cassazione. Quest’ultima giudica, a camere riunite, unicamente nei casi previsti dalle leggi penali e in applicazione delle pene che esse prevedono. Continua ad essere applicata nella materia la legge del 17 dicembre 1996 di attuazione provvisoria e parziale dell’articolo 103.

Art. 104

Il Re nomina e revoca i segretari di Stato federali.

Questi sono membri del Governo federale. Non fanno parte del Consiglio dei ministri. Sono aggregati ad un ministro.

Il Re stabilisce le loro attribuzioni ed i limiti nei quali possono ricevere il potere di controfirma.

Le disposizioni costituzionali che concernono i ministri sono applicabili ai segretari di Stato federali, ad eccezione degli articoli 90, comma 2, 93 e 99.

Sezione III.

Le competenze

Art. 105

Il Re non ha altri poteri che quelli che gli attribuiscono formalmente la Costituzione e le leggi speciali emanate sulla base della Costituzione stessa.

Art. 106

Nessun atto del Re può avere effetto se non è controfirmato da un ministro che, con ciò, se ne rende responsabile.

Art. 107

Il Re conferisce i gradi nelle forze armate.

Nomina agli impieghi dell’amministrazione generale e delle relazioni con l’estero, tranne le eccezioni stabilite dalla legge.

Egli non nomina ad altri impieghi se non in forza di disposizioni espresse di una legge.

Art. 108

Il Re emana i regolamenti e i decreti necessari all’esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere le leggi stesse, né dispensare dalla loro esecuzione.

Art. 109

Il Re sanziona e promulga le leggi.

Art. 110

Il Re ha il diritto di condonare o di ridurre le pene pronunciate dai giudici, salvo quanto è stabilito per i ministri ed i membri dei Governi di comunità e di regione.

Art. 111

Il Re può concedere la grazia ad un ministro o ad un membro di un Governo di comunità o di regione condannato dalla Corte di cassazione, solo su richiesta della Camera dei rappresentanti ovvero del consiglio interessato.

Art. 112

Il Re ha il diritto di battere moneta, in esecuzione alla legge.

Art. 113

Il Re ha il diritto di conferire titoli nobiliari, senza potervi mai collegare alcun privilegio.

Art. 114

Il Re conferisce gli ordini militari, osservando, a tale riguardo, quanto prescritto dalla legge.

Capitolo IV

Le Comunità e le Regioni

Sezione I

Gli organi

Sottosezione I

I Consigli di comunità e di regione

Art. 115

  • 1. Vi sono un Consiglio della Comunità francese ed un Consiglio della Comunità fiamminga, denominato Consiglio fiammingo, la composizione ed il funzionamento dei quali sono stabiliti da una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

Vi è un Consiglio della Comunità germanofona la cui composizione e funzionamento sono stabiliti dalla legge.

  • 2. Nel rispetto dell’articolo 137, gli organi regionali di cui all’articolo 39 comprendono un Consiglio per ogni regione.

Art. 116

  • 1. I Consigli sono composti da mandatari eletti.
  • 2. Ogni Consiglio di comunità è composto da membri eletti direttamente in qualità di membro del Consiglio della comunità in questione ovvero in qualità di membro di un Consiglio di regione.

Salvo che in caso di applicazione dell’articolo 137, ogni Consiglio di regione è composto da membri eletti direttamente in qualità di membro del Consiglio della regione in questione ovvero in qualità di membro di un Consiglio di comunità.

Art. 117

I membri dei Consigli sono eletti per un periodo di cinque anni. I Consigli sono interamente rinnovati ogni cinque anni.

A meno che una legge, adottata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, non disponga diversamente, le elezioni per i Consigli hanno luogo nello stesso giorno e coincidono con le elezioni per il Parlamento europeo.

Art. 118

  • 1. La legge regola le elezioni di cui all’articolo 116, § 2, nonché la composizione ed il funzionamento del Consigli. Salvo per ciò che concerne il Consiglio della comunità germanofona, tale legge è approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.
  • 2. Una legge, approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, individua le materie relative all’elezione, alla composizione ed al funzionamento del Consiglio della Comunità francese, del Consiglio della Regione vallona e del Consiglio della Comunità fiamminga, che sono regolate dai Consigli stessi, ognuno in ordine alla propria competenza, mediante decreto o provvedimento normativo di cui all’articolo 134, secondo il caso. Tale decreti e tale provvedimento normativo di cui all’articolo 134, sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio competente.

Art. 118bis

All’interno dei confini dello Stato, i membri dei Consigli delle comunità e delle regioni di cui agli articoli 2 e 3 hanno diritto alla circolazione gratuita su tutti i mezzi di comunicazione gestiti o dati in concessione dai pubblici poteri.

Art. 119

Il mandato di membro di un Consiglio è incompatibile con quello di membro della Camera dei rappresentanti. E’ inoltre incompatibile con il mandato di senatore di cui all’articolo 67, § 1, punti l°, 2°, 6° e 7° .

Art. 120

Ogni membro di un Consiglio gode delle immunità indicate agli articoli 58 e 59.

Sottosezione Il

I Governi di comunità e di regione

Art. 121

  • 1. Vi sono un Governo della Comunità francese ed un Governo della Comunità fiamminga, la composizione ed il funzionamento dei quali sono stabiliti da una legge, approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

Vi è un Governo della Comunità germanofona, la cui composizione e funzionamento sono stabiliti dalla legge.

  • 2. Nel rispetto dell’articolo 137, gli organi regionali di cui all’articolo 39 comprendono, per ciascuna regione, un Governo.

Art. 122

I componenti di ogni Governo di comunità o di regione sono eletti dal rispettivo Consiglio.

Art. 123

  • 1. La legge disciplina la composizione e il funzionamento dei Governi di comunità e di Regione. Salvo per ciò che concerne il Governo della Comunità germanofona, tale legge è approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.
  • 2. Una legge, approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, indica le materie relative alla composizione e al funzionamento del Governo della Comunità francese, del Governo della Regione vallona e del Governo della Comunità fiamminga che sono regolamentate dal rispettivi Consigli, ognuno in ordine alla propria competenza, mediante decreto o provvedimento normativo di cui all’articolo 134, secondo il caso. Tale decreto e tale provvedimento normativo di cui all’articolo 134, sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 124

Nessun componente di un Governo di Comunità o di Regione può essere perseguito o ricercato a causa delle opinioni o dei voti espressi dal medesimo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 125

I membri dei Governi di comunità o di regione sono giudicati esclusivamente dalla corte d’appello per le infrazioni che essi avessero commesso nell’esercizio delle loro funzioni. Lo stesso vale per le infrazioni che essi avessero commesso al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni e per le quali sono giudicati durante l’esercizio delle loro funzioni. All’occorrenza, non si applicano gli articoli 59 e 120.

La legge stabilisce il modo di procedere contro di loro, sia per quanto riguarda le inchieste che per quanto riguarda il giudizio.

La legge designa la corte d’appello competente, che si riunisce in assemblea generale, e precisa la sua composizione. Le sentenze della corte sono suscettibili di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, a camere riunite, che non giudica nel merito delle questioni.

Solo il pubblico ministero presso la corte d’appello competente può avviare e condurre i procedimenti in materia penale nei riguardi di un membro di un Governo di comunità o di regione.

Ogni requisitoria in vista della definizione della procedura, ogni citazione diretta innanzi la corte d’appello e, salvo il caso di flagrante delitto, ogni arresto richiede l’autorizzazione del Consiglio di comunità o di regione, ciascuno per quanto di competenza.

La legge definisce la procedura da seguire qualora gli articoli 103 e 125 siano entrambi applicabili e qualora ricorra la duplice applicazione dell’articolo 125.

Nessuna grazia può essere concessa a membri di un Governo di comunità o di regione condannati in conformità al primo comma se non su richiesta del Consiglio di comunità o di regione competente.

La legge disciplina in quali casi e secondo quali procedure le parti lese possono promuovere un’azione civile.

Le leggi previste dal presente articolo sono approvate con la maggioranza prevista dall’articolo 4, ultimo comma.

Disposizione transitoria

Il presente articolo non si applica ai fatti che sono stati oggetto di atti di informazione né ai procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione dell’articolo medesimo.

In tale caso, si applica la seguente norma: i Consigli di comunità e di regione hanno il diritto di mettere in stato di accusa i membri del loro Governo e di tradurli innanzi alla Corte di cassazione. Quest’ultima giudica, a camere riunite, unicamente nei casi previsti dalle leggi penali e in applicazione delle pene da esse previste. Continua ad essere applicata nella materia la legge del 28 febbraio 1997 di attuazione provvisoria e parziale dell’articolo 125.

Art. 126

Le disposizioni costituzionali relative ai membri dei Governi di comunità e di regione, nonché le leggi di attuazione individuate all’articolo 125, ultimo comma, si applicano ai segretari di Stato regionali.

Sezione II

Le competenze

Sottosezione I

Le competenze delle Comunità

Art. 127

  • 1. I Consigli della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ognuno per quanto di propria competenza, disciplinano con decreto:

1° le materie culturali;

2° l’insegnamento, ad eccezione de:

  1. a) la fissazione del termine d’inizio e di fine dell’obbligo scolastico;
  2. b) le condizioni minime per la concessione dei diplomi;
  3. c) il regime delle pensioni;

3° la cooperazione tra le comunità, così come la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione del trattati, per le materie indicate nei punti 1° e 2° del presente paragrafo.

Una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, individua le materie culturali di cui al punto 1°, le forme di cooperazione di cui al punto 3°, così come le modalità di conclusione dei trattati di cui al punto 3° .

  • 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella regione di lingua francese e nella regione di lingua neerlandese, così come anche nei confronti delle istituzioni create nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale che, in ragione della loro attività, devono essere considerate appartenenti esclusivamente all’una o all’altra comunità.

Art. 128.

  • 1. I Consigli della Comunità francese e della Comunità fiamminga disciplinano con decreto, ciascuno per quanto di propria competenza, le materie personalizzabili, nonché, in ordine alle materie stesse, la cooperazione tra le comunità e la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione di trattati.

Una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, determina dette materie personalizzabili, così come le forme di cooperazione e le modalità per la conclusione dei trattati.

  • 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella regione di lingua francese e nella regione di lingua neerlandese, così come, salvo che una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma disponga diversamente, anche nel riguardi delle istituzioni create nella Regione di Bruxelles-Capitale che, in ragione della loro organizzazione, devono essere considerate come appartenenti esclusivamente all’una o all’altra comunità.

Art. 129

  • 1. I Consigli della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ciascuno per quanto di propria competenza, disciplinano con decreto, con esclusione del legislatore federale, l’impiego della lingua per:

1° le materie amministrative;

2° l’insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dai pubblici poteri;

3° le relazioni sociali tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, così come gli atti e i documenti delle imprese richiesti dalle leggi e dai regolamenti.

  • 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua neerlandese, eccetto per ciò che concerne:

– i comuni o gruppi di comuni contigui ad un’altra regione linguistica e dove la legge prescrive o permette l’impiego di una lingua diversa da quella della regione in cui i comuni stessi si trovano. Per tali comuni, una modifica alle regole relative all’impiego delle lingue nelle materie indicate nel § 1 non può essere apportata se non mediante una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma;

– i servizi la cui attività si estende oltre la regione linguistica in cui hanno la loro sede;

– le istituzioni federali e internazionali indicate dalla legge, la cui attività è comune a più di una comunità.

Art. 130

  • 1. Il Consiglio della Comunità germanofona disciplina con decreto:

1° le materie culturali;

2° le materie personalizzabili;

3° l’insegnamento entro i limiti fissati dall’articolo 127, § 1, commi 1° e 2°;

4° la cooperazione tra le comunità, così come la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione di trattati, per le materie indicate ai punti 1°, 2° e 3°.

5° l’impiego delle lingue per l’insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dai pubblici poteri.

La legge individua le materie culturali personalizzabili menzionate ai punti 1° e 2°, così come la forma di cooperazione menzionata al punto 4″ e le modalità secondo cui i trattati sono conclusi.

  • 2. Tali decreti hanno forza di legge nella regione di lingua tedesca.

Art. 131

La legge determina i provvedimenti idonei a prevenire ogni discriminazione per ragioni ideologiche o filosofiche.

Art. 132

Il diritto d’iniziativa spetta al Governo di comunità ed ai membri del Consiglio di comunità.

Art. 133

L’interpretazione autentica dei decreti si effettua solo per mezzo di un decreto.

Sottosezione II

Le competenze delle Regioni

Art. 134

Le leggi emanate in esecuzione dell’articolo 39 stabiliscono la forza giuridica degli atti approvati dagli organi che esse istituiscono, nelle materie individuate dalle leggi medesime.

Tali leggi possono conferire a detti organi il potere di emanare decreti aventi forza di legge, nei casi e secondo le modalità da esse stabilite.

Sottosezione III

Disposizioni speciali

Art. 135

Una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, individua le autorità che, per la regione bilingue di Bruxelles-Capitale, esercitano le competenze non devolute alle comunità nelle materie di cui all’articolo 128, § 1.

Art. 136

Nel Consiglio della regione di Bruxelles-Capitale vi sono gruppi linguistici e Collegi competenti per le materie comunitarie; la loro composizione, il loro funzionamento, le loro competenze e, salvo quanto disposto dall’articolo 175, il loro finanziamento sono regolati da una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

I Collegi formano insieme il Collegio plenario che svolge le funzioni di organo di concertazione e di coordinamento tra le due comunità.

Art. 137

Al fine dell’applicazione dell’articolo 39, il Consiglio della Comunità francese ed il Consiglio della Comunità fiamminga, così come i loro Governi, possono esercitare le competenze rispettivamente proprie della Regione vallona e della Regione fiamminga, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

Art. 138

Il Consiglio della Comunità francese, da una parte, ed il Consiglio della Regione vallona e il gruppo linguistico francese del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale, dall’altra parte, possono decidere di comune accordo e ciascuno con un proprio decreto che il Consiglio e il Governo della Regione vallona nella regione di lingua francese e il gruppo linguistico francese del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale ed il suo Collegio nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale esercitino, in tutto od in parte, le competenze della Comunità francese.

Tali decreti sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in seno al Consiglio della Comunità francese e a maggioranza assoluta dei voti espressi in seno al Consiglio della Regione vallona e del gruppo linguistico francese del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale, a condizione che sia presente la maggioranza del membri del Consiglio o del gruppo linguistico interessato. Essi possono regolare il finanziamento delle competenze che essi stessi determinano, così come il trasferimento di personale, di beni, diritti e obbligazioni ad esse relative.

Tali competenze sono esercitate, secondo i casi, mediante decreti, ordinanze o regolamenti.

Art. 139

Su proposta dei loro rispettivi Governi, il Consiglio della Comunità germanofona e il Consiglio della Regione vallona possono decidere di comune accordo, ciascuno con un proprio decreto, che il Consiglio e il Governo della Comunità germanofona esercitino, nella regione di lingua tedesca, in tutto o in parte, delle competenze della Regione vallona.

Tali competenze sono esercitate, secondo i casi, mediante decreti, ordinanze o regolamenti.

Art. 140

Il Consiglio ed il Governo della Comunità germanofona esercitano per mezzo di ordinanze e di regolamenti ogni altra competenza che viene loro attribuita dalla legge.

L’articolo 159 è applicabile a tali ordinanze e regolamenti.

Capitolo V

La Corte d’arbitrato, la prevenzione e il regolamento dei conflitti

Sezione I

La prevenzione dei conflitti di competenza

Art. 141

La legge stabilisce la procedura mirante a prevenire i conflitti fra le leggi, i decreti ed i provvedimenti normativi di cui all’articolo 134, nonché tra i decreti stessi e tra i provvedimenti normativi di cui all’articolo 134 stessi.

Sezione II

La Corte d’arbitrato

Art. 142

Vi è, per tutto il Belgio, una Corte d’arbitrato, la composizione, le competenze ed il funzionamento della quale sono stabiliti dalla legge.

Detta Corte delibera con sentenza in ordine a:

1° i conflitti di cui all’articolo 141;

2° la violazione da parte di una legge, di un decreto o di un provvedimento normativo di cui all’articolo 134, degli articoli 10, 11 e 24;

3° la violazione da parte di una legge, di un decreto o di un provvedimento normativo di cui all’articolo 134 di quegli articoli della Costituzione che la legge stessa determina.

Il ricorso alla Corte può essere presentato da qualsiasi autorità indicata dalla legge, da ogni persona che ne abbia interesse o, a titolo pregiudiziale, da qualunque organo giurisdizionale.

Le leggi menzionate nel primo comma, nel secondo comma, punto 3° e al terzo comma sono approvate con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

Sezione III

La prevenzione e il regolamento dei conflitti d’interesse

Art. 143

  • 1. Nell’esercizio delle rispettive competenze, lo Stato federale, le comunità, le regioni e la Commissione comunitaria comune agiscono nel rispetto della lealtà federale, allo scopo di evitare conflitti d’interesse.
  • 2. Il Senato si pronuncia, con parere motivato, sui conflitti d’interesse tra le assemblee che legiferano mediante leggi, decreti o provvedimenti normativi di cui all’articolo 134, nelle condizioni e secondo le modalità stabilite da una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.
  • 3. Una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, stabilisce la procedura mirante a prevenire e a regolare i conflitti d’interesse fra il Governo federale, i Governi di comunità e di Regione e il Collegio plenario della Commissione comunitaria comune.
Disposizione transitoria

Per quanto concerne la prevenzione e la regolazione dei conflitti di interesse, la legge ordinaria del 9 agosto 1980 sulle riforme istituzionali rimane applicabile; essa tuttavia non può venire abrogata, completata, modificata o sostituita se non dalle leggi di cui ai §§ 2 e 3.

Capitolo VI

Il Potere Giudiziario

Art. 144

Le controversie che hanno per oggetto i diritti civili sono di esclusiva competenza dei tribunali.

Art. 145.

Le controversie che hanno per oggetto i diritti politici sono di competenza del tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 146

Nessun tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa può essere istituita se non in forza di una legge. Né possono essere istituite commissioni o tribunali straordinari, comunque denominati.

Art. 147

Vi è per tutto il Belgio un’unica Corte di cassazione.

Tale Corte non conosce nel merito delle questioni trattate.

Art. 148

Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno che tale pubblicità sia pericolosa per l’ordine pubblico o il buon costume; e, in tal caso, il tribunale lo dichiara con una sentenza.

In materia di delitti politici e di stampa, la decisione di svolgere le udienze a porte chiuse deve essere adottata all’unanimità.

Art. 149

Ogni sentenza è motivata. Viene emessa in udienza pubblica.

Art. 150

La giuria è istituita per tutte le cause penali e per i reati politici e a mezzo stampa, ad eccezione dei reati a messo stampa ispirati da razzismo o xenofobia.

Art. 151

  • 1. I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro competenze giurisdizionali. Il pubblico ministero è indipendente nell’esercizio delle ricerche e delle indagini individuali, senza pregiudizio per il diritto del ministro competente di ordinare indagini e di emanare circolari cogenti di politica criminale, anche in materia di politica di ricerca e di indagine.
  • 2. Vi è per tutto il Belgio un unico Consiglio superiore della Giustizia. Nell’esercizio delle sue competenze, il Consiglio superiore della Giustizia rispetta l’indipendenza di cui al § 1.

Il Consiglio superiore della Giustizia si compone di un collegio francofono e di un collegio neerlandofono. Ciascun collegio comprende un numero eguale di membri ed è composto paritariamente, da un lato, da giudici e funzionari del pubblico ministero eletti direttamente dai loro pari nelle condizioni e con le modalità determinate dalla legge, e dall’altra parte, da altri membri nominati dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, nelle condizioni stabilite dalla legge.

Nell’ambito di ciascun collegio, vi è una commissione di nomina e di designazione nonché una commissione consultiva e di inchiesta, che sono composte paritariamente in conformità al comma precedente.

La legge definisce la composizione del Consiglio superiore della Giustizia, dei suoi collegi e delle loro commissioni, nonché le condizioni e le modalità secondo le quali essi esercitano le loro competenze.

  • 3. Il Consiglio superiore della Giustizia esercita le proprie competenze nelle seguenti materie:

1° la presentazione dei candidati per la nomina di giudice, nei casi di cui al § 4, primo comma, o di ufficiale di pubblico ministero;

2° la presentazione dei candidati ad una designazione alle funzioni di cui al § 5, primo comma, e alle funzioni di capi presso il pubblico ministero;

3° l’accesso alla funzione di giudice o di ufficiale di pubblico ministero;

4° la formazione dei giudici e degli funzionari di pubblico ministero;

5° la definizione dei profili generali per le designazioni di cui al punto 2°;

6° l’emissione di pareri e di proposte riguardanti il funzionamento generale e l’organizzazione dell’ordine giudiziario;

7° la sorveglianza generale e la promozione dell’utilizzo di sistemi di controllo interno;

8° con l’esclusione di ogni competenza disciplinare e penale:

– riceve e da seguito agli esposti relativi al funzionamento dell’ordine giudiziario;

– avvia inchieste sul funzionamento dell’ordine giudiziario.

Nelle condizioni e secondo le modalità determinate dalla legge, le competenze di cui ai punti da 1° a 4° sono attribuite alla commissione di nomina e di designazione competente e le competenze di cui ai punti da 5° a 8° sono attribuite alla commissione consultiva e di inchiesta competente. La legge definisce i casi nei quali e le modalità con cui le commissioni di nomina e di designazione da una parte, e le commissioni consultive e di inchiesta dall’altra, esercitano congiuntamente le loro competenze.

Una legge adottata con la maggioranza prevista all’articolo 4, ultimo comma, determina le altre competenze del Consiglio.

  • 4. I giudici di pace, i giudici dei tribunali, i consiglieri delle corti e della Corte di cassazione sono nominati dal Re con le condizioni e secondo le modalità determinate dalla legge.

Detta nomina è fatta su presentazione motivata della commissione di nomina e di designazione competente, con la maggioranza dei due terzi, secondo le modalità determinate dalla legge e previa valutazione della competenza e dell’attitudine. Tale presentazione può essere negata unicamente secondo le modalità stabilite dalla legge e previa motivazione.

Nel caso di nomina di consigliere presso le corti e presso la Corte di cassazione, le assemblee generali competenti di dette corti emettono un parere motivato con le modalità stabilite dalla legge, prima della presentazione di cui al comma precedente.

  • 5. Il primo presidente della Corte di cassazione, i primi presidenti delle corti e i presidenti dei tribunali sono designati dal re a tali funzioni nelle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge.

Tale designazione è fatta su presentazione motivata della commissione di nomina e di designazione competente, con la maggioranza dei due terzi, secondo le modalità determinate dalla legge e previa valutazione della competenza e dell’attitudine. Tale presentazione può essere negata unicamente secondo le modalità stabilite dalla legge e previa motivazione.

Nel caso di designazione alla funzione di primo presidente della Corte di cassazione o di primo presidente delle corti, le assemblee generali competenti di dette corti emettono un parere motivato con le modalità stabilite dalla legge, prima della presentazione di cui al comma precedente.

Il presidente e i presidenti di sezione della Corte di cassazione, i presidenti di camera delle corti ed i vicepresidenti dei tribunali sono designati a tali funzioni dalle corti e dai tribunali nel loro ambito, nelle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Salvo quanto disposto dall’articolo 152, la legge stabilisce la durata delle designazioni a dette funzioni.

  • 6. Con le modalità stabilite dalla legge, i giudici, i titolari di funzioni di cui al § 5, comma 4, e i funzionari del pubblico ministero sono sottoposti ad una valutazione.
Disposizione transitoria

Le disposizioni dei § da 3 a 6 entrano in vigore dopo l’insediamento del Consiglio superiore della Giustizia, di cui al § 2.

A tale data, il primo presidente, il presidente e i presidenti di sezione della Corte di cassazione, i primi presidenti e i presidenti di camera delle corti e i presidenti e vicepresidenti dei tribunali si intendono designati a tali funzioni per la durata e nelle condizioni stabilite dalla legge ed allo stesso tempo nominati rispettivamente alla Corte di cassazione, alla corte di appello o alla corte del lavoro e ai tribunali corrispondenti.

Nel frattempo restano in vigore le disposizioni seguenti:

I giudici di pace e i giudici dei tribunali sono direttamente nominati dal Re.

I consiglieri delle Corti d’appello, e i presidenti e i vicepresidenti dei tribunali di prima istanza del rispettivi distretti, sono nominati dal Re, su due liste doppie, presentate l’una da tali corti e l’altra dai consigli provinciali e dal Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale, a seconda del casi.

I consiglieri della Corte di cassazione sono nominati dal Re, su due liste doppie, presentate l’una dalla Corte di cassazione e l’altra, alternativamente, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.

In questi due casi, i candidati indicati in una lista possono figurare anche nell’altra.

Tutte le presentazioni sono rese pubbliche almeno quindici giorni prima della nomina.

Le Corti scelgono nel loro seno i propri presidenti e vicepresidenti.

Art. 152

I giudici sono nominati a vita. essi vanno in pensione ad un’età stabilita dalla legge e fruiscono della pensione fissata dalla legge.

Nessun giudice può essere privato della sua carica o sospeso dalla medesima se non mediante una sentenza.

Il trasferimento di un giudice non può avere luogo che mediante una nuova nomina e col suo consenso.

Art. 153

Il Re nomina e revoca i funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali.

Art. 154.

Le retribuzioni dei membri dell’ordine giudiziario sono stabilite dalla legge.

Art. 155

Nessun giudice può accettare dal Governo l’incarico di svolgere delle funzioni remunerate, a meno che egli non eserciti tali funzioni gratuitamente e salvo i casi d’incompatibilità stabiliti dalla legge.

Art. 156

In Belgio vi sono cinque corti d’appello:

  1. quella di Bruxelles, nel cui distretto rientrano le province del Brabante fiammingo, del Brabante Vallone e la regione bilingue di Bruxelles-Capitale;
  2. quella di Gand, nel cui distretto rientrano le province della Fiandra occidentale e della Fiandra orientale;
  3. quella di Anversa, nel cui distretto rientrano le province di Anversa e di Limburgo;
  4. quella di Liegi, nel cui distretto rientrano le province di Liegi, di Namur e del Lussemburgo;
  5. quella di Mons, nel cui distretto rientra la provincia di Hainaut.

Art. 157

Leggi specifiche disciplinano l’organizzazione dei tribunali militari, le loro attribuzioni, i diritti e gli obblighi dei membri di tali tribunali, e la durata delle loro funzioni.

Nelle sedi stabilite dalla legge vi sono i tribunali di commercio. La stessa legge disciplina la loro organizzazione, le loro attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni dei medesimi.

La legge disciplina anche l’organizzazione delle giurisdizioni del lavoro, le loro attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni dei medesimi.

Art. 158

La Corte di cassazione si pronuncia sui conflitti di attribuzione secondo la procedura prevista dalla legge.

Art. 159

Le corti e i tribunali non applicheranno i decreti e i regolamenti generali, provinciali e locali se non in quanto saranno conformi alle leggi.

Capitolo VII

Il Consiglio di Stato e le giurisdizioni amministrative

Art. 160

Vi è per tutto il Belgio un Consiglio di Stato del quale la legge stabilisce la composizione, la competenza ed il funzionamento. La legge può tuttavia conferire al Re la facoltà di regolare la procedura in modo conforme ai principi che essa stessa definisce.

Il Consiglio di Stato si pronuncia con sentenze di giurisdizione amministrativa ed esprime parere nei casi determinati dalla legge.

Art. 161

Nessuna giurisdizione amministrativa può essere istituita se non in forza di una legge.

Capitolo VIII

Le istituzioni provinciali e comunali

Art. 162

Le istituzioni provinciali e comunali sono disciplinate dalla legge.

La legge sancisce l’applicazione dei seguenti principi:

  1. l‘elezione diretta dei membri dei consigli provinciali e comunali;
  2. l‘attribuzione ai consigli provinciali e comunali di tutto ciò che è d’interesse provinciale e comunale, senza pregiudizio dell’approvazione dei loro atti, nei casi e secondo la procedura che la legge determina;
  3. la decentralizzazione delle attribuzioni verso le istituzioni provinciali e comunali;
  4. la pubblicità delle sedute dei consigli provinciali e comunali nei limiti stabiliti dalla legge;
  5. la pubblicità dei bilanci e dei conti;
  6. l‘intervento dell’autorità di tutela o del potere legislativo federale, per impedire che la legge sia violata o che l’interesse generale sia intaccato.

In esecuzione d’una legge adottata con la maggioranza stabilita dall’articolo 4, ultimo comma, l’organizzazione e l’esercizio della tutela amministrativa possono essere regolati dai Consigli di comunità o di regione.

In esecuzione d’una legge approvata con la maggioranza prevista all’articolo 4, ultimo comma, il decreto o la disposizione di cui all’articolo 134 stabilisce le condizioni e le procedure secondo cui più province o più comuni possono accordarsi o associarsi. Non è tuttavia consentito a più consigli provinciali o a più consigli comunali di deliberare congiuntamente.

Art. 163

Le competenze che nelle Regioni vallone e fiamminga sono esercitate da organi provinciali eletti, nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale, sono esercitate dalle Comunità francese e fiamminga e dalla Commissione comunitaria comune, ciascuna per le materie rientranti nelle rispettive competenze sulla base degli articoli 127 e 128, e, per le altre materie, dalla Regione di Bruxelles-Capitale.

Tuttavia, una legge approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 4, ultimo comma, stabilisce le modalità secondo le quali la Regione di Bruxelles-Capitale od ogni istituzione i cui membri sono designati da quest’ultima, esercita le competenze di cui al primo comma che non rientrino nelle materie menzionate all’articolo 39. Una legge approvata con la medesima maggioranza disciplina il conferimento alle istituzioni previste all’articolo 136 di tutte o di parte delle competenze di cui al primo comma che si riferiscono alle materie di cui agli articoli 127 e 128.

Art. 164

La redazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri rientrano in modo esclusivo fra le competenze delle autorità comunali.

Art. 165

  • 1. La legge crea delle agglomerazioni e delle federazioni di comuni. Definisce la loro organizzazione e la loro competenza sancendo l’applicazione dei principi enunciati nell’articolo 162.

Vi è per ogni agglomerazioni e per ogni federazione un consiglio e un collegio esecutivo.

Il presidente del collegio esecutivo è eletto dal consiglio nel proprio ambito; la sua elezione è ratificata dal Re; la legge disciplina il suo statuto.

Gli articoli 159 e 190 si applicano alle deliberazioni e ai regolamenti delle agglomerazioni e delle federazioni di comuni.

I confini delle agglomerazioni e delle federazioni di comuni non possono essere cambiati o rettificati se non in forza di una legge.

  • 2. La legge crea l’organo in seno al quale ogni agglomerazioni e le federazioni dei comuni più vicini si accordano, alle condizioni e secondo la procedura da essa stabilite, per l’esame di problemi comuni di carattere tecnico che rientrano nelle rispettive competenze.
  • 3. Più federazioni di comuni possono accordarsi o associarsi tra loro o con una o più agglomerazioni, nelle condizioni e secondo modalità da definire con legge, al fine di regolare e gestire in comune attività che rientrino nelle rispettive competenze. Non è permesso ai loro consigli di deliberare in comune.

Art. 166

  • 1. L’articolo 165 si applica al consorzio al quale appartiene la capitale del regno, con riserva di quanto segue.
  • 2. Le competenze del consorzio al quale appartiene la capitale del Regno sono esercitate, sulla base di una legge approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 4, ultimo comma, dagli organi della Regione di Bruxelles-Capitale istituiti sulla base dell’articolo 39.
  • 3. Gli organi di cui all’articolo 136:

1° hanno, ognuno per la propria comunità, le stesse competenze delle altre autorità amministrative per le materie culturali, d’insegnamento e personalizzabili;

2° esercitano, ognuno per la propria comunità, le competenze che sono loro delegate dai Consigli della Comunità francese e della Comunità fiamminga;

3° regolano congiuntamente le materie di interesse comune di cui al punto 1°.

TITOLO IV

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 167

  • 1. Il Re dirige le relazioni internazionali, senza pregiudizio in ordine alla competenza delle comunità e delle regioni di regolare la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione dei trattati, in ordine alle materie che rientrano nelle loro competenze in base alla Costituzione o in virtù di essa.

Il Re comanda le forze armate e dichiara lo stato di guerra così come la fine delle ostilità. Ne dà conoscenza alle Camere non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, aggiungendovi le opportune comunicazioni.

Nessuna cessione, nessuno scambio e nessun acquisto di territorio può avere luogo se non in forza di una legge.

  • 2. Il Re conclude i trattati, eccettuati quelli che concernono le materie indicate al § 3. Detti trattati acquistano efficacia solo dopo aver ricevuto l’assenso delle Camere.
  • 3. I Governi di comunità e di regione di cui all’articolo 121 concludono, ciascuno per quanto lo concerne, i trattati riguardanti le materie che rientrano nella competenza del relativo Consiglio. Questi trattati acquistano efficacia solo dopo aver ricevuto l’assenso del Consiglio.
  • 4. Una legge, approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, stabilisce le modalità per la conclusione dei trattati menzionati nel § 3 e dei trattati che non riguardano in modo esclusivo le materie rientranti nella competenza delle comunità e delle regioni sulla base o in virtù della Costituzione.
  • 5. Il Re può denunciare i trattati conclusi prima del 18 maggio 1993 concernenti le materie di cui al § 3, di comune accordo con i Governi di comunità e di regione competenti.

Il Re denuncia i trattati stessi se invitato dai competenti Governi di comunità e di regione. Una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, regola la procedura in caso di disaccordo tra i Governi di comunità e di regione.

Art. 168

Le Camere sono informate dell’apertura di negoziati per qualsiasi revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e dei trattati ed atti che li hanno modificati o completati. Esse hanno conoscenza del progetto di trattato prima della sua firma.

Art. 169

Nell’intento di garantire il rispetto degli obblighi internazionali o sovranazionali, i poteri di cui agli articoli 36 e 37 possono, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, sostituirsi temporaneamente agli organi di cui agli articoli 115 e 121. La predetta legge deve essere adottata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma.

TITOLO V

LE FINANZE

Art. 170

  • 1. Nessuna imposta a favore dello Stato può essere stabilita se non in forza di una legge.
  • 2. Nessuna imposta a favore di una comunità o di una regione può essere stabilita se non in forza di un decreto o di un provvedimento normativo di cui all’articolo 134.

La legge determina, relativamente alle imposte di cui al primo comma, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità.

  • 3. Nessun onere e nessuna imposta può essere stabilito da una provincia se non con una decisione del suo consiglio.

La legge individua, relativamente alle imposte di cui al primo comma, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità.

La legge può sopprimere in tutto od in parte le imposte di cui al primo comma.

  • 4. Nessun onere e nessuna imposta possono essere stabiliti dall’associazione, dalla federazione di comuni e dal comune se non con una decisione del rispettivo consiglio.

La legge determina, relativamente alle imposte di cui al primo comma nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità.

Art. 171

Le imposte a favore dello Stato, della comunità e della regione sono votate annualmente.

Le norme che le disciplinano restano in vigore solo per un anno, se non sono rinnovate.

Art. 172

Non possono essere disposti privilegi in materia di imposte.

Nessuna esenzione o riduzione d’imposta può essere disposta se non per legge.

Art. 173

Eccettuando le province, i polders e wateringues ed i casi espressamente individuati con legge, decreto o provvedimento normativo di cui all’articolo 134, nessuna prestazione pecuniaria potrà essere pretesa dai cittadini se non a titolo d’imposta a favore dello Stato, della comunità, della regione, dell’associazione, della federazione di comuni o del comune.

Art. 174

Ogni anno, la Camera dei rappresentanti adotta la legge finanziaria e vota il bilancio di previsione. Inoltre, la Camera dei rappresentanti ed il Senato stabiliscono annualmente, ciascuno per quanto di competenza, la loro dotazione di funzionamento.

Tutte le entrate e le spese dello Stato devono essere riportate nel bilancio di previsione e nei conti.

Art. 175

Una legge, approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 4, ultimo comma, stabilisce il sistema di finanziamento per la Comunità francese e per la Comunità fiamminga.

I Consigli della Comunità francese e della Comunità fiamminga disciplinano con decreto, ognuno per quanto di competenza, la destinazione di tali introiti.

Art. 176

Una legge stabilisce il sistema di finanziamento della Comunità germanofona.

Il Consiglio della Comunità germanofona disciplina con decreto la destinazione di tali entrate.

Art. 177

Una legge adottata con la maggioranza prevista dall’articolo 4, ultimo comma, stabilisce il sistema di finanziamento delle regioni.

I Consigli regionali, ciascuno per quanto di competenza, determinano la destinazione delle loro entrate mediante provvedimento normativo di cui all’articolo 134.

Art. 178

Alle condizioni e con le modalità stabilite da una legge approvata con la maggioranza di cui all’articolo 4, ultimo comma, il Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale trasferisce, con provvedimento normativo di cui all’articolo 134, i mezzi finanziari alla Commissione comunitaria comune ed alle Commissioni comunitarie francese e fiamminga.

Art. 179

Nessuna pensione e nessuna gratifica a carico dell’erario pubblico può essere concessa se non per mezzo di una legge

Art. 180

I membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei rappresentanti per la durata fissata dalla legge.

La Corte è incaricata dell’esame e della liquidazione dei conti dell’amministrazione generale e di ogni operazione contabile nei confronti dell’erario. Essa vigila affinché nessuna voce delle spese del bilancio sia superata e affinché non avvenga alcun trasferimento. Allo stesso modo la Corte esercita un controllo generale sulle operazioni relative all’accertamento e al recupero del diritti acquisiti dallo Stato, ivi compresi gli introiti fiscali. Essa chiude i conti delle varie amministrazioni dello Stato ed è incaricata di raccogliere a tale scopo tutte le informazioni e tutte le documentazioni contabili necessarie. Il rendiconto generale dello Stato è sottoposto alla Camera dei rappresentanti con le osservazioni della Corte del Conti.

L’organizzazione della Corte è stabilita con legge.

Art. 181

Gli stipendi e le pensioni dei ministri del culto sono a carico dello Stato; le somme necessarie per fa fronte a tale spesa sono riportate annualmente nel bilancio di previsione.

  • 2. Gli stipendi e le pensioni dei delegati delle organizzazioni sconosciute dalla legge che offrono un’assistenza morale secondo una concezione filosofica non confessionale sono a carico dello Stato; le somme necessarie per farvi fronte sono annualmente riportate nel bilancio di previsione.

TITOLO VI

LE FORZE ARMATE

Art. 182

Le modalità di reclutamento delle forze armate sono stabilite per legge. La legge disciplina anche la carriera, i diritti e i doveri dei militari.

Art. 183

Il contingente delle forze armate è votato annualmente. La legge che lo determina non ha vigore che per un anno, se non è rinnovata.

Art. 184

L’organizzazione e le attribuzioni della gendarmeria formano oggetto di una legge.

Art. 185

Nessun reparto di truppa straniero può essere ammesso al servizio dello Stato, né può occupare o attraversare il territorio, se non in forza di una legge.

Art. 186

I militari non possono essere privati dei loro gradi, onori e pensioni se non con le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 187

La Costituzione non può essere sospesa, né in tutto, né in parte.

Art. 188

A partire dal giorno in cui la Costituzione diverrà esecutiva, tutte le leggi, i decreti, le ordinanze, i regolamenti e gli altri atti ad essa contrari sono abrogati.

Art. 189

Il testo della Costituzione è redatto in francese, in neerlandese e in tedesco.

Art. 190

Nessuna legge, nessun decreto o regolamento di amministrazione generale, provinciale o comunale, è obbligatorio se non dopo essere stato pubblicato nella forma prescritta dalla legge.

Art. 191

Ogni straniero che si trova sul territorio del Belgio gode della protezione accordata alle persone ed ai beni, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 192

Nessun giuramento può essere imposto se non mediante una legge. Essa ne determina la formula.

Art. 193

La Nazione belga adotta i colori rosso, giallo e nero e, come stemma del Regno, il Leone Belga con la scritta: L’UNION FAIT LA FORCE.

Art. 194

La città di Bruxelles è la Capitale del Belgio e la sede del Governo federale.

TITOLO VIII

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 195

Il potere legislativo federale può dichiarare la necessità di sottoporre a revisione determinate disposizioni costituzionali da esso indicate.

A seguito di detta dichiarazione, le due Camere sono sciolte di diritto.

Ne saranno convocate due nuove in conformità all’articolo 46.

Tali Camere delibereranno, di comune accordo con il Re, sui punti sottoposti a revisione.

In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non saranno presenti almeno i due terzi del membri che compongono ognuna di esse; e non sarà approvata alcuna modificazione, se non otterrà almeno i due terzi dei voti.

Art. 196

Nessuna revisione della Costituzione può essere avviata o perseguita in tempo di guerra o quando le Camere si trovino nell’impossibilità di riunirsi liberamente in territorio federale.

Art. 197

Durante una Reggenza, non può essere recato alcun cambiamento alla Costituzione per quanto concerne i poteri costituzionali del Re e gli articoli da 85 a 88, da 91 a 95, 106 e 197 della Costituzione.

Art. 198

Di comune accordo con il Re, le Camere costituenti possono riordinare la numerazione degli articoli e delle suddivisioni degli articoli della Costituzione, cosi come la suddivisione di quest’ultima in titoli, capitoli e sezioni, modificare la terminologia delle norme non sottoposte a revisione per metterle in accordo con la terminologia delle nuove norme ed assicurare la concordanza fra i testi francese, neerlandese e tedesco della Costituzione.

In tale caso, le Camere non potranno deliberare se almeno due terzi dei membri che compongono ognuna di esse non saranno presenti; ed i cambiamenti non risulteranno approvati se l’insieme delle modifiche non avrà ottenuto almeno i due terzi dei voti espressi.

TITOLO IX

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I – Le norme dell’articolo 85 saranno applicate per la prima volta alla discendenza di S.A.R. il Principe Alberto, Felice, Umberto, Teodoro, Cristiano, Eugenio, Maria, Principe di Liegi, Principe del Belgio, restando inteso che il matrimonio di S.A.R. la Principessa Astrid, Giuseppina, Carlotta, Fabrizia, Elisabetta, Paola, Maria, Principessa del Belgio, con Lorenzo, Arciduca d’Austria-Este si considera aver ottenuto il consenso richiesto dall’articolo 85, comma 2.

Per il momento, restano in vigore le disposizioni seguenti.

I poteri costituzionali del Re sono ereditari secondo la discendenza diretta, naturale e legittima di S.M. Leopoldo, Giorgio, Cristiano, Federico di Sassonia-Coburgo, da maschio in maschio, per ordine di primogenitura e con l’esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Decadrà dai suoi diritti alla corona il principe che si sia sposato senza il consenso del Re o, in sua mancanza, di colui che ne esercita le funzioni nel casi previsti dalla Costituzione.

Tuttavia, egli potrà essere esentato da questa decadenza dal Re, o da coloro che ne esercitano le funzioni nei casi previsti dalla Costituzione, con l’assenso delle Camere.

II – L’articolo 32 entra in vigore il l° gennaio 1995.

III – L’articolo 125 si applica ai fatti posteriori all’8 maggio 1993.

IV – Le prossime elezioni del Consigli, conformemente alle disposizioni degli articoli. 115, § 2, 116, § 2, 118 e 119, con l’esclusione dell’articolo 117, avranno luogo nello stesso giorno delle prossime elezioni generali della Carnera dei rappresentanti.

Le successive elezioni dei Consigli, conformemente agli articoli 115, § 2, 116, § 2, 118 e 119 avranno luogo nello stesso giorno della seconda elezione del Parlamento europeo dopo l’entrata in vigore degli articoli 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 e 124.

Fino alle prossime elezioni della Camera dei rappresentanti, gli articoli 116, § 2, 117 e 119 non vengono applicati.

V – § 1. Fino al prossimo rinnovo integrale della Camera dei rappresentanti, in deroga agli articoli 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, comma 3, 174, comma primo e 180, comma 2, ultimo periodo, restano in vigore le disposizioni seguenti:

  1. a) Il potere legislativo federale viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.
  2. b) Il Re ha il diritto di sciogliere contemporaneamente le Camere; in tal caso l’atto di scioglimento deve contenere la convocazione degli elettori entro quaranta giorni e delle Camere entro due mesi.
  3. c) La Camera dei rappresentanti conta 212 membri e il divisore federale viene ottenuto dividendo il numero della popolazione del Regno per 212.
  4. d) Il Senato si compone:

1° di 106 membri eletti, in proporzione alla popolazione di ogni provincia, conformemente all’articolo 61. Le disposizioni dell’articolo 62 sono applicabili all’elezione di questi senatori;

2° di membri eletti dai consigli provinciali, nella proporzione di un senatore ogni 200.000 abitanti. Ogni eccedenza di almeno 125.000 abitanti dà diritto ad un senatore in più. Tuttavia, ogni consiglio provinciale elegge almeno tre senatori.

Questi membri non possono appartenere all’assemblea che li elegge, né possono averne fatto parte nel corso dei due anni precedenti il giorno della loro elezione;

3° di membri eletti dal Senato fino alla concorrenza della metà del numero dei senatori eletti dai consigli provinciali. Se tale numero è dispari, viene aumentato di un’unità.

Questi membri sono designati dai senatori eletti in applicazione dei punti 1° e 2°.

L’elezione dei senatori eletti in applicazione dei punti 2° e 3° si effettua secondo il sistema di rappresentanza proporzionale stabilito dalla legge.

Se occorrerà provvedere, dopo il 31 dicembre 1994, alla surroga di un senatore che è stato eletto dal consiglio provinciale del Brabante, il Senato eleggerà tale membro secondo le condizioni stabilite dalla legge. Per tale legge la Camera dei rappresentanti ed il Senato sono competenti su un piano di eguaglianza.

  1. e) Per essere eletto senatore occorre, senza pregiudizio dell’articolo 69, punti 1°, 2° e 4°,1″, avere compiuto il quarantesimo anno di età.
  2. f) I senatori sono eletti per quattro anni.
  3. g) I ministri godono di un voto deliberativo nell’una o nell’altra Camera solo quando ne sono membri.

Essi hanno diritto d’ingresso in ambedue le Camere e devono essere ascoltati quando lo richiedano.

Le Camere possono richiedere la presenza dei ministri.

  1. h) Il Re non può concedere la grazia ad un ministro o ad un membro di un Governo di comunità o di regione condannato dalla Corte di cassazione se non dietro domanda di una delle due Camere o del Consiglio competente.
  2. i) I consiglieri della Corte di cassazione sono nominati dal Re, sulla base di due liste doppie, presentate l’una dal Senato e l’altra dalla Corte di cassazione.
  3. j) Le Camere approvano, ogni anno, la legge finanziaria e votano il bilancio di previsione.
  4. k) La Corte dei conti sottopone il rendiconto generale dello Stato, con le sue osservazioni, alla Camera dei rappresentanti ed al Senato.
  • 2. Gli articoli 50, 75, commi 2 e 3, da 77 a 83, 96, comma 2 e 99, primo comma, entrano in vigore a partire dal prossimo rinnovo integrale della Camera dei rappresentanti.

VI – § 1° Fino al 31 dicembre 1994, in deroga all’articolo 5, primo comma, le province sono: Anversa, il Brabante, la Fiandra occidentale, la Fiandra orientale, l’Hainaut, Liegi, il Limburgo, il Lussemburgo e Namur.

  • 2. La prossima elezione dei consigli provinciali coinciderà con le prossime elezioni comunali e avrà luogo la seconda domenica dell’ottobre 1994. Se la legge menzionata al § 3, primo comma, sarà entrata in vigore, gli elettori saranno convocati nella stessa domenica per l’elezione dei consigli provinciali del Brabante vallone e del Brabante fiammingo.
  • 3. Gli organici del personale ed il patrimonio della provincia del Brabante saranno ripartiti fra la provincia del Brabante vallone, la provincia del Brabante fiammingo, la regione di Bruxelles-Capitale, le autorità e le istituzioni di cui agli articoli 135 e 136 e l’autorità federale, secondo le modalità stabilite da una legge approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 4, ultimo comma.

Dopo il prossimo rinnovo dei consigli provinciali e fino al momento della loro ripartizione, il personale e il patrimonio rimasti in comune saranno gestiti congiuntamente dalla provincia del Brabante vallone, dalla provincia del Brabante fiammingo e dalle autorità competenti nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale.

  • 4. Fino al 31 dicembre 1994, i consiglieri delle corti di appello e i presidenti ed i vicepresidenti del tribunali di prima istanza dei loro rispettivi ambiti, in deroga all’articolo 151, comma 2, saranno nominati dal Re, sulla base di due liste doppie, l’una delle quali

presentata dalle corti stesse e l’altra dai consigli provinciali.

  • 5. Fino al 31 dicembre 1994, l’ambito territoriale della Corte d’appello di Bruxelles, in deroga all’articolo 156. 1°, comprenderà la provincia del Brabante.