Costituzione della Repubblica Francese

Il testo originale è tratto dal sito web ufficiale di Legifrance.

Per la versione italiana è stata utilizzata la traduzione edita a cura del Consolato Generale di Francia;

integrazioni, necessarie a seguito delle più recenti modifiche costituzionali, nonché taluni adattamenti

lessicali e sintattici sono stati apportati alla citata traduzione da Roberto ZANON, con la

collaborazione di Carla COMBI.

Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

DEL 4 OTTOBRE 1958

LA COSTITUZIONE

DEL 4 OTTOBRE 1958

Presentazione

(tratta dal sito Legifrance – aprile 1999; trad. it. del curatore)

La Costituzione del 4 ottobre 1958 è il testo che fonda la V Repubblica. Adottata con il referendum del 28 settembre 1958, essa organizza i pubblici poteri, definendone il loro ruolo e i loro rapporti. La Costituzione del 1958 è il quindicesimo testo fondamentale (o il ventiduesimo se si computano anche i testi che non sono stati applicati) della Francia dopo la Rivoluzone Francese.

Norma suprema del sistema giuridico francese, la Costituzione del 1958 è stata modificata, dopo la sua pubblicazione, dodici volte dal potere costituente, sia dal Parlamento riunito in Congresso, sia direttamente dal popolo mediante referendum. Con la revisione del 22 febbraio 1996, la Costituzione era stata suddivisa in quindici titoli, per un totale di ottantasei articoli e un Preambolo. La revisione del 6 luglio 1998 ha ripristinato il titolo XIII, in precedenza abrogato, e ha aggiunto due articoli, pervenendo dunque a sedici titoli, ottantotto articoli e un Preambolo. L’ultima revisione del 25 gennaio 1999 modifica gli articoli 88-2 e 88-4, al fine di adattare la Costituzione alle disposizioni del Trattato di Amsterdam.

Il Preambolo rinvia direttamente ed esplicitamente al altri due testi fondamentali: la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 e il Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946 (Costituzione della IV Repubblica). Gli essenziali principi enumerati in questi due testi hanno un posto importante nel quadro costituzionale, dal momento che i giudici li applicano direttamente ed il legislatore è sempre attento a rispettarli.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO DEL 26 AGOSTO 1789

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché detta dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, raffrontati, in ogni momento, con il fine ultimo delle istituzioni politiche siano maggiormente rispettati; affinché le proteste dei cittadini, d’ora innanzi fondate su principi semplici ed incontestabili, portino sempre al mantenimento della Costituzione ed alla felicità di tutti.

Conseguentemente l’Assemblea riconosce e dichiara, alla presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.

Art. 1

Gli uomini nascono e restano liberi e con uguali diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune.

Art. 2

Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Tali diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3

Il principio di ogni Sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun organismo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente dalla stessa.

Art. 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri: pertanto, l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri Membri della Società il godimento di quegli stessi diritti. Detti limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5

La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni dannose alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che la Legge stessa non ordini.

Art. 6

La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i Cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o attraverso i loro Rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i Cittadini essendo uguali davanti alla legge sono egualmente ammissibili a tutte le cariche, posti ed impieghi pubblici in base alle loro capacità e senza altra distinzione che quella legata alle rispettive doti ed ai rispettivi talenti.

Art. 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Coloro che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto in virtù della Legge deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8

La Legge deve stabilire solo pene che siano strettamente e palesemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto commesso e legalmente applicata.

Art. 9

Ogni uomo è presunto innocente sino alla dichiarazione della sua colpevolezza e qualora si renda necessario l’arresto, dovrà essere severamente repressa dalla legge qualsiasi misura non indispensabile al trattenimento della persona.

Art. 10

Nessuno deve essere molestato per le proprie opinioni, anche religiose, a condizione che la manifestazione delle stesse non turbi l’ordine pubblico imposto dalla Legge.

Art. 11

La libera manifestazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’Uomo; ogni Cittadino può pertanto parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di detta libertà nei casi previsti dalla Legge.

Art. 12

La garanzia dei diritti dell’Uomo e del Cittadino richiede una forza pubblica: detta forza è pertanto istituita a favore di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13

Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese d’amministraziome è indispensabile un contributo comune; esso deve essere equamente suddiviso tra tutti i cittadini in base alle loro capacità.

Art. 14

Tutti i Cittadini hanno il diritto di constatare, direttamente o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15

La Società ha il diritto di chiedere conto ad ogni pubblico funzionario della sua amministrazione.

Art. 16

La Società nella quale non vengano assicurate la garanzia dei Diritti né la separazione dei poteri non ha Costituzione.

Art. 17

La proprietà è un diritto inviolabile e sacro e come tale nessuno può esserne privato, salvo il caso in cui lo esiga palesemente la necessità pubblica legalmente constatata e a condizione di un equo preventivo indennizzo.

PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE

DEL 27 OTTOBRE 1946

  1. All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e degradare la persona umana, il popolo francese proclama ancora una volta che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, di religione e di credo, possiedono dei diritti inalienabili e sacri. Esso riafferma solennemente i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino consacrati nella Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.
  2. Proclama, inoltre, particolarmente necessari nell’epoca attuale i seguenti principi politici, economici e sociali:
  3. La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo.
  4. Qualsiasi persona perseguitata a causa della sua azione a favore della libertà ha diritto d’asilo sui territori della Repubblica.
  5. Tutti hanno il dovere di lavorare ed il diritto di ottenere un lavoro. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle proprie origini, opinioni o credenze.
  6. Qualsiasi persona può difendere i propri diritti ed i propri interessi tramite l’azione sindacale ed aderire ad un sindacato di sua scelta.
  7. Il diritto di scipero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.
  8. Tutti i lavoratori partecipano, tramite i loro delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro ed alla gestione delle aziende.
  9. Qualunque bene, qualunque impresa, la cui utilizzazione ha o acquisisce i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.
  10. La Nazione assicura all’individuo ed alla famiglia le condizioni necessarie per il loro sviluppo.
  11. Essa garantisce a tutti ed in particolare ai bambini, alle madri ed agli anziani lavoratori, la tutela della salute, la sicurezza materiale, il riposo ed il tempo libero. Tutti gli esseri umani che a causa dell’età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica si trovino nell’incapacità di lavorare, hanno il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di sussistenza.
  12. La Nazione proclama la solidarietà e l’uguaglianza di tutti i Francesi innanzi agli oneri che derivano dalle calamità nazionali.
  13. La Nazione garantisce al bambino e all’adulto all’istruzione, alla formazione professionale ed alla cultura. L’organizzazione dell’istruzione pubblica, gratuita e laica in tutti i gradi, è un dovere dello Stato.
  14. La Repubblica Francese, fedele alle proprie tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà in nessuna guerra per scopi di conquista e non utilizzerà mai le sue forze contro la libertà di nessun altro popolo.
  15. Con riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all’organizzazione ed alla difesa della pace.
  16. La Francia forma con i popoli d’oltremare un’Unione fondata sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza e di religione.
  17. L’Unione francese è composta da nazioni e da popoli che accomunano o coordinano le proprie risorse ed i propri sforzi per lo sviluppo delle rispettive civiltà, per l’accrescimento del benessere e per la propria sicurezza.
  18. Fedele alla sua tradizionale missione, la Francia intende condurre i popoli dei quali ha assunto la cura alla libertà di autoamministrarsi e di gestire democraticamente le proprie attività; scartando qualsiasi sistema di colonizzazione fondato sull’arbitrio, garantisce a tutti uguale accesso alle funzioni pubbliche e l’esercizio individuale o collettivo dei diritti e delle libertà qui sopra proclamate o ribadite.

COSTITUZIONE DELLA

REPUBBLICA FRANCESE

DEL 4 OTTOBRE 1958

Preambolo e articolo 1

Titolo I: Della sovranità (articoli da 2 a 4)

Titolo II: Il Presidente della Repubblica (articoli da 5 a 19)

Titolo III: Il Governo (articoli da 20 a 23)

Titolo IV: Il Parlamento (articoli da 24 a 33)

Titolo V: Rapporti tra il Parlamento e il Governo (articoli da 34 a 51)

Titolo VI: Trattati ed accordi internazionali (articoli da 52 a 55)

Titolo VII: Il Consiglio costituzionale (articoli da 56 a 63)

Titolo VIII: L’autorità giudiziaria (articoli da 64 a 66)

Titolo IX: L’alta Corte di Giustizia (articoli 67 e 68)

Titolo X: Della responsabilità penale dei membri del Governo (articoli da 68-1 a 68-3)

Titolo XI: Il Consiglio economico e sociale (articoli da 69 a 71)

Titolo XII: Comunità territoriali (articoli da 72 a 75)

Titolo XIII: La Comunità (abrogato nel 1995, ripristinato nel 1998 con un nuovo titolo)

Titolo XIII (nuovo): Disposizioni transitorie relative alla Nuova Caledonia (articoli 76 e 77)

Titolo XIV: Accordi di associazione (articolo 88)

Titolo XV: Delle Comunità europee e dell’Unione europea (articoli da 88-1 a 88-4)

Titolo XVI: Revisione (articolo 89)

Titolo XVII: Disposizioni transitorie (abrogato nel 1995)

PREAMBOLO

Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946.

Sulla base di tali principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d’oltremare, che manifestano la volontà di aderirvi, nuove istituzioni fondate sull’ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità, e concepite in vista della loro evoluzione democratica.

Art. 1

La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l’uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le fedi.

TITOLO I

LA SOVRANITÀ

Art. 2

La lingua della Repubblica è il francese.

L’emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa.

L’inno nazionale è la “Marsigliese”.

Il motto della Repubblica è “Libertà, Uguaglianza, Fraternità”.

Il suo principio è: governo del popolo, attraverso il popolo e per il popolo.

Art. 3

La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e mediante referendum.

Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.

Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. Esso è sempre universale, uguale e segreto.

Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni di ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici.

La legge promuove l’uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali ed alle funzioni elettive.

Art. 4

I partiti e i gruppi politici concorrono all’espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Essi devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 5

Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio e del rispetto dei trattati.

Art. 6

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite da una legge organica.

Art. 7

Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione nella seconda domenica successiva. Possono presentarsi solo i due candidati che, dopo l’eventuale ritiro di altri candidati più votati, abbiano ricevuto il maggior numero di voti al primo scrutinio.

Le elezioni sono indette dal Governo.

L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, dovuta a qualsiasi causa, o d’impedimento constatato dal Consiglio Costituzionale, investito della questione dal Governo e statuente a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste dai successivi articoli 11 e 12, sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato e, se quest’ultimo è a sua volta impedito dall’esercitare tali funzioni, dal Governo.

Nel caso di vacanza o quando l’impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale, lo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo l’inizio della vacanza o la dichiarazione del carattere permanente dell’impedimento.

Se nei sette giorni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature, una delle persone che, meno di trenta giorni prima di tale termine, abbia annunciato pubblicamente la sua decisione di candidarsi decede o viene a trovarsi in stato di impedimento, il Consiglio Costituzionale può decidere di rinviare l’elezione.

Se, prima del primo turno di scrutinio, uno dei candidati decede o viene a trovasri in stato di impedimento, il Consiglio Costituzionale pronuncia il rinvio dell’elezione.

Nel caso di decesso o d’impedimento di uno dei due candidati più votati al primo turno, prima degli eventuali ritiri, il Consiglio Costituzionale dichiara la necessità di procedere nuovamente all’insieme delle operazioni elettorali; lo stesso avviene in caso di decesso o d’impedimento di uno dei due candidati rimasti in lizza per il secondo turno.

In ogni caso, il Consiglio Costituzionale è adito alle condiuzioni stabilite dal secondo comma dell’articolo 61 o a quelle determinate per la presentazione di un candidato dalla legge organica di cui all’articolo 6.

Il Consiglio Costituzionale può prorogare i termini previsti al terzo ed al quinto comma, ma la votazione non può aver luogo più di trentacinque giorni dopo la decisione del Consiglio Costituzionale. Se l’applicazione delle disposizioni del presente comma ha avuto l’effetto di postare l’elezione ad una data successiva alla cessazione dei poteri del Presidente in carica, questi rimane nell’ese delle proprie funzioni fino alla proclamazione del suo successore.

Non possono essere applicati né gli articoli 49 e 50 né l’articolo 89 della Costituzione durante la vacanza della Presidenza della Repubblica o durante il periodo intercorrente fra la dichiarazione del carattere permanente dell’impedimento del Presidente della Repubblica e l’elezione del suo successore.

Art. 8

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro. Lo fa cessare dalla sua carica quando egli presenta le dimissioni del Governo.

Su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo.

Art. 9

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri.

Art. 10

Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo della legge approvata definitivamente.

Può, prima della scadenza del termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. Tale nuova deliberazione non può essere rifiutata.

Art. 11

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni o su proposta congiunta delle due Assemblee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei pubblici poteri, le riforme relative alla politica economica o sociale della nazione ed ai servizi pubblici relativi, o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe avere incidenza sul funzionamento delle istituzioni.

Se il referendum è indetto su proposta del Governo, questi fa, dinanzi a ciascuna assemblea, una dichiarazione che è seguita da un dibattito.

Se il referendum risulta favorevole all’adozione del progetto di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione.

Art. 12

Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro e i Presidenti delle assemblee, sciogliere l’Assemblea Nazionale.

Le elezioni generali hanno luogo non prima di venti giorni e non dopo quaranta giorni dallo scioglimento.

L’Assemblea Nazionale si riunisce di diritto il secondo giovedì successivo alla elezione. Se la convocazione cade in periodo diverso da quello previsto per la sessione ordinaria, una sessione ha luogo di diritto per la durata di quindici giorni.

Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l’anno successivo alle elezioni.

Art. 13

Il Presidente della Repubblica firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei Ministri.

Nomina agli impieghi civili e militari dello Stato.

I consiglieri di Stato, il gran cancelliere della Légion d’honneur, gli ambasciatori ed inviati straordinari, i consiglieri della Corte dei Conti, i prefetti, i rappresentanti del Governo nei territori d’oltremare, gli ufficiali generali, i rettori delle accademie, i direttori delle amministrazioni centrali sono nominati dal Consiglio dei Ministri.

Una legge organica determina gli altri impieghi ai quali si provvede con deliberazioni prese in Consiglio dei Ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente della Repubblica può essere da lui delegato per essere esercitato in suo nome.

Art. 14

Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 15

Il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate. Presiede i consigli e i comitati superiori della Difesa Nazionale.

Art. 16

Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, udito il parere del Primo Ministro, dei Presidenti delle Assemblee, nonché del Consiglio Costituzionale.

Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio.

I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il Consiglio Costituzionale è consultato in materia.

Il Parlamento si riunisce di diritto.

L’Assemblea nazionale non può essere sciolta durante l’esercizio dei poteri eccezionali.

Art. 17

Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia.

Art. 18

Il Presidente della Repubblica comunica con le due assemblee del Parlamento mediante messaggi di cui è data lettura e che non danno luogo a dibattito.

Fuori sessione, il Parlamento è riunito espressamente a tale scopo.

Art. 19

Gli atti del Presidente della Repubblica diversi da quelli previsti dagli articoli 8 (primo comma), 11, 12, 16, 18, 54, 56 e 61 sono controfirmati dal Primo Ministro e, se del caso, dai ministri responsabili.

TITOLO III

IL GOVERNO

Art. 20

Il Governo determina e dirige la politica nazionale.

Dispone dell’amministrazione e delle forze armate.

È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste dagli articoli 49 e 50.

Art. 21

Il Primo Ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della Difesa Nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 13, esercita il potere regolamentare e nomina agli impieghi civili e militari.

Può delegare alcuni poteri ai ministri.

Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati previsti dall’articolo 15.

Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei Ministri in virtù di una delega speciale e per un ordine del giorno determinato.

Art. 22

Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

Art. 23

Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l’esercizio del mandato parlamentare, di qualsiasi funzione di rappresentanza professionale a carattere nazionale e di ogni impiego pubblico o attività professionale.

Una legge organica fissa le modalità per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o impieghi.

La sostituzione dei membri del Parlamento ha luogo in conformità alle disposizioni dell’articolo 25.

TITOLO IV

IL PARLAMENTO

Art. 24

Il Parlamento si compone dell’Assemblea Nazionale e del Senato.

I deputati dell’Assemblea Nazionale sono eletti a suffragio diretto.

Il Senato è eletto a suffragio indiretto. Esso assicura la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica. I Francesi stabiliti fuori della Francia sono rappresentati al Senato.

Art. 25

Una legge organica fissa la durata dei poteri di ciascuna assemblea, il numero dei suoi membri, le loro indennità, le condizioni di eleggibilità, il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità.

Essa fissa anche le norme per la elezione delle persone chiamate ad assicurare, in caso di vacanza del seggio, la sostituzione dei deputati e dei senatori fino al rinnovo generale o parziale dell’assemblea di appartenenza.

Art. 26

Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.

Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l’autorizzazione dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva.

La detenzione, le misure di privazione o di restrizione della libertà o l’azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l’assemblea di cui fa parte lo richieda.

L’assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l’applicazione del suddetto comma.

Art. 27

Qualsiasi mandato imperativo è nullo.

Il diritto di voto dei membri del Parlamento è personale.

Con legge organica può essere autorizzata eccezionalmente la delega del voto. In tal caso nessuno può ricevere più di una delega.

Art. 28

Il Parlamento si riunisce di diritto in una sessione ordinaria che ha inizio il primo giorno lavorativo di ottobre e si conclude l’ultimo giorno lavorativo di giugno.

Ciascuna assemblea, nel corso della sessione ordinaria, non può superare i centoventi giorni di seduta. Le settimane di seduta sono fissate per ciascuna delle assemblee.

Il Primo Ministro, dopo consultazione del presidente dell’assemblea interessata, o la maggioranza dei membri di ciascuna assemblea possono decidere la convocazione di giorni supplementari di seduta.

I giorni e gli orari delle sedute sono determinati dal regolamento di ciascuna assemblea.

Art. 29

Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Primo Ministro o della maggioranza dei membri componenti l’Assemblea Nazionale, con un ordine del giorno determinato.

Quando la sessione straordinaria è tenuta a richiesta dei membri dell’Assemblea Nazionale, il decreto di chiusura interviene solo dopo che il Parlamento ha esaurito l’ordine del giorno per il quale è stato convocato e al più tardi dopo dodici giorni dalla prima seduta.

Solo il Primo Ministro può chiedere una nuova sessione prima della fine del mese successivo al decreto di chiusura.

Art. 30

Ad eccezione dei casi in cui il Parlamento si riunisce di diritto, le sessioni straordinarie sono aperte e chiuse con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 31

I membri del Governo hanno accesso alle due assemblee. Sono ascoltati quando lo richiedono.

Essi possono farsi assistere da commissari del Governo.

Art. 32

Il Presidente dell’Assemblea Nazionale è eletto per la durata della legislatura. Il Presidente del Senato è eletto dopo ogni rinnovo parziale.

Art. 33

Le sedute delle due assemblee sono pubbliche. Il resoconto integrale dei dibatti è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ogni assemblea può riunirsi in seduta segreta su richiesta del Primo Ministro o di un decimo dei suoi membri.

TITOLO V

RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO

Art. 34

La legge è votata dal Parlamento.

La legge stabilisce le norme concernenti:

– i diritti civici e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l’esercizio delle pubbliche libertà; le prestazione imposte dalla Difesa Nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;

– la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e le donazioni;

– la definizione dei crimini e dei delitti nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l’amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;

– la base imponibile, l’aliquotari e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce anche le norme concernenti:

– il regime elettorale delle assemblee parlamentari e delle assemblee locali;

– la creazioni di categorie di enti pubblici;

– le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

– le nazionalizzazioni di imprese ed i trasferimenti di proprietà delle imprese del settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

– dell’organizzazione generale della Difesa Nazionale;

– della autonomia organizzativa delle comunità locali, delle loro competenze e risorse;

– dell’insegnamento;

– del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

– del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti da una legge organica.

Le leggi di finanziamento della sicurezza sociale determinano le condizioni generali del suo equilibrio finanziario e, tenuto conto delle previsioni di entrata, fissano gli obbiettivi di spesa, alle condizioni e con le riserve previste da una legge organica.

Leggi di programma determinano gli obbiettivi dell’azione economica e sociale dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere precisate ed integrate da una legge organica.

Art. 35

La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento.

Art. 36

Lo stato d’assedio è decretato in Consiglio dei Ministri.

Non può essere prorogato oltre dodici giorni senza autorizzazione del Parlamento.

Art. 37

Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare.

I testi di legge che già disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. I testi che saranno emanati dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione non potranno essere modificati con decreto se il Consiglio Costituzionale non abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, ai sensi del comma precedente.

Art. 38

Il Governo può, per l’esecuzione del suo programma, richiedere al Parlamento l’autorizzazione ad emanare con ordinanze, entro un termine limitato, provvedimenti che rientrano normalmente nella competenza della legge.

Tali ordinanze sono deliberate in Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore con la pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento entro la data fissata dalla legge di autorizzazione.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, le ordinanze non possono essere modificate se non per legge nelle materie che rientrano nella competenza della legge.

Art. 39

L’iniziativa legislativa appartiene egualmente al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.

I progetti di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e sono presentati all’ufficio di presidenza di una delle due assemblee. I progetti di legge attinenti al bilancio dello Stato ed al finanziamento della sicurezza sociale sono presentati in prima lettura all’Assemblea Nazionale.

Art. 40

Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono ammissibili quando la loro adozione abbia per conseguenza una diminuzione delle entrate pubbliche ovvero la creazione o l’aggravio di un onere pubblico.

Art. 41

Se nel corso dell’iter legislativo risulta che una proposta o un emendamento sono estranei alla materia riservata alla legge o sono contrari ad una delega accordata ai sensi dell’articolo 38, il Governo può eccepirne l’inammissibilità.

In caso di disaccordo tra il Governo ed il Presidente dell’assemblea interessata, il Consiglio Costituzionale, a richiesta dell’uno o dell’altro, decide nel termine di otto giorni.

Art. 42

La discussione dei disegni di legge verte, davanti alla prima assemblea che ne è investita, sul testo presentato dal Governo.

L’assemblea investita di un testo votato dall’altra assemblea delibera sul testo che le è stato trasmesso.

Art. 43

I disegni e le proposte di legge sono, a richiesta del Governo o dell’assemblea che ne è investita, inviati per l’esame a commissioni espressamente designate.

I disegni e le proposte di legge per le quali tale richiesta non è stata fatta, sono inviati ad una delle commissioni permanenti, il cui numero è limitato a sei per ciascuna assemblea.

Art. 44

I membri del Parlamento ed il Governo hanno il diritto di emendamento.

Dopo l’apertura del dibattito, il Governo può opporsi all’esame di qualsiasi emendamento che non sia stato precedentemente sottoposto all’esame della commissione.

Se il Governo lo richiede, l’assemblea si pronuncia mediante un solo voto su tutto o parte del testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

Art. 45

Ogni disegno o proposta di legge è esaminato successivamente nelle due assemblee in vista dell’adozione di un identico testo.

Quando, per disaccordo tra le due assemblee, un disegno o una proposta di legge non ha potuto essere adottato dopo due letture da parte di ciascuna assemblea o, se il Governo ha dichiarato l’urgenza, dopo una sola lettura da parte di ciascuna di esse, il Primo Ministro ha la facoltà di convocare la riunione di una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo relativo alle norme controverse.

Il testo elaborato dalla commissione mista può essere sottoposto dal Governo all’approvazione delle due assemblee. Nessun emendamento è ammissibile senza l’assenso del Governo.

Se la commissione mista non raggiunge l’accordo su un testo comune o se il testo non è adottato nei modi previsti dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte della Assemblea Nazionale e del Senato, richiedere all’Assemblea Nazionale di decidere definitivamente. In tal caso l’Assemblea Nazionale può riprendere sia il testo elaborato dalla commissione mista, sia l’ultimo testo da essa votato ed eventualmente modificato da uno o più emendamenti adottati dal Senato.

Art. 46

Le leggi alle quali la Costituzione attribuisce il carattere di leggi organiche sono votate e modificate nei modi seguenti.

Il progetto o la proposta è sottoposto alla deliberazione e al voto della prima assemblea che ne è investita solo alla scadenza di un termine di quindici giorni dalla sua presentazione.

È applicabile la procedura di cui all’articolo 45. Tuttavia, in mancanza di accordo fra le due assemblee, il testo non può essere adottato dalla Assemblea Nazionale in ultima lettura se non a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le leggi organiche relative al Senato debbono essere votate nell’identico testo dalle due assemblee.

Le leggi organiche non possono essere promulgate se non dopo dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del Consiglio Costituzionale.

Art. 47

Il Parlamento vota i progetti di legge attinenti il bilancio dello Stato con le modalità stabilite da una legge organica.

Se l’Assemblea Nazionale non si è pronunciata in prima lettura nel termine di quaranta giorni dalla presentazione del progetto, il Governo ne investe il Senato che deve decidere nel termine di quindici giorni. Per il resto si procede nei modi previsti dall’articolo 45.

Se il Parlamento non si pronuncia nel termine di settanta giorni, le disposizioni del progetto possono essere emanate mediante ordinanza.

Se la legge di bilancio che fissa le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell’inizio dell’esercizio stesso, il Governo richiede d’urgenza al Parlamento l’autorizzazione a percepire le imposte e autorizza con decreto le spese relative ai servizi già votati.

I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione.

La Corte dei Conti assiste il Parlamento e il Governo nel controllo della esecuzione delle leggi attinenti il bilancio dello Stato.

Art. 47-1

Il Parlamento vota i progetti di legge sul finanziamento della sicurezza sociale con le modalità stabilite da una legge organica.

Se l’Assemblea Nazionale non si è pronunciata in prima lettura nel termine di venti giorni dalla presentazione del progetto di legge, il Governo ne investe il Senato il quale deve deliberare nel termine di quindici giorni. Successivamente si procede con le modalità di cui all’articolo 45.

Se il Parlamento non si è pronunciato entro cinquanta giorni, le disposizioni del progetto possono essere fatte entrare in vigore con ordinanza.

I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione e, per ciascuna assemblea, nel corso delle settimane durante le quali le stesse hanno deciso di non riunirsi, in conformità al secondo comma dell’articolo 28.

La Corte dei Conti assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo dell’applicazione delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale.

Art. 48

Fatta salva l’applicazione degli ultimi tre commi dell’articolo 28, l’ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell’ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.

Ogni settimana una seduta è riservata, con precedenza su ogni altra questione, alle interrogazioni dei membri del Parlamento e alle risposte del Governo.

Una seduta al mese è riservata prioritariamente all’ordine del giorno fissato da ciascuna assemblea.

Art. 49

Il Primo ministro, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegna dinanzi all’Assemblea Nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.

L’Assemblea Nazionale mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea Nazionale. La votazione non può aver luogo prima di quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Si tiene conto soltanto dei voti favorevoli alla mozione di sfiducia che deve essere approvata a maggioranza dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Salvo il caso previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di censura nel corso di una stessa sessione ordinaria e di più di una nel corso di una stessa sessione straordinaria.

Il Primo Ministro può, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea Nazionale sulla votazione di un testo. In tal caso, il testo è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, venga votata nei modi previsti dal comma precedente.

Il Primo Ministro ha facoltà di richiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale.

Art. 50

Quando l’Assemblea Nazionale adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

Art. 51

La chiusura della sessione ordinaria o delle sessioni straordinarie è di diritto prorogata se ciò è necessario per l’applicazione dell’articolo 49. A tal fine, sono convocate di diritto sedute supplementari.

TITOLO VI

TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI

Art. 52

Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati.

È informato di ogni negoziazione tendente alla conclusione di un accordo internazionale per il quale non è richiesta ratifica.

Art. 53

I trattati di pace, i trattati di commercio, i trattati o accordi relativi all’organizzazione internazionale, quelli che impegnano le finanze dello Stato, quelli che modificano disposizioni di natura legislativa, quelli relativi allo stato delle persone e quelli che comportano cessione, scambio o annessione dei territori non possono essere ratificati o approvati se non in base ad una legge.

Essi entrano in vigore solo dopo la ratifica o l’approvazione.

Nessuna cessione, scambio o annessione di territorio è valida senza il consenso delle popolazioni interessate.

Art. 53-1

La Repubblica può concludere con gli Stati europei, che rispettano impegni identici ai suoi in materia d’asilo e di tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, accordi che precisino le rispettive competenze nell’esame delle richieste d’asilo che vengano loro presentate.

Tuttavia, anche se la richiesta non rientra nelle loro competenze in virtù dei suddetti accordi, le autorità della Repubblica hanno sempre il diritto di dare asilo a tutti gli stranieri perseguitati a causa della loro azione a favore della libertà o che richiedano la protezione della Francia per altri motivi.

Art. 53-2

La Repubblica può riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale secondo le condizioni stabilite dal trattato firmato il 18 luglio 1998.

Art. 54

Se il Consiglio Costituzionale, adito dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, dal Presidente dell’una o dell’altra assemblea o da sessanta deputati o sessanta senatori, ha dichiarato che un impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Costituzione, l’autorizzazione a ratificare o ad approvare l’impegno internazionale in causa può intervenire solo dopo una revisione della Costituzione.

Art. 55

I trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, appena pubblicati, un’efficacia superiore a quella delle leggi, con la riserva, per ciascun accordo o trattato, della sua applicazione da parte dell’altro contraente.

TITOLO VII

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE

Art. 56

Il Consiglio Costituzionale è composto da nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Il Consiglio Costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, tre dal Presidente del Senato.

Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di parità, il suo voto prevale.

Art. 57

Le funzioni di membro del Consiglio Costituzionale sono incompatibili con quelle di ministro o di membro del Parlamento. Le altre incompatibilità sono fissate da una legge organica.

Art. 58

Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente della Repubblica.

Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.

Art. 59

Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori.

Art. 60

Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità delle operazioni di referendum e ne proclama i risultati.

Art. 61

Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, e i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, sono sottoposti al Consiglio Costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione.

Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio Costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, dal Presidente del Senato o da sessanta deputati o da sessanta senatori.

Nei casi previsti dai due commi precedenti il Consiglio Costituzionale decide nel termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni.

Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio Costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Art. 62

Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata né applicata.

Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Esse sono obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giurisdizionali.

Art. 63

Una legge organica determina le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Costituzionale, la procedura seguita dinanzi al medesimo e, in particolare, i termini concessi per investirlo delle questioni di sua competenza.

TITOLO VIII

L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 64

Il Presidente della Repubblica è garante dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria.

Egli è assistito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Una legge organica stabilisce lo statuto dei magistrati.

I magistrati giudicanti sono inamovibili.

Art. 65

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Ministro della Giustizia ne è di diritto il vicepresidente. Egli può sostituire il Presidente della Repubblica.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da due sezioni, l’una competente per i magistrati giudicanti e l’altra per i magistrati inquirenti.

La sezione competente per i magistrati giudicanti è formata, oltre che dal Presidente della Repubblica e dal Guardasigilli, da cinque magistrati giudicanti e da un magistrato inquirente, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di Stato e da tre personalità non appartenenti né al Parlamento né all’ordine giudiziario, designate rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e dal Presidente del Senato.

La sezione competente per i magistrati inquirenti è formata, oltre che dal Presidente della Repubblica e dal Guardasigilli, da cinque magistrati inquirenti da un magistrato giudicante, dal consigliere di Stato e dalle tre personalità menzionate al comma precedente.

La sezione del Consiglio Superiore della Magistratura competente per i magistrati giudicanti formula proposte per la nomina dei magistrati giudicanti della Corte di Cassazione, dei primi presidenti delle corti d’appello e dei presidenti dei tribunali di grande istanza. Gli altri magistrati giudicanti sono nominati su suo parere conforme.

Essa funge da Consiglio di disciplina dei magistrati giudicanti. In tale caso è presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione.

La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati inquirenti formula il proprio parere sulle nomine relative ai magistrati inquirenti, ad eccezione degli incarichi conferiti dal Consiglio dei Ministri.

Essa fornisce il suo parere sulle sanzioni disciplinari relative ai magistrati inquirenti. In tale caso è presieduta dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Una legge organica stabilisce le modalità d’applicazione del presente articolo.

Art. 66

Nessuno può essere arbitrariamente sottoposto a detenzione.

L’autorità giudiziaria, garante della libertà individuale, ne assicura il rispetto nei modi previsti dalla legge.

TITOLO IX

L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Art. 67

È istituita un’Alta Corte di Giustizia.

Essa è composta da membri che l’Assemblea Nazionale e il Senato eleggono nel proprio seno ed in numero uguale dopo ogni rinnovo generale o parziale delle assemblee stesse. L’Alta Corte elegge il Presidente fra i suoi membri.

Una legge organica fissa la composizione dell’Alta Corte, le modalità del suo funzionamento e la procedura da seguire dinanzi ad essa.

Art. 68

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne in caso di alto tradimento. Può essere messo in stato di accusa dalle due assemblee mediante votazione di una identica deliberazione a scrutinio pubblico e a maggioranza assoluta dei componenti; è giudicato dall’Alta Corte di Giustizia.

TITOLO X

LA RESPONSABILITÀ PENALE

DEI MEMBRI DEL GOVERNO

Art. 68-1

I membri del Governo sono penalmente responsabili per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che sono considerati crimini o delitti nel momento in cui sono stati commessi.

Essi sono giudicati dalla Corte di giustizia della Repubblica.

La Corte di giustizia della Repubblica è vincolata dalla definizione dei crimini e dei delitti, nonché dalla determinazione delle pene quali risultano dalla legge.

Art. 68-2

La Corte di giustizia della Repubblica è composta da quindici giudici: dei quali dodici sono parlamentari eletti, nel rispettivo seno e in numero uguale, dall’Assemblea Nazionale e dal Senato, dopo ogni rinnovo generale o parziale delle assemblee stesse, e tre sono magistrati giudicanti della Corte di Cassazione, dei quali uno presiede la Corte di giustizia della Repubblica.

Chiunque si consideri leso da un crimine o da un delitto commesso da un membro del Governo nell’esercizio delle sue funzioni può sporgere denuncia ad una commissione istruttoria.

Tale commissione ordina o l’archiviazione della denuncia oppure la trasmissione della stessa al procuratore generale presso la Corte di cassazione al fine del ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può altresì adire d’ufficio la Corte di giustizia della Repubblica su parere conforme della commissione istruttoria.

Una legge organica determina le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 68-3

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dello stesso.

TITOLO XI

IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 69

Il Consiglio Economico e Sociale, a richiesta del Governo, dà il suo parere sui progetti di legge, di ordinanza e di decreto, nonché sulle proposte di legge che gli sono sottoposti.

Un membro del Consiglio Economico e Sociale può essere designato dallo stesso ad esporre dinanzi alle assemblee parlamentari il parere del Consiglio sui progetti o le proposte che gli sono stati sottoposti.

Art. 70

Il Consiglio Economico e Sociale può essere consultato dal Governo su ogni problema di carattere economico o sociale. Qualsiasi piano o progetto di legge di programma a carattere economico o sociale è ad esso sottoposto per il parere.

Art. 71

La composizione del Consiglio Economico e Sociale e le norme del suo funzionamento sono stabilite da una legge organica.

TITOLO XII

LE COLLETTIVITÀ TERRITORIALI

Art. 72

Le collettività territoriali della Repubblica sono i comuni, i dipartimenti, i territori d’oltremare.

Ogni altra collettività territoriale è creata dalla legge.

Esse sono amministrate liberamente da Consigli eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Nei dipartimenti e nei territori, il delegato del Governo deve curare gli interessi nazionali, il controllo amministrativo e il rispetto delle leggi.

Art. 73

L’ordinamento legislativo e l’organizzazione amministrativa dei dipartimenti d’oltremare possono formare oggetto di provvedimenti di adattamento richiesti dalla loro particolare situazione.

Art. 74

I territori d’oltremare della Repubblica hanno un ordinamento particolare che tiene conto dei loro peculiari interessi nell’ambito degli interessi della Repubblica.

Gli statuti dei territori d’oltremare sono stabiliti con leggi organiche che definiscono, in particolare, le competenze delle proprie rispettive istituzioni e sono modificati, nella stessa forma, dopo consultazione dell’assemblea territoriale interessata.

Le altre modalità della loro organizzazione particolare sono definite e modificate con legge previa consultazione dell’assemblea territoriale interessata.

Art. 75

I cittadini della Repubblica che non hanno lo status civile di diritto comune di cui all’articolo 34, conservano lo status personale fino a rinunzia.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE

ALLA NUOVA CALEDONIA

Art. 76

Le popolazioni della Nuova Caledonia sono chiamate a pronunciarsi prima del 31 dicembre 1998 sulle disposizioni dell’accordo firmato a Noumea il 5 maggio 1998 e pubblicato il 27 maggio 1998 sul “Journal officiel de la République française”.

Sono ammesse a partecipare alla votazione le persone in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della legge n. 88-1028 del 9 novembre 1988.

Le misure necessarie per l’organizzazione della votazione sono definite con decreto in Consiglio di Stato approvato in consiglio dei ministri.

Art. 77

Dopo l’approvazione dell’accordo a seguito della consultazione prevista all’articolo 76, la legge organica, adottata dopo il parere dell’assemblea deliberativa della Nuova Caledonia, determina, al fine di assicurare l’evoluzione della Nuova Caledonia nel rispetto degli orientamenti definiti dal suddetto accordo e secondo le modalità necessarie per la sua applicazione:

– le competenze dello Stato che saranno trasferite, in modo definitivo, alle istituzioni della Nuova Caledonia, le scadenze e le modalità di tali trasferimenti, nonché la ripartizione degli oneri da essi derivanti;

– le norme per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni della Nuova Caledonia e in particolare le condizioni alle quali determinate categorie di atti dell’assemblea deliberativa potranno essere sottoposti, prima della pubblicazione, al controllo del Consiglio costituzionale:

– le norme relative alla cittadinanza, al sistema elettorale, all’impiego e allo statuto civile consuetudinario;

– le condizioni e i termini nei quali le popolazioni interessate della Nuova Caledonia saranno chiamate a pronunciarsi sul raggiungimento della completa sovranità.

Le altre misure necessarie all’applicazione dell’accordo di cui all’articolo 76 sono definite con legge.

Articoli da 78 a 87 abrogati

TITOLO XIV

ACCORDI DI ASSOCIAZIONE

Art. 88

La Repubblica può concludere accordi con quegli Stati che desiderano associarsi ad essa per fini di progresso civile.

TITOLO XV

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

E DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 88-1

La Repubblica partecipa alle Comunità europee e all’Unione europea, costituite da Stati che hanno liberamente scelto, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in comune alcune delle proprie competenze.

Art. 88-2

A condizione di reciprocità e secondo le modalità previste dal trattato sull’Unione europea firmato il 7 febbraio 1992, la Francia acconsente ai trasferimenti di competenze necessari alla creazione della Unione economica e monetaria europea.

Con la medesima condizione e secondo le modalità previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, nel testo risultante dal trattato firmato il 2 ottobre 1997, possono essere consentiti i trasferimenti di competenze necessari alla determinazione delle norme relative alla libera circolazione di persone e agli ambiti relativi.

Art. 88-3

A condizione di reciprocità, e secondo le modalità previste dal Trattato dell’Unione europea firmato il 7 febbraio 1992, il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni municipali può essere esteso ai soli cittadini dell’Unione residenti in Francia.

Tali cittadini non possono esercitare le funzioni di sindaco o di assessore, né partecipare alla designazione degli elettori senatoriali e all’elezione dei senatori.

Una legge organica votata negli stessi termini dalle due assemblee determina le condizioni d’applicazione del presente articolo.

Art. 88-4

Il Governo sottopone all’Assemblea Nazionale e al Senato, immediatamente dopo la trasmissione al Consiglio delle Comunità, i progetti o proposte di atti delle Comunità europee e dell’Unione europea comportanti disposizioni di natura legislativa.

Può parimenti sottoporre gli altri progetti o proposte di atti, nonché ogni altro documento emanato da una istituzione dell’Unione europea.

Nel corso delle sessioni e anche al di fuori delle medesime, possono essere votate risoluzioni nell’ambito del presente articolo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea.

TITOLO XVI

LA REVISIONE

Art. 89

L’iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento.

Il progetto o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee nell’identico testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.

Tuttavia il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi. L’ufficio di presidenza del congresso è quello dell’Assemblea Nazionale.

Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata quando è stata violata l’integrità del territorio.

La forma repubblicana di Governo non può essere oggetto di revisione.