Costituzione delle Repubblica Federale del Brasile

Testo consolidato fino all’Emendamento Costituzionale n. 42 del 19 dicembre 2003

Traduzione a cura di TER Centro Traduzioni di Venezia, per conto del Consiglio regionale del Veneto, tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri, a cura di Roberto Zanon, Tavola sinottica a cura di Alessandra VALERIO.

Costituzione della Repubblica Federale del Brasile

Prefazione

Noi, rappresentanti del popolo brasiliano, riuniti nell’Assemblea Nazionale Costituente per istituire uno Stato Democratico, destinato ad assicurare l’esercizio dei diritti sociali e individuali, la libertà, la sicurezza, il benessere, lo sviluppo, l’uguaglianza e la giustizia come valori supremi di una società fraterna, pluralista e senza pregiudizi, fondata sull’armonia sociale e impegnata, sul piano interno e internazionale, a risolvere pacificamente i conflitti, promulghiamo, con la protezione di Dio, la seguente COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1. La Repubblica Federale del Brasile, formata dall’unione indissolubile degli Stati, dei Comuni e del Distretto Federale, si costituisce come Stato democratico di diritto fondato su:

I. la sovranità

II. la cittadinanza

III. la dignità della persona umana

IV. i valori sociali del lavoro e della libera iniziativa

V. il pluralismo politico

Paragrafo unico. Tutto il potere deriva dal popolo, che lo esercita per mezzo di rappresentanti eletti o direttamente, secondo quanto previsto dalla presente Costituzione.

Art. 2. I Poteri dell’Unione, indipendenti e in armonia tra loro, sono: il Potere Legislativo, il Potere Esecutivo, il Potere Giudiziario.

Art. 3. Gli obiettivi fondamentali della Repubblica Federale del Brasile sono:

I. costruire una società libera, giusta e solidale;

II. garantire lo sviluppo nazionale;

III. sradicare la povertà e l’emarginazione, e ridurre le disuguaglianze sociali e regionali;

IV. promuovere il bene di tutti, senza pregiudizi sulla provenienza, la razza, il sesso, il colore della pelle, l’età e qualsiasi altra forma di discriminazione.

Art. 4. La Repubblica Federale del Brasile è governata nelle sue relazioni internazionali dai seguenti principi:

I. indipendenza nazionale;

II. supremazia dei diritti umani;

III. autodeterminazione dei popoli;

IV. non-intervento;

V. uguaglianza tra gli Stati;

VI. difesa della pace;

VII. soluzione pacifica dei conflitti;

VIII. ripudio del terrorismo e del razzismo;

IX. cooperazione tra i popoli per il progresso dell’umanità;

X. concessione di asilo politico.

Paragrafo unico. La Repubblica Federale del Brasile cercherà l’integrazione economica, politica, sociale e culturale dei popoli dell’America Latina, con l’obiettivo di formare una comunità latino-americana di nazioni.

Titolo II

Dei Diritti e Garanzie Fondamentali

Capitolo I

Dei Diritti e Doveri Individuali e Collettivi

Art. 5. Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna; è garantita, tanto ai brasiliani quanto agli stranieri residenti nel Paese, l’inviolabilità del diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza e alla proprietà, nei seguenti termini:

I. uomini e donne hanno uguali diritti e uguali doveri, secondo quanto previsto dalla presente Costituzione;

II. nessuno sarà obbligato a fare o a smettere di fare qualcosa se non in virtù della legge;

III. nessuno sarà sottoposto a tortura o a un trattamento disumano o degradante;

IV. la manifestazione del pensiero è libera, ed è vietato l’anonimato;

V. è garantito il diritto di risposta, in maniera proporzionale all’offesa, oltre all’indennizzo per il danno materiale, morale o all’immagine;

VI. la libertà di coscienza e di fede religiosa sono inviolabili; è assicurata la libertà di celebrare riti religiosi ed è garantita la protezione dei luoghi e delle liturgie di culto, secondo quanto stabilito dalla legge;

VII. si garantisce, secondo quanto previsto dalla legge, l’assistenza religiosa negli istituti civili e militari di internamento collettivo;

VIII. nessuno potrà essere privato di diritti a causa della sua fede religiosa o delle sue convinzioni filosofiche o politiche, tranne che le stesse non siano invocate per esimersi da obblighi di legge imposti a tutti o per rifiutarsi di compiere prestazioni alternative, stabilite dalla legge;

IX. l’espressione dell’attività intellettuale, artistica, scientifica e di comunicazione è libera, indipendentemente da qualsiasi censura o licenza;

X. sono inviolabili l’intimità, la vita privata, l’onore e l’immagine delle persone; è assicurato il diritto all’indennizzo per il danno materiale o morale derivante da tali violazioni;

XI. la casa è il rifugio inviolabile dell’individuo; nessuno vi può penetrare senza il consenso di chi vi abita, salvo in caso di flagranza di reato o di incidente o per prestare soccorso o, durante il giorno, per ordine del tribunale;

XII. è inviolabile la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni telegrafiche, dei dati e delle comunicazioni telefoniche, salvo, in questo ultimo caso, legittimo atto motivato dell’autorità giudiziaria, nelle ipotesi e nella forma previste dalla legge, per fini di indagini criminali o istruttorie di processi penali;

XIII. è libero l’esercizio di qualsiasi lavoro, mestiere o professione, nel rispetto delle qualifiche professionali stabilite dalla legge;

XIV. è assicurato a tutti l’accesso all’informazione e mantenuta la segretezza della fonte, quando necessario per l’esercizio professionale

XV. è libera la circolazione nel territorio nazionale in tempo di pace; a tutti è permesso, secondo quanto previsto dalla legge, entrarvi, restarvi o uscirne con i propri beni;

XVI. tutti possono riunirsi pacificamente, senza armi, in luoghi aperti al pubblico, indipendentemente da autorizzazioni, a condizione che non inficino un’altra riunione convocata anteriormente nello stesso luogo; si richiede soltanto preavviso all’autorità competente;

XVII. è lasciata piena libertà di associazione per fini leciti, è vietata quella di tipo paramilitare;

XVIII. la creazione di associazioni e, secondo quanto previsto dalla legge, quella di cooperative, sono esenti da autorizzazione; è vietata l’interferenza statale nel loro funzionamento;

XIX. si potranno forzosamente sciogliere le associazioni, o sospenderne le attività, soltanto per ordine del tribunale; è obbligatorio, nel primo caso, il passaggio in giudicato;

XX. nessuno potrà essere costretto ad associarsi o a rimanere in un’associazione;

XXI. le entità associative, laddove ne abbiano espressa autorizzazione, possono legittimamente rappresentare i loro affiliati sia in via giudiziale che stragiudiziale;

XXII. è garantito il diritto di proprietà;

XXIII. la proprietà risponderà alla sua funzione sociale;

XXIV. la legge disporrà sui procedimenti di esproprio per necessità o utilità pubblica, o per interesse sociale, mediante giusto e previo indennizzo in denaro, fatti salvi i casi previsti nella presente Costituzione;

XXV. in caso di imminente pericolo pubblico, l’autorità competente potrà disporre della proprietà privata, assicurando al proprietario un ulteriore indennizzo in caso di danni;

XXVI. la piccola proprietà rurale, così definita dalla legge, qualora lavorata dalla famiglia, non sarà soggetta a pignoramento per il pagamento di debiti derivanti dalla sua attività produttiva; la legge disporrà in merito ai mezzi per finanziare il suo sviluppo;

XXVII. appartiene agli autori il diritto esclusivo di utilizzazione, pubblicazione o riproduzione delle loro opere, trasmissibile agli eredi per il tempo stabilito dalla legge

XXVIII. sono assicurati, secondo quanto previsto dalla legge:

I. la protezione delle partecipazioni individuali in opere collettive e della riproduzione di immagini e voci umane, comprese le attività sportive;

II. il diritto di controllo del profitto economico delle opere, create o di cui siano partecipi, derivante agli autori, agli interpreti e alle rispettive rappresentanze sindacali e associative;

XXIX. agli autori di invenzioni industriali vengono garantiti per legge il privilegio temporaneo per la loro utilizzazione, nonché la protezione delle creazioni industriali, dei marchi, del nome delle imprese e degli altri segni distintivi, avendo in vista l’interesse sociale e lo sviluppo tecnologico ed economico del Paese;

XXX. si garantisce il diritto di eredità;

XXXI. la successione dei beni situati nel Paese appartenenti a stranieri sarà regolata secondo la legge brasiliana in beneficio del coniuge o dei figli brasiliani, a meno che non sia loro più favorevole la legge personale del de cuius;

XXXII. lo Stato promuoverà, nella forma della legge, la difesa del consumatore;

XXXIII. tutti hanno diritto di ricevere dagli organismi pubblici le informazioni di loro interesse particolare, o di interesse collettivo o generale, che saranno fornite nel termine previsto dalla legge, sotto pena di responsabilità, fatte salve quelle il cui segreto sia indispensabile per la sicurezza della società e dello Stato;

XXXIV. a tutti sono garantiti, indipendentemente dal pagamento delle tasse:

a) il diritto di petizione ai poteri pubblici in difesa di diritti o contro illegalità e abusi di potere;

b) l’ottenimento di certificazioni presso gli uffici pubblici, allo scopo di difendere diritti e chiarire situazioni di interesse personale;

XXXV. la legge non escluderà dal giudizio del Potere Giudiziario lesioni o minacce al diritto

XXXVI. la legge non pregiudicherà i diritti acquisiti, l’atto giuridico perfetto e la cosa giudicata;

XXXVII. non ci saranno giudizi o tribunali speciali;

XXXVIII. è riconosciuta l’istituzione della giuria, secondo l’organizzazione data dalla legge, una volta che siano garantiti:

I. la completezza della difesa;

II. la segretezza del voto;

III. la sovranità del verdetto;

IV. la competenza nel caso dI giudizi in merito a reati dolosi contro la vita;

XXXIX non esiste reato senza una legge antecedente che lo definisca, né pena senza previa condanna;

XL. la legge penale non sarà retroattiva, a meno che ciò non vada a beneficio del reo;

XLI. la legge punirà qualsiasi discriminazione che attenti contro i diritti e le libertà fondamentali;

XLII. la pratica del razzismo costituisce un reato che non consente la libertà su cauzione, non può essere prescritto, ed è punibile con la reclusione, secondo quanto previsto dalla legge;

XLIII. la legge considererà reati che non consentono la libertà su cauzione e non sono suscettibili di grazia o amnistia la pratica di tortura, il traffico illecito di narcotici e droghe affini, il terrorismo e quelli definiti come crimini ripugnanti, per i quali dovranno rispondere i mandanti, gli esecutori e coloro che, pur avendone la possibilità, si sono astenuti dall’evitarli;

XLIV. costituisce reato che non consente la libertà su cauzione e non è suscettibile di grazia l’azione di gruppi armati, civili o militari, contro l’ordine costituzionale e lo Stato democratico;

XLV. la responsabilità penale è personale; l’obbligo di risarcire il danno e il decreto di perdita di beni potranno essere, ai sensi di legge, estesi ai successori e posti in esecuzione contro di loro, fino al limite del valore del patrimonio trasferito;

XLVI. la legge disporrà sulla individualizzazione della pena, adottando, tra le altre, le seguenti:

I. perdita o restrizione della libertà;

II. perdita dei beni;

III. multa;

IV. prestazione di servizi sociali alternativi;

V. sospensione o interdizione da diritti;

XLVII. non ci saranno pene:

I. di morte, tranne che in caso di guerra dichiarata, ai sensi dell’art. 84, XIX;

II. di carattere perpetuo;

III. ai lavori forzati;

IV. di esilio;

V. crudeli;

XLVIII. la pena verrà scontata in strutture distinte in base alla natura del delitto, all’età e al sesso del condannato;

XLIX. è garantito ai prigionieri il rispetto della loro integrità fisica e morale;

L. sono garantite alle prigioniere condizioni tali da permettere loro di restare con i figli durante l’allattamento;

LI. nessun brasiliano sarà estradato, salvo quelli naturalizzati, nel caso di crimine comune commesso prima della naturalizzazione, oppure in caso di coinvolgimento provato in traffico illecito di narcotici e droghe affini, secondo quanto previsto dalla legge;

LII. non sarà concessa l’estradizione di stranieri per reati politici o di opinione;

LIII. nessuno sarà processato o giudicato se non dall’autorità competente;

LIV. nessuno sarà privato della libertà o dei suoi beni senza il dovuto processo legale;

LV. alle parti in causa, nei processi civili o amministrativi, e agli accusati in generale sono garantiti il contraddittorio e l’ampia difesa, con i mezzi e le risorse inerenti alla stessa;

LVI. non sono ammissibili nei processi le prove ottenute con mezzi non leciti;

LVII. nessuno sarà considerato colpevole fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna;

LVIII. chi è identificato civilmente non sarà sottoposto a identificazione criminale, tranne che nelle ipotesi previste nella legge;

LIX. l’esercizio dell’azione privata sarà ammessa per i reati per i quali è previsto l’esercizio dell’azione legale pubblica, nel caso in cui questa non venga promossa entro il termine di legge;

LX la legge potrà limitare la divulgazione degli atti processuali solo quando questa misura sarà necessaria per difendere la privacy o per un interesse sociale;

LXI. nessuno sarà arrestato se non in caso di flagranza di reato o su ordine scritto e motivato dell’autorità giudiziaria competente, tranne che nei casi di trasgressione militare o di reati propriamente militari, definiti dalla legge;

LXII. la detenzione di qualsiasi persona e il luogo dove essa si trova verranno comunicati immediatamente al giudice competente e alla famiglia del prigioniero o alla persona dallo stesso indicata;

LXIII. il prigioniero sarà informato sui suoi diritti, tra i quali quello di non parlare, e gli sarà garantita l’assistenza della famiglia e di un avvocato;

LXIV. il prigioniero ha diritto di sapere chi sono i responsabili del suo arresto o del suo interrogatorio presso la polizia;

LXV. la detenzione illegale sarà fatta cessare immediatamente dall’autorità giudiziaria;

LXVI. nessuno sarà portato o tenuto in carcere nei casi in cui la legge ammette la libertà provvisoria, con o senza cauzione;

LXVII. non ci saranno arresti civili per debiti, tranne che per il responsabile di inadempimento volontario e ingiustificato dell’obbligo agli alimenti, e per il depositario infedele;

LXVIII. sarà sempre concesso l’habeas corpus a chi avrà subito o si sarà sentito minacciato di violenza o costrizioni nella sua libertà di movimento, a causa di illegalità o abuso di potere;

LXIX. si concederà il mandato di sicurezza per proteggere il diritto certo ed esigibile, non protetto da habeas corpus o habeas data, nei casi in cui il responsabile dell’illegalità o dell’abuso di potere sia una pubblica autorità o un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;

LXX. il mandato di sicurezza collettivo può essere richiesto da:

I. un partito politico con rappresentanza nel Congresso Nazionale;

II. una organizzazione sindacale, ente di classe o associazione legalmente costituita e funzionante da almeno un anno, per la difesa di suoi membri o associati;

LXXI. il mandato di ingiunzione verrà concesso tutte le volte che la mancanza di norme di regolamento rendano impraticabile l’esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali e delle prerogative inerenti alla nazionalità, alla sovranità e alla cittadinanza;

LXXII. l’habeas data verrà concesso:

I. per assicurare la conoscenza di informazioni relative alla persona del richiedente, come risultano nei registri o nelle banche dati di enti governativi o di carattere pubblico;

II. per la rettifica di dati, qualora non si preferisca farlo con processo segreto, giudiziale o amministrativo;

LXXIII. qualsiasi cittadino è legittimato a proporre un’azione popolare tesa all’annullamento di un atto lesivo del patrimonio pubblico o di un ente di cui lo Stato è partecipe, della moralità amministrativa, dell’ambiente e del patrimonio storico e culturale, e il promotore, tranne che nei casi di comprovata malafede, è esentato dal pagamento delle spese giudiziali e dall’onere della soccombenza;

LXXIV. lo Stato fornirà assistenza giuridica integrale e gratuita a coloro che potranno provare la loro mancanza di mezzi;

LXXV. lo Stato darà un indennizzo alle vittime di errori giudiziari, e a chi resterà in carcere oltre al tempo fissato dalla sentenza;

LXXVI. a coloro che sono riconosciuti poveri, vengono concessi gratuitamente secondo la forma della legge:

I. la registrazione dell’atto di nascita

II. il certificato di morte

LXXVII. le azioni di habeas corpus e habeas data, e, secondo la forma della legge, gli atti necessari all’esercizio della cittadinanza, sono gratuiti.

§ 1° Le norme che definiscono diritti e garanzie fondamentali hanno applicazione immediata.

§ 2° I diritti e le garanzie citati nella presente Costituzione non ne escludono altri derivanti dal regime e dai principi dalla stessa adottati, o dai trattati internazionali di cui faccia parte la Repubblica Federale del Brasile.

Capitolo II

Dei Diritti Sociali

Art. 6. Si intendono come diritti sociali: l’istruzione, la salute, il lavoro, la casa, il tempo libero, la sicurezza, la previdenza sociale, la tutela della maternità e dell’infanzia, l’assistenza agli abbandonati, secondo quanto previsto nella presente Costituzione.

Art. 7. Si intendono come diritti dei lavoratori urbani e rurali, oltre ad altri che mirano al miglioramento della loro condizione sociale:

I. il rapporto di lavoro protetto contro il licenziamento arbitrario o senza giusta causa, secondo i termini della giurisprudenza specifica, che prevedrà, tra altri diritti, anche un’indennità di compensazione;

II. l’assicurazione sulla disoccupazione, nel caso di disoccupazione involontaria;

III. il fondo di garanzia per il periodo di servizio prestato;

IV. il salario minimo, fissato per legge, unificato a livello nazionale, in grado di soddisfare i bisogni vitali basici del lavoratore e della sua famiglia: abitazione, alimentazione, istruzione, salute, tempo libero, abiti, igiene, trasporti e previdenza sociale, con adeguamenti periodici a salvaguardia del potere d’acquisto, mentre ne viene vietato il suo vincolo a qualsiasi fine;

V. la base salariale proporzionale all’estensione e alla complessità del lavoro;

VI. il divieto di riduzione del salario, tranne che per quanto disposto da convenzioni o accordi collettivi;

VII. la garanzia del salario, mai inferiore al minimo, per quanti percepiscono una remunerazione variabile;

VIII. la tredicesima mensilità, basata sulla remunerazione integrale o sul valore della pensione;

IX. la remunerazione del lavoro notturno superiore a quella del lavoro diurno;

X. la protezione del salario, secondo quanto previsto dalla legge; viene considerato reato il trattenerlo dolosamente;

XI. la partecipazione agli utili, o risultati, svincolata dalla remunerazione, e, in via eccezionale, la partecipazione alla gestione dell’impresa, come stabilito dalla legge;

XII. gli assegni-familiari pagati in base ai familiari a carico del lavoratore a basso reddito, nei termini fissati dalla legge;

XIII. la durata del lavoro normale non superiore alle otto ore giornaliere, con massimo di quarantaquattro ore settimanali, con possibilità di usufruire di orari flessibili e tempo parziale, tramite accordi o contratto collettivo di lavoro;

XIV. la giornata lavorativa di sei ore nel caso di turni ininterrotti, fatta salva la negoziazione collettiva;

XV. il riposo settimanale remunerato, preferibilmente alla domenica;

XVI. la remunerazione del lavoro straordinario superiore, almeno, del 50% di quello normale;

XVII. il godimento di ferie annuali pagate con remunerazione almeno di un terzo superiore al salario normale;

XVIII.