Costituzione dell’Impero del Giappone

COSTITUZIONE DELL’IMPERO DEL GIAPPONE
(3 novembre 1946)

Preambolo

Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con tutte le Nazioni ed i doni della libertà in tutto questo Paese, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per colpa del Governo, proclamiamo che il potere sovrano è detenuto dal popolo ed ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione, fondata sul principio universale che il governo è un sacro mandato, la cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono esercitati dai rappresentanti del popolo e i cui benefici sono goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi, le ordinanze e i regolamenti in contrasto con quanto qui stabilito.

Desideriamo la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che presiedono alle umane relazioni e che muovono l’umanità, noi, popolo giapponese, abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale rivolta e decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell’oppressione e dell’intolleranza. Noi riconosciamo e affermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace, liberi dal timore e dal bisogno.

Noi sosteniamo che nessun popolo è responsabile soltanto verso se stesso, ma che, al contrario, le leggi della moralità politica sono universali e che l’obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le loro relazioni sovrane con gli altri popoli.

Per questi alti principi e scopi, noi popolo giapponese, impegnamo il nostro onore nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.
CAPITOLO I. L’IMPERATORE

Art. 1. – L’Imperatore è il simbolo dello Stato e dell’unita del popolo; egli deriva le sue funzioni dalla volontà del popolo, in cui risiede il potere sovrano.

Art. 2. – Il trono imperiale è dinastico e successorio in conformità alla Legge sulla Casa imperiale approvata dalla Dieta.

Art. 3. – Per tutti gli atti dell’Imperatore nelle questioni di Stato è necessario il parere e l’approvazione del Gabinetto, ed il Gabinetto ne ha la responsabilità.

Art. 4. – L’Imperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste nella presente Costituzione. Egli non ha in nessun caso poteri di governo.

L’Imperatore può delegare le sue funzioni pubbliche nel modo previsto dalla legge.

Art. 5. – Quando, in conformità alla Legge sulla Casa Imperiale, viene istituita una Reggenza, il Reggente esercita le sue funzioni pubbliche in luogo dell’Imperatore. In tal caso, si applica il primo comma dell’articolo precedente.

Art. 6. – L’Imperatore nomina il Primo Ministro che è stato designato dalla Dieta. L’Imperatore nomina il Presidente della Corte Suprema che è stato designato dal Gabinetto.

Art. 7. – L’Imperatore, udito il parere e ottenuta l’approvazione del Gabinetto, svolge le seguenti funzioni pubbliche, in nome del popolo:

– promulgazione degli emendamenti alla Costituzione, delle leggi, dei decreti del Gabinetto e dei trattati;

– convocazione della Dieta;

– scioglimento della Camera dei Rappresentanti;

– indizione delle elezioni generali dei membri della Dieta;

– attestazione della nomina e delle dimissioni dei ministri di Stato e degli altri funzionari, come stabilito dalla legge, nonché del conferimento dei pieni poteri e delle lettere credenziali agli ambasciatori ed ai ministri plenipotenziari;

– attestazione delle amnistie, generali e speciali, delle commutazioni di pena, della grazia e della riabilitazione;

– conferimento delle distinzioni onorifiche;

– attestazione delle ratifiche e degli altri atti diplomatici, come stabilito dalla legge;

– ricevimento delle credenziali degli ambasciatori e dei ministri stranieri;

– rappresentanza dello Stato nelle cerimonie ufficiali.

Art. 8. – Nessuna proprietà potrà essere conferita alla Casa Imperiale, o da essa accettata o ceduta, senza l’autorizzazione della Dieta.
CAPITOLO II.. LA RINUNZIA ALLA GUERRA.

Art. 9. – Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.

Per conseguire, l’obbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell’aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.
CAPITOLO III. I DIRITTI E I DOVERI DEL POPOLO

Art. 10. – I requisiti richiesti per la cittadinanza giapponese sono determinati dalla legge.

Art. 11. – Non sarà impedito al popolo il godimento di alcuno dei diritti fondamentali dell’uomo. Tali diritti fondamentali dell’uomo, garantiti al popolo dalla presente Costituzione, sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili.

Art. 12. – Il godimento delle libertà e dei diritti garantiti al popolo dalla presente Costituzione sarà conservato dalla continua vigilanza del popolo stesso, che si asterrà da qualsiasi abuso di tali libertà e di tali diritti e ne curerà l’utilizzazione per il pubblico benessere.

Art. 13. – Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno l’obiettivo supremo dei legislatori e degli altri organi responsabili del governo.

Art. 14. – Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Né i nobili, né i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze, qualsiasi decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell’individuo che ne è attualmente titolare o che potrà diventarlo in avvenire.

Art. 15. – Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti ed i suoi funzionari e di revocarli.

Tutti i rappresentanti ed i funzionari sono al servizio dell’intera comunità e non di un qualche suo gruppo particolare.

Il suffragio universale è garantito agli adulti per l’elezione dei rappresentanti del popolo. In tutte le elezioni sarà mantenuta inviolata la segretezza del voto. Nessun votante potrà essere chiamato a rispondere, pubblicamente o privatamente, della scelta fatta.

Art. 16. – Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di danni, per la rimozione di pubblici ufficiali, per l’approvazione, l’abrogazione o l’emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti, e per qualsiasi reclamo in ordine ad altre questioni; né alcuna persona potrà essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per aver assunto l’iniziativa di una simile petizione.

Art. 17. – Ogni persona che abbia subito un danno per un atto illegale d’un pubblico funzionario ha il diritto di chiederne il risarcimento allo Stato od alla persona giuridica competente, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 18. – Nessuna persona sarà tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, è proibita.

Art. l9. – La libertà di pensiero e di coscienza è inviolabile.

Art. 20. – La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà né qualsiasi potere politico. Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall’istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.

Art. 21. – Le libertà di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta alcuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Art. 22. – Ogni persona avrà la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza è di scegliere la sua occupazione, nei limiti in cui ciò non sia in contrasto non il benessere pubblico. La libertà di tutte le persone di recarsi negli Stati stranieri e di abbandonare la propria cittadinanza sarà inviolabile.

Art. 23. – La libertà di insegnamento è garantita.

Art. 24. – Il matrimonio sarà basato unicamente sul consenso reciproco di entrambi gli sposi e sarà mantenuto attraverso una mutua collaborazione, sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie.

Le leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l’eredità, la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al matrimonio ed alla famiglia saranno formulate ispirandosi ai principi della dignità individuale e dell’eguaglianza fondamentale dei sessi.

Art. 25. – Ogni persona ha diritto alla salvaguardia di un livello minimo per la sua vita materiale e culturale.

In ogni manifestazione dell’umana convivenza, lo Stato si sforza d’incoraggiare e di migliorare la protezione e la sicurezza sociale, nonché la salute pubblica.

Art. 26. – Ogni persona avrà il diritto di ricevere un’eguale educazione, corrispondente alle sue capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona sarà obbligata ad assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze, senza eccezione, posti sotto la sua protezione, ricevano l’istruzione elementare. Tale istruzione obbligatoria sarà gratuita.

Art. 27. – Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di lavorare.

Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano d’opera infantile è proibito.

Art. 28. – Il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente è garantito.

Art. 29. -Il diritto di proprietà o di possesso dei beni è inviolabile. I diritti della proprietà saranno definiti dalla legge, in conformità al benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere espropriata per utilità pubblica, dietro giusto compenso.

Art. 30. – Il popolo è soggetto alle imposte secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31. – Nessuno potrà essere privato della vita o della libertà, od essere assoggettato ad una sanzione penale se non in conformità della procedura prevista dalla legge.

Art. 32. – A nessuno può essere negato il diritto di ricorrere agli organi giurisdizionali.

Art. 33. – Nessuna persona sarà arrestata eccetto che dietro mandato emesso dal magistrato competente, che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona stessa, a meno che quest’ultima sia arrestata in flagranza.

Art. 34. – Nessuno sarà arrestato o detenuto senza essere subito informato dell’imputazione su lui pendente, e senza ch’egli possa farsi immediatamente assistere da un avvocato. Nessuno potrà essere detenuto in mancanza di motivi valevoli; inoltre, su richiesta di chiunque, i motivi stessi dovranno essere senza indugio precisati, in udienza pubblica, davanti al magistrato, alla presenza dell’imputato e del suo avvocato.

Art. 35. – Il diritto di ognuno all’inviolabilità del domicilio, delle proprie carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e sequestri, non sarà infirmato senza un mandato sufficientemente motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare, o nelle condizioni previste nell’art. 33.

Ogni perquisizione o sequestro sarà effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico dal magistrato.

Art. 36. -È assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.

Art. 37. – In tutti gli affari penali, l’imputato avrà diritto ad un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data completa possibilità di esaminare tutte le testimonianze ed avrà diritto ad un procedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.

In ogni tempo l’accusato avrà l’assistenza di un difensore competente; e se l’imputato non sarà in grado di procurarsi il difensore stesso con i suoi mezzi, questo gli sarà procurato dallo Stato.

Art. 38. – Nessuno sarà obbligato a testimoniare contro se stesso. Nessuna confessione sarà tenuta valida come elemento di prova se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione.

Nessuno potrà essere condannato o punito nei casi in cui l’unica prova contro di esso sia costituita dalla sua confessione.

Art. 39. – Nessuno potrà essere imputato penalmente per un atto che era legale nel momento in cui era stato commesso, o per il quale esso era già stato assolto, così come nessuno potrà essere sottoposto a due giudizi per lo stesso reato.

Art. 40. – Chiunque venga assolto, dopo essere stato arrestato o detenuto, potrà richiedere i danni allo Stato, alle condizioni previste dalla legge.
CAPITOLO IV. LA DIETA

Art. 41. – La Dieta è l’organo supremo del potere statale ed è il solo organo legislativo dello Stato.

Art. 42. – La Dieta è formata da due Camere: la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.

Art. 43. – Ambedue le Camere sono costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il popolo. Il numero dei membri di ciascuna Camera viene stabilito dalla legge.

Art. 44. – I requisiti per essere elettore o membro di ciascuna delle due Camere sono stabiliti dalla legge.

Non vi sarà, però, alcuna discriminazione per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizione sociale, di origine familiare, di educazione, di proprietà o di reddito.

Art. 45. – La durata dell’ufficio di membro della Camera dei Rappresentanti è di 4 anni. Però tale durata può essere abbreviata con lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti.

Art. 46. – La durata dell’ufficio di membro della Camera dei Consiglieri è di 6 anni, ma le elezioni per ciascuna metà dei membri hanno luogo ogni 3 anni.

Art. 47. – Le circoscrizioni elettorali, le procedure di votazione e tutti gli altri problemi attinenti all’elezione dei membri delle due Camere sono regolati dalla legge.

Art. 48. – Nessuno può essere membro delle due Camere contemporaneamente.

Art. 49. – I membri di entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali dal Tesoro in conformità alla legge.

Art. 50. – Salvo che nei casi stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere non potranno essere arrestati mentre la Dieta è in sessione.

Qualsiasi membro arrestato prima dell’apertura della sessione sarà lasciato in libertà durante il periodo della sessione stessa su richiesta della Camera.

Art. 51. – I membri di entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori della Camera per i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte all’interno della Camera.

Art. 52. – La Dieta sarà convocata almeno una volta l’anno in sessione ordinaria.

Art. 53. – Il Gabinetto può convocare la Dieta in sessione straordinaria. Quando un quarto, od una frazione maggiore, dei componenti dell’una o dell’altra Camera lo richieda, il Gabinetto è obbligato a procedere alla convocazione della Dieta.

Art. 54. – Quando viene sciolta la Camera dei Rappresentanti, vi deve essere un’elezione generale dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 40 giorni dalla data dello scioglimento, e la Dieta dev’essere convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Quando viene sciolta la Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Consiglieri deve aggiornare immediatamente i suoi lavori. Tuttavia il Gabinetto può decidere, in caso di pericolo nazionale, di convocare la Camera dei Consiglieri in sessione straordinaria.

I provvedimenti deliberati nel corso di una sessione, come quella menzionata nel comma precedente, hanno carattere provvisorio e sono colpiti da nullità, se non vengono approvati dalla Camera dei Rappresentanti nei 10 giorni successivi all’apertura della nuova sessione della Dieta.

Art. 55. – Ciascuna Camera giudica le controversie elettorali relative ai suoi membri.

Tuttavia, per poter privare un membro del suo seggio è necessaria una decisione assunta colla maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti.

Art. 56. – In entrambe le Camere non potranno essere trattate questioni se non è presente almeno 1/3 del totale dei membri.

In ciascuna Camera, tutte le questioni saranno decise a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Costituzione. In caso di parità di voti, la persona che presiede deciderà la questione.

Art. 57. – In entrambe le Camere i dibattiti sono pubblici. Tuttavia, una riunione può svolgersi a porte chiuse se due terzi, o più, dei membri presenti adottino una risoluzione in tal senso. In ogni Camera si redige un processo verbale dei dibattiti. Tale processo verbale viene pubblicato ed è largamente distribuito, facendosi eccezione solo per i brani corrispondenti alle riunioni tenute a porte chiuse che si reputa debbano restare segreti.

Su richiesta di un quinto, o più, dei membri presenti, i voti dei membri in ordine a qualsiasi questione verranno menzionati nel processo verbale.

Art. 58. – Ciascuna Camera sceglie il suo Presidente ed il suo Ufficio di presidenza. Ciascuna Camera adotta il suo Regolamento per le riunioni e per la procedura, nonché il suo Regolamento interno e può punire disciplinarmente i suoi membri per violazione delle norme regolamentari.

Tuttavia, per espellere un membro è necessaria una deliberazione presa a maggioranza dei due terzi, o più, dei presenti.

Art. 59. – Un disegno od una proposta di legge diventa legge dopo l’approvazione da parte di entrambe le Camere, salvo quanto altrimenti stabilito dalla presente Costituzione.

Un disegno od una proposta di legge che è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e respinto dalla Camera dei Consiglieri diventa legge quando è approvato una seconda volta dalla Camera dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi, o più, dei membri presenti.

Nonostante le disposizioni del comma precedente, la Camera dei Rappresentanti può convocare la riunione di una Commissione congiunta delle due Camere, così come previsto dalla legge.

Nel caso che la Camera dei Consiglieri non si sia pronunciata definitivamente nei 6 giorni dal ricevimento di un disegno o di una proposta di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti, non tenendo conto delle vacanze parlamentari, la Camera dei Rappresentanti può decidere che tale omissione equivalga ad un rigetto del disegno o della proposta menzionati da parte della Camera dei Consiglieri.

Art. 60. – Il bilancio deve essere presentato prima alla Camera dei Rappresentanti. Quando, nell’esame del bilancio, la Camera dei Consiglieri assume una decisione diversa da quella della Camera dei Rappresentanti, e nel caso in cui una Commissione congiunta di entrambe le Camere, prevista dalla legge, non riesca a raggiungere un accordo, ovvero se la Camera dei Consiglieri non riesca a pronunciarsi definitivamente nei 30 giorni successivi a quello del ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), allora la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà considerata come decisione della Dieta.

Art. 61. -Il secondo comma dell’articolo precedente si applica anche all’approvazione, da parte della Dieta, dei trattati che sono stati conclusi.

Art. 62. – Ciascuna Camera può svolgere delle inchieste in ordine alle questioni di governo e può esigere la presenza e l’audizione di testimoni, nonché la presentazione di documenti.

Art. 63. – Il Primo Ministro e gli altri ministri di Stato possono in qualsiasi momento partecipare alle sedute di ciascuna delle due Camere allo scopo di prendere parte ai dibattiti sui disegni e le proposte di legge, senza tener conto se essi siano, o no, membri della Camera. Essi devono comparire dinanzi alla Camera quando è richiesta la loro presenza per dare risposte o spiegazioni.

Art. 64. – La Dieta costituirà una Corte di accusa, con i membri di entrambe le Camere, allo scopo di processare quei giudici contro i quali siano stati iniziati dei procedimenti di destituzione.

Le questioni relative alla messa in stato d’accusa saranno regolate dalla legge.
CAPITOLO V. – IL GABINETTO

Art. 65. – Il potere esecutivo spetta al Gabinetto.

Art. 66. – Il Gabinetto è costituito dal Primo Ministro, che ne assume la presidenza, e da altri ministri di Stato, come stabilito dalla legge.

Il Primo Ministro e gli altri ministri di Stato devono essere dei civili.

Il Gabinetto, nell’esercizio del potere esecutivo, è collettivamente responsabile verso la Dieta..

Art. 67. – Il Primo Ministro è designato fra i membri della Dieta, con deliberazione della medesima. E tale designazione ha la precedenza nell’ordine del giorno.

Se la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri non si trovano d’accordo, e se una Commissione congiunta di entrambe le Camere, come stabilito dalla legge, non riesce a raggiungere un accordo, ovvero la Camera dei Consiglieri non designi alcuno nel termine di 10 giorni dalla designazione compiuta dalla Camera dei Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), la decisione della Camera dei Rappresentanti verrà allora considerata come la decisione della Dieta.

Art. 68. – Il Primo Ministro nomina i ministri di Stato. La maggioranza dei ministri deve essere scelta fra i membri della Dieta.

Il Primo Ministro può revocare discrezionalmente i ministri di Stato.

Art. 69. – Se la Camera dei Rappresentanti approverà una mozione di sfiducia, o respingerà una mozione di fiducia, l’intero Gabinetto dovrà presentare le dimissioni, a meno che la Camera dei Rappresentanti non venga sciolta entro dieci giorni.

Art. 70. – In caso di vacanza nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione della Dieta in seguito ad un’elezione generale della Camera dei Rappresentanti, l’intero Gabinetto dovrà presentare le dimissioni.

Art. 71. – Nei casi menzionati nei due articoli precedenti, il Gabinetto continua nelle sue funzioni fino al momento in cui viene nominato un nuovo Primo Ministro.

Art. 72. – Il Primo Ministro, in rappresentanza dell’intero Gabinetti non sottopone alla Dieta progetti di legge e relazioni su questioni attennenti alla vita nazionale e sulla politica estera; ed esercita la sorveglianza e il controllo sui vari rami dell’amministrazione.

Art. 73. – Il Gabinetto, oltre alle funzioni amministrative di carattere generale, deve:

– applicare lealmente le leggi e condurre gli affari dello Stato;

– dirigere le relazioni con l’estero;

– concludere i trattati. Deve ottenere però la preventiva, o, in realizzo alle circostanze, successiva approvazione della Dieta;

– emanare decreti allo scopo di tradurre in atto le disposizioni della presente Costituzione e delle leggi. Però, esso non può includere disposizioni penali in tali decreti, a meno che non sia autorizzato dalla legge;

– decidere in materia di amnistie generali, di amnistie speciali, di commutazioni di pena, di grazia e di riabilitazione.

Art. 74. – Tutte le leggi e tutti i decreti saranno firmati dal ministro di Stato competente e controfirmati dal Primo Ministro.

Art. 75. – I ministri di Stato, durante il periodo in cui sono in carica, non sono soggetti ad azione giudiziaria senza il consenso del Primo Ministro; ma con ciò non si menziona il diritto di iniziare tale azione.
CAPITOLO VI. IL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 76. – Il potere giudiziario nella sua totalità è attribuito alla Corte Suprema ed alle Corti inferiori istituite dalla legge. Non verrà istituito alcun tribunale straordinario, né potranno essere conferiti ad alcun organo o ente del Potere esecutivo poteri giudiziari in ultima istanza.

Tutti i giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni e sono tenuti ad osservare soltanto la presente Costituzione e le leggi.

Art. 77. – La Corte Suprema è dotata di potestà regolamentare, la forza della quale essa stabilisce le regole di procedura e di giurisdizione, le questioni relative agli avvocati, la disciplina interna dei tribunali e l’amministrazione degli affari giudiziari.

I pubblici procuratori sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema. La Corte Suprema può delegare il potere di stabilire norme per le Corti inferiori alle Corti stesse.

Art. 78. – La rimozione dei giudici potrà essere effettuata soltanto in seguito alla formulazione di una pubblica accusa, tranne il caso che essi vengano dichiarati giudizialmente incapaci, per motivi mentali o fisici, di svolgere le loro funzioni. Nessuna azione disciplinare contro dei giudici può essere svolta da un organo od ufficio dipendente dal Potere esecutivo.

Art. 79. – La Corte Suprema è composta da un Presidente e da giudici, nel numero stabilito dalla legge; i giudici stessi, tranne il Presidente, sono nominati dal Gabinetto. La nomina dei giudici della Corte Suprema sarà ratificata dal popolo in occasione della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina; e sarà di nuovo sottoposta a ratifica in occasione della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti dopo un periodo di carica di 10 anni, e così via di seguito. Nei casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei votanti indica che essi sono favorevoli alla revoca di un giudice, questi deve essere dimesso. Le questioni sottoposte a ratifica saranno stabilite dalla legge.

I giudici della Corte Suprema verranno posti in pensione quando raggiungeranno i limiti di età stabiliti dalla legge.

Art. 80. – I giudici delle Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli in una lista redatta dalla Corte Suprema.

Tutti questi giudici rimarranno in carica per un periodo di dieci anni, con il diritto ad essere riconfermati, nell’intesa che saranno posti in pensione quando raggiungeranno l’età a tale scopo stabilita dalla legge. Essi riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi adeguati, che non saranno diminuiti durante il periodo in cui resteranno in carica.

Art. 81. – La Corte Suprema è la Corte di ultima istanza; essa avrà il potere di decidere sulla costituzionalità di qualsiasi legge, decreto, regolamento od atto ufficiale.

Art. 82. – I processi debbono svolgersi e le sentenze debbono esse- re emesse pubblicamente. Però, nei casi in cui una Corte decida all’unanimità che la pubblicità è pericolosa per l’ordine pubblico o per la morale, un processo può essere svolto in udienza segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati di stampa, nonché quelli concernenti i diritti del popolo sanciti nel Capitolo III della presente Costituzione, dovranno sempre essere svolti in udienza pubblica.
CAPITOLO VII. LE FINANZE

Art. 83. – Il potere di amministrare le finanze pubbliche sarà esercitato nei modi che la Dieta stabilirà.

Art. 84. – Non si potrà introdurre alcuna nuova imposta, né si potranno modificare quelle esistenti se non ad opera della legge, o secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 85. – Nessuna spesa sarà effettuata, né lo Stato assumerà obbligazioni, se non nei modi autorizzati dalla Dieta.

Art. 86. – II Gabinetto preparerà e sottoporrà alla Dieta, perché sia discusso e deliberato, un bilancio per ciascun anno finanziario.

Art. 87.- Allo scopo di premunirsi contro imprevisti deficit di bilancio, la Dieta può autorizzare l’istituzione di un fondo di riserva, il cui impiego è deciso dal Gabinetto, sotto la propria responsabilità.

Il Gabinetto deve ottenere l’approvazione successiva della Dieta per ogni pagamento effettuato con prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 88. – Tutti i beni della Casa Imperiale sono proprietà dello Stato. Tutte le spese della Casa Imperiale sono approvate dalla Dieta, che vota gli accrediti corrispondenti nel quadro del bilancio statale.

Art. 89. – Nessuna parte del denaro o della proprietà pubblica può essere destinata per il beneficio o il mantenimento di una qualsiasi istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi scopo educativo, caritativo o di beneficenza che non sia sotto il controllo dello Stato.

Art. 90. – Una revisione finale di tutte le spese e di tutte le entrate dello Stato sarà effettuata ogni anno da una Commissione per la revisione dei conti e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta durante l’anno finanziario immediatamente successivo al periodo cui la revisione si riferisce. L’organizzazione e la competenza della Commissione per la revisione dei conti saranno determinate dalla Dieta.

Art. 91. – Ad intervalli regolari ed almeno ogni anno, il Gabinetto presenterà alla Dieta ed al popolo una relazione sullo stato delle finanze nazionali.
CAPITOLO VIII. L’AUTONOMIA LOCALE

Art. 92. – Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento degli enti locali saranno stabilite dalla legge, in conformità ai principi dell’autonomia locale.

Art. 93. – Gli enti pubblici locali costituiranno delle assemblee, quali loro organi deliberativi, in conformità alla legge.

I principali funzionari esecutivi di tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro assemblee e tutti gli altri funzionari locali stabiliti dalla legge saranno eletti con voto popolare diretto nell’ambito delle singole comunità.

Art. 94. – Gli enti pubblici locali hanno il diritto di gestire i propri beni, i propri affari e la propria amministrazione e di redigere i propri statuti, nell’ambito delle leggi.

Art. 95. – La Dieta non può approvare una legge speciale applicabile soltanto ad un ente pubblico locale senza il consenso della maggioranza degli elettori dell’ente pubblico locale in questione, manifestata in conformità alla legge.
CAPITOLO IX. GLI EMENDAMENTI

Art. 96. – L’iniziativa per gli emendamenti da apportare alla presente Costituzione spetta alla Dieta, mediante il voto concorde dei due terzi dei membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti saranno poi sottoposti al popolo per la ratifica, che richiederà il voto favorevole della maggioranza di tutti i voti espressi a quel fine, in un referendum apposito ovvero in occasione di elezioni stabilite dalla Dieta.

Gli emendamenti, in tal modo ratificati, saranno immediatamente proclamati dall’Imperatore in nome del popolo, quale parte integrante della presente Costituzione.
CAPITOLO X. LA LEGGE SUPREMA

Art. 97. – I diritti umani fondamentali garantiti dalla presente Costituzione al popolo del Giappone sono il frutto della lotta che da epoche remote l’uomo conduce per la libertà. Essi hanno sopravvissuto a numerose e faticose prove e sono conferiti a questa ed alle future generazioni, col mandato di garantirne per sempre l’inviolabilità.

Art. 98. – La presente Costituzione è la legge suprema del Paese. Nessuna legge, ordinanza, editto imperiale od altro atto del Governo contrario, in tutto od in parte, alle disposizioni qui enunciate avrà validità e forza di legge. I trattati conclusi dal Giappone e il diritto internazionale vigente dovranno essere scrupolosamente osservati.

Art. 99. – L’Imperatore, il Reggente, i ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri pubblici funzionari sono obbligati a rispettare e a difendere la presente Costituzione.