Costituzione di Finlandia

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Costituzione di Finlandia 2000

Titolo I Norme fondamentali

Art. 1 – La Costituzione

(1) La Finlandia è una repubblica sovrana.

(2) La costituzione della Finlandia è dettata dalla presente legge costituzionale. La costituzione garantisce l’inviolabilità della dignità dell’uomo insieme alle libertà e ai diritti individuali; essa promuove la giustizia sociale.

(3) La Finlandia partecipa alla cooperazione internazionale finalizzata alla tutela della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sociale.

Art. 2 – La democrazia e il governo delle leggi

(1) I pubblici poteri appartengono al popolo che è rappresentato dal Parlamento.

(2) Il principio democratico comporta il diritto di ciascuno a partecipare allo sviluppo della società e a influenzare così le proprie condizioni di vita.

(3) L’esercizio dei poteri pubblici poggia sulla legge. Ogni attività pubblica è rigorosamente soggetta alla legge.

Art. 3 – Governo parlamentare e separazione dei poteri

(1) Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, il quale delibera in materia di bilancio.

(2) Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dal Governo, i cui componenti devono godere della fiducia del Parlamento.

(3) Il potere giudiziario è esercitato da tribunali indipendenti, di cui la Corte suprema e la Corte suprema amministrativa costituiscono le più alte istanze.

Art. 4 – Il territorio finlandese

Il territorio finlandese è indivisibile. I confini nazionali non pssono essere modificati senza il consenso del Parlamento.

Art. 5 – La cittadinanza finlandese

(1) La cittadinanza finlandese si acquisisce alla nascita e attraverso la cittadinanza dei genitori, così come specificato dalla legge. La cittadinanza può anche essere conferita per estensione o su richiesta, in base a criteri stabiliti dalla legge.

(2) Nessuno può essere spogliato o liberato dalla propria cittadinanza finlandese se non per ragioni stabilite dalla legge e solo se è già in possesso o se è in procinto di ottenere la cittadinanza di un altro Stato.

Titolo 2 Diritti e libertà fondamentali

Art. 6 – Eguaglianza

(1) Ognuno è uguale davanti alla legge.

(2) Nessuno, senza giustificato motivo, può essere discriminato da altri sulla base del sesso, dell’età, dell’origine, della lingua, della religione, delle convinzioni, delle opinioni, della salute, di una disabilità o di altre ragioni che riguardano la propria persona.

(3) I minori hanno diritto ad uguale trattamento come individui; ad essi deve essere permesso di concorrere alle decisioni che li riguardano in misura che corrisponde al loro grado di maturità.

(4) L’uguaglianza fra i sessi è promossa sia nelle attività sociali sia nella vita lavorativa, con particolare riferimento alla determinazione del salario e delle altre condizioni di impiego, come specificato dalla legge.

Art. 7 – Il diritto alla vita, alla libertà personale e all’integrità fisica

(1) Ognuno ha diritto alla vita, alla libertà personale, all’integrità e alla sicurezza personali.

(2) Nessuno può essere condannato alla pena di morte, torturato o comunque subire trattamenti che violino la dignità umana.

(3) La integrità personale dell’individuo non può essere violata, nè alcuno può essere privato della libertà in modo arbitrario o senza una ragione prevista dalla legge. Le pene che comportano una privazione della libertà personale possono essere inflitte solo da un tribunale. La legittimità di altre forme di privazione della libertà può sempre essere impugnata davanti a un tribunale. I diritti di quanti sono stati privati della libertà personale sono garantiti dalla legge.

Art. 8 – Principio di legalità e processo penale

Nessuno può essere dichiarato colpevole o condannato a una pena detentiva sulla base di un fatto che non era considerato punibile dalla legge al momento in cui è stato commesso. La pena inflitta per un reato non può essere più grave di quanto previsto dalla legge al momento in cui il reato è stato commesso.

Art. 9 – Libertà di circolazione

(1) I cittadini finlandesi e gli stranieri legalmente residenti in Finlandia hanno il diritto di circolare liberamente nel paese e di scegliere il luogo di residenza.

(2) Ognuno ha il diritto di lasciare il paese. Limitazioni a questo diritto devono essere previste dalla legge, nella misura in cui siano necessarie per garantire i procedimenti giudiziari e l’applicazione delle pene ovvero per l’adempimento del dovere di difendere la nazione.

(3) Ai cittadini finlandesi non può essere impedito di entrare in Finlandia, né essi possono essere deportati o estradati o trasferiti dalla Finlandia in un altro paese contro la loro volontà.

(4) Il diritto degli stranieri di entrare in Finlandia e di rimanere nel paese è disciplinato dalla legge. Uno straniero o una straniera non può essere deportato o deportata, estradato o estradata, respinto o respinta verso un altro paese, nel caso in cui egli o ella a seguito di ciò rischi una condanna a morte, la tortura o altri trattamenti che violino la dignità umana.

Art. 10 – Diritto alla riservatezza

(1) La vita privata, l’onore e il privato domicilio di ognuno sono garantiti. La legge detta disposizioni più specifiche sulla protezione dei dati personali.

(2) La segretezza della corrispondenza, delle telefonate e di altre comunicazioni confidenziali è inviolabile.

(3) La legge può disciplinare misure in deroga alla tutela del domicilio, ove siano necessarie allo scopo di garantire diritti e libertà fondamentali o che siano necessarie a fini investigativi. Inoltre la legge può dettare disposizioni riguardanti limiti alla segretezza delle comunicazione, purché siano necessarie a fini investigativi in relazione a delitti che mettano a repentaglio la sicurezza dei singoli o della società o la tutela del domicilio, così come può disciplinare misure analoghe in occasione di processi, controlli di sicurezza, nonché nel corso della detenzione.

Art. 11 – Libertà di religione e di coscienza

(1) Ognuno gode della libertà di religione e di coscienza.

(2) La libertà di religione e di coscienza include il diritto di professare e di praticare una religione, il diritto di manifestare le proprie convinzioni e il diritto di essere un componente o di rifiutare di essere un componente di una confessione religiosa. Nessuno può essere costretto, contro la propria coscienza, a partecipare a pratiche religiose.

Art. 12 – Libertà di espressione e diritto di accesso alle informazioni

(1) Ognuno gode della libertà di espressione. La libertà di espressione include il diritto di manifestare, diffondere o ricevere informazioni, opinioni ed altre comunicazioni senza interventi preventivi da parte di alcuno. Disposizioni più specifiche sull’esercizio della libertà di espressione sono previste dalla legge. La legge può dettare norme che limitino i programmi audiovisivi necessarie al fine di tutelare i fanciulli.

(2) I documenti e le registrazioni in possesso delle autorità sono pubblici, a meno che la pubblicazione sia specificamente limitata dalla legge per ragioni essenziali. Ognuno ha diritto di accedere ai documenti e alla registrazioni pubblici.

Art. 13 – Libertà di riunione e libertà di associazione

(1) Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni senza autorizzazione, così come il diritto di parteciparvi.

(2) Ognuno gode della libertà di associazione. La libertà di associazione include il diritto di costituire un’associazione senza autorizzazione, di fare o di non fare parte di un’assocazione e di partecipare alle attività di un’associazione. Il diritto di costituire sindacati e di organizzarsi a tutela di altri interessi è parimenti garantito.

(3) La legge detta ulteriori specifiche disposizioni sull’esercizio della libertà di riunione e della libertà di associazione.

Art. 14 – Diritti elettorali e di partecipazione

(1) Ogni cittadino finlandese che abbia raggiunto i diciotto anni d’età ha il diritto di votare alle elezioni nazionali e in occasione dei referendum. Specifiche disposizioni di questa Costituzione disciplinano le candidature alle elezioni nazionali.

(2) Ogni cittadino finlandese ed ogni straniero permanentemente residente in Finlandia che abbia raggiunto i diciotto anni d’età ha il diritto di votare alle elezioni comunali e in occasione dei referendum comunali, secondo disposizioni di legge. La legge detta ulteriori disposizioni sul diritto di partecipazione al governo comunale.

(3) Le autorità pubbliche promuovono la possibilità effettiva dei singoli di partecipare alle attività sociali e di concorrere alle decisioni che li riguardano.

Art. 15 – Tutela della proprietà

(1) La proprietà individuale è tutelata.

(2) La legge detta norme sull’espropriazione per pubblica necessità con indennizzo integrale.

Art. 16 – Diritto all’istruzione

(1) Ognuno ha diritto all’istruzione di base senza oneri. La legge detta norme sul diritto-dovere di ricevere l’istruzione.

(2) Le autorità pubbliche, sulla base di specifiche disposizioni di legge, garantiscono a ciascuno e a ciascuna pari opportunità di ottenere ulteriori servizi in materia di istruzione in rapporto alle proprie capacità e alle proprie particolari necessità, così come la possibilità di sviluppare la propria personalità senza incontrare ostacoli di natura economica.

(3) E’ garantità la libertà della scienza, delle arti e dell’alta istruzione.

Art. 17 – Diritto alla propria lingua e cultura

(1) Le lingue nazionali della Finlandia sono il finlandese e lo svedese.

(2) La legge garantisce il diritto di ognuno di usare la propria lingua, finlandese o svedese, davanti ai tribunali e alle altre autorità e di avere documenti ufficiali in quella lingua. La legge detta norme sul diritto dei Sami di usare la lingua sami davanti alle autorità. La legge garantisce i diritti delle persone che usano la lingua dei segni e delle persone che necessitano di sostegno per l’interpretazione o la traduzione a causa di disabilità.

Art. 18 – Diritto alla lavoro e libertà di impresa

(1) Ognuno ha diritto di guadagnare il proprio sostentamento mediante l’impiego, la professione o l’attività commerciale di propria scelta, così come previsto dalla legge. Le autorità pubbliche hanno il compito di tutelare la forza lavoro.

(2) Le autorità pubbliche promuovono l’occupazione e il lavoro al fine di garantire ad ognuno il diritto di lavoro. La legge detta norme sul diritto di ricevere la formazione professionale.

(3) Nessuno può essere licenziato senza motivo legale.

Art. 19 – Diritto alla sicurezza sociale

(1) Coloro i quali non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari a una vita dignitosa hanno diritto di ricevere ciò che è indispensabile alla sussistenza e assistenza.

(2) La legge garantisce a ciascuno e ciascuna il diritto alla sussistenza in caso di disoccupazione, malattia e disabilità, e in vecchiaia, così come in caso di nascita di un figlio o di perdita di chi lo o la mantiene.

(3) Le autorità pubbliche garantiscono ad ognuno, così come specificamente previsto dalla legge, adeguati servizi sociali, sanitari e medici; esse promuovono la salute della popolazione. Inoltre le autorità pubbliche sostengono le famiglie e coloro che sono responsabili di minori, in modo che possano assicurare il benessere e lo sviluppo personale di essi.

(4) Le autorità pubbliche promuovono il diritto di ognuno alla casa, nonché la possibilità di provvedere da sé alla propria abitazione.

Art. 20 – Responsabilità per l’ambiente

(1) La natura e la biodiversità, l’ambiente e il patrimonio nazionale sono responsabilità di ciascuno e di ciascuna.

(2) Le autorità pubbliche fanno tutto quanto è nelle loro possibilità per garantire a tutti il diritto a un ambiente sano, nonché la possibilità di concorrere alla decisioni che riguardano l’ambiente in cui vivono.

art. 21 – Diritto alla tutela giudiziaria

(1) Ognuno ha il diritto di ottenere che il proprio caso sia trattato appropriatamente e senza indebito ritardo dal tribunale competente o da altra pubblica autorità, così come di ottenere che sia pronunciata una sentenza relativa ai propri diritti o alle proprie obbligazioni da parte di un tribunale o di un altro organo giudiziario indipendente.

(2) La legge detta norme sulla pubblicità dei processi, sul diritto di essere sentiti, sul diritto di ottenere una sentenza motivata e sul diritto di appello, così come le ulteriori garanzie di giusto processo e buona amministrazione.

Art. 22 – Protezione dei diritti e delle libertà fondamentali

Le pubbliche autorità garantiscono l’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

Art. 23 – Diritti e libertà fondamentali in situazioni di emergenza

La legge può prevedere temporanee deroghe ai diritti e alle libertà fondamentali le quali siano compatibili con gli impegni internazionali della Finlandia in materia di diritti umani, ove siano considerate necessarie, in caso di attacco armato contro la Finlandia o in caso di un’emergenza che minacci la nazione e che, in base alla legge, sia tanto grave da essere assimilata a un attacco armato.

Titolo 3 Il Parlamento e i Rappresentanti

Art. 24 – Il Parlamento e i Rappresentanti

(1) Il Parlamento è unicamerale. E’ composto da duecento rappresentanti che sono eletti per un mandato della durata di quattro anni.

(2) Il Parlamento entra in carica a partire dal momento in cui i risultati delle elezioni parlamentari sono proclamati e dura fino alle successive elezioni.

Art. 25 – Elezioni parlamentari

(1) I Rappresentanti sono eletti con voto diretto, proporzionale e segreto. Ogni cittadino e cittadina con diritto di voto ha un voto uguale.

(2) Ai fini delle elezioni parlamentari il territorio nazionale è diviso, tenendo conto del numero dei cittadini e cittadine finlandesi, in non meno di dodici e non più di diciotto circoscrizioni. Inoltre, le isole Ǻland costituiscono una circoscrizione a sé per l’elezione di un rappresentante.

(3) Il diritto di presentare candidature alle elezioni parlamentari appartiene ai partiti politici registrati e, in base alla legge, a gruppi di persone titolari del diritto di voto.

(4) La legge detta disposizioni più specifiche sul calendario delle elezioni parlamentari, sulla presentazione dei candidati, sul procedimento elettorale e sulle circoscrizioni.

Art. 26 – Elezioni parlamentari anticipate

(1) Il Presidente della Repubblica, sulla base di una motivata proposta del Primo Ministro, e dopo aver sentito i gruppi parlamentari, mentre il Parlamento è in sessione, può indire elezioni parlamentari anticipate. Successivamente, il Parlamento delibera quando interrompere la propria attività prima del voto.

(2) Dopo le elezioni anticipate, il Parlamento si riunisce il primo giorno di calendario del mese che comincia novanta giorni dopo il voto, a meno che il Parlamento stesso abbia stabilito una convocazione in data anteriore.

Art. 27 – Eleggibilità e requisiti per l’ufficio di Rappresentante

(1) Chiunque goda del diritto di voto e non sia sotto tutela legale può essere candidato alle elezioni parlamentari.

(2) I militari, tuttavia, non possono essere eletti Rappresentanti.

(3) Il Cancelliere di giustizia del Governo, l’Ombudsman parlamentare, i giudici della Corte suprema e della Corte suprema amministrativa e il Procuratore generale non possono assolvere al mandato di Rappresentante. Se un Rappresentante è eletto Presidente della Repubblica o è nominato o eletto a uno degli incarichi indicati sopra, egli o ella decade dall’ufficio di Rappresentante a partire dalla data di nomina o elezione. Il Rappresentante o la Rappresentante decade dall’ufficio anche nel caso in cui perda i requisiti di eleggibilità.

Art. 28 – Sospensione dalla carica di Rappresentante e congedo o destituzione dall’ufficio

(1) Il Rappresentante è sospeso dall’esercizio delle sue funzioni per il tempo in cui è membro del Parlamento europeo. Durante quel periodo il Rappresentante è sostituito da un supplente. Il Rappresentante è sospeso dal proprio mandato anche durante il servizio militare.

(2) Il Parlamento può autorizzare il congedo di un Rappresentante su sua richiesta se ritiene che tale congedo sia giustificato.

(3) Se un Rappresentante trascura in misura grave e ripetuta i doveri d’ufficio, il Parlamento può, previo parere della Commissione costituzionale, destituirlo o destituirla in via permanente o per un periodo determinato con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei voti.

(4) Se una persona eletta come Rappresentante è condannata in via definitiva a una pena detentiva ovvero condannata ad altra pena per violazione delle norme elettorali, il Parlamento verifica se gli o le può essere consentito di continuare ad esercitare le funzioni di Rappresentante. Nel caso in cui la violazione sia tale che l’accusato non mantenga la fiducia e il rispetto necessari all’esercizio delle funzioni di Rappresentante, il Parlamento, previo parere del Comitato Costituzionale, può destituirlo con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 29 – Indipendenza dei Rappresentanti

Un Rappresentante ha il dovere di assolvere al proprio mandato secondo verità e giustizia. Egli o ella deve rispettare la Costituzione e nessun altra direttiva lo o la può vincolare.

Art. 30 – Immunità parlamentare

(1) A un o a una Rappresentante non può essere impedito l’esercizio delle sue funzioni.

(2) Un o una Rappresentante non può essere imputato o imputata, o privato o privata della libertà per le opinioni espresse in Parlamento o per la propria condotta in relazione alle attività parlamentari, salvo autorizzazione del Parlamento con una deliberazione assunta a maggioranza di cinque sesti dei voti.

(3) L’arresto o il fermo di un o una Rappresentante deve essere immediatamente notificato al Presidente del Parlamento. Un o una Rappresentante non può essere arrestato o arrestata, fermato o fermata prima dell’inizio del processo senza autorizzazione del Parlamento, a meno che egli o ella sia sospettato o sospettata con fondati motivi di aver commesso un delitto per il quale la pena detentiva minima sia la prigione per almeno sei mesi.

Art. 31 – Libertà di parola e comportamento del Rappresentante

(1) Ogni Rappresentante ha il diritto di parlare liberamente in parlamento su tutte le questioni in esame e su come esse sono affrontate.

(2) Ogni Rappresentante ha il dovere di comportarsi con dignità e decoro, e senza atteggiamenti offensivi nei confronti di terzi. Se un o una Rappresentante viola tali regole di comportamento, il Presidente può evidenziare ciò o togliergli o toglierle la parola. Il Parlamento può ammonire il o la Rappresentante che abbia ripetutamente violato l’ordine o sospenderlo o sospenderla dalla partecipazione alle sedute fino a un massimo di due settimane.

Art. 32 – Conflitto di interessi

Il o la Rappresentante non può partecipare alla discussione istruttoria e alla deliberazione su qualsiasi oggetto che lo o la riguardi personalmente. Tuttavia, egli o ella può partecipare al dibattito su tali oggetti in assemblea. Inoltre, un a una Rappresentante non può partecipare alla discussione istruttoria in Commissione su questioni che riguardano l’esercizio del controllo sull’adempimento dei propri doveri d’ufficio.

Titolo 4 Attività parlamentare

Art. 33 – Sessioni parlamentari

(1) Il Parlamento è convocato in sessione ogni anno in data che esso stesso stabilisce, in base alla quale il Presidente della Repubblica dichiara la sessione aperta.

(2) La sessione prosegue fino al giorno in cui il Parlamento è convocato per la successiva sessione. Tuttavia, l’ultima sessione parlamentare di una legislatura continua fino a che il Parlamento stabilisce di concludere la sua attività. Successivamente, il Presidente dichiara conclusa l’attività parlamentare per quella legislatura. Tuttavia il Presidente del Parlamento ha sempre il diritto di convocare l’assemblea, se necessario, prima del giorno delle elezioni.

Art. 34 – Il Presidente e il Consiglio di Presidenza

(1) Il Parlamento elegge fra i propri componenti un Presidente e due Vicepresidenti per ciascuna sessione parlamentare.

(2) L’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è a scrutinio segreto. Il o la Rappresentante che riceve più di metà dei voti è eletto o eletta. Se nessuno ottiene la richiesta maggioranza nel corso delle prime due votazioni, il o la Rappresentante che ottiene più voti alla terza votazione è eletto o eletta.

(3) Il Presidente, i Vicepresidenti e i Presidenti delle Commissioni parlamentari costituiscono il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza detta istruzioni sull’organizzazione del lavoro parlamentare e decide, sulla base della Costituzione e del Regolamento parlamentare, in ordine alle procedure che devono essere osservate nell’attività del Parlamento. Il Consiglio di Presidenza può avanzare proposte di legge o emendamenti a leggi che regolano il personale del Parlamento ovvero proposte o emendamenti al Regolamento parlamentare, così come proposte in ordine ad altre disposizioni che regolano l’attività del Parlamento.

Art. 35 – Commissioni parlamentari

(1) Per ciascuna legislatura il Parlamento nomina la Gran Commssione, la Commissione costituzionale, la Commisssione Affari esteri, la Commissione Finanze e le altre Commissioni permanenti individuate dal Regolamento. Inoltre, il Parlamento può istituire Commissioni ad hoc per istruire o indagare su una specifica materia.

(2) La Gran Commissione è formata da 25 componenti. La Commissione costituzionale, la Commissione Affari esteri e la Commissione Finanze hanno almeno diciassette componenti ciascuna. Le altre Commissioni permanenti hanno almeno undici componenti ciascuna. Inoltre, ogni Commissione ha il necessario numero di componenti supplenti.

(3) Una Commissione è in numero legale se sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti, a meno che un numero legale più alto sia stato specificamente fissato per un determinato oggetto.

Art. 36 – Altri organi e delegati eletti dal Parlamento

(1) Il Parlamento elegge i suoi fiduciari per la vigilanza sull’amministrazione e l’attività dell’Istituto di assicurazione sociale, secondo quanto specificato dalla legge.

(2) Il Parlamento elegge altri organi previsti dalla Costituzione, da una legge o dal Regolamento parlamentare.

(3) La legge o il Regolamento parlamentare disciplinano l’elezione dei delegati parlamentari negli organi previsti da accordi internazionali o da altri organismi internazionali.

Art. 37 – Elezione degli organi del Parlamento

(1) Le Commissioni e gli altri organi del Parlamento sono nominati nel corso della prima sessione parlamentare di ciascuna legislatura e durano in carica per la durata di essa, a meno che la Costituzione o il Regolamento parlamentare o altre specifiche disposizioni dettate dal Parlamento per uno specifico organo parlamentare non dispongano diversamente. Tuttavia, su proposta del Presidente del Parlamento, l’Assemblea può accogliere la proposta di rieleggere una Commissione o un altro organo nel corso della legislatura.

(2) Il Parlamento elegge i membri delle Commissioni e degli altri organi parlamentari. A meno che l’elezione non avvenga nemine contradicente, si applica il criterio proporzionale.

Art. 38 – Ombudsman parlamentare

(1) Il Parlamento nomina per un mandato di quattro anni un Ombudsman parlamentare e due Vice-Ombudsman, fra coloro che abbiano notevole competenza giuridica. Le norme sull’Ombudsman si applicano, nella misura del possibile, ai Vice-Ombudsman.

(2) L’Assemblea, previo parere della Commissione costituzionale, può, per ragioni particolarmente gravi, destituire l’Ombudsman prima della fine del suo mandato con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 39 – Iniziativa ai fini dell’esame da parte del Parlamento

(1) L’iniziativa davanti al Parlamento è assunta su proposta del governo o a seguito della mozione di un Rappresentante, ovvero secondo altre forme previste dalla Costituzione o dal Regolamento parlamentare.

(2) I Rappresentanti possono avanzare:

1) iniziative legislative, aventi ad oggetto una proposta di legge;

2) iniziative in materia di bilancio, aventi ad oggetto una proposta di allocazione di fondi da inserirsi nel bilancio o nel bilancio supplementare o in un altra deliberazione di bilancio; e

3) mozioni aventi ad oggetto la proposta di redigere un progetto di legge o altre misure.

Art. 40 – Istruttoria

Le proposte del Governo, le iniziative di singoli Rappresentanti, le relazioni sottoposte al Parlamento ed altri oggetti previsti dalla Costituzione o dal Regolamento parlamentare, devono essere istruiti dalle Commissioni prima di essere presi in esame dal Parlamento in seduta plenaria.

Art. 41 – Presa in esame in seduta plenaria

(1) Una proposta di legge o una proposta relativa al Regolamento parlamentare dev’essere esaminata in seduta plenaria con doppia lettura. Tuttavia, una proposta di legge rimasta in sospeso oppure un atto lasciato senza conferma sono presi in esame in unica lettura. Le altre materie sono esaminate in lettura unica.

(2) Le deliberazioni prese in seduta plenaria sono assunte a maggioranza semplice dei voti, a meno che la Costituzione non stabilisca diversamente. In caso di parità, la deliberazione è assunta mediante sorteggio, a meno che non sia richiesta una maggioranza qualificata. Il Regolamento parlamentare disciplina con maggiore dettaglio il procedimento di votazione.

Art. 42 – Funzioni del Presidente in seduta plenaria

(1) Il Presidente convoca le sedute plenarie, sottopone gli oggetti all’ordine del giorno, sovrintende al dibattito ed assicura che la Costituzione sia osservata nel corso dell’esame dei punti all’ordine del giorno in seduta plenaria.

(2) Il Presidente non può rifiutarsi di iscrivere un oggetto all’ordine del giorno o di mettere in votazione una mozione, a meno che egli o ella la consideri contraria alla Costituzione, ad una legge, o a una decisione previamente assunta dal Parlamento. In tal caso, il Presidente dà conto dei motivi del suo rifiuto. Se l’Assemblea non accetta la decisione del Presidente, la questione è sottoposta alla Commissione costituzionale, che senza indugio determina se l’azione del Presidente è stata legittima.

(3) Il Presidente non prende parte ai dibattiti né vota in seduta plenaria.

Art. 43 – Interpellanze

(1) Un gruppo di almeno venti Rappresentanti può rivolgere un’interpellanza al Governo o a un singolo Ministro su una materia di competenza del Governo o del ministro. La risposta all’interpellanza è fornita in seduta plenaria del Parlamento entro quindici giorni dalla data in cui essa è stata sottoposta all’attenzione del Governo.

(2) A conclusione dell’esame di un’interpellanza, nel caso in cui – durante la discussione – sia stata presentata una mozione di sfiducia al Governo o al singolo Ministro, il Parlamento vota la fiducia al Governo o al Ministro.

Art. 44 – Dichiarazioni e relazioni del Governo

(1) Il Governo può presentare al Parlamento una dichiarazione o una relazione su qualsiasi questione riguardante l’indirizzo politico del paese o le sue relazioni internazionali.

(2) A conclusione dell’esame della dichiarazione, nel caso in cui – durante la discussione – sia stata presentata una mozione di sfiducia al Governo o al singolo Ministro, il Parlamento vota la fiducia al Governo o al Ministro. Nessuna votazione di fiducia al Governo o a un suo componente può essere fatta a seguito dell’esame di una relazione.

Art. 45 – Interrogazioni, comunicazioni e dibattiti

(1) Ciascun Rappresentante ha il diritto di rivolgere interrogazioni a un ministro su materie che rientrano nelle sue competenze. Norme sulle interrogazioni e le risposte sono dettate dal Regolamento parlamentare.

(2) Il Primo Ministro, o un Ministro da questi designato, può fare comunicazioni al Parlamento su questioni rilevanti.

(3) Su qualsiasi questione rilevante è possibile provocare un dibattito in seduta plenaria secondo le disposizioni del Regolamento parlamentare.

(4) Il Parlamento non delibera sulle questioni di cui al presente articolo. Nell’esame di tali questioni, è possibile sollevare le eccezioni di cui all’art. 31 comma 1 a proposito del diritto di parola.

Art. 46 – Relazioni da sottoporre al Parlamento

(1) Il Governo presenta al Parlamento relazioni annuali sulle proprie attività e sulle misure adottate a seguito di indirizzi parlamentari, così come relazioni annuali sulla finanza statale e sul rispetto del bilancio.

(2) Ulteriori relazioni sono sottoposte al Parlamento in base alla Costituzione, alla legge o al Regolamento parlamentare.

Art. 47 – Diritto del Parlamento all’informazione

(1) Il Parlamento ha il diritto di ricevere dal Governo le informazioni necessarie all’esame delle diverse questioni. Il Ministro competente garantisce che le Commissioni e gli altri organi parlamentari ricevano senza ritardo i documenti necessari e le altre informazioni in possesso delle autorità.

(2) Ogni Commissione ha il diritto di ottenere dal Governo e dal Ministro competente le informazioni relative alle materie di propria competenza. La Commissione può indirizzare documenti al Governo o a un Ministro sulla base delle informazioni ricevute.

(3) Ogni Rappresentante ha il diritto ad avere le informazioni che sono in possesso delle autorità e che siano necessari allo svolgimento del suo ufficio, nella misura in cui non si tratti di informazioni segrete ovvero nella misura in cui non riguardino il progetto di bilancio in fase di predisposizione.

(4) Inoltre il diritto del Parlamento all’informazione sugli affari internazionali è disciplinato dalle disposizioni dettate da altri articoli della Costituzione.

Art. 48 – Diritto dei Ministri, dell’Ombudsman e del Cancelliere di giustizia di partecipare alle sedute

(1) I Ministri hanno il diritto di essere presenti e di partecipare ai dibattiti in seduta plenaria del Parlamento anche se non ne sono componenti. Un Ministro non può essere componente di una Commissione parlamentare. Nel caso in cui un Ministro eserciti le funzioni di Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 59, non può prendere parte all’attività parlamentare.

(2) L’Ombudsman parlamentare e il Cancelliere di giustizia possono essere presenti e partecipare ai dibattiti del Parlamento in seduta plenaria quando siano discusse le loro relazioni o altre questioni prese in esame per loro iniziativa.

Art. 49 – Principio di continuità

(1) L’esame di oggetti non esauriti in una sessione parlamentare prosegue nella sessione seguente, a meno che – nel frattempo – non si siano tenute elezioni parlamentari.

(2) Tuttavia, l’esame di una interpellanza e di una dichiarazione del Governo non prosegue nella sessione successiva. L’esame di una relazione del Governo prosegue nella sessione successiva solo se il Parlamento così delibera specificamente.

(3) Ove necessario, l’esame di questioni internazionali pendenti può continuare anche nella sessione parlamentare successiva alle elezioni.

Art. 50 – Pubblicità dei lavori parlamentari

(1) Le sedute plenarie del Parlamento sono pubbliche, a meno che l’Assemblea per ragioni assai gravi non decida diversamente per uno specifico oggetto. Il Parlamento pubblica i suoi atti secondo le norme del Regolamento parlamentare.

(2) Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Tuttavia una Commissione può aprire al pubblico le riunioni dedicate alla raccolta delle informazioni a fini istruttori. I verbali e altri documenti delle Commissioni sono disponibili al pubblico, a meno che una Commissione per ragioni stringenti decida altrimenti per uno specifico oggetto.

(3) I componenti delle Commissioni mantengono il livello di riservatezza ritenuto necessario dalla Commissione. Tuttavia, laddove la Commissione prenda in esame questioni che riguardino le relazioni internazionali della Finlandia oppure gli affari dell’Unione Europea, i suoi componenti mantengono il livello di riservatezza giudicato necessario dalla Commissione Affari esteri o dalla Gran Commissione, sentito il parere del Governo.

Art. 51 – Lingue usate nell’attività parlamentare

(1) Il finlandese e lo svedese sono le lingue di lavoro in Parlamento.

(2) Il Governo e le altre autorità presentano i documenti relativi a materie che devono essere prese in esame in Parlamento redatti sia in finlandese sia in svedese. Allo stesso modo, le repliche e le comunicazioni parlamentari, le relazioni e le risoluzioni delle Commissioni, così come le proposte scritte del Consiglio di presidenza, sono scritte in finlandese e in svedese.

Art. 52 – Regolamento parlamentare e altre istruzioni e regole procedurali

(1) Norme di dettaglio sulle procedure da seguire in Parlamento, così come negli organi del Parlamento e nell’attività parlamentare sono dettate dal Regolamento parlamentare. Il Regolamento parlamentare è adottato in seduta plenaria applicando la procedura per l’esame delle proposte di legge ed è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi della Finlandia.

(2) Il Parlamento può adottare direttive per l’organizzazione dell’amministrazione interna, per le elezioni da svolgersi in Parlamento e per altre attività parlamentari. Inoltre, il Parlamento può adottare disposizioni procedurali relative agli organi da esso nominati.

Art. 53 – Referendum

(1) La decisione di tenere un referendum consultivo è presa mediante approvazione di una legge che contiene le disposizioni sulla data del referendum e sulle opzioni sottoposte agli elettori.

(2) La legge detta disposizioni sul procedimento referendario.

Titolo 5 Il Presidente della Repubblica e il Governo

Art. 54 – Elezione del Presidente della Repubblica

(1) Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto per un mandato di sei anni, Il Presidente deve essere cittadino o cittadina finlandese dalla nascita. La stessa persona può essere eletta Presidente per non più di due mandati consecutivi.

(2) Il candidato o la candidata che ottiene più della metà dei voti è eletto o eletta Presidente. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza dei voti, si tiene una nuova votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. E’ eletto o eletta Presidente il candidato o la candidata che, nella nuova votazione, ottiene più voti. Se è presentato un solo candidato alla Presidenza, egli o ella è nominato Presidente senza ricorso al voto.

(3) Il diritto di presentare candidati alla elezione del Presidente appartiene a ogni partito politico registrato che abbia avuto, alle ultime elezioni, almeno un rappresentante eletto dalle proprie liste in Parlamento; appartiene altresì a ventimila elettori. La legge determina la data e il procedimento di elezione del Presidente.

Art. 55 – Durata del mandato presidenziale

(1) Il Presidente della Repubblica entra in carica il primo giorno del mese che inizia dopo la propria elezione.

(2) Il mandato del Presidente termina quanto entra in carica il Presidente eletto alle elezioni successive.

(3) Se il Presidente muore o se il Governo dichiara il Presidente permanentemente impedito dall’esercizio delle sue funzioni, un nuovo Presidente viene eletto appena possibile.

Art. 56 – Solenne dichiarazione del Presidente

Quando il Presidente della Repubblica entra in carica, egli o ella pronuncia davanti al Parlamento la seguente solenne dichiarazione: «Io…, eletto dal popolo di Finlandia Presidente della Repubblica, dichiaro qui che nell’esercizio delle mie funzioni presidenziali osserverò fedelmente e coscienziosamente la Costituzione e le leggi della Repubblica, e promuoverò il benessere del popolo di Finlandia al meglio delle mie capacità».

Art. 57 – Doveri del Presidente

Il Presidente della Repubblica esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione o che gli sono o le sono specificamente assegnate dalla legge.