Costituzione nazionale Argentina

Traduzione a cura di TER Centro Traduzioni di Venezia, per conto del Consiglio regionale del Veneto, tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri, a cura di Roberto Zanon, Tavola sinottica a cura di Alessandra VALERIO

Costituzione nazionale argentina

Premessa

Noi sottoscritti rappresentanti del popolo della Nazione Argentina, riuniti in Congresso Generale Costituente per volontà e scelta delle province che tale nazione compongono, in ossequio a patti preesistenti, al fine di costituire l’unione nazionale, garantire la giustizia, consolidare la pace interna, provvedere alla tutela comune, promuovere il benessere generale e assicurare i benefici della libertà a noi stessi, ai nostri posteri e a tutti gli abitanti del mondo che desiderino fare del suolo argentino la propria dimora, invocando la protezione di Dio, fonte di ogni ragione e giustizia, promulghiamo, stabiliamo e istituiamo la presente Costituzione della Nazione Argentina.

PRIMA PARTE

Capitolo Primo

Dichiarazioni, Diritti e Garanzie

Articolo 1° – La Nazione Argentina adotta quale proprio governo la forma rappresentativa repubblicana federale, come stabilito nella presente Costituzione.

Articolo 2° – Il Governo federale sostiene il culto cattolico apostolico romano.

Articolo 3° – Le autorità che esercitano il Governo federale risiedono nella città dichiarata Capitale della Repubblica da una legge speciale del Congresso, previa cessione da parte di una o più assemblee legislative provinciali, del territorio da confederare.

Articolo 4° – Il Governo federale provvede alle spese della Nazione attingendo ai fondi del Tesoro Nazionale, costituito dal ricavato dei diritti di importazione e esportazione; dal ricavato della vendita o locazione di terreni di proprietà nazionale, dai depositi postali, dagli altri contributi equamente e proporzionalmente imposti dal Congresso Generale alla popolazione, oltre che dai prestiti e dalle operazioni creditizie decise dal Congresso stesso per sopperire alle esigenze della Nazione, o per operazioni di pubblica utilità.

Articolo 5° . Ogni provincia promulgherà una propria Costituzione nell’ambito del sistema rappresentativo repubblicano, conforme ai principi, alle dichiarazioni ed alle garanzie della Costituzione Nazionale, in grado di assicurare l’amministrazione della giustizia, l’organizzazione comunale e l’istruzione primaria. Rispettate tali condizioni, il Governo federale garantisce ad ogni provincia il godimento e l’esercizio delle proprie istituzioni.

Articolo 6° – Il Governo federale interviene sul territorio delle province al fine di garantire la forma di governo repubblicana, o di respingere eventuali invasioni esterne e, su richiesta delle autorità costituite, al fine di sostenere o restaurare le stesse in caso di destituzione a causa di rivolta o invasione di altra provincia.

Articolo 7° – Gli atti pubblici e i procedimenti giudiziari di una provincia sono pienamente validi nelle altre province e il Congresso, attraverso leggi generali, può determinare la forma probatoria di detti atti e procedimenti e gli effetti legali che gli stessi produrranno.

Articolo 8° – I cittadini di ogni provincia godono di tutti i diritti, privilegi ed immunità inerenti al titolo di cittadino anche nelle altre province. L’estradizione dei criminali è obbligo reciproco fra tutte le province.

Articolo 9° – In tutto il territorio della Nazione non vi saranno altre dogane che quella nazionale, presso la quale vigeranno le tariffe decise dal Congresso.

Articolo 10° – Nell’ambito del territorio della Repubblica è libera dall’esazione di diritti la circolazione dei prodotti o manufatti nazionali, come pure la circolazione dei generi e delle merci di ogni classe, consegnate presso dogane estere.

Articolo 11° – Gli articoli di produzione o fabbricazione nazionale o estera, come pure il bestiame di ogni specie, che vengano trasferiti dal territorio di una provincia a quello di un’altra saranno esenti dall’esazione di diritti di transito, così come i veicoli a trazione animale, le navi o gli animali da soma sui quali vengano trasportati; inoltre, nessun altro diritto potrà essere imposto in seguito, a qualsivoglia titolo, per il transito sul territorio.

Articolo 12° – Le navi dirette da una provincia all’altra non saranno obbligate ad entrare, ancorarsi e pagare i diritti di transito; inoltre, in nessun caso si potrà preferire un porto rispetto ad un altro accordando preferenze con leggi o regolamenti in materia commerciale.

Articolo 13° – E’ ammessa la costituzione di nuove province nell’ambito della Nazione, ma non la costituzione di una provincia nel territorio di un’altra o di altre province, né l’accorpamento di più province in una sola senza l’approvazione della Assemblea legislativa delle province interessate e del Congresso.

Articolo 14° – Tutti gli abitanti della Nazione godono dei seguenti diritti nel rispetto delle leggi che ne regolamentano l’esercizio, e segnatamente: il diritto al lavoro e all’esercizio di qualsivoglia attività lecita; il diritto di navigare e commerciare; di presentare istanze alle autorità; di entrare, rimanere, transitare e uscire dal territorio argentino; di rendere pubbliche le proprie idee attraverso la stampa senza che siano sottoposte a censura previa; di usare e disporre dei propri beni; di associarsi a fini di utilità; di professare liberamente il proprio culto; di insegnare ed apprendere.

Articolo 14° bis – Il lavoro nelle sue diverse forme godrà della tutela delle leggi, le quali assicureranno al lavoratore condizioni onorevoli ed eque di lavoro, giornata lavorativa limitata, congedi e ferie retribuiti, retribuzione equa, retribuzione minima indicizzata, pari retribuzione per pari incarico, partecipazione agli utili aziendali, con controllo della produzione e collaborazione nella direzione, tutela a fronte del licenziamento arbitrario, stabilità nel pubblico impiego, organizzazione sindacale libera e democratica riconosciuta attraverso la semplice registrazione in uno speciale registro.

Si garantisce ai sindacati il diritto di organizzare riunioni collettive di lavoro; di ricorrere alla conciliazione e all’arbitrato; il diritto di sciopero. I rappresentanti sindacali godranno delle garanzie necessarie per gli adempimenti sindacali e la stabilità del posto di lavoro.

Lo Stato concederà i benefici della previdenza sociale, che sarà totale e obbligatoria. In particolare, la legge stabilirà l’assicurazione obbligatoria a carico degli enti nazionali o provinciali dotati di autonomia finanziaria e economica amministrati dagli interessati con la partecipazione dello Stato, senza possibilità che sussista sovrapposizione di contributi; previdenze e pensioni di anzianità indicizzate; tutela totale della famiglia; difesa del bene della famiglia; indennità economica familiare e diritto di accesso a una abitazione dignitosa.

Articolo 15° – Nella Nazione Argentina non è ammessa la schiavitù; i pochi schiavi ancor oggi esistenti saranno liberi a partire dall’entrata in vigore di questa Costituzione e una legge speciale regolamenterà i risarcimenti ai quali darà luogo la presente dichiarazione. Il contratto di compravendita di persone costituisce reato, del quale sono responsabili coloro che lo stipulano e il notaio o funzionario che lo riceve. Inoltre gli schiavi eventualmente introdotti nel paese si intenderanno liberi per il solo fatto di trovarsi nel territorio della Repubblica.

Articolo 16° – La Nazione Argentina non ammette privilegi di sangue, né di nascita: non sono previsti privilegi personali né titoli nobiliari. Tutti gli abitanti sono uguali davanti alla legge e possono accedere agli impieghi disponibili senz’altra condizione che quella di soddisfare i requisiti di idoneità. L’uguaglianza è alla base delle imposte e delle cariche pubbliche

Articolo 17° – La proprietà è inviolabile e nessun abitante può essere privato della stessa se non in virtù di sentenza emessa nel rispetto della legge. L’esproprio per motivi di pubblica utilità deve essere motivato per legge e previamente risarcito. Solo il Congresso può imporre i contributi di cui all’art. 4°. Nessun servizio personale può essere preteso, se non in virtù della legge o di sentenza basata sulla legge. L’autore o inventore è proprietario esclusivo della propria opera, invenzione o scoperta, come previsto dalla legge. La confisca dei beni è da intendersi abrogata per sempre dal Codice Penale Argentino. Nessun corpo armato può effettuare requisizioni, né pretendere assistenza di alcun genere.

Articolo 18° – Nessun abitante della Nazione può essere condannato senza previo processo, condotto in base alla legge vigente prima del fatto di cui si tratta nel processo, né essere giudicato da commissioni speciali, o sottratto al giudizio dei giudici designati in base alla legge in vigore prima del verificarsi del fatto oggetto della causa. Nessuno può essere obbligato a rilasciare dichiarazioni contro sé stesso, né essere arrestato se non in virtù di ordine scritto dell’autorità competente. La difesa in giudizio della persona e dei diritti è inviolabile. Il domicilio è inviolabile, come pure la corrispondenza epistolare e i documenti privati; una legge indicherà in quali casi e con quali motivazioni sia possibile procedere a perquisizione e occupazione del domicilio. Sono aboliti per sempre la pena di morte per motivi politici, ogni tipo di tortura e punizione corporale.

Le carceri della Nazione dovranno essere igieniche e pulite e perseguire il fine della sicurezza e non della punizione dei condannati nelle stesse detenuti e il giudice che autorizzi qualsivoglia misura che, con il pretesto della precauzione, punisca i detenuti oltre il dovuto, se ne assumerà la responsabilità.

Articolo 19° – I comportamenti privati dei cittadini che in nessun modo offendano l’ordine e la morale pubblica, né pregiudichino alcun terzo, sono sottoposti unicamente al giudizio di Dio e non all’autorità dei magistrati. Nessun abitante della Nazione potrà essere obbligato a compiere atti non richiesti dalla legge, né gli potrà essere impedito di compiere atti che la legge non proibisce.

Articolo 20° – Gli stranieri godono nel territorio della Nazione di tutti i diritti civili del cittadino; possono condurre la propria attività, commercio e professione, possedere beni immobili, acquistare gli stessi ed alienarli; navigare lungo fiumi e coste; professare liberamente il culto; fare testamento e sposarsi nel rispetto della legge. Non sono tenuti a prendere la cittadinanza, né a corrispondere contributi forzosi straordinari. Ottengono la nazionalità dopo due anni di residenza continua nella Nazione, ma l’autorità può abbreviare tale termine a favore di coloro che lo richiedano, sostenendo e dimostrando di aver reso servizi alla Repubblica.

Articolo 21° – Ogni cittadino argentino è tenuto ad armarsi in difesa della Patria e della Costituzione, nel rispetto delle leggi che a tale effetto promulghi il Congresso e dei decreti dell’Esecutivo Nazionale. I cittadini naturalizzati sono liberi di prestare o meno tale servizio per il termine di dieci anni calcolati dalla data di conseguimento della cittadinanza.

Articolo 22° – Il popolo non delibera né governa se non attraverso i propri rappresentanti e le autorità previste da codesta Costituzione. Qualsivoglia forza armata o riunione di persone che si attribuisca i diritti del popolo e inoltri istanze a nome del popolo è colpevole del reato di sedizione.

Articolo 23° – In caso di disordini interni o di attacco esterno tali da mettere in pericolo l’applicazione della presente Costituzione e l’esistenza delle autorità dalla stesse previste si dichiarerà lo stato di assedio per la provincia o il territorio colpiti dalla turbativa d’ordine, intendendo così che in tali luoghi sono sospese le garanzie costituzionali. Durante tale sospensione, tuttavia, il Presidente della Repubblica non potrà ordinare condanne né comminare pene per sua autonoma decisione. Il potere del Presidente sarà limitato in tale caso, per le persone, all’arresto o al trasferimento da una parte all’altra della Nazione, qualora esse non preferiscano lasciare il territorio argentino.

Articolo 24° – Il Congresso promuoverà la riforma dell’attuale legislazione in tutte i campi e l’istituzione del processo con giuria.

Articolo 25° – Il Governo federale promuoverà l’immigrazione europea e non potrà ridurre, limitare né gravare d’imposte l’ingresso nel territorio argentino degli stranieri il cui scopo sia quello di lavorare la terra, migliorare le industrie e introdurre e insegnare le scienze e le lettere.

Articolo 26° – La navigazione dei fiumi interni alla Nazione è libera a tutti, con l’unico requisito di attenersi ai regolamenti stabiliti dall’autorità nazionale.

Articolo 27° – Il Governo federale è tenuto a garantire i propri rapporti di pace e commerciali con le potenze straniere attraverso trattati conformi ai principi di diritto pubblico stabiliti dalla presente Costituzione.

Articolo 28° – I principi, le garanzie i diritti riconosciuti nei precedenti articoli non potranno essere modificati dalle leggi che ne regolamentano l’esercizio.

Articolo 29° – Il Congresso non può concedere all’Esecutivo nazionale, né le Assemblee legislative provinciali ai governatori delle province, poteri straordinari, né i pinei poteri pubblici, né applicare loro condizioni di sottomissione o supremazia in virtù delle quali la vita, l’onore o le fortune degli Argentini siano alla mercé di governi o di singoli. Atti di tale natura sono implicitamente ed irrimediabilmente nulli e impongono a coloro che li formulino, che vi acconsentano o che li sottoscrivano la responsabilità e la condanna in qualità di infami traditori della Patria.

Articolo 30° – La Costituzione può essere riformata in toto o in qualsivoglia delle sue parti. La necessità di riforma deve essere dichiarata dal Congresso con il voto dei due terzi almeno dei suoi membri, tuttavia non avverrà se non per opera di un’Assemblea straordinaria convocata ad hoc.

Articolo 31° – La presente Costituzione, le leggi della Nazione che conseguentemente verranno promulgate dal Congresso e i trattati con le potenze straniere costituiscono la legge suprema della Nazione e le autorità di ogni provincia sono tenute ad attenersi alla stessa, indipendentemente da qualsivoglia contraria disposizione eventualmente contenuta nelle leggi o nelle Costituzioni provinciali, salvo che per la Provincia di Buenos Aires i trattati ratificati dopo il patto del 11 novembre 1859.

Articolo 32° – Il Congresso federale non potrà promulgare leggi che limitino la libertà di stampa o impongano sulla stessa la giurisdizione federale.

Articolo 33° – Le dichiarazioni, i diritti e le garanzie elencati nella Costituzione non potranno essere intesi come negazione di altri diritti e garanzie non elencati, ma che scaturiscono dal principio della sovranità popolare e della forma di governo repubblicana.

Articolo 34° – I giudici dei Tribunali federali non potranno prestare servizio contemporaneamente presso i tribunali provinciali, né il servizio federale, sia civile che militare, costituirà residenza nella provincia in cui viene prestato, se diversa dal domicilio abituale dell’incaricato, ciò agli effetti di aspirare a incarichi nella provincia in cui questi si trovi occasionalmente.

Articolo 35° – Le denominazioni adottate successivamente al 1810 fino ad oggi, segnatamente: Province Unite del Río de la Plata, Repubblica Argentina, Confederazione Argentina saranno da qui in poi nomi ufficiali indistintamente utilizzati per definire il governo e il territorio delle province, mentre si utilizzerà l’espressione “Nazione Argentina” per la formazione e ratificazione delle leggi.

Capitolo secondo

Nuovi diritti e garanzie

Articolo 36° – Codesta Costituzione manterrà la propria validità anche qualora il rispetto della stessa si interrompa a causa di atti di forza perpetrati contro l’ordine istituzionale e il sistema democratico. Tali atti saranno irrimediabilmente nulli.

Gli autori di tali atti saranno passibili della sanzione di cui all’Articolo 29°, perderanno per sempre il diritto a ricoprire cariche pubbliche e saranno esclusi dai benefici dell’indulto e della commutazione della pena.

Nelle stesse sanzioni incorreranno coloro che, in conseguenza di tali atti, usurpino funzioni previste per le autorità della presente Costituzione o delle province, i quali risponderanno in sede civile e penale delle proprie azioni, le quali saranno imprescrittibili.

Tutti i cittadini godono del diritto di resistenza contro coloro che commettano gli atti di forza di cui al presente Articolo.

Si riterrà inoltre che abbia attentato al sistema democratico colui che incorra in grave reato doloso contro lo stato il quale reato implichi arricchimento. Il responsabile sarà escluso dalle cariche pubbliche o dal pubblico impiego per il tempo indicato dalla legge.

Il Congresso approverà una legge sull’etica pubblica per l’esercizio della funzione.

Articolo 37° – La presente Costituzione garantisce il pieno esercizio dei diritti politici, nel rispetto del principio della sovranità popolare e delle leggi conseguentemente promulgate; il suffragio è universale, paritario, segreto e obbligatorio.

La reale parità di opportunità fra uomini e donne per l’accesso a cariche elettive e partitiche sarà garantita da azioni concrete nella regolamentazione dei partiti politici e nel sistema elettorale.

Articolo 38° – I partiti politici sono istituzioni fondamentali del sistema democratico.

La creazione dei partiti e l’esercizio delle relative attività sono liberi purché avvengano nel rispetto di codesta Costituzione, la quale ne garantisce l’organizzazione e il funzionamento democratici, la rappresentanza delle minoranze, la concorrenza nella presentazione dei candidati per le cariche pubbliche elettive, l’accesso all’informazione pubblica e la diffusione delle idee.

Lo Stato contribuisce al sostegno economico delle attività dei partiti e della formazione dei dirigenti degli stessi.

I partiti politici dovranno rendere pubblici l’origine e la destinazione dei propri fondi e del proprio patrimonio.

Articolo 39° – I cittadini godono del diritto di iniziativa per quanto riguarda la presentazione di progetti di legge presso la Camera dei Deputati. Il Congresso è tenuto a procedere espressamente riguardo agli stessi entro il termine di dodici mesi.

Il Congresso, con il voto a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera, promulgherà una legge di regolamentazione di tale diritto che dovrà prevedere come requisito la sottoscrizione di non più del 3% degli elettori e dovrà contemplare un’adeguata distribuzione territoriale ai fini della sottoscrizione dell’iniziativa.

Non saranno oggetto di iniziativa popolare i progetti relativi a riforma costituzionale, trattati internazionali, tributi, bilancio preventivo e materia penale.

Articolo 40° – il Congresso, su iniziativa della Camera dei Deputati, potrà sottoporre alla consultazione popolare un progetto di legge. La legge di convocazione non potrà essere sottoposta a veto. Il voto affermativo del progetto da parte del popolo della Nazione convertirà lo stesso in legge e la sua promulgazione sarà automatica.

Il Congresso o il Presidente della Nazione, nell’ambito delle rispettive competenze, potranno convocare la consultazione popolare non vincolante. In tale caso il voto non sarà obbligatorio.

Il Congresso, con il voto della maggioranza assoluta dei membri di ogni Camera, regolamenterà le materie, i procedimenti e l’opportunità della consultazione popolare.

Articolo 41° – Tutti gli abitanti godono del diritto a un ambiente sano, equilibrato, adatto allo sviluppo umano e a che le attività produttive soddisfino le esigenze del presente senza compromettere le necessità delle generazioni future, con il dovere di tutelarle. Il danno ambientale genererà in primis l’obbligo di ripristinarela situazione precedente, nel rispetto della legge.

Le autorità provvederanno alla tutela di tale diritto, all’utilizzo razionale delle risorse naturali, alla conservazione del patrimonio naturale e culturale e della diversità biologica, oltre che all’informazione e all’educazione ambientali.

Compete alla Nazione dettare norme che contengano i presupposti minimi di tutela e alle province dettare quelle di dettaglio, senza modificare le giurisdizioni locali.

È vietato l’ingresso nel territorio nazionale di residui realmente o potenzialmente pericolosi e di scorie radioattive.

Articolo 42° – I consumatori e gli utenti di beni e servizi godono del diritto, nel rapporto di consumo, alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici, a un’informazione adeguata e veritiera, alla libertà di scelta e a condizioni eque e decorose.

Le autorità provvederanno alla tutela di tali diritti, all’educazione al consumo, alla difesa della concorrenza contro ogni forma di distorsione dei mercati, al controllo dei monopoli naturali e legali, alla qualità ed efficienza dei servizi pubblici e alla costituzione di associazioni di consumatori e utenti.

Le legislazione stabilirà procedimenti efficaci per la prevenzione e soluzione di eventuali controversie, oltre al quadro normativo dei servizi pubblici di competenza nazionale, prevedendo la necessaria partecipazione delle associazioni dei consumatori e utenti e delle province interessate agli organismi di controllo.

Articolo 43° – Chiunque può promuovere una immediata azione di tutela, sempre che non vi sia altro mezzo giudiziale più idoneo, contro eventuali atti od omissioni di autorità pubbliche o di privati, che nel presente o in un futuro imminente ledano, limitino, alterino o minaccino, con manifesta illegittimità o arbitrarietà, diritti e garanzie riconosciuti dalla presente Costituzione, da un trattato o da una legge. Qualora ciò si verifichi, il giudice potrà dichiarare l’incostituzionalità della norma sulla quale si basa l’atto o l’omissione lesiva.

Potranno promuovere azione contro qualsiasi forma di discriminazione e per quanto riguarda i diritti di tutela dell’ambiente, della concorrenza, oltre che i diritti di incidenza collettiva in generale, il soggetto interessato dal fenomeno, il difensore del popolo e le associazioni che operano a tali fini, registrate nel rispetto della legge, la quale indicherà i requisiti e le forme organizzative.

Chiunque potrà promuovere detta azione per prendere conoscenza dei dati alla stessa riferiti e della finalità, come si evincono nei registri o presso le banche dati pubbliche, o private dedicate alla fornitura di relazioni e nel caso in cui si riscontrino falsità o discriminazione, al fine di esigere la soppressione, rettifica, segretezza o aggiornamento di tali dati. Non è ammesso violare il segreto delle fonti di informazioni giornalistiche.

Quando il diritto leso, limitato, alterato o minacciato fosse la libertà fisica, o in caso di aggravio illegittimo della forma o delle condizioni di detenzione, o nel caso di sparizione forzata di persone, l’azione di habeas corpus potrà essere promossa dalla persona interessata o da chiunque in suo favore e il giudice dovrà decidere rapidamente anche in periodo di vigenza dello stato di assedio.

SECONDA PARTE

AUTORITA’ DELLA NAZIONE

Titolo primo – Governo federale

Sezione prima – Del potere legislativo

Articolo 44° – Un Congresso composto da due Camere, una dei Deputati della Nazione e l’altra dei Senatori delle province e della Città di Buenos Aires sarà investito del Potere legislativo della Nazione.

Capitolo primo

Della Camera dei Deputati

Articolo 45° – La Camera dei Deputati sarà composta da rappresentanti eletti direttamente dal popolo delle province, della Città di Buenos Aires, e della Capitale in caso di trasferimento, a tale fine considerati come distretti elettorali di un unico Stato e a maggiornza semplice dei suffragi. Il numero di rappresentanti sarà di uno ogni trentamila abitanti o frazione non al di sotto di sedicimilacinquecento. Dopo la realizzazione di ogni censimento, il Congresso fisserà la rappresentanza in base allo stesso, con la possibilità di aumentare ma non di diminuire la base espressa per ogni deputato.

Articolo 46° – I deputati per la prima Legislatura saranno nominati nella proporzione seguente: per la Provincia di Buenos Aires, dodici; per la Provincia di Cordoba, sei; per la Provincia di Catamarca, tre; per la Provincia di Corrientes, quattro; per la Provincia di Entre Ríos, due; per la Provincia di Jujuy, due; per la Provincia di Mendoza, tre; per la Provincia di Rioja, due; per la Provincia di Salta, tre; per la Provincia di Santiagio, quattro; per la Provincia di San Juan, due; per la Provincia di Santa Fe, due; per la Provincia di San Luis, due; e per la Provincia di Tucumán, tre.

Articolo 47° – Per la seconda Legislatura si dovrà realizzare il censimento generale e basarsi sullo stesso per il numero di deputati; tuttavia, il censimento potrà essere rifatto soltanto ogni dieci anni.

Articolo 48° – Per essere deputato il cittadino deve avere compiuto venticinque anni, avere la cittadinanza da quattro anni ed essere originario della provincia che elegge tale deputato, o essere residente da due anni nella stessa.

Articolo 49° – In questo caso le Legislature delle province regolamenteranno i mezzi per rendere effettiva l’elezione diretta dei deputati della Nazione; per le successive occasioni il Congresso promulgherà una legge generale.

Articolo 50° – I Deputati rimarranno in carica per quattro anni e sono rileggibili; tuttavia, la Camera si rinnoverà per metà ogni biennio; a tale effetto coloro che saranno stati nominati per la prima Legislatura, dopo che si saranno riuniti, sorteggeranno coloro che dovranno uscire nel primo periodo.

Articolo 51° – In caso di cariche vacanti, il Governo della provincia o della Capitale provvederà all’elezione legale di un nuovo membro.

Articolo 52° – Alla Camera dei Deputati compete in maniera esclusiva la proposta delle leggi sul contributo e il reclutamento delle truppe.

Articolo 53° – Solo essa esercita il diritto di accusare avanti il Senato il Presidente, il Vicepresidente, il Capo del Gabinetto dei Ministri e i membri della Corte Suprema nelle cause di responsabilità eventualmente intentate contro tali soggetti per cattivo esercizio delle proprie funzioni o reati commessi nel corso di tale esercizio; o per reati comuni, dopo avere analizzato il caso e aver dichiarato che vi è luogo a procedere votando a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Capitolo secondo

Del Senato

Articolo 54° – Il Senato sarà composto da tre senatori per ogni provincia e tre per la Città di Buenos Aires, eletti in forma diretta e congiunta, con attribuzione di due seggi al partito politico che ottenga il maggior numero di voti e il terzo al partito politico che segua per numero di voti. Ogni senatore disporrà di un voto.

Articolo 55° – I requisiti per l’elezione a Senatore sono: avere compiuto trenta anni, essere cittadino della nazione da sei anni, godere di una rendita annua di duemila pesos d’argento o di altra entrata equivalente ed essere originario della provincia che elegge tale senatore o risiedere da due anni nella stessa.

Articolo 56° – I senatori rimangono in carica sei anni e sono rieleggibili senza limitazioni; il Senato tuttavia si rinnoverà per un terzo dei distretti elettorali ogni due anni.

Articolo 57° – Il Vicepresidente della Nazione sarà Presidente del Senato; tuttavia non disporrà di alcun voto se non nel caso in cui la votazione sia in parità.

Articolo 58° – Il Senato nominerà un Presidente ad interim in caso di assenza del Vicepresidente o qualora questi eserciti le funzioni di Presidente della Nazione.

Articolo 59° – Al Senato compete giudicare in pubblico processo coloro che siano accusati dalla Camera dei Deputati e i suoi membri dovranno prestare giuramento a tale scopo. Qualora l’imputato sia il Presidente della Nazione, il Senato sarà presieduto dal Presidente della Corte Suprema. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole se non a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Articolo 60° – La sentenza non sortirà altro effetto che destituire l’imputato e dichiarare lo stesso indegno di assumere qualsivoglia carica onorifica, di fiducia o al servizio della Nazione. La parte condannata rimarrà comunque soggetta a imputazione, giudizio e condanna nel rispetto delle legge avanti i tribunali ordinari.

Articolo 61° – Compete inoltre al Senato autorizzare il Presidente della Nazione a dichiarare lo stato di assedio per uno o più punti della Repubblica in caso di attacco esterno.

Articolo 62° – Qualora risultino cariche di senatore vacanti per decesso, rinuncia, o altra causa, il Governo al quale compete il posto vacante ordinerà che si proceda immediatamente all’elezione di un nuovo membro.

Capitolo terzo

Disposizioni comuni a entrambe le Camere

Articolo 63° – Entrambe le Camere si riuniranno indipendentemente in sessioni ordinarie tutti gli anni dal primo di marzo fino al tenta novembre. Esse possono inoltre essere convocate in via straordinaria dal Presidente della Nazione o vedersi prorogare le sessioni.

Articolo 64° – Ogni Camera è giudice delle elezioni, dei diritti e dei titoli dei propri membri in quanto a validità. Nessuna di esse potrà tenere sessioni senza la maggioranza assoluta dei propri membri; tuttavia un numero minore di membri potrà obbligare gli assenti a partecipare alle sessioni secondo i termini e le pene stabiliti da ogni Camera.

Articolo 65° – Entrambe le Camere inizieranno e concluderanno le proprie sessioni simultaneamente. Nessuna delle Camere, mentre sono in riunione, potrà sospendere le proprie sessioni per oltre tre giorni senza il consenso dell’altra.

Articolo 66° – Ogni Camera redigerà il proprio regolamento e potrà con due terzi dei voti richiamare qualsivoglia dei propri membri per condotta non consona nell’esercizio delle sue funzioni, o sollevare dall’incarico tale membro per incapacità fisica o morale rivelatasi dopo l’insediamento nella carica, fino all’esclusione; tuttavia è sufficiente la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti per decidere sui caso di rinuncia volontaria alla carica.

Articolo 67° – I senatori e i deputati presteranno, al momento del proprio insediamento, giuramento affermando di voler svolgere il proprio ruolo con correttezza e di voler operare in conformità con quanto prescritto dalla presente Costituzione.

Articolo 68° – Nessuno dei membri del Congresso può essere accusato, subire interrogatori giudiziali, né essere sottoposto a molestie per le opinioni o le affermazioni espresse nell’esercizio del proprio mandato di legislatore.

Articolo 69° – Nessun senatore o deputato, dal giorno dell’elezione e fino alla cessazione dalla carica, potrà essere arrestato, eccettuato il caso in cui venga sorpreso in flagranza di reato punibile con la pena di morte, infamante o altra pena affittiva, cosa di cui si renderà edotta la rispettiva Camera con informazione sommaria dei fatti.

Articolo 70° – Qualora si sporga denuncia alla giustizia ordinaria in forma scritta contro qualsivoglia senatore o deputato, esaminato il merito della cosa in una pubblica udienza, ogni Camera potrà, con due terzi dei voti, sospendere dalle proprie funzioni l’imputato e metterlo a disposizione del giudice competente affinché proceda alla decisione del caso.

Articolo 71° – Ogni Camera può convocare i ministri del Potere Esecutivo al fine di ricevere le spiegazioni e sentire le relazioni che ritenga opportune.

Articolo 72° – Nessun membro del Congresso potrà ricevere cariche o incarichi dal Potere Esecutivo senza il previo consenso della rispettiva Camera, eccettuate gli avanzamenti di carriera previsti.

Articolo 73° – Gli ecclesiastici regolari non possono essere membri del Congresso, né i governatori della provincia per la provincia che governano.

Articolo 74° – Il servizio reso da senatori e deputati è remunerato dal Tesoro della Nazione come indicato dalla legge.

Capitolo quarto

Compiti del Congresso

Articolo 75° – Compete al Congresso:

  1. Legiferare in materia doganale. Stabilire i diritti di importazione ed esportazione, i quali dovranno essere uniformi in tutta la Nazione, come pure la determinazione dei valori sui quali essi ricadono.
  2. Imporre contributi indiretti come facoltà da esercitare congiuntamente alle province. Imporre contributi diretti, a tempo determinato, proporzionalmente uguali in tutto il territorio della Nazione, sempre che la tutela, la sicurezza comune e il bene generale dello Stato lo richiedano. I contributi previsti in codesto paragrafo, ad eccezione della parte o del totale di quelli ad attribuzione specifica, sono compartecipabili.

Una legge quadro, basata su decisioni assunte di comune accordo fra Nazione e province, istituirà regimi di compartecipazione per codesti contribuiti, garantendo l’automaticità nella remissione dei fondi.

La distribuzione fra Nazione, province e città di Buenos Aires e fra queste avverrà in maniera direttamente proporzionale alle competenze, ai servizi e alle funzioni di ognuno di tali soggetti prevedendo criteri oggettivi di ripartizione; la distribuzione sarà equa, solidale e darà priorità al raggiungimento di un pari livello di sviluppo, di qualità della vita e di opportunità su tutto il territorio nazionale.

La legge quadro farà riferimento, come Camera di origine, al Senato e dovrà essere ratificata a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera, non potrà essere modificata unilateralmente, né regolamentata e dovrà essere approvata dalle province.

Non vi sarà trasferimento di competenze, servizi o funzioni senza la rispettiva rassegnazione delle risorse, approvata dalla legge del Congresso quando opportuno e dalla provincia interessata o dalla città di Buenos Aires, a seconda dei casi.

Un organo fiscale federale sarà incaricato del controllo e della fiscalizzazione dell’esecuzione del disposto di codesto paragrafo, nel rispetto della legge, la quale legge dovrà garantire la rappresentanza di tutte le province e della città di Buenos Aires nella sua costituzione.

  1. Istituire e modificare assegnazioni specifiche di risorse compartecipabili, a tempo determinato, attraverso una legge speciale approvata a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera.
  2. Assumere prestiti sul credito della Nazione.
  3. Disporre dell’uso e dell’alienazione dei terreni demaniali.
  4. Istituire e regolamentare una banca federale con facoltà di battere moneta, oltre ad altre banche nazionali.
  5. Provvedere a coordinare il pagamento del debito interno ed esterno della Nazione.
  6. Fissare annualmente, secondo quanto stabilito nel terzo paragrafo del comma 2, di codesto articolo, il preventivo generale delle spese e il calcolo delle risorse dell’Amministrazione Nazionale in base al programma generale di governo e al piano degli investimenti pubblici e approvare o respingere il conto investimenti.
  7. Concedere sovvenzioni del Tesoro Nazionale alle province le cui rendite non raggiungano, in base ai rispettivi bilanci preventivi, il pareggio riguardo alle spese ordinarie.
  8. Regolamentare la libera navigazione dei fiumi interni, abilitare i porti che si ritengano opportuni e creare o sopprimere dogane.
  9. Far battere moneta, fissarne il valore e quello delle divise estere e adottare un sistema uniforme di pesi e misure per tutta la Nazione.
  10. Dettare i Codici Civile, del Commercio, Penale, delle Attività Minerarie, del Lavoro e della Previdenza Sociale, in corpi unificati o separati, senza che detti codici modifichino le giurisdizioni locali; l’applicazione dei codici compete ai tribunali federali o provinciali, a seconda che le cose o le persone ricadano sotto le rispettive giurisdizioni e, in particolare, dettare le leggi generali per tutta la Nazione sulla naturalizzazione e la nazionalità, con soggezione al principio di nazionalità naturale e opzione a beneficio della nazionalità argentina, oltre che le leggi sul fallimento, la falsificazione della moneta corrente e i documenti pubblici dello stato e inoltre le leggi necessarie per istituire il processo con la partecipazione della giuria.
  11. Regolamentare il commercio con le nazioni straniere e fra province.
  12. Regolamentare e istituire le Poste Nazionali.
  13. Regolamentare definitivamente i confini del territorio della Nazione, fissare quelli delle province, crearne di nuove e definire per mezzo di una legislazione speciale l’organizzazione, l’amministrazione e il governo dei territori nazionali al di fuori dei confini assegnati alle province.
  14. Provvedere alla sicurezza delle frontiere.
  15. Riconoscere le radici etnico-culturali delle popolazioni indigene argentine.

Garantire il rispetto della identità di tali popolazioni e il diritto ad un’educazione bilingue e interculturale; riconoscere la personalità giuridica delle loro comunità e il possesso e la proprietà comunitaria dei territori che normalmente occupano; regolamentare inoltre il conferimento di altri terreni adatti e sufficienti per lo sviluppo umano; nessuna di tali terre sarà alienabile, trasmissibile, né soggetta a gravami o sequestri. Assicurare la partecipazione di tali popolazioni alla gestione delle proprie risorse naturali e delle altre cointeressenze che le riguardino. Le province possono esercitare congiuntamente tali attribuzioni.

  1. Provvedere a ciò che conduce alla prosperità del Paese e al benessere di tutte le province, oltre che al progresso della cultura, dettando piani di istruzione generale e universitaria e promuovendo l’industria, l’immigrazione, la costruzione di ferrovie e canali navigabili, la colonizzazione di aree demaniali, l’introduzione e istituzione di nuove industrie, l’importazione di capitali esteri e l’esplorazione di fiumi interni, attraverso l’emanazione di leggi a tutela di tali fini e di concessioni temporanee di privilegi e ricompense a titolo di incentivo.
  2. Provvedere a ciò che conduce allo sviluppo umano, al progresso economico nel rispetto della giustizia sociale, alla produttività dell’economia nazionale, alla creazione di posti di lavoro, alla formazione professionale dei lavoratori, alla difesa del valore della moneta, alla ricerca e allo sviluppo scientifico e tecnologico, alla sua diffusione e allo sfruttamento dello stesso.

Provvedere alla crescita armoniosa della Nazione e al popolamento del suo territorio; promuovere politiche differenziate tendenti ad equilibrare il dispari sviluppo relativo di province e regioni. Ai fini delle citate iniziative, il Senato fungerà da camera di origine.

Promulgare leggi dedicate all’organizzazione e di base per l’istruzione, che consolidino l’unità nazionale nel rispetto delle diversità provinciali e locali; che garantiscano la responsabilità indelegabile dello Stato, la partecipazione della famiglia e della società, la promozione dei valori democratici e le pari opportunità e possibilità senza alcuna discriminazione; e che garantiscano altresì i principi di gratuità ed equità dell’istruzione pubblica statale e l’autonomia e autosufficienza delle università nazionali.

Dettare leggi che tutelino l’identità e la pluralità culturale, la libera creazione e circolazione delle opere d’autore, il patrimonio artistico e gli spazi culturali e audiovisivi.

  1. Istituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema di Giustizia; creare e sopprimere pubblici impieghi, fissarne le mansioni, erogare pensioni, attribuire gradi onorari e concedere amnistie generali.
  2. Ammettere o rigettare le motivazioni delle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente della Repubblica e dichiarare la necessità di procedere a nuove elezioni.
  3. Approvare o rigettare trattati stipulati con le altre nazioni e con le organizzazioni internazionali e i concordati con la Santa Sede. Trattati e concordati sono gerarchicamente superiori alle leggi.

La Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Americana sui Diritti Umani, il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e il relativo Protocollo attuativo, la Convenzione sulla Prevenzione e la Punizione del Reato di Genocidio; la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti della Donna, la Convenzione contro la Tortura e Altri Comportamenti e Pene Crudeli, Disumane o Degradanti, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, nelle condizioni di vigenza, hanno dignità costituzionale, non derogano alcun articolo della prima parte della presente Costituzione e sono da considerarsi complementari dei diritti e delle garanzie dalla stessa riconosciuti. Potranno essere pubblicate e promulgate, se del caso, unicamente dal Potere Esecutivo Nazionale, previa approvazione dei due terzi della totalità dei membri di ogni Camera.

Gli altri trattati e convenzioni sui diritti umani, previa approvazione del Congresso, dovranno essere votati dai due terzi della totalità dei membri di ogni Camera ai fini di godere di dignità costituzionale.

  1. Legiferare e promuovere misure di azione fattiva che garantiscano la reale parità di opportunità e di trattamento e il pieno godimento ed esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente Costituzione e dai trattati internazionali vigenti sui diritti umani, in particolare in riferimento ai bambini, alle donne, agli anziani e ai disabili.

Dettare un regime di sicurezza sociale speciale e completo a tutela del bambino in stato di abbandono, dalla gravidanza fino al termine dell’istruzione elementare, e della madre durante la gravidanza e l’allattamento.

  1. Approvare trattati integrativi che deleghino competenza e giurisdizione a organizzazioni sovranazionali in circostanze di reciprocità e uguaglianza e che rispettino l’ordine democratico e i diritti umani. Le norme dettate a tale riguardo sono gerarchicamente superiori alle leggi.

L’approvazione di tali trattati con Stati latinoamericani richiede la maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera.

In caso di trattati con altri Stati, il Congresso della Nazione, a maggioranza assoluta dei membri presenti di ogni Camera, dichiarerà la convenienza di approvare il trattato, il quale potrà essere approvato soltanto con il voto a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera trascorsi centoventi giorni dall’atto dichiarativo.

La pubblicazione e promulgazione dei trattati di cui al presente paragrafo richiede la previa approvazione a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera.

  1. Autorizzare il Potere Esecutivo a dichiarare guerra o a stipulare la pace.
  2. Autorizzare il Potere Esecutivo a ordinare rappresaglie e istituire regolamenti per i bottini.
  3. Stabilire il contingente delle Forze Armate in tempo di pace e di guerra e dettare le norme per l’organizzazione e il governo delle stesse.
  4. Permettere l’ingresso di truppe straniere nel territorio della Nazione e l’uscita di forze nazionali dai confini.
  5. Dichiarare in stato di assedio uno o più punti della Nazione in caso di moti interni e approvare o sospendere lo stato di assedio dichiarato, in caso di vacanza, da parte del Potere Esecutivo.
  6. Esercire una legislazione esclusiva nel territorio della Capitale della Nazione e dettare la legislazione necessaria per il conseguimento dei fini specifici degli istituti di utilità nazionale nel territorio della Repubblica.

Le autorità provinciali e comunali conserveranno i poteri di polizia e imposizione su tali istituti purché non interferiscano con il conseguimento dei citati fini.

  1. Deliberare il controllo federale nei confronti di una provincia o della città di Buenos Aires.

Approvare o revocare il controllo così decretato, in caso di vacanza, da parte del Potere Esecutivo.

  1. Predisporre tutte le leggi e i regolamenti ritenuti opportuni per l’esercizio dei poteri succitati e di tutti gli altri poteri conferiti dalla presente Costituzione al Governo della Nazione Argentina.

Articolo 76° – Si vieta la delega legislativa al Potere Esecutivo, salvo che in materie determinate riguardanti l’amministrazione o l’emergenza pubblica, con termine stabilito per l’esercizio e nell’ambito della delega stabilita dal Congresso.

La decadenza risultante dal trascorrere del termine previsto nel paragrafo precedente non implica revisione dei rapporti giuridici nati entro l’ambito delle norme dettate in conseguenza della delega legislativa.

Capitolo quinto

Della Formazione e dell’Approvazione delle Leggi

Articolo 77° – Le leggi possono avere origine in qualsivoglia Camera del Congresso, da progetti presentati dai loro membri o dal Potere Esecutivo, fatte salve le eccezioni di cui alla presente Costituzione.

Articolo 78° – Approvato un progetto di legge dalla Camera nella quale ha avuto origine, esso passa all’altra Camera per essere discusso. Approvato da entrambe, passa all’esame del Potere Esecutivo della Nazione, che in caso di approvazione, lo promulga come legge.

Articolo 79° – Ogni Camera, dopo aver approvato un progetto di legge in generale, può delegare alle proprie commissioni l’approvazione in particolare del progetto, con il voto della maggioranza assoluta del totale dei suoi membri. La Camera potrà, con uguale numero di voti, annullare la delega e ritornare alla normale prassi. L’approvazione in commissione richiede il voto a maggioranza assoluta del totale dei suoi membri. Una volta approvato il progetto in commissione, esso seguirà l’iter ordinario.

Articolo 80° – Si riterrà approvato dal Potere Esecutivo qualsivoglia progetto che non ritorni indietro nel termine di dieci giorni lavorativi. I progetti parzialmente rigettati non potranno essere approvati per la parte restante. Inoltre, le parti non sottoposte a obiezione potranno essere promulgate soltanto se dotate di autonomia normativa e se l’approvazione parziale non altera lo spirito né l’unità del progetto approvato dal Congresso. In tale caso si applicherà il procedimento previsto per i decreti di necessità e urgenza.

Articolo 81° – Nessun progetto di legge totalmente rigettato da una delle Camere potrà essere ripresentato nelle sessioni di quello stesso anno.

Nessuna delle Camere può rigettare totalmente un progetto nato in seno alla stessa e in seguito modificato con aggiunte o emendamenti dalla Camera responsabile della revisione dello stesso. Se il progetto è stato oggetto di aggiunte o emendamenti da parte della Camera responsabile della revisione, si dovrà indicare il risultato della votazione al fine di stabilire se tali aggiunte o correzioni siano state apportate a maggioranza assoluta dei presenti o dai due terzi. La Camera di origine potrà a maggioranza assoluta dei presenti approvare il progetto con le aggiunte o correzioni proposte o insistere sulla redazione originaria, a meno che le aggiunte o correzioni siano state apportate dalla Camera responsabile della revisione con votazione favorevole dei due terzi dei presenti. In quest’ultimo caso il progetto passerà al Potere Esecutivo con le aggiunte o correzioni apportate dalla Camera responsabile della revisione, salvo che la camera di origine non insista sulla redazione originale con il voto dei due terzi dei presenti. La Camera di origine non potrà inserire nuove aggiunte o correzioni rispetto a quelle apportate dalla Camera responsabile della revisione.

Articolo 82° – La volontà di ogni Camera deve essere manifestata espressamente; si esclude, in tutti i casi, la ratificazione tacita o fittizia.

Articolo 83° – Rigettato in toto o in parte un progetto dal Potere Esecutivo, esso ritorna alla Camera di origine con le relative osservazioni; tale Camera ne discute nuovamente e se lo conferma a maggioranza pari a due terzi dei voti, passa nuovamente all’altra Camera per la revisione. Se entrambe le Camere lo ratificano a pari maggioranza, il progetto diviene legge e passa al Potere Esecutivo per la promulgazione. Le votazioni di entrambe le Camere sono in questo caso nominali e si vota sì o no e sia i nomi sia le ragioni dei votanti che le obiezioni del Potere Esecutivo vengono immediatamente pubblicati sulla stampa. Se le Camere esprimono opinioni diverse sulle obiezioni, il progetto non può essere ripresentato durante le sedute di quello stesso anno di presentazione.

Articolo 84° – Per la ratificazione delle leggi si adotterà la seguente formula : il Senato e la Camera dei Deputati della Nazione Argentina, riuniti in Congresso, …, decretano, o ratificano con valore di legge.

Capitolo sesto

Dell’Ente per la Revisione Generale della Nazione

Articolo 85° – Il controllo esterno del settore pubblico nazionale nei suoi aspetti patrimoniali, economici, finanziari e operativi compete al Potere Legislativo.

L’esame delle decisioni del Potere Legislativo sull’esercizio delle funzioni e la situazione generale della Pubblica Amministrazione sarà effettuata alla luce dei dettami dell’Ente per la Revisione Generale della Nazione.

Tale organismo di consulenza tecnica del Congresso, con autonomia funzionale, verrà costituito come prescritto dalla legge che ne regolamenta la creazione e il funzionamento, legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dai membri di ogni Camera. Il presidente dell’organismo sarà nominato su proposta del partito politico all’opposizione con maggior numero di legislatori nel Congresso.

Questi avrà in carico il controllo della legalità, della gestione e la verifica di tutta l’attività della Pubblica Amministrazione centralizzata e decentrata, indipendentemente dalle modalità organizzative, oltre alle altre funzioni eventualmente previste dalla legge per tale figura. Interverrà obbligatoriamente nel procedimento di approvazione o rigetto dei conti delle entrate e investimento dei fondi pubblici.

Capitolo settimo

Del Difensore del Popolo

Articolo 86° – Il Difensore del Popolo è un organo indipendente istituito nell’ambito del Congresso della Nazione, che agirà in piena autonomia funzionale, senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. La missione che gli compete è la tutela e protezione dei diritti umani e degli altri diritti, garanzie e interessi tutelati da codesta Costituzione e dalle leggi a fronte di fatti, atti od omissioni dell’Amministrazione, oltre al controllo dell’esercizio delle funzioni amministrative pubbliche.

Il Difensore del Popolo ha legittimazione processuale ed è eletto e sollevato dall’incarico dal Congresso con il voto dei due terzi dei membri presenti di ogni Camera. Gode delle immunità e dei privilegi dei legislatori. La carica ha durata quinquennale ed è rieleggibile una sola volta. L’organizzazione e il funzionamento di questa istituzione saranno regolamentati da una legge speciale.

Sezione seconda – Del Potere Esecutivo

Capitolo primo

Natura e durata

Articolo 87° – Il Potere esecutivo della Nazione compete a un cittadino, il quale assumerà il titolo di “Presidente della Nazione Argentina”.

Articolo 88° – In caso di malattia, assenza dalla Capitale, decesso, rinuncia o destituzione del Presidente, il Potere Esecutivo sarà esercitato dal Vicepresidente della Nazione. In caso di destituzione, decesso, dimissione o incapacità del Presidente e del Vicepresidente della Nazione, il Congresso deciderà quale pubblico funzionario debba svolgere il ruolo di Presidente fino alla cessazione della causa di incapacità o venga eletto un nuovo Presidente.

Articolo 89° – Per essere eletto Presidente o Vicepresidente della Nazione è necessario che il candidato sia nato in territorio argentino, o che sia figlio di cittadino nativo del luogo anche se nato in paese straniero; il candidato deve inoltre rispondere agli altri requisiti necessari per l’elezione a senatore.

Articolo 90 – Il Presidente e Vicepresidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti o succedersi reciprocamente per un solo periodo consecutivo. Qualora siano stati rieletti, o sia siano reciprocamente succeduti, non potranno essere eletti a nessuna delle due cariche se non dopo un quadriennio.

Articolo 91° – Il Presidente della Nazione cessa dalla carica nel giorno stesso in cui scade il termine di quattro anni per il quale è stato eletto, senza che alcun evento che lo abbia eventualmente interrotto possa costituire motivo di completamento del ciclo in seguito.

Articolo 92° – Il Presidente e il Vicepresidente percepiscono un compenso corrisposto dal Tesoro della Nazione ed esso non potrà essere modificato nel periodo in cui essi sono in carica. Nello stesso periodo non potranno assumere altra carica, né ricevere alcun altro emolumento dalla Nazione, né dalle province.

Articolo 93° – All’accettazione della carica il Presidente e il Vicepresidente presteranno giuramento nelle mani del Presidente del Senato e davanti al Congresso riunito in assemblea, nel rispetto del proprio credo religioso, affermando di volere: “Svolgere con lealtà e patriottismo la funzione di Presidente (o di Vicepresidente) della Nazione e osservare e far osservare fedelmente la Costituzione della Nazione Argentina”.

Capitolo secondo

Delle Modalità e dei Tempi per l’Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Nazione

Articolo 94° – Il Presidente e il Vicepresidente della Nazione saranno eletti direttamente dal popolo, con doppio turno, come stabilito da codesta Costituzione. A tale fine il territorio nazionale costituirà un unico distretto.

Articolo 95° – L’elezione avverrà nei due mesi precedenti la conclusione del mandato del Presidente in carica.

Articolo 96° – Il secondo turno elettorale, se del caso, si svolgerà fra le due liste di candidati più votate, nei trenta giorni seguenti la prima.

Articolo 97° – Qualora la lista più votata nel primo turno abbia ottenuto oltre il quarantacinque per cento dei voti a favore validamente formulati, i componenti della stessa saranno nominati Presidente e Vicepresidente della Nazione.

Articolo 98° – Qualora la lista più votata nel primo turno abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti a favore validamente formulati e, inoltre, vi sia una differenza superiore a dieci punti percentuali rispetto al totale dei voti a favore della lista immediatamente successiva per numero di voti validamente formulati, i componenti della prima saranno nominati Presidente e Vicepresidente della Nazione.

Capitolo terzo

Compiti del Potere Esecutivo

Articolo 99° – Il Presidente della Nazione ha le seguenti attribuzioni:

  1. E’ Il capo supremo della Nazione, capo del governo e responsabile politico dell’amministrazione generale del paese.
  2. Detta le istruzioni e i regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi della Nazione, prestando attenzione a non alterarne lo spirito con eccezioni normative.
  3. Partecipa alla formazione delle leggi nel rispetto della Costituzione, le promulga e le fa pubblicare. Il Potere Esecutivo non potrà in nessun caso, pena la nullità assoluta e insanabile, emettere disposizioni di carattere legislativo.

Solamente qualora circostanze eccezionali rendano impossibile seguire l’iter ordinario previsto da codesta Costituzione per l’approvazione delle leggi e sempre che non si tratti di norme che regolamentino questioni in materia penale, tributaria, elettorale o il regime dei partiti politici, potrà dettare decreti per motivi di necessità e urgenza, i quali verranno decisi con l’accordo generale dei ministri che dovranno controfirmarli, unitamente al capo del gabinetto dei ministri.

Il capo del gabinetto dei ministri personalmente ed entro dieci giorni, sottoporrà la misura all’attenzione della Commissione Bicamerale Permanente, la cui composizione dovrà rispettare la proporzione delle rappresentanze politiche di ogni Camera. Tale commissione emetterà il proprio verdetto entro dieci giorni in riunione plenaria di ogni Camera ai fini dell’espressa discussione, di cui le Camere si occuperanno immediatamente.

Una legge speciale votata a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera regolamenterà l’iter e i limiti di intervento del Congresso.

  1. Nomina i magistrati della Corte Suprema con decisione del Senato assunta con votazione favorevole dei due terzi dei membri presenti, in seduta pubblica, convocata ad hoc.

Nomina gli altri giudici del tribunali federali di grado inferiore in base a una proposta vincolante di una rosa di tre nomi del Consiglio della Magistratura, con approvazione del Senato, in seduta pubblica, nella quale si prenderà in esame l’idoneità dei candidati.

Una nuova nomina, preceduta da pari decisione, sarà necessaria per il mantenimento in carica di qualsivoglia dei citati magistrati una volta compiuta l’età di settantacinque anni. Tutte le nomine di magistrati la cui età sia quella indicata o superiore dovranno essere per cinque anni e potranno essere ripetute illimitatamente, seguendo lo stesso iter.

  1. Può decidere l’indulto o commutare le pene per reati soggetti alla giurisdizione federale, previa relazione del relativo tribunale, eccettuati i casi di accusa da parte della Camera dei Deputati.
  2. Concede pensioni, trattamenti di quiescenza, licenze e pensioni di anzianità, nel rispetto delle leggi della Nazione.
  3. Nomina e rimuove ambasciatori, ministri plenipotenziari e incaricati d’affari con l’approvazione del Senato; autonomamente nomina e rimuove soltanto il capo del gabinetto dei ministri e gli altri ministri dell’ufficio, i funzionari della segreteria, gli agenti consolari e i dipendenti la cui nomina non sia altrimenti regolamentata nella presente Costituzione.
  4. Procede annualmente all’apertura delle sedute del Congresso, riunite a tale effetto entrambe le Camere, dando conto in questa occasione dello stato della Nazione, delle riforme promesse dalla Costituzione e raccomandando alle Camere l’attenzione alle misure che ritenga necessarie ed opportune.
  5. Proroga le sessioni ordinarie del Congresso, o convoca lo stesso in sedute straordinarie nel caso in cui un importante motivo di ordine o di progresso così richieda.
  6. Supervisiona l’esercizio del potere del capo del gabinetto dei ministri riguardo all’esazione delle imposte della Nazione e al relativo investimento, nel rispetto della legge o del bilancio preventivo alla voce spese nazionali.
  7. Conclude e sottoscrive trattati, concordati e altre negoziazioni necessarie per il mantenimento dei buoni rapporti con le organizzazioni internazionali e le nazioni estere, ne riceve i ministri e ne accetta i consoli.
  8. E’ Comandante in Capo di tutte le forze armate della Nazione.
  9. Provvede agli incarichi militari della Nazione:

con autorizzazione del Senato conferisce gli incarichi o i gradi agli ufficiali superiori delle forze armate; agisce autonomamente sul campo di battaglia.

  1. Dispone delle forze armate e concorre all’organizzazione e distribuzione delle stesse secondo il fabbisogno della Nazione.
  2. Dichiara guerra e ordina rappresaglie con l’autorizzazione e approvazione del Congresso.
  3. Dichiara lo stato di assedio in una o più parti della Nazione, in caso di attacco esterno e a tempo determinato, con l’approvazione del Senato. In caso di disordini interni gode di questo potere soltanto quando il Congresso sia vacante, in quanto tale compito compete al citato organo, e il Presidente esercita detto potere con le limitazioni di cui all’Articolo 23.
  4. Può chiedere al capo del gabinetto dei ministri e ai capi di tutti i rami e ministeri dell’amministrazione, e per loro mezzo agli altri dipendenti, le relazioni che ritenga opportune e che tali soggetti saranno tenuti a fornire.
  5. Può assentarsi dal territorio della Nazione, con il permesso del Congresso. In caso di vacanza dello stesso, potrà assentarsi senza permesso unicamente per ragioni giustificate di servizio pubblico.
  6. Può provvedere a assegnare i posti vacanti negli incarichi che richiedano l’accordo del Senato, e che si verifichino durante l’eventuale vacanza dello stesso, per mezzo di nomine in commissione che scadranno al termine della Legislatura.
  7. Decide di condurre la verifica federale di una certa provincia o della città di Buenos Aires in caso di vacanza del Congresso, che deve essere convocato contestualmente per procedere.

Capitolo quarto

Del Capo di Gabinetto e degli altri Ministri del Potere Esecutivo

Articolo 100° – Il capo del gabinetto dei ministri e gli altri ministri segretari il cui numero e la cui competenza saranno stabiliti da una legge speciale, cureranno gli interessi della Nazione e controfirmeranno e legalizzeranno gli atti del Presidente per mezzo della propria firma, requisito senza il quale sarebbero privi di validità. Al capo del gabinetto dei ministri, avente responsabilità politica nei confronti del Congresso della Nazione, compete:

  1. Esercitare l’amministrazione generale del paese.
  2. Emettere gli atti e i regolamenti necessari per esercitare i poteri attribuitigli dal presente articolo e le facoltà delegate dal Presidente della Nazione, con la controfirma del ministro segretario del settore al quale detto atto o regolamento si riferisce.
  3. Effettuare le nomine dei dipendenti dell’Amministrazione, eccettuate quelle che competono al Presidente.
  4. Esercitare le funzioni e svolgere i compiti delegati dal Presidente della Nazione e d’accordo con il gabinetto decidere le materie indicate dal Potere Esecutivo, o per propria decisione, le materie che ritenga necessarie per importanza, nell’ambito delle proprie competenze.
  5. Coordinare, predisporre e convocare le riunioni di gabinetto, presiedendo le stesse in caso di assenza del Presidente.
  6. Inviare al Congresso i progetti di Legge dei Ministeri e del Bilancio preventivo nazionale, previa discussione con accordo del gabinetto e approvazione del Potere Esecutivo.
  7. Fare esigere le imposte della Nazione ed applicare la Legge del Bilancio preventivo nazionale.
  8. Controfirmare i decreti attuativi delle leggi, i decreti che dispongono la proroga delle sedute ordinarie del Congresso o la convocazione di sedute straordinarie e i messaggi del Presidente atti a promuovere l’iniziativa legislativa.
  9. Partecipare alle riunioni del Congresso e ai relativi dibattiti, senza votare.
  10. Una volta avute inizio le sessioni ordinarie del Congresso, presentare unitamente agli altri ministri una memoria dettagliata dello stato della Nazione per quanto riguarda le questioni seguite dai rispettivi ministeri.
  11. Produrre le relazioni e fornire le spiegazioni orali o scritte eventualmente richieste al Potere Esecutivo da qualsivoglia delle Camere.
  12. Controfirmare i decreti tramite i quali si esercitano facoltà delegate dal Congresso, i quali saranno soggetti al controllo della Commissione Bicamerale Permanente.
  13. Controfirmare unitamente agli altri Ministri i decreti di necessità e urgenza e i decreti di promulgazione parziale di leggi.

Sottoporrà personalmente ed entro dieci giorni dall’approvazione detti decreti all’attenzione della Commissione Bicamerale Permanente.

Il capo del gabinetto dei ministri non potrà assumere contestualmente a tale incarico la responsabilità di alcun altro ministero.

Articolo 101° – Il capo del gabinetto dei ministri deve essere presente in Congresso almeno una volta al mese, alternativamente in ognuna delle Camere, al fine di informare sull’andamento del Governo; senza pregiudizio del disposto dell’articolo 71, può essere interpellato agli effetti dell’esame di una mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza assoluta della totalità dei membri di qualsivoglia delle Camere, ed essere rimosso con il voto della maggioranza assoluta dei membri di ogni Camera.

Articolo 102° – Ogni ministro è responsabile in prima persona degli atti che firma e collegialmente di quelli che approva con i colleghi.

Articolo 103° – I ministri non possono autonomamente, in nessun caso, assumere decisioni, ad eccezione di quelle riguardanti il regime economico e amministrativo dei rispettivi ministeri.

Articolo 104° – Dopo l’apertura delle sessioni del Congresso, i ministri del gabinetto dovranno presentare una memoria dettagliata sullo stato della Nazione per quanto riguarda le singole competenze dei vari ministeri.

Articolo 105° – Non possono essere senatori, né deputati senza dare le dimissioni dalla carica di ministro.

Articolo 106° – I ministri possono partecipare alle sedute del Congresso e prendere parte ai dibattiti, senza voto.

Articolo 107° – Godranno, per il servizio prestato, di un emolumento stabilito dalla legge, che non potrà essere aumentato né diminuito a favore o a danno di coloro che sono in carica.

Sezione terza – Del Potere Giudiziario

Capitolo primo

Della sua natura e durata

Articolo 108° – Il Potere Giudiziario della Nazione sarà esercitato da una Corte Suprema di Giustizia e dagli altri tribunali di grado inferiore che il Congresso decida di istituire sul territorio della Nazione.

Articolo 109° – In nessun caso il Presidente della Nazione può esercitare funzioni giudiziarie, arrogarsi la discussione di cause pendenti o riaprire cause concluse.

Articolo 110° – I giudici della Corte Suprema e dei tribunali di grado inferiore della Nazione conserveranno il proprio incarico sempre che diano esempio di buona condotta e riceveranno per il servizio prestato un emolumento stabilito dalla legge, il quale non potrà essere aumentato né diminuito in alcun modo mentre tali giudici sono in carica.

Articolo 111° – Nessun cittadino potrà essere membro della Corte Suprema di Giustizia senza essere avvocato della Nazione con otto anni di esercizio della professione e senza rispondere ai requisiti per l’elezione a senatore.

Articolo 112° – Nella circostanza della prima nomina della Corte Suprema i soggetti nominati presteranno giuramento nelle mani del Presidente della Nazione di svolgere i propri obblighi amministrando la giustizia in modo corretto e legale e in conformità con le disposizioni della Costituzione.

In seguito il giuramento verrà prestato davanti al Presidente della Corte stessa.

Articolo 113° – La Corte Suprema detterà il proprio regolamento interno e nominerà i propri incaricati.

Articolo 114° – Al Consiglio della Magistratura, regolamentato da una legge speciale approvata a maggioranza assoluta della totalità dei membri di ogni Camera, competerà la scelta dei magistrati e l’amministrazione del Potere Giudiziario.

Il Consiglio sarà periodicamente integrato, in modo da conservare l’equilibrio fra la rappresentanza degli organi politici risultante dalle urne, dei giudici di ogni ordine e grado e degli avvocati iscritti all’albo federale. Sarà inoltre formato da altre persone che svolgono la loro attività in ambito accademico e scientifico, nel numero e nella forma stabiliti dalla legge.

Al Potere Giudiziario compete :

  1. Selezionare tramite concorsi pubblici i candidati ai posti di magistrati dei grado inferiori.
  2. Emettere proposte articolate su terne vincolanti per la nomina dei magistrati dei tribunali di grado inferiore.
  3. Amministrare le risorse ed applicare il bilancio preventivo assegnato dalla legge all’amministrazione della giustizia.
  4. Esercitare poteri disciplinari sui magistrati.
  5. Decidere l’apertura del procedimento di rimozione di magistrati e, se del caso, ordinare la sospensione e formulare la relativa accusa.
  6. Dettare i regolamenti relativi all’organizzazione giudiziale e tutti quelli eventualmente necessari per assicurare l’autonomia dei giudici e l’efficace prestazione dei servizi legati alla giustizia.

Articolo 115° – I giudici dei tribunali di grado inferiore della Nazione potranno essere rimossi per le cause di cui all’Articolo 53 ad opera di un procedimento istruttorio in presenza di una giuria formata da legislatori, magistrati e avvocati iscritti all’albo federale.

La sentenza, non appellabile, non potrà avere altro effetto che la destituzione dell’imputato. La parte soccombente rimarrà comunque soggetta ad accusa, giudizio e pena del rispetto delle leggi avanti i tribunali ordinari.

Il giudice sospeso avrà diritto all’archiviazione del caso ed eventualmente al reintegro del, trascorsi cento ottanta giorni calcolati dalla decisione di aprire il procedimento di rimozione senza che sia stata pronunciata sentenza.

Nella legge speciale alla quale si riferisce l’Articolo 114, si dovrà indicare la composizione e le procedure della citata giuria.

Capitolo secondo

Compiti del Potere Giudiziario

Articolo 116° – Compete alla Corte Suprema e ai tribunali di grado inferiore della Nazione la discussione e decisione di tutte le cause riguardanti materia regolamentata nella Costituzione e nelle leggi della Nazione, con la riserva di cui al punto 12 dell’Articolo 75; come pure nei trattati in essere con paesi stranieri; altresì le cause riguardanti ambasciatori, ministri e consoli stranieri; le cause riguardanti il diritto e la giurisdizione marittima; i procedimenti in cui la Nazione sia parte; le cause nata fra due o più province; fra una provincia e gli abitanti di un’altra provincia; fra gli abitanti di varie province e fra una provincia e i propri abitanti, contro uno Stato estero o un cittadino straniero.

Articolo 117° – In tali casi la Corte Suprema eserciterà la propria giurisdizione per appello nel rispetto delle norme e delle eccezioni prescritte dal Congresso; ma per tutti i casi riferiti ad ambasciatori, ministri e consoli stranieri e per quelli nei quali sia parte una provincia, eserciterà la giurisdizione originariamente ed esclusivamente.

Articolo 118° – Tutti i processi penali ordinari non derivanti dal mandato accusatorio concesso alla Camera dei Deputati dovranno essere decisi da una giuria, una volta che tale istituzione sarà stata istituita nella Repubblica.

Le discussione di tali processi avverrà nella provincia stessa nella quale è stato commesso il reato, ma quando esso sia stato compiuto al di fuori dei confini della Nazione, contro il diritto delle genti, ovvero internazionale, il Congresso deciderà con legge speciale la sede del processo.

Articolo 119° – Il tradimento nei confronti della Nazione consisterà unicamente nel prendere le armi contro la stessa, o nell’unirsi ai suoi nemici, prestando loro aiuto e soccorso.

Il Congresso fisserà con una legge speciale la pena per tale reato, ma essa non si estenderà dalla persona del delinquente, né l’infamia del reo si trasmetterà ai parenti dello stesso di qualsiasi grado.

Sezione quarta – Del Pubblico Ministero

Articolo 120° – Il Pubblico Ministero è un organo indipendente con autonomia funzionale e indipendenza finanziaria, il cui compito consiste nel promuovere l’applicazione della giustizia in difesa della legalità degli interessi generali della società, di concerto con le altre autorità della Repubblica.

L’ufficio del Pubblico Ministero è composto da un procuratore generale della Nazione e un avvocato generale della Nazione e dagli altri membri indicati dalla legge.

Tali membri godono di immunità funzionali e intangibilità delle retribuzioni.

Titolo secondo – Governi provinciali

Articolo 121° – Alle province compete tutto il potere non delegato dalla presente Costituzione al Governo Federale, oltre al potere che si siano espressamente riservate con accordi speciali al momento della costituzione.

Articolo 122° – Si danno le proprie istituzioni locali e sono rette dalle stesse. Eleggono i propri governatori, legislatori e altri funzionari della provincia, senza interventi del Governo federale.

Articolo 123° – Ogni provincia detta la propria costituzione, conformemente al disposto dell’art. 5°, garantendo l’autonomia comunale e regolamentandone limiti e contenuti nell’ambito dell’ordine istituzionale, politico, amministrativo, economico e finanziario.

Articolo 124° – Le province potranno creare regioni per lo sviluppo economico-sociale e stabilire organi aventi poteri atti al conseguimento dei fini prefissi e potranno inoltre stipulare patti internazionali, purché non incompatibili con la politica estera della Nazione e con i poteri delegati al Governo Federale o al credito pubblico della Nazione; con il riconoscimento del Congresso Nazionale. La città di Buenos Aires godrà del regime che verrà istituito a tale effetto.

Alle province compete la proprietà originaria delle risorse naturali esistenti sul proprio territorio.

Articolo 125° – Le province possono stipulare trattati parziali ai fini dell’amministrazione della giustizia, di interessi economici e opere di comune utilità, con il riconoscimento del Congresso Federale; inoltre promuovere la propria industria, l’immigrazione, la costruzione di ferrovie e canali navigabili, la colonizzazione di aree di proprietà provinciale, l’introduzione e istituzione di nuove industrie, l’importazione di capitali esteri e l’esplorazione dei fiumi, tutto ciò attraverso leggi che tutelino tali fini e con risorse proprie.

Le province e la città di Buenos Aires possono mantenere in essere organismi di previdenza sociale per i dipendenti pubblici e professionisti, oltre a promuovere il progresso economico, lo sviluppo umano, la creazione di posti di lavoro, l’istruzione, la scienza, la conoscenza e la cultura.

Articolo 126° – Le province non esercitano il potere delegato alla Nazione. Non possono stipulare trattati parziali di natura politica, né promulgare leggi sul commercio, o la navigazione interna o estera, né istituire dogane provinciali, né battere moneta, né costituire banche con facoltà di emettere banconote senza la previa autorizzazione del Congresso Federale, né dettare i codici Civile, del Commercio, Penale e delle Attività Minerarie dopo che siano stati approvati dal Congresso e neppure dettare in particolare leggi sulla cittadinanza e la naturalizzazione, la bancarotta, la falsificazione della moneta o di documenti dello Stato, né istituire diritti di tonnellaggio, né armare navi da guerra o raccogliere eserciti, salvo in caso di invasione esterna o di pericolo talmente imminente da non ammettere dilazione alcuna, dandone conto al Governo federale, né nominare o ricevere agente stranieri.

Articolo 127° – Nessuna provincia può dichiarare, né fare guerra ad altra provincia. Le eventuali controversie devono essere sottoposte all’attenzione della Corte Suprema di Giustizia e composte dalla stessa. Le ostilità di fatto sono atti di guerra civile, classificati come sedizione o tumulto, che il Governo Federale è tenuto a soffocare e reprimere nel rispetto della legge.

Articolo 128° – I governatori provinciali sono agenti naturali del Governo Federale il cui compito consiste nel far rispettare la Costituzione e le leggi della Nazione.

Articolo 129° – La città di Buenos Aires godrà di un regime di governo autonomo, con poteri propri di legislazione e giurisdizione e il capo del governo sarà eletto direttamente dal popolo della città. Una legge garantirà gli interessi dello Stato nazionale, con Buenos Aires capitale della Nazione.

Nel quadro del disposto di codesto articolo, il Congresso della Nazione convocherà gli abitanti della città di Buenos Aires affinché, attraverso i rappresentanti eletti a tale fine, dettino lo statuto organizzativo delle proprie istituzioni.

Norme transitorie

Prima: la Nazione Argentina conferma la propria legittima e imprescindibile sovranità sulle Isole Malvinas, Georgia del Sud e Sandwich del Sud e sui relativi spazi marittimi e insulari in quanto costituenti parte integrante del territorio nazionale.

Il recupero di detti territori e il pieno esercizio della sovranità nel rispetto dello stile di vita degli abitanti e secondo i principi del diritto internazionale, costituiscono un obiettivo permanente e irrinunciabile del popolo argentino.

Seconda: le azioni positive a cui fa riferimento l’articolo 37, ultimo paragrafo, non potranno essere inferiori a quelle vigenti al momento dell’approvazione di codesta Costituzione e dureranno per il tempo stabilito dalla legge (cfr. art. 37).

Terza: la legge che regolamenti l’esercizio dell’iniziativa popolare dovrà essere approvata entro diciotto mesi da detta approvazione (cfr. Articolo 39).

Quarta: gli attuali membri del Senato della Nazione svolgeranno il proprio incarico fino a scadenza del mandato di ognuno.

Con l’occasione del rinnovo di un terzo del Senato, nel millenovecento novantacinque, per sopraggiunta scadenza dei mandati di tutti i senatori eletti nel millenovecento ottantasei, sarà inoltre designato un terzo Senatore per distretto per ogni Legislatura. L’insieme dei senatori per ogni distretto dovrà essere composto, per quanto possibile, in modo che il partito politico o l’alleanza elettorale con il maggior numero di mebri nella Legislatura abbia due seggi e il restante vada al partito politico o all’alleanza elettorale che lo segua per numero di membri. In caso di parità, avrà prevalenza il partito politico o l’alleanza elettorale che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi nelle elezioni legislative provinciali immediatamente precedenti.

L’elezione dei senatori sostitutivi di quelli in scadenza di mandato nel millenovecento novantotto, come pure l’elezione dei soggetti che sostituiscano qualsivoglia fra gli attuali senatori in caso di applicazione dell’art. 62, avverrà secondo le stesse regole di designazione. Tuttavia, il partito politico o l’alleanza elettorale che abbia il maggior numero di membri nella legislatura al momento dell’elezione del senatore, godrà del diritto a veder eleggere il proprio candidato, con la sola limitazione che i tre senatori non appartengano tutti a uno stesso partito politco o alleanza elettorale. Queste regole saranno inoltre applicabili all’elezione dei senatori da parte della città di Buenos Aires, nel millenovecento novantacinque da parte del corpo elettorale e nel millenovecento novantotto dall’organo legislativo della città.

L’elezione di tutti i senatori ai quali la presente norma fa riferimento avverrà con anticipo non inferiore a sessanta né superiore a novanta giorni rispetto al momento in cui il senatore deve entrare in carica. In tutti i casi i candidati a senatori verranno proposti dai partiti politici o dalle alleanze elettorali. Il rispetto dei requisiti di legge e statutari per essere proclamati candidati dovrà essere certifcato dalla Giustizia Elettorale Nazionale e comunicato alla Legislatura.

Ogni qual volta venga eletto un senatore nazionale occorrerà nominare un supplente, che enterà in carica nei casi previsti dall’art. 62.

I mandati dei senatori eletti per applicazione della presente disposizione transitoria scadranno il nove dicembre duemilauno (cfr. art. 54).

Quinta: tutti i componenti del Senato saranno eletti secondo le modalità indicate all’art. 54 entro i due mesi precedenti il dieci dicembre duemilauno, tirando a sorte – tutti riuniti – chi debba uscire nel primo e nel secondo biennio (cfr. art. 56).

Sesta: un regime di compartecipazione conforme al disposto del comma 2 dell’art. 75 e la regolamentazione dell’organismo fiscale federale verranno stabiliti entro la fine dell’anno 1996; la distribuzione di competenze, servizi e funzioni vigenti all’approvazione di tale riforma non potrà essere modificata senza l’approvazione della provincia interessata; non sarà inoltre possibile modificare a detrimento delle province la distribuzione delle risorse vigente al momento dell’autorizzazione della presente riforma e in entrambi i casi fino alla pronuncia del menzionato regime di compartecipazione.

La presente norma non produce effetto sui reclami amministrativi o giudiziali in corso derivanti da differenze nella distribuzione di competenze, servizi, funzioni o risorse fra la Nazione e le province (cfr. art. 75, comma 2).

Settima: il Congresso eserciterà nella città di Buenos Aires, capitale della nazione, le funzioni legislative che gli competono nel rispetto dell’art. 129 (cfr. art. 75, comma 30).

Ottava: la Legislazione delegata preesistente non contenente termine stabilito per l’esercizio della stessa scadrà trascorsi cinque anni di vigenza della presente disposizione, eccettuato il caso in cui il Congresso della Nazione la ratifichi espressamente con una nuova legge (cfr. art. 76).

Nona: il mandato del Presidente in essere al momento dell’approvazione di codesta riforma dovrà essere considerato come primo periodo (cfr. art. 90).

Decima: il mandato del Presidente della Nazione che assuma la carica l’8 luglio 1995 scadrà il 10 dicembre 1999 (cfr. art. 90).

Undicesima: la scadenza delle nomine e la durata limitata previste nell’art. 99, comma 4, entreranno in vigore dopo cinque anni dall’approvazione di codesta riforma costituzionale (cfr. art. 99, comma 4).

Dodicesima: le prescrizioni stabilite negli artt. 100 e 101 del capitolo IV della sezione II della seconda parte di codesta Costituzione riferite al capo del gabinetto dei ministri entreranno in vigore l’8 luglio 1995.

Il capo del gabinetto dei ministri sarà nominato per la prima volta l’8 luglio 1995 ; fino a tale data i poteri che competono a tale figura saranno esercitati dal Presidente della Repubblica (cfr. artt. 99, comma7, 100 e 101).

Tredicesima: a partire dai trecentosessanta giorni di vigenza di codesta riforma, i magistrati di gerarchia inferiore potranno essere nominati soltanto attraverso il procedimento previsto nella presente Costituzione. Fino ad allora si applicherà il sistema precedentemente vigente (cfr. art. 114).

Quattordicesima: le cause pendenti avanti la Camera dei Deputati al momento dell’insediamento del Consiglio della Magistratura saranno rimesse a quest’ultimo agli effetti del comma 5 dell’art. 114. Quelle pendenti avanti il Senato rimarranno in tale sede fino alla decisione (cfr. art. 115).

Quindicesima: fino a che vengano costituiti i poteri derivanti dal nuovo regime di autonomia della città di Buenos Aires, il Congresso eserciterà una legislazione esclusiva sul territorio, negli stessi termini che fino all’approvazione della presente.

Il capo del governo sarà eletto nel corso dell’anno millenovecento novantaciqnue.

La legge prevista ai paragrafi secondo e terzo dell’art. 129 dovrà essere approvata entro il termine di duecentosettanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione. Fino a quando venga promulgato lo statuto organizzativo, la designazione e rimozione dei giudici della città di Buenos Aires sranno regolamentate dagli artt. 114 e 115 di codesta Costituzione (cfr. Art. 129).

Sedicesima: la presente riforma entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione. I membri della Assemblea Costituente, il Presidente della Nazione Argentina, i presidenti delle Camere Legislative e il Presidente della Corte Suprema di Giustizia prestano giuramento in un unico atto il 24 agosto 1994, nel Palazzo San José, Concepción del Uruguay, Provincia di Entre Ríos.

Ogni potere dello Stato e le autorità provinciali e comunali dispongono quanto necessario affinché i propri membri e funzionari giurino codesta Costituzione.

Diciassettesima: il testo della Costituzione approvato e stabilito da codesta Assemblea Costituente sostituisce quello fino ad oggi vigente.

Aula delle sedue dell’Assemblea Costituente. Santa Fe, li 22 agosto 1994. – Eduardo Menem – Edgardo R. Piuzzi – Luis A. J. Brasesco – Juan Estrada.