Legge costituzionale federale della repubblica d’Austria

I testi originali sono tratti dal sito web ufficiale della Cancelleria Federale (RIS).

Versione basata sulle traduzioni italiane pubblicate in:

“Codice” di diritto costituzionale austriaco, a cura di Francesco Palermo, Padova, Cedam, 1998;
Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, a cura di E. Palici di Suni Prat, F. Cassella, M. Comba, Padova, Cedam, 1998;

nonché sulle traduzioni inglese e francese pubblicate a cura della Cancelleria Federale.

Coordinamento e revisione finale della traduzione a cura di Roberto Zanon, con la collaborazione di Luisa Furnari.

Il testo è stato rivisto dal curatore soltanto fino all’articolo 59 b. I restanti articoli sono da considerarsi bozza di lavoro, pubblicata per soddisfare le richieste degli addetti ai lavori di disporre comunque di una traccia di traduzione.

Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

Legge costituzionale federale

della Repubblica d’Austria

Legge costituzionale federale

Titolo I

  1. Disposizioni generali

Articolo 1

L’Austria è una Repubblica democratica. Il suo diritto promana dal popolo.

Articolo 2

(1) L’Austria è uno Stato federale.

(2) Lo Stato federale è formato dai Länder autonomi: Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg, Vienna.

Articolo 3

(1) Il territorio federale comprende il territorio dei Länder federati.

(2) Ogni variazione del territorio federale, che sia al tempo stesso variazione del territorio di un Land, come pure la variazione di un confine del Land all’interno del territorio federale può aver luogo – salvoquanto disposto da trattati di pace – solo con leggi costituzionali del medesimo tenore della Federazione e del Land interessato alla variazione.

Articolo 4

(1) Il territorio federale costituisce un’unità valutaria, ecnomiaca e doganale.

(2) All’interno del territorio della Federazione non possono essere costituite né altre limitazioni dei traffici.

Articolo 5

(1) Capitale federale e sede degli organi supremi della Federazione è Vienna.

(2) In caso di situazioni straordinarie il Presidente federale, su richiesta del Governo federale, può spostare la sede degli organi supremi della Federazione in un’altra località del territorio federale.

Articolo 6

(1) Per la Repubblica d’Austria esiste una cittadinanza unica.

(2) I cittadini che hanno la residenza principale in un Land, sono cittadini di que­sto Land; le leggi del Land possono comunque attribuire la cittadinanza anche a quei cittadini della Repubblica che siano domiciliati in un Land ma non vi risiedano.

(3) Si considera residenza principale di una persona il luogo dove la persona medesima abbia stabilito, in modo dimostrabile o deducibile dalle circostanze, il centro delle proprie relazioni di vita; qualora, considerando la globalità dei rapporti di vita professionali economici e sociali, tali presupposti oggettivi conducano a più residenze, si definisce residenza principale quella in cui la persona abbia il legame più stretto.

Articolo 7

(1) Tutti i cittadini della Federazione sono uguali davanti alla legge. Sono esclusi privilegi di nascita, di sesso, di ceto, di classe e di confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato per la propria disabilità. La Repubblica (Federazione, Länder e Comuni) promuove e garantisce la parità di trattamento di tutti, disabili e non, in tutti i settori della vita quotidiana.

(2)La Federazione, i Länder ed i Comuni riconoscono le pari opportunità tra uomo e donna. Sono ammissibili tutte quelle disposizioni che di fatto promuovono le pari opportunità tra gli uomini e le donne eliminando le diseguaglianze tuttora esistenti.

(3) Per definire le cariche si utilizza la forma data dal sesso di colui o colei che le detiene. Lo stesso accade per i titoli.

(4) Ai dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti all’esercito federale, è assicurato l’esercizio, senza restrizioni, dei loro diritti politici.

Articolo 8

La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche.

Articolo 8a

(1) I colori della Repubblica d’Austria sono rosso-bianco-rosso. La bandiera è composta di tre strisce orizzontali di uguale larghezza di cui la centrale è bianca, la superiore e l’inferiore sono rosse.

(2) Lo stemma della Repubblica d’Austria (stemma federale) è formato da un’aquila nera ad una testa, dall’armatura d’oro e dalla lingua rossa che si libra in aria, il cui petto è coperto da uno scudo rosso attraversato da una banda argentata. L’aquila reca sul capo una corona dorata in guisa di muraglia, con tre bastioni visibili. Una catena di ferro spezzata cinge i due artigli. L’aquila tiene nell’artiglio destro un falcetto d’oro con la lama ricurva, nell’artiglio sinistro un martello d’oro.

(3) Disposizioni particolari, con speciale riguardo alla tutela dei colori e dello stemma come pure del sigillo della Repubblica, sono disciplinate con legge federale.

Articolo 9

(1) Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale.

(2) Singoli diritti di sovranità della Federazione possono essere trasferiti, per legge o per accordo internazionale ratificato secondo quanto previsto dall’art. 50. com­ma 1, ad organizzazioni interstatali e ai loro organi, e l’attività di organi di Stati esteri all’interno, come anche l’attività di organi austriaci all’estero, possono venire disciplinati dal diritto internazionale.

Articolo 9a

(1) L’Austria si riconosce nel principio della difesa nazionale globale. E’ compito della difesa nazionale globale proteggere l’indipendenza verso l’esterno, nonché l’inviolabilità e l’unità del territorio federale, specie al fine di preservare e difendere la neutralità perpetua. In questo modo anche le istituzioni costituzionali e la loro libertà di azione, nonché le libertà democratiche della popolazione vanno protette e difese da aggressioni violente dall’esterno.

(2) Alla difesa nazionale globale appartengono la difesa militare, spirituale, civile ed economica.

(3)Ogni cittadino austriaco ha l’obbligo del servizio militare. Colui che per motivi di coscienza rifiuta di adempiere gli obblighi militari e ne viene esonerato, deve prestare un servizio sostitutivo. I particolari sono disciplinati dalla legge.

(4) Le cittadine austriache possono facoltativamente prestare servizio militare nell’esercito federale in qualità di soldatesse ed hanno il diritto di portare a termine tale servizio.

Articolo 10

(1) Spettano alla Federazione l’esecuzione e la legislazione nelle seguenti materie:

  1. Costituzione federale, in particolare elezione del Consiglio nazionale, referendum in base alla Costituzione federale, giustizia costituzionale;
  2. affari esteri, compresa la rappresentanza politica ed economica nei confronti dell’estero, in particolare la conduzione di tutti i trattati internazionali, fatta salva la competenza dei Länder secondo l’art. 16, comma l; delimitazione delle frontiere; commercio di merci e bestiame con l’estero; dogane;
  3. disciplina e controllo dell’ingresso nel territorio federale e dell’uscita da esso; immigrazione ed emigrazione; passaporti; allontanamento dal territorio dello Stato, esilio, espulsione, estradizione e transito delle persone estradate;
  4. finanze federali, in particolare imposte che siano da riscuotere in tutto o in parte dalla Federazione; monopoli;
  5. moneta, credito, borse e banche; pesi e misure, determinazione del titolo e punzonatura dei metalli preziosi;
  6. diritto civile, comprese le associazioni economiche, fatta esclusione per le norme che sottopongono a limitazioni amministrative il commercio di immobili da parte degli stranieri ed anche il commercio di terreni edificati o destinati ad essere edificati, inclusa l’acquisizione per causa di morte da parte di persone che non rientrano nella cerchia degli eredi per legge; fondazioni private; diritto penale ad esclusione del diritto penale amministrativo e della procedura penale amministrativa in materie che rientrino nella sfera autonoma di attività dei Länder; amministrazione della giustizia; istituzioni per la difesa della società contro criminali, persone corrotte od altrimenti pericolose; giustizia amministrativa; diritto d’autore; stampa; espropriazione, in quanto non riguardi materie che rientrino nella sfera autonoma di attività dei Länder, attività dei notai, degli avvocati e professioni affini;
  7. mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico incluso il pronto intervento, fatta eccezione per la polizia di sicurezza locale; diritto di associazione e di riunione; stato civile, compresa l’anagrafe e la variazione dei nomi; polizia e registrazione degli stranieri; armi, munizioni ed esplosivi, tiro a segno;
  8. disciplina dell’industria e dell’artigianato; agenzie pubbliche e mediazioni private; repressione della concorrenza sleale; brevetti e tutela di modelli, marchi di fabbrica ed altri contrassegni di commercio; questioni legali per la tutela dei brevetti; ingegneri e geometri; camere di commercio, industria e artigianato; istituzione di rappresentanze professionali, in quanto estese all’intero territorio federale, ad eccezione dei settori agricolo e forestale;
  9. trasporto ferroviario, aereo e, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, fluviale; motorizzazione; questioni relative al tratti stradali che, per la loro importanza ai fini del traffico, siano stati con legge federale dichiarati strade federali, ad eccezione della polizia stradale; polizia fluviale e della navigazione in quanto non rientrante nell’art. 11; poste e telecomunicazioni; valutazioni di impatto ambientale dei progetti connessi a tali settori, per i quali si debba tener conto di notevoli ripercussioni sull’ambiente e per i quali le disposizioni amministrative prevedano con regolamento la predisposizione di un tracciato;
  10. miniere; foreste, compresa la fluitazione del legname; diritto delle acque; disciplina e manutenzione dei corsi d’acqua per assicurare il deflusso senza danno delle piene, o al fine della navigazione e fluitazione; arginatura dei torrenti; costruzione e manutenzione di idrovie; normalizzazione e tipizzazione di impianti e dispositivi elettrici, nonché le relative misure di sicurezza; disciplina delle linee ad alta tensione, qualora gli elettrodotti si estendano su due o più Länder; caldaie a vapore e motori; agrimensura;
  11. diritto del lavoro, in quanto non rientrante nell’art. 12; assicurazioni sociali e private; camere del lavoro per operai ed impiegati, ad eccezione del settore agricolo e forestale;
  12. sanità, ad eccezione dei servizi mortuari e cimiteriali, nonché del servizio sanitario comunale e del servizio di pronto soccorso, nonché il solo controllo sanitario sulle case dì cura, le località di cura e le fonti termali curative; misure atte ad evitare inquinamenti pericolosi dell’ambiente, che derivano dal superamento dei valori limite per le immissioni; mantenimento della salubrità dell’aria, fatta salva la competenza dei Länder sugli impianti di riscaldamento; gestione dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e per altri rifiuti qualora vi sia la necessità di emanare disposizioni di carattere unitario; veterinaria; alimentazione compreso il controllo sui generi alimentari; disciplina del traffico commerciale di sementi e piante, mangimi, concimi ed antiparassitari inclusa l’autorizzazione, e nel caso di sementi e piante l’approvazione;
  13. servizio scientifico e tecnico degli archivi e delle biblioteche; collezioni ed istituzioni artistiche e scientifiche della Federazione; tutte le questioni relative ai teatri federali escluse quelle relative agli aspetti edili; tutela dei monumenti; affari del culto; censimenti, nonché – fatto salvo il diritto dei Länder di svolgere nel proprio ambito qualsiasi statistica – altre statistiche, in quanto esse non riguardino un uni­co Land; fondi e fondazioni, in quanto si tratti di fondi e fondazioni che per le loro finalità vadano oltre il campo di interessi di un Land e non siano già fino ad ora amministrati in modo autonomo dai Länder;
  14. organizzazione e comando della polizia federale e della gendarmeria federale; disciplina dell’istituzione ed organizzazione di altri corpi di guardia, compreso il loro armamento ed il diritto all’uso delle armi;
  15. affari militari; danni di guerra, assistenza ai reduci e loro superstiti; provvedimenti per i cimiteri di guerra; provvedimenti che, a causa di o a seguito di una guerra, appaiano necessari per assicurare la direzione unitaria dell’economia, e particolarmente in relazione allo approvvigionamento della popolazione con generi di prima necessità;
  16. ordinamento delle autorità federali e degli altri uffici federali; stato giuridico ed amministrativo dei dipendenti della Federazione;
  17. politica demografica, in quanto abbia per oggetto la concessione di assegni familiari e la perequazione degli oneri nell’interesse della famiglia;
  18. elezioni al Parlamento europeo.

(2) Le leggi federali sul diritto di successione degli agricoltori, nonché le leggi federali emanate ai sensi del comma 1, numero 10, possono delegare alla legislazione dei Länder l’emanazione di provvedimenti di attuazione di singole norme che devono essere specificatamente indicate. A tali leggi dei Länder si applicano, in quanto compatibili, la disposizioni dell’art. 15, comma 6. L’esecuzione delle leggi di attuazione, emanate in tali casi, è di competenza della Federazione, ma i regolamenti di esecuzione, in quanto si riferiscano alle disposizioni di attuazione della legge dei Länder, richiedono la preventiva intesa con il Governo del Land interessato.

(3) La Federazione, prima di concludere trattati internazionali che rendano necessari provvedimenti dì attuazione ai sensi dell’art. 16 o incidano in altro modo sulla competenza propria dei Länder, deve dare ai Länder medesimi la possibilità di esprimere il proprio parere.

(4) (Nota: abrogato come da G.U. n. 1013/1994)

(5) (Nota: abrogato come da G.U. n. 1013/1994)

(6) (Nota: abrogato come da G.U. n. 1013/1994)

Articolo 11

(1) Nelle seguenti materie la legislazione è di competenza della Federazione e l’esecuzione è di competenza dei Länder:

  1. cittadinanza;
  2. rappresentanze professionali, in quanto non rientrino nell’art. 10, fatta eccezione per le attività che rientrano nel settore agricolo e forestale, nonché in quello delle guide alpine, delle scuole di sci e delle discipline sportive rientranti nella competenza dei Länder;

3 edilizia popolare ad eccezione dell’incentivazione per la costruzione di alloggi ed il risanamento di alloggi;

  1. polizia stradale;
  2. risanamento dei centri urbani;
  3. navigazione interna in relazione alle concessioni di navigazione, agli impianti di navigazione ed ai diritti di coercizione relativi a tali impianti, in quanto non si riferiscano al Danubio, al Lago dì Costanza, al Neusiedlersee ed a tratti di confine di altri specchi d’acqua; polizia fluviale e della navigazione su acque interne, ad eccezione del Danubio, del Lago di Costanza, del Neusiedlersee e dei tratti di confine di altri specchi d’acqua.
  4. valutazione di impatto ambientale dei progetti che prevedano rilevanti ripercussioni sull’ambiente; approvazione di tali progetti, qualora si ritenga necessaria l’emanazione di disposizioni unitarie.

(2) In quanto si ritenga necessaria l’emanazione di disposizioni unitarie, il procedimento amministrativo, le disposizioni generali del diritto penale amministrativo, la procedura penale amministrativa e l’esecuzione amministrativa sono disciplinate con legge federale anche nelle materie in cui la legislazione è di competenza dei Länder, in particolare anche in materia tributaria; norme difformi in singoli settori dell’attività amministrativa possono essere adottate con legge federale o dei Länder, solo se sono necessarie alla disciplina della materia medesima.

(3) I regolamenti dì esecuzione delle leggi federali, emanati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere emanati dalla Federazione, salvo che le suddette leggi non dispongano altrimenti. Le modalità della pubblicazione dei regolamenti di esecuzione, alla cui emanazione i Länder siano stati autorizzati con legge federale, nelle materie di cui al comma 1, numeri 4 e 6, possono essere disciplinate con legge federale.

(4) L’attività amministrativa relativa alle leggi emanate ai sensi del comma 2 ed ai relativi regolamenti di esecuzione è di competenza delle Federazione o dei Länder, a seconda che la materia che forma oggetto del procedimento sia, quanto all’esecuzione, di competenza della Federazione o dei Länder.

(5) Qualora si ritenga necessaria l’emanazione di disposizioni di carattere unitario, la legge federale può definire valori limite uniformi per le emissioni di sostanze dannose in l’atmosfera. Tali limiti non possono venire superati dalle disposizioni della Federazione o dei Länder che disciplinano i singoli settori amministrativi.

(6) Qualora si ritenga necessaria l’emanazione di disposizioni di carattere unitario, la legge federale disciplina anche la procedura di partecipazione dei cittadini in materie di competenza federale, la conseguente partecipazione al procedimento amministrativo e la considerazione dei relativi risultati in sede di concessione delle autorizzazioni necessarie per i progetti in questione, nonché delle autorizzazioni nelle materie di cui all’articolo 10, comma 1, numero 9. Per l’esecuzione di queste disposizioni si applica il comma 4.

(7) Per i progetti di cui al comma 1, numero 7, la decisione spetta, una volta esaurito l’iter dei ricorsi in via amministrativa nel Land interessato, alla Sezione indipendente per l’ambiente. Questa opera quale autorità suprema competente per materia, ai sensi delle disposizioni che disciplinano la procedura amministrativa. La Sezione indipendente per l’ambiente è costituita dal Presidente, da giudici e da altri membri esperti di diritto ed è istituita presso il competente Ministero federale. L’istituzione, i compiti e le procedure della Sezione sono disciplinati con legge federale. Le sue decisioni non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa; è consentito il ricorso alla Corte amministrativa.

(8) Qualora un progetto di cui al comma 1, numero 7, riguardi più Länder, i Länder interessati sono tenuti a procedere d’intesa tra loro. Se l’intesa non viene raggiunta entro 18 mesi, la competenza passa, su istanza di un Land, alla Sezione indipendente per l’ambiente.

(9) Nelle materie di cui al comma 1, numero 7, spettano al Governo federale ed ai singoli Ministri federali le seguenti attribuzioni nei confronti dei Governi dei Länder.

  1. diritto di prendere visione, tramite organi federali, degli atti delle autorità del Land;
  2. diritto di richiedere la trasmissione di relazioni sull’esecuzione delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Federazione;
  3. diritto di richiedere tutte le informazioni sull’esecuzione delle leggi, necessarie per predisporre l’emanazione di leggi e regolamenti da parte della Federazione;
  4. diritto di richiedere, in determinati casi, informazioni e la presentazione di atti, in quanto ciò si renda necessario per l’esercizio di altre funzioni.

Articolo 12

(1) Spettano alla Federazione la legislazione di principio e ai Länder l’emanazione di leggi di attuazione e l’esecuzione nelle seguenti materie:

  1. beneficienza; politica demografica, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 10; sanatori popolari; assistenza alla maternità, all’infanzia ed alla gioventù; case di cura e di ricovero; requisi­ti dal punto di vista sanitario per luoghi, enti ed istituti di cura; fonti naturali curative;
  2. istituzioni pubbliche per la composizione stragiudiziale di controversie;
  3. riforma agraria ed in particolare operazioni agrarie e ricolonizzazione:
  4. difesa delle piante contro malattie e parassiti
  5. elettricità, in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 10;
  6. diritto del lavoro e tutela degli operai ed impiegati, in quanti si tratti di operai ed impiegati agricoli e forestali.

(2) Per quanto riguarda la riforma agraria le decisioni in ultimo grado e nell’istanza a livello di Land spettano a Sezioni composte da giudici, funzionari amministrativi ed esperti del settore; la Sezione incaricata della decisione in ultimo grado viene insediata presso il Ministero federale competente. L’organizzazione, i compiti ed il procedimento delle Sezioni, nonché i principi per l’organizzazione delle altre autorità che si occupano della riforma agraria, sono disciplinate con legge federale. Tale legge deve stabilire che le decisioni delle Sezioni non siano soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa; non può essere escluso il ricorso all’istanza del Land da parte dall’autorità di primo grado.

(3) Nelle decisioni relative alla elettricità, qualora le decisioni delle istanze a livello di Länder siano divergenti, oppure il Governo del Land sia stata l’unica istanza competente, la competenza, se una delle parti ne fa richiesta entro un termine da determinarsi con legge federale, passa al Ministero federale competente per materia. In seguito alla decisione di questo, le precedenti decisioni delle autorità del Land perdono ogni efficacia.

(4) Le leggi di principio e le disposizioni di principio contenute nelle leggi della Federazione devono essere espressamente indicate come tali.

Articolo 13

(1) Le competenze della Federazione e dei Länder in materia tributaria sono disciplinate da un’apposita legge costituzionale federale (“legge costituzionale finanziaria”).

(2) La Federazione, i Länder ed i Comuni devono garantire un equilibrio economico globale nella gestione dei rispettivi bilanci.

Articolo 14

(1) La legislazione e l’esecuzione in materia scolastica, nonché in ambito educativo in materia di convitti e case dello studente, sono di competenza federale, in quanto non sia diversamente disposto nei commi seguenti. Non rientrano nella materia scolastica ai sensi del presente articolo le questioni regolate dall’articolo 14a.

(2) Spettano alla Federazione la legislazione ed ai Länder l’esecuzione in materia di stato giuridico e di rappresentanza degli insegnanti della scuola pubblica dell’obbligo, in quanto non sia diversamente disposto nel comma 4, lettera a). Tali leggi federali possono autorizzare la legislazione dei Länder ad emanare disposizioni di attuazione in relazione a singole disposizioni che devono essere espressamente indicate; le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 6, si applicano in quanto compatibili. I regolamenti di esecuzione di tali leggi federali, in quanto non sia diversamente stabilito, sono emanati dalla Federazione.

(3) Spettano alla Federazione la legislazione di principio ed ai Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione nelle seguenti materie:

  1. a) composizione ed articolazione degli organi collegiali che devono essere costituiti, a livello di Land e di Distretto politico nell’ambito delle autorità scolastiche federali, comprese la nomina dei membri di tali organi collegiali e le loro indennità;
  2. b) organizzazione esterna (istituzione, forme organizzative, mantenimento, chiusu­ra, circoscrizioni, numero degli allievi per classe e orario scolastico) delle scuole pubbliche dell’obbligo;
  3. c) organizzazione esterna dei convitti pubblici, che sono destinati unicamente o prevalentemente a scolari delle scuole dell’obbligo;
  4. d) requisiti tecnici per l’assunzione da parte di Länder, Comuni o Consorzi di Comuni di maestre d’asilo e di educatori presso convitti e doposcuola, destinati esclusivamente o prevalentemente a scolari della scuola dell’obbligo.

(4) Spettano ai Länder la legislazione e l’esecuzione nelle seguenti materie:

  1. a) individuazione delle competenze delle autorità per l’amministrazione del personale insegnante della scuola pubblica dell’obbligo in base alle leggi emanate ai sensi del comma 2; nelle leggi dei Länder deve essere stabilito che le autorità scolastiche federali nei Länder e nei Distretti politici devono partecipare alle nomine, alle altre coperture di posti e alle qualifiche, nonché ai procedimenti selettivi e disciplinari. La partecipazione, riguardo alle nomine, alle altre coperture di posti ed alle qualifiche, deve in ogni caso comprendere un diritto di proposta dell’autorità scolastica federale di primo grado;
  2. b) asili e attività ricreative.

(5) In deroga alle disposizioni dei commi da 2 a 4, spettano alla Federazione la legislazione e l’esecuzione nelle seguenti materie:

  1. a) scuole pubbliche a indirizzo pratico, asili, doposcuola e convitti annessi ad una scuola pubblica per le esercitazioni pratiche previste dai rispettivi piani di studio;
  2. b) convitti pubblici, destinati esclusivamente o prevalentemente a scolari delle scuole a indirizzo pratico di cui alla lettera a);
  3. c) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo per gli istituti pubblici di cui alle lettere a) e b).

(6) Sono scuole pubbliche le scuole istituite e mantenute dall’ente a ciò designato dalla legge. Tale ente è la Federazione se sono di competenza federale la legislazione e l’esecuzione in materia di istituzione, mantenimento e soppressione di scuole pubbliche. E’ il Land o, ai sensi di leggi del Land, il Comune o un Consorzio di Comuni, se la legislazione o la legislazione di attuazione e l’esecuzione in tema di istituzione, mantenimento o soppressione di scuole pubbliche sono di competenza dei Länder. L’accesso alle scuole pubbliche è disciplinato dalla legge, senza discriminazione di nascita, di sesso, di razza, di ceto, di classe, di lingua e di religione. Le stesse norme, in quanto applicabili, vigono per gli asili, i doposcuola ed i convitti.

(7) Le scuole che non sono pubbliche sono private; esse possono essere parificate alle scuole pubbliche secondo le disposizioni di legge.

(8) La Federazione può accertare, nelle materie che ai sensi dei commi 2 e 3 rientrano nella competenza esecutiva dei Länder, il rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati in base a tali commi; a tal fine essa può anche inviare ispettori nelle scuole e convitti. Se vengono riscontrate carenze, il Governatore del Land può essere incaricato, con direttiva ai sensi dell’articolo 20, comma 1, di intervenire entro un termine adeguato. Il Governatore avrà cura di eliminare tali carenze in conformità alle leggi ed è obbligato, per l’attuazione di tali direttive, ad impiegare anche i mezzi posti a sua disposizione nella sua posizione di organo della sfera autonoma di attività del Land.

(9) In materia di stato giuridico degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo, si applicano, per la ripartizione delle competenze legislative ed amministrative relative ai rapporti di servizio con la Federazione, i Länder, i Comuni, i Consorzi di Comuni, in quanto nei commi precedenti non sia diversamente stabilito, le norme generali degli articoli 10 e 21. La stessa disciplina si applica per gli organismi rappresentativi degli insegnanti, degli educatori e delle maestre d’asilo.

(10) In materia di autorità scolastiche federali nei Länder e nei Distretti politici, di obbligo scolastico, di organizzazione scolastica, di scuole private e di rap­porti tra scuole e chiese (comunità religiose), induso l’insegnamento della reli­gione nella scuola, ad eccezione degli istituti universitari e delle accademie d’arte, il Consiglio nazionale può approvare leggi federali solo in presenza di almeno la metà dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La stessa disciplina si applica per l’approvazione dei trattati internazionali di cui all’articolo. 50, conclusi in queste materie.

(11) (Nota: abrogato dall’art. I, riga 2, costituzione federale, G.U. n. 316/19759).

Articolo 14a

(1) In materia di scuole agrarie e forestali nonché di convitti in questo settore, e in materia di stato giuridico e organismi rappresentativi degli insegnanti ed educatori nelle scuole e convitti di cui al presente articolo, la legislazione e l’esecuzione sono dì competenza dei Länder, in quanto nei commi seguenti non sia diversamente stabilito. Questioni relative all’istruzione universitaria non appartengono alla materia scolastica agraria e forestale.

(2) Spettano alla Federazione la legislazione e l’esecuzione nelle seguenti materie:

  1. a) istituti superiori agrari e forestali, nonché istituti per la formazione ed il perfezionamento degli insegnanti delle scuole agrarie e forestali;
  2. b) istituti per la formazione del personale forestale;
  3. c) scuole pubbliche agrarie e forestali, che sono organizzativamente collegate con una delle scuole pubbliche menzionate nelle lettere a) e b) o con un istituto agrario o forestale della Federazione, per lo svolgimento delle esercitazioni previste nei piani di studio;
  4. d) convitti destinati esclusivamente o prevalentemente agli allievi delle scuole menzionate nelle lettere da a) a c);
  5. e) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti ed educatori degli istituti menzionati nelle lettere da a) a d);
  6. f) sovvenzioni per gli stipendi del personale delle scuole agrarie e forestali confessionali;
  7. g) istituti sperimentali agrari e forestali della Federazione che siano organizzativamente collegati con una scuola agraria o forestale mantenuta dalla Federazione, per l’effettuazione delle esercitazioni previste dai piani di studio di quest’ultima.

(3) In quanto non si ricada nelle materie di cui al comma 2, spettano alla Federazione la legislazione ed ai Länder l’esecuzione nelle seguenti materie:

  1. a) insegnamento della religione;
  2. b) stato giuridico e rappresentanza degli insegnanti delle scuole pubbliche professionali e specializzate a carattere agrario e forestale, e degli educatori dei convitti pubblici destinati esclusivamente o prevalentemente ad allievi di tali scuole, eccezion fatta per la determinazione delle competenze relative all’amministrazione del personale predetto. Le leggi federali emanate in base alle disposizioni di cui alla lettera b), possono autorizzare la legislazione dei Länder ad emanare disposizioni di attuazione in materie espressamente stabilite; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 6. I regolamenti di attuazione di tali leggi federali sono adottati dalla Federazione in quanto non sia diversamente stabilito.

(4) Spettano alla Federazione la legislazione di principio ed ai Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione:

  1. a) in tema di scuole professionali agrarie e forestali: per la determinazione delle finalità educative, nonché di materie di studio obbligatorie e di gratualità dell’istruzione, ed in materia di obbligo scolastico e di passaggio da scuole di un Land a scuole di un altro Land;
  2. b) in tema di scuole tecniche agrarie e forestali: pr la determinazione dei requisiti per l’accesso, delle finalità educative, delle forme organizzative, dell’oggetto dell’istruzione e delle materie obbligatorie, della gratuità dell’istruzione e del passaggio dalle scuole di un Land alle scuole di un altro Land;
  3. c) in tema di parificazione di scuole private professionali e specializzate a carattere agrario e forestale, ad eccezione delle scuole di cui al comma 2, lettera b);
  4. d) in relazione all’organizzazione ed alla sfera di competenza di organi collegiali consultivi che partecipano all’esecuzione da parte dei Länder delle materie di cui al comma 1.

(5) L’istituzione delle scuole specializzate e degli istituti sperimentali di cui al comma 2, lettere c) e g), è ammessa solo con il consenso del Governo del Land in cui la scuola o istituto deve avere la sua sede. Questo consenso non è necessario se si tratta dell’istituzione di una scuola specializzata agraria o forestale che dev’essere organizzativamente collegata con un istituto per la formazione ed il perfezionamento degli insegnanti delle scuole agrarie e forestali al fine di effettuare le eserci­tazioni previste dai piani di studio.

(6) Alla Federazione spetta il diritto di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate nelle materie che in base ai commi 3 e 4 rientrano nella competenza esecutiva dei Länder.

(7) Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 6, 7 e 9 valgono, in quanto applicabili, anche per le materie menzionate nel primo periodo del comma 1.

(8) Nelle materie di cui al comma 4, le leggi federali possono essere approvate dal Consiglio nazionale solo in presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Articolo 15

(1) Se una materia non è espressamente attribuita dalla Costituzione federale alla competenza legislativa o esecutiva della Federazione, essa rimane nell’ambito della competenza propria dei Länder.

(2) In materia di polizia di sicurezza locale, ossia della parte della polizia di sicurezza che si occupa esclusivamente o prevalentemente dell’interesse della comunità locale rappresentata dal Comune e che è tale da poter essere gestita dalla comunità all’interno dei suoi confini territoriali, come la tutela della pubblica decenza e la repressione dei rumori molesti, la Federazione può controllare la gestione di tali questioni da parte del Comune ed eliminare le carenze riscontrate mediante direttive al Governatore del Land (articolo 103). A tal fine possono essere anche inviati nei Comuni ispettori federali; di ogni singolo caso deve essere informato il Governatore

(3) Le disposizioni legislative dei Länder in tema di teatro e cinematografo, nonché di pubblici spettacoli, rappresentazioni e divertimenti, nell’ambito della competenza territoriale di autorità federali di polizia, devono attribuire a tali autorità almeno la sorveglianza nelle manifestazioni, in quanto non si tratti di questioni tecniche, edilizie o del servizio antincendio, nonché la partecipazione in primo grado alla concessione di autorizzazioni che siano previste da tali leggi.

(4) L’attribuzione ad autorità federali di polizia, nell’ambito della loro competenza territoriale, di poteri esecutivi in materia di polizia stradale, ad eccezione di quella locale (articolo 118, comma 3, numero 4), ed inmateria di polizia fluviale e della navigazione su acque interne, ad eccezione del Danubio, del Lago di Costanza, del Neusiedlersee e dei tratti di confine di altri specchi d’acqua, è disciplinata da leggi concordanti della Federazione e del Land interessato.

(5) Gli atti amministrativi in materia edilizia, che riguardino edifici di proprietà della Federazione destinati a finalità pubbliche, come la sede di uffici amministrativi federali o di enti pubblici – compresi scuole e ospedali – o l’alloggio di membri dell’Esercito o di altro personale federale, rientrano nell’amministrazione federale indiretta; i ricorsi gerarchici possono giungere fino al Governatore del Land. La determinazione del profilo e dell’altezza degli edifici rientra peraltro, anche in questi casi, nella competenza esecutiva del Land.

(6) Se alla Federazione è riservata la sola legislazione di principio, l’attuazione di dettaglio spetta alla legislazione dei Länder, nel quadro dei principi determinati dalle leggi federali. La legge federale può stabilire un termine per l’emanazione delle leggi di attuazione, che senza il consenso del Consiglio federale non può essere inferiore a sei mesi né superiore ad un anno. Se questo termine non viene rispettato da un Land, la competenza per l’emanazione della legge di attuazione, rispetto a tale Land, passa alla Federazione. Dal momento in cui il Land ha emanato la legge di attuazione, la legge di attuazione della Federazione perde ogni efficacia. Se il legislatore federale non stabilisce alcun principio, la legislazione del Land può disciplinare liberamente tali materie. Qualora la Federazione abbia stabilito dei principi, le disposizioni legislative dei Länder devono essere adeguate alla legge di principio entro un termine determinato dalla legge federale stessa.

(7) Se un atto esecutivo di un Land, nelle materie di cui agli articoli 11, 12, 14, commi 2 e 3, e 14a, commi 3 e 4, deve avere efficacia per più Länder, i Länder interessati devono innanzitutto procedere d’intesa. Se un provvedimento d’intesa non viene adottato entro sei mesi dal momento in cui la questione è sollevata, la competenza per tale atto, su richiesta di un Land o di una delle parti interessate passa al Ministro federale competente. Le disposizioni di dettaglio possono essere disciplinate dalle leggi federali emanate ai sensi degli articoli 11, 12, 14, commi 2 e 3, e 14a, commi 3 e 4.

(8) Nelle materie, che in base agli articoli 11 e 12 sono riservate alla legislazione fede­rale, la Federazione ha il diritto di verificare l’adempimento delle disposizioni da essa emanate.

(9) I Länder, nell’ambito della loro competenza legislativa, possono adottare le disposizìoni necessarie per la disciplina dell’oggetto anche nel campo del diritto penale e civile.

(10) Le leggi dei Länder, che modifichino o disciplinino in modo nuovo l’organizzazione esistente delle autorità dell’amministrazione statale generale presenti nei Länder, possono venire pubblicate solo col consenso del Governo federale.

Articolo 15a

(1) La Federazione ed i Länder possono concludere accordi in ordine alle materie della rispettiva sfera di attività. La conclusione di tali accordi in nome della Federazione compete, a seconda dell’oggetto, al Governo federale o ai singoli Ministri federali. Gli accordi destinati a vincolare anche organi legislativi federali possono essere conclusi solo dal Governo federale con il consenso del Consiglio nazionale,per il quale vale la disposizione dell’articolo,comma 3, in quanto compatibile; tali deliberazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale federale.

(2) I Länder possono concludere accordi tra loro solo nelle materie di competenza propria. Gli accordi devono essere portati tempestivamente a conoscenza del Governo federale.

(3) I principi del diritto internazionale pattizio si applicano agli accordi di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per gli accordi di cui al comma 2, in quanto non sia diversamente disposto da leggi costituzionali concordanti dei Länder interessati.

Articolo 16

(1) Nelle materie di loro competenza propria, i Länder possono concludere trattati internazionali con gli Stati confinanti con l’Austria o con parti (enti territoriali) di essi.

(2) Prima dell’inizio delle trattative, il Governatore del Land deve informare il Governo federale sul trattato in questione. Prima di concludere tale trattato, il Governatore deve richiedere l’approvazione del Governo federale. L’approvazione si considera accordata se il Governo federale non ha comunicato al Governatore, entro otto settimane dalla data in cui la richiesta di approvazione è giunta alla Cancelleria federale, che l’approvazione è respinta. L’autorizzazione ad intraprendere trattative ed alla stipulazione del trattato internazionale spettano al Presidente federale su proposta del Governo del Land con la controfirma del Governatore.

(3) Su richiesta del Governo federale, il Land è tenuto a denunciare i trattati internazionali di cui al comma 1. Se un Land non ottempera quest’obbligo tempestivamente, la competenza in materia passa alla Federazione.

(4) I Länder sono tenuti ad adottare i provvedimenti che, nella loro sfera autonoma di attività, si rendano necessari per l’esecuzione di trattati internazionali; se un Land non rispetta tempestivamente quest’obbligo, la competenza per tali provvedimenti, particolarmente per l’emanazione delle leggi necessarie, passa alla Federazione. Un provvedimento adottato dalla Federazione in base a questa disposizione, e in particolare una legge o un regolamento emanato in tal modo, perde efficacia non appena il Land ha adottato il provvedimento necessario.

(5) Ugualmente la Federazione ha il diritto di controllare l’esecuzione di trattati internazionali anche nelle materie che appartengono alla sfera autonoma di attività dei Länder. In tale caso, la Federazione ha, nei confronti dei Länder, gli stessi diritti che le competono in materia di amministrazione federale indiretta (articolo 102).

(6)(Nota: abrogato con G.U. n. 1013/1994)

Articolo 17

Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 sulle competenze legislative ed esecutive non incidono in alcun modo sulla posizione della Federazione e dei Länder in quanto titolari di diritti di natura privata.

Articolo 18

(1) L’intera attività amministrativa statale può essere svolta solo in base alle leggi.

(2) Ogni autorità amministrativa, in base alle leggi, può emanare provvedimenti amministrativi nell’ambito della propria competenza.

(3) Se l’immediata emanazione di provvedimenti, che in base alla Costituzione richiedano una deliberazione del Consiglio nazionale, si rende necessaria per evitare alla collettività un danno evidente e non altrimenti evitabile, in un periodo in cui il Consiglio nazionale non è riunito, non può riunirsi tempestivamente o è impedito nella sua attività per cause di forza maggiore, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può adottare tali provvedimenti sotto forma di decreti provvisori aventi forza di legge, la cui responsabilità fa capo ad entrambi. II Governo federale deve formulare la sua proposta d’intesa con la sottocommissione permanente istituita dalla Commissione principale del Consiglio nazionale (articolo 55, comma 2). Tale decreto deve essere controfirmato dal Governo federale.

(4) Ogni decreto emanato in base al comma 3, dev’essere presentato tempestivamente dal Governo federale al Consiglio nazionale, che deve essere convocato dal Presidente federale se non si trova in sessione di lavoro, o dal suo Presidente se si trova in sessione, entro gli otto giorni successivi alla presentazione del decreto. Entro quattro settimane dalla presentazione, il Consiglio nazionale può adottare una legge federale che sostituisca il decreto, o richiedere con propria deliberazione che il decreto sia immediatamente ritirato dal Governo federale. In quest’ultimo caso, il Governo federale deve immediatamente provvedere conformemente alla richiesta. Affinché la deliberazione del Consiglio nazionale possa essere adottata tempestivamente, il Presidente deve porre in vota­zione la proposta non oltre il penultimo giorno nel termine di quattro settimane; le disposizioni di dettaglio sono disciplinate dal regolamento del Consiglio nazionale. Se il decreto viene ritirato dal Governo federale, ai sensi delle disposizioni precedenti, nel giorno dell’entrata in vigore del ritiro riacquistano efficacia le disposizioni di legge che erano state sospese dal decreto.

(5) I decreti di cui al comma 3 non possono comportare la modifica di leggi costituzionali federali, né oneri finanziari permanente per la Federazione o oneri finanziari per i Länder, i Distretti o i Comuni, né obblighi finanziari per i cittadini, né l’alienazione di beni demaniali, né provvedimenti nelle materie di cui all’articolo 10, numero 11, né infine possono riguardare il diritto di associazione sindacale o la tutela degli inquilini.

Articolo 19

(1) Gli organi supremi del potere esecutivo sono il Presidente federale, i Ministri federali ed i Segretari di Stato, nonché i membri dei Governi dei Länder

(2) La legge federale può porre limiti all’attività economica privata degli organi di cui al comma 1 e di altri pubblici funzionari.

Articolo 20

(1) L’attività amministrativa è svolta, in conformità delle disposizioni di legge, sotto la direzione degli organi supremi della Federazione e dei Länder, da organi eletti a tempo determinato o da organismi professionali all’uopo nominati. In quanto non sia diversamente disposto da leggi costituzionali, essi sono vincolati dalle direttive degli organi superiori, e responsabili di fronte ad essi per la loro attività d’ufficio. L’organo subordinato può rifiutarsi di osservare una direttiva, se la direttiva è stata emessa da un organo incompetente, o se l’osservanza comporterebbe la violazione di disposizioni penali.

(2) Se per la decisione in ultimo grado la legge federale e dei Länder, ha previsto un organo collegiale cui appartenga almeno un magistrato ed i cui provvedimenti, in base alla legge, non sono passibili di revoca o modifica in via amministrativa, anche gli altri membri di questo organo collegiale, nell’attività del loro ufficio, non sono vincolati da direttive.

(3) Tutti gli organi incaricati di funzioni amministrative federali, dei Länder e comunali, come pure gli organi di altri enti di diritto pubblico, in quanto la legge non disponga diversamente, sono tenuti al segreto su tutti i fatti di cui hanno conoscenza unicamente per la loro attività d’ufficio e la cui riservatezza sia richiesta nell’interesse del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, della difesa del Land nel suo complesso, delle relazioni esterne, nell’interesse economico di un ente di diritto pubblico, per gli atti preparatori di una decisione o nell’interesse prevalente delle parti (segreto d’ufficio). Il segreto d’ufficio non esiste per i fun­zionari designati da un’assemblea rappresentativa generale nei confronti di tale assemblea, qualora questa richieda espressamente informazioni.

(4) Tutti gli organi incaricati di funzioni amministrative federali, dei Länder e comunali, come pure gli organi di altri enti di diritto pubblico, sono tenuti a fornire informazioni sulle materie inerenti alla loro sfera di attività, se a ciò non si oppone per legge un obbligo di segretezza; le rappresentanze di categoria sono tenute all’obbligo di fornire informazioni solo nei confronti dei rispettivi appartenenti e solo in quanto ciò non impedisca il regolare adempimento dei loro compiti di legge. E’ di competenza legislativa ed esecutiva della Federazione la disciplina di dettaglio per quanto riguarda gli organi federali e l’autoamministrazione da disciplinare con legge federale; è invece di competenza della Federazione la legislazione di principio e di competenza dei Länder la legislazione di attuazione e l’esecuzione relative agli organi dei Länder e comunali ed alla autoamministrazione dei Länder, da disciplinare con legge dei Länder.

Articolo 21

(1) Ai Länder spettano la legislazione e l’esecuzione in materia di stato giuridico e rappresentanza del personale dei Länder, dei comuni e dei consorzi di comuni, in quanto non sia diversamente stabilito dal comma 2, e dall’art. 14, comma 2 e comma 3, lettera d). Sul contenzioso contrattuale decidono i tribunali.

(2) Ai Länder spettano la legislazione e l’esecuzione in tema di tutela dei lavoratori (comma 1) e di rappresentanza del personale, nella misura in cui tale personale non sia assunto in imprese. In quanto da questo comma non risulti la competenza dei Länder, la materia sopra menzionata rientra nella competenza federale.

(3) I poteri amministrativi e disciplinari nei confronti dei dipendenti della Federazione vengono esercitati dagli organi supremi della stessa, nei confronti dei dipendenti dei Länder dagli organi supremi dei Länder medesimi. I poteri amministrativi e disciplinari nei confronti dei dipendenti della Corte dei Conti sono esercitati dal Presidente della Corte dei Conti.

(4) E’ sempre garantita la possibilità ai pubblici dipendenti di trasferimento tra Federazione, Länder, Comuni e Consorzi di comuni. Non sono ammesse disposizioni giuridiche che prevedano orari di servizio differenti tra Federazione, Land o Comune. La Federazione ed i Länder devono informarsi a vicenda sui progetti da adottare in queste materie al fine di garantire pari opportunità dello stato giuridico e del diritto di rappresentanza del personale e della tutela sul lavoro prestato presso la Federazione, Länder e Comuni.

(5) La legge può stabilire che:

  1. siano nominati a tempo determinato pubblici impiegati per eseguire singole mansioni, nei casi in cui ciò si renda necessario per la natura del servizio;
  2. alla scadenza del termine o in seguito a modifiche nell’organizzazione amministrativa o nelle mansioni, non sia necessaria alcuna nomina per via legislativa;
  3. non sia necessaria alcuna nomina nei casi di uno spostamento o di una modifica dell’impiego in quanto venga trasferita la competenza sulla nomina come previsto dall’articolo 66, comma 1.

(6) Nei casi di cui al comma 6 non sorge alcuna pretesa ad un impiego del medesimo livello.

Articolo 22

Tutti gli organi della Federazione, dei Länder e dei Comuni, nell’ambito della loro rispettive competenze, sono tenuti ad aiutarsi reciprocamente

Articolo 23

(1) La Federazione, i Länder, i Distretti, i Comuni e gli altri enti ed istituti di diritto pubblico rispondono per i danni a chiunque arrecati con un comportamento illecito, anche se colposo, dalle persone che agiscono come loro organi in esecuzione di leggi.

(2) Le persone, che agiscono come organi di uno dei soggetti giuridici di cui al comma 1, in quanto abbiano agito con dolo e colpa grave, sono tenuti a risarcire tali soggetti di quanto questi ultimi abbiano pagato al danneggiato a titolo di indennizzo.

(3) Le persone, che agiscono come organi di uno dei soggetti indicati al comma 1, sono responsabili dei danni che essi abbiano direttamente cagionato ai soggetti stessi nell’esecuzione delle leggi, con un comportamento illecito.

(4) I dettagli delle norme di cui ai commi 1 e 3 sono disciplinati con legge federale.

(5) La legge federale può inoltre stabilire in quale misura, nel settore delle poste e telecomunicazioni, abbiano vigore disposizioni particolari, in deroga a quanto stabilito dai commi da 1 a 3.

  1. Unione Europea

Articolo 23a

(1) I deputati che la Repubblica d’Austria invia al Parlamento europeo sono eletti secondo il principio del sistema proporzionale, con voto diretto, segreto e personale di uomini e donne che abbiano compiuto il 18 anno di età prima del 10 gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni e che alla data delle elezioni possiedano la cittadinanza austriaca e non siano esclusi dal diritto di voto secondo quanto stabilito dall’Unione Europea, oppure possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea ed abbiano diritto di voto secondo quanto stabilito dall’Unione Europea medesima. Le disposizioni di dettaglio sulla procedura elettorale sono adottate con legge federale.

(2) Il territorio della Federazione costituisce, ai fini dell’elezione per il Parlamento europeo, un unico collegio elettorale.

(3) Sono eleggibili tutti gli uomini e le donne che abbiano compiuto il 19° anno di età prima del 1° gennaio dell’anno delle elezioni e che alla data delle elezioni possiedano la cittadinanza austriaca e non siano esclusi dal diritto di voto secondo quanto stabilito dall’Unione Europea, oppure possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea ed abbiano diritto di voto secondo quanto stabilito dall’Unione Europea medesima.

(4) L’esclusione dall’elettorato attivo e passivo può avvenire solo in conseguenza di una condanna giudiziaria.

(5) Lo svolgimento e la direzione delle operazioni di voto per il Parlamento europeo spettano alle autorità elettorali competenti per le elezioni del Consiglio nazionale. Il voto espresso all’estero non deve aver luogo al cospetto di una Commissione elettorale. Le disposizioni di dettaglio sull’espressione del voto all’estero possono essere approvate dal Consiglio nazionale solo alla presenza di almeno la metà dei componenti e con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

(6) Le liste elettorali sono tenute dai Comuni nell’ambito della loro competenza delegata.

Articolo 23b

(1) Ai dipendenti pubblici candidati al Parlamento europeo dev’essere garantita il tempo libero necessario per la campagna elettorale. I dipendenti pubblici che sono eletti al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa per la durata del mandato con sospensio­ne dello stipendio. I dettagli sono regolati dalla legge.

(2) I docenti universitari possono continuare a svolgere attività didattica, di ricerca e di esame anche durante il mandato di parlamentare europeo. Le retribuzioni per queste attività vanno commisurati ai servizi effettivamente prestati, ma non possono superare il 25 per cento dello stipendio di docente universitario.

(3) Per quanto la presente Costituzione preveda l’incompatibilità di determinate funzioni con l’appartenenza presente o passata al Consiglio nazionale, tali funzioni sono incompatibili anche con l’appartenenza presente o passata al Parlamento europeo.

Articolo 23c

(1) Nel quadro della Unione Europea spetta al Governo federale la nomina dei membri austriaci della Commissione, della Corte di Giustizia, del Tribunale di primo grado, della Corte dei Conti, del Consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti, del Comitato economico-sociale e del Comitato delle Regioni.

(2) Per la nomina dei membri della Commissione, della Corte di Giustizia, del Tribunale di primo grado, della Corte dei Conti e del Consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti, il Governo federale deve ottenere il consenso della Commissione principale del Consiglio nazionale. Il Governo federale deve informare contestualmente la Commissione principale del Consiglio nazionale ed il Presidente federale delle decisioni che intende adottare.

(3) Per la nomina dei membri del Comitato economico-sociale il Governo federale deve raccogliere le proposte delle rappresentanze professionali previste dalla legge e degli altri gruppi economici e sociali.

(4) La nomina dei membri austriaci del Comitato delle Regioni e dei loro sostituti deve avvenire sulla base di proposte dei Länder, nonché dell’Associazione austriaca delle Città e dell’Associazione austriaca dei Comuni. I Länder devono proporre un rappresentante ciascuno, mentre l’Associazione austriaca delle Città e dell’Associazione austriaca dei Comuni devono proporre congiuntamente tre rappresentanti.

(5) Il Governo federale informa il Consiglio nazionale delle nomine di cui ai commi 3 e 4. Delle nomine di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo federale informare il Consiglio federale.

Articolo 23d

(1) La Federazione deve informare tempestivamente i Länder sui progetti che, nel quadro dell’Unione Europea, riguardino materie di loro competenza o che comunque possano risultare di loro interesse, consentendo loro di esprimere un parere al riguardo. Tali pareri vanno indirizzati alla Cancelleria federale. Ugualmente è previsto per i Comuni nella misura in cui vengano toccate le competenze loro proprie o altri interessi di rilievo dei Comuni medesimi. La rappresentanza dei Comuni spetta in queste materie all’Associazione austriaca delle Città ed all’Associazione austriaca dei Comuni (art. 115 comma 3)

(2) Se la Federazione si trova di fronte ad un parere univoco dei Länder rispetto ad un progetto nel quadro dell’Unione Europea, che riguardi materie la cui legislazione è di competenza dei Länder, la Federazione è vincolata a tale parere nell’ambito delle trattative e degli accordi con l’Unione Europea. La Federazione può derogarvi solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. La Federazione deve comunicare tempestivamente tali motivi ai Länder.

(3) Qualora un progetto nel quadro dell’Unione Europea riguardi anche materie per le quali la legislazione è di competenza dei Länder, il Governo federale può delegare ad un rappresentante designato dai Länder medesimi la partecipazione al procedimento deliberativo in seno al Consiglio. L’esercizio di tale prerogativa avviene con la partecipazione del competente rappresentante del Governo federale e d’intesa con questo. Per il rappresentante dei Länder vale quanto disposto al comma 2. Il rappresentante dei Länder è responsabile nei confronti del Consiglio nazionale per quanto attiene a materie di competenza legislativa federale e nei confronti delle Diete dei Länder per quanto attiene a materie di competenza legislativa dei Länder.

(4) Le disposizioni di dettaglio per quanto disposto dai commi da 1 a 3 sono adottate d’intesa tra la Federazione ed i Länder (art. 15a, comma 1).

(5) Nelle materie di loro competenza, i Länder sono tenuti ad adottare i provvedimenti che risultino necessari per l’attuazione di atti giuridici nel quadro dell’integrazione europea; se un Land non ottempera tempestivamente a tale dovere e ciò viene accertato nei confronti dell’Austria da un’autorità giudiziaria dell’Unione Europea, la competenza all’adozione di tali provvedimenti, in particolar modo per l’emanazione delle leggi necessarie, passa alla Federazione. Un provvedimento adottato dalla Federazione ai sensi del presente comma, in particolare una legge o un regolamento, perde efficacia non appena il Land abbia adottato le misure necessarie.

Articolo 23e

(1) Il competente rappresentante del Governo federale informare tempestivamente il Consiglio nazionale ed il Consiglio federale su tutti i progetti nell’ambito dell’Unione Europea e consente loro di esprimere pareri in merito.

(2) Se al competente rappresentante del Governo federale perviene un parere del Consiglio nazionale in merito ad un progetto nell’ambito dell’Unione Europea, cui deve essere data attuazione mediante legge federale o che è diretto all’emanazione di un atto giuridico di immediata applicazione, altrimenti da disciplinarsi con legge federale, egli è vincolato a tale parere nell’ambito delle trattative e degli accordi con l’Unione Europea. E’ possibile derogarvi solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione.

(3) Qualora il competente rappresentante del Governo federale intenda discostarsi, ai sensi del comma 2, da un parere del Consiglio nazionale, deve interpellare nuovamente il Consiglio nazionale medesimo. In ogni caso, nella predisposizione di atti giuridici dell’Unione Europea che dovrebbero comportare modifiche al diritto costituzionale federale in vigore, è possibile discostarsi dal parere del Consiglio nazionale solo se questo non vi si oppone entro un termine adeguato.

(4) Qualora il Consiglio nazionale abbia espresso un parere ai sensi del comma 2, il competente rappresentante del Governo federale deve riferire al Consiglio nazionale, una volta raggiunto l’accordo nell’ambito dell’Unione Europea. In particolare, il competente rappresentante del Governo federale, che si sia discostato da un parere del Consiglio nazionale, deve comunicarne tempestivamente i motivi al Consiglio nazionale

(5) La tutela delle competenze del Consiglio nazionale ai sensi dei commi da 1 a 4 spetta di norma alla sua Commissione principale. I dettagli sono disciplinati dalla legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale. In particolare, possono essere stabiliti i limiti entro i quali, nella trattazione di questioni comunitarie, la competenza spetti, in luogo della Commissione principale, ad una sua sottocommissione permanente, ferma restando la titolarità delle competenze di cui ai commi da 1 a 4 in capo al Consiglio nazionale. Per la sottocommissione permanente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, comma 2.

(6) Se al competente rappresentante del Governo federale perviene un parere del Consiglio federale in un progetto nel quadro dell’Unione Europea, che richiede il recepimento con legge costituzionale federale che ai sensi dell’articolo 44, comma 2 necessita del consenso del Consiglio federale, egli è vincolato a tale parere nell’ambito delle trattative e degli accordi in seno all’Unione Europea. La deroga è consentita solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. La tutela delle competenze del Consiglio federale ai sensi del comma l e del presente comma è disciplinata nel dettaglio dal regolamento del Consiglio federale. In particolare, il regolamento può stabilire entro quali limiti, nella trattazione di progetti nel quadro dell’Unione europea, la competenza spetti, in luogo del Consiglio federale, ad un’apposita commissione nel suo seno costituita, femra restando in capo al Consiglio federale la competenza ai sensi del comma 1 e del presente comma.

Articolo 23f

(1) L’Austria partecipa alla politica estera e di sicurezza dell’Unione europea in base al Titolo V del Trattato sull’Unione europea come modificato dal Trattato di Amsterdam. Ciò include la partecipazione ai compiti di cui all’articolo 17, comma 2 di tale Trattato, nonché alle misure con le quali sono sospese, limitate e completamente interrotte le relazioni economiche con uno o più Paesi terzi. Le deliberazioni del Consiglio europeo in ordine alla difesa comune dell’Unione europea ed all’integrazione dell’Unione dell’Europa occidentale nell’Unione europea richiedono l’adozione di risoluzioni da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio federale, in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 44, commi 1 e 2.

(2) Alle deliberazioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea ai sensi del titolo V, nonché alle deliberazioni nel quadro della cooperazione in materia di giustizia e polizia ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23e, commi da 2 a 5.

(3) Il diritto di voto sulle deliberazioni concernenti compiti di mantenimento della pace o di interventi militari per la soluzione di situazioni di crisi, inclusi gli interventi per il mantenimento della pace, nonché sulle deliberazioni di cui all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, concernente la graduale definizione di una politica comune di difesa e più strette relazioni istituzionali con l’Unione dell’Europa occidentale, è esercitato di concerto tra il Cancelliere federale ed il Ministro federale degli affari esteri.

(4) Qualora la deliberazione da adottarsi preveda l’obbligo per l’Austria di inviare unità operative o singole persone, le misure da prendere in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 possono essere approvate solo con la riserva che tali procedure avvengano nel rispetto delle disposizioni della legge costituzionale federale in materia di invio di unità operative o singole persone in altri paesi.

Titolo II
Legislazione Federale

  1. Consiglio nazionale

Articolo 24

Il Consiglio nazionale esercita, insieme al Consiglio federale, il potere legislativo della Federazione.

Articolo 25

1) Il Consiglio nazionale ha sede nella capitale federale Vienna.

(2) In caso di situazioni straordinarie e per la durata di queste, il Presidente federale, su richiesta del Governo federale, può convocare il Consiglio nazionale in un’altra località del territorio federale.

Articolo 26.

(1) Il Consiglio nazionale è eletto dal popolo con voto uguale, diretto, segreto e personale e secondo il principio della rappresentanza proporzionale dagli uomini e dalle donne che abbiano compiuto 18 anni di età prima del 1° gennaio dell’anno delle elezioni. La legge federale disciplina i dettagli del procedimento elettorale.

(2) Il territorio federale è ripartito in circoscrizioni elettorali territorialmente continue, i cui confini non possono eccedere i confini dei Länder. Tali circoscrizioni elettorali sono suddivise in circoscrizioni regionali territorialmente continue. Il numero dei deputati è ripartito tra gli aventi diritto al voto nelle circoscrizioni (corpo elettorale) in rapporto al numero dei cittadini residenti in ciascuna circoscrizione, in base al risultato dell’ultimo censimento, aumentato del numero dei cittadini che alla data del censimento non avevano la residenza nel territorio federale, ma che erano iscritti nelleliste elettorali di un Comune della rispettiva circoscrizione; allo stesso modo viene ripartito nelle circoscrizioni regionali il numero dei deputati attribuito ad una circoscrizione elettorale. Il regolamento elettorale per il Consiglio nazionale prevede una procedura per la distribuzione finale nel territorio federale, in base alla quale siano determinati, secondo il principio proporzionale, sia il riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni ai partiti concorrenti, sia la divisione dei seggi non ancora ssegnati. Non è ammessa una ripartizione degli elettori in altri corpi elettorali.

(3) Le elezioni hanno luogo di domenica o in un’altra festività civile. Qualora si verifichino circostanze tali da ostacolare l’inizio, la prosecuzione o il compimento delle operazioni elettorali, l’autorità elettorale può prorogare o posticipare le elezioni al giorno successivo.

(4) Sono eleggibili tutti gli uomini e le donne che alla data delle elezioni abbiano la cittadinanza austriaca ed abbiano compiuto il 19° anno di età prima del 1° gennaio dell’anno delle elezioni.

(5) L’esclusione dall’elettorato attivo e passivo può aver luogo solo come conseguenza di una condanna giudiziaria.

(6) Per lo svolgimento e la direzione delle elezioni al Consiglio nazionale, dell’elezione del Presidente federale e dei referendum, nonché per la partecipazione al controllo delle iniziative e delle conusltazioni popolari sono costituite commissioni elettorali di cui fanno parte con diritto di voto i rappresentanti dei partiti concorrenti alle elezioni, nonché, nelle commissioni centrali, membri che facciano o abbiano fatto parte della magistratura. Il numero di detti membri è fissato nella legge elettorale ed è ripartito – ad eslcusione dei cmponenti provenienti dalla magistratura – fra i partiti concorrenti all’elezione in proporzione della loro forza, determinata in base ai risultati delle ultime elezioni del Consiglio nazionale. Il voto all’estero nelle elezioni per il Consiglio nazionale, per il Presidente federale nonché in occasione di referendum non deve essere espresso davanti ad una Commissione elettorale. I dettagli sul voto all’estero sono disciplinati dal Consiglio nazionale con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

(7) Le liste elettorali sono tenute dai Comuni nell’ambito delle competenze loro assegnate.

Articolo 27

(1) La legislatura del Consiglio nazionale dura quattro anni, computati dal giorno della sua prima riunione, ma in ogni caso fino al giorno in cui si riunisce il nuovo Consiglio nazionale.

(2) Il Consiglio nazionale eletto è convocato dal Presidente federale entro trenta giorni dall’elezione. Questa deve essere indetta dal Governo federale in modo tale che il Consiglio nazionale eletto possa riunirsi il giorno successivo alla scadenza del quarto anno della legislatura.

Articolo 28

(1) Il Presidente federale convoca il Consiglio nazionale ogni anno per una sessione ordinaria che non deve iniziare prima del 15 settembre né durare oltre il 15 luglio dell’anno successivo.

(2) Il Presidente federale può convocare il Consiglio nazionale anche per sessioni straordinarie. Su richiesta del Governo federale o di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio federale, il Presidente federale è tenuto a convocare il Consiglio nazionale entro due settimane in sessione straordinaria, in modo che il Consiglio nazionale possa riunirsi entro due settimane dalla richiesta del Presidente federale; la convocazione non richiede alcuna controfirma. Per la convocazione di una sessione straordinaria su richiesta dei membri del Consiglio nazionale o su richiesta del Consiglio federale, non è necessaria la proposta del Governo federale.

(3) Il Presidente federale dichiara chiuse le sessioni del Consiglio nazionale su deliberazione del Consiglio stesso.

(4) All’apertura di una nuova sessione del Consiglio nazionale durante la stessa legislatura, i lavori vengono ripresi nello stato in cui si trovavano alla chiusura della sessione precedente. Alla chiusura di una sessione, singole commissioni del Consiglio nazionale possono essere incaricate dal Consiglio medesimo di continuare i loro lavori.

(5) Nel corso di una sessione le singole sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio nazionale. Nel corso di una sessione, su richiesta del numero dei componenti del Consiglio nazionale stabilito nella legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale o del Governo federale, il Presidente è tenuto a convocare la seduta. I dettagli sono disciplinati dalla legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale, la quale stabilisce inoltre un termine entro il quale il Consiglio deve riunirsi.

(6) La legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale deve contenere disposizioni particolari per la convocazione del Consiglio nazionale nel caso i Presidenti eletti dal Consiglio stesso siano impediti nell’esercizio della loro funzione o i loro uffici risultino vacanti.

Articolo 29

(1) Il Presidente federale può sciogliere il Consiglio nazionale, ma non più di una volta per lo stesso motivo. Le nuove elezioni, in questo caso, devono essere indette dal Governo federale in modo tale che il nuovo Consiglio nazionale possa riunirsi entro cento giorni dallo scioglimento.

(2) Prima del termine della legislatura, il Consiglio nazionale può deliberare il proprio scioglimento con legge ordinaria.

(3) In seguito allo scioglimento deliberato ai sensi del secondo comma nonché dopo il decorso del tempo per il quale il Consiglio nazionale è stato eletto, la legislatura prosegue fino al giorno della prima riunione del nuovo Consiglio nazionale.

Articolo 30

(1) Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il secondo ed il terzo Presidente.

(2) I lavori del Consiglio nazionale si svolgono in base ad una speciale legge federale. La legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale può essere approvata solo con la presenza di almeno la metà dei membri e e con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

(3) Per la cura dei servizi ausiliari del Parlamento e delle questioni amministrative degli organi legislativi della Federazione, nonché della gestione degli analoghi servizi ausiliari e delle questioni amministrative che riguardano i deputati inviati al Parlamento europeo dalla Repubblica austriaca, è costituita la Direzione del Parlamento, che dipende dal Presidente del Consiglio nazionale. Nell’ambito del Consiglio federale, l’organizzazione interna della Direzione del Parlamento è regolata d’intesa col Presidente del Consiglio federale, al quale compete anche il potere di emanare direttive per la cura dei compiti assegnati al Consiglio federale dalla presente costituzione.

(4) La nomina dei dipendenti della Direzione del Parlamento e tutti gli altri poteri relativi all’amministrazione del personale, competono al Presidente del Consiglio nazionale.

(5) Il Presidente del Consiglio nazionale può assegnare ai Gruppi parlamentari, per l’espletamento di funzioni parlamentari, dipendenti della Direzione del Parlamento.

( 6) Il Presidente del Consiglio nazionale, nello svolgimento delle attività amministrative che gli competono ai sensi del presente articolo, funge da organo amministrativo superiore ed esercita da solo tali poteri. Egli può emanare ordinanze solo in relazione alla materia disciplinata nel presente articolo.

Articolo 31

Per una deliberazione del Consiglio nazionale, in quanto non sia diversamente disposto nella presente Costituzione, né sia diversamente stabilito nella legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale in ordine a singole questioni, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri e la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 32

(1) Le sedute del Consiglio nazionale sono pubbliche

(2) La pubblicità della seduta è esclusa quando ne facciano richiesta il Presidente o un numero dei membri stabilito dalla legge federale sul regolamento interno del Consiglio nazionale e venga in tal senso deliberato dal Consiglio nazionale dopo aver allontanato gli spettatori.

Articolo 33

Resoconti fedeli dei dibattiti nelle sedute pubbliche del Consiglio nazionale e delle sue commissioni risultano esenti da ogni responsabilità.

  1. Consiglio federale

Articolo 34

1) Nel Consiglio federale i Länder sono rappresentati in rapporto alla rispettiva popolazione secondo le disposizioni seguenti.

(2) Il Land con maggior numero di abitanti invia dodici, ogni altro Land ne invia un numero corrispondente al rapporto fra la sua popolazione e quella del suddetto Land, ove i resti superiori alla metà valgono come intero. Ad ogni Land spetta in ogni caso una rappresentanza di almeno tre membri. Per ogni membro viene designato un supplente.

(3) Il numero dei membri inviati da ciascun Land viene determinato dal Presidente federale dopo ogni censimento generale della popolazione.

Articolo 35

(1) I membri del Consiglio federale ed i loro supplenti sono eletti dalle Diete provinciali per la durata delle rispettive legislature secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Almeno un mandato deve in ogni caso essere attribuito al secondo partito per numero di seggi alla Dieta provinciale o, se più partiti hanno lo stesso numero di seggi, per numero di voti riportati nelle ultime elezioni della Dieta provinciale. In caso di parità di voti decide la sorte.

(2) I membri del Consiglio federale non devono necessariamente appartenere alla Dieta provinciale che li elegge; essi tuttavia devono essere eleggibili a tale Dieta.

(3) Terminata la legislatura di una Dieta provinciale o in caso di suo scioglimento, i membri del Consiglio federale da essa inviati rimangono in carica finché la nuova Dieta abbia provveduto all’elezione nel Consiglio federale.

(4) A prescindere dalla maggioranza comunque necessaria per le deliberazioni del Cosiglio federale, le disposizioni degli articoli 34 e 35 possono essere modificate soltanto se la modifica viene accettata dalla maggioranza dei rappresentanti di almeno quattro Länder.

Articolo 36

(1) I Länder si alternano ogni sei mesi in ordine alfabetico alla Presidenza del Consiglio federale.

(2) Funge da Presidente il primo rappresentante designato dal Land chiamato alla Presidenza. Il regolamento del Consiglio federale disciplina la designazione del sostituto. Il Presidente assume il titolo di “Presidente del Consiglio federale”, il suo sostituto quello di “Vicepresidente del Consiglio federale”.

(3) Il Consiglio federale viene convocato dal suo Presidente nella sede del Consiglio nazionale. Il Presidente è obbligato a convocare immediatamente il Consiglio federale se ne fanno richiesta almeno un quarto dei suoi membri o il Governo federale.

(4) I Governatori dei Länder hanno il diritto di partecipare a tutti i dibattiti del Consiglio federale. Essi hanno diritto, ogni qualvolta lo richiedano, di essere ascoltati su questioni riguardanti il loro Land, con le modalità disciplinate in dettaglio dal regolamento del Consiglio federale.

Articolo 37

(1) Qualora non sia diversamente disposto dalla presente Costituzione o, per singole questioni, dal regolamento del Consiglio federale, per una deliberazione del Consiglio federale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri e la maggioranza assoluta dei voti espressi.

(2) Il Consiglio federale adotta il suo regolamento interno con propria delibera. Questa delibera può essere adottata solo in presenza della metà dei membri e con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel regolamento possono essere contenute anche disposizioni che esulino dall’ambito interno del Consiglio federale, qualora ciò sia necessario per la disciplina dei lavori in seno al Consiglio federale. Il regolamento ha valore di legge federale; esso è pubblicato a cura del Cancelliere federale sulla Gazzetta Ufficiale.

(3) Le sedute del Consiglio federale sono pubbliche. La pubblicità può peraltro essere sospesa con deliberazione, secondo le disposizioni del regolamento. Le disposizioni dell’articolo 33 si applicano anche per le sedute pubbliche del Consiglio federale e delle sue Commissioni.

  1. Assemblea Federale

Articolo 38

Il Consiglio nazionale e il Consiglio federale si riuniscono in seduta comune pubblica come Assemblea federale nella sede del Consiglio nazionale per il giuramento del Presidente federale, nonché per deliberare su una dichiarazione di guerra.

Articolo 39

(1) L’Assemblea federale è convocata dal Presidente federale, salvi i casi di cui agli articoli 60, comma 6, 63, comma 2, 64, comma 4 e 68, comma 2. La presidenza viene assunta a turno dal Presidente del Consiglio nazionale, al quale spetta per primo, e dal Presidente del Consiglio federale.

(2) Nell’Assemblea federale si adotta il regolamento del Consiglio nazionale, in quanto applicabile.

(3) Le disposizioni dell’articolo 33 si applicano anche per le sedute dell’Assemblea federale.

Articolo 40

(1) Le deliberazioni dell’Assemblea federale sono promulgate dal suo Presidente e controfirmate dal Cancelliere federale.

(2) Le deliberazioni dell’Assemblea federale su una dichiarazione di guerra devono essere ufficialmente pubblicate dal Cancelliere federale.

  1. Il procedimento legislativo federale

Articolo 41

(1) Le iniziative legislative pervengono al Consiglio nazionale sotto forma di proposte dei suoi membri, del Consiglio federale o di un terzo dei membri del Consiglio federale, nonché come disegni di legge del Governo federale.

(2) Ogni proposta firmata da 100.000 elettori o da un sesto degli elettori di almeno di tre Länder (iniziativa popolare) deve essere presentata dall’autorità elettorale federale al Consiglio nazionale per la discussione. E’ elettore ai fini delle iniziative popolari chi alla data fissata possiede il diritto di voto al Consiglio nazionale ed ha la residenza in uno dei Comuni del territorio federale. L’iniziativa popolare deve riguardare una materia soggetta a disciplina legislativa federale e deve essere presentata sotto forma di progetto di legge.

Articolo 42

(1) Ogni deliberazione legislativa del Consiglio nazionale deve essere trasmessa tempestivamente dal suo Presidente al Consiglio federale.

(2) Una deliberazione legislativa, in quanto non sia diversamente disposto con legge costituzionale, può essere promulgata e pubblicata solo se il Consiglio federale non ha sollevato contro tale deliberazione un’opposizione motivata.

(3) Detta opposizione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio nazionale entro otto settimane dalla trasmissione al Consiglio federale della deliberazione legislativa, a cura del Presidente; essa va portata a conoscenza del Cancelliere federale.

(4) Se il Consiglio nazionale rinnova la sua deliberazione originaria in presenza di almeno la metà dei membri, questa deve essere promulgata e pubblicata. Se il Consiglio federale delibera di non sollevare opposizione, o se nessuna opposizione motivata viene sollevata entro il termine fissato nel comma 3, la deliberazione dev’ essere promulgata e pubblicata.

(5) Il Consiglio nazionale non può intervenire su deliberazioni legislative del Consiglio nazionale che riguardino il regolamento del Consiglio nazionale, lo scioglimento del Consiglio nazionale, la legge finanziaria federale, l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 51, comma 5, un atto di disposizione del patrimonio federale, l’assunzione o la modificazione di un’obbligazione finanziaria della Federazione, l’assunzione o conversione di un debito finanziario della Federazione o l’approvazione del bilancio consuntiv della Federazione.

Articolo 43

Ogni deliberazione legislativa del Consiglio nazionale, al termine del procedimento previsto dall’articolo 42, ma prima della sua promulgazione da parte del Presidente federale, dev’ essere sottoposta a referendum popolare, se lo delibera
il Consiglio nazionale a maggioranza dei propri membri.

Articolo 44

(1) Le leggi costituzionali o le disposizioni costituzionali contenute in leggi ordinarie sono approvate dal Consiglio nazionale con la presenza di almeno la metà dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi; esse devono essere espressamente designate come tali (“legge costituzionale”, “disposizione costituzionale”).

(2) Le leggi costituzionali o le disposizioni costituzionali contenute in leggi ordinane, con le quali si limiti la competenza dei Länder in materia legislativa o esecutiva, necessitano inoltre dell’approvazione del Consiglio federale con la presenza di almeno la metà dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

(3) Ogni revisione totale della Costituzione federale, e su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio federale anche una revisione parziale, dev’essere sottoposta a referendum popolare al termine del procedimento previsto dall’articolo 42, ma prima della promulgazione da parte del Presidente federale.

Articolo 45

(1) Nel referendum popolare decide la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

(2) Il risultato del referendum popolare deve essere proclamato ufficialmente.

Articolo 46

(1) I procedimenti per l’iniziativa popolare ed il referendum popolare sono disciplinati con legge federale.

(2) Ha diritto di voto ogni cittadino che sia elettore del Consiglio nazionale.

(3) Il referendum popolare è indetto dal Presidente federale.

Articolo 47

(1) L’adozione delle leggi federali in conformità alla Costituzione è attestata dalla firma del Presidente federale.

(2) La legge è proposta per la promulgazione dal Cancelliere federale.

(3) La promulgazione è controfirmata dal Cancelliere federale.

Articolo 48

Le leggi federali e i trattati internazionali di cui all’articolo 50 sono pubblicati con riferimento alla deliberazione del Consiglio nazionale, le leggi federali adottate in virtù di un referendum popolare sono pubblicate con riferimento al risultato del referendum stesso.

Articolo 49

(1) Le leggi federali ed i trattati internazionali di cui all’articolo 50 sono pubblicati dal Cancelliere federale nella Gazzetta ufficiale federale. Essi entrano in vigore, se non viene disposto espressamente in altro senso, il giorno successivo a quello in cui viene edito e distribuito il numero della Gazzetta ufficiale che contiene la pubblicazione, e la loro efficacia si estende, se non viene espressamente disposto in altro senso, a tutto il territorio federale; ciò tuttavia non vale per i trattati internazionali, per la cui esecuzione sia necessaria l’adozione di disposizioni legislative (articolo 50, comma 2).

(2) In occasione dell’approvazione di trattati internazionali ai sensi dell’articolo 50, il Consiglio nazionale può deliberare che il trattato, o alcune parti di esso esattamente indicate, non siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale, ma in altro modo opportuno. Una simile deliberazione del Consiglio nazionale deve indicare il modo di pubblicazione, che deve assicurare l’accessibilità del trattato finché lo stesso resterà in vigore, e dev’essere pubblicata dal Cancelliere federale nella Gazzetta ufficiale. Tali trattati entrano in vigore, se non è espressamente disposto in altro senso, nel giorno successivo a quello in cui viene edito e distribuito il numero della Gazzetta Ufficiale che contiene la pubblicazione della delibera del Consiglio nazionale, e si estende, se non è espressamente disposto altrimenti, all’intero territorio nazionale federale.

(3) La Gazzetta ufficiale federale è oggetto di una legge federale speciale.

Articolo 49a

(1) Il Cancelliere federale, unitamente ai ministri federali competenti, è autorizzato a ripubblicare nella Gazzetta ufficiale federale leggi federali nel loro testo vigente, ad eccezione della presente legge, nonché trattati internazionali; tale ripubblicazione ha effetto vincolante.

(2) In occasione della ripubblicazione è possibile:

  1. correggere espressioni e termini desueti e adattare l’ortografia desueta alla nuova ortografia;
  2. correggere riferimenti ad altre norme giuridiche non più corrispondenti allo stato attuale della legislazione, come anche altre incongruenze;
  3. definire come non più in vigore disposizioni che sono state abrogate con disposizioni successive o sono divenute superflue;
  4. definire abbreviazioni di titoli o abbreviazioni di sigle;
  5. modificare i riferimenti di articoli, paragrafi, comma e simili conformemente alla scomparsa o all’inserimento di singole disposizioni e quindi correggere relativi rinvii all’interno del testo della disposizione;
  6. riassumere disposizioni transitorie ed anche versioni precedenti ancora in vigore della legge federale in questione, indicandone l’ambito di applicazione, rendendole allo stesso tempo note all’atto della rinnovata pubblicazione con una pubblicazione separata.

(3) A decorrere dal giorno successivo alla nuova pubblicazione, tutti i tribunali e le autorità amministrative sono tenute, per i fatti accaduti successivamente, a rispettare il nuovo testo della legge federale.

Articolo 49b

(1) Si procede a referendum popolare su una materia di importanza fondamentale o di carattere generale, per la cui disciplina sia competente il legislatore federale, se ciò viene richiesto dal Consiglio nazionale o del Governo federale, previa discussione preliminare nella Commissione principale. Non sono oggetto di referendum popolare le elezioni e materie soggette al giudizio di un tribunale o di un’autorità amministrativa.

(2) Una richiesta formulata in base al comma 1 deve contenere una proposta del quesito da sottoporre a referendum popolare. Tale quesito deve consistere in una domanda cui si debba rispondere “sì” o “no”, ovvero in due soluzioni alternative.

(3) I referendum popolari si svolgono applicando per analogia gli articoli 45 e 46. Nei referendum popolari hanno diritto al voto coloro che, nel giorno delle votazioni, possiedono il diritto di voto al Consiglio nazionale ed hanno la residenza in un Comune del territorio federale. La Commissione federale per le elezioni presenta il risultato del referendum popolare al Consiglio nazionale ed al Governo federale.

  1. Partecipazione del Consiglio nazionale e del Consiglio federale all’attività esecutiva della Federazione

Articolo 50

(1) I trattati politici internazionali, e gli altri trattati, solo se il loro contenuto modifica o integra una legge e non rientrano nel comma 1 dell’art 16, sono stipulati con l’approvazione del Consiglio nazionale. In quanto incidono su materie rientranti nella sfera di attività autonoma dei Länder i suddetti trattati richiedono inoltre l’approvazione del Consiglio federale.

(2) In occasione dell’approvazione di un trattato che rientra nel comma 1, il Consiglio nazionale può deliberare che detto trattato debba essere attuato con disposizioni legislative

(3) Alle deliberazioni del Consiglio nazionale ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere applicate, in quanto possibile, le disposizioni dell’articolo 42, commi da 1 a 4, e, se il trattato modifica o integra il diritto costituzionale, le disposizioni dell’articolo 44, commi 1 e 2; in una delibera di approvazione, adottata ai sensi del comma 1, tali trattati o disposizioni contenute in trattati devono essere espressamente indicate come “modifiche della Costituzione”.

Articolo 51

(1) Il Consiglio nazionale delibera la legge finanziaria della federazione; il dibattito si basa sul progetto di legge delGoverno federale.

(2) Non meno di dieci settimane prima della fine dell’anno finanziario il Governo presenta al Consiglio nazionale un progetto di legge finanziaria federale per il successivo esercizio finanziario.

(3) La legge finanziaria federale contiene in allegato il preventivo delle entrate e delle uscite della Federazione (bilancio preventivo federale), il programma di impiego per l’esercizio finanziario successivo ed altri dati fondamentali per la gestione del bilancio nell’esercizio finanziario di cui trattasi. Per le imprese federali ed i fondi speciali è sufficiente l’iscrizione nel bilancio di previsione federale delle sovvenzioni a copertura delle perdite e degli esuberi che affluiscono alla Federazione. In tal caso però la entrate e le uscite dell’impresa interessata o del fondo speciale della Federazione per l’esercizio finanziario successivo figurano in un allegato speciale della legge finanziaria federale.

(4) Se il Governo federale non presenta al Consiglio nazionale entro il termine previsto il progetto di legge finanziaria, i membri del Consiglio nazionale possono depositare un progetto di legge finanziaria. Se il Governo federale presenta successivamente il progetto di legge finanziaria federale, il Consiglio nazionale può deliberare di porre questo progetto alla base della sua discussioni.

(5) Se il Consiglio nazionale non adotta la legge finanziaria federale per l’esercizio successivo, prima del termine dell’esercizio in corso, e non adotta misure provvisorie mediante una legge federale, le entrate sono procurate in base alla normativa vigente. Le spese sono impegnate:

  1. se il Governo federale ha presentato il progetto di legge finanziaria federale, in conformità a tale progetto fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma non oltre i primi quattro mesi dell’esercizio finanziario successivo;
  2. se il Governo federale non ha presentato il progetto di legge finanziaria federale, o se, nel caso del precedente punto 1, sono trascorsi i primi quattro mesi dell’esercizio, in confromità alle previsioni di spesa contenute nell’ultima legge finanziaria federale.

In considerazione delle variazioni delle entrate e delle uscite intervenute in forza di legge, le dotazioni di spesa del progetto di una legge finanziaria federale o della ultima legge finanziaria federale applicabili in base ai precedenti punti 1 e 2 costituiscono i limiti di spesa consentiti, laddove per ogni mese si adotta come base un dodicesimo di tali previsioni di spesa. Le spese necessarie per far fronte ad impegni vanno tuttavia adempiute a seconda della loro scadenza. Conformemente alle disposizioni dei punti 1 e 2 possono essere impiegati sulla base di una legge finanziaria federale o dell’ultima legge finanziaria federale, debiti finanziari fino alla metà degli importi massimi rispettivi previsti ed impegni a breve termine per l’importo pari alle somme massime rispettive previste. Per le rimanenti situazioni vanno applicate, in quanto applicabili, le disposizioni dell’ultima legge finanziaria federale, escluse le entrate e le uscite ivi riportate.

(6) Le disposizioni di dettaglio relative all’approvazione della legge finanziaria federale ed alla gestione di bilancio della Federazione sono adottate con legge federale secondo principi di uniformità. Con tale legge sono disciplinate, in particolare, le procedure relative alla conversione delle obbligazioni che non sono rimborsate nel corso del medesimo esercizio finanziario, i finanziamenti a lungo termine (debiti finanziari), gli impegni finanziari gravanti sugli esercizi futuri, la formazione di riserve di bilancio, le disposizioni sul patrimonio federale e sull’assunzione di responsabilità della Federazione, nonché la collaborazione della Corte dei conti nell’ordinamento del sistema finanziario.

Articolo 51a

(1) Il Ministro federale delle finanze provvede affinché nella gestione di bilancio vengano stanziate prima le spese necessarie per far fronte agli obblighi in scadenza e quindi, ma solo in base alle entrate disponibili, le restanti spese previste, nel rispetto dei principi di risparmio, economicità ed opportunità.

(2) Se lo richiede l’andamento delle entrate e delle uscite o se nel corso dell’anno finanziario si verifica una variazione notevole dell’andamento economico complessivo,

  1. il Ministro federale delle finanze può disporre l’applicazione totale o parziale di un fondo per la compensazione delle fluttuazioni economiche previsto dalla legge finanziaria;
  2. il Ministro federale delle finanze, con il consenso del Governo federale, può disporre vincoli di spesa provvisori per la durata massima di sei mesi ciascuno o vincoli di spesa definitivi in quanto ciò non tocchi l’adempimento di obbligazioni in scadenza della Federazione.

Articolo 51b

(1) Spese che per la loro natura non sono previste nella legge finanziaria federale (spese non programmate) ovvero che superino le previsione di spesa della legge finanziaria federale (spese straordinarie), possono essere stanziate, nel quadro della gestione di bilancio, solo se espressamente autorizzate nella legge finanziaria.

(2) In caso di pagamento per motivi di emergenza, imprevedibile e indifferibile, è possibile stanziare, con decreto del Governo federale d’intesa con la Commissione consultiva per la legge finanziaria del Consiglio nazionale:

  1. spese non programmate nella misura massima dell’uno per mille della spesa complessiva prevista dalla legge finanziaria federale;
  2. spese straordinarie nella misura massima del due per mille della spesa complessiva prevista dalla legge finanziaria federale. Se la Commissione consultiva per la legge finanziaria del Consiglio nazionale non adotta alcuna decisione entro due settimane, l’intesa si intende accordata.

(3) Con il consenso del Ministro federale delle finanze possono essere stanziate spese straordinarie qualora queste risultino necessarie:

  1. in base ad un obbligo di legge;
  2. per un debito finanziario precedente;
  3. in base ad altra obbligazione assunta prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria federale, ovvero
  4. a seguito di prestazioni eccedenti o maggiori entrate da ciò dipendenti.

(4) Il Consiglio nazionale può autorizzare, nella legge finanziaria federale, il Ministro federale delle finanze ad approvare altre spese straordinarie oltre a quelle di cui al comma 3. Tale autorizzazione può essere concessa solo se il superamento del tetto di spesa sia dovuto a ragioni oggettive e sia determinato o calcolabile nella misura ed in quanto riguardi spese

  1. la cui copertura si renda indispensabile pe motivi urgenti ed imprevedibili, senza che ciò modifichi in modo considerevole la ripartizione delle spese del bilancio preventivo federale, o
  2. che siano divenute indispensabili nel corso dell’esercizio finanziario a causa di sostanziali cambiamenti dell’andamento economico complessivo

(articolo 51a, comma 2) ovvero

  1. che siano di scarsa importanza in riferimento alla spesa complessiva prevista dalla legge finanziaria federale.

(5) Può essere autorizzato un superamento del tetto di spesa, in base delle disposizioni del presente articolo, solo se ne è assicurata la copertura con misure di risparmio o maggiori entrate.

(6) In caso di stato di difesa, ai fini della difesa globale del Paese (articolo 9a), possono essere stanziate spese non programmate o straordinarie nel corso di un esercizio finanziario fino ad un massimo del 10 per cento della spesa globale prevista dalla legge finanziaria federale, in forza di un decreto del Governo federale d’intesa con la Commissione consultiva per la legge finanziaria del Consiglio nazionale. Qualora la copertura di tali maggiori spese non possa essere assicurata mediante risparmi o maggiori entrate, il decreto del Governo federale deve autorizzare il Ministro federale delle finanze a provvedere alla necessaria copertura mediante l’assunzione o la conversione di un debito finanziario.

Articolo 51c

(1) La partecipazione del Consiglio nazionale alla gestione del bilancio ai sensi dell’articolo 51b e del comma 2 avviene tramite la Commissione consultiva per la legge finanziaria del Consiglio nazionale. La Commissione può delegare specifiche funzioni ad una sottocommissione permanente alla quale spetta di concorrere alla gestione del bilancio anche in caso di scioglimento del Consiglio nazionale da parte del Presidente federale ai sensi dell’articolo 29, comma 1. La Commissione consultiva per la legge finanziaria del Consiglio nazionale o la sua sottocommissione permanente possono essere convocate anche al di fuori delle sessioni del Consiglio nazionale (articolo 28), in caso di necessità. I dettagli sono disciplinai dalla legge dfederale sul regolamento del Consiglio nazionale.

(2) Il Ministro federale delle finanze deve riferire trimestralmente alla Commissione del Consiglio nazionale di cui al comma 1 sulle misure adottate ai sensi degli articoli 51a, comma 2 e 51b, commi da 2 a 4. Ulteriori relazioni debbono essere presentate alla Commissione sulla base di specifiche norme di legge.

Articolo 52

(1) Il Consiglio nazionale ed il Consiglio federale hanno il diritto di controllare l’attività del Governo federale, di interrogarne i membri su tutte le questioni inerenti l’attività esecutiva e di richiedere tutte le informazioni pertinenti, nonché di esprimere mediante risoluzioni le loro opinioni sull’esercizio dell’attività esecutiva.

(2) Il diritto di controllo di cui al comma 1 nei confronti del Governo federale e dei suoi membri di estende anche alle imprese cui la Federazione partecipa con almeno il 50 per cento del capitale sociale, iniziale o proprio, e che sono soggette al controllo della Corte dei conti. E’ considerato equivalente di tale partecipazione finanziaria il controllo di imprese mediante altri strumenti finanziari, economici od organizzativi. Ciò vale anche per le imprese di ogni altro livello che presentino i requisiti di cui al presente comma.

(3) Ogni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio federale ha il diritto di presentare ai membri del Governo federale, durante le sedute del Consiglio nazionale e del Consiglio federale, brevi interrogazioni orali.

(4) La legge federale sul regolamento interno del Consiglio nazionale ed il regolamento interno del Consiglio federale disciplinano nel dettaglio le modalità di esercizio del diritto di interrogazione.

Articolo 52a

(1) Al fine di controllare le misure di tutela delle istituzioni costituzionali e della loro capacità d’azione, nonché le misure in materia di informazione a tutela della difesa militare nazionale, ciascuna delle commissioni competenti del Consiglio nazionale nomina una sottocommissione permanente. Di ciascuna sottocommissione fa parte almeno un membro di ciascuno dei partiti rappresentati nella commissione principale del Consiglio nazionale.

(2) Le sottocommissioni permanenti hanno il diritto di richiedere ai ministri federali competenti tutte le informazioni in materia e di prendere visione della relativa documentazione. La disposizione non si applica per notizie e documenti, in particolare alle fonti, la cui divulgazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza nazionale o quella degli individui.

(3) In caso di necessità, le sottocommissioni permanenti si riuniscono anche al di fuori delle sessioni del Consiglio nazionale.

(4) La disciplina di dettaglio è disposta dalla legge federale sul regolamento interno del Consiglio nazionale.

Articolo 52b

(1) Al fine di procedere alle verifiche su una determinata questione dell’amministrazione federale soggetta al controllo della Corte dei Conti, la commissione istituita ai sensi dall’art. 126d, comma 2, nomina una sottocommissione permanente. Di tale sottocommissione fa parte almeno un membro di ciascuno dei partiti rappresentati nella commissione principale del Consiglio nazionale.

(2) La disciplina di dettaglio è disposta dalla legge federale sul regolamento interno del Consiglio nazionale.

Articolo 53

(1) Il Consiglio nazionale può, con propria deliberazione, istituire commissioni d’inchiesta.

(2) La costituzione ed il funzionamento delle commissioni d’inchiesta sono disciplinati dalla legge federale sul regolamento interno del Consiglio nazionale.

(3) A richiesta di tali commissioni, le autorità giudiziarie e tutte le altre autorità sono tenute ad acquisire le informazioni richieste; tutti i pubblici uffici devono, a richiesta, esibire i loro atti.

Articolo 54

Abrogato.

Articolo 55

(1) Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno la commissione principale con il criterio della rappresentanza proporzionale.

(2) In caso di necessità, la Commissione principale deve essere convocata anche al di fuori delle sessioni del Consiglio nazionale (art. 28).

(3) La Commissione principale elegge nel suo seno una sottocommissione permanente dotata dei poteri previsti dalla Costituzione. L’elezione si effettua secondo il criterio della rappresentanza proporzionale; nel rispetto di tale criterio, della sottocommissione fa parte almeno un deputato di ciascuno dei partiti rappresentati nella Commissione centrale. La legge federale sul regolamento del Consiglio federale dispone affinché la sottocommissione permanente possa essere convocata e possa riunirsi in qualsiasi momento. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale da parte del Presidente federale in conformità all’art. 29, comma 1, la sottocommissione permanente assume la paretecipazione all’attività esecutiva che, in base alla Costituzione, compete altrimenti al Consiglio nazionale (commissione principale).

(4) Con legge federale può essere stabilito che per determinati atti generali adottati dal Governo federale o da un ministro federale sia richiesta l’intesa della commissione principale e che il Governo federale o un ministro federale debbano presentare relazioni alla commissione medesima. Disposizioni più dettagliate sono contenute nella legge federale sul regolamento interno del Consiglio nazionale, in particolare in ordine al caso in cui l’intesa non sia raggiunta.

(5) E’ richiesta l’intesa della commissione principale del Consiglio nazionale per i regolamenti emanati dal ministro federale al fine di assicurare, con adeguate misure di controllo, una produzione regolare ovvero l’approvvigionamento da parte della popolazione o di soggetti determinati di beni economici e di prodotti di utilizzo corrente; in caso di pericolo imminente ovvero per l’abrogazione di tali regolamenti possono essere adottate speciali misure legislative. Le deliberazioni della commissione principale su tali regolamenti sono adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

  1. Statuto dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale.

Articolo 56

(1) Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Consiglio nazionale e i membri del Consiglio federale non sono vincolati ad alcun mandato.

(2) Qualora un membro del Governo federale o un Segretario di Stato abbia rinunciato al suo mandato di deputato del Consiglio nazionale, l’autorità elettorale competente deve, dopo la cessazione da tale carica esecutiva o, nel caso previsto dall’art. 71, dopo la revoca dell’affidamento della continuazione dell’attività amministrativa, rinnovargli il mandato di deputato, a meno che entro otto giorni l’interessato non abbia rinunciato alla ripresa di detto mandato.

(3) In seguito a tale rinnovazione termina il mandato del membro del Consiglio nazionale che aveva sostituito il dimissionario, a meno che un altro deputato, entrato successivamente nel Consiglio nazionale, non abbia dichiarato davanti all’autorità elettorale, all’atto della sua nomina ad un mandato della stessa circoscrizione elettorale, di voler esercitare il mandato ad interim per il membro del Consiglio nazionale temporaneamente cessato.

4) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui un membro del Governo federale o un Segretario di Stato non abbia accettato l’elezione a deputato del Consiglio nazionale.

Articolo 57

(1) I membri del Consiglio nazionale non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, se non davanti al Consiglio nazionale medesimo per le dichiarazioni verbali o scritte rilasciate nell’esercizio delle loro funzioni.

(2) I membri del Consiglio nazionale possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato. L’autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale.

(3) Negli altri casi, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l’autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l’attività politica del deputato in questione. L’autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza presenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni. In presenza di tale richiesta, l’autorità deve interrompere immediatamente o bloccare ogni atto del procedimento.

(4) L’autorizzazione del Consiglio nazionale si intende in ogni caso concessa qualora il Consiglio nazionale non decida entro otto settimane sulla richiesta dell’autorità procedente; al fine di assicurare una tempestiva decisione da parte del Consiglio nazionale, il Presidente pone in votazione tale richiesta non oltre il penultimo giorno del suddetto termine. I giorni in cui non si svolgono sedute non sono computati nel termine.

(5) In caso di arresto in flagranza di reato, l’autorità procedente deve comunicare immediatamente l’avvenuto arresto al Presidente del Consiglio nazionale. Su richiesta del Consiglio nazionale o, fuori dalla sessione della seduta, della commissione permanente incaricata di tali questioni, l’arre­sto deve cessare o il procedimento deve essere interrotto.

(6) L’immunità dei deputati termina il giorno della prima riunione del nuovo Consiglio nazionale, e nel caso di organi del Consiglio le cui funzioni si protraggano altre questa data, con il cessare di tali funzioni.

(7) La legge federale racente il regolamento interno del Consiglio nazionale disciplina i dettagli.

Articolo 58

I membri del Consiglio federale, per tutta la durata del loro mandato, godono dell’immunità dei membri della Dieta provinciale che li ha eletti.

Articolo 59

Nessuno membro del Consiglio nazionale, del Consiglio federale o del Parlamento europeo può contemporaneamente appartenere ad un’altra di dette assemblee rappresentative.

Articolo 59a

(1) Al pubblico dipendente che si candida per un mandato nel Consiglio nazionale è garantito il tempo libero necessario per la campagna elettorale.

(2) Il pubblico dipendente, membro del Consiglio nazionale o del Consiglio federale, è, su sua domanda, dispensato ovvero collocato fuori servizio per il tempo necessario all’esercizio del suo mandato. Durante la dispensa dal servizio egli ha diritto alle remunerazioni corrispondenti ai servizi effettivamente resi entro il limite massimo del 75 per cento del trattamento; tale limite si applica anche nel caso non sia stata richiesta né la dispensa né la collocazione fuori servizio. La collocazione fuori servizio comporta la perdita della retribuzione.

(2) Nel caso in cui il pubblico dipendente, a causa dell’esercizio del suo mandato, non possa essere impiegato nel suo precedente posto di lavoro, egli può pretendere di essere assegnato ad un’attività ragionevolmente equivalente – o con il loro consenso anche ad un’attività non equivalente. Le retribuzioni di servizio sono commisurate all’attività effettivamente esercitata dal pubblico dipendente.

Articolo 59b

(1) Al fine di controllare le retribuzioni dei pubblici dipendenti eletti al Consiglio nazionale o al Consiglio federale è istituita un’apposita commissione presso la direzione parlamentare. Tale commissione è composta da:

  1. un rappresentante designato da ciascuno dei Presidenti del Consiglio nazionale,
  2. due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio federale di concerto con i vicepresidenti,
  3. due rappresentanti dei Länder,
  4. due rappresentanti dei Comuni e
  5. un membro che abbia in precedenza esercitato una funzione giudiziaria.

I membri di cui ai punti da 3 a 5 sono nominati dal Presidente federale; nelle sue proposte (art. 67) il Governo federale tiene conto di una proposta comune dei governatori dei Länder per quanto attiene al punto 3 e per quanto attiene al punto 4 di una proposta presentata dalla Associazione dei comuni austriaci e dalla Associazione delle città austriache. I membri della Commissione di cui ai punti da 1 a 4 devono essere persone che hanno in precedenza esercitato funzioni di cui all’art. 19, comma 2. Non può far parte della commissione chi svolga una professione con fini di lucro. L’appartenenza alla commissione cessa con il termine della legislatura, ma non prima della nomina o designazione di un nuovo membro.

(2) Su richiesta di un pubblico dipendente membro del Consiglio nazionale o del Consiglio federale oppure su richiesta del suo ente di appartenenza, la commissione esprime un parere sulle divergenze di opinione che sorgano tra il dipendente e l’ente in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art.59a. La commissione esprime pareri anche in ordine a divergenze di opinione tra un giudice ed un collegio o commissione ai sensi dell’art.87, comma 2 come pure in casi di divergenze di opinione tra un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio federale ed il Presidente del Consiglio nazionale nell’applicazione di quanto previsto dall’art.30, comma 3.

(3) Il pubblico dipendente membro del Consiglio nazionale o del Consiglio federale è tenuto a comunicare annualmente alla commissione la disciplina adottata in ordine alla sua dispensa o collocazione fuori servizio ai sensi dell’art.59a ed alle modalità di controllo delle sue prestazioni lavorative. Per gli accertamnenti da parte della commissione si applica mutatis murandis l’art.53, comma 3. La commissione si dà un regolamento interno. La commissione presenta annualmente al Consiglio nazionale e, nella misura in cui siano interessati membri del Consiglio federale, al Consiglio federale una relazione che è oggetto di pubblicazione.

Titolo III

Il Potere Esecutivo Federale

  1. Amministrazione
  2. Il Presidente federale

Articolo 60

(1) Il Presidente Federale viene eletto dal popolo della Federazione sulla base del diritto di voto segreto, personale, diretto ed uguale; qualora si presenti solo un candidato, l’elezione deve avvenire in forma di scrutinio. Ha diritto di voto chiunque abbia l’elettorato attivo per il Consiglio nazionale. Per l’elezione del Presidente Federale il voto è obbligatorio nei Länder della Federazione in cui ciò sia prescritto dalla legge del Land. La disciplina di dettaglio sul procedimento elettorale e sull’eventuale obbligo di voto è contenuta in una legge federale, in cui devono essere precisati i motivi che giustificano la non partecipazione all’elezione nonostante il diritto di voto.

(2) E’ eletto colui che riporta più della metà dei voti validi. Se non si verifica questa maggioranza, ha luogo un secondo turno elettorale. In questo caso, si può validamente votare solo per uno dei due candidati che nel primo turno elettorale abbiano ottenuto il maggior numero di voti..

(3) Può essere eletto Presidente federale chi abbia l’elettorato attivo per il Consiglio nazionale ed abbia compiuto 35 anni prima del l° gennaio dell’anno delle elezioni.

Non sono eleggibili i membri di case regnanti o di famiglie che in passato abbiano regnato.

(4) Il risultato dell’elezione del Presidente federale è annunciato ufficialmente dal Cancelliere federale.

(5) Il Presidente federale dura in carica 6 anni. Una rielezione per il periodo immediatamente successivo è consentita una sola volta.

(6) Prima del decorso del suo mandato, il Presidente federale può essere destituito con referendum. Il referendum dev’essere indetto, se lo richiede l’Assemblea federale. L’Assemblea federale, a tal fine, dev’essere convocata dal Cancelliere federale se il Consiglio nazionale ha deliberato una richiesta in questo senso. Per la deliberazione del Consiglio nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri ed una maggioranza di due terzi dei voti espressi. Per effetto di una simile deliberazione del Consiglio nazionale, il Presidente federale è impedito nell’ulteriore esercizio del suo ufficio. Il rifiuto della destituzione da parte del referendum vale come nuove elezioni ed ha per effetto lo scioglimento del Consiglio nazionale (art. 29, comma 1v). Anche in questo caso il Presidente federale non può restare complessivamente in carica più di dodici anni.

Articolo 61

(1) Durante la permanenza in carica il Presidente federale non può appartenere a nessuna assemblea rappresentativa generale né esercitare altra professione.

(2) Il titolo di “Presidente Federale” non può essere attribuito ad altri, nemmeno con in aggiunta o in connessione con altre espressioni. Esso è tutelato dalla legge.

Articolo 62

(1) Al momento della sua entrata in carica il Presidente federale presta davanti all’Assemblea federale il seguente giuramento: “giuro dì osservare fedelmente la Costituzione e tutte le leggi della Repubblica e di adempiere al meglio il mio dovere”.

(2) E’ consentita l’aggiunta di una formula religiosa.

Articolo 63

(1) Un procedimento nei confronti del Presidente federale è ammesso solo col consenso dell’Assemblea federale.

(2) La richiesta di autorizzazione a procedere contro il Presidente federale dev’essere presentata dall’autorità competente al Consiglio nazionale, che decide se l’Assemblea federale debba pronunciarsi in proposito. Se il Consiglio nazionale delibera in senso affermativo il Cancelliere federale deve immediatamente convocare l’Assemblea federale.

Articolo 64

(1) Se il Presidente federale è impedito, le attribuzioni relative passano immediatamente al Cancelliere federale. Se si prevede che l’impedimento duri più di 20 giorni o che il Presidente federale sia impedito nell’ulteriore svolgimento del suo incarico, conformemente aIl’art. 60 comma 60, le funzioni del Presidente federale sono espletate da un Collegio composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del Consiglio nazionale. La stessa disposizione si applica se l’ufficio di Presidente federale si rende vacante in in modo duraturo.

(2) Il Collegio incaricato delle funzioni di Presidente federale secondo il comma l, decide con la maggioranza dei voti. La Presidenza nel Collegio spetta al Presidente del Consiglio nazionale, ugualmente la sua rappresentanza di fronte all’opinione pubblica.

(3) Se uno o due dei Presidenti del Consiglio nazionale sono impediti, ovvero il loro ufficio si rende vacante in modo duraturo, il Collegio è deliberante anche senza la loro partecipazione; se, in tal caso, si raggiunge una parità di voti, il voto del Presidente di rango superiore è determinante

(4) Nel caso di vacanza duratura dell’ufficio di Presidente federale, il Governo federale deve immediatamente indire l’elezione del nuovo Presidente federale; ad elezione avvenuta il Collegio deve convocare tempestivamente l’Assemblea federale per il giuramento del Presidente federale.

Articolo 65

(1) Il Presidente federale rappresenta la Repubblica verso l’esterno, riceve ed accredita gli ambasciatori, approva la nomina dei consoli stranieri, nomina i rappresentanti consolari della Repubblica all’estero e conclude i trattati internazionali. In caso di conclusione di un trattato che non rientri nell’art. 50 o di un trattato ai sensi dell’art. 16 comma l, che non deroghino nè integrino leggi, ordinare che a tale trattato sia data attuazione mediante l’emanazione di ordinanze.

(2) Oltre a quelli conferitigli da altre disposizioni di questa Costituzione, gli competono le seguenti attribuzioni:

  1. a) la nomina dei dipendenti federali, compresi gli ufficiali e di altri funzionari federali, come pure I’ attribuzione ad essi delle qualifiche
  2. b) la creazione e il conferimento di titoli professionali;
  3. c) per casi singoli: la grazia per chi abbia riportato una sentenza definitiva di condanna, la riduzione e commutazione delle pene pronunciate dall’autorità giudiziaria, la dilazione dell’esecuzione e l’indulto, nonché l’estinzione del procedimento penale per reati perseguibili d’ufficio;
  4. d) la legittimazione dei figli nati fuori del matrimonio su richiesta dei genitori.

(3) Leggi speciali determinano le attribuzioni che spettano al Presidente federale relativamente al conferimento di titoli onorifici, di gratifiche straordinarie, di benefici e pensioni straordinarie, diritti di nomina o di conferma ed altre attribuzioni in materia di pubblico impiego.

Articolo 66

(1) Iil Presidente federale può attribuire ai competenti membri del Governo federale il potere, a lui spettante, di nominare determinate categorie di funzionari federali ed autorizzarli a trasferire ulteriormente, da parte loro, questo potere, per determinate categorie di dipendenti federali, ad organi loro sottostanti.

(2) Il Presidente federale può autorizzare il Governo federale o i competenti membri di esso alla conclusione di determinate categorie di trattati internazionali che non rientrano nelle disposizioni dell’art. 50 nè in quelle dell’art.16 comma 10; quest’ autorizzazione si estende anche alla facoltà di disporre che questi trattati internazionali vengano attuati con l’emanazione di ordinanze.

(3) Il Presidente federale può autorizzare il Governo dei Länder a concludere trattati internazionali secondo l’ar. 16 comma 1, che non deroghino nè integrino leggi, su proposta del Governo del Land e con la controfirma del Governatore,- una simile autorizzazione sì estende anche alla facoltà di disporre che questo trattato internazionale venga attuato con l’emanazione di ordinanze.

Articolo 67

(1) Se la Costituzione non dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale hanno luogo su proposta del Governo federale o del Ministro da esso autorizzato. La legge determina i casi in cui il Governo o il Ministro competente sono essi stessi vincolati dalle proposte di altri soggetti.

(2) Se la Costituzione non dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale non sono validi se non sono controfirmati dal Cancelliere federale o dal Ministro federale competente.

Articolo 68

(1) Il Presidente federale risponde davanti all’Assemblea federale, ai sensi dell’art. 142, degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

(2) Per far valere questa responsabilità, l’Assemblea federale deve essere convocata dal Cancelliere federale su deliberazione del Consiglio nazionale o del Consiglio federale.

(3) Per la deliberazione con cui viene sollevata un’accusa ai sensi dell’art. 142, è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri di ciascuna assemblea ed una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

2 .Il Governo federale

Articolo 69

(1) I massimi poteri amministrativi della Federazione, in quanto non siano attribuiti al Presidente federale, spettano al Cancelliere federale, al Vice Cancelliere ed agli altri Ministri federali. Nel loro insieme essi costituiscono il Governo federale sotto la presidenza del Cancelliere federale.

(2) AI Vice Cancelliere spetta la supplenza del Cancelliere federale in questa sfera di attribuzioni. Se il Cancelliere e il Vice Cancelliere sono contemporaneamente impediti, il Presidente federale affida la supplenza del Cancelliere ad un membro del Governo federale. Se il Cancelliere ed il Vice Cancelliere sono contemporaneamente impediti, senza che sia stato nominato un supplente, in questo caso prende le veci del Cancelliere il membro del Governo federale che abbia più anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio la supplenza va al membro più anziano.

(3) Il governo federale è deliberante quando è presente la metà più uno dei suoi membri.

Articolo 70

(1) Il Cancelliere federale e, su sua proposta, gli altri membri del Governo federale vengono nominati dal Presidente federale Per la revoca del Cancelliere federale o dell’intero Governo federale non è richiesta alcuna proposta, la revoca di singoli membri del Governo federale ha luogo su proposta del Cancelliere federale. L’atto di nomina del Cancelliere federale o dell’intero Governo federale viene controfirmato dal nuovo Cancelliere; la revoca non necessita di controfirma.

(2) Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale può essere chiunque sia eleggibile al Consiglio nazionale; non è necessario che i membri del Governo federale appartengano al Consiglio nazionale.

(3) Se il Presidente federale nomina un nuovo Governo federale in un periodo in cui il Consiglio nazionale non è in sessione, egli deve convocare il Consiglio nazionale in seduta straordinaria (ari. 28, comma 20), al fine di presentare il nuovo Governo fede ale, in modo che il Consiglio nazionale possa riunirsi entro una settimana.

Articolo 71

Se il Governo federale è dimissionario, il Presidente federale, fino alla nomina del nuovo Governo, deve affidare la prosecuazione dell’attività amministrativa a membri del Governo dimissionario o a dirigenti degli uffici amministrativi, e la presidenza di questo Governo provvisorio ad uno di essi. Anche un Segretario di Stato del Ministro federale dimissionario o un funzionario direttivo del Ministero federale interessato può venire incaricato della prosecuzione dell’attività amministrativa. Questa disposizione si applica, in quanto compatibile, qualora siano dimissionari dal Governo singoli membri di esso. L’incaricato della prosecuzione dell’attività amministrativa ha la stessa responsabilità del Ministro federale (art.76).

Articolo 72

(1) I membri del Governo federale, prima di entrare in carica, prestano giuramento davanti al Presidente federale. È consentita l’aggiunta di una formula religiosa.

(2) I documenti di nomina del Cancelliere, del Vice Cancelliere e degli altri Ministri federali vengono autenticati dal Presidente federale con la data del giuramento, e controfirmati dal nuovo Cancelliere.

(3) Queste disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi dell’art.71.

Articolo 73

(1) In caso di impedimento provvisorio di un Ministro federale, il Presidente federale, su proposta del Cancelliere federale e di concerto con il Ministro da rappresentare, o in mancanza di ciò di concerto con il Vice Cancelliere, affida la supplenza ad un Ministro federale, ad un Segretario di Stato assegnato al Ministro federale impedito o ad un funzionario direttivivo del Ministero federale in questione. A questo supplente compete la stessa responsabilità del Ministro federale (art. 76). Il soggiorno in uno Stato membro dell’Unione europea non viene considerato impedimento.

(2) Il Ministro federale competente può trasferire ad un altro Ministro federale o ad un Segretario di Stato, la facoltà di partecipare alle sessioni del Consiglio dell’Unione europea, a condurre in quest’ambito le trattative su un determinato progetto ed a esprimere il voto.

(3)Un membro delGoverno federale che si trovi in un altro Stato dell’Unione europea , può sbrigare i propri affari all’interno del Consiglio nazionale o del Consiglio federale per il tramite di un suo segretario di stato o altro Ministro federale. Un membro del Governo federale, senza supplente, può trasferire il proprio diritto di voto in seno al Governo ad un altro Ministro, senza che venga toccata la propria responsabilità. Il diritto di voto può essere trasferito solo ad un membro del Governo che non sia già stato nominato supplente di un altro Ministro e a cui già non sia stato trasferito il diritto di voto.

Articolo 74

(1) Se il Consiglio nazionale nega la fiducia al Governo federale o a singoli membri di esso, con deliberazione esplicita, il Governo o il Ministro, federale in questione dev’essere sollevato dall’incarico.

(2) Per la deliberazione del Consiglio nazionale con cui si nega la fiducia, è necessaria la presenza della metà dei membri del Consiglio nazionale. Tuttavia, se il numero di membri stabilito nella legge federale relativa al Regolamento interno del Consiglio nazionale lo richiede, la votazione può essere rinviata al secondo giorno lavorativo successivo. Un nuovo rinvio della votazione può aver luogo solo per deliberazione del Consiglio nazionale.

(3) Fermo restando il potere che spetta al Presidente federale secondo l’art. 70, comma 1, il Governo federale o singoli membri dì esso devono essere sollevati dall’incarico da parte del Presidente federale nei casi previsti dalla legge, o a loro richiesta.

Articolo 75

I membri del Governo federale nonché i Segretari di stato hanno diritto di partecipare a tutti i dibattiti del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e dell’Assemblea federale, nonché delle Commissioni (Sottocommissionì) di queste assemblee; i dibattiti della Sottocommissione permanente della Commissione centrale, e delle Commissioni d’inchiesta del Consiglio nazionale, possono partecipare solo se espressamente invitati. Essi hanno il diritto di essere ascoltati ogni qualvolta lo richiedano, secondo le disposizioni dì dettaglio della legge federale sul Regolamento interno del Consiglio nazionale e sul Regolamento del Consiglio federale. Il Consiglio nazionale, il Consiglio federale e l’Assemblea Federale, nonché le loro Commissioni e Sottocommissioni, possono richiedere la presenza dei membri del Governo federale, ed esigere a questi ultimi l’apertura di inchieste.

Articolo 76

(1) I membri del Governo federale (articoli 69 e 71) sono responsabili davanti al Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 142.

(2) Per una deliberazione di messa in stato dì accusa ai sensi dell’articolo 142, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Articolo 77

(1) La cura degli affari dell’Amministrazione federale è affidata ai Ministri federali ed agli uffici da essi dipendenti.

(2) Il numero dei Ministreri federali, l’ambito delle loro competenze e la loro istituzione vengono disciplinati con legge.

(3) La direzione della Cancelleria federale è affidata al Cancelliere, quella degli altri Ministeri ai rispettivi Ministri. Il Presidente federale può affidare ai Ministri la direzione di determinati affari che appartengono alle competenze della Cancelleria, compresi gli affari relativi all’amministrazione del personale ed all’organizzazione, ferma restando la loro appartenenza alla Cancelleria; rispetto agli affari in questione tali Ministri hanno la posizione propria del Ministro federale competente.

(4) Il Cancelliere e gli altri Ministri federali possono essere eccezionalmente incaricati della direzione di un secondo Ministero federale.

Articolo 78

(1) In casi particolari possono essere nominati Ministri federali ai quali non è affidata la direzione di un Ministero.

(2) A fianco dei Ministri, per collaborare con essi nell’amministrazione e per rappresentarli in Parlamento, possono essere posti Segretari dì Stato, che vengono nominati e lasciano l’incarico con le stesse procedure previste per i Ministri federali

(3) il Ministro federale può affidare al Segretario di Stato, con il consenso di quest’ultimo, la gestione dì determinati incarichi. Il Segretario di Stato è sottoposto al Ministro federale anche nell’adempimento di questi incarichi ed è vincolato dalle sue direttive.

  1. Autorità di polizia della Federazione

Articolo 78a

(1) La massima autorità di polizia è il Ministro federale degli interni. Ad esso sono subordinate le direzioni di polizia, cui sono subordinate le autorità amministrative distrettuali e le direzioni di polizia della Federazione in quanto autorità di polizia

(2) Qualora siano messe in pericolo la vita, la salute, la libertà o la proprietà di individui, o sia imminente un tale pericolo, le autorità di polizia, a prescindere dalla competenza di un’altra autorità preposta alla difesa dal pericolo, sono competenti per fornire il primo aiuto generico fino all’intervento dell’autorità competente.

(3) Le leggi federali determinano in che misura organi dei Comuni devono intervenire come autorità di polizia.

Articolo 78

(1) Per ogni Land esiste una direzione di polizia. Al suo vertice vi è un direttore di polizia. Per Vienna la direzione di polizia della Federazione è allo stesso tempo direzione di polizia, il questore è anche il direttore della polizia.

(2) Il Ministro federale degli interni nomina il direttore della polizia in accordo con il Governatore.

(3) Il Ministro federale degli interni deve comunicare al Governatore ogni indicazione importante per la politica di Stato o determinante per mantenere la pace, l’ordine, e la sicurezza pubblica in tutto il Paese, indicazioni che quest’ultimo comunica al direttore della polizia.

Articolo 78c

AI vertice di una direzione di polizia della Federazione vi è il direttore di polizia, al vertice della polizia federale di Vienna vi è il questore.

(2) L’istituzione delle direzioni di polizia della Federazione e la determinazione dei loro ambiti locali di competenza avviene con ordinanza del Governo federale.

Articolo 78d

(1) I corpi dì guardia sono formazioni armate, in divisa o altrimenti istituite sul modello militare cui sono demandati incarichi di polizia. Tra i corpi di guardia non vanno annoverati in particolare: il personale di guardia impiegato per la difesa di singoli settorii della coltura del Paese, come agricoltura e foreste (tutela di prati, campi e foreste), attività minerali, caccia, pesca o il personale di guardia impegato per altre autorizzazioni riferite all’acqua, gli organi di controllo sui mercati, i vigili del fuoco.

(2) Nell’ambito della sfera di azione locale di una direzione di polizia della Federazione, cui sia stata assegnata una guardia di polizia federale non può essere costituito un corpo di guardia da parte di un altro ente locale.

  1. Esercito federale

Articolo 79

(1) All’esercito federale spetta la difesa militare del Paese. Esso va istituito secondo i principi di un sistema di milizia.

(2) L’esercito federale è inoltre chiamato, in quanto l’autorità civile competente richieda la sua collaborazione:

  1. anche al di fuori del campo della difesa militare:
  2. a) alla difesa delle istituzioni costituzionali e della loro operatività nonché delle libertà democratiche della popolazione;
  3. b) al mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno del Paese;.

2 a prestare aiuto in caso di calamità naturali e catastrofi di straordinaria portata

(3) La Costituzione disciplina gli altri compiti dell’esercito federale.

(4) La legge sulle forze armate precisa quali autorità ed organi possano chiedere direttamente la collaborazione dell’esercito federale ai fini precisati nel comma 2.

(5) Un intervento autonomo delle forze armate ai fini precisati nel comma 2 è consentito solo se le autorità competenti, per cause di forza maggiore, non siano in grado di richiedere l’intervento militare, e un ulteriore rinvio potrebbe causare un danno irreparabile per la collettività, ovvero se si tratta di respingere un attacco violento o di domare una resistenza violenta che siano rivolti contro un reparto dell’esercito federale.

Articolo 80

(1) Il Presidente federale ha l’alto comando dell’esercito federale.

(2) In quanto la legge sulle forze armate non lo attribuisca al Presidente federale, il potere di disporre dell’esercito spetta al Ministro federale competente, nell’ambito dell’autorizzazione datagli dal Governo federale.

(3) Il Ministro federale competente ha il comando dell’esercito federale (articolo 76, comma 1).

Articolo 81

La legge federale precisa la misura in cui i Länder sono tenuti a collaborare al reclutamento, al vettovagliamento e all’alloggio dell’esercito e alla soddisfazione delle altre sue esigenze.

  1. Autorità scolastiche federali

Articolo 81a

(1) L’amministrazione federale in materia di scuola e in materia di convitti scolastici è curata dal Ministro federale competente e — in quanto non si tratti di università, accademie dì belle arti, scuole agrarie o forestali o convitti scolastici agrari o forestali — dalle autorità scolastiche federali da esso dipendenti. I Comuni, nell’ambito delle attività delegate, possono essere chiamati a tenere gli elenchi coloro che sono soggetti all’obbligo scolastico.

(2) Nell’ambito di ogni Land sarà istituita un’autorità scolastica denominata Consiglio scolastico provinciale e in ogni Distretto un’autorità denominata Consiglio scolastico distrettuale Nel Land di Vienna il Consiglio scolastico provinciale svolgerà anche le funzioni di Consiglio scolastico distrettuale e sarà denominato Consiglio scolastico cittadino dì Vienna. La legge federale determinerà le competenze dei Consigli scolastici provinciali e distrettuali.

(3) L’istituzione delle autorità scolastiche federali sarà disciplinata con legge secondo le seguenti direttive:

  1. a) Nell’ambito delle autorità collegiali federali saranno istituiti organi collegiali. I membri con diritto di voto dell’organo collegiale dei Consigli scolastici provinciali saranno nominati in base al rapporto di forza fra i partiti rappresentati nella Dieta provinciale, quelli dei Consigli scolastici distrettuali in base al rapporto fra i partiti rappresentati nella Dieta provinciale secondo i voti espressi nel Distretto per le ultime elezioni provinciali. È consentita la nomina di tutti o di una parte dei membri degli organi collegiali da parte della Dieta provinciale.
  2. b) Presidente del Consiglio scolastico provinciale è il Governatore, Presidente del Consiglio scolastico distrettuale il direttore dell’autorità amministrativa distrettuale. Se la legge prevede la nomina di un Presidente incaricato del Consiglio scolastico provinciale, questi interviene in tutti gli affari che il Presidente non riservi a se stesso. Se la legge prevede la nomina di un Vicepresidente, questi ha il diritto di prendere visione degli atti e di essere consultato; un Vicepresidente dev’essere comunque nominato in ognuno dei cinque Länder che, secondo l’ultimo censimento ufficiale tenuto prima dell’entrata in vigore di questa legge costituzionale, hanno il maggior numero di abitanti.
  3. c) La legge determinerà i rispettivi compiti degli organi collegiali e dei Presidenti dei Consigli scolastici provinciali e distrettuali. L’emanazione di ordinanze e direttive di carattere generale, la nomina di funzionari e la formulazione di proposte di nomina nonché le formulazioni di pareri su progetti di legge e di regolamenti spettano a organi collegiali.
  4. d) In casi urgenti, che non consentono un rinvio alla successiva seduta dell’organo collegiale, il Presidente può adottare provvedimenti anche in affari attribuiti alla competenza dell’organo collegiale, riferendo in proposito tempestivamente all’organo collegiale stesso.
  5. e) Se un organo collegiale è incapace di deliberare per più di due mesi, i poteri ad esso spettanti vengono attribuiti al Presidente per l’ulteriore durata dell’incapacità di deliberare. In questi casi il Presidente interviene al posto dell’organo collegiale.

(4) Negli affari che ricadono nella sfera di competenza degli organi collegiali, non possono venire emanate direttive (articolo 20, comma 1v). La disposizione non si applica per le direttive con cui viene vietata l’esecuzione della deliberazione di un organo collegiale o disposto l’annullamento di un’ordinanza emanata da un organo collegiale per violazione di legge. Tali direttive devono essere motivate. L’autorità scolastica cui la direttiva è indirizzata, in base a deliberazioni dell’organo collegiale, può sollevare direttamente ricorso presso la Corte di giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 129 e seguenti.

(5) Il Ministro federale competente può controllare personalmente o attraverso organi del Ministero da lui diretto le condizioni e le prestazioni di quelle scuole e convitti che sono sottoposti al Ministero, attraverso i Consigli scolastici provinciali. Se vengono riscontrate le carenze — che non siano quelle previste dall’articolo 14 comma 8 — esse devono essere segnalate al Consiglio scolastico provinciale al fine della loro eliminazione.

Articolo 81b

(1) I Consigli scolastici provinciali devono proporre delle terne:

  1. a) per la nomina di funzionari federali con funzione di direttori, insegnanti ed educatori nelle scuole e convitti dipendenti dai Consigli scolastici provinciali;
  2. b) per la nomina di funzionari federali con funzione di ispettori scolastici presso i Consigli scolastici provinciali e distrettuali nonché per il conferimento di funzioni ispettive ad insegnanti;
  3. c) per la nomina del presidente e dei membri delle commissioni dì concorso per insegnanti nelle scuole principali e speciali.

(2) Le proposte secondo il l0comma devono essere presentate al Ministro competente in base all’articolo 66, comma1°, o all’articolo 67, comma 1°, o in base a ulteriori disposizioni. La scelta fra le persone proposte spetta al Ministro.

(3) Presso ogni Consiglio scolastico provinciale saranno istituite Commissioni di idoneità e Commmissioni disciplinari di prima istanza per direttori ed altri insegnanti nonché per educatori, che abbiano un rapporto di servizio di diritto pubblico con la Federazione e vengano impiegati in una scuola o convitto sottoposto al Consiglio scolastico provinciale. Una legge federale disciplina le disposizioni di dettaglio.

  1. Giurisdizione

Articolo 82

(1) Ogni giurisdizione emana dalla Federazione

(2) Le sentenze e le decisioni vengono pronunciate e pubblicate in nome della Repubblica.

Articolo 83

(1) La legge federale determina costituzione e competenza dei tribunali.

(2) Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale

(3) Abrogato.

Articolo 84

La giurisdizione militare è soppressa, tranne che in caso di guerra.

Articolo 85

La pena di morte è soppressa.

Articolo 86

(1) I giudici, in quanto non sia diversamente disposto in questa legge, sono nominati dal Presidente federale su proposta del Governo federale, o dal Ministro federale competente, da questi autorizzato; il Governo federale o il Ministro federale devono richiedere proposte di nomina alle sezioni a tal fine indicati dall’ordinamento giudiziario.

(2) La proposta, che dev’ essere presentata al Ministro competente e da questi inoltrata al Governo federale, se indicato un numero sufficiente di candidati, deve comprendere almeno tre persone, e se! posti da coprire sono più di uno, almeno un numero doppio di persone, rispetto ai giudici da nominare.

Articolo 87

(1) Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici sono indipendenti.

(2) Nell’esercizio delle proprie funzioni giudiziarie un giudice ritenuto occuparsi di tutti gli affari giudiziari che la legge e la ripartizione delle cause assegnano alla sua competenza, con esclusione degli affari dell’amministrazione della giustizia che una disposizione di legge non prescriva debbano essere trattati da Sezioni o Commissioni.

(3) Le cause devono essere ripartite tra i giudici di un tribunale in anticipo, per un periodo di tempo stabilito nella legge sull’ordinamento giudiziario. Una causa assegnata ad un giudice in base a questa ripartizione può essergli tolta con disposizione della Sezione a ciò chiamata in base all’ordinamento giudiziario e solo in caso di suo impedimento, ovvero quando egli, a causa del volume dei suoi impegni, risulti impedito all’adempimento del suo compito entro un tempo adeguato.

Articolo 87a

(1) La legge federale può attribuire la cura di determinati, ben definite cause, della giurisdizione civile di prima istanza, ad impiegati federali estranei all’ordine giudiziario e dotati di una preparazione particolare.

(2) Il giudice competente in base alla ripartizione delle cause può tuttavia, in ogni momento, riservarsi o avocare a sé la trattazione di tali cause.

(3) Nella trattazione delle cause indicate nel 10 comma, gli impiegati federali estranei all’ordine giudiziario sono vincolati solo dalle direttive del giudice competente secondo la ripartizione delle cause. Deve essere applicato l’articolo 20, comma 1°, terzo periodo.

Articolo 88

(1) Nell’ordinamento giudiziario dovrà essere previsto un limite d’età, al raggiungimento del quale i giudici devono essere collocati a riposo.

(2) Ad esclusione di questo caso, i giudici possono essere destituiti, o trasferiti ad altro ufficio contro la loro volontà, o collocati a riposo, solo nei casi e forme prescritti dalla legge e in base ad una decisione giudiziaria formale. Queste disposizioni tuttavia non si applicano a trasferimenti e collocamenti a riposo che si rendano necessari a causa di modifiche nell’ordinamento dei tribunali. in tali casi la legge stabilisce entro quali termini si possono trasferire o collocare a riposo i giudici senza le formalità altrimenti prescritte.

(3) La sospensione temporanea del giudice dall’ufficio può aver luogo solo per disposizione della Presidenza del tribunale o dell’autorità giudiziaria superiore, contemporaneamente al deferimento della questione al tribunale competente.

Articolo 88a

L’ordinamento giudiziario può stabilire che presso un tribunale superiore possano venire previsti posti per giudici di circoscrizione. Il numero dei posti di giudice di circoscrizione non può superare il 2% dei posti esistenti presso i tribunali inferiori. L’utilizzo dei giudici di circoscrizione presso i tribunali inferiori viene determinato dalla Sezione del tribunale superiore a ciò chiamata in base all’ordinamento giudiziario. I giudici di circoscrizione possono essere incaricati solo della rappresentanza dei giudici dei tribunali superiori e solo in caso di loro impedimento, o se questi giudici, a causa del volume dei loro impegni, risultino impediti nell’adempimento delle loro mansioni entro un termine adeguato.

Articolo 89

(1) I tribunali non sono competenti a controllare la validità dileggi, regolamenti e trattati internazionali debitamente pubblicati, in quanto nel presente articolo non sia diversamente disposto.

(2) Se un tribunale nutre dubbi circa l’applicazione di un regolamento per motivi dì illegittimità, deve richiedere l’annullamento di tale regolamento alla Corte di giustizia costituzionale. Se la Corte suprema di giustizia o un tribunale competente a decidere in seconda istanza nutre dubbi circa l’applicazione di una legge per motivi di incostituzionalità, deve richiedere l’abrogazione della legge alla Corte di giustizia costituzionale.

(3) Se la disposizione che il tribunale dovrebbe applicare è già stata abrogata, la richiesta del tribunale alla Corte di giustizia costituzionale concernerà la decisione, se la disposizione nella illegittimità o incostituzionalità della disposizione.

(4) Il 2° ed il 3° comma sì applicano in quanto possibile ai trattati internazionali ai sensi dell’articolo 140a

(5) La legge federale determinerà gli effetti di una richiesta ai sensi del 2°, 3° e 4°comma riguardo al procedimento pendente davanti ai tribunali.

Articolo 90

(1) Il procedimento civile e penale davanti al tribunale è orale e pubblico. La legge determina le eccezioni.

(2) Nel processo penale vige il procedimento accusatorio.

Articolo 91

(1) Il popolo dovrà partecipare alla giurisdizione.

(2) Per i delitti puniti con pene gravi, indicati dalla legge, nonché per tutti i delitti e contravvenzioni di natura politica, sulla responsabilità dell’accusato decidono i giudici popolari.

(3) Nel procedimento per altri fatti punibili, alla giurisdizione partecipano giudici onorari, se la pena da irrogare supera una misura stabilita dalla legge.

Articolo 92

(1) Suprema istanza in materia civile e penale è la Corte suprema di giustizia

(2) Alla Corte suprema di giustizia non possono appartenere membri del Governo federale, di un Governo provinciale o di un organo rappresentativo generale; per membri di un organo rappresentativo generale, che siano stati eletti per una legislatura o per un periodo di tempo determinato, l’incompatibilità dura, anche in caso di rinuncia anticipata al mandato, fino alla fine di tale periodo. Non può essere nominato Presidente o Vicepresidente della Corte suprema di giustizia, chi abbia ricoperto una delle cariche sopra menzionate negli ultimi quattro anni.

Articolo 93

Amnistie per fatti penalmente punibili sono concesse con legge federale

Articolo 94

La Giustizia è separata dall’Amministrazione in tutte le istanze.

Titolo IV
Potere Legislativo ed Esecutivo dei Länder

  1. Disposizioni generali

Articolo 95

(1) Il potere legislativo dei Länderviene esercitato dalle Diete provinciali. I membri di esse vengono eletti, con il sistema della rappresentanza proporzionale, a suffragio eguale, diretto, segreto e personale di tutti i cittadini di ambo i sessi, che hanno diritto di voto secondo le leggi elettorali provinciali, ed hanno nel Land la loro residenza abituale. Con legge provinciale vengono adottate le disposizioni di dettaglio sul procedimento elettorale e sull’eventuale obbligo di voto. Nella stessa legge provinciale vanno definiti anche, in particolar modo, i motivi per cui la non partecipazione al voto si considera giustificata, malgrado sussista l’obbligo di voto.

(2) I regolamenti elettorali provinciali non possono disciplinare le condizioni dell’elettorato attivo e passivo in modo più restrittivo di quanto previsti nella Costituzione federale per l’elezione al Consiglio nazionale.

(3) Gli elettori esercitano il loro diritto in circoscrizioni, ognuna delle quali deve comprendere un territorio delimitato e deve poter essere suddivisa in circoscrizioni regionali territorialmente definite il numero dei deputati dev’essere ripartito tra le circoscrizioni elettorali in proporzione al numero degli abitanti. Il regolamento elettorale provinciale può prevedere un’istruttoria conclusiva su tutto il territorio del Land con la quale sia possibile sia assegnare in compensazione i mandati attribuiti ai partiti in lizza nelle circoscrizioni, come anche una suddivisione dei mandati non ancora assegnati secondo il principio del sistema proporzionale. Una ripartizione dell’elettorato in altri corpi elettorali non è consentita.

(4) Ai pubblici dipendenti, che si candidano per un mandato nella Dieta provinciale, o che sono stati eletti deputati in una Dieta provinciale si applica l’articolo 59a; sono ammesse normative più restrittive. Con legge costituzionale può essere costituita una struttura con competenze e obblighi uguali a quelli della Commissione, ai sensi dell’articolo 59b, per la pubblicazione di un un rapporto.

Articolo 96

(1) I membri delle Diete provinciali godono delle stesse immunità che i membri del Consiglio nazionale; le disposizioni dell’articolo 57 si applicano in quanto compatibili.

(2) Le disposizioni degli articoli 32 e 33 si applicano anche per le sedute delle Diete provinciali e delle loro Commissioni.

(3) Con legge provinciale può essere adottata una disciplina conforme all’articolo 56 commi da 2 a 4, per i componenti della Dieta provinciale che, a motivo della loro elezione nel Consiglio federale o nel Governo provinciale, rinunciano al loro mandato.

Articolo 97

(1) Per una legge provinciale sono richieste la deliberazione della Dieta, la promulgazione e la controfirma secondo le disposizioni della Costituzione provinciale, e la pubblicazione nel Bollettino delle leggi provinciali a cura del Governatore.

(2) In quanto una legge provinciale preveda per l’esecuzione la collaborazione di organi federali, dev’essere richiesto al riguardo il consenso del Governo federale. Il consenso sì ha per concesso se il Governo federale, entro otto settimane dal giorno in cui la deliberazione è pervenuta all’ufficio della Cancelleria federale, non ha comunicato al Governatore che la collaborazione degli organi federali viene rifiutata. Prima del decorso di questo termine, la pubblicazione della deliberazione può avere luogo solo se il Governo federale vi ha espressamente acconsentito

(3) Se l’adozione immediata di misure che necessitano, conformemente alla Costituzione, di una deliberazione della Dieta provinciale, alfine di evitare un danno pubblico irreparabile per la comunità, risulta necessaria in un periodo in cui la Dieta provinciale non può riunirsi in tempo utile, o che risulta impedita nello svolgimento della sua attività da forze di causa maggiore, il Governo provinciale d’intesa con una Commissione della Dieta provinciale, da nominare secondo il principio della rappresentanza proporzionale, può adottare queste misure con ordinanze provvisorie di modifica della legge. Esse vanno portate immediatamente alla conoscenza del Governo federale da parte del Governo provinciale. Non appena l’impedimento per la riunione della Dieta provinciale viene meno, essa va convocata. L’articolo 18 comma 4 si applica in quanto compatibile.

(4) Le ordinanze di cui al comma 3° non possono in ogni caso apportare una modifica alle disposizioni dileggi costituzionali dei Länder, nè possono avere ad oggetto un aggravio finanziario duraturo del Land, un aggravio finanziario della Federazione, dei Distretti o dei Comuni, obblighi finanziari per i cittadini dello Stato, una alienazione di beni dello Stato, nè misure relative alle materie descritte all’art 12 comma 1° punto 6, né infine avere ad oggetto materie delle Camere del lavoro nel settore agricolo e forestale.

Articolo 98

(1) Tutte le deliberazioni legislative delle Diete provinciali vanno immediatamente promulgate dopo il voto della Dieta e prima della loro comunicazione alla Cancelleria federale da parte del Governatore.

(2) ll Governo federale può sollevare un’opposizione motivata, per messa in pericolo di interessi federali, contro una deliberazione legislativa di una Dieta provinciale, entro otto settimane dal giorno in cui la deliberazione è pervenuta all’ufficio della Cancelleria federale. Se alla Federazione, prima dell’avvio del procedimento legislativo, è stata offerta la possibilità di prendere posizione rispetto al progetto che è alla base della discussione, l’opposizione può essere sollevata soltanto motivando un intervento in base alla competenza della Federazione. Nel caso di ricorso, la delibera legislativa può venire pubblicata solo se la Dieta provinciale la conferma con la presenza di almeno la metà dei membri.

(3) Prima del decorso del termine per l’opposizione, la pubblicazione è possibile solo se il Governo federale vi acconsente espressamente.

(4) Per deliberazioni legislative delle Diete provinciali che abbiano per oggetto dei tributi, vigono le disposizioni della legge costituzionale finanziaria.

Articolo 99

(1) La Costituzione del Land, che dev’essere emanata con legge costituzionale provinciale può, in quanto non venga modificata la Costituzione federale, venire emendata con legge costituzionale federale.

(2) Una legge costituzionale del Land può essere deliberata solo con la presenza della metà dei membri della Dieta provinciale e con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Articolo 100

(1) Ogni Dieta provinciale può essere sciolta dal Presidente federale, su istanza del Governo federale, con l’approvazione del Consiglio federale; un simile scioglimento può però venire disposto solo una volta per lo stesso motivo. Il consenso del Consiglio federale dev’essere deliberato con la presenza della metà dei membri e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. I rappresentanti del Land, la cui Dieta deve venire sciolta, non possono partecipare alla votazione.

(2) In caso di scioglimento, nuove elezioni devono essere indette entro tre settimane, secondo le disposizioni della Costituzione provinciale; la convocazione della nuova Dieta provinciale deve aver luogo entro quattro settimane dall’elezione.

Articolo 101

(1) Il potere esecutivo di ciascun Land viene esercitato da un Governo provinciale che dev’essere eletto dalla Dieta.

(2) I membri del Governo provinciale non devono necessariamente appartenere alla Dieta. Tuttavia può essere eletto nel Governo provinciale solo chi è eleggibile alla Dieta.

(3) Il Governo provinciale è formato dal Governatore, dal numero richiesto di supplenti e da ulteriori membri.

(4) Il Governatore, prima di entrare in carica, presta giuramento sulla Costituzione davanti al Presidente federale, gli altri membri del Governo provinciale davanti al Governatore. È consentita l’aggiunta di una formula religiosa.

Articolo 102

(1) Il Governatore e le autorità provinciali a lui sottoposte esercitano il potere esecutivo federale nell’ambito dei Länder (amministrazione federale indiretta), in quanto non esistano autorità proprie della Federazione (amministrazione federale diretta)- In quanto funzioni esecutive, in materie che vengono gestite in regime di amministrazione federale indiretta, vengano affidate ad autorità federali, in particolare ad autorità federali di polizia, queste autorità federali sono sottoposte, nelle materie in questione, al Governatore e sono vincolate dalle sue direttive (articolo 20, comma 1°); se e in che misura tali autorità federali siano incaricate dell’attività esecutiva, è determinato dalle leggi federali; queste possono venire pubblicate, se l’attività esecutiva da affidare non riguarda materie menzionate nel 20 comma, solo col consenso dei Länder interessati.

(2) Le seguenti materie possono essere curate direttamente da autorità federali, nel quadro della sfera di attività determinata costituzionalmente:

delimitazione dei confini, commercio cli merci e bestiame con l’estero, dogane, disciplina e controllo dell’entrata nel territorio federale e dell’uscita da esso, finanze federali, monopoli, pesi, misure, modello dei metalli e cesellatura, sistema monetario, di credito, borsistico, bancario e delle assicurazioni, sperimentazione tecnica, giustizia, passaporti, anagrafe, armi, esplosivi e munizioni nonché tiro a segno, brevetti, modelli e marchi depositati e altri contrassegni di commercio, comunicazioni, polizia fluviale e della navigazione, poste e telecomunicazioni, miniere, regolamentazione e manutenzione del Danubio, arginatura dei torrenti montani, costruzione e manutenzione di vie d’acqua, misure, diritto del lavoro, assicurazioni sociali, tutela dei monumenti, organizzazione e comando della polizia federale e della gendarmeria, mantenimento della pace, dell’ordine e della sicurezza pubblica, inclusa la prestazione del primo aiuto generico, fatta eccezione della polizia locale, stampa, materie relative alle unioni ed alle associazioni ed all’ufficio stranieri, commercio di sementi e vegetali, concimi e sostanze dì difesa delle piante ed anche strumenti per la difesa delle piante, inclusa la dichiarazione di legittimità ed in caso di concimi e vegetali anche l’autorizzazione; materie militari, assistenza per i cambattenti e per i loro parenti, politica demografica in quanto abbia per oggetto la concessione di sussidi per l’infanzia e la perequazione degli oneri nell’interesse della famiglia, scuola ed educazione nelle materie relative a convitti e case dello studente, tranne che in relazione a scuole e convitti agrari e forestali.

(3) La Federazione si riserva la facoltà di incaricare dell’attività esecutiva federale il Governatore anche nelle materie enumerate nel 2° comma.

(4) L’istituzione di autorità proprie della Federazione in materie diverse da quelle indicate nel 2° comma può aver luogo solo col consenso dei Länder interessati.

(6) Se in un Land si rende necessario, in questioni dell’amministrazione federale diretta, l’adozione immediata di misure atte ad evitare un danno evidente ed irreparabile per la comunità, in un momento in cui i massimi organi della Federazione non sono in grado, per cause di forza maggiore, di adottare tali misure, il Governatore deve intervenire in loro vece.

Articolo 103

(1) Nelle questioni dell’amministrazione federale indiretta il Governatore è vincolato alle direttive del Governo federale nonché dei singoli Ministri (articolo 20) e obbligato ad impiegare, per conseguire l’attuazione dì tali direttive, anche i mezzi che sono a sua disposizione nella sua qualità di organo della sfera autonoma di attività del Land.

(2) Il Governo provinciale, nell’approvare il proprio regolamento interno, può stabile che singoli gruppi di questioni dell’amministrazione federale indiretta, a causa della loro connessione oggettiva con questioni della sfera autonoma di attività del Land, siano affidati alla direzione di singoli membri del Governo provinciale in nome del Governatore. In queste questioni, i membri del Governo provinciale in questione sono vincolati alle direttive del Governatore (articolo 20), come questi lo è alle direttive del Governo federale o dei singoli Ministri federali.

(3) Le direttive del Governo federale o dei singoli Ministri emanate ai sensi del 1° comma devono essere indirizzate al Governatore anche nei casi di cui al 20 comma. Questi, se non gestisce egli stesso la questione dell’amministrazione federale indiretta, è obbligato ad inoltrare, sotto la sua responsabilità (articolo 142, comma 20, lett. e), senza indugio né modifiche, in forma scritta, la direttiva al membro del governo provinciale interessato, ed a sorvegliarne l’esecuzione. Se la direttiva non viene seguita benché il Governatore abbia preso le necessarie precauzioni, anche il membro del Governo provinciale interessato è responsabile ai sensi dell’articolo 142 nei confronti del Governo federale.

(4) Nelle questioni dell’amministrazione federale indiretta, i ricorsi gerarchici, in quanto l’autorità cui si ricorre sia il Landesbauptrnann, e una legge federale, in base all’importanza della questione, non disponga espressamente in modo diverso, terminano presso il Landeshaupimann se la decisione di prima istanza è di competenza del Governatore, ed una legge federale non disponga diversamente, il ricorso gerarchico nelle questioni dell’amministrazione federale indiretta termina al Ministro federale competente.

Articolo 104

(1) Le disposizioni dell’articolo 102 non si applicano ad istituzioni cui sia affidata la cura degli affari di cui all’articolo 17.

(2) I Ministri federali, cui sia affidata l’amministrazione del patrimonio federale, possono delegare la cura di tali affari al Governatore ed alle autorità a lui sottoposte nel Land. Tale delega può in qualsiasi momento essere revocata, intera­mente o parzialmente. La legge federale determina, in casi eccezionali, l’eventuale prestazione di un indennizzo da parte della Federazione per le spese sopportate nella cura di tali affari. L’articolo 103 comma 2 e 3 si applica in quanto compatibile.

Articolo 105

(1) Il Governatore rappresenta il Land. Negli affari dell’amministrazione federale indiretta egli è responsabile davanti al Governo federale ai sensi dell’articolo 142. Il Governatore ha come eventuale supplente un membro del Governo provinciale designato dal Governo stesso (sostituto del Governatore). Questa designazione dev’essere portata a conoscenza del Cancelliere federale. In caso di supplenza, il membro del Governo provinciale a ciò designato risponde parimenti, negli affari dell’amministrazione federale indiretta, ai sensi dell’articolo 142. L’immunità non impedisce di far valere tale responsabilità del Governatore o del membro del Governo provinciale che lo supplisce. Così pure l’immunità non impedisce di far valere la responsabilità di un membro del Governo provinciale nel caso previsto dall’articolo 103, comma 3.

(2) I membri del Governo provinciale sono responsabili davanti alla Dieta ai sensi dell’articolo 142.

(3) Per una deliberazione di messa in stato d’accusa ai sensi dell’articolo 142 è richiesta la presenza della metà dei membri.

Articolo 106

Per la direzione di un servizio interno dell’Ufficio del Governo provinciale viene nominato un funzionario amministrativo, esperto di diritto, come Direttore dell’ufficio provinciale. Anche nelle questioni dell’amministrazione fedarle indiretta egli è organo ausiliario del Landehauptmann.

  1. La Capitale federale Vienna

Articolo 108

Per la capitale federale Vienna il Consiglio comunale funge anche da Dieta provinciale, la Giunta comunale da Governo provinciale, il Sindaco da Governatore, la Giunta comunale da Ufficio del Governo provinciale ed il Segretario generale del Comune da Direttore dell’Ufficio provinciale.

Articolo 109

Negli affari dell’amministrazione federale indiretta il ricorso gerarchico, in quanto non sia escluso da una legge federale, nel Land di Vienna giunge alla Giunta comunale come autorità amministrativa distrettuale o, se l’attività esecutiva di prima istanza sia affidata ad autorità federali (articolo 102, comma 1°, secondo periodo), da queste al Sindaco in quanto Governatore; diversamente si applica l’Articolo 103, comma 4.

Articolo 111

Nelle questioni edilizie e tributarie la decisione in ultima istanza spetta a speciali organi collegiali. La composizione e la nomina dei membri di questi organi collegiali è disciplinata da leggi provinciali

Articolo 112

Per la capitale federale Vienna, in conformità agli articoli da 108 a 111, si applicano le disposizioni della Sezione C di questo Titolo, ad eccezione dell’articolo 117 comma 6° secondo periodo, dell’articolo 119, comma 4 e dell’articolo 119a. L’articolo142, comma 20 lett. e si applica anche alla gestione della sfera di attività trasferita dalla Federazione alla capitale federale Vienna.

Articolo 113

Abrogato

Articolo 114

Abrogato

  1. Comuni

Articolo 115

(1) Ove negli articoli seguenti si parla di Comuni, si devono intendere i Comuni locali.

(2) In quanto non sia espressamente determinata una competenza federale, l’ordinamento dei comuni dev’essere disciplinato dalla legislazione provinciale secondo i principi fondamentali indicato negli articoli seguenti di questa Sezione. La competenza a disciplinare le materie attribuite ai Comuni in base agli articoli 118 e 119 si determina secondo le disposizioni generali di questa legge costituzionale federale.

(3) La federazione dei Comuni austriaci e quella delle Città austriache sono chiamate a rappresentare gli interessi dei Comuni.

Articolo 116

(1) Ogni Land si divide in Comuni Il Comune è un ente territoriale con diritto all’autonomia e al tempo stesso circoscrizione amministrativa. Ogni fondo deve appartenere a un Comune.

(2) Il Comune è un ente economico indipendente. Esso ha il diritto di possedere e acquistare beni patrimoniali di ogni genere e disporne, entro i limiti delle leggi federali e provinciali di carattere generale, di condurre imprese nonché di gestire il bilancio in modo indipendente e di stabilire imposte nell’ambito della costituzione finanziaria

(3) Ai Comuni con almeno 20.000 abitanti, se non si mette in pericolo gli interessi del Land, su loro richiesta, dev’essere concesso con legge provinciale un proprio Statuto (diritto della città). Tale deliberazione legislativa può essere pubblicata solo col consenso del Governo federale. Il consenso si ha per concesso se il Governo federale, entro otto settimane dal giorno in cui la deliberazione è pervenuta al Ministro federale competente, non ha comunicato al Governatore che esso viene rifiutato. Una città con proprio Statuto deve curare, oltre ai compiti dell’amministrazione comunale, anche quelli dell’amministrazione distrettuale.

(4) Abrogato

Articolo 116a

(1) Per la gestione di singoli compiti della propria sfera di attività, i Comuni possono, con accordo, associarsi in Unioni di Comuni. Un tale accordo necessita dell’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza. L’autorizzazione va concessa con ordinanza se i Comuni interessati dispongono un accordo conforme alla legge e la costituzione del Consorzio dei Comuni

  1. nel caso della gestione di compiti dell’amministrazione di sovranità non minacci la funzione dei Comuni interessati in quanto enti amministrativi autonomi,
  2. nel caso della gestione di compiti dei Comuni come portatori di diritti privati, sia posta per motivi di opportunità, economicità e risparmio nell’interesse dei Comuni interessati.

(2) La legislazione competente (articolo da 10 a 15) può prevedere, per la gestione di singoli compiti, per questioni di opportunità, la formazione di Consorzi di Comuni, non mettendo però in pericolo la funzione dei Comuni come enti amministrativi autonomi e circoscrizioni amministrative. Nella formazione dei Consorzi di Comuni vanno consultati nell’iter costitutivo, dapprima i Comuni interessati.

(3) In quanto i Consorzi di Comuni devono curare materie della propria sfera di attività, ai Comuni appartenenti al Consorzio va concessa una sfera di influenza determinante per la gestione dei compiti del Consorzio medesimo.

(4) La legislazione provinciale deve disciplinare l’organizzazione dei Consorzi di Comuni, laddove vanno previsti sempre come loro organi, un’Assemblea del Consorzio che deve comprendere rappresentanti provenienti da tutti i Comuni appartenenti al Consorzio, e un Presidente del Consorzio medesimo. Per i Consorzi di Comuni che sono state costituiti per accordo, vanno adottate ulteriori disposizioni sull’adesione ed il recesso dei Comuni, nonché riguardo allo scioglimento del Consorzio medesimo.

(5) La competenza sulla disciplina delle materie che sono curate dal Consorzio dei Comuni, è data dalle disposizioni di carattere generale di questa legge costituzionale federale.

Articolo 117

(1) Come organi dei Comuni devono in ogni caso essere previsti:

  1. a) il Consiglio comunale, che è un’assemblea rappresentativa generale che dev’essere eletta dagli aventi diritto di voto del Comune;
  2. b) la Giunta comunale (Consiglio municipale), in città con proprio Statuto la Giunta della Città;
  3. c) il Sindaco.

(2) Le elezioni per il Consiglio comunale hanno luogo in base al principio della rappresentanza proporzionale, con suffragio uguale, diretto, segreto e personale di tutti i cittadini che hanno nel Comune la loro residenza ordinaria; le leggi provinciali possono altresì prevedere che abbiano diritto di voto anche cittadini che nel Comune abbiano il domicilio, non però la residenza. Nel regolamento elettorale le condizioni dell’elettorato attivo e passivo non possono essere previste in modo più restrittivo di quelle indicate dal regolamento elettorale per la Dieta provinciale. Può tuttavia essere stabilito che l’elettorato attivo e passivo del Consiglio comunale non spetti a coloro che non dimorino almeno da un anno nel Comune, qualora il loro soggiorno nel Comune sia solo provvisorio. In base alle condizioni che stabiliranno i Länder, l’elettorato attivo e passivo spetta anche a cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea. Per le elezioni del Consiglio comunale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sul diritto di voto nelle elezioni alla Dieta provinciale (articolo 95, comma l°, primo periodo). Il regolamento elettorale può disporre che gli elettori esercitino il loro diritto di voto in circoscrizioni che comprendono un territorio definito. Non è consentita una ripartizione diversa dell’elettorato in altri corpi elettorali. Nel caso in cui non si presentino liste di candidati, nel regolamento elettorale si può disporre che risultino eletti individui il cui nome compare con maggiore frequenza sulle schede elettorali.

(3) Per una deliberazione del Consiglio comunale è richiesta la maggioranza semplice dei membri presenti in numero legale; per determinate questioni possono tuttavia essere richiesti altri requisiti.

(4) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; possono tuttavia essere previste eccezioni. Il carattere pubblico della seduta non può essere escluso per la trattazione del bilancio preventivo o consuntivo.

(5) 1 partiti rappresentati nel Consiglio comunale hanno diritto di essere rappresentati nella Giunta comunale in rapporto alla loro forza.

(6) Il Sindaco viene eletto dal Consiglio comunale. Nella Costituzione del Land si può prevedere che eleggano il Sindaco i cittadini aventi diritto di voto al Consiglio comunale.

(7) Gli affari dei Comuni vengono curati dall’Ufficio comunale (Ufficio cittadino), quelli delle Città con proprio Statuto dalla Giunta comunale. Alla direzione dei servizi della Giunta comunale dev’ essere nominato, come Segretario generale del Comune, un funzionario amministrativo esperto di diritto.

(8) Per materie inerenti la propria sfera di azione, il legislatore del Land può prevedere la partecipazione diretta e la collaborazione degli aventi diritto di voto per il Consiglio comunale.

Articolo 118

(1) La sfera di attività del Comune è propria, oppure delegata dalla Federazione o dal Land.

(2) La sfera propria di attività comprende, oltre alle materie di cui all’articolo 116, comma 2, tutte le materie che si riferiscono all’esclusivo o prevalente interesse della comunità locale rappresentata dal Comune, e siano tali da poter essere curate dalla comunità stessa all’interno dei propri confini territoriali. Le leggi devono espressamente designare tali materie come appartenenti alla sfera di attività propria dei Comuni.

(3) Ai Comuni è in particolare attribuita, nella propria sfera di attività, la competenza relativa alle seguenti materie:

  1. nomina dei funzionari del Comune, senza intaccare la competenza delle autorità elettorali sovralocali; disciplina delle istituzioni interne per la cura delle attribuzioni del Comune;
  2. nomina dei dipendenti comunali ed esercizio del potere disciplinare, senza intaccare la competenza di Commissioni disciplinari, di abilitazione e di concorso sovralocali;
  3. polizia locale (articolo 15, comma 2), polizia locale degli spettacoli;
  4. amministrazione delle superfici comunali destinate al traffico, polizia stradale locale;
  5. polizia delle strade;
  6. polizia locale dei mercati;
  7. polizia sanitaria locale, e in particolare servizi di aiuto e salvataggio nonché servizi mortuari e cimiteriali;
  8. polizia del buon costume
  9. polizia edilizia locale, in quanto non abbia per oggetto edifici di proprietà della Federazione, destinati a finalità pubbliche (articolo 15, comma 5); polizia locale antincendio; pianificazione urbanistica locale;
  10. istituzioni pubbliche per la composizione extragiudiziale di controversie;
  11. vendita al pubblico di beni mobili.

(4) Il Comune deve curare gli affari della propria sfera di attività nel quadro delle leggi e regolamenti della Federazione e del Land sotto la propria responsabilità, libero da direttive e — a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 1l9a, comma 5 con esclusione del ricorso ad organi amministrativi esterni al Comune. Alla Federazione e al Land spetta un potere di controllo nei confronti del Comune, in relazione agli affari della propria sfera di attività (articolo 119a). Sono fatte salve le disposizioni dell’Articolo 12, comma 2.

(5) Il Sindaco, i membri della Giunta comunale (Consiglio municipale, Giunta municipale) e gli altri organi del Comune comunque designati sono responsabili nei confronti del Consiglio comunale per l’adempimento delle funzioni della sfera di attività propria del Comune.

(6) Nelle materie della propria sfera di attività il Comune può emanare ordinanze di polizia locale per prevenire o eliminare inconvenienti che disturbino la vita della comunità locale, nonché dichiarare che la loro trasgressione costituisce una contravvenzione amministrativa. Tali ordinanze non possono essere in contrasto con leggi e regolamenti vigenti della Federazione e del Land.

(7) Su richiesta di un Comune, la cura di singoli affari della propria sfera di attività può essere delegata ad una autorità statale ai sensi dell’articolo 119a, comma 3, con regolamento del Governo provinciale o del Landesbauptmann. Se una tale regolamento delega una competenza ad una autorità federale, esso necessita del consenso del Governo federale. Se una tale regolamento del Governatore delega una competenza ad un’autorità provinciale, esso necessita del consenso del Governo provinciale. Un tale regolamento dev’essere abrogata, appena sia venuto meno il motivo della sua emanazione. La delega non si estende al potere di regolamentazione ai sensi del comma 6.

(8) La creazione di un corpo di guardia comunale o una modifica della sua organizzazione deve essere comunicata al Governo federale.

Articolo 118a

(1) La legge federale o del Land può stabilire che i dipendenti di un corpo di guardia comunale, previa autorizzazione da parte del Comune, possano essere autorizzati al disbrigo del servizio esecutivo per conto dell’autorità competente.

(2) Con l’autorizzazione del Comune l’autorità amministrativa distrettuale può autorizzare singoli dipendenti di un corpo di guardia comunale ad applicare la legge sulle contravvenzioni amministrative nello stesso ambito in cui operano gli altri organi del servizio di sicurezza pubblica. Tale autorizzazione può estendersi a tutte le materie che o sono assegnate agli organi del servizio di pubblica sicurezza per il controllo o che ricadono per legge nella sfera di attività dei Comuni.

Articolo 119

(1). La sfera delegata di attività comprende le materie che il Comune deve curare in conformità delle leggi federali per incarico e seguendo le direttive della Federazione, o in conformità delle leggi provinciali per incarico e seguendo le direttive del Land.

(2) Gli affari della sfera delegata di attività vengono curati dal Sindaco. Egli è vincolato negli materie relative all’esecuzione federale, alle direttive degli organi competenti della Federazione, nelle materie dell’esecuzione provinciale alle direttive degli organi competenti del Land, e ne risponde al sensi del comma 4.

(3) Il Sindaco, ferma restando la sua responsabilità, può delegare singoli gruppi di materie della sfera delegata di attività, a causa della loro connessione oggettiva con materie della sfera propria di attività, a membri della Giunta comunale (Consiglio municipale, Giunta municipale), ad altri organi creati ai sensi dell’articolo 117, comma 1 se si tratta di organi collegiali, a singoli membri di essi, affinché li curino in suo nome. In queste materie gli organi in questione o i loro membri sono vincolati alle direttive del Sindaco, e responsabili ai sensi del 4° comma.

(4) Per violazione di legge o per mancato rispetto di un’ordinanza o di una direttiva, gli organi menzionati nei commi 2 e 3 possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, in caso di dolo o di colpa grave, dal Governatore, se operavano nel campo dell’esecuzione federale, dal Governo provinciale, se operavano nel campo dell’esecuzione provinciale. L’eventuale appartenenza di tali persone al Consiglio comunale rimane impregiudicata.

Articolo 119a

(1) La Federazione ed il Land esercitano il potere di sorveglianza sui Comuni, per assicurare che essi, nella gestione della loro propria sfera di attività, non eccedano le leggi, e in particolare non escano dalla loro sfera di competenza e svolgano i compiti loro attribuiti dalla legge.

(2) Il Land ha inoltre il potere di controllare la gestione finanziaria dei Comuni sotto il profilo della economicità e opportunità. L’esito della verifica va comunicato al Sindaco affinché lo presenti al Consiglio comunale. Il Sindaco deve comunicare entro tre mesi all’autorità di controllo i provvedimenti adottati in base ai risultati del controllo.

(3)Il potere di controllo e la sua disciplina legislativa, in quanto la sfera di attività propria dei Comuni comprenda questioni che rientrano nell’esecuzione federale, spetta alla Federazione, per le altre questioni ai Länder; il potere di controllo dev’essere esercitato dall’autorità dell’amministrazione generale dello Stato.

(4) L’autorità di controllo ha il diritto di informarsi su qualsiasi affare del Comune. Il Comune ha il dovere di fornire le informazioni richieste dall’autorità di controllo nel caso di specie e di consentire sopralluoghi.

(5) Chi ritenga di essere leso nei suoi diritti da un provvedimento adottato dal Comune nella sua sfera di attività propria, dopo aver esaurito la via gerarchica (articolo 118, comma 4) entro due settimane dalla emanazione del provvedimento può sollevare ricorso all’autorità di controllo. Questa, se il provvedimento ha violato diritti del ricorrente, deve annullarlo e deferire la questione al Comune per una nuova deliberazione. Per città con proprio Statuto la legislazione competente (comma 3) può disporre che il ricorso all’autorità di controllo non abbia luogo.

(6). Il Comune deve comunicare senza indugio all’autorità di controllo le ordinanze emanate nell’ambito della propria sfera di attività. L’autorità di controllo deve annullare con ordinanza le ordinanze contrarie alla legge, dopo aver udito il Comune, e comunicare immediatamente al Comune la motivazione relativa.

(7) Se la legislazione competente (comma 3) prevede, come mezzo di controllo, lo scioglimento del Consiglio comunale, questo provvedimento nell’esercizio del potere di controllo del Land è di competenza del Governo provinciale, nell’esercizio del potere di controllo della Federazione è di competenza del Governatore. L’ammissibiità di atti di controllo sostitutivo dev’essere limitata a casi di assoluta necessità. I poteri di controllo devono essere impiegati in modo da rispettare, per quanto possibile, i diritti acquisiti di terzi.

(8) Singoli provvedimenti di competenza dei Comuni nella sfera di attività autonoma, che tocchino in particolare misura anche interessi superiori a quelli locali, e specialmente quelli di particolare importanza finanziaria, possono essere subordinati da parte della legislazione competente (comma3) all’approvazione dell’autorità di controllo. Come motivo per il rifiuto dell’approvazione può essere prevista solo una fattispecie che giustifichi, in modo non equivoco, la prevalenza di interessi superiori.

(9) Nel procedimento davanti all’autorità di controllo il Comune ha la posizione di parte; esso ha il diritto di ricorrere contro l’autorità di controllo alla Corte di giustizia amministrativa (articolo 131 e 132) ed alla Corte di giustizia costituzionale

(10). Le disposizioni di questo articolo devono essere applicate, in quanto compatibili, al controllo sui Consorzi di Comuni, in quanto gestiscano affari della sfera attività propria dei Comuni.

Articolo 120

La riunione di Comuni locali in Comuni territoriali, la loro organizzazione secondo il modello dell’autonomia, nonché la determinazione di altri principi per l’organizzazione dell’amministrazione generale dello Stato nei Länder, è compito della legislazione costituzionale federale; la disciplina di dettaglio spetta alla legislazione provinciale. La disciplina della competenza sul rapporto di servizio e sulle rappresentanze del personale dei dipendenti dei Comuni territoriali ècompito della legislazione costituzionale federale.

Titolo V
Controllo finanziario e contabile

Articolo 121

(1) La Corte dei conti ha il compito di controllare la gestione finanziaria della Federazione, dei Länder, dei Consorzi di Comuni, dei Comuni e di altri soggetti giuridici indicati dalla legge.

(2) La Corte dei conti redige il rendiconto federale e lo presenta al Consiglio nazionale.

(3) Tutti i documenti sui debiti della Federazione, in quanto da essi risulti un’obbligazione della Federazione, devono essere controfirmati dal Presidente della Corte dei conti, o in caso di suo impedimento, dal suo sostituto. La controfirma garantisce meramente la legittimità dell’assunzione del debito e la regolare registrazione nel libro mastro del debito pubblico.

(4) Per le imprese e le istituzioni sottoposte al suo controllo e per ìe quali esiste un dovere di relazione al Consiglio nazionale, la Corte dei conti deve redigere, ogni due anni, inoltrando richiesta di informazioni a queste imprese ed istituzioni, il reddito medio inclusi tutti iservizi sociali e di fatto, nonché ulteriori prestazioni per le pensioni dei membri della Presidenza e del Consiglio di controllo come di tutti i dipendenti, e deve presentare una relazione al riguardo al Consiglio nazionale. I redditi medi della cerchia degli individui citati vanno segnalati separatamente per ogni impresa e per ogni istituzione.

Articolo 122

(1) La Corte dei conti è direttamente sottoposta al Consiglio nazionale. Negli affari della contabilità federale e di quella delle rappresentanze legali di categoria, in quanto rientrino nell’attività esecutiva della Federazione, essa agisce come organo del Consiglio nazionale, in quelli della contabilità provinciale, dei Consorzi di Comuni e dei Comuni, nonché per la contabilità delle rappresentanze legali di categoria, in quanto rientrino nell’attività esecutiva dei Länder, come organi della Dieta provinciale interessata.

(2) La Corte dei conti è indipendente dal Governo federale e da quelli provinciali, e sottoposta solo alle disposizioni di legge.

(3) La Corte dei conti è composta da un Presidente e dal richiesto numero di funzionan e personale ausiliario.

(4) Il Presidente della Corte dei conti viene eletto dal Consiglio nazionale su proposta della Commissione centrale del Consiglio nazionale per un periodo di dodici anni, non e consentita una sua rielezione. Prima di entrare in servizio egli presta giuramento nelle mani del Presidente federale.

(5) Il Presidente della Corte dei conti non può appartenere ad alcun corpo rappresentativo generale, e negli ultimi quattro anni non può essere stato membro del Governo federale o di un Governo provinciale.

Articolo 123

(1) Il Presidente della Corte dei conti, sotto il profilo della responsabilità, è equiparato ai membri del Governo federale o ai membri del Governo provinciale in questione, secondo che la Corte dei conti agisca come organo del Consiglio nazionale o di una Dieta provinciale.

(2) Il Presidente dei conti può essere revocato con deliberazione del Consiglio nazionale.

Articolo 123a

(1) Il Presidente della Corte dei conti ha il diritto di partecipare alle discussioni sulle relazioni della Corte, sul rendiconto, su richieste riguardanti l’esecuzione di atti particolari del controllo della contabilità da parte della Corte dei conti e sui capitoli del progetto di legge finanziaria federale che riguardano la Corte dei conti, nel Consiglio nazionale e nelle sue Commissioni (Sottocommissioni).

2) Il Presidente della Corte dei conti ha il diritto, secondo le disposizioni di dettaglio della legge federale sul Regolamento interno del Consiglio nazionale, di essere sempre ascoltato su sua richiesta, nelle discussioni sugli argomenti indicati nel comma 1.

Articolo 124

(1) Il Presidente della Corte dei conti, in caso di impedimento, viene sostituito dal funzionario della Corte dei conti più anziano di grado. La disposizione si applica anche se il posto di Presidente è vacante. La supplenza del Presidente della Corte dei conti nel Consiglio nazionale viene disciplinata con legge federale sul regolamento del Consiglio nazionale.

(2) In caso di supplenza del Presidente si applicano per il supplente le disposizioni dell’articolo 123, comma 1.

Articolo 125

(1) I funzionari della Corte dei conti sono nominati, su proposta e con la controfirma del Presidente della Corte stessa, dal Presidente federale; la stessa disposizione si applica per il conferimento dei titoli ufficiali delle qualifiche. Tuttavia il Presidente federale può autorizzare il Presidente della Corte dei conti a nominare funzionari di determinate categorie.

(2) Il personale ausiliario è nominato dal Presidente della Corte dei conti.

(3) La sovranità della Federazione nei riguardi dei dipendenti della Corte dei conti viene esercita dal Presidente della Corte dei conti.

Articolo 126

Nessun membro della Corte dei conti può partecipare alla direzione e amministrazione di imprese che siano sottoposte al controllo da parte della Corte dei conti. Nessun membro della Corte dei conti può parimenti partecipare alla direzione e amministrazione di altre imprese aventi scopo di lucro.

Articolo 126a

Se tra la Corte dei conti ed un soggetto giuridico (articolo 121 comma 1) sorgono divergenze sull’interpretazione delle disposizioni legislative che regolano la competenza della Corte dei conti, su richiesta del Governo federale o provinciale o della Corte dei conti decide la Corte costituzionale. Tutti i soggetti di diritto sono tenuti, conformemente alla giurisprudenza del diritto della Corte costituzionale, a permettere una verifica da parte della Corte dei conti. L’esecuzione di tale obbligo viene affidata ai tribunali ordinari. Il procedimento è disciplinato con legge federale.

Articolo 126b

(1) La Corte dei conti deve controllare l’intera attività economica dello Stato, nonché la gestione di fondazioni, fondi e istituti amministrati da organi della Federazione, o da persone ( gruppi di persone) a ciò designati da organi della Federazione.

(2) La Corte dei conti controlla inoltre la gestione di imprese cui la Federazione partecipa, da sola o insieme ad altri soggetti giuridici sottoposti alla competenza della Corte dei conti, con almeno il 50% del capitale sociale (di una s.r.l. o s.p.a.) o capitale proprio, o che sono condotte dalla Federazione da sola o con alcuni dei soggetti giuridici sopra menzionati. Il controllo di imprese attraverso altri provvedimenti finanziari, economici o organizzativi va equiparato a una simile partecipazione finanziaria. La competenza della Corte dei conti si estende anche ad imprese dì ogni altro grado, per cui sussistano le condizioni previste dal questo articolo.

(3) La Corte dei conti è autorizzata a controllare la gestione di enti giuridici pubblici che impieghino denaro della Federazione.

(4) La Corte dei conti, su deliberazione del Consiglio nazionale o su richiesta di membri di esso, deve eseguire determinati atti di controllo che rientrino nella sua competenza. La disciplina di dettaglio è determinata dalla legge sul Regolamento del Consiglio nazionale. Ugualmente la Corte dei conti deve eseguire tali atti su richiesta motivata del Governo federale o di un Ministro federale, e comunicare il risultato all’ufficio richiedente.

(5) Il controllo della Corte dei conti si estende all’esattezza delle cifre, alla conformità con le disposizioni vigenti, e inoltre alla economicità ed opportunità.

Articolo 126c

La Corte dei conti è autorizzata a controllare la gestione degli enti previdenziali.

Articolo 126d

(1) La Corte dei conti presenta entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio nazionale una relazione sulla propria attività relativa all’anno precedente. Inoltre la Corte dei conti può riferire in ogni tempo al Consiglio nazionale su singole osservazioni, eventualmente su richiesta. La Corte dei conti deve comunicare ogni relazione al Cancelliere federale contemporaneamente alla presentazione al Consiglio nazionale. Le relazioni della Corte dei conti vanno pubblicate dopo la presentazione al Consiglio nazionale.

(2) Per la discussione sulle relazioni della Corte dei conti nel Consiglio nazionale viene insediata una Commissione permanente. Nella sua composizione dev’ essere osservato il principio della rappresentanza proporzionale.

Articolo 127

(1) La Corte dei conti deve controllare la gestione della sfera di attività autonoma di attività dei Länder, nonché la gestione di fondazioni, fondi e istituti che siano amministrati da organi di un Land, o da persone (gruppi di persone) a ciò designate da organi di un Land. Il controllo si deve estendere all’esattezza delle cifre, alla conformità con le disposizioni vigenti, ed inoltre alla economicità ed opportunità della gestione; esso tuttavia non comprende le deliberazioni degli organi rappresentativi costituzionalmente competenti, che influiscano sulla gestione stessa.

(2) I Governi provinciali devono comunicare ogni anno alla Corte dei conti i bilanci preventivi e consuntivi.

(3) La Corte dei conti controlla inoltre la gestione di imprese, a cui il Land, da solo o insieme ad altri soggetti giuridici sottoposti al controllo della Corte dei conti, partecipa con almeno il 50% del capitale sociale (di una s.r.l. o di una s.p.a.) o capitale proprio, o che sono condotte dal Land da solo o insieme ad alcuni soggetti giuridici sopra indicati. In relazione al concetto di partecipazione finanziaria si applica l’articolo 126b, comma 2. La competenza della Corte dei conti si estende ad imprese di ogni altro grado, per le quali siano presenti le condizioni previste da questo articolo.

(4) La Corte dei conti è autorizzata a controllare la gestione di enti pubblici che impieghino denaro del Land.

(5) La Corte dei conti deve presentare il risultato del suo controllo al Governo provinciale interessato. Questo deve pronunciarsi al riguardo e comunicare, entro tre mesi alla Corte dei conti, le misure adottate in base al risultato del controllo.

(6) Entro il 31 dicembre di ogni anno la Corte dei conti presenta alla Dieta provinciale una relazione sulla propria attività relativa nell’anno precedente, che riguarda il Land in questione. Inoltre la Corte dei conti può riferire in ogni momento alla Dieta provinciale relativamente a singole osservazioni. La Corte dei conti deve presentare ogni relazione, presentata alla Dieta provinciale, contemporaneamente al Governo provinciale ed al Governo federale. Le relazioni della Corte dei conti vengono pubblicate dopo la presentazione alla Dieta provinciale.

(7) Su deliberazione della Dieta provinciale o su richiesta di un quorum dei componenti di una Dieta provinciale, da stabilire con legge costituzionale provinciale, quorum che non può superare un terzo dei componenti medesimi, la Corte dei conti deve compiere particolari atti di controllo della gestione contabile, che rientrano nella sua competenza. Finché la Corte dei conti, a motivo di una simile richiesta, non presenta alla Dieta provinciale alcuna relazione, non può essere presentata un’ulteriore richiesta dello stesso genere. Ugualmente la Corte dei conti deve compiere atti simili, su richiesta motivata del Governo provinciale e comunicarne il risultato all’ufficio che ne ha fatto richiesta.

(8) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per il controllo della gestione della città di Vienna, ove al posto della Dieta provinciale subentra il Consiglio comunale e al posto del Governo provinciale la Giunta municipale.

Articolo 127a

(1). La gestione dei Comuni con almeno 20.000 abitanti, nonché la gestione di fondazioni, fondi e istituti che siano amministrati da organi di un Comune, o da persone o gruppi di persone designate da organi di un Comune, è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Il controllo si deve estendere all’esattezza delle cifre, alla conformità con le disposizioni vigenti, nonché alla economicità e opportunità della gestione.

(2) I Sindaci devono comunicare ogni anno, alla Corte dei conti e contemporaneamente al Governo provinciale, i bilanci preventivi e consuntivi.

(3) La Corte dei conti controlla inoltre la gestione contabile di imprese, cui un Comune con almeno 20.000 abitanti, da solo o insieme ad altri soggetti giuridici sottoposti a] controllo della Corte dei conti, partecipa con almeno il 50% del capitale sociale (di una s.r.l. o di una s.p.a.) o capitale proprio, ovvero che il Comune gestisce da solo o insieme ad alcuni dei soggetti giuridici sopra indicati. Con riferimento al concetto di partecipazione finanziaria, si applica l’articolo 126b, comma 2. La competenza della Corte dei conti si estende anche alle imprese di ogni altro grado, per le quali siano presenti i requisiti indicati in questo comma.

(4) La Corte dei conti è autorizzata a controllare la gestione di enti pubblici, che impieghino denaro di un Comune con almeno 20.000 abitanti.

(5) La Corte dei conti deve comunicare il risultato del suo controllo al Sindaco. Il Sindaco deve pronunciarsi al riguardo e comunicare entro tre mesi alla Corte dei conti le misure adottate a motivo dell’esito della verifica. La Corte dei conti è tenuta a comunicare l’esito della sua verifica contabile, unitamente ad una eventuale dichiarazione rilasciata dal Sindaco, al Governo provinciale ed al Governo federale.

(6) La Corte dei conti presenta una relazione al Consiglio comunale sulla propria attività relativa all’anno precedente, in quanto questa si estenda al Comune in questione, entro 1131 dicembre. Questi deve comunicare ogni relazione, presentata al Consiglio comunale, contemporaneamente al Governo provinciale ed al Governo federale. Le relazioni della Corte dei conti vengono pubblicate dopo la relazione al Consiglio comunale.

(7) La Corte dei conti deve eventualmente controllare, su richiesta motivata del competente Governo provinciale, anche la gestione contabile di Comuni che abbiano meno di 20.000 abitanti, e comunicare al Governo provinciale il risultato del controllo. Trovano applicazione i commi 1 e 3 di questo articolo.

(8) Le disposizioni che vigono per il controllo della gestione dei Comuni con almeno 20.000 abitanti si applicano anche al controllo della gestione dei Consorzi di Comuni.

Articolo 127b

(1) La Corte dei conti può controllare la gestione contabile delle rappresentanze di categoria previste dalla legge.

(2) Le rappresentanze di categoria previste dalla legge devono comunicare ogni anno alla Corte dei Conti il bilancio preventivo e consuntivo.

(3) Il controllo della Corte dei conti deve estendersi all’esattezza della cifre, alla conformità con le disposizioni vigenti, inoltre al concetto di economicità della gestione; questo controllo non comprende tuttavia le decisioni determinanti per la gestione contabile nell’assunzione di compiti come rappresentanza di interessi, degli organi competenti delle rappresentanze di categoria previste dalla legge

(4) La Corte dei conti deve rendere noto l’esito del suo controllo al Presidente dell’organo statutario (organo rappresentativo) delle rappresentanze dì categoria previste dalla legge. Questo deve presentare l’esito del controllo, unitamente ad un’eventuale parere, all’organo statutario (organo rappresentativo) delle rappresentanze di categoria previste dalla legge. La Corte dei conti deve comunicare l’esito della verifica contemporaneamente anche all’autorità competente per il controllo di ultimo grado delle rappresentanze di categoria previste dalla legge. Le relazioni della Corte dei conti vengono pubblicate dopo la presentazione all’organo statutario (organo rappresentativo).

Articolo 127c

Nel caso in cui i Länder costituiscano nel loro ambito degli uffici equiparati alla Corte dei conti, si può, tramite legge costituzionale del Land, stabilire una normativa ai sensi dell’articolo126a, primo capoverso. Anche in questo caso si applica l’articolo126a dal 2° al 4° capoverso.

Articolo 128

La legge federale disciplina nei dettagli l’organizzazione e l’attività della Corte dei conti.

Titolo VI
Garanzie della Costituzione e dell’amministrazione

Articolo 129

Per garantire la legittimità di tutta l’amministrazione pubblica, sono istituite Sezioni amministrative indipendenti nei Länder e la Corte di giustizia amministrativa in Vienna.

  1. Sezioni amministrative indipendenti nei Länder

Articolo 129a

(1) Le Sezioni amministrative indipendenti giudicano, esaurito l’iter amministrativo delle istanze, per quanto riguarda:

1.i procedimenti contro illeciti amministrativi, esclusi i procedimenti penali tributari della Federazione,

  1. i ricorsi di coloro che ritengono di essere stati lesi nei loro diritti dall ‘esercizio di un potere d’imperio e di coercizione dell’autorità amministrativa, diretta esclusi i procedimenti penali tributari della Federazione,
  2. altre materie che vengono loro assegnate da leggi federale e provinciali che disciplinano i singoli settori dell’amministrazione,
  3. i ricorsi per violazione dell’obbligo di decisione in materie di cui al punto 1, in quanto si tratti di azioni penali private o del diritto penale tributario in base a leggi provinciali, e del punto 3.

(2) Con legge si può prevedere che le decisioni in prima istanza possano essere direttamente impugnate di fronte ad una Sezione amministrativa indipendente. Nelle materie dell’amministrazione federale indiretta, nonché degli articoli 11 e 12, simili leggi federali possono venire emanate solo con il consenso dei Länder interessati.

(3) Per le Sezioni amministrative indipendenti si applica, in quanto compatibili, l’articolo 89.

Articolo 129b

(1) Le Sezioni amministrative indipendenti sono formate da un Presidente, un supplente del Presidente e dal numero richiesto di altri membri. I componenti vengono nominati dal Governo del Land per non meno di sei anni. Almeno un quarto dei membri deve provenire da categorie professionali nella Federazione.

(2) Nell’ adempimento degli incarichi loro spettanti secondo gli articoli 129a e 129b, i membri delle Sezioni amministrative indipendenti non sono vincolati ad alcuna direttiva. Gli uffici vanno ripartiti anticipatamente fra i membri delle Sezioni amministrative indipendenti per il periodo di tempo previsto dalla legge del Land; una causa che, in base a tale ripartizione, è stata assegnata ad un membro di una Sezione amministrativa indipendente, gli può essere sottratta dal Presidente solo in caso di suo impedimento.

(3) Prima della scadenza del loro incarico, i componenti della Sezione amministrativa indipendente possono essere sollevati dall’ufficio solo nei casi stabiliti per legge e solo su delibera della Sezione amministrativa indipendente.

(4) I membri delle Sezioni amministrative indipendenti devono essere esperti di diritto. Durante il loro incarico non possono esercitare alcuna attività che potrebbe suscitare perplessità riguardo all’indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni.

(5) Secondo la legge federale che disciplina il procedimento davanti alle Sezioni amministrative indipendenti, il potere di decisioni di queste autorità compete ai singoli membri o al collegio.

(6) L’organizzazione delle Sezioni amministrative indipendenti, nonché l’attività di servizio dei loro componenti vengono disciplinate con legge del Land la procedura con legge federale.

B.Sezione federale indipendente sul diritto di asilo

Articolo 129c

(1) Con legge federale può essere istituita un’ulteriore sezione amministrativa indipendente quale massima autorità d’appello nelle questioni riguardanti il diritto di asilo (Sezione federale indipendente sul diritto di asilo)

(2) Le Sezioni amministrative indipendenti sono formate da un Presidente, un supplente del Presidente e dal numero richiesto di altri membri. I componenti vengono nominati dal Presidente federale su proposta del Governo federale. La nomina è a tempo indeterminato.

(3) Nell’adempimento degli incarichi loro spettanti i membri delle Sezioni amministrative indipendenti non sono vincolati ad alcuna direttiva. Gli uffici vanno ripartiti anticipatamente ogni anno fra i membri delle Sezioni amministrative indipendenti; una causa che, in base a tale ripartizione, è stata assegnata ad un membro di una Sezione amministrativa indipendente, gli può essere sottratta dal Presidente solo in caso di suo impedimento.

(4) Per legge viene stabilito il limite di età con il quale i membri della Sezione amministrativa indipendente vengono collocati a riposo. I componenti della Sezione amministrativa indipendente possono essere sollevati dall’ufficio solo nei casi stabiliti per legge e solo su delibera della Sezione amministrativa indipendente.

(5) I membri delle Sezioni amministrative indipendenti devono essere esperti di diritto. Durante il loro incarico non possono esercitare alcuna attività che potrebbe suscitare perplessità riguardo all’indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni.

(6) L’articolo 89 si applica anche per la Sezione indipendente.

(7) Le disposizioni di dettaglio vengono fissate per legge federale. La legge stabilisce, in particolare, in quali casi i membri della Sezione adottano le proprie decisioni collegialmente o singolarmente.

  1. Corte di giustizia amministrativa

Articolo 130

(1) La Corte di giustizia amministrativa decide su ricorsi in cui venga sostenuta:

  1. a) l’illegittimità delle decisioni di autorità amministrative, incluse le Sezioni amministrative indipendenti o
  2. b) la violazione dei doveri di decisione delle autorità amministrative, incluse le Sezioni amministrative indipendenti. La Corte di giustizia amministrativa decide inoltre su ricorsi contro direttive ai sensi dell’articolo 81a, comma 4

(2) Non si riscontra alcuna illegittimità, se la legislazione non disciplina in modo vincolante il comportamento dell’autorità amministrativa, rimette all’autorità stessa la determinazione di questo comportamento, e l’autorità medesima ha fatto uso di questa discrezionalità nel senso della legge.

Articolo 131

(1) Contro il provvedimento di una autorità amministrativa può presentare ricorso per illegittimità:

  1. chi ritiene di essere stato leso nei suoi diritti dalla decisione, dopo l’esaurimento dell’iter amministrativo delle istanze;
  2. nelle questioni di cui agli articoli 11, 12, 14, comma 2 e 3 ed all’articolo 14a, comma 3 e 4 nonché in quelle questioni nelle quali una deliberazione collegiale sia alla base della decisione di un Consiglio scolastico provinciale o distrettuale, il Ministro federale competente, in quanto le parti non possano più impugnare in via gerarchica la decisione;
  3. nelle questioni di cui all’articolo 15, comma 5, primo periodo, il Governo provinciale competente contro le decisioni del Ministro federale competente.

(2) Le leggi federali o provinciali, che disciplinano singoli settori dell’amministrazione, determinano in quali casi, al di fuori di quelli previsti nel 1° comma, sono consentiti ricorsi per violazioni di legge contro provvedimenti di autorità amministrative.

(3) La Corte di giustizia amministrativa può declinare con ordinanza la trattazione di un ricorso contro la decisione di una Sezione amministrativa indipendente in una causa amministrativa, se è stata comminata solo una modesta pena pecuniaria e la decisione non dipende dalla soluzione di una questione giuridica, in paricolarequando la Sezione amministrativa indipendente diverga dalla giurisprudenza della Corte di giustizia amministrativa, manchi una tale giurisprudenza ovvero la questione giuridica da risolvere non ottenga una risposta omogenea nell’attuale giurisprudenza della Corte di giustizia amministrativa.

Articolo 132

Un ricorso per violazione del dovere di decidere delle autorità amministrative, incluse le Sezioni amministrative indipendenti, può essere presentato da chi era parte nel procedimento amministrativo ed era legittimato a far valere tale dovere. Nelle cause nelle contravvenzioni amministrative non è lecito ricorrere per violazione del diritto di decisione; la disposizione non si applica per azioni penali private e per i procedimenti penali tributari.

Articolo 133

Sono escluse dalla competenza della Corte di giustizia amminsitrativa:

  1. le questioni che appartengono alla competenza della Corte di giustizia costituzionale;
  2. Abrogato
  3. 3. le questioni relative ai brevetti;
  4. le questione sulle quali in ultima istanza deve decidere un organo collegiale, se in base alle leggi federali o provinciali che disciplinano l’istituzione cli tale organo, fra i suoi membri è presente almeno un magistrato, gli altri membri nell’eserazio delle loro funzioni sono anch’essi liberi da direttive, le decisioni emesse non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa e, nonostante la presenza di queste condizioni, non è espressamente dichiarato possibile il ricorso alla Corte di giustizia amministrativa.

Articolo 134

(1) La Corte di giustizia amminsitrativa è composta da un Presidente, un Vicepresidente e dal numero richiesto di altri membri (Presidenti di sezione e Consiglieri).

(2) Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri della Corte di giustizia amministrativa sono nominati dal Presidente federale su proposta del Governo federale. La proposta del Governo federale, quando riguarda il Presidente o il Vicepresidente, è fatta sulla base di terne proposte dall’assemblea plenaria della Corte stessa.

(3) Tutti i membri della Corte devono avere compiuto gli studi giuridici e di scienze politiche ed avere esercitato per dieci anni una professione, per la quale sia necessario il compimento di tali studi. Almeno un terzo dei membri dev’ essere abilitato alla magistratura, almeno un quarto deve provenire dall’esercizio di professioni – possibilmente dal servizio amministrativo – nei Länder.

(4) I membri del Governo federale, di un Governo del Land provinciale o di una assemblea rappresentativa generale non possono fare parte della Corte di giustizia amministrativa; per i membri delle assemblee rappresentative, che siano stati eletti per una legislatura o per un periodo di tempo determinato, l’incompatibilità permane fino alla fine di tale periodo anche in caso di rinuncia anticipata al mandato.

(5) Colui che negli ultimi quattro anni abbia ricoperto una delle funzioni indicate nel comma 4 non può essere designato alla Presidenza o alla Vicepresidenza della Corte di giustizia amministrativa.

(6) Tutti i membri della Corte di giustizia amministrativa possiedono lo stato giuridico di magistrati. Si applicano loro le disposizioni degli articoli 87, commi 1 e 2, e 88, comma 2. Al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età i giudici della Corte di giustizia amministrativa vengono collocati a riposo automaticamente.

Articolo 135

(1) La Corte di giustizia amministrativa adotta le sue decisioni in Sezioni, che devono essere costituite dall’Assemblea plenaria fra i membri della Corte.

(2) Le cause sono ripartite in anticipo dall’assemblea plenaria fra le Sezioni, per il periodo stabilito da una legge federale.

(3) Una causa assegnata ad un membro, in base a questa ripartizione, può essergli tolta solo in caso di suo impedimento.

(4) L’articolo 89 si applica, in quanto compatibile, anche alla Corte di giustizia amministrativa.

Articolo 136

La disciplina di dettaglio sull’organizzazione, le attribuzioni e la procedura della Corte di giustizia amministrativa sono contenute in una legge federale speciale, ed in un regolamento interno che, sulla base di questa, dev’essere approvato dall’assemblea plenaria.

  1. Corte di giustizia costituzionale

Articolo 137

La corte di giustizia costituzionale decide sui diritti patrimoniali nei riguardi della Federazione, Länder, Distretti , Comuni e Consorzi dei Comuni, che non possono essere trattati per le vie giuridiche ordinarie né tramite l’autorità amministrativa interessata.

Articolo 138

(1) La Corte di giustizia costituzionale decide inoltre su conflitti di competenza:

  1. a) tra tribunali e autorità amministrative;
  2. b) tra la Corte di giustizia amminsitrativa e tutti gli altri tribunali, e particolarmente tra la Corte di giustizia amministrativa e la Corte di giustizia costituzionale stessa, nonché tra i tribunali ordinari e gli altri tribunali;
  3. c) tra i Länder fra loro nonché tra un Land e la Federazione.

(2) La Corte di giustizia costituzionale, su richiesta del Governo federale o di un Governo del Land, stabilisce inoltre se un atto legislativo o esecutivo rientra nella competenza della Federazione o dei Länder.

Articolo 138a

(1) Su richiesta del Governo federale o dal Governo di un Land interessato, la Corte di giustizia costituzionale stabilisce se esiste un accordo ai sensi dell’articolo 15a, comma 1°, e se il Land o la Federazione abbiano adempiuto gli obblighi che discendono da un tale accordo, in quanto non si tratti di diritti patrimoniali.

(2) Se questo è previsto in un accordo ai sensi dell’articolo 15a, comma 2, la Corte costituzionale stabilisce inoltre, su richiesta del Governo dì un Land interessato, se esiste un tale accordo e se sono stati adempiuti gli obblighi che discendono da un tale accordo, in quanto non si tratti di diritti patrimoniali.

Articolo 139

(1) La Corte di giustizia costituzionale decide sulla illegittimità dei regolamenti di un’autorità federale o provinciale su richiesta di un tribunale o di una Sezione amministrativa indipendente, ma anche d’ufficio, se essa stessa deve applicare tali regolamenti in un procedimento pendente. Essa decide sull’illegittimità dei regolamenti di un’autorità provinciale anche su richiesta del Governo federale, sull’illegittimità dei regolamenti di un’autorità federale anche su richiesta del Governo dei Land e sull’illegittimità di regolamenti di un’autorità di controllo sui Comuni ai sensi dell’articolo. 119a, comma 6, anche su richiesta del Comune interessato. Essa decide inoltre sull’illegittimità di regolamenti su richiesta di un soggetto che ritenga di essere stato direttamente leso nei suoi diritti da questa illegittimità, in quanto il regolamento abbia avuto effetti nei confronti di questa soggetto senza necessità di decisioni giudiziarie o amministrative; a tali richieste si applica l’articolo 89, comma 3

(2) Se, in un procedimento, pendente davanti alla Corte di giustizia costituzionale, in cui la Corte deve applicare un regolamento, la parte rinuncia in seguito ad indennizzo, il procedimento già iniziato deve tuttavia essere proseguito per il controllo della legittimità del regolamento medesimo.

(3) La Corte di giustizia costituzionale può annullare per violazione di legge un regolamento solo se l’annullamento è stato richiesto espressamente o se la Corte era tenuta ad applicarlo nella causa pendente. Se tuttavia la Corte di giustizia costituzionale giunge al convincimento che il regolamento nel suo complesso:

  1. a) è privo di fondamento legale;
  2. b) è stata emanato da una autorità incompetente
  3. c) è stata pubblicato in modo illegittimo, deve annullare il regolamento nel suo complesso in quanto illegittimo. La disposizione non si applica se l’annullamento del regolamento nel suo complesso palesemente danneggia gli interessi legittimi della parte, che ha presentato una richiesta ai sensi dell’ultimo periodo del 1° comma, o la cui causa ha dato l’occasione per l’apertura d’ufficio di un procedimento di controllo del regolamento.

(4) Se al momento della decisione della Corte di giustizia costituzionale il regolamento non è più in vigore, ed il procedimento è stato aperto d’ufficio o su richiesta di un tribunale o di un soggetto che ritiene di essere stato direttamente leso nei suoi diritti dall’illegittimità del regolamento, la Corte deve dichiarate se il regolamento era illegittimo. Il comma 3 si applica in quanto compatibile.

(5) La sentenza della Corte di giustizia costituzionale con cui un regolamento è stato annullato per violazione di legge, obbliga la suprema autorità federale o provinciale competente all’immediata pubblicazione dell’annullamento. L’annullamento ha efficacia dal giorno della pubblicazione, se la Corte costituzionale non ha stabilito un termine, che però non può superare sei mesi, o un anno (18 mesi) se sono necessari provvedimenti legislativi.

(6) Se un regolamento è stato annullato per violazione di legge, o la Corte di giustizia costituzionale ha dichiarato ai sensi del .4° comma che un regolamento era illegittimo, tutti i tribunali e le autorità amministrative sono vincolati dalla sentenza della Corte di giustizia costituzionale. 11 regolamento deve tuttavia ancora essere applicato alle fattispecie verificatesi prima dell’annullamento, ad eccezione di quella da cui ha preso occasione la sentenza, se la Cotte stessa non ha diversamente disposto nella sentenza di annullamento. Se la Corte di giustizia costituzionale ha indicato nella sua sentenza di annullamento, un termine ai sensi del 5° comma, il regolamento dev’essere applicato a tutte le fattispecie verificatesi prima del decorso di questo termine, ad eccezione di quella da cui ha preso occasione la sentenza.

Articolo 139a

La Corte di giustizia costituzionale giudica su richiesta di un tribunale, se nella ripubblicazione di una disposizione giuridica sono stati superati i limiti indicati nell’autorizzazione; in quanto la ripubblicazione della norma giuridica costituisca d’ufficio, di per sé, la condizione per una sentenza della Corte di giustizia costituzionale; nel caso dì norme giuridiche che sono state riapprovate dalla Federazione, anche su richiesta del governo del Land, nel caso di norme giuridiche riapprovate dal Land, anche su richiesta del Governo federale. Si pronuncia inoltre sulla questione, se nel riapprovare una disposizione giuridica, siano stati superati i limiti indicati nell’autorizzazione, su richiesta di un soggetto che ritenga di essere stato direttamente leso nei suoi diritti in quanto la norma giuridica riapprovata sia risultata efficace per questo soggetto senza la pronuncia di un tribunale o senza l’emanazione di una decisione. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 comma 2, 3 e 5 nonché l’articolo 139 dal comma 2 al comma 6.

Articolo 140

(1) La Corte cli giustizia costituzionale decide sulla incostituzionalità di una legge federale o provinciale su richiesta della Corte di giustizia amminsitrativa, della Corte suprema di giustizia, di un tribunale chiamato a decidere in seconda istanza, o di una Sezione amministrativa indipendente, od anche d’ufficio quando la Corte stessa debba applicare tale legge in un procedimento pendente. Essa si pronuncia sull’incostituzionalità di leggi provinciali anche su richiesta del Governo federale, e sull’incostituzionalità di leggi federali anche su richiesta di un Governo provinciale, di un terzo dei membri del Consiglio nazionale, o dì un terzo dei membri del Consiglio federale. Con legge costituzionale provinciale può essere stabilito che una simile richiesta relativa all’mcostituzionalità dileggi provinciali possa venire presentata anche da un terzo dei membri della Dieta provinciale. La Corte di giustizia costituzionale decide iioltre sull’incostituzionalirà di leggi su richiesta di un soggetto che ritenga di essere stata direttamente leso nei suoi diritti da questa incostituzionalità, in quanto la legge abbia avuto effetti nei suoi confronti senza la pronuncia di un tribunale o senza l’emanazione di una sentenza; a tali richieste si applica in quanto compatibile l’articolo 89, comma 3.

(2) Se in una causa pendente presso la Corte dì giustizia costituzionale, in cui la Corte deve applicare una legge, la parte rinuncia a seguito di indennizzo, il procedimento già iniziato deve tuttavia proseguire per il controllo della costituzionalità della legge medesima.

(3) La Corte di giustizia costituzionale può annullare una legge in quanto incostituzionale solo se il suo annullamento è stato espressamente richiesto, o se la Corte stessa era tenuta ad applicare la legge in un procedimento pendente. Se tuttavia la Corte giunge al convincimento che l’intera legge è stata emanata da un organo legislativo incompetente, o è stata pubblicata in modo incostituzionale, deve annullare l’intera legge in quanto incostituzionale. La norma non si applica se l’annulla mento della legge danneggia palesemente gli interessi della parte che ha presentato una richiesta ai sensi del 1° comma, o la cui causa ha dato l’occasione per l’apertura d’ufficio di un procedimento di controllo sulla legge.

(4) Se al momento della sentenza della Corte di giustizia costituzionale la legge non è più in vigore, e il procedimento è stato introdotto d’ufficio o su richiesta di un tribunale o di un soggetto che ritiene di essere stato direttamente leso nei suo diritti dall’incostituzionalità della legge medesima, la Corte di giustizia costituzionale deve dichiarare se la legge era incostituzionale. Il 3° comma si applica in quanto compatibile.

(5) La decisione della Corte di giustizia costituzionale con cui una legge viene dichiarata incostituzionale, obbliga il Cancelliere o il Governatore competente all’immediata pubblicazione della sentenza. La norma si applica in quanto compatibile anche nel caso di una sentenza ai sensi del 4° comma. La dichiarazione di incostituzionalità acquista efficacia dal giorno della pubblicazione, se la Corte di giustizia costituzionale non stabiliste un termine. Questo termine non può essere superiore a 18 mesi.

(6) Se una sentenza della Corte di giustizia costituzionale dichiara incostituzionale una legge, nel giorno in cui la dichiarazione acquista efficacia, nel caso in cui la sentenza non disponga diversamente, ritornano in vigore le disposizioni di legge che erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte. Nella pubblicazione relativa, si deve anche indicare se e quali disposizioni di legge ritornano in vigore.

(7) Se è stata emessa una sentenza di incostituzionalità, o se la Corte ha dichiarato ai sensi del 4° comma che una legge era incostituzionale, tutti i tribunali e le autorità amministrative sono vincolati dalla pronuncia della Corte. Alle fattispecie verificatesi anteriormente alla pronuncia della Corte, ad eccezione del caso da cui ha preso occasione la sentenza e semprechè la Corte stessa non disponga diversamente nella sua sentenza, la legge continua tuttavia ad applicarsi. Se nella sentenza la Corte ha posto un termine ai sensi del 5° comma, la legge si deve applicare a tutte le fattispecie verificatesi prima del decorso di questo termine, ad eccezione del caso da cui ha preso occasione la sentenza.

Articolo 140a

(1) La Corte costituzionale decide sulla illegittimità di trattati internazionali. In questo caso, l’articolo 140 si applica, in quanto compatibile, ai trattati conclusi ai sensi dell’articolo 50 ed ai trattati di modifica o integrazione dileggi conclusi in base all’articolo 16 comma 1 con l’approvazione del Consiglio nazionale, l’articolo 139 agli altri trattati, con la precisazione che i trattati il cui contrasto con la legge o la Costituzione sia stato accertato dalla Corte di giustizia costituzionale non devono essere applicati da parte degli organi preposti alla loro esecuzione a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza, se la Corte di giustizia costituzionale non stabilisce un termine entro il quale il trattato deve ancora essere applicato. Questo termine non può essere superiore a due anni per i trattati indicati nell’articolo 50 ed i trattati di modifica o integrazaione di leggi in base all’articolo 16 comma 1, ad un anno per gli altri trattati.

(2) Se la Corte di giustizia costituzionale stabilisce l’illegittimità o 1′ incostituzionalità di un trattato internazionale che dev’ essere attuato mediante l’emanazione di leggi o regolamenti, perde efficacia la deliberazione di autorizzazione o la disposizione secondo cui il trattato internazionale va eseguito con regolamento.

Articolo 141

(1) La Corte di giustizia costituzionale decide:

  1. a) sull’impugnazione dell’elezione del Presidente federale, delle elezioni per le assemblee rappresentative generali, per il Parlamento europeo ed per gli organi con potere normativo (organi rappresentativi) delle rappresentanze professionali dì legge;
  2. b) sulle impugnazioni delle elezioni per il Governo provinciale e per l’organo Incaricato dell’esecuzione in un Comune;
  3. c) su richiesta di un organo rappresentativo generale sulla decadenza dal mandato di un suo componente; su richiesta di almeno undici deputati del Parlamento europeo della Repubblica d’Austria sulla decadenza dal mandato di un deputato del Parlamento europeo inviato dalla Repubblica d’Austria;
  4. d) su richiesta dell’organo con potere normativo (organo rappresentativo) dì una rappresentanza professionale dì legge, relativa alla decadenza dal mandato di uno dei membri di tale organo;
  5. e) se le leggi federali o provmcìali che disciplinano le elezioni prevedono la dichiarazione di decadenza dal mandato da parte di un’autorità amministrativa, sull’impugnazione di tali provvedimenti, che abbiano pronunciato la decadenza dal mandato di un membro di una assemblea rappresentativa generale, del Parlamento europeo, dell’organo cui è affidata l’esecuzione in un Comune o dell’organo con potere normativo (organo rappresentativo) di una rappresentanza professionale dì legge, dopo aver esaurito l’iter dei ricorsi in via gerarchica.

L’impugnazione (la richiesta) può essere fondata sulla ritenuta illegittimità del procedimento elettorale, o su un motivo previsto dalla legge per la perdita della qualità di membro di un’assemblea rappresentativa generale, del Parlamento europeo, di un organo cui sia affidata l’esecuzione in un Comune o di un organo con potere normativo (organo rappresentativo) di una rappresentanza professionale dì legge. La Corte di giustizia costituzionale deve dar seguito al ricorso, se la pretesa illegittimità di un procedimento elettorale è stata dimostrata ed influiva sul risultato. Nel procedimento davanti all’autorità amministrativa anche l’assemblea rappresentativa generale e la rappresentanza professionale di legge hanno qualità di parte

(2) Se viene dato seguito ad una impugnazione ai sensi del 10 comma, lettera a), e si rende perciò necessaria un’elezione supplettiva totale o parziale per un organo rappresentativo generale, per il Parlamento europeo o per un organo con potere normativo delle rappresentanze professionali di legge, i membri interessati di questi organi rappresentativi perdono il loro mandato al momento dell’assunzione di esso da parte dei membri eletti nelle elezioni supplettive, che devono essere effettuate entro cento giorni della emissione della sentenza.

(3) La legge federale determina i casi in cui la Corte di giustizia costituzionale deve decidere sulle impugnazioni dei risultati delle iniziative popolari o del referendum. La legge federale può anche stabilire per quanto tempo, in relazione a tale possibilità di impugnazione, si possa ritardare la pubblicazione della legge federale che ha formato oggetto di referendum.

Articolo 142

(1) La corte di giustizia costituzionale decide sulla messa in stato d’accusa, con cui viene fatta valere la responsabilità dei supremi organi della Federazioni e dei Länder per colpevoli violazioni di legge compiute nell’esercizio delle loro funzioni.

(2) Possono essere messi in stato d’accusa:

  1. a) il Presidente federale per violazione della Costituzione con deliberazione dell’Assemblea federale;
  2. b) i membri del Governo federale e gli organi ad essi equiparati quanto alla responsabilità, per violazione di legge: con deliberazione del Consiglio nazionale;
  3. c) un rappresentante austriaco nel Consiglio per violazione di legge in materie in cui la legislazione sarebbe di competenza federale: con deliberazione del Consiglio nazionale, per violazione di legge in materie in cui la legislazione sarebbe di competenza provinciale: con deliberazioni conformi dì tutte le Diete dei Länder;
  4. d) i membri di un Governo provinciale e gli organi ad essi equiparati quanto alla responsabilità, con questa legge o con Costituzione provinciale, per violazione dei legge: con deliberazione della Dieta provinciale competente;
  5. e) un Governatore, il suo sostituto (articolo 105, comma 10) o un membro del Governo provinciale (articolo 103, comma 2 e 3) per violazione di legge o mancata osservanza di regolamenti o altre disposizioni (direttive) della Federazione negli affari dell’amministrazione federale indiretta, e se si tratta di un membro del Governo provinciale, anche delle direttive del Governatore in tali affari: con deliberazione del Governo federale;
  6. f) gli organi della capitale federale Vienna, in quanto curino affari dell’esecuzione federale nella sfera di attività propria, per violazione di legge: con deliberazione del Governo federale;
  7. g) un Landesbauptmann per mancata osservanza di una direttiva ai sensi dell’articolo 14, comma 8: con deliberazione del Governo federale;
  8. h) un Presidente o il Presidente incaricato del Consiglio scolastico provinciale per violazione di legge, nonché per mancata osservanza di regolammenti o di altre disposizioni (direttive) della Federazione: con deliberazione del Governo federale.

(3) Se il Governo federale mette in stato di accusa ai sensi del 2°comma, lett. e), solamente un Governatore o il suo sostituto, e risulta che un altro membro del Governo provinciale, incaricato di affari nell’amministrazione federale indiretta ai sensi dell’articolo 103, 2° comma, è colpevole ai sensi del 20comma, lett. e), il Governo federale può estendere la sua accusa anche a questo membro del Governo provinciale in qualsiasi momento fino all’emissione della sentenza.

(4) La sentenza di condanna della Corte costituzionale comporta la perdita dell’incarico, e in presenza di particolari circostanze aggravanti anche la perdita temporanea dei diritti politici; in caso di trasgressioni di scarsa importanza, nei casi menzionati nel 2° comma, lett. c), e), g) e h), la Corte costituzionale può limitarsi all’accertamento dell’esistenza di una violazione di legge. La perdita dell’incarico di Presidente del Consiglio scolastico provinciale ha come conseguenza anche la perdita dell’incarico cui quello di Presidente è connessa ai sensi dell’articolo 81a, comma 3 lett. b).

(5) Il Presidente federale può fare uso di poteri che gli competono secondo l’articolo 65, 2° comma, lett.. c), solo su richiesta della o delle assemblee rappresentative che ha od hanno deliberato la messa in stato di accusa, se però la messa in stato di accusa sia stata deliberata dal Governo federale, ed invero, in ogni caso, solo con il consenso dell’accusato.

Articolo 143

L’accusa nei confronti dei soggetti menzionati nell’articolo 142 può essere sollevata anche per fatti perseguibili penalmente, che siano connessi con 1′ esercizio delle funzioni della persona che viene messa in stato d’accusa. In questo caso, è competente solo la Corte costituzionale; l’istruttoria già pendente presso i tribunali ordinari viene ad essa trasferita. La Corte costituzionale in tali casi può applicare, accanto all’articolo 142, comma 4° anche le norme penali.

Articolo 144

(1) La Corte di giustizia costituzionale giudica sui ricorsi contro le decisioni delle amministrative, incluse le Sezioni amministrative indipendenti, in quanto il ricorrente ritenga di essere stato leso dalla decisione in un diritto garantitogli dalla Costituzione, o di essere stato leso nei suoi diritti dall’applicazione di un regolamento illegittimo, di una legge incostituzionale o di un trattato internazionale antigiuridico. Se è prevista la possibilità di un ricorso in via gerarchica, il ricorso alla Corte può aver luogo solo dopo che sia stata esaurita la via gerarchica stessa.

(2) La Corte di giustizia costituzionale può declinare con ordinanza la trattazione di un ricorso fino all’udienza, qualora tale ricorso non abbia alcuna prospettiva di successo o se dalla decisione non ci si debba attendere alcuna chiarificazione su di una questione di diritto costituzionale. Non è consentito declinare la trattazione se si tratta di un caso che, secondo l’articolo 133, è escluso dalla competenza della Corte di giustizia costituzionale.

(3) Se la Corte di giustizia costituzionale constata che con la decisione della autorità amministrative impugnata, non è stato leso alcun diritto ai sensi del 1° comma, e non si tratta di un caso che sia escluso dalla competenza della Corte di giustizia amministrativa ai sensi dell’ari. 133, essa deve, su richiesta del ricorrente, rimettere alla Corte di giustizia amministrativa il ricorso sulla decisione, in base alla quale, secondo il ricorrente, egli sia stato leso in un altro diritto. La norma si applica in quanto compatibile, alle ordinanze di cui al comma 2.

Articolo 145

La Corte di giustizia costituzionale si pronuncia su violazioni del diritto internazionale pubblico secondo le disposizioni di una legge federale speciale.

Articolo 146

(1) L’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia costituzionale su diritti soggettivi ai sensi dell’articolo137 ha luogo a cura dei tribunali ordinari.

(2) L’esecuzione delle altre sentenze della Corte di giustizia costituzionale ha luogo a cura del Presidente federale. Essa viene attuata secondo le sue direttive, da parte degli organi federali o provinciali, da questi incaricati, compreso l’Esercito federale. La richiesta di esecuzione ditali sentenze dev’essere indirizzata dalla Corte di giustizia costituzionale al Presidente federale. Le direttive del Presidente federale sopra ricordate, se si tratta di esecuzione nei confronti della Federazione o di organi federali, non richiedono alcuna controfirma ai sensi dell’articolo67.

Articolo 147

(1) La Corte di giustizia costituzionale è composta da un Presidente, un Vicepresidente, dodici altri membri e sei membri supplenti.

(2) Il Presidente, il Vicepresidente, sei altri membri e tre membri supplenti sono nominati dal Presidente federale su proposta del Governo federale; questi membri devono essere scelti fra magistrati, funzionari amministrativi e professori di materie giuridiche delle Università. Gli altri sei membri effettivi e tre membri supplenti sono nominati dal Presidente federale in base a “proposte” per tre membri effettivi e due supplenti dal Consiglio nazionale, per tre membri effettivi ed un supplente dal Consiglio federale. Tre membri effettivi e due supplenti devono avere la loro residenza stabile fuori della capitale federale Vienna. Funzionari amministrativi nominati membri effettivi o membri supplenti devono essere posti fuori servizio senza corresponsione di stipendio. Questa disposizione non si applica per quei funzionari amministrativi nominati membri supplenti che sono stati esonerati da tutte le attività esecutorie per la durata dell’esonero.

(3) Il Presidente, il Vicepresidente, nonché gli altri membri effettivi e supplenti devono avere compiuto gli studi giuridici e di scienze politiche ed avere esercitato, per almeno dieci anni, una professione per la quale è richiesto il compimento di tali studi.

(4) Non possono appartenere alla Corte di giustizia costituzionale: membri del Governo federale o di un Governo del Land, inoltre membri del Consiglio nazionale, del Consiglio federale o di un’altra assemblea rappresentativa generale; nel caso in cui i membri di questi organi rappresentativi, siano stati eletti per una legislatura o un periodo di tempo determinato, l’incompatibilità permane, anche in caso di rinuncia anticipata al mandato, fino al termine ditale periodo. Non possono infine appartenere alla Corte impiegati o altri dirigenti di un partito politico.

(5) Non ‘può essere nominato Presidente o Vicepresidente della Corte di giustizia costituzionale colui che, negli ultimi quattro anni, abbia svolto una delle funzioni indicate nel 4° comma.

(6) Ai membri della Corte di giustizia costituzionale si applicano l’articolo87, 1° e 2° comma, e l’articolo88, 2° comma; la disciplina di dettaglio viene stabilita con legge federale da emanarsi ai sensi dell’articolo148. L’incarico termina, per raggiunti limiti di età, al 31 dicembre dell’anno in cui il giudice ha compiuto il settantesimo anno di età.

(7) Se un membro effettivo o supplente non interviene, senza giustificato motivo, in seguito a tre successive convocazioni per una seduta della Corte di giustizia costituzionale, la Corte, dopo averlo sentito, ne prende atto. La dichiarazione della Corte ha per conseguenza la perdita della qualità di membro effettivo o supplente.

Articolo 148

Una legge federale speciale e il regolamento, deliberato dalla Corte in base a tale legge, stabiliscono la disciplina di dettaglio sull’organizzazione e la procedura della Corte di giustizia costituzionale.

Titolo VII
Avvocatura popolare

Articolo 148a

(1) Chiunque può ricorrere presso l’Avvocatura popolare contro presunti abusi nell’amministrazione della Federazione, inclusa la sua attività come soggetto di diritto privato, in quanto sia interessato da questi abusi e per quanto non abbia o non abbia più a disposizione un altro mezzo di impugnazione. Ogni ricorso va esaminato dall’Avvocatura popolare. Al ricorrente va comunicato l’esito dell’esame ed anche le eventuali disposizioni da applicare.

(2) L’Avvocatura popolare è autorizzata ad esaminare gli abusi da lei presunti nell’amministrazione della Federazione, inclusa la sua attività come soggetto di diritto privato.

(3) All’Avvocatura popolare spetta inoltre la collaborazione all’esame delle petizioni rivolte al Consiglio nazionale e delle iniziative di cittadini La disciplina di dettaglio è contenuta nella legge federale sul Regolamento interno del Consiglio nazionale.

(4) Nell’esercizio delle sue funzioni l’Avvocatura popolare è indipendente

Articolo 148b

(1) Tutti gli organi della Federazione, dei Länder e dei Comuni devono sostenere l’Avvocatura popolare nella cura dei suoi compiti, garantirne la visione di atti e comunicare su richiesta le informazioni necessarie. Non esiste segreto d’ufficio nei confronti dell’Avvocatura popolare.

(2) L’Avvocatura popolare è tenuta al segreto d’ufficio nella stessa misura dell’organo cui l’Avvocatura popolare si è rivolta nell’adempimento delle sue funzioni. Nel presentare relazioni al Consiglio nazionale l’Avvocatura popolare è tenuta a rispettare il segreto d’ufficio, solo in quanto ciò si renda necessario nell’interesse delle parti o della sicurezza nazionale.

Articolo 148c

(1) L’Avvocatura popolare può impartire raccomandazioni agli organi incaricati della cura degli affari dell’amministrazione superiore sulle misure da adottare in un determinato caso o a seguito di un determinato caso. In materia di autoamministrazione o di amministrazione tramite autorità non vincolate a direttive, l’Avvocatura popolare può impartire raccomandazioni all’organo competente per l’autoamministrazione o all’autorità che non è tenuta a direttive; tali raccomandazioni vanno portate anche a conoscenza dell’organo amministrativo superiore della Federazione. L’organo interessato deve, in un termine da stabilirsi con legge federale, conformarsi a tali raccomandazioni e comunicarlo all’Avvocatura popolare, ovvero motivare per iscritto perché non si è conformato alla raccomandazione.

Articolo 148d

L’Avvocatura popolare deve riferire annualmente al Consiglio nazionale sulla sua attività. I componenti dell’Avvocatura popolare hanno diritto di partecipare ai dibattiti sui rapporti dell’Avvocatura popolare e sui capitoli del progetto di legge finanziaria federale che la riguardano nel Consiglio nazionale e nelle sue Commissioni (Sottocommissioni), e di venire sempre sentiti su loro richiesta. La disciplina di dettaglio è stabilita dalla legge federale sul Regolamento interno del Consiglio nazionale.

Articolo 148e

Su richiesta dell’Avvocatura popolare la Corte di giustizia costituzionale si pronuncia sull’illegittimità dei regolamenti di autorità federali.

Articolo 148f

Se tra l’Avvocatura popolare e il Governo federale o un Ministro federale esistono divergenze di opinione riguardo l’interpretazione delle disposizioni di legge che disciplinano la competenza dell’Avvocatura popolare, decide la Corte di giustizia costituzionale in udienza a porte chiuse, su richiesta del Governo federale o dell’Avvocatura popolare.

Articolo 148g

L’Avvocatura popolare ha sede a Vienna. Essa è composta da tre membri, a ciascuno dei quali, a turno, spetta la presidenza. L’incarico dura sei anni. Non è consentito rieleggere i componenti dell’Avvocatura popolare per più di una volta.

(2) I componenti dell’Avvocatura popolare vengono eletti dal Consiglio nazionale sulla base di una proposta collegiale della Commissione centrale. La Commissione centrale formula la sua proposta collegiale alla presenza dì almeno la metà dei suoi membri, avendo i tre partiti maggiori per forza di mandato del Consiglio nazionale, il diritto di designare, per questa proposta collegiale, un membro ciascuno. Prima di entrare in carica, i membri dell’Avvocatura popolare prestano giuramento al Presidente federale.

(3) La Presidenza nell’Avvocatura popolare ruota ogni anno tra i componenti secondo l’ordine di forza dei mandati dei partiti che hanno designato questi componenti. Tale ordine viene mantenuto immutato nel periodo dell’incarico presso l’Avvocatura popolare.

(4) In caso di dimissioni anticipate di un componente dell’Avvocatura popolare, il partito del Consiglio nazionale che lo ha designato deve designare un nuovo membro. La nuova elezione, per il periodo rimanente dell’incarico, si svolge conformemente al comma 2.

(5) I membri dell’Avvocatura popolare devono essere eleggibili al Consiglio nazionale; nel periodo dell’esercizio delle loro funzioni non possono far parte nè del Governo federale, nè del Governo di un Land, nè di un organo rappresentativo generale, e non possono esercitare alcuna professione.

Articolo 148h

(1) Il Presidente federale nomina, su proposta e con la controfirma del Presidente dell’Avvocatura popolare, i funzionari dell’Avvocatura popolare medesima; la stessa disposizione si applica per il conferimento di titoli ufficiali. Il Presidente federale può però autorizzare il Presidente dell’Avvocatura popolare a nominare funzionari di determinate categorie. Il personale ausiliario è nominato dal Presidente dell’Avvocatura popolare. Il Presidente dell’Avvocatura popolare, in quanto organo amministrativo superiore, esercita da solo tale facoltà.

(2) L’autorità della Federazione sul servizio dei dipendenti dell’Avvocatura popolare è esercitata dal Presidente dell’Avvocatura medesima

(3) L’Avvocatura popolare adotta un regolamento interno ed una ripartizione degli incarichi in cui è stabilito quali incarichi vadano tutelati autonomamente dai componenti dell’Avvocatura popolare. L’approvazione delle delibere sul regolamento interno e sulla ripartizione degli incarichi richiedono l’unanimità dei voti dei componenti dell’Avvocatura popolare.

Articolo 148i

(1) Con legge costituzionale provinciale i Länder possono dichiarare l’Avvocatura popolare competente anche per l’ambito del Land interessato. In questo caso vanno applicati, in quanto compatibili, gli articoli148e e 148f.

(2) Se i Länder creano, per l’ambito territoriale dell’amministrazione provinciale, istituti con compiti di uguale natura di quelli dell’Avvocatura popolare, si può adottare, con legge costituzionale provinciale, una disciplina analoga a quella degli articoli 148e e148f.

Articolo 148j

Disposizioni di dettaglio sono indicate nella legge federale di esecuzione di questo titolo.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Articolo 149

Accanto alla presente legge, hanno vigore come leggi costituzionali ai sensi dell’articolo 44, comma 1, tenendo contestualmente conto delle modifiche imposte dalla presente legge: 1. la legge fondamentale dello Stato 21 dicembre 1867, RGBl. (Reichsgesetzblatt) (Gazzetta ufficiale del Reich) n. 142, sui diritti generali dei cittadini dei Regni e I.aender rappresentati nel Consiglio dell’Impero;

  1. (abrogato);
  2. la legge 27 ottobre 1862, RGBI n. 88, sulla tutela del domicilio;
  3. la deliberazione dell’Assemblea nazionale provvisoria del 30 ottobre 1918, StGBl (Staatsgesetzblatt) (Gazzetta Ufficiale) n. 3;
  4. la legge 3 aprile 1919, StGBl n. 209, concernente l’esilio e la confisca del patrimonio della Casa di Asburgo-Lorena;
  5. la legge 3 aprile 1919, StGBl n. 211, sull’abolizione della nobiltà, degli ordini cavallereschi e femminili secolari, e di titoli e dignità;
  6. la Sezione V della III parte del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919. StGBl n. 303/1920;

(2) Sono abrogati l’articolo 20 della legge fondamentale dello Stato 21 dicembre 1867, RGBI n. 142, nonché la legge 5 maggio 1869, RGBl n. 66, emanata in base a questo articolo.

Articolo 150

(1) La transizione alla Costituzione federale instaurata con la presente legge viene disciplinata da una legge costituzionale apposita, che entra in vigore contemporaneamente alla presente legge.

(2) Leggi che corrispondono ad una nuova stesura di disposizioni di leggi costituzionali federali, possono venire emanate dal momento della pubblicazione della Costituzione federale che produce la modifica. Non possono però entrare in vigore prima che entrino in vigore le nuove disposizioni costituzionali federali, in quanto non prevedano semplicemente misure che sono necessarie per la loro esecuzione che ha inizio con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali federali.

Articolo 151

(1) Con il 10 gennaio 1992, entrano in vigore gli articoli78d e 118 comma 8 nella stesura della legge costituzionale federale BGBl n. 565/1991. I corpi di guardia esistenti al 1° gennaio 1992 restano in vigore senza subire modifiche, questa disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

(2) Gli articoli 10 comma 1 punto 7, 52a, 78 da a fino a c, 102 comma 2, le modifiche del Titolo terzo e dell’articolo102 entrano in vigore il 10 maggio 1993, nella versione della legge costituzionale federale BGBI n. 565/1991.

(3) Decorso il 30 aprile 1993, cessano di aver vigore l’articolo 102 comma 5 secondo periodo ed il comma 6 e 7. La dicitura “eccetto la locale polizia di sicurezza”, dell’articolo 102, comma 2 decade decorso il 30 aprile 1993.

(4) Con il 10 maggio 1993, entrano in vigore, nella stesura della legge costituzionale federale BGBI. n. 470/1992, l’articolo 26, l’articolo 41 comma 20, l’articolo 49b comma 3, l’articolo 56 dal comma 2 al comma 4, l’articolo 95 dal comma 1 al comma 3, l’articolo 96 comma 3, inoltre la nuova definizione del comma 1 nell’articolo 56.

(5) Abrogato

(6) Le disposizioni in seguito citate entrano in vigore nella stesura della legge costituzionale federale BGBI. n. 508/1993:

  1. Con il 1° luglio 1994 entrano in vigore l’articolo10 comma 1 punto 9, l’articolo 11 comma 1 punto 7, nonché l’articolo 11 comma 6 7, 8 e 9.
  2. Con il 10ottobre 1993, entrano in vigore l’articolo 28 comma 5, l’articolo 52 comma 20, la precedente definizione dell’articolo 52 comma 2 e 3 come comma 3 e 4 nonché l’articolo 52b.
  3. Con il 10 gennaio 2001 entra in vigore l’articolo 142 comma 2 let.ì.

(7) Con decorrenza 31 dicembre 2000, cessa di aver vigore l’articolo 11 comma 7 e 8, nella stesura della legge costituzionale federale BGBl. 508/1993. I giudizi pendenti al 31 dicembre 2000 davanti alle Sezioni indipendenti per l’ambiente, vanno portati a conclusione, per quanto riguarda la loro competenza, secondo la situazione di diritto vigente fino al 31 dicembre 2000.

(7a) Il 1° gennaio 1994 entra in vigore l’articolo102, comma 2 nella stesura della legge costituzionale federale G.U. I n. 2/1997. Nel contempo decade l’articolo 102, comma 2 nella versione della legge federale G.U. n. 532/1993.

(8) Con il 1° aprile 1994, entra in vigore l’articolo 54 nella stesura della legge federale costituzionale BGBl. n. 268/1994.

(9) Con il 10 gennaio 1995, entrano in vigore l’articolo 6 comma 2 e 3, l’articolo26 comma 2, l’articolo 41 comma 2, l’articolo 49b comma 3 e l’articolo 117 comma 2 primo periodo, secondo la stesura della legge costituzionale federale BGBI. n. 504/1994. Nelle disposizioni giuridiche della Federazione e dei Länder, il termine “domicilio ordinario” viene sostituito con effetto dal 1 gennaio 1993, in tutte le sue forme grammaticali, con il termine “residenza” nella forma grammaticale di volta in volta corrispondente, in quanto il termine “domicilio ordinario” non venga sostituito con il termine “domicilio” fino alla scadenza del 31 dicembre 1995; dal 10 gennaio 1996 il termine “domicilio ordinario” non può più essere utilizzato nelle norme giuridiche della Federazione e dei Länder; finchè le leggi dei Länder non prevedano che il diritto di voto alla Dieta provinciale o al Consiglio comunale venga dato dalla residenza o dal domiciio, tale diritto fa capo al domicilio ordinario. Finchè non si disponga del risultato del prossimo censimento, successivo al termine indicato per l’entrata in vigore, per la ripartizione del numero dei deputati nelle circoscrizioni elettorali (corpi elettorali) e nelle circoscrizionì regionali (articolo 26 comma 2), nonché per la rappresentanza dei Länder nel Consiglio federale (articolo 34), il domicilio ordinario dato dall’esito dell’ultimo censimento è equiparato alla residenza.

(10) Con il 1° luglio 1994, entrano in vigore l’articolo 87 comma 3 e l’articolo 88a nella stesura della legge federale costituzionale BGBI. n. 506/1994.

(11) Per disposizioni che entrano in vigore per nuova stesura o per nuova introduzione, con legge costituzionale federale BGBl. n.1013/1994, e per disposizioni abrogate che cessano d’essere in vigore con la stessa legge costituzionale federale, nonché per il passaggio ad una nuova situazione giuridica, vale quanto segue:

  1. Con il 1° gennaio 1995 entrano in vigore il titolo della legge, l’articolo 21 comma 6 e 7, l’articolo 56 comma 2 e 4, l’articolo 122 comrna da 3 a 5, l’articolo 123 comma 2, ]’articolo 123a comma 1, l’articolo 124, l’articolo 147 comma 2 secondo periodo, nonché l’articolo 150 comma 2.
  2. l’articolo117 comma 2, l’articolo 141 comma 1 e 2, l’articolo 142 comma 2 let. c) e le definizioni attuali dalla lett. d alla lett. I, nonché l’articolo 142 comma da 3 a 5 entrano in vigore contemporaneamente al trattato internazionale relativi all’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione Europea (1.1.1995).
  3. Contemporaneamente all’entrata in vigore delle disposizioni citate al punto 2, cessano di aver efficacia l’articolo 10 comma da 4 a 6 e l’articolo 16 comma 6, nella stesura della legge costituzionale federale BGBl. n. 276/1992.
  4. Con il 1°gennaio 1997 entrano in vigore l’articolo 122 comma 1 e l’articolo 127b. Essi si applicano alle procedure di gestione contabile successive al 31 dicembre 1994.
  5. Finchè i rappresentanti dell’Austria al Parlamento europeo non vengono eletti sulla base di una elezione generale, essi vengono designati dal Consiglio nazionale nell’ambito dei componenti dell’Assemblea federale. Tale designazione avviene sulla base di proposte dei partiti rappresentati nel Consiglio nazionale secondo la loro forza ed in base al principio della rappresentanza proporzionale. Per la durata del mandato, i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale possono essere contemporaneamente membri del Parlamento europeo. Diversamente sì applica, in quanto compatibile, l’articolo 23b comma 1 e 2. Se un membro del Consiglio nazionale inviato al Parlamento europeo, rinuncia al suo mandato, quale componente del Consiglio nazionale, si applica in proposito l’articolo 56 comma 2 e 3.
  6. Con il 22 dicembre 1994. entra in vigore il punto 5.

(11) Con il 1° gennaio 1995 entrano in vigore l’articolo 112 nella stesura della legge costituzionale federale G.U. n. 1013/1994 , l’articolo 103 comma 3 e l’articolo 151 comma 6, riga 3 nella versione della legge costituzionale federale G.U. I n. 8/1999.

(12) Con il 1° agosto 1996 entrano in vigore l’articolo 59a, l’articolo 59b e l’articolo 95 comma 4 nella versione della legge costituzionale federale G.U. n. 392/1996. In attesa dell’emissione di norme giuridiche regionali attuative dell’articolo 59a e dell’articolo 95 comma 4 restano in vigore le relative normative federali nei Länder interessati sempre che gli stessi non abbiano già emesso regolamenti ai sensi dell’articolo59a e dell’articolo95, comma 4.

(13) Con il 15 settembre 1996 entrano in vigore l’articolo23e comma 6 e l’articolo 28 comma 5 nella versione della legge costituzionale federale G.U. n. 437/1996.

(14) Con il 1° gennaio 1997 entrano in vigore l’articolo 49 e l’articolo 49a comma 1 e 3 nella stesura della legge costituzionale federale G.U. n. 659/1996.

(15) Con il 1° gennaio 1997 entra in vigore l’articolo 55 nella versione della legge costituzionale federale G.U. I n. 2/1997. Nel contempo decade l’articolo 54.

(16) Con il 1° agosto 1997 entra in vigore l’articolo 147 comma 2 nella versione della legge costituzionale federale G.U. I n. 64/1997.

(17) Con il 1° settembre 1997 entrano in vigore l’articolo 69, comma 2 e 3, l’articolo 73 comma 1, l’articolo 73 comma 3 come pure l’articolo 148d nella versione della legge costituzionale federale G.U. I n. 87/1997, l’articolo 129, sezione B del sesto titolo , l’articolo131 comma 3 e le nuove denominazioni del sesto titolo entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

(18) Con il 1° gennaio 1998 entra in vigore l’articolo 9a comma 4 nella stesura della legge federale G.U. n. 30/1998.

(19) L’articolo 23f entra in vigore contemporaneamente al trattato di Amsterdam. Il Cancelliere federale deve pubblicare la data sulla G.U..

(20) Al comma 1 dell’articolo 149 decade quanto segue:

1.L’allegato della legge costituzionale del 30 novembre 1945,G.U. n. 6 (1946, riguardante l’applicazione della legge a tutela della libertà personale del 27 ottobre 1862, Gazzetta n. 87 nell’ambito della procedura davanti al Tribunale popolare scaduto il 30 dicembre 1955.

2.La dicitura “legge dell’8 maggio 1919,Gazzetta n. 257 sullo stemma e sul sigillo dello stato della Repubblica austrotedesca con le modifiche apportate dagli articoli 2, 5 e 6 della legge del 21 ottobre 1919, Gazzetta n. 484 con scadenza al 31 luglio 1981.

(21) La dicitura “oppure con l’esercizio dell’immediato potere coercitivo” del comma 3 dell’articolo 144 decade con scadenza al 31 dicembre 1990.

(22) Entrano in vigore il 1° gennaio 1999 l’articolo10 comma 1 riga 14, l’articolo15 comma 3 e 4, 18, comma 5,21,37, comma 2, 51b, comma 6, 52b, comma 1,60, comma 2, 78d, comma 2, articolo 102 comma 6 e l’articolo 118 comma 8, 118a e 125, comma 3 nella versione della legge costituzionale federale G.U. n. 8/1999. Con scadenza al 31 dicembre 1998 decade l’articolo 102 comma 5.

(23) Con il 1° agosto 1999 entrano in vigore gli articoli 30, comma 3, primo capoverso, 127c, 129c, comma 4, 147, comma 2 quarto e quinto capoverso e l’articolo 147, comma 6, primo capoverso nella versione della legge costituzionale federale G.U. I n. 148/1999.

Articolo 152

Il Governo federale è incaricato dell’esecuzione della presente Legge Costituzionale Federale.