Scotland Act

Il testo originale è tratto dal sito web ufficiale del governo del Regno Unito.

Traduzione a cura di Fulvia Andri, per conto del Consiglio regionale del Veneto.

Coordinamento e revisione finale del testo a cura di Roberto ZANON (il testo è stato rivisto dal curatore

soltanto fino all’articolo 38; i restanti articoli e gli allegati sono da considerarsi bozza di lavoro,

pubblicata per soddisfare le richieste degli addetti ai lavori di disporre comunque di una traccia di

traduzione. Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

SCOTLAND ACT

1998

Legge sulla Scozia del 1998

Una legge che provvede all’istituzione di un Parlamento e di una Amministrazione scozzesi e ad altri cambiamenti nel governo della Scozia; che provvede a cambiamenti nella costituzione e nelle funzioni di altre pubbliche autorità; che provvede alla variazione dell’aliquota base dell’imposta sui redditi in relazione al reddito dei contribuenti scozzesi secondo le deliberazioni del Parlamento Scozzese; che modifica la legislazione in materia di collegi elettorali parlamentari in Scozia; e che provvede alle correlate funzioni.

[19 novembre 1998]

Sua Maestà la Regina, in virtù de, e con il consiglio e il consenso dei Lords Spiritual e Temporal,* nonché dei Comuni, nel presente Parlamento così riunito e in virtù dell’autorità dello stesso, ordina quanto segue:

(*) Lords Spiritual: (arci)vescovi membri della Camera dei Lord; Lords Temporal: membri laici della stessa Camera.

PARTE I

IL PARLAMENTO SCOZZESE

Il Parlamento Scozzese

  1. – (1) E’ istituito il Parlamento Scozzese.

(2) E’ eletto, con il criterio della maggioranza semplice, un membro del Parlamento per ogni collegio elettorale, in un’elezione tenutasi nel collegio.

(3) I membri del Parlamento per ciascuna regione sono eletti in un elezioni generali, con il criterio della rappresentanza proporzionale ed il sistema del membro aggiuntivo, secondo quanto stabilito dalla presente Parte della legge; nel caso di vacanza di seggi di tali membri, si provvede in conformità alla presente Parte.

(4) La validità degli atti del Parlamento non è inficiata dalla eventuale vacanza di seggi.

(5) Vige l’Appendice 1 (che dispone relativamente ai collegi elettorali e alle regioni per le finalità di cui alla presente legge, nonché relativamente al numero dei deputati regionali).

Elezioni generali

  1. – (1) La data delle votazioni per le prime elezioni generali ordinarie del Parlamento, nonché il giorno, l’ora e il luogo della prima seduta del Parlamento sono fissati con provvedimento del Segretario di Stato.

(2) La votazione per le successive elezioni generali ordinarie ha luogo il primo giovedì di maggio del quarto anno solare seguente quello in cui si sono tenute le precedenti elezioni generali ordinarie, a meno che il giorno della votazione non venga fissato da un proclama, come previsto dal comma 5.

(3) Se la votazione si tiene il primo giovedì di maggio, il Parlamento

(a) è sciolto in forza di quanto previsto dal presente articolo all’inizio del periodo minimo che si conclude in quella data e

(b) si riunisce entro il settimo giorno successivo alla data della votazione.

(4) Nel comma 3, per “periodo minimo” si intende il periodo fissato in conformità con un’ordinanza ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

(5) Se il Presidente del Parlamento propone una data per la votazione che cade non più di un mese prima, né più di un mese dopo, il primo giovedì di maggio, Sua Maestà può, con proclama recante il Sigillo Scozzese –

(a) sciogliere il Parlamento,

(b) richiedere che la votazione elettorale si tenga alla data proposta, nonché

(c) richiedere che il Parlamento si riunisca entro il settimo giorno successivo alla data della votazione.

(6) Nella presente legge per “Sigillo Scozzese” si intende il Sigillo di Sua Maestà che, in conformità con quanto previsto dal Trattato dell’Unione, è conservato e utilizzato in Scozia in luogo del Sigillo della Corona di Scozia.

  1. – (1) Il Presidente del Parlamento propone una data per la votazione se –

(a) il Parlamento approva una delibera in favore del proprio scioglimento e, se, in caso di delibera adottata con voto non unanime, il numero dei deputati che hanno votato a favore non è inferiore ai due terzi del numero totale dei seggi assegnati, ovvero se

(b) il Parlamento non provvede alla designazione di uno dei propri membri per la carica di Primo Ministro, nei termini previsti dall’articolo 46.

(2) Se il Presidente del Parlamento presenta tale proposta, Sua Maestà può, con proclama recante il Sigillo Scozzese –

(a) sciogliere il Parlamento e richiedere che vengano indette elezioni generali straordinarie,

(b) richiedere che le votazioni per l’elezione siano tenute nella data proposta e

(c) richiedere che il Parlamento si riunisca entro il settimo giorno successivo alla data della votazione.

(3) Qualora, ai sensi del presente articolo, si tenga una votazione entro il semestre che si conclude con la data prevista per le elezioni generali ordinarie successive (senza tenere conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5), tali elezioni generali ordinarie non hanno luogo.

(4) Quanto previsto dal comma 3 non influisce sull’anno in cui si tengono le elezioni generali ordinarie successive.

Determinazione delle date delle sedute del Parlamento

  1. Al fine della determinazione delle date delle sedute del Parlamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) o comma 5, lettera c) o all’articolo 3, comma 2, lettera c), non si calcolano i sabati, le domeniche, la Vigilia e il giorno di Natale, nonché le festività del Venerdì Santo, della “Bank Holiday” in Scozia, né le giornate fissate come festività per celebrazioni pubbliche di ringraziamento o per lutto nazionale.

Candidati

  1. – (1) Nelle elezioni generali, i candidati concorrono come deputati di collegio o come deputati regionali.

(2) Nessuno può candidarsi in più di un collegio.

(3) I candidati a deputato regionale sono inclusi in liste presentate in conformità a quanto stabilito dal comma 4, oppure si presentano come candidati individuali.

(4) Qualsiasi partito politico registrato può presentare al funzionario regionale competente una lista di candidati alla carica di deputato regionale per una determinata regione (denominata nella presente legge “lista regionale” del partito).

(5) La lista regionale di un partito politico registrato è ammessa nelle elezioni generali e nelle elezioni suppletive per seggi di deputati regionali che si rendano vacanti.

(6) La lista non può comprendere più di dodici persone (ma può comprendere un unico candidato).

(7) La lista regionale di un partito politico registrato non deve includere persone:

(a) che facciano parte di qualsiasi altra lista presentata ai sensi del comma 4 per la stessa regione ovvero di qualsiasi altra lista presentata ai sensi del citato comma per un’altra regione,

(b) che abbiano presentato candidatura individuale a deputato regionale per la stessa o per un’altra regione,

(c) che abbiano presentato la candidatura a deputato di collegio per un collegio non facente parte della regione, oppure

(d) che abbiano presentato la candidatura a deputato di collegio per un collegio che fa parte della regione, ma che non siano candidati di quel partito.

(8) Non possono presentare la propria candidatura individuale alla carica di deputato regionale per una data regione persone che –

(a) siano incluse in una lista presentata ai sensi del coomma 4 per la stessa o per un’altra regione,

(b) abbiano presentato la propria candidatura individuale alla carica di deputato regionale per un’altra regione,

(c) abbiano presentato la propria candidatura a deputato di collegio per un collegio non facente parte della regione considerata, oppure che

(d) siano candidati di un qualsiasi partito politico registrato per l’elezione a deputato di collegio per un collegio incluso nella regione.

(9) Nella presente legge, l’espressione “partito politico registrato” indica un partito registrato ai sensi della Registration of Political Parties Act 1998 [legge sulla registrazione dei partiti politici del 1998].

Elezione dei deputati regionali

  1. – (1) Il presente articolo e gli articoli 7 e 8 disciplinano le votazioni per i deputati regionali nelle elezioni generali.

(2) In ciascuno dei collegi elettorali per il Parlamento ha luogo una votazione nella quale ogni persona avente diritto di voto può assegnare un voto (denominato nella presente legge “voto regionale”) per –

(a) un partito politico registrato che abbia presentato una lista regionale, oppure per

(b) una persona che abbia presentato candidatura individuale alla carica di deputato regionale per la regione.

(3) Il diritto di voto di cui al comma 2 si aggiunge al diritto di voto per l’elezione di un deputato di collegio.

Calcolo delle quote regionali

  1. – (1) Gli eletti come deputato di collegio per i collegi facenti parte della regione sono proclamati prima degli eletti come deputato regionale per la regione.

(2) Per ciascun partito politico registrato che abbia presentato una lista regionale, il quoziente regionale di cui all’articolo 8 è calcolato dividendo:

(a) il numero totale dei voti regionali ottenuti dal partito in tutti i collegi elettorali facenti parte della regione,

(b) per il numero dei candidati del partito eletti come deputati di collegio in tutti i collegi della regione, aumentato di una unità.

(3) Ogni volta che un seggio è assegnato al partito ai sensi dell’articolo 8, il quoziente di cui al comma 2 è ricalcolato aumentando (o aumentando ulteriormente) il divisore di cui al comma 2, lettera b) di un’unità.

(4) Per ciascun candidato individuale alla carica di deputato regionale per la regione, il quoziente regionale di cui all’articolo 8 è pari al numero totale di voti regionali ottenuti dal candidato in tutti i collegi facenti parte della regione.

Assegnazione dei seggi ai deputati regionali

  1. – (1) Il primo seggio di deputato regionale è assegnato al partito politico registrato o al candidato individuale avente il quoziente regionale più elevato.

(2) Il secondo seggio per deputato regionale ed i seggi successivi sono assegnati al partito politico registrato o al candidato individuale con il quoziente regionale più elevato, dopo ogni ricalcolo effettuato ai sensi dell’articolo 7, comma 3.

(3) I candidati individuali già risultati eletti come deputato di collegio o deputato regionale non sono computati.

(4) I seggi per la regione che vengono assegnati a un partito politico registrato sono attribuiti alle persone indicate nella lista regionale del partito nell’ordine riportato nella lista stessa.

(5) Ai sensi del presente articolo e dell’articolo 10, una persona indicata nella lista regionale di un partito politico registrato che venga eletta membro del Parlamento cessa di essere nella lista (anche qualora l’elezione risulti nulla).

(6) Qualora la lista regionale di un partito si sia esaurita (per l’elezione delle persone in essa indicate come deputato di collegio o per la precedente applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2), il partito non è più preso in considerazione.

(7) Qualora, nel caso dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, il quoziente regionale più elevato risulti uguale per due o più partiti o candidati individuali, le citate disposizioni debbono essere applicate a ciascuno di essi.

Seggi vacanti

  1. – (1) Se il seggio di un deputato di collegio elettorale si rende vacante, ha luogo un’elezione suppletiva (fatto salvo quanto previsto dal comma 4).

(2) La data della votazione è fissata dal Presidente del Parlamento.

(3) La data deve cadere entro il periodo di tre mesi –

(a) dal momento in cui il seggio si rende vacante, oppure

(b) se la vacanza del seggio non è notificata al Presidente del Parlamento entro un mese dal momento in cui il seggio si rende vacante, dal momento della predetta notifica.

(4) L’elezione non suppletiva non ha luogo se l’ultima data valida per l’effettuazione della votazione ricade entro il periodo dei tre mesi precedenti la data prevista per le elezioni generali ordinarie (in deroga quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5).

(5) Per gli effetti del presente articolo, la data nella quale un seggio debba essere considerato vacante è individuata con le modalità stabilite dal regolamento.

(6) Non possono presentare la propria candidatura in un’elezione suppletiva persone che siano membri del Parlamento o che abbiano presentato la propria candidatura in altra elezione suppletiva.

Vacanza di seggi regionali

  1. – (1) Il presente articolo si applica nei casi in cui risulti vacante il seggio di un deputato regionale.

(2) Qualora il deputato regionale sia stato eletto come candidato individuale, o nei casi in cui il seggio vacante non possa essere coperto in forza delle seguenti disposizioni, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni politiche.

(3) Qualora il deputato regionale sia stato eletto (ai sensi dell’articolo 8 o del presente articolo) in una lista regionale di un partito politico registrato, il funzionario elettorale regionale dovrà notificare al Presidente del Parlamento il nome della persona che deve coprire il seggio vacante.

(4) Egli deve essere –

(a) incluso nella predetta lista, e

(b) disposto a svolgere l’incarico di deputato regionale per la regione.

(5) Laddove più di una persona soddisfi i criteri di cui al comma 4, il funzionario elettorale regionale notificare il nominativo che, tra quelli summenzionati, risulti il primo nella suddetta lista.

(6) Laddove sia stato notificato il nominativo di una persona ai sensi del comma 3, la presente legge è applicata come se la suddetta persona fosse stata dichiarata eletta alla carica di deputato regionale per la regione nella data in cui il Presidente ha ricevuto la notifica del suo nominativo.

(7) Per gli effetti di cui al presente articolo, la data in cui un seggio è considerato vacante è individuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Diritto di voto e svolgimento delle elezioni

  1. – (1) Le persone che hanno diritto di voto in qualità di elettori nel corso di elezioni per il Parlamento che si svolgono in un qualsiasi collegio elettorale sono coloro che, nel giorno della votazione

(a) godono del diritto di voto in qualità di elettori in un’elezione per il governo locale in un’area elettorale ricadente in tutto o in parte entro il collegio elettorale e che

(b) sono registrate nelle liste degli elettori del governo locale ad un indirizzo ubicato nell’ambito del collegio elettorale.

(2) Una persona non ha diritto di votare in qualità di elettore in un qualsiasi collegio elettorale

(a) più di una volta in una votazione indetta per l’elezione di un deputato di collegio, oppure

(b) più di una volta in una votazione indetta per l’elezione di deputati regionali, oppure di votare in qualità di elettore in più di un collegio elettorale nel corso di elezioni generali.

  1. – (1) Il Segretario di Stato può, mediante ordinanza, adottare misure in materia di:

(a) svolgimento delle elezioni per la nomina di membri del Parlamento,

(b) eventuali contestazioni relative alle predette elezioni e in merito alle conseguenze di eventuali irregolarità, e

(c) designazione di membri del Parlamento con modalità diverse dalle elezioni.

(2) I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera a), comprendono, in particolare, disposizioni

(a) relative alla registrazione degli elettori,

(b) in materia di alterazioni di un registro di elettori,

(c) relative alla limitazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e dai partiti politici registrati,

(d) per l’organizzazione congiunta di votazioni per l’elezione dei membri del Parlamento con votazioni relative ad altre elezioni,

(e) per la modifica dell’applicazione dell’articolo 7, comma 1, laddove una votazione da tenersi per l’elezione di un deputato di collegio venga sospesa (o la notifica della stessa venga revocata) e

(f) per la modifica dell’articolo 8, comma 7, al fine di garantire l’assegnazione del corretto numero di seggi per la regione.

(3) I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), comprendono, in particolare, disposizioni di modifica dell’articolo 10, commi 4 e 5.

(4) Con ordinanza emessa ai sensi del comma 1 si può:

(a) dare applicazione, con o senza modifiche o eccezioni, ad eventuali disposizioni emesse in virtù de, o in conformità con, le Representation of the People Acts [leggi sulla rappresentanza del popolo], oppure con la European Parliamentary Elections Act 1978 [legge sulle elezioni del parlamento europeo 1978], o in virtù di qualsiasi altro decreto relativo alle elezioni parlamentari, alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni dei governi locali,

(b) provvedere alla modifica di eventuali formalità previste da, o riguardanti regolamenti o norme emessi ai sensi delle Representation of the People Acts [leggi sulla rappresentanza del popolo], nella misura in cui ciò possa risultare necessario per garantirne l’utilizzo sia per il loro scopo originario che in relazione alle elezioni dei membri del Parlamento e

(c) nella misura in cui ciò possa risultare necessario in seguito ad eventuali disposizioni emesse in virtù della presente legge o di un’ordinanza ai sensi del comma 1, provvedere alla modifica di eventuali disposizioni emesse in virtù di un eventuale decreto relativamente alla registrazione di elettori del Parlamento o di elettori di governi locali.

(5) L’elezione di un membro del Parlamento può essere contestata unicamente ai sensi della Parte III della Representation of the People Act 1983 [legge sulla rappresentanza del popolo 1983], applicata tramite un’ordinanza in conformità con quanto previsto dal comma 1.

(6) Ai sensi della presente legge, il funzionario elettorale regionale è per tutte le regioni la persona designata a ricoprire tale incarico con ordinanza emessa dal Segretario di Stato ai sensi del presente comma.

Durata della carica

  1. La durata in carica di un membro del Parlamento decorre dalla data in cui è proclamato eletto e si conclude con lo scioglimento del Parlamento.
  2. Un membro del Parlamento può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento indirizzandole per iscritto al Presidente del Parlamento.

Ineleggibilità

  1. – (1) Non è eleggibile a membro del Parlamento (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16) chi:

(a) è ineleggibile a membro della Camera dei Comuni ai sensi delle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’articolo 1 della House of Commons Disqualification Act 1975 [legge sulla ineleggibilità alla Camera dei Comuni 1975] (magistrati, dipendenti della pubblica amministrazione, membri delle forze armate, membri delle forze di polizia e membri di assemblee legislative straniere),

(b) è ineleggibile, per motivi diversi da quelli previsti dalla citata legge (in generale oppure in relazione ad un collegio elettorale parlamentare particolare), a membro della Camera dei Comuni, o non può presenziare alle sedute e prendere parte alle votazioni della stessa Camera,

(c) è un Lord of Appeal in Ordinary *, oppure

* Detti anche Law Lords. Sono i membri della Camera dei Lords rivestiti collegialmente della funzione di corte d’appello suprema in Inghilterra, Scozia (limitatamente alle cause civili), Galles e Irlanda del Nord. Sono tutti pari nominatia vita, scelti tra magistrati e avvocati con almeno 15 anni di esperienza. Per convenzione costituzionale non partecipano ai lavori parlamentari.

(d) è titolare di una carica definita in un’ordinanza in consiglio emanata da Sua Maestà ai sensi del presente comma.

(2) Il titolare di una carica definita in un’ordinanza in consiglio emanata da Sua Maestà ai sensi del presente comma è ineleggibile a membro del Parlamento in tutti i collegi e regioni individuati nell’ordinanza in relazione con il titolare della carica.

(3) Ai sensi e per gli effetti del presente articolo per “titolare di una carica” si intende il dipendente o altro titolare di impiego.

  1. – Una persona non è ineleggibile a membro del Parlamento per il solo fatto di

(a) essere un Pari (sia del Regno Unito, sia della Gran Bretagna, sia di Inghilterra o di Scozia), oppure di

(b) essere stato ordinato sacerdote oppure di essere ministro di culto di qualsiasi confessione religiosa.

(2) Un cittadino dell’Unione europea residente nel Regno Unito non è ineleggibile a membro del Parlamento unicamente in ragione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’Act of Settlement [legge di successione al trono] (ineleggibilità di persone nate al di fuori del Regno Unito, ad eccezione dei cittadini del Commonwealth e dei cittadini della Repubblica di Irlanda).

(3) Il comma 4 si applica qualora una persona sia stata – o si presume sia stata – dichiarata ineleggibile a membro del Parlamento (in generale o in relazione ad un collegio o ad una regione particolari) per motivazioni diverse da quelle previste dall’articolo 15, comma 1, lettera b).

(4) Il Parlamento può stabilire di revocare l’ineleggibilità di una persona se ritiene che:

(a) i presupposti sono venuti meno, ed

(b) è giusto revocare l’ineleggibilità.

(5) La deliberazione adottata ai sensi del presente articolo non deve:

(a) incidere su eventuali procedimenti ai sensi della Parte III della Representation of the People Act 1983 [legge sulla rappresentanza del popolo 1983], avviati in forza di un’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 12, ovvero

(b) consentire al Parlamento di ignorare eventuali casi di ineliggibilità accertati nel corso dei predetti procedimenti o in procedimenti ai sensi dell’articolo 18.

  1. – (1) Se una persona ineleggibile a membro del Parlamento, o a deputato di un dato collegio o regione, è eletta membro del Parlamento, oppure (a seconda dei casi), deputato del collegio o della regione, la sua elezione è nulla ed il suo seggio vacante.

(2) Se un membro del Parlamento si viene a trovare in condizioni di ineleggibilità a membro del Parlamento o a membro di un dato collegio o regione, egli è decade dalla carica (cosicché il suo seggio risulta vacante).

(3) I commi 1 e 2 non si applicano nel caso di deliberazioni adottate dal Parlamento ai sensi dell’articolo 16.

(4) Il comma 2 non si applica inoltre nel caso previsto dall’articolo 141 del Mental Health Act 1983 [legge sulla salute mentale 1983] (malattie mentali), nonché dall’articolo 427 dell’Insolvency Act 1986 [legge sull’insolvenza 1986] (sequestro, ecc.); e qualora, per effetto di uno dei predetti articoli, il seggio di un membro del Parlamento ineleggibile non risulti vacante, egli non decade dalla carica fintantoché il suo seggio non diviene vacante, tuttavia

(a) egli non può partecipare ai lavori del Parlamento, e

(b) eventuali altri diritti e privilegi di cui gode in qualità di membro del Parlamento possono essere sospesi in forza di una delibera del Parlamento.

(5) La validità dei lavori del Parlamento non è intaccata dalla dichiarazione di ineleggibilità di membri del Parlamento o di deputati di collegio o di regione.

18 . – (1) Chi ritiene che un candidato al Parlamento sia ineleggibile, o sia incorso in condizione di ineleggibilità in qualsiasi momento successivo alla sua elezione, può rivolgersi alla Corte civile superiore affinché sia emessa una sentenza dichiarativa in tal senso.

(2) L’istanza relativa a qualsiasi persona può essere presentata sia nel caso in cui si presuma che le motivazioni su cui si fonda sussistessero al momento dell’elezione, sia nel caso in cui esse si presuma che esse si siano verificate successivamente.

(3) Non è consentita alcuna sentenza dichiarativa:

(a) sulla base di motivazioni sussistenti al momento dell’elezione, qualora risulti in corso, o sia stata intentata, una petizione elettorale volta a dichiarare l’ineleggibilità della persona interessata sulla base delle stesse motivazioni, ovvero

(b) quali che siano le motivazioni addotte, se una delibera adottata ai sensi dell’articolo 16 abbia stabilito che dette motivazioni di ineleggibilità debbano essere ignorate.

(4) La persona in ordine alla quale viene presentata l’istanza è l’imputato.

(5) L’attore deve depositare una cauzione per le spese del procedimento in conformità con le disposizioni della Corte civile superiore; in ogni caso tali eventuali cauzioni non possono superare l’importo di £ 5.000, o eventuale altro importo stabilito con specifica ordinanza dei Ministri Scozzesi.

(6) La sentenza emessa dalla corte in ordine ad un’istanza presentata ai sensi del presente articolo è inappellabile.

(7) Nel presente articolo “ineleggibile” significa ineleggibile a membro del Parlamento o a deputato del collegio o della regione che la persona interessata rappresenta.

Presidente e amministrazione

  1. – (1) Il Parlamento, nella prima seduta successiva all’elezione generale, elegge tra i suoi membri un Presidente e due vicepresidenti.

(2) La persona eletta alla carica di Presidente o di vicepresidente rimane in carica fino alla conclusione delle elezioni successive del Presidente ai sensi del comma 1, salvo che egli non presenti prima le proprie dimissioni, non cessi di essere un membro del Parlamento per cause diverse dallo scioglimento o non sia sospeso dall’incarico in forza di una delibera del Parlamento.

(3) Qualora il Presidente o un vicepresidente cessino dalla loro carica prima dello scioglimento del Parlamento, quest’ultimo dovrà eleggere un altro membro in loro vece.

(4) Le funzioni del Presidente sono esercitate da un vicepresidente nel caso in cui la carica del Presidente risulti vacante, o nei casi in cui quest’ultimo sia per qualsiasi motivo impossibilitato ad agire.

(5) Il Presidente può (fatto salvo quanto previsto dal regolamento) autorizzare i vicepresidenti a esercitare funzioni in suo nome e per suo conto.

(6) Il regolamento può disciplinare la partecipazione del Presidente e dei vicepresidenti ai lavori (compresa la votazione) del Parlamento.

(7) La validità degli atti del Presidente e dei vicepresidenti non è intaccata da eventuali vizi nella loro elezione.

  1. Vi è un Cancelliere del Parlamento.

(2) Il Cancelliere è nominato dall’Amministrazione del Parlamento Scozzese (ente istituito ai sensi dell’articolo 21).

(3) Le funzioni del Cancelliere possono essere esercitate da eventuali vicecancellieri, nel caso in cui la carica di cancelliere risulti vacante o nel caso in cui quest’ultimo sia per qualsiasi ragione impossibilitato ad agire.

(4) Il Cancelliere può autorizzare eventuali vicecancellieri o altri membri dello staff parlamentare a esercitare funzioni in suo nome e per suo conto.

  1. – (1) E’ istituito un ente pubblico avente personalità giuridica denominato “Amministrazione del Parlamento Scozzese” (denominato in seguito nella presente legge Amministrazione parlamentare) deputato a svolgere le funzioni conferitegli in forza della presente legge o di eventuali altri decreti.

(2) I membri dell’amministrazione sono:

(a) il Presidente del Parlamento e

(b) quattro membri del Parlamento nominati con le modalità stabilite dal regolamento.

(3) L’amministrazione fornisce al Parlamento, o assicura che al Parlamento vengano forniti, i beni, lo staff ed i servizi necessari per il raggiungimento dei suoi fini.

(4) Il Parlamento può impartire direttive speciali o generali all’amministrazione al fine di assicurare, direttamente o indirettamente, l’esercizio delle funzioni dell’amministrazione medesima.

(5) Eventuali beni acquisiti o obbligazioni contratte nell’ambito di attività ricadenti entro la responsabilità generale dell’amministrazione, ai quali (a parte quanto specificato nel presente comma) il Parlamento avrebbe diritto o sarebbe soggetto, sono trattati a tutti gli effetti come beni o (a seconda dei casi) obbligazioni dell’amministrazione.

(6) Alle spese dell’amministrazione si fa fronte mediante il Fondo Consolidato Scozzese.

(7) Le somme ricevute dall’amministrazione sono versate nel predetto Fondo, fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni adottate ai sensi di una legge del Parlamento Scozzese sulla contabilità di dette somme.

(8) Si applica l’Appendice 2 (che contiene ulteriori disposizioni relative all’amministrazione).

Lavori del Parlamento

  1. – (1) I lavori del Parlamento sono disciplinati dal regolamento.

(2) Si applica l’Appendice 3 (che contiene disposizioni relative alle modalità con le quali determinate materie debbano essere trattate in conformità al regolamento).

  1. – (1) Il Parlamento può richiedere ad ogni persona:

(a) di presenziare ai propri lavori allo scopo di prestare testimonianza, oppure

(b) di produrre documenti che la persona custodisce o che sono sotto il suo controllo, riguardanti qualsiasi materia per la quale qualsiasi membro del Governo Scozzese abbia responsabilità generale.

(2) Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, il Parlamento può imporre un tale obbligo a una persona al di fuori della Scozia unicamente in relazione con l’adempimento, da parte della persona suddetta, di:

(a) funzioni dell’Amministrazione Scozzese, oppure di

(b) funzioni di un’autorità pubblica scozzese o di una autorità pubblica d’oltre confine, o funzioni relative ai fiumi di confine (nel significato definito dall’articolo 111, comma 4) che riguardino una materia per la quale membri del Governo Scozzese abbiano responsabilità generale.

(3) In relazione all’esercizio delle funzioni di un Ministro della Corona, il Parlamento non può imporre tale obbligo a –

(a) il suddetto Ministro (sia che continui a svolgere le funzioni di Ministro della Corona, o meno), ovvero ad

(b) una persona che si trovi attualmente, o sia stata, alle dipendenze della Corona, nell’accezione attribuita a tale termine dall’articolo 191, comma 3, dell’Employment Rights Act 1996 [legge sui diritti del lavoro 1996], purché tale esercizio non riguardi una materia per la quale membri del Governo Scozzese hanno responsabilità generale.

(4) In ogni caso il Parlamento non può imporre il citato obbligo in applicazione del comma 3 in ordine all’esercizio delle funzioni che sono esercitabili –

(a) sia dai Ministri Scozzesi che che da un Ministro della Corona, ovvero

(b) da un Ministro della Corona unicamente con il consenso di, o previa consultazione con, i Ministri Scozzesi.

(5) La disposizione di cui al comma 4, lettera b) non vieta al Parlamento di imporre il citato obbligo in ordine con l’esercizio di funzioni che non riguardano materie riservate.

(6) Nel caso che tutte le funzioni di un organismo riguardino materie riservate, il Parlamento non può imporre un tale obbligo ad alcuna persona in ordine all’adempimento da parte sua delle predette funzioni.

(7) il Parlamento non può imporre un tale obbligo a:

(a) un giudice di qualunque tribunale,

(b) un membro di qualunque tribunale in ordine all’adempimento delle funzioni derivanti da tale ufficio.

(8) Un tale obbligo può essere imposto da una comissione o sottocommissione del Parlamento unicamente qualora detta commissione o sottocommissione sia espressamente autorizzata (in forza del regolamento o di diversa disposizione).

(9) Una persona non è obbligata ai sensi del presente articolo a rispondere ad alcuna domanda, né a produrre alcun documento, alle quali avrebbe il diritto di rifiutarsi di rispondere nel corso di un procedimento celebrato di fronte a un tribunale della Scozia.

(10) Un procuratore generale non è obbligato ai sensi del presente articolo a rispondere ad alcuna domanda, né a produrre alcun documento riguardante il sistema giudiziario penale in alcune caso particolare, se il Lord Advocate*:

* Il Lord Advocate è la massima carica giudiziaria di Scozia. Esercita l’’zione penale. E’’capo del Lord Advocates Department e membro del Governo, ma non è segretario di Stato e non fa parte del Cabinet.

(a) ritiene che il fatto di rispondere alla domanda o di produrre il documento può pregiudicare procedimenti penali nel caso predetto, o può in altro modo risultare contrario all’interesse pubblico e

(b) autorizza il procuratore generale a rifiutarsi di rispondere alla domanda o di produrre il documento in base alle suddette motivazioni.

  1. – (1) L’obbligo di cui all’articolo 23 è imposto dal Cancelliere che trasmette alla persona interessata notifica scritta specificando:

(a) la data, l’orario e il luogo nei quali la persona deve presentarsi e i particolari argomenti riguardo ai quali deve prestare testimonianza, ovvero

(b) i documenti, o tipi di documenti, che essa deve produrre, la data entro la quale li deve presentare e i particolari argomenti con riferimento ai quali essi sono richiesti.

(2) La predetta notifica è trasmessa:

(a) nel caso di una persona fisica, tramite invio per posta raccomandata, o tramite servizio che preveda la registrazione della consegna, al suo indirizzo abituale o all’ultimo indirizzo conosciuto, oppure ancora, nel caso in cui egli abbia dato un indirizzo per la notifica di comunicazioni, a quest’ultimo indirizzo,

(b) in qualsiasi altro caso, tramite invio per posta raccomandata, o tramite servizio che preveda la registrazione della consegna, all’indirizzo della persona presso la sede legale o l’ufficio principale della persona stessa.

  1. – (1) La persona alla quale sia stata trasmessa una notifica ai sensi dell’articolo 24, comma 1, che

(a) rifiuti o manchi di presentarsi al procedimento come richiesto dalla notifica,

(b) rifiuti o manchi, durante la partecipazione al procedimento come richiesto dalla notifica, di rispondere a eventuali domande riguardanti gli argomenti specificati nella notifica,

(c) alteri deliberatamente, ometta, occulti o distrugga eventuali documenti che, in virtù della notifica, si richiedeva ad essa di produrre,

(d) rifiuti o manchi di produrre eventuali documenti di tal genere, si rende colpevole di reato.

(2) Il comma 1 si applica fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, comma 9, e 27, comma 3.

(3) Una persona accusata di un reato ai sensi del comma 1, lettere a), b) o d) può difendersi dimostrando di aver avuto una scusa ragionevole per rifiutare o mancare di presentarsi, di rispondere alle domande o di produrre i predetti documenti.

(4) Una persona colpevole di un reato ai sensi del presente articolo è passibile, dopo una condanna sommaria, del pagamento di un’ammenda non superiore al quinto livello della scala standard prevista o alla detenzione per un periodo non superiore ai tre mesi.

(5) Se si dimostra che un reato commesso ai sensi del presente articolo da una persona giuridica, è stato commesso con il consenso o con la connivenza di, o sia attribuibile a eventuale negligenza da parte

(a) di un direttore, un dirigente, un segretario o altro analogo funzionario della persona giuridica, ovvero

(b) da persona che abbia dichiarato di agire in tal veste, sia la persona che la persona giuridica sono considerate colpevoli del reato e risultano di conseguenza passibili di azione legale.

  1. – (1) Il Presidente del Parlamento o altra persona autorizzata dal regolamento può

(a) far prestare giuramento alle persone che depongono nel corso dei lavori del Parlamento, e

(b) richiedere ad esse di prestare giuramento.

(2) Chi rifiuta di prestare giuramento, quando ciò viene richiesto ai sensi del comma 1, lettera b), si rende colpevole di reato.

(3) Il comma 4 dell’articolo 25 si applica ad un reato ai sensi del comma 2 nella misura in cui esso è applicabile a un reato in conformità con il predetto articolo.

(4) Il regolamento può prevedere il pagamento di indennità e spese alle persone:

(a) che partecipino ai lavori del Parlamento per prestare la loro testimonianza, oppure

(b) che producano documenti che è stato loro ingiunto o richiesto di produrre, sia in conformità con una notifica ai sensi dell’articolo 24, comma 1, o meno.

(5) Ai sensi degli articoli da 23 a 25 e del presente articolo, si deve ritenere che una persona abbia adempiuto all’obbligo di produrre un documento qualora abbia prodotto una copia, o un estratto della parte pertinente, del documento stesso.

  1. – (1) Qualora il Lord Advocate o il Solicitor General for Scotland * non siano membri del Parlamento:

Per il Lord Advocate vedasi nota all’articolo 23, comma 10.

* Il Solicitor General è il secondo Law Officer della Corona dopo il Lord Advocate.

(a) possono partecipare ai lavori del Parlamento con le modalità stabilite dal regolamento, ma non possono votare e

(b) può essere previsto che, per altri riguardi, il regolamento sia ad essi applicato come se fossero effettivamente membri del Parlamento.

(2) Il comma 1 non pregiudica in alcun modo quanto stabilito dall’articolo 39.

(3) Il Lord Advocate o il Solicitor General for Scotland possono, nel corso di eventuali lavori o procedimenti del Parlamento, rifiutarsi di rispondere a eventuali domande o di produrre eventuali documenti relativi alla gestione del sistema giudiziario penale in qualsiasi caso particolare, qualora ritengano che un’eventuale risposta alla predetta domanda o la presentazione del suddetto documento:

(a) possano pregiudicare l’andamento dei procedimenti penali nel caso sopra considerato, oppure

(b) possano in altro modo risultare contrari all’interesse pubblico.

Legislazione

28.- (1) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, il Parlamento può approvare leggi che sono riconosciute come Leggi (Acts) del Parlamento Scozzese.

(2) Le proposte di legge del Parlamento Scozzese sono riconosciute come progetti di legge (Bills); un progetto di legge diviene legge del Parlamento Scozzese in seguito alla sua approvazione da parte del Parlamento e alla concessione dell’assenso reale (Royal Assent).

(3) Un progetto di legge ottiene l’assenso reale all’inizio del giorno in cui le lettere patenti, recanti il Sigillo Scozzese e firmate di pugno da Sua Maestà ad indicare il proprio assenso, sono registrate nel Registro del Sigillo della Corona.

(4) La data dell’assenso reale è registrata sul testo della legge del Parlamento Scozzese dal Cancelliere e costituisce parte integrante della legge stessa.

(5) La validità di una legge del Parlamento Scozzese non viene meno a causa di un’eventuale invalidità delle delibere parlamentari che hanno condotto alla sua promulgazione.

(6) Ogni legge del Parlamento Scozzese è notificata in via giudiziale.

(7) Il presente articolo non intacca il potere del Parlamento del Regno Unito di emanare leggi per la Scozia.

  1. – (1) Una legge del Parlamento Scozzese non ha forza di legge qualora una disposizione in essa contenuta esuli dalla competenza legislativa del Parlamento.

(2) Una disposizione esula dalla competenza di cui al comma (1) nella misura in cui risulti applicabile uno dei seguenti commi:

(a) essa concerna la legislazione di un paese o di un territorio diversi dalla Scozia, ovvero conferisca o intacchi funzioni esercitabili altrove che in Scozia,

(b) essa riguardi materie riservate,

  1. c) essa violi le restrizioni di cui all’Appendice 4,

(d) essa sia incompatibile con diritti della Convenzione o con norme comunitarie,

(e) essa miri a rimuovere il Lord Advocate dalla sua posizione di capo del sistema giudiziario penale e del sistema istruttorio per i casi di morte in Scozia.

(3) Ai fini del presente articolo, la questione se una disposizione contenuta in una legge del Parlamento Scozzese concerna una materia riservata è definita, fatto salvo quanto previsto dal comma (4), in riferimento allo scopo della disposizione, avuto riguardo tra l’altro ai suoi effetti in ogni circostanza.

(4) Una disposizione che

(a) non riguardi materie riservate, ma che tuttavia

(b) apporti modifiche alle norme del diritto privato scozzese o del diritto penale scozzese, nella misura in cui è applicabile a materie riservate, dovrà essere trattata come relativa a materie riservate a meno che lo scopo della disposizione non sia di fare in modo che le norme di diritto in questione siano costantemente applicabili a materie riservate e ad altre.

  1. – (1) Si applica l’Appendice 5 (che definisce le materie riservate).

(2) Sua Maestà può apportare, mediante un’Ordinanza in Consiglio, qualsiasi modifica alle Appendici 4 o 5 da Essa ritenuta necessaria od opportuna.

(3) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà può specificare le funzioni che debbono essere trattate, ai fini della presente legge eventualmente indicati, come funzioni esercitabili o meno in o nei riguardi della Scozia.

(4) Un’Ordinanza in Consiglio adottata ai sensi del presente articolo può inoltre apportare modifiche a:

(a) eventuali decreti o atti privilegiati (ivi inclusi eventuali decreti previsti dalla presente legge o promulgati in conformità con la stessa), oppure

(b) eventuali altri atti o documenti che Sua Maestà consideri necessario e opportuno in relazione con altre disposizioni stabilite dall’Ordinanza.

  1. – (1) Un membro dell’Esecutivo Scozzese relatore di un progetto di legge deve dichiarare, al momento o prima della presentazione del progetto in Parlamento, che a suo parere le disposizioni contenute nel progetto rientrano nella competenza legislativa del Parlamento.

(2) Il Presidente del Parlamento è tenuto, al momento o prima della presentazione di un progetto di legge in Parlamento, ad accertare se a suo parere le disposizioni contenute nel progetto rientrano o meno nella competenza legislativa del Parlamento, provvedendo a rilasciare apposita dichiarazione a tale riguardo.

(3) La forma di eventuali dichiarazioni, e le modalità con le quali esse debbono essere rilasciate, sono definite dal regolamento parlamentare che può prevedere la pubblicazione delle dichiarazioni.

  1. – (1) Spetta al Presidente del Parlamento presentare i progetti di legge ai fini della concessione dell’Assenso Reale.

(2) Il Presidente non può presentare un progetto di legge per la concessione dell’Assenso Reale nel caso in cui:

(a) L’Advocate General, il Lord Advocate o l’Attorney General* abbiano diritto di presentare ricorso in ordine al progetto di legge, ai sensi dell’articolo 33,

Per il Lord Advocate vedasi nota all’articolo 23, comma 10.

* L’Attorney General è il principale Law Officer della Corona. Membro del partito di maggioranza, deputato alla Canmera dei Comuni e membro del Privy Council, è scelto dal Primo Ministro tra gli avvocati (barrister) di maggiore esperienza. Massimo conuslente legale del Governo, nei processi dimaggiore importanza, sostiene l’accusa in nome della Corona.

(b) un ricorso di cui alla lettera (a) sia stato presentato senza che in ordine ad esso sia stata emessa una sentenza o altra disposizione da parte della commissione giuridica, oppure

  1. c) possa essere emanata in ordine al progetto di legge un’Ordinanza ai sensi dell’articolo 35.

(3) Il Presidente non può presentare un progetto di legge in forma non emendata ai fini della concessione dell’Assenso Reale qualora:

(a) la commissione giuridica abbia stabilito che il progetto di legge o eventuali disposizioni in esso contenute non rientrano nella competenza legislativa del Parlamento, oppure

(b) un ricorso presentato in ordine al progetto di legge ai sensi dell’articolo 33 sia stato ritirato a seguito di una richiesta di ritiro formulata ai sensi dell’articolo 34, comma (2), lettera (b).

(4) Nella presente legge per “Advocate General” si dovrà intendere l’Avvocato Generale per la Scozia, e per “Judicial committee” si intende la Commissione giuridica del Privy Council* (Consiglio della Corona).

* Il Privy Council è l’organo consultivo, giudiziario ed esecutivo della Corona. E’ presieduto dal sovrano e dal Lord President of the Council. E’ composto da circa 350 membri, tra cui i due arcivescovi di Canterbury e di York, i Law Lords e gli ex primi ministri. Nel suo ambito è costituita l’importante commissione giuridica denominata Judicial Committee. Il PC emana gli Orders of Council (legislazione delegata) e consiglia il sovrano nell’emanazione degli Orders in Council.

  1. – (1) L’Advocate General, il Lord Advocate o l’Attorney General possono rinviare la questione relativa all’eventualità che un progetto di legge o eventuali disposizioni di un progetto di legge esulino o meno dalla competenza legislativa del Parlamento alla Commissioni giuridica affinché essa prenda una decisione in merito.

(2) L’Advocate General, il Lord Advocate o l’Attorney General, fatto salvo quanto previsto dal comma (3), possono chiedere il rinvio di un progetto di legge in qualsiasi momento durante:

(a) il periodo di quattro settimane che inizia a decorrere dall’approvazione del progetto di legge, e

(b) qualsiasi periodo di quattro settimane che inizi a decorrere da qualsiasi successiva approvazione del progetto di legge in conformità con il regolamento, effettuata ai sensi dell’articolo 36, comma (5).

(3) L’Advocate General, il Lord Advocate o l’Attorney General non possono rinviare un progetto di legge in ordine al quale abbiano comunicato al Presidente del Parlamento l’intenzione di non procedere al rinvio, a meno che il progetto di legge non sia stato approvato secondo quanto previsto dal comma (2), lettera (b), successivamente alla notifica.

  1. – (1) Si applica il presente articolo qualora:

(a) sia stato chiesto il rinvio di un progetto di legge ai sensi dell’articolo 33,

(b) sia stato effettuato da parte della Commissione giuridica un rinvio per una decisione preliminare in relazione al rinvio medesimo e

  1. c) nessuno dei predetti rinvii abbia prodotto una decisione o altre disposizioni.

(2) Qualora il Parlamento deliberi di voler riconsiderare il progetto di legge:

(a) il Presidente comunica la deliberazione all’Advocate General, al Lord Advocate e all’Attorney General e

(b) la persona che ha effettuato il rinvio del progetto di legge ai sensi del articolo 33 ritira il rinvio.

(3) Nel presente articolo per l’espressione “rinvio per una decisione preliminare” si intende il deferimento di una questione alla Corte Europea ai sensi dell’articolo 177 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’articolo 41 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, o dell’articolo 150 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’Energia Atomica.

  1. – (1) Qualora un progetto di legge contenga disposizioni:

(a) che il Segretario di Stato abbia motivo ragionevole di ritenere incompatibili con eventuali obblighi internazionali o con gli interessi della difesa o della sicurezza nazionale, oppure

(b) che apportino modifiche alle norme di diritto con riferimento a materie riservate e che il Segretario di Stato abbia motivo ragionevole di ritenere pregiudiziali per l’applicazione delle norme di diritto con riferimento a materie riservate, egli potrà emettere un’ordinanza che vieti al Presidente di presentare il progetto di legge per la concessione dell’assenso reale.

(2) L’ordinanza dovrà identificare il progetto di legge e le disposizioni in questione e indicare le motivazioni dell’ordinanza medesima.

(3) L’ordinanza può essere emessa in qualsiasi momento durante:

(a) il periodo di quattro settimane che inizia a decorrere dall’approvazione del progetto di legge,

(b) qualsiasi periodo di quattro settimane che inizi a decorrere da qualsiasi approvazione successiva del progetto di legge in conformità con il regolamento Regolamenti Procedurali, effettuata ai sensi dell’articolo 36, comma (5).

  1. c) qualora venga effettuato un rinvio del progetto di legge ai sensi del articolo 33, il periodo di quattro settimane decorre dalla adozione di una decisione o di altra disposizione da parte della Commissione giuridica.

(4) Il Segretario di Stato non può emettere un’ordinanza in ordine ad un progetto di legge qualora abbia notificato al Presidente che non intende farlo, a meno che il progetto di legge non sia stato approvato ai sensi del comma (3), lettera (b) successivamente alla notifica.

(5) Un’ordinanza emessa ai sensi del presente articolo cessa di avere effetto nel momento in cui viene concessa la predetta approvazione.

  1. – (1) Il regolamento del Parlamento disciplina:

(a) le modalità del dibattito generale su un progetto di legge, prevedendo la possibilità che i deputati votino sui suoi principi generali,

(b) le modalità di esame dei dettagli del progetto di legge, prevedendo la possibilità che i deputati votino nel merito, e

  1. c) le modalità della fase finale durante la quale un progetto di legge può essere approvato o respinto.

(2) Il comma (1) non impedisce che il regolamento preveda procedure d’urgenza per particolari progetti di legge.

(3) Il regolamento può prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite al comma (1) per la procedura da applicare ai progetti di legge che rientrino nelle seguenti tipologie:

(a) progetti di legge che riaffermano norme di diritto,

(b) progetti di legge che abrogano decreti decaduti,

  1. c) progetti di legge recanti norme di diritto privato.

(4) Il regolamento disciplina le modalità con le quali un progetto dilegge può essere riesaminato dopo la sua approvazione qualora (e solo qualora)

(a) la Commissione giuridica decida che il progetto di legge o eventuali disposizioni in esso contenute non rientrano nella competenza legislativa del Parlamento,

(b) un rinvio del progetto di legge effettuato ai sensi dell’articolo 33 venga ritirato a seguito della richiesta di ritiro del rinvio di cui all’articolo 34, comma (2), lettera (b), oppure

  1. c) venga emessa un’ordinanza in ordine al progetto di legge ai sensi dell’articolo 35.

(5) Il regolamento, in particolare, assicura che eventuali progetti di legge emendati in sede di riesame da parte del Parlamento siano sottoposti a una fase finale di esame durante la quale possano essere approvati o respinti.

(6) I riferimenti di cui al comma (4), agli articoli 28, comma (2) e 38, comma (1), lettera (a) e al punto 7 dell’Appendice 3, relativi all’adozione di un progetto di legge, nel caso di un progetto di legge che sia stato emendato in sede di riesame da parte del Parlamento, valgono come riferimenti all’approvazione del progetto di legge.

Altre disposizioni

  1. L’Union with Scotland Act 1706 (Legge sull’Unione con la Scozia del 1706) e l’Union with England Act del 1707 (Legge sull’Unione con l’Inghilterra del 1707) avranno effetto fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
  2. – (1) Il Guardasigilli della Scozia registra nel Registro del Sigillo della Corona :

(a) tutte le Lettere Patenti firmate di proprio pugno da Sua Maestà a indicare il Suo Assenso a un progetto di legge approvato dal Parlamento, e

(b) tutti i proclami reali previsti dagli articoli, comma (5) e 3, comma (2) che hanno ricevuto la sanzione del Sigillo Scozzese.

(2) La da di registrazione delle predette Lettere Patenti è notificata al Cancelliere.

(3) Mediante un’ordinanza in Consiglio sua Maestà adotta provvedimenti in ordine a:

(a) la forma e le modalità della preparazione e

(b) la pubblicazione,

delle predette Lettere Patenti e dei proclami summenzionati.

(4) Qualora il Primo Ministro disponga in tal senso, debbono essere prodotte impressioni con lo stesso dispositivo utilizzato per il Sigillo Scozzese, con le modalità, nelle dimensioni e con il materiale specificati nelle disposizioni medesime.

(5) Ciascuna delle predette impressioni:

(a) sarà nota con il termine di Wafer Scottish Seal e

(b) dovrà essere conservata in conformità con le istruzioni del Primo Ministro.

(6) Qualora il Wafer Scottish Seal sia stato applicato alle Lettere Patenti o a un proclama menzionati nel comma (1), il documento avrà la stessa validità conferita da Sigillo Scozzese.

  1. – (1) Dovranno essere adottati provvedimenti in ordine all’istituzione di un registro degli interessi dei membri del Parlamento e affinché il registro sia pubblicato e reso disponibile per la pubblica consultazione.

(2) Dovranno essere adottati provvedimenti:

(a) che prescrivano ai membri del Parlamento di iscrivere nel predetto registro eventuali interessi finanziari (ivi incluse eventuali indennità in natura), come definiti dal presente articolo,

(b) che prescrivano che ogni membro del Parlamento che abbia un interesse finanziario (ivi incluse eventuali indennità in natura) secondo la definizione di cui al presente articolo, relativamente a qualsiasi materia, dichiari tale interesse prima di partecipare a lavori del Parlamento relativi alla predetta materia.

(3) I provvedimenti adottati in conformità con il comma (2) dovranno includere eventuali disposizioni che il Parlamento consideri appropriate al fine di impedire o limitare la partecipazione ai lavori del Parlamento da parte di un membro avente un interesse definito ai sensi del comma (2), lettere (a) o (b). relativamente a una materia alla quale facciano riferimento i predetti lavori del Parlamento.

(4) Dovranno essere adottati provvedimenti che proibiscano ad un membro del Parlamento di:

(a) perorare o sollevare una causa o una materia in nome e per conto di una qualsiasi persona, ricorrendo ad eventuali modalità specificate nei provvedimenti, dietro pagamento o dietro corresponsione di indennità in natura come specificato, oppure

(b) sollecitare, dietro pagamento o dietro corresponsione di indennità in natura come precedentemente specificato, qualsiasi altro membro del Parlamento a perorare o sollevare una causa o materia in nome e per conto di una qualsiasi persona con le modalità predette.

(5) Le disposizioni adottate in conformità con i commi da (2) a (4) dovranno includere eventuali provvedimenti che il Parlamento consideri opportuni al fine di escludere dai lavori del Parlamento qualsiasi membro che non ottemperi, o contravvenga, ad eventuali disposizioni adottate ai sensi dei predetti commi.

(6) Qualsiasi membro de Parlamento che :

(a) partecipi ai lavori del Parlamento senza aver ottemperato a, o in violazione di, eventuali disposizioni adottate in conformità con i commi (2) o (3), oppure che

(b) contravvenga a eventuali disposizioni adottate ai sensi del comma (4) è colpevole di reato.

(7) Una persona colpevole di reato ai sensi del comma (6) è passibile, dopo una condanna sommaria, del pagamento di un’ammenda non superiore al livello 5 della scala standard.

(8) Nel presente articolo:

(a) Per “provvedimento” si intende un provvedimento adottato in virtù, o ai sensi, di una legge del Parlamento Scozzese,

(b) eventuali riferimenti a membri del Parlamento sono altresì applicabili anche al Lord Advocate ed al Solicitor General for Scotland, sia che essi siano o meno membri del Parlamento.

Questioni legali

  1. – (1) I procedimenti promossi dal Parlamento o contro il Parlamento dovranno essere istituiti da, o (a seconda dei casi) contro l’Ente Giuridico Parlamentare in nome e per conto del Parlamento.

(2) I procedimenti promossi da, o istituiti contro:

(a) il Presidente o un Vicepresidente, oppure

(b) qualsiasi membro dello staff Parlamentare, dovranno essere istituiti da, oppure

(a seconda dei casi) contro l’Ente Giuridico a suo nome e per suo conto.

(3) In caso di eventuali procedimenti contro il Parlamento, la Corte non dovrà emettere un ordine di sospensione, interdizione, riduzione o esecuzione in forma specifica (o altro ordine analogo), ma potrà invece emettere una sentenza dichiarativa.

(4) In caso di eventuali procedimenti contro:

(a) qualsiasi membro del Parlamento,

(b) il Presidente o un Vicepresidente,

  1. c) qualsiasi membro dello staff parlamentare, oppure

(d) l’Ente Giuridico Parlamentare, la Corte non dovrà emettere un ordine di sospensione, interdizione, riduzione o esecuzione in forma specifica (o altro ordine analogo), qualora l’effetto di un tale intervento sia quello di concedere una qualsiasi forma di agevolazione contro il Parlamento che non si sarebbe potuta concedere in procedimenti contro il Parlamento.

(5) I riferimenti ad ordini contenuti nel presente articolo sono altresì applicabili ad ordini interinali.

  1. – (1) Ai sensi e per gli effetti della legge sulla diffamazione

(a) eventuali dichiarazioni emesse nel corso di procedimenti in seno al Parlamento e

(b) la pubblicazione sotto l’autorità del Parlamento di qualsiasi dichiarazione, dovranno godere di assoluta immunità.

(2) Nel comma (1) il termine “dichiarazione” viene usato nella stessa accezione prevista dalla Legge sulla Diffamazione del 1996.

  1. – (1) La regola della responsabilità incondizionata non dovrà essere applicabile in relazione a qualsiasi pubblicazione:

(a) realizzata nel corso di procedimenti in seno al Parlamento in relazione con un progetto di legge o con legislazione subordinata, oppure

(b) nella misura in cui essa consista in una relazione corretta e precisa dei suddetti procedimenti, stilata in buona fede.

(2) Nel comma (1), le espressioni “regola della responsabilità incondizionata” e “pubblicazione” hanno lo stesso significato ad esse attribuito nella Legge sull’Oltraggio alla Corte del 1981. Forme di corruzione.

  1. Il Parlamento è un organismo pubblico ai sensi delle Leggi sulla Prevenzione della Corruzione del 1889-1916.

PARTE II

L’AMMINISTRAZIONE SCOZZESE

I Ministri e il loro staff

  1. – (1) Vi sarà un Esecutivo Scozzese, i cui membri saranno:

(a) il Primo Ministro Scozzese,

(b) i Ministri eventualmente nominati dal Primo Ministro Scozzese ai sensi dell’articolo 47, e

  1. c) il Lord Advocate ed il Solicitor General for Scotland.

(2) I membri dell’Esecutivo Scozzese sono indicati collettivamente con il termine di Ministri Scozzesi.

(3) Una persona che rivesta una carica ministeriale non potrà essere nominata membro dell’Esecutivo Scozzese, e qualora un membro dell’Esecutivo Scozzese venga designato a ricoprire una carica ministeriale, egli dovrà cessare di prestare servizio come membro dell’Esecutivo Scozzese.

(4) Nel comma (3), i riferimenti ai membri dell’Esecutivo Scozzese sono altresì applicabili alla figura dello Junior Scottish Minister e l’espressione “carica ministeriale” viene utilizzata nell’accezione prevista dall’articolo 2 della Legge sull’Interdizione della Camera dei Comuni del 1975.

  1. – (1) Il Primo Ministro è nominato da Sua Maestà tra i membri del Parlamento e rimane in carico a piacimento di Sua Maestà.

(2) Il Primo Ministro può rassegnare le dimissioni a Sua Maestà in qualsiasi momento ed è tenuto a farlo qualora il Parlamento deliberi che l’Esecutivo Scozzese non gode più della fiducia del Parlamento.

(3) Il Primo Ministro cessa dalla carica quando un’altra persona è nominata al suo posto.

(4) Qualora la carica di Primo Ministro risulti vacante, o nel caso in cui egli sia per qualsiasi motivo incapace di agire, le funzioni da sono esercitate da una persona designata dal Presidente.

(5) La predetta designazione può essere fatta solo in favore di una persona

(a) che sia un membro del Parlamento, oppure

(b) in caso di scioglimento del Parlamento, che sia una persona che ha cessato di farne parte a causa dello scioglimento.

(6) Le funzioni esercitabili da una persona ai sensi del comma (5), lettera (a) continuano ad essere esercitabili dalla stessa anche in caso di scioglimento del Parlamento.

(7) Il Primo Ministro esercita le funzioni di Conservatore del Sigillo Scozzese.

  1. – (1) Qualora si verifichi uno degli eventi di seguito indicati, il Parlamento provvede alla nomina tra i propri membri, entro il termine consentito, del Primo Ministro.

(2) Gli eventi riguardano

(a) lo svolgimento di una votazione nell’ambito di elezioni politiche generali,

(b) le dimissioni del Primo Ministro a Sua Maestà,

  1. c) la vacanza della carica di Primo Ministro (per motivi diversi dalle dimissioni),

(d) la cessazione dal mandato di membro del Parlamento del Primo Ministro per motivi diversi dallo scioglimento.

(3) Il termine consentito è costituito da un periodo di 28 giorni che inizia a decorrere dalla data in cui si verica l’evento in questione; tuttavia

(a) qualora un altro degli eventi indicati si verifichi entro il periodo consentito, tale termine dovrà essere prolungato (fatto salvo quanto previsto alla lettera (b)), in modo che esso si concluda con il periodo di 28 giorni che inizia a decorrere dalla data in cui si è verificato l’ulteriore evento, e

(b) il periodo si conclude qualora il Parlamento approvi una risoluzione ai sensi dell’articolo 3, comma (1), lettera (a), oppure qualora Sua Maestà nomini il Primo Ministro.

(4) Il Presidente raccomanda a Sua Maestà la nomina del membro del Parlamento che è designato dal Parlamento ai sensi del presente articolo.

  1. – (1) Il Primo Ministro può, con l’approvazione di Sua Maestà, nominare Ministri scegliendoli tra i membri del Parlamento.

(2) Il Primo Ministro non può chiedere l’approvazione di Sua Maestà per nomine prevista dal presente articolo senza l’assenso del Parlamento.

(3) Un Ministro nominato ai sensi del presente articolo:

(a) rimane in carica a piacimento di Sua Maestà,

(b) può essere rimosso dall’incarico dal Primo Ministro,

  1. c) può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento ed è tenuto a farlo qualora il Parlamento deliberi che l’Esecutivo Scozzese non gode più della fiducia del Parlamento,

(d) in caso di dimissione, decade immediatamente dalla carica e

(e) decade dalla carica qualora cessi di essere un membro del Parlamento per motivi diversi dallo scioglimento.

  1. – (1) Spetta al Primo Ministro Scozzese l’incarico di raccomandare a Sua Maestà la nomina, o la rimozione di una persona dall’incarico di Lord Advocate (Primo Magistrato) o di Solicitor General (Vice Procuratore Generale) per la Scozia; tuttavia egli non dovrà farlo senza l’accordo del Parlamento.

(2) Il Lord Advocate (Primo Magistrato) e il Solicitor General (Vice Procuratore Generale) per la Scozia potranno rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento e dovranno farlo qualora il Parlamento deliberi che l’Esecutivo Scozzese non gode più della fiducia del Parlamento.

(3) Laddove il Lord Advocate (Primo Magistrato) rassegni le dimissioni in seguito a una tale delibera, egli dovrà essere considerato ancora in carica finché non verrà concesso il mandato di nomina della persona che gli succederà nell’incarico di Lord Advocate, ma unicamente allo scopo di esercitare le sue funzioni residue.

(4) Il comma (3) non comporta pregiudizio alcuno per il articolo 287 della Legge sulla Procedura Penale per la Scozia del 1995 (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) (dimissioni dall’incarico del Lord Advocate).

(5) Eventuali decisioni del Lord Advocate nella sua veste di capo del sistema giudiziario penale e del sistema istruttorio per i casi di morte in Scozia dovranno continuare ad essere prese dallo stesso indipendentemente da qualsiasi altra persona.

(6) Nell’Appendice 2 allegata alla Legge sull’Interdizione della Camera dei Comuni del 1975 (House of Commons Disqualification Act 1975) (Cariche ministeriali) e nella Parte III dell’Appendice 1 allegata alla Legge sugli Stipendi Ministeriali e per Altre Figure del 1975 (Ministerial and Other Salaries Act 1975) (Stipendi dei Giudici Supremi), le voci relative al Lord Advocate (Primo Magistrato) e al Solicitor General (Vice-Procuratore Generale) per la Scozia sono omesse.

  1. – (1) Il Primo Ministro Scozzese potrà nominare, con l’approvazione di Sua Maestà, persone selezionate tra le fila dei deputati parlamentari affinché assistano i Ministri Scozzesi nell’esercizio delle loro funzioni.

(2) Esse saranno note con il termine di Junior Scottish Ministers (Ministri Scozzesi di Secondo Livello).

(3) Il Primo Ministro Scozzese non dovrà cercare di ottenere l’approvazione di Sua Maestà per eventuali nomine effettuate ai sensi del presente articolo senza l’accordo del Parlamento.

(4) Un Ministro Scozzese di secondo Livello

(a) dovrà detenere la carica in conformità con le indicazioni di Sua Maestà;

(b) potrà essere rimosso dall’incarico dal Primo Ministro Scozzese,

  1. c) potrà rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento e dovrà farlo qualora il Parlamento deliberi che l’Esecutivo scozzese non gode più della fiducia del Parlamento,

(d) qualora rassegni le dimissioni, egli dovrà cessare di detenere la carica immediatamente e

(e) dovrà cessare di detenere la carica qualora cessi di rivestire l’incarico di deputato parlamentare con modalità che esulino dallo scioglimento.

  1. La validità di qualsiasi atto di un membro dell’Esecutivo Scozzese o di un Ministro Scozzese di Secondo Livello non è inficiata da eventuali vizi nella sua nomina da parte del Parlamento, oppure (a seconda dei casi) con riferimento all’accordo concesso dal Parlamento alla sua nomina.
  2. – (1) I Ministri Scozzesi potranno nominare persone all’incarico di membri dello staff dell’Amministrazione Scozzese.

(2) Servizi quali:

(a) quelli prestati dal titolare di una qualsiasi carica nell’ambito dell’Amministrazione Scozzese che non sia una carica ministeriale, oppure

(b) quelli prestati da un membro dello staff dell’Amministrazione Scozzese, dovranno essere considerati servizi prestati nell’ambito della Pubblica Amministrazione degli Interni.

(3) Il comma (1) e gli altri decreti legislativi che conferiscono il potere di nominare le figure sopraindicate dovranno avere effetto fatte salve eventuali disposizioni emanate in relazione con la Pubblica Amministrazione degli Interni in virtù, o ai sensi, di eventuali Ordinanze in Consiglio.

(4) Qualsiasi funzione di gestione della Pubblica Amministrazione dovrà essere esercitabile dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in relazione con le persone menzionate nel comma (2) nella misura in cui essa sia esercitabile in relazione con altri membri dell’Amministrazione Pubblica degli Interni; e, di conseguenza, il articolo 1 della Legge sulla Pubblica Amministrazione (Funzioni di Gestione) del 1992 (Civil Service (Management Functions) Act 1992) (delega delle funzioni da parte dei Ministri) dovrà essere applicabile a qualsiasi funzione del tipo summenzionato nella sua applicazione estesa prevista dal presente articolo.

(5) Qualsiasi stipendio o gratifica da versare alle, o in relazione alle, persone menzionate nel comma (2) (ivi inclusi i contributi per eventuali programmi pensionistici) dovranno essere pagabili attingendo al Fondo Consolidato Scozzese.

(6) Il articolo 1(2) e (3) della Legge sul Pensionamento del 1972 (Superannuation Act 1972) (delega delle funzioni relative ai piani di giubilazione per la pubblica amministrazione) avrà effetto come se i riferimenti a un Ministro della Corona (all’infuori del Ministro per la Pubblica Amministrazione) fossero applicabili altresì ai Ministri Scozzesi.

(7) I Ministri Scozzesi dovranno effettuare pagamenti al Ministro per la Pubblica Amministrazione con le scadenze eventualmente indicate dallo stesso e per gli importi che egli potrà eventualmente indicare in relazione con:

(a) l’erogazione di pensioni, gratifiche o indennità in virtù del articolo 1 della Legge sul Pensionamento del 1972 (Superannuation Act 1972), o in relazione con persone che prestino, o che abbiano prestato, servizio come indicato nel comma (2), e

(b) eventuali spese da sostenersi nell’amministrazione delle suddette pensioni, gratifiche, o indennità.

(8) Gli importi richiesti per i versamenti previsti ai sensi del comma (7) dovranno essere addebitati al Fondo Consolidato Scozzese.

(9) Nel presente articolo:

L’espressione “funzione di gestione della Pubblica Amministrazione” fa riferimento a qualsiasi funzione alla quale sia applicabile il articolo 1 della Legge sulla Pubblica Amministrazione (Funzioni di Gestione) del 1992 (Civil Service (Management Functions) Act 1992) e della quale sia investito il Ministero per la Pubblica Amministrazione,

L’espressione “Pubblica Amministrazione degli Interni” fa riferimento alla Pubblica Amministrazione degli Interni di Sua Maestà.

Funzioni ministeriali

  1. – (1)Le funzioni statutarie potranno essere conferite ai Ministri Scozzesi in virtù del loro titolo.

(2) Le funzioni statutarie dei Ministri Scozzesi, del Primo Ministro o del Lord Advocate (Primo Magistrato) saranno esercitabili in nome di Sua Maestà.

(3) Le funzioni statutarie dei Ministri Scozzesi potranno essere esercitate da qualsiasi membro dell’Esecutivo Scozzese.

(4) Eventuali atti o omissioni di, o in relazione a, un qualsiasi membro dell’Esecutivo Scozzese dovranno essere trattati come atti o omissioni di, o in relazione a, ciascuno di essi; ed eventuali beni acquisiti, o impegni finanziari assunti, da parte di un qualsiasi membro dell’Esecutivo Scozzese dovranno essere trattati di conseguenza.

(5) Il comma (4) non è applicabile con riferimento all’esercizio di:

(a) funzioni conferite unicamente al Primo Ministro Scozzese, oppure

(b) funzioni residue del Lord Advocate (Primo Magistrato).

(6) Nella presente Legge, per “funzioni residue” del Lord Advocate si dovranno intendere:

(a) eventuali funzioni esercitabili dallo stesso immediatamente prima del termine del suo incarico di Ministro della Corona e

(b) altre funzioni statutarie conferite unicamente allo stesso successivamente al termine del suo incarico di Ministro della Corona.

(7) Nel presente articolo, l’espressione “funzioni statutarie” indica le funzioni conferite in virtù di eventuali leggi o decreti.

  1. – (1) Le funzioni menzionate nel comma (2) dovranno, nella misura in cui esse siano esercitabili nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”, poter essere esercitate dai Ministri Scozzesi invece che da un Ministro della Corona.

(2) Tali funzioni sono:

(a) quelle che sono prerogativa di sua Maestà e altre funzioni esecutive che sono esercitabili in nome di Sua Maestà da parte di un Ministro della Corona,

(b) altre funzioni conferite a un Ministro della Corona da uno strumento di prerogativa e

  1. c) funzioni conferite a un Ministro della Corona da qualsiasi decreto di pre-introduzione,

Ma non comprendono eventuali funzioni residue del Lord Advocate.

(3) Nella presente Legge, “decreto di pre-introduzione” significa:

(a) una Legge approvata prima della presente Legge, o nella stessa sessione in cui essa è stata approvata e qualsiasi altro decreto emesso prima dell’approvazione della presente Legge,

(b) un decreto emesso, prima dell’introduzione del presente articolo, ai sensi di una Legge, o di altro decreto, che rientri nelle tipologie succitate,

  1. c) legislazione subordinata ai sensi del articolo 106, nella misura in cui la predetta legislazione dichiari di dover essere trattata alla stregua di un decreto di pre-introduzione.

(4) Il presente articolo e il articolo 54 sono modificati in virtù della Parte III dell’Appendice 4.

  1. – (1) I riferimenti contenuti nella presente Legge all’esercizio di una funzione che ricada entro, o al di fuori, di una competenza che sia oggetto di “devolution” dovranno essere interpretati in conformità con il presente articolo.

(2) Ricadono al di fuori di una competenza che sia oggetto di “devolution”

(a) l’adozione di provvedimenti, in virtù di una legislazione subordinata, che non rientrerebbero nella competenza legislativa del Parlamento qualora venissero inclusi in una Legge del Parlamento Scozzese, oppure

(b) la conferma o l’approvazione di eventuali forme di legislazione subordinata che contengano i provvedimenti suddetti.

(3) Nel caso di eventuali funzioni che esulino da quelle relative all’adozione, alla conferma o all’approvazione di forme di legislazione subordinata, ricade al di fuori di una competenza che sia oggetto di “devolution” l’esercizio della funzione (o il suo esercizio con qualsiasi modalità), nella misura in cui una disposizione di una Legge del Parlamento Scozzese che conferisca la funzione (oppure, a seconda dei casi, che la conferisca affinché essa sia esercitabile in tal modo) non rientrerebbe nella competenza legislativa del Parlamento.

  1. – (1) Una disposizione statutaria, o eventuali disposizioni non contenute in un decreto o una legge, che prevedano l’esercizio di una funzione da parte di un Ministro della Corona con l’accordo di, o previa consultazione con, eventuali altri Ministri della Corona, dovranno cessare di avere effetto con riferimento all’esercizio della funzione da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese in virtù del articolo 53.

(2) Nel comma (1) per “disposizione statutaria” si dovrà intendere qualsiasi disposizione contenuta in un decreto o una legge di pre-introduzione diversi dal comma 5 o 15 dell’Appendice 32 allegata al Local Government, Planning and Land Act 1980 (Legge sul Governo Locale, la pianificazione e il territorio del 1980) (designazione delle zone d’impresa).

  1. – (1) Nonostante il trasferimento in virtù del articolo 53 di eventuali funzioni ai sensi :

(a) del articolo 17(1) della Legge sul Ministero del Trasporto del 1919 (Ministry of Transport Act 1919) (potere di effettuare anticipazioni per determinati scopi)

(b) di eventuali Ordinanze in Consiglio ai sensi del articolo 1 della Legge per le Nazioni Unite del 1946 (United Nations Act 1946) (misure inerenti all’attuazione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza)

  1. c) del articolo 9 della Legge per lo Sviluppo e l’Organizzazione Industriale del 1947 (Industrial Organization and Development Act 1947) (prelievi e tributi in favore della ricerca scientifica, per la promozione delle esportazioni, ecc.)

(d) del articolo 5 della Legge sulla Scienza e la Tecnologia del 1965 (Science and Technology Act 1965) (finanziamento della ricerca scientifica),

(e) del articolo 1 della Legge sulle Sovvenzioni agli Investimenti e per la Prospezione Mineraria del 1972 (Mineral Exploration and Investment Grants Act 1972) (contributi relativi alle attività di prospezione mineraria),

(f) dei Paragrafi 10-12 della Legge sull’Industria del 1972 (Industry Act 1972) (crediti e sovvenzioni per la cantieristica e la costruzione di impianti offshore),

(g) dei Paragrafi 2, 11(3) e 12(4) della Legge sull’Occupazione e la Formazione del 1973 (Employment and Training Act 1973) (potere di organizzare attività in materia di occupazione e formazione, nonché di effettuare determinati pagamenti),

(h) dei Paragrafi 7-9 e 11-13 della Legge sullo Sviluppo Industriale del 1982 (Industrial Development Act 1982) (assistenza finanziaria e di altra natura per l’industria) e

(i) dei Paragrafi 39 e 40 della Legge sul Traffico Stradale del 1988 (Road Traffic Act 1988) (attività di formazione e informazione in materia di sicurezza del traffico stradale), la funzione dovrà poter essere esercitata da un Ministro della Corona, oltre che dai Ministri Scozzesi.

(2) Nonostante il trasferimento di eventuali altre funzioni in virtù del articolo 53, la funzione dovrà, qualora la legislazione subordinata lo preveda, poter essere esercitata

(oppure essere esercitabile nella misura prevista dalla legislazione) da parte di un Ministro della Corona, nonché dai Ministri Scozzesi.

(3) Non potranno essere emanate forme di legislazione subordinata ai sensi del comma (2) che entrino in vigore in qualsiasi momento successivo a quello in cui la funzione in questione sia divenuta esercitabile da parte dei Ministri Scozzesi.

(4) Eventuali poteri di cui al articolo 53(2)(a), inerenti alla creazione, al mantenimento o all’abolizione di un organismo, di una carica, o di un titolare di una carica, che svolgano funzioni comprensive sia:

(a) di funzioni che sono esercitabili all’interno della Scozia, o con riferimento alla stessa, e che non sono relative a materie riservate e

(b) di altre funzioni, dovranno, malgrado quanto previsto dal predetto articolo, poter essere esercitate congiuntamente dal Ministro della Corona e dai Ministri Scozzesi.

(5) Nel comma (4) l’espressione “titolare di una carica” comprende l’accezione di dipendente o altro responsabile o addetto.

  1. – (1) Nonostante il trasferimento ai Ministri Scozzesi, in virtù del articolo 53, di funzioni relative all’osservanza e all’attuazione di obblighi previsti dalle norme del Diritto Comunitario, eventuali funzioni di un Ministro della Corona relative a qualsiasi materia dovranno continuare ad essere esercitabili dallo stesso con riferimento alla Scozia per gli scopi specificati nel articolo 2(2) della Legge sulle Comunità Europee del 1972 (European Communities Act 1972).

(2) Un membro dell’Esecutivo Scozzese non ha il potere di emanare alcuna forma di legislazione subordinata, né di effettuare alcun altro atto, nella misura in cui tali forme di legislazione o atti risultino incompatibili con eventuali Diritti della Convenzione o con norme del Diritto Comunitario.

(3) Il comma (2) non è applicabile a un atto del Lord Advocate (Primo Magistrato):

(a) nel perseguimento di eventuali reati, oppure

(b) nella sua veste di capo del sistema giudiziario penale e del sistema istruttorio per i casi di morte in Scozia che, in considerazione di quanto previsto dal comma (2) del articolo 6 della Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998 (Human Rights Act 1998), non risulta illegale in virtù del comma 1 del predetto articolo.

  1. – (1) Qualora il Segretario di Stato abbia motivo ragionevole di ritenere che eventuali azioni che un Membro dell’Esecutivo Scozzese si propone di intraprendere risultino incompatibili con eventuali obblighi internazionali, egli potrà, tramite ordinanza, impartire istruzioni affinché la suddetta azione non venga intrapresa.

(2) Qualora il Segretario di Stato abbia motivo ragionevole di ritenere che un’eventuale azione che possa essere intrapresa da un Membro dell’Esecutivo Scozzese sia necessaria allo scopo di ottemperare a eventuali obblighi del tipo precedentemente indicato, egli potrà, tramite ordinanza, impartire istruzioni affinchè la suddetta azione venga intrapresa.

(3) Nei Sottoparagrafi (1) e (2), il termine “azione” è comprensivo del’emanazione, della conferma e dell’approvazione di forme di legislazione subordinata e, nel comma (2), è comprensivo della presentazione di un progetto di legge in Parlamento.

(4) Qualora eventuali forme di legislazione subordinata emanate, o che potrebbero essere revocate, da un membro dell’Esecutivo Scozzese contengano disposizioni :

(a) che il Segretario di Stato abbia motivo ragionevole di ritenere incompatibili con eventuali obblighi internazionali, oppure con gli interessi della difesa o della sicurezza nazionale, oppure

(b) che apportino modifiche alle norme del diritto nella sua applicazione a materie riservate e che il Segretario di Stato abbia motivo ragionevole di ritenere pregiudiziali per l’applicazione delle norme di diritto con riferimento a materie riservate, il Segretario di Stato potrà, tramite ordinanza, revocare la predetta legislazione.

(5) Un’ordinanza emessa ai sensi del presente articolo dovrà indicare le ragioni che hanno indotto alla sua emanazione.

Beni e obbligazioni

  1. – (1) I Ministri Scozzesi potranno detenere beni in virtù del loro titolo.

(2) I beni acquisiti da, o ceduti a, i Ministri Scozzesi dovranno appartenere agli stessi, e leobbligazioni in cui saranno incorsi i Ministri Scozzesi dovranno essere considerate obbligazioni a carico degli stessi a titolo provvisorio.

(3) Con riferimento ai beni che dovranno essere acquisiti da, o ceduti a, o che appartengano a, i Ministri Scozzesi, oppure alle obbligazioni in cui saranno incorsi i Ministri Scozzesi, i riferimenti a questi ultimi:

(a) per qualsiasi titolo registrato nel Register of Sasines, oppure registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della Scozia (Land Register of Scotland), oppure

(b) in qualsiasi altro documento, dovranno essere interpretati in conformità con il comma (2).

(4) Un documento sarà considerato perfezionato in modo valido dai Ministri Scozzesi qualora venga perfezionato da un qualsiasi membro dell’Esecutivo Scozzese.

  1. – (1) La legislazione subordinata potrà prevedere:

(a) la cessione ai Ministri Scozzesi di qualsiasi bene che appartenga a un Ministro della Corona o a un Ministero del Governo, oppure

(b) che i Ministri Scozzesi siano titolari di quei diritti o interessi in relazione con eventuali beni appartenenti a un Ministro della Corona o a un Ministero del Governo che il legislatore considererà appropriati (sia in relazione con una cessione, che con modalità diverse).

(2) La legislazione subordinata potrà prevedere la cessione ai Ministri Scozzesi di eventuali obbligazioni alle quali sia soggetto un Ministro della Corona o un Ministero del Governo.

(3) La legislazione subordinata prevista dal presente articolo potrà essere emanata unicamente in relazione con un eventuale trasferimento o una condivisione delle funzioni di un Ministro della Corona in virtù del articolo 53, 63 o 89, oppure in qualsiasi altra circostanza in cui il legislatore consideri opportuno agire in tal senso per gli scopi previsti dalla presente Legge.

  1. (1) Il Lord Advocate (Primo Magistrato) potrà detenere beni in virtù del suo titolo.

(2) I beni acquisiti dal, o ceduti al, Lord Advocate dovranno appartenere allo stesso, e le obbligazioni in cui sarà incorso il Lord Advocate dovranno essere considerate obbligazioni dello stesso a titolo provvisorio.

(3) Con riferimento ai beni che dovranno essere acquisiti dal, o ceduti al, o che appartengano al, Lord Advocate, oppure alle obbligazioni in cui sarà incorso il Lord Advocate, i riferimenti a quest’ultimo:

(a) per qualsiasi titolo registrato nel Register of Sasines, oppure registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della Scozia (Land Register of Scotland), oppure

(b) in qualsiasi altro documento,

Dovranno essere interpretati in conformità con il comma (2).

(4) Eventuali diritti acquisiti e obbligazioni in cui sia incorso il Primo Ministro dovranno essere considerati diritti oppure

(a seconda dei casi) obbligazioni del Primo Ministro a titolo provvisorio.

  1. – (1) La legislazione subordinata potrà prevedere:

(a) la cessione al Lord Advocate di eventuali beni che appartengano a un Ministro della Corona o a un Ministero del Governo, oppure

(b) che il Lord Advocate sia titolare di quei diritti o interessi in relazione con eventuali beni appartenenti a un Ministro della Corona o a un Ministero del Governo che il legislatore considererà appropriati (sia in relazione con una cessione, che con modalità diverse).

(2) La legislazione subordinata potrà prevedere la cessione al Lord Advocate di eventuali obbligazioni alle quali sia soggetto un Ministro della Corona o un Ministero del Governo.

(3) La legislazione subordinata prevista dal presente articolo potrà essere emanata unicamente qualora il Lord Advocate divenga un membro dell’Esecutivo Scozzese o eserciti eventuali funzioni residue, oppure in qualsiasi altra circostanza in cui il legislatore consideri opportuno agire in tal senso per gli scopi previsti dalla presente Legge.

Trasferimento di funzioni supplementari

  1. – (1) Con l’emanazione di un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà dare disposizioni affinché qualsiasi funzione, nella misura in cui essa è esercitabile da un Ministro della Corona in Scozia o con riferimento alla stessa, possa essere esercitata:

(a) dai Ministri Scozzesi invece che dal Ministro della Corona,

(b) simultaneamente dai Ministri Scozzesi e dal Ministro della Corona, oppure

  1. c) unicamente dal Ministro della Corona con l’accordo dei Ministri Scozzesi, o previa consultazione con gli stessi.

(2) Laddove venga emanata un’Ordinanza ai sensi del comma (1)(a) o (b) con riferimento a una funzione di un Ministro della Corona che sia esercitabile unicamente con l’accordo di, o previa consultazione con, un altro Ministro della Corona, la predetta funzione dovrà, in assenza di disposizioni diverse contenute nell’Ordinanza, poter essere esercitata dai Ministri Scozzesi senza che venga imposta l’osservanza del predetto requisito.

(3) Un’Ordinanza ai sensi del presente articolo potrà prevedere in particolare che una qualsiasi funzione esercitabile da parte dei Ministri Scozzesi in virtù di un’Ordinanza ai sensi del comma (1)(a) o (b) sia esercitabile fatto salvo un requisito che subordini l’esercizio di tale funzione all’accordo di, o a precedente consultazione con, un Ministro della Corona o altri.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

  1. – (1) Vi sarà un Fondo Consolidato Scozzese.

(2) Il Segretario di Stato dovrà di volta in volta effettuare versamenti nel Fondo attingendo alle risorse finanziarie erogate dal Parlamento per importi che egli potrà determinare.

(3) Le somme ricevute da un responsabile della Amministrazione Scozzese dovranno essere versate nel Fondo.

(4) Il comma (3) è applicabile fatte salve eventuali disposizioni emanate dal Parlamento Scozzese, o in virtù di una Legge dello stesso, per l’utilizzo o la registrazione contabile di dette somme.

(5) Il Tesoro potrà, previa consultazione con i Ministri Scozzesi, tramite un’ordinanza, designare entrate di qualsiasi tipo specificato nell’ordinanza, che siano versabili nel Fondo (o che lo sarebbero in assenza di eventuali disposizioni emanate dal Parlamento Scozzese, o ai sensi di una Legge del Parlamento Scozzese).

(6) I Ministri Scozzesi dovranno effettuare versamenti al Segretario di Stato, nei periodi e con le modalità di volta in volta indicati dal Tesoro, per importi pari all’ammontare totale dovuto in relazione con le entrate designate.

(7) Le somme richieste per il pagamento degli importi di cui al comma (6) dovranno essere imputate al Fondo.

(8) Il Fondo sarà detenuto dal Ragioniere dello Stato (Paymaster General).

65 – (1) Sarà possibile prelevare un importo dal Fondo Consolidato Scozzese unicamente nel caso in cui:

(a) il predetto importo sia stato imputato al Fondo in virtù di un decreto legislativo,

(b) risulti pagabile prelevando risorse dal Fondo senza ulteriori approvazioni in virtù della presente Legge, oppure

  1. c) l’esborso venga effettuato per, o in relazione con, eventuali scopi menzionati nel comma (2) in conformità con le normative emesse dal Parlamento Scozzese o ai sensi di una Legge del Parlamento Scozzese.

(2) I predetti scopi sono:

(a) la necessità di far fronte alle spese dell’Amministrazione Scozzese,

(b) la necessità di far fronte alle spese che possono essere coperte attingendo risorse dal Fondo in virtù di eventuali decreti legislativi.

(3) Un importo prelevato dal Fondo non dovrà essere utilizzato per alcun altro scopo all’infuori di quello per il quale è stato imputato l’addebito, oppure (a seconda dei casi) per il quale è stato effettuato l’esborso.

  1. – (1) I Ministri Scozzesi potranno richiedere prestiti al Segretario di Stato per qualsiasi importo necessario allo scopo di:

(a) far fronte a una temporanea eccedenza degli esborsi prelevati dal Fondo Consolidato Scozzese rispetto agli importi versati nel Fondo, oppure

(b) assicurare la disponibilità di un saldo operativo all’interno del Fondo.

(2) Gli importi richiesti per il rimborso di, o per il pagamento degli interessi su, le somme prese in prestito in virtù del presente articolo dovranno essere imputati al Fondo.

(3) I prestiti contratti in virtù del presente articolo dovranno essere rimborsati al Segretario di Stato alle scadenze e con le modalità di volta in volta determinate dal Tesoro, e gli interessi sui predetti prestiti dovranno essere versati allo stesso ai tassi di interesse e alle scadenze di volta in volta determinati dal Tesoro.

(4) I membri dell’Esecutivo Scozzese potranno contrarre prestiti in denaro unicamente in virtù del presente articolo o di eventuali poteri conferiti da qualsiasi altra Legge del Parlamento.

  1. – (1) Il Tesoro potrà trasferire al Segretario di Stato, prelevandoli dal Fondo Nazionale Prestiti (National Loans Fund), gli importi che egli richiederà per l’emissione di prestiti e mutui ai sensi del articolo 66.

(2) L’importo aggregato dovuto in qualsiasi momento in relazione al capitale preso in prestito ai sensi del presente articolo non dovrà superare i 500 milioni di Sterline.

(3) In virtù di un’ordinanza emanata con il consenso del Tesoro, il Segretario di Stato potrà sostituire l’importo (o l’importo sostituito) specificato nel comma (2) con una somma maggiorata come eventualmente indicato nell’ordinanza.

(4) Gli importi ricevuti dal Segretario di Stato ai sensi del articolo 66(3) dovranno essere versati nel Fondo Nazionale Prestiti (National Loans Fund).

  1. – (1) Qualora un membro dell’Esecutivo Scozzese presti denaro a un organismo istituito in virtù di un eventuale decreto legislativo, il tasso di interesse sul prestito non dovrà essere inferiore al tasso minimo definito dal Tesoro ai sensi del articolo 5 della Legge sui Prestiti Nazionali del 1968 (National Loans Act 1968) in relazione con prestiti analoghi emessi attingendo risorse dal Fondo Nazionale Prestiti (National Loans Fund) alla data in cui il prestito viene erogato.

(2) Un organismo istituito in virtù di un eventuale decreto legislativo non dovrà, ai sensi di un potere conferito in virtù di una Legge del Parlamento Scozzese, contrarre prestiti in denaro in una valuta diversa dalla Sterlina, ad eccezione di quei casi per i quali sia stato concesso il consenso dei Ministri Scozzesi con l’approvazione del Tesoro.

  1. – (1) Vi sarà un Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland), che dovrà essere una persona fisica nominata da Sua Maestà su proposta del Parlamento.

(2) Non dovrà essere trasmessa a Sua Maestà alcuna raccomandazione relativa alla rimozione dall’incarico del Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland) in assenza di una delibera in tal senso da parte del Parlamento e, qualora la predetta delibera venga adottata con voto non unanime, il numero dei deputati che avranno votato in favore della stessa non dovrà essere inferiore ai due terzi del numero totale dei seggi assegnati ai deputati.

(3) La validità di un eventuale atto del Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland) non sarà inficiata da eventuali vizi relativi alla sua nomina da parte del Parlamento.

(4) Il Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland) non dovrà, nell’esercizio di una qualsiasi delle sue funzioni, essere soggetto alle istruzioni o al controllo di qualsiasi membro dell’Esecutivo Scozzese o del Parlamento.

(5) Il comma (4) non è applicabile ad eventuali funzioni a lui conferite in relazione alla preparazione dei conti.

  1. – (1) La legislazione scozzese dovrà prevedere disposizioni relative a:

(a) la preparazione di rendiconti adeguati da parte dei Ministri Scozzesi, del Lord Advocate (Primo Magistrato) e di altre persone alle quali vengano versati importi prelevati dal Fondo Consolidato Scozzese, relativamente alle spese sostenute e alle somme ricevute,

(b) la preparazione, da parte dei Ministri Scozzesi, di un rendiconto relativo ai versamenti e ai prelievi effettuati con riferimento al Fondo,

  1. c) l’esercizio da parte del Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland), o l’assicurazione di tale esercizio da parte di altre persone, delle funzioni menzionate nel comma (2),

(d) l’accesso da parte di persone che esercitino le predette funzioni ai documenti che potranno ragionevolmente richiedere,

(e) membri dello staff dell’Amministrazione Scozzese designati allo scopo di rispondere di fronte al Parlamento in relazione alle spese sostenute e alle somme ricevute per ciascuna parte dell’Amministrazione Scozzese

e

(f) la pubblicazione di conti parlamentari e di relazioni relative ai predetti conti, nonché relativamente alla presentazione dei suddetti conti e delle predette relazioni al Parlamento.

(2) Le funzioni di cui al comma (1)c) sono:

(a) l’emissione di crediti per il pagamento di importi prelevati dal Fondo,

(b) la disamina dei conti parlamentari (con l’obiettivo, inter alia, di determinare se gli importi prelevati dal Fondo siano stati sborsati e utilizzati in conformità con il articolo 65), nonché la certificazione e la redazione di relazioni relative agli stessi,

  1. c) lo svolgimento di analisi relative allo spirito di economicità, all’efficienza e all’efficacia con le quali i Ministri Scozzesi e il Lord Advocate (Primo Magistrato) hanno utilizzato le risorse di loro pertinenza nell’espletamento delle loro funzioni e

(d) lo svolgimento di analisi relative allo spirito di economicità, all’efficienza e all’efficacia con le quali altre persone definite in virtù della legislazione scozzese alle quali vengano versati importi prelevati dal Fondo hanno utilizzato i predetti importi nell’espletamento delle proprie funzioni

(3) I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni relative alla disamina da parte del Parlamento di conti e relazioni ad esso presentati ai sensi del comma (1)(f).

(4) La legislazione scozzese potrà prevedere ulteriori disposizioni allo scopo di garantire che le persone che ricevono importi prelevati dal Fondo siano responsabili, ivi incluse, in particolare, disposizioni atte a far sì che eventuali persone alle quali non sia applicabile il comma (1)(a) siano responsabili delle loro spese e degli importi ricevuti in relazione con le funzioni per le quali esse hanno ricevuto gli importi prelevati dal Fondo.

(5) Le persone (all’infuori del Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland)) incaricate dell’esercizio di eventuali funzioni di cui al comma (2), o di altre funzioni analoghe conferite dalla legislazione scozzese, non dovranno, nell’esercizio delle suddette funzioni o di eventuali funzioni accessorie, essere soggette alle istruzioni o al controllo di qualsiasi membro dell’Esecutivo scozzese o Deputato al Parlamento.

(6) La legislazione scozzese non potrà richiedere ad alcuna autorità pubblica transfrontaliera di preparare rendiconti qualora eventuali altre forme di legislazione richiedano:

(a) l’autorizzazione per la preparazione dei conti relativi alle proprie spese ed entrate,

e

(b) che i conti vengano esaminati, certificati e che siano oggetto di relazioni da parte del Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland), del Ragioniere Generale dello Stato (Comptroller and Auditor General: E’ un professionista nominato dalla Corona per svolgere, tra l’altro, la revisione e il controllo dei conti che, successivamente, verranno sottoposti al committee on Public Accounts. Viene assistito nel suo lavoro dal Dipartimento dello Scacchiere e dall’ufficio della revisione dei conti dello Stato. La sua relazione finale verrà presentata al Parlamento e al committee on Public Accounts. N.d.T.) o di una persona nominata da una delle suddette figure.

(7) Il comma (2)(b) non è applicabile ai conti preparati dal Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland).

(8) Il presente articolo non richiede che la legislazione scozzese imponga l’osservanza di eventuali requisiti che vengono imposti da eventuali altre forme di legislazione.

(9) Nel presente articolo:

L’espressione “conti parlamentari” indica:

(a) Eventuali conti approntati in conformità con il comma (1)(a) o (b) e

(b) eventuali conti di cui al comma (6), che debbano essere esaminati, certificati e che siano oggetto di relazioni da parte del Presidente della Corte dei Conti per la Scozia (Auditor General for Scotland) o di un’eventuale persona da lui nominata,

l’espressione “legislazione scozzese” fa riferimento a disposizioni emesse dal Parlamento Scozzese o in virtù di una Legge del Parlamento Scozzese e l’espressione “altre forme di legislazione” indica disposizioni emesse in virtù di qualsiasi altro decreto legislativo.

  1. – (2) I Sottoparagrafi (2)-(4) sono applicabili laddove

(a) il potere di prestare denaro ai sensi di una disposizione prevista da un decreto di pre-introduzione sia stato esercitato dal Segretario di Stato,

(b) le somme richieste dallo stesso per l’esercizio del potere siano state erogate dal Tesoro prelevandole dal Fondo Nazionale Prestiti (National Loans Fund), e

  1. c) il potere sia esercitabile da parte dei Ministri Scozzesi in virtù del articolo 53, o sarebbe stato esercitabile in tal modo qualora il decreto di pre-introduzione non fosse stato abrogato.

(2) Eventuali somme pagabili a titolo di rimborso del prestito, o in ragione degli interessi maturati in relazione allo stesso, dovranno essere corrisposte ai Ministri Scozzesi e versate nel Fondo Consolidato Scozzese (invece che al Segretario di Stato e nel Fondo Nazionale Prestiti (National Loans Fund).

(3) Importi pari alle somme da versare ai Ministri Scozzesi a titolo di rimborso del capitale dovranno essere trattati come anticipi versati al momento dell’introduzione del presente articolo ai Ministri Scozzesi da parte del Segretario di Stato.

(4) Gli anticipi suddetti dovranno essere rimborsati al Segretario di Stato alle scadenze e con le modalità di volta in volta definite dal Tesoro e i relativi interessi dovranno essere corrisposti allo stesso ai tassi e nei tempi di volta in volta definiti dal Tesoro.

(5) Il comma (6) è applicabile a qualsiasi importo dovuto immediatamente prima dell’introduzione del presente comma in relazione con il capitale delle somme trattate, in virtù del articolo 2(3) della Legge sui Fondi Commerciali Governativi del 1973 (Government Trading Funds Act 1973), come erogate ai Registri del Fondo Commerciale dell’Ente Esecutivo Scozzese (Registers of Scotland Executive Agency Trading Fund) alla data di entrata in vigore dell’ordinanza che istituiva il predetto fondo (“la data di emissione”).

(6) Il Segretario di Stato potrà, con l’accordo del Tesoro e tramite un’ordinanza, emanare disposizioni relative:

(a) all’ammontare da trattare come anticipo da lui versato ai Ministri Scozzesi alla data di emissione, e

(b) al rimborso dell’anticipo allo stesso alle scadenze e con le modalità, e per un ammontare di interessi da versargli ai tassi e alle scadenze che siano stati definiti dal Tesoro ai sensi del articolo 2B(3) della predetta Legge in relazione alla somma di cui al comma (5).

(7) Gli importi da versare ai sensi del comma (4) o (6) dovranno essere addebitati al Fondo Consolidato Scozzese.

(8) Gli importi ricevuti ai sensi del comma (4) o (6) dovranno essere versati nel Fondo Nazionale Prestiti (National Loans Fund).

  1. – (1) Per ciascun esercizio finanziario, il Segretario di Stato dovrà:

(a) preparare, nelle forme e con le modalità eventualmente indicate dal Tesoro, un rendiconto degli importi da lui versati e ricevuti in virtù dei Paragrafi 66, 67 e 71, e

(b) inviare il rendiconto al Ragioniere dello Stato (Comptroller and Auditor General) non più tardi della fine di novembre dell’esercizio finanziario successivo,

E il Ragioniere dello Stato (Comptroller and Auditor General) dovrà esaminare, certificare e presentare una relazione sul predetto rendiconto e dovrà inoltre presentare copie del rendiconto e della sua relazione a ciascuna Camera del Parlamento.

PARTE IV

IL POTERE DI MODIFICA IMPOSITIVA

  1. – (1) Fatto salvo quanto previsto dal articolo 74, il presente articolo è applicabile per ogni anno di accertamento per il quale venga addebitata l’imposta sui redditi, qualora

(a) il Parlamento abbia approvato una delibera che preveda un aumento o una diminuzione, per i contribuenti scozzesi, della percentuale fissata come aliquota base per quell’anno, ai sensi della predetta delibera,

(b) l’aumento o la diminuzione previsti si limitino a un incremento o a una riduzione di un numero non superiore a tre, che venga specificato nella delibera e che sia costituito da un numero intero o dalla metà di un numero intero e

  1. c) la delibera non sia stata annullata da una delibera successiva del Parlamento.

(2) Laddove il presente articolo sia applicabile per qualsiasi anno di accertamento, le Leggi relative alle Imposte sui Redditi (Income Tax Acts)

(ad esclusione della presente Parte) dovranno avere effetto in relazione al reddito dei contribuenti scozzesi come se un’eventuale aliquota fissata dal Parlamento del Regno Unito come aliquota base per l’anno in questione venisse aumentata o ridotta in conformità con la delibera del Parlamento Scozzese.

(3) Nel comma (2) il riferimento al reddito dei contribuenti scozzesi non è comprensivo di un riferimento a un eventuale reddito di contribuenti scozzesi che, qualora avesse costituito reddito per l’esercizio 1998-99, avrebbe rappresentato un reddito al quale era applicabile per quell’anno il articolo 1A della Legge relativa alle Imposte sui Redditi delle Persone Fisiche e delle Persone Giuridiche del 1988 (Income and Corporation Taxes Act 1988) (redditi derivanti da risparmio e altri redditi da capitale).

(4) Nel presente articolo:

(a) un riferimento, in relazione a qualsiasi anno di accertamento, all’imposta sul reddito che viene addebitata per quell’anno è comprensivo di un riferimento all’approvazione di una delibera PCTA, che preveda l’addebito della suddetta imposta per quell’anno e

(b) un riferimento, in relazione a un anno di accertamento, alla fissazione, da parte del Parlamento del Regno Unito, di un determinato tasso come aliquota base per quell’anno è comprensivo di un riferimento all’approvazione di una delibera PCTA che specifichi una percentuale da considerarsi aliquota base per quell’anno.

(5) Nel presente articolo, l’espressione “una delibera PCTA” indica una delibera della Camera dei Comuni contenente una dichiarazione del tipo menzionato nel articolo 1(2)(b) della Legge sulla Riscossione Provvisoria delle Imposte del 1968 (Provisional Collection of Taxes Act 1968).

  1. (1) Il presente articolo è applicabile a qualsiasi delibera del Parlamento (“delibera che introduce modifiche impositive”) che :

(a) preveda, in conformità con il articolo 73, un aumento o una diminuzione per i contribuenti scozzesi dell’aliquota base per qualsiasi anno di accertamento, oppure

(b) annulli una precedente delibera del Parlamento che preveda un tale incremento o una tale riduzione.

(2) Fatto salvo quanto previsto dal comma (3) una delibera che introduce modifiche impositive:

(a) deve essere espressa in modo tale da fare riferimento a non più di un singolo anno di accertamento successivamente – ma non più di dodici mesi dopo – all’adozione della delibera, ma

(b) dovrà avere effetto in relazione alla fissazione, da parte del Parlamento del Regno Unito, del tasso che dovrà costituire l’aliquota base per quell’anno, indipendentemente dal fatto che la predetta fissazione sia stata effettuata al momento dell’approvazione della delibera, o meno.

(3) Il comma (2) non impedirà l’approvazione o l’entrata in vigore di una delibera che introduca modifiche impositive per qualsiasi anno di accertamento laddove:

(a) la fissazione, da parte del Parlamento del Regno Unito, del tasso che dovrà rappresentare l’aliquota base per quell’anno venga effettuata dopo l’inizio dell’anno in questione, o meno di un mese prima del suo inizio,

(b) tale fissazione non si limiti all’approvazione di un decreto legislativo che consenta la ratifica della fissazione della stessa aliquota in virtù di una delibera PCTA e

  1. c) la delibera che introduce la modifica impositiva venga approvata entro un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui il Parlamento del Regno Unito ha effettuato la fissazione.

(4) Laddove, in un caso al quale sia applicabile il comma (3), venga approvata una delibera che introduce una modifica impositiva successivamente all’inizio dell’anno di accertamento al quale essa fa riferimento:

(a) la delibera dovrà avere effetto a decorrere dall’inizio di quell’anno, e

(b) tutti i pagamenti, rimborsi, detrazioni e altri adeguamenti dovranno essere effettuati come richiesto per riportare la posizione alle condizioni che si sarebbero verificate qualora la delibera fosse stata approvata prima dell’inizio dell’anno in questione.

(5) I Regolamenti Procedurali dovranno garantire che unicamente un membro dell’Esecutivo Scozzese possa presentare una mozione relativa a una delibera che introduca modifiche impositive.

(6) Non dovrà essere approvata alcuna delibera che introduca modifiche impositive che abbia effetto con riferimento a qualsiasi anno di accertamento antecedente all’esercizio 2000-01.

(7) I Sottoparagrafi (4) e (5) del articolo 73 sono applicabili per gli scopi previsti dal presente articolo nella misura in cui sono applicabili per gli scopi previsti da quel articolo.

  1. – (1) Ai sensi della presente Parte, una persona è un contribuente scozzese con riferimento a un qualsiasi anno di accertamento qualora

(a) essa sia una persona fisica che, ai fini dell’imposizione sui redditi, venga trattata come residente nel Regno Unito nell’anno di riferimento e

(b) la Scozia sia la parte del Regno Unito con la quale la suddetta persona abbia abbia avuto i rapporti più stretti nell’anno di riferimento.

(2) Ai sensi del presente articolo, una persona fisica che venga trattata, ai fini dell’imposizione sui redditi, come residente nel Regno Unito in un qualsiasi anno di accertamento avrà rapporti più stretti con la Scozia nell’anno di riferimento se, e soltanto se, uno o più dei seguenti commi risultano applicabili nel suo caso:

(a) egli sia una persona fisica alla quale sia applicabile il comma (3) per l’anno di riferimento,

(b) il numero di giorni che trascorre in Scozia in quell’anno è pari o superiore al numero di giorni che, nell’anno di riferimento, egli trascorre altrove nel Regno Unito,

  1. c) egli sia una persona fisica che, per l’intero anno di riferimento o per una sua parte, sia deputato al Parlamento per un collegio elettorale della Scozia, un deputato al Parlamento Europeo per la Scozia o un membro del Parlamento Scozzese.

(3) Il presente comma è applicabile a una persona fisica per un anno di accertamento qualora:

(a) egli trascorra almeno una parte di quell’anno in Scozia,

(b) per almeno una parte del tempo che egli trascorre in Scozia in quell’anno, il suo principale domicilio nel Regno Unito sia situato in Scozia ed egli lo utilizzi come luogo di residenza e

  1. c) i periodi di tempo, nell’anno di riferimento, in cui la Scozia ha rappresentato la sede del suo domicilio principale rappresentino (in aggregato) una porzione di quell’anno almeno equivalente agli (eventuali) periodi dell’anno di riferimento in cui il suo domicilio principale non era situato in Scozia.

(4) Ai sensi del presente articolo:

(a) una persona fisica trascorre una giornata in Scozia se, e soltanto se, egli si trova in Scozia alla fine della giornata in questione e

(b) una persona fisica trascorre una giornata altrove nel Regno Unito se, e soltanto se, essa si trova nel Regno Unito alla fine di quella giornata e non si tratta di una giornata che la persona abbia trascorso in Scozia.

(5) Ai sensi del presente articolo, in qualsiasi momento dato il principale domicilio nel Regno Unito di una persona fisica è situato in Scozia qualora, nel periodo considerato:

(a) egli sia una persona fisica con un luogo di residenza in Scozia e

(b) nel caso di una persona fisica con due o più luoghi di residenza nel Regno Unito, la Scozia rappresenti la sede di uno dei luoghi di residenza predetti e, nel periodo considerato, tale località costituisca il suo principale luogo di residenza nel Regno Unito.

(6) Nel presente articolo il termine “luogo” è comprensivo di eventuali località a bordo di un’imbarcazione o altro mezzo di trasporto.

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile laddove:

(a) sia stata presentata una proposta di modifica di eventuali disposizioni emanate in virtù, o ai sensi, delle Leggi relative alle Imposte sui Redditi (Income Tax Acts)

(b) tale proposta sia stata avanzata e pubblicata dal Tesoro o dal Ministero, oppure (qualora essa non sia stata avanzata e pubblicata con le modalità predette) il Tesoro consideri probabile che la proposta trovi attuazione in virtù di una Legge del Parlamento e

  1. c) il Tesoro consideri che la proposta di modifica possa avere un effetto significativo sulla portata concreta, per qualsiasi anno di accertamento, dei poteri di modifica impositiva del Parlamento.

(2) Sarà compito del Tesoro, non appena ciò risulti ragionevolmente fattibile dopo la pubblicazione della proposta, oppure

(a seconda dei casi) non appena ciò sia ragionevolmente fattibile dopo che per la prima volta il Tesoro consideri probabile che la proposta trovi attuazione, presentare alla Camera dei Comuni:

(a) una dichiarazione che indichi se, secondo l’opinione del Tesoro, risulti necessario introdurre un emendamento dei poteri di modifica impositiva del Parlamento in seguito alla presentazione della proposta e

(b) qualora a loro avviso l’introduzione di un emendamento dei poteri predetti sia effettivamente richiesto, il Tesoro dovrà presentare le proprie proposte di emendamento dei poteri suddetti.

(3) Eventuali proposte di emendamento dei poteri di modifica impositiva del Parlamento che siano presentati alla Camera dei Comuni dal Tesoro ai sensi del presente articolo:

(a) dovranno limitarsi alle imposte sui redditi,

(b) il Tesoro dovrà ritenere che esse soddisfino le condizioni riportate nei Sottoparagrafi (4) e (5) e

  1. c) non dovranno contenere alcuna proposta che consenta al Parlamento di esercitare i propri poteri di modifica impositiva in relazione all’imposizione sui redditi da risparmio ed altri redditi da capitale.

(4) La prima condizione menzionata nel comma (3)(b) prevede che le proposte garantiscano:

(a) per quanto possibile e

(b) pur prevedendo eventuali variazioni annuali dell’indice dei prezzi al dettaglio,

Che la portata concreta dei poteri di modifica impositiva del Parlamento resti generalmente immutata di anno in anno, come accadrebbe se (senza considerare eventuali delibere del Parlamento) la legge relativa alle imposte sui redditi rimanesse immutata di anno in anno, come è accaduto in relazione all’esercizio 1997-98.

(5) La seconda condizione così menzionata prevede che le proposte non debbano consentire al Parlamento di esercitare i propri poteri di modifica impositiva per un qualsiasi anno di accertamento in modo da avere un effetto sui livelli di reddito al netto di imposte dei contribuenti scozzesi in generale che sia significativamente diverso dall’effetto che il loro esercizio avrebbe potuto avere in qualsiasi anno di accertamento precedente.

(6) I riferimenti contenuti nel presente articolo alla portata concreta dei poteri di modifica impositiva del Parlamento sono riferimenti all’ammontare di imposte sul reddito per qualsiasi anno di accertamento che sia considerato equivalente, oppure (a seconda dei casi) che sia stato pari all’ammontare massimo che avrebbe potuto essere raccolto e al quale si è rinunciato nell’anno considerato in conformità con una delibera del Parlamento.

(7) Nel presente articolo, l’espressione “reddito da risparmio o altri redditi da capitale” indica redditi che, se avessero rappresentato un reddito per l’esercizio 1998-99, avrebbero costituito un reddito al quale era applicabile il articolo IA della Legge relativa alle Imposte sui Redditi delle Persone Fisiche e delle Persone Giuridiche del 1988 (Income and Corporation Taxes Act 1988) per l’anno considerato.

  1. – (1) Nei casi in cui l’aliquota base per un qualsiasi anno di accertamento venga maggiorata per i contribuenti scozzesi in virtù di una delibera del Parlamento, sarà compito del Ministero effettuare versamenti nel Fondo Consolidato Scozzese in conformità con il presente articolo.

(2) L’ammontare dei versamenti che devono essere effettuati dal Ministero ai sensi del presente articolo, e le scadenze previste per i versamenti, dovranno essere fissati dal Ministero e notificati ai Ministri Scozzesi non appena ciò risulti ragionevolmente fattibile dopo l’approvazione della delibera che prevede la maggiorazione alla quale essi fanno riferimento.

(3) Eventuali definizioni di importi e scadenze effettuate dal Ministero ai sensi del comma (2) per un qualsiasi anno di accertamento dovranno rispondere a quelle che il Ministero ritiene siano le necessità al fine di garantire che, nel corso dell’anno considerato, siano effettuati versamenti nel Fondo Consolidato Scozzese che risultino pari in totale all’ammontare che, secondo le stime del Ministero, rappresenta la proporzione del gettito derivante dall’imposizione sui redditi per quell’anno che risulta correttamente imputabile a una delibera del Parlamento.

(4) Ai sensi del presente articolo il Ministero dovrà adottare e mantenere provvedimenti in merito a:

(a) le modalità utilizzate per stimare la proporzione del gettito derivante dalle imposte sul reddito per un anno di accertamento che risulta correttamente imputabile a una delibera del Parlamento,

(b) le circostanze in cui, e le modalità con le quali, sia possibile effettuare una revisione della stima della proporzione del gettito predetto, prima, o nel corso, dell’anno di accertamento alla quale essa fa riferimento.

  1. c) le modalità utilizzate per determinare l’ammontare di ciascun versamento da effettuare in relazione a eventuali stime del tipo predetto e

(d) le scadenze alle quali, e le modalità con le quali, tali versamenti devono essere effettuati dal Ministero nel Fondo Consolidato Scozzese.

(5) I provvedimenti di cui al comma (4) possono comprendere disposizioni relative all’introduzione di rettifiche degli importi versati dal Ministero, laddove eventuali stime effettuate ai sensi del presente articolo in relazione a un qualsiasi anno di accertamento (sia che si tratti dell’anno in corso o di un anno precedente) si rivelino inesatte.

(6) Prima di adottare o modificare eventuali provvedimenti ai sensi del comma (4) o (5), il Ministero dovrà consultarsi con i Ministri Scozzesi.

(7) Nel presente articolo l’espressione “gettito derivante dalle imposte sul reddito”, in relazione a un qualsiasi anno di accertamento, indica l’ammontare riferibile alle imposte sul reddito esatte per l’anno di riferimento su eventuali importi che, senza considerare sia

(a) il comma (8), che

(b) eventuali normative o istruzioni emanate o impartite dal Tesoro, rappresentino importi da versarsi nel Fondo Consolidato ai sensi del articolo 10 della legge sugli Exchequer and Audit Departments del 1866 (l’Exchequer and Audit Department è l’ufficio del Comptroller and Auditor General che autorizza le spese statali dopo che sono state approvate dal Parlamento, N.d.T.) (le entrate lorde del dipartimento e del Ministero che devono essere versate nel predetto Fondo dopo l’effettuazione delle detrazioni specificate).

(8) Gli importi richiesti dal Ministero per l’effettuazione dei versamenti ai sensi del presente articolo dovranno essere prelevati dalle entrate lorde del dipartimento del Ministero; e, di conseguenza, quegli importi dovranno essere trattati come se fossero inclusi nelle somme da detrarre dalle predette entrate prima del versamento nel Fondo Consolidato ai sensi del articolo 10 dell’Exchequer and Audit Departments Act 1866.

  1. – (1) Nei casi in cui l’aliquota base per un qualsiasi anno di accertamento venga ridotta per i contribuenti scozzesi in virtù di una delibera del Parlamento, i pagamenti da corrispondere al Ministero in conformità con il presente articolo dovranno essere addebitati al Fondo Consolidato Scozzese.

(2) Gli importi dei pagamenti da effettuare con prelievi dal Fondo Consolidato Scozzese ai sensi del presente articolo, nonché le scadenze alle quali i versamenti dovranno essere effettuati, dovranno essere definiti dal Ministero e notificati ai Ministri Scozzesi non appena ciò risulti ragionevolmente fattibile dopo l’approvazione della delibera che prevede la riduzione alla quale essi fanno riferimento.

(3) Eventuali definizioni di importi e scadenze effettuate dal Ministero ai sensi del comma (2) per un qualsiasi anno di accertamento dovranno rispondere a quelle che il Ministero ritiene siano le necessità al fine di garantire che, nel corso dell’anno considerato, siano effettuati versamenti al Ministero che risultino pari in totale all’ammontare che, secondo le stime del Ministero, rappresenta l’ammanco di gettito derivante dall’imposizione sui redditi per quell’anno che risulta correttamente imputabile a una delibera del Parlamento.

(4) Ai sensi del presente articolo il Ministero dovrà adottare e mantenere provvedimenti in merito a:

(a) le modalità utilizzate per stimare l’ammanco di gettito derivante dalle imposte sul reddito per un qualsiasi anno di accertamento che risulta correttamente imputabile a una delibera del Parlamento,

(b) le circostanze in cui, e le modalità con le quali, sia possibile effettuare una revisione della stima del suddetto ammanco prima, o nel corso, dell’anno di accertamento alla quale essa fa riferimento,

  1. c) le modalità utilizzate per determinare l’ammontare di ciascun versamento da effettuare in relazione a eventuali stime del tipo predetto e

(d) le scadenze alle quali, e le modalità con le quali, i predetti importi devono essere versati al Ministero.

(5) I provvedimenti di cui al comma (4) possono comprendere disposizioni relative all’introduzione di rettifiche degli importi versati al Ministero, laddove eventuali stime effettuate ai sensi del presente articolo in relazione a un qualsiasi anno di accertamento (sia che si tratti dell’anno in corso o di un anno precedente) si rivelino inesatte.

(6) Prima di adottare o modificare eventuali provvedimenti ai sensi del comma (4) o (5), il Ministero dovrà consultarsi con i Ministri Scozzesi.

(7) Nel presente articolo l’espressione “entrate derivanti dalle imposte sul reddito” viene utilizzata nell’accezione prevista dal articolo 77.

(8) Le somme versate al Ministero in conformità col presente articolo dovranno essere trattate ai sensi del articolo 10 dell’ dell’Exchequer and Audit Departments Act 1866 (versamento, dopo l’effettuazione delle detrazioni specificate, delle entrate lorde nel Fondo Consolidato) come facenti parte delle entrate lorde del loro dipartimento.

  1. – (1) Con un’ordinanza il Tesoro potrà apportare ad eventuali decreti legislativi le modifiche che riterrà necessarie od opportune in seguito a:

(a) il fatto che il Parlamento abbia, o debba avere, il potere di approvare una delibera inerente a una modifica impositiva, oppure,

(b) il fatto (laddove ciò sia avvenuto) che il Parlamento abbia approvato una delibera di tal genere.

(2) Il Tesoro potrà, con un’ordinanza, adottare disposizioni:

(a) che escludano l’applicazione del articolo 73(2) in relazione a eventuali decreti legislativi e

(b) che apportino eventuali altre modifiche di qualsiasi decreto legislativo che considerino necessarie od opportune in relazione con, o ai sensi di, qualsiasi esclusione del tipo precedentemente indicato.

(3) Senza pregiudizio alcuno per il carattere generale dei poteri conferiti dalle precedenti disposizioni contenute nel presente articolo, un’ordinanza ai sensi del presente articolo potrà prevedere che, laddove venga approvata una qualsiasi delibera inerente a una modifica impositiva in relazione a un qualsiasi anno di accertamento, la predetta delibera non richieda alcuna variazione degli importi rimborsabili o detraibili ai sensi del articolo 203 della Legge relativa alle Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche e Giuridiche del 1988 (Income and Corporation Taxes Act 1988) (PAYE: Pay As You Earn: pagamento di imposta mediante ritenuta alla fonte) tra:

(a) l’inizio dell’anno considerato e

(b) la data successiva all’approvazione della delibera che potrà essere eventualmente specificata nell’ordinanza.

(4) Un’ordinanza ai sensi del presente articolo potrà, nella misura in cui il Tesoro lo consideri appropriato, avere effetto retroattivo a decorrere dall’inizio dell’anno di accertamento nel quale essa è stata emanata.

(5) Nel presente articolo, l’espressione “delibera inerente a una modifica impositiva” viene utilizzata nell’accezione prevista dal articolo 74.

Rimborso delle spese.

  1. – I Ministri Scozzesi potranno rimborsare a qualsiasi Ministro della Corona o Ministero del Governo le spese amministrative sostenute in virtù della presente Parte in qualsiasi momento successivo all’approvazione della presente Legge dal predetto Ministro o Ministero.

PARTE V

VARIE

Retribuzione dei Deputati al Parlamento e dei Membri dell’Esecutivo

  1. – (1) Il Parlamento dovrà prendere provvedimenti per il pagamento di stipendi ai membri del Parlamento e ai membri dell’Esecutivo Scozzese.

(2) Il Parlamento potrà prendere provvedimenti per il pagamento di gratifiche ai membri del Parlamento o ai membri dell’Esecutivo Scozzese.

(3) Il Parlamento potrà prendere provvedimenti per il pagamento di pensioni, liquidazioni o gratifiche a, o con riferimento a, qualsiasi persona che:

(a) abbia cessato di svolgere l’incarico di deputato al Parlamento o di membro dell’Esecutivo Scozzese, oppure

(b) abbia cessato di detenere quella carica, di svolgere quell’impiego o altro incarico in relazione con il Parlamento o l’Esecutivo Scozzese che il Parlamento potrà eventualmente definire , ma che continui ad essere un deputato al Parlamento o un membro dell’Esecutivo Scozzese.

(4) Tali provvedimenti potranno, in particolare, comprendere disposizioni per

(a) contributi o versamenti relativi alle pensioni, liquidazioni e gratifiche precedentemente indicati,

(b) l’istituzione e l’amministrazione (sia da parte dell’Ente Giuridico Parlamentare che con altre modalità) di uno o più piani di pensionamento.

(5) Nel presente articolo il termine “provvedimenti” è comprensivo di disposizioni:

(a) in virtù di una Legge del Parlamento Scozzese, oppure

(b) in virtù di una delibera del Parlamento che conferisca funzioni all’Ente Giuridico Parlamentare; e i riferimenti ai membri dell’Esecutivo Scozzese comprendono i Ministri Scozzesi di secondo livello.

  1. – (1) Il Parlamento dovrà garantire che l’ammontare dello stipendio pagabile a un deputato al Parlamento in conformità con il articolo 81 venga ridotto qualora gli spetti il pagamento di uno stipendio:

(a) ai sensi di una delibera (o una combinazione di delibere) di una qualsiasi delle due Camere del Parlamento relativa alla retribuzione dei membri di quella Camera, oppure

(b) ai sensi del articolo 1 della Legge sul Parlamento Europeo (Retribuzioni e Pensioni) del 1979 (European Parliament (Pay and Pensions) Act 1979) (retribuzione degli Europarlamentari del Regno Unito)

(2) Il Parlamento dovrà garantire che l’ammontare dello stipendio venga ridotto:

(a) a una proporzione particolare di quello che sarebbe altrimenti stato o a un ammontare particolare, oppure

(b) di una quota dell’eventuale stipendio pagabile al membro, come specificato nel comma (1)(a) o (b), di una proporzione particolare della suddetta quota, o di un altro ammontare particolare.

  1. – (1) Il Parlamento dovrà assicurare che le informazioni riguardanti le somme pagate in qualità di stipendi, gratifiche, pensioni o liquidazioni del tipo menzionato nel articolo 81 vengano pubblicate per ciascun esercizio finanziario.

(2) Nessun pagamento di stipendio o gratifiche del tipo menzionato nel articolo 81(1) o (2) dovrà essere corrisposto a una persona che, in virtù di quanto richiesto dal articolo 84, debba prestare giuramento a meno che non lo abbia fatto.

(3) Il comma (2) non inficia alcun diritto a pagamenti in relazione al periodo precedente al momento in cui la persona interessata ha prestato giuramento una volta che egli lo abbia fatto.

(4) Ai sensi dei Paragrafi 81 e 82, una persona che sia un deputato al Parlamento immediatamente prima dello scioglimento del Parlamento stesso dovrà essere trattata:

(a) qualora continui a detenere la carica in virtù del articolo 19(2) o del comma 1 dell’Appendice 2, come se fosse un deputato fino alla fine del giorno in cui egli cesserà di svolgere tale incarico e

(b) qualora egli non rientri nel comma (a), ma sia nominato candidato alle elezioni politiche successive, come se svolgesse l’incarico di deputato fino alla fine del giorno in cui si terranno le elezioni.

(5) Diversi provvedimenti potranno essere presi in conformità con il articolo 81 o 82 per casi differenti.

Altre disposizioni relative ai deputati al Parlamento, ecc.

  1. – (1) Una persona che venga eletta alla carica di deputato al Parlamento dovrà prestare giuramento di fedeltà (sia che abbia prestato o meno giuramento dopo essere stato eletto in una precedente occasione, o in altra veste e non come deputato del Parlamento).

(2) Egli dovrà farlo durante una seduta del Parlamento e non dovrà prender parte ad altri eventuali lavori del Parlamento finché non lo avrà fatto.

(3) Qualora non lo abbia fatto entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data della sua elezione, o entro un periodo più prolungato che il Parlamento gli potrà eventualmente aver concesso entro la fine del periodo precedentemente indicato, egli dovrà cessare di rivestire la carica di deputato al Parlamento (cosicché il suo seggio risulterà vacante).

(4) Ciascun Membro dell’Esecutivo Scozzese dovrà, al momento della nomina

(a) prestare giuramento ufficiale nella forma prevista dalla Legge sui Giuramenti Promissori del 1868 (Promissory Oaths Act 1868) e

(b) prestare giuramento di fedeltà.

(5) Ciascun Ministro Scozzese di secondo livello dovrà prestare giuramento di fedeltà al momento della nomina.

(6) I Sottoparagrafi (4) e (5) non richiedono che un deputato al Parlamento presti nuovamente giuramento di fedeltà qualora lo abbia già fatto in conformità con i suoi doveri di deputato.

(7) Nel presente articolo, i riferimenti alla prestazione del giuramento di fedeltà vanno intesi nel senso che il giuramento dovrà essere prestato nella forma prevista dalla Legge sui Giuramenti Promissori del 1868 (Promissory Oaths Act 1868).

  1. – (1) Nella Parte III dell’Appendice 1 allegata alla Legge sulle Giurie del 1974 (Juries Act 1974) (persone esonerabili di diritto dall’obbligo di prestare servizio come giurato), dopo le voci riportate sotto il titolo “Parlamento” sono inserite le diciture:

“Parlamento Scozzese ed Esecutivo Scozzese”

“Deputati al Parlamento Scozzese”

“Membri dell’Esecutivo Scozzese”

“Ministri Scozzesi di Secondo Livello”

(2) Nella Parte III dell’Appendice 1 allegata alla Legge sulla Riforma Legislativa (per la Scozia) (Disposizioni Varie) del 1980 (Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1980) (persone esonerabili di diritto dall’obbligo di prestare servizio come giurato), dopo le voci del Gruppo A sono inserite le diciture:

“GRUPPO AB

“Parlamento Scozzese ed Esecutivo Scozzese”

Deputati al Parlamento Scozzese;

(b) membri dell’Esecutivo Scozzese; e

  1. c) Ministri Scozzesi di Secondo Livello

Organizzazione a Westminster

  1. – (1)L’ Appendice 2 allegata alla Legge sui Collegi Elettorali Parlamentari del 1986 (Parliamentary Constituencies Act 1986) (Regolamenti inerenti alla ridistribuzione dei seggi) viene emendata come segue.

(2) Il Regolamento 1(2) (La Scozia non dovrà avere meno di 71 collegi elettorali) viene omesso.

(3) Dipo il Regolamento 3 viene inserito:

“3A. Un collegio elettorale che comprenda le Isole Orcadi o le Isole Shetland non dovrà comprendere un’intera area di governo locale o una sua parte all’infuori delle Isole Orcadi o delle Isole Shetland”; e, nel Regolamento 4, il punto “3” viene sostituito dal “3A”.

(4) Nell’ applicare il Regolamento 5 (quozienti elettorali per ciascuna parte del Regno Unito) alla Scozia ai fini della prima relazione della commissione per i Confini della Scozia (Boundary commission for Scotland) da presentarsi in conformità con quanto previsto dal articolo 3(1) della predetta Legge dopo l’applicazione del presente comma, l’espressione “quoziente elettorale” indica la cifra che, alla data di enumerazione riferita alla predetta relazione, costituisce il quoziente elettorale per l’Inghilterra.

(5) Nel comma 7 (le commissioni non hanno l’obbligo di dare piena attuazione a tutti i regolamenti), dopo il termine “regolamenti” viene inserito “(ad eccezione del Regolamento 3A)”.

  1. – (1) Nell’Appendice 2 allegata alla Legge sull’Interdizione della Camera dei Comuni del 1975 (House of Commons Disqualification Act 1975) (Cariche Ministeriali) e nella Parte III dell’Appendice 1 allegata alla Legge sugli Stipendi Ministeriali e di Altro Tipo del 1975 (Ministerial and Other Salaries Act 1975) (stipendi dei Giudici Supremi), dopo la voce relativa al Solicitor General (Sostituto Procuratore Generale) viene inserita la dicitura “Advocate General for Scotland” (l’Avvocato Generale per la Scozia).

(2) La validità di qualsiasi atto relativo all’Avvocato Generale (Advocate General) non è inficiata dal fatto che la predetta carica sia vacante.

(3) Qualora tale carica sia vacante, o qualora l’Advocate General (l’Avvocato Generale), sia per qualsiasi motivo incapace di agire, le sue funzioni dovranno poter essere esercitate da un altro Ministro della Corona che il Primo Ministro potrà indicare per iscritto.

Autorità Pubbliche Transfrontaliere

  1. – (1) I Paragrafi 53 e 118-121 non saranno applicabili con riferimento a eventuali funzioni che siano specificatamente esercitabili in relazione a un’Autorità pubblica transfrontaliera; e il articolo 118 non sarà applicabile con riferimento a qualsiasi funzione dell’Autorità predetta.

(2) Un Ministro della Corona dovrà consultare i Ministri Scozzesi prima di esercitare, con riferimento a un’autorità pubblica transfrontaliera, qualsiasi funzione specifica:

(a) che faccia riferimento a un’eventuale nomina o destituzione dell’autorità pubblica transfrontaliera interessata o di eventuali membri o responsabili dell’autorità pubblica transfrontaliera interessata, oppure

(b) il cui esercizio possa avere effetti sulla Scozia con modalità che non siano interamente riferibili a materie riservate.

(3) Qualsiasi autorità pubblica transfrontaliera o altra persona alla quale venga richiesto, in virtù di un decreto legislativo di pre-introduzione, o di un atto privilegiato, di presentare una qualsiasi relazione concernente una autorità pubblica transfrontaliera di fronte al Parlamento o a una delle due Camere del Parlamento dovrà presentare la suddetta relazione anche di fronte al Parlamento Scozzese.

(4) I Sottoparagrafi (1)-(3) sono applicabili fatto salvo quanto previsto da eventuali Ordinanze in Consiglio emanate ai sensi del articolo 89.

(5) Nella presente Legge, l’espressione “autorità pubblica transfrontaliera” indica un qualsiasi ente, ministero del governo, incarico o responsabile, che siano indicati in un’Ordinanza in Consiglio emanata da Sua Maestà ai sensi del presente articolo.

(6) Tale Ordinanza potrà indicare unicamente un ente, un ministero del governo, un incarico o un responsabile che

(al momento in cui è stata emanata l’Ordinanza) abbia, tra le altre, funzioni che siano esercitabili all’interno della Scozia o con riferimento ad essa e che non siano relative a materie riservate.

(7) Nel presente articolo:

Il termine “responsabile” va inteso anche nell’accezione di dipendente o altro incaricato, e il termine “relazione”è comprensivo anche di conti ed eventuali dichiarazioni.

  1. – (1) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà prendere provvedimenti in relazione a una autorità pubblica transfrontaliera, come Ella considererà necessario od opportuno in seguito alla presente Legge.

(2) Tali provvedimenti potranno, in particolare, includere disposizioni:

(a) che modifichino eventuali funzioni di un’autorità pubblica transfrontaliera oppure di un Ministro della Corona in relazione con una tale autorità,

(b) che conferiscano eventuali funzioni a un’autorità pubblica transfrontaliera, oppure a un Ministro della Corona o ai Ministri Scozzesi in relazione con una tale autorità,

  1. c) che modifichino la costituzione di un’autorità pubblica transfrontaliera,

(d) che modifichino l’applicazione del articolo 56(4) o 88(1), (2) o (3),

(e) affinché eventuali funzioni siano esercitabili da parte dei Ministri Scozzesi invece che di un Ministro della Corona, o dall’uno in concorso con l’altro, o da parte di entrambi congiuntamente, oppure ancora da parte di uno dei due con l’accordo di, o previa consultazione con, l’altro,

(f) che ripartiscano eventuali attivi e passivi,

(g) che impongano, o che consentano l’imposizione di, eventuali limiti o altre restrizioni in aggiunta a, o in sostituzione di, limiti o restrizioni esistenti,

(h) che prevedano l’addebito o l’esborso di somme con prelievo dal Fondo Consolidato Scozzese, o il versamento di importi nello stesso,

(in sostituzione di, o in aggiunta a, versamenti o prelievi dal Fondo Consolidato, o dal Fondo Nazionale Prestiti, o dalle risorse finanziarie erogate dal Parlamento),

(i) che richiedano l’effettuazione di pagamenti, con o senza interessi, da versarsi a un Ministro della Corona o nel Fondo Consolidato Scozzese o nel Fondo Nazionale Prestiti.

(3) Non dovrà essere fatta alcuna raccomandazione a Sua Maestà in Consiglio per l’emanazione di un’Ordinanza ai sensi del presente articolo in assenza di una precedente consultazione con l’autorità pubblica transfrontaliera interessata.

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile qualora una Legge del Parlamento Scozzese preveda che eventuali funzioni di un’autorità pubblica transfrontaliera non siano più esercitabili all’interno della Scozia o con riferimento ad essa.

(2) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà dare disposizioni:

(a) relativamente alla cessione di eventuali beni ai quali sia applicabile il presente articolo, oppure

(b) affinché una qualsiasi persona goda di quei diritti o interessi in relazione con eventuali beni ai quali sia applicabile il presente articolo, che Sua Maestà consideri opportuni (sia in relazione con una cessione che con altre modalità).

(3) Il presente articolo è applicabile a beni di appartenenza dell’autorità pubblica transfrontaliera interessata che ad opinione di Sua Maestà :

(a) siano detenuti o utilizzati del tutto o in parte per, o in relazione con, l’esercizio di una qualsiasi delle funzioni interessate, oppure

(b) non rientrino nel comma (a), ma, quando sono stati detenuti o utilizzati l’ultima volta per, o in relazione con, l’esercizio di una qualsiasi funzione, siano stati in tal modo detenuti o utilizzati per, o in relazione con, l’esercizio di una qualsiasi delle funzioni interessate.

(4) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà dare disposizioni per la cessione di eventuali obbligazioni:

(a) alle quali sia soggetta l’autorità pubblica transfrontaliera interessata , e

(b) che ad opinione di Sua Maestà siano state sostenute del tutto o in parte per, o in relazione con, l’esercizio di una qualsiasi delle funzioni interessate.

(5) Non dovrà essere fatta alcuna raccomandazione a Sua Maestà in Consiglio per l’emanazione di un’Ordinanza ai sensi del presente articolo in assenza di una precedente consultazione con l’autorità pubblica transfrontaliera interessata.

Varie

  1. – (1) Il Parlamento dovrà prendere provvedimenti per l’effettuazione di indagini relative a reclami o esposti pertinenti presentati ai suoi deputati con riferimento ad eventuali azioni intraprese da, o in nome di :

(a) un membro dell’Esecutivo Scozzese nell’esercizio di funzioni conferite ai Ministri Scozzesi, oppure

(b) qualsiasi altro responsabile dell’Amministrazione Scozzese.

(2) Ai sensi del comma (1), un reclamo o esposto sarà considerato pertinente qualora si tratti di un reclamo o esposto appartenente a una tipologia che potrebbe costituire oggetto di indagini ai sensi della Legge sul commissario Parlamentare del 1967 (Parliamentary commissioner Act 1967: Nel Regno Unito il Parliamentary commissioner è un funzionario nominato dal Parlamento – il primo fu nominato nel 1966 – perché indaghi sui reclami presentati dai cittadini contro il cattivo funzionamento degli organi o degli uffici amministrativi dello Stato. I reclami vengono inoltrati al funzionario da parlamentari, che a loro volta li ricevono dai loro elettori. N.d.T.) se venisse presentato a un membro della Camera dei Comuni in relazione a un Ministero del Governo o ad altra autorità alla quale la Legge è applicabile.

(3) Il Parlamento potrà prendere provvedimenti per l’effettuazione di indagini relative a reclami con riferimento a:

(a) qualsiasi azione intrapresa da, o in nome di, un responsabile dell’Ammministrazione Scozzese,

(b) qualsiasi azione intrapresa da, o in nome de, l’ente Giuridico Parlamentare,

  1. c) qualsiasi azione intrapresa da, o in nome di, un’Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste o priva di funzioni riservate, oppure

(d) qualsiasi azione riguardante la Scozia e non attinente a materie riservate che sia intrapresa da, o in nome di, una autorità pubblica transfrontaliera.

(4) Nel prendere i provvedimenti del tipo richiesto dal comma (1), il Parlamento dovrà tener conto (inter alia) della Legge del 1967.

(5) I Paragrafi 53 e 117-121 non saranno applicabili in relazione alle funzioni conferite in virtù, o ai sensi, della Legge del 1967.

(6) Nel presente articolo:

Il termine “azione” include anche una mancata azione (e le espressioni correlate dovranno essere interpretate di conseguenza),

Il termine “provvedimenti” indica disposizioni emanate in virtù di una legge del Parlamento Scozzese;

E i riferimenti alla Legge del 1967 sono applicabili alla predetta Legge così come essa ha effetto al momento dell’introduzione del presente articolo.

  1. – (1) Vi sarà un Tipografo Reale per la Scozia che dovrà

(a) esercitare le funzioni di Tipografo Reale in relazione alle Leggi del Parlamento Scozzese e della legislazione subordinata cui è applicabile il presente articolo e

(b) esercitare eventuali altre funzioni conferitegli in virtù della presente legge o di qualsiasi altro decreto legislativo.

(2) Nel comma (1), l’espressione “funzioni del Tipografo Reale” indicano le funzioni di tipografia e stampa in relazione a Leggi del Parlamento e alla legislazione subordinata del Tipografo Reale che stampa le Leggi del Parlamento.

(3) Il Tipografo Reale per la Scozia dovrà inoltre, in nome di Sua Maestà, esercitare i propri diritti e privilegi in relazione con:

(a) i diritti d’autore della Corona relativamente a Leggi del Parlamento Scozzese,

(b) i diritti d’autore della Corona relativamente alla legislazione subordinata alla quale è applicabile il presente articolo,

(c) i diritti d’autore della Corona relativamente a eventuali opere esistenti o future (esulanti dalla legislazione subordinata) realizzate nell’esercizio di una funzione che possa essere esercitata da qualsiasi responsabile, o membro dello staff, dell’Amministrazione Scozzese (o che sarebbe in tal modo esercitabile se la funzione non avesse cessato di esistere),

(d) altri diritti d’autore assegnati a Sua Maestà relativamente a opere realizzate in relazione con l’esercizio di funzioni da parte del predetto responsabile o membro.

(4) Il presente articolo è applicabile alla legislazione subordinata emanata, confermata o approvata:

(a) da un membro dell’Esecutivo Scozzese,

(b) da un’autorità pubblica scozzese con funzioni miste, o priva di funzioni riservate, oppure

  1. c) nell’ambito di competenze che costituiscano oggetto di “devolution” da parte di una persona diversa da un Ministro della Corona o di un membro o autorità del tipo predetto.

(5) Il Tipografo Reale che stampa le leggi del Parlamento dovrà detenere l’incarico di Tipografo Reale per la Scozia.

(6) I riferimenti contenuti nella presente legge a un’autorità pubblica scozzese sono altresì applicabili al Tipografo Reale per la Scozia.

Accordi di agenzia.

  1. – (1) Un Ministro della Corona potrà prendere accordi affinché una qualsiasi delle sue funzioni specificate sia esercitata in suo nome e per suo conto dai Ministri Scozzesi; e i Ministri Scozzesi potranno prendere accordi affinché una qualsiasi delle loro funzioni specificate sia esercitata in loro nome e per loro conto da un Ministro della Corona.

(2) Un accordo stipulato ai sensi del presente articolo non incide sulla responsabilità della persona relativamente all’esercizio delle proprie funzioni.

(3) Nel presente articolo:

Il termine “funzioni” non comprende la funzione di emanazione, conferma o approvazione della legislazione subordinata; l’espressione “Ministro della Corona” è comprensiva del Ministero del Governo;

Il termine “specificato” significa specificato in un’Ordinanza in Consiglio emanata da Sua Maestà ai sensi del presente comma; e il presente articolo è applicabile al Lord Advocate (Primo Magistrato) nella misura in cui è applicabile ai Ministri Scozzesi.

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile laddove un decreto legislativo di pre-introduzione preveda disposizioni che abbiano l’effetto di:

(a) richiedere che una qualsiasi ordinanza sia confermata da una Legge del Parlamento, oppure

(b) richiedere che una qualsiasi ordinanza (nell’accezione indicata nella Legge sulle Ordinanze Amministrative (Procedura Speciale) del 1945 (Statutory Orders (Special Procedure) Act 1945) ) sia soggetta a una procedura parlamentare speciale,

E il potere di emanare, confermare o approvare l’ordinanza in questione sia esercitabile dai Ministri Scozzesi in virtù del articolo 53.

(2) Le disposizioni dovranno avere effetto nella misura in cui esse facciano riferimento all’esercizio del potere di emanare, confermare o approvare l’ordinanza in virtù del articolo 53, come se richiedessero che l’ordinanza:

(a) venga confermata da una Legge del Parlamento Scozzese, oppure che

(b) (a seconda dei casi) essa sia soggetta alla procedura speciale che potrà essere eventualmente prevista in virtù, o ai sensi, di una tale Legge.

  1. – (1) Spetterà ancora al Primo Ministro di raccomandare a Sua Maestà la nomina di una persona alla carica di Lord Presidente del Supremo Tribunale Civile o di Lord Justice Clerk.

(2) Il Primo Ministro non dovrà raccomandare a Sua Maestà la nomina di nessuna persona la cui candidatura non sia stata proposta dal Primo Ministro Scozzese.

(3) Prima di indicare eventuali candidature per la predetta nomina, il Primo Ministro Scozzese dovrà consultare il Lord Presidente e il Lord Justice Clerk (a meno che, in un caso o nell’altro, la carica non sia vacante) .

(4) Spetta al Primo Ministro Scozzese, previa consultazione con il Lord Presidente, di raccomandare a Sua Maestà la nomina di una persona in qualità di :

(a) giudice del Supremo Tribunale Civile (all’infuori del Lord Presidente o del Lord Justice Clerk), oppure

(b) sceriffo principale o sceriffo (primo magistrato della Contea, nominato dalla Corona , N.d.T.).

(5) Il Primo Ministro Scozzese dovrà soddisfare eventuali requisiti in relazione con:

(a) un’eventuale proposta di candidatura ai sensi del comma (2), oppure

(b) una raccomandazione ai sensi del comma (4),

Imposti in virtù di eventuali decreti legislativi.

(6) I giudici del Supremo Tribunale Civile e il Presidente del Tribunale Immobiliare Scozzese potranno essere destituiti dall’incarico unicamente da Sua Maestà; ed eventuali raccomandazioni a Sua Maestà in merito alle suddette destituzioni dovranno essere presentate dal Primo Ministro Scozzese.

(7) Il Primo Ministro Scozzese dovrà presentare una raccomandazione del tipo precedentemente indicato qualora (e unicamente qualora) il Parlamento, su una mozione presentata dal Primo Ministro Scozzese, deliberi che la predetta raccomandazione debba essere avanzata.

(8) Dovranno essere presi provvedimenti affinché un tribunale costituito dal Primo Ministro Scozzese effettui indagini e presenti una relazione sull’eventuale non idoneità all’incarico di un giudice del Supremo Tribunale Civile, o del Presidente del Tribunale Immobiliare Scozzese, in ragione di una sua incapacità, negligenza nell’adempiere al proprio dovere, o condotta scorretta e affinché la relazione sia presentata al Parlamento.

(9) I predetti provvedimenti dovranno includere disposizioni:

(a) relative alla costituzione del tribunale da parte del Primo Ministro Scozzese quando ciò gli sia richiesto dal Lord Presidente e nelle altre circostanze che il Primo Ministro Scozzese riterrà appropriate e

(b) relativamente alla nomina alla presidenza del tribunale di un membro del Comitato Giudiziario che detenga, o abbia detenuto, uno qualsiasi degli incarichi ai quali si fa riferimento nel articolo 103(2),

E potranno includere disposizioni relative alla sospensione dall’incarico.

(10) Il Primo Ministro Scozzese potrà presentare una mozione ai sensi del comma (7) unicamente qualora

(a) egli abbia ricevuto da un tribunale costituito ai sensi del comma (8) una relazione scritta che concluda che la persona in questione non è idonea a svolgere l’incarico in ragione di una sua incapacità, negligenza nell’adempiere al proprio dovere, o condotta scorretta e che indichi le motivazioni che hanno condotto a tali conclusioni,

(b) laddove la persona in questione sia il Lord Presidente o il Lord Justice Clerk, qualora abbia consultato il Primo Ministro e

  1. c) qualora egli abbia soddisfatto eventuali altri requisiti imposti in virtù di un qualsiasi decreto legislativo.

(11) Nei Sottoparagrafi (8)-(10)

I termini “provvedimenti” e “disposizioni” indicano provvedimenti e disposizioni in virtù, o ai sensi, di una Legge del Parlamento Scozzese,

Il termine “tribunale” indica un tribunale di almeno tre persone.

  1. – (1) Il Tesoro potrà richiedere ai Ministri Scozzesi di fornire, entro il periodo di tempo che il Tesoro potrà ragionevolmente specificare, le informazioni, nella forma e approntate con le modalità, che il Tesoro potrà ragionevolmente specificare.

(2) Qualora le predette informazioni non si trovino in loro possesso o sotto il loro controllo, sarà loro dovere ai sensi del comma (1) di compiere ogni passo ragionevole al fine di soddisfare la richiesta.

  1. – (1) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà dare disposizioni affinché l’Ente Giuridico Parlamentare corrisponda dei versamenti ai partiti politici registrati allo scopo di assistere i deputati al Parlamento che sono collegati con i predetti partiti nell’espletamento delle loro mansioni parlamentari.

(2) L’Ente Giuridico non dovrà versare alcun importo a un partito in conformità con la predetta ordinanza qualora uno qualsiasi dei deputati al Parlamento che sia collegato con il Partito sia anche un membro dell’Esecutivo Scozzese o un Ministro Scozzese di secondo livello.

(3) Tuttavia una tale ordinanza potrà, in eventuali circostanze specificate nell’Ordinanza stessa, richiedere che non venga preso in considerazione il fatto che un qualsiasi membro che è collegato con un partito politico sia anche membro dell’Esecutivo Scozzese o un Ministro di Secondo Livello.

(4) Un’ordinanza del tipo precedentemente indicato potrà definire le circostanze in cui un deputato al Parlamento e un partito politico registrato debbano essere considerati collegati ai sensi del presente articolo.

Questioni Giuridiche

  1. Sarà applicabile l’Appendice 6 (che contiene disposizioni in materia di problemi di “devolution”)
  2. – (1) Potranno insorgere diritti e responsabilità tra la Corona con riferimento al Governo di Sua Maestà nel Regno Unito e la Corona con riferimento all’Amministrazione Scozzese in virtù di un contratto, in applicazione della legge o in virtù di un decreto legislativo come potranno insorgere tra i sudditi.

(2) Beni e obbligazioni potranno essere trasferiti tra la Corona in una delle vesti precedentemente citate e la Corona nell’altra veste, così come potranno essere trasferiti tra i sudditi; ed essi potranno insieme creare, variare o estinguere eventuali beni o passività come potranno farlo i sudditi.

(3) Procedimenti relativi a:

(a) eventuali beni o passività ai quali la Corona in una delle predette vesti abbia diritto o sia soggetta ai sensi del comma (1) o (2), oppure

(b) l’esercizio di, o il mancato esercizio di, eventuali funzioni esercitabili da parte di un responsabile della Corona in una delle predette vesti,

Potranno essere istituiti dalla Corona nell’una o nell’altra delle predette vesti; e la Corona nell’altra veste potrà costituirsi parte distinta nel procedimento.

(4) Il presente articolo è applicabile a un obbligo unilaterale nella misura in cui è applicabile a un contratto.

(5) Nel presente articolo:

Il termine “responsabile” in relazione con la Corona con riferimento al Governo di Sua Maestà nel Regno Unito indica qualsiasi Ministro della Corona o altro responsabile dipendente dalla Corona in tale veste e, in relazione con la Corona con riferimento all’Amministrazione Scozzese, indica qualsiasi responsabile dell’Amministrazione Scozzese,

Il termine “suddito” indica una persona che non agisca in nome e per conto della Corona.

  1. – (1) La presente Legge non consente a una persona:

(a) di intentare un’azione legale di fronte a una corte o un tribunale con la motivazione che un atto è incompatibile con i diritti della Convenzione, oppure

(b) di fare affidamento su uno qualsiasi dei diritti della Convenzione in un eventuale procedimento del tipo precedentemente indicato,

A meno che la persona predetta non risulti essere una vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (nell’accezione prevista dalla Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998) nel caso in cui l’azione legale relativa all’atto venga intentata presso la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.

(2) Il comma (1) non è applicabile al Lord Advocate (il Primo Magistrato in Scozia), all’Advocate General (l’Avvocato Generale), all’Attorney General (il Procuratore Generale), o all’Attorney General for Northern Ireland (il Procuratore Generale per l’Irlanda del Nord).

(3) La presente Legge non consente a una corte o a un tribunale di riconoscere il risarcimento di eventuali danni, in relazione a un atto che sia incompatibile con qualsiasi diritto della Convenzione, che tale corte o tribunale non potrebbe risarcire nel caso in cui sia applicabile il articolo 8(3) e (4) della Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998.

(4) Nel presente articolo il termine “atto” indica:

(a) l’emanazione di eventuale legislazione,

(b) qualsiasi altro atto o omissione, qualora si tratti di un atto o di un’omissione di un membro dell’Esecutivo Scozzese.

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile a :

(a) eventuali disposizioni di una Legge del Parlamento Scozzese, o di un Disegno della Legge predetta e

(b) a eventuali disposizioni contenute in parti di legislazione subordinata che sia stata emanata, confermata e approvata, o che si dichiari sia stata emanata, confermata ed approvata da un Membro dell’Esecutivo Scozzese, che possano essere interpretate in modo tale da risultare esulanti dalle competenze previste.

(2) Tali disposizioni dovranno essere interpretate in modo sufficientemente restrittivo da consentire di considerarle come rientranti nelle competenze previste, qualora tale interpretazione sia possibile, e dovranno essere applicate di conseguenza.

(3) Nel presente articolo il termine ”competenze”:

(a) in relazione con una Legge del Parlamento Scozzese, o un Disegno relativo a tale Legge indica la competenza legislativa del Parlamento e

(b) in relazione alla legislazione subordinata indica i poteri conferiti in virtù della presente Legge.

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile laddove un’eventuale corte o tribunale decidano che:

(a) una Legge del Parlamento Scozzese o eventuali disposizioni in essa contenute non rientrino nella competenza legislativa del Parlamento, oppure

(b) un membro dell’Esecutivo Scozzese non abbia il potere di emanare, confermare o approvare un provvedimento di legislazione subordinata che egli abbia dichiarato di aver emanato, confermato o approvato.

(2) La Corte o il Tribunale potranno emanare un’ordinanza:

(a) che elimini o limiti eventuali effetti retroattivi della sentenza, oppure

(b) che sospenda l’effetto della sentenza per un qualsiasi periodo di tempo o a qualsiasi condizione al fine di consentire la correzione del vizio.

(3) Nel decidere se emanare un’ordinanza ai sensi del presente articolo, la Corte o il Tribunale dovranno (inter alia) considerare in che misura eventuali persone che non sono parte in causa nel procedimento possano altrimenti esserne danneggiate. .

(4) Laddove una corte o un tribunale stiano considerando l’opportunità di emanare un’ordinanza ai sensi del presente articolo, essi dovranno disporre che ne venga data intimazione a:

(a) il Lord Advocate (il Primo Magistrato) e

(b) l’ufficiale giudiziario appropriato, laddove la sentenza di cui al comma (1) faccia riferimento a un problema di devolution (nell’accezione prevista dall’Appendice 6), a meno che la persona alla quale verrebbe data intimazione non sia una parte in causa nel procedimento.

(5) Una persona alla quale venga data intimazione ai sensi del comma (4) potrà partecipare in qualità di parte in causa nel procedimento nella misura in cui essa sia legata all’emanazione dell’ordinanza.

(6) Il comma 36 e 37 dell’Appendice 6 sono applicabili con le necessarie modifiche ai sensi dei Sottoparagrafi (4) e (5) nella misura in cui sono applicabili ai sensi della suddetta Appendice.

(7) Nel presente articolo:

Il termine “intimazione” è inclusivo di eventuali notifiche,

L’espressione “l’ufficiale giudiziario appropriato” significa:

(a) in relazione con procedimenti in Scozia, l’Advocate General (Avvocato Generale),

(b) con riferimento a procedimenti in Inghilterra e in Galles, l’Attorney General (il Procuratore Generale)

(c) con riferimento a procedimenti in Irlanda del Nord l’Attorney General (il Procuratore Generale) per l’Irlanda del Nord.

  1. – (1) Eventuali sentenze del Comitato Giudiziario nel corso di procedimenti in conformità con la presente Legge dovranno essere pronunciate in un processo a porte aperte e saranno vincolanti in tutte le azioni legali (all’infuori di procedimenti celebrati di fronte al Comitato).

(2) Nessun membro del Comitato Giudiziario dovrà presenziare alle sedute del Comitato e agire come membro del Comitato nel corso di procedimenti in conformità con la presente Legge a meno che non detenga o non abbia detenuto:

(a) la carica di Lord of Appeal in Ordinary (Barone della Camera dei Lords incaricato di aiutare i Lords nell’audizione degli appelli), oppure

(b) un’alta carica della magistratura in conformità con la definizione di cui al articolo 25 dell’Appellate Jurisdiction Act (Legge sulla Giurisdizione d’Appello) del 1876 (ignorando ai sensi del presente articolo il articolo 5 dell’Appellate Jurisdiction Act 1887 (Legge sulla Giurisdizione d’Appello del 1887).

(3) Con un’ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà:

(a) conferire al Comitato Giudiziario in relazione con i procedimenti in conformità con la presente Legge quei poteri che Sua Maestà consideri necessari o opportuni,

(b) applicare il Judicial committee Act 1833 (Legge sul Comitato Giudiziario del 1833), con riferimento a procedimenti in conformità con la presente Legge, con eccezioni o modifiche,

  1. c) emanare norme per il regolamento della procedura con riferimento a procedimenti in conformità con la presente Legge celebrati di fronte al Comitato Giudiziario.

(4) Nel presente articolo l’espressione “procedimenti in conformità con la presente Legge” indica quei procedimenti che siano relativi a una questione deferita al Comitato Giudiziario ai sensi del articolo 33 o i procedimenti previsti dall’Appendice 6.

Poteri supplementari

  1. – (1) La legislazione subordinata potrà prevedere quelle disposizioni che il legislatore considererà necessarie od opportune in seguito ad eventuali disposizioni emanate dal Parlamento Scozzese o in virtù di eventuali leggi del Parlamento Scozzese, oppure emanate in virtù della legislazione menzionata nel comma (2)

(2) La legislazione è legislazione subordinata in virtù di una Legge del Parlamento emanata da:

(a) un membro dell’Esecutivo Scozzese,

(b) un’autorità pubblica scozzese con funzioni miste o priva di funzioni riservate, oppure

  1. c) qualsiasi altra persona (all’infuori di un Ministro della Corona), qualora la funzione legislativa sia esercitabile nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”.
  2. – La legislazione subordinata potrà apportare quelle modifiche nell’ambito di eventuali decreti di pre-introduzione o atti privilegiati o eventuali altri atti o documenti che appaiano al legislatore necessari od opportuni in seguito all’emanazione della presente Legge.
  3. – (1) La legislazione subordinata potrà adottare quei provvedimenti (ivi inclusi, in particolare, provvedimenti che modifichino una funzione esercitabile da un Ministro della Corona) che il legislatore consideri appropriati al fine di consentire, o in altro modo agevolare, il trasferimento di una funzione ai Ministri Scozzesi in virtù del articolo 53 o 63.

(2) La legislazione subordinata ai sensi del comma (1) potrà, in particolare, adottare provvedimenti affinché qualsiasi funzione che:

(a) non risulti esercitabile separatamente all’interno della, o con riferimento alla, Scozia, sia in tal modo esercitabile, oppure

(b) che non risulti altrimenti esercitabile separatamente nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution” divenga in tal modo esercitabile.

(3) Il riferimento di cui al comma (1) al trasferimento di una funzione ai Ministri Scozzesi dovrà essere interpretato come se comprendesse la condivisione di una funzione con i Ministri Scozzesi o un suo altro adattamento.

(4) Non dovrà essere fatta alcuna raccomandazione a Sua Maestà in Consiglio di emanare, né alcun Ministro della Corona dovrà emanare, forme di legislazione subordinata ai sensi del presente articolo che modifichino una funzione di ottemperanza o applicazione di un obbligo menzionato nel comma (5) in assenza di una consultazione dei Ministri Scozzesi in merito alla modifica.

(5) L’obbligo è un obbligo internazionale, o un obbligo ai sensi del diritto comunitario, relativo al raggiungimento di un risultato definito per riferimento a una quantità (espressa in termini di ammontare, proporzione o rapporto numerico o in altro modo), ove la quantità faccia riferimento al Regno Unito (o a un’area che comprenda il Regno Unito, oppure ancora a un’area che consista di una parte del Regno Unito che include l’intera Scozia o una sua parte).

(6) Qualora la legislazione subordinata ai sensi del presente articolo modifichi una funzione di ottemperanza o applicazione di un tale obbligo internazionale in modo tale che la funzione che deve essere trasferita ai Ministri Scozzesi faccia riferimento unicamente al raggiungimento di quella quota parte del risultato da raggiungersi in ottemperanza all’obbligo che è specificata dalla legislazione, i riferimenti contenuti nel articolo 58 all’obbligo internazionale dovranno essere interpretati come riferimenti alla necessità di raggiungere la quota parte specificata del risultato.

(7) Qualora la legislazione subordinata ai sensi del presente articolo modifichi una funzione di ottemperanza o applicazione di un tale obbligo ai sensi del diritto comunitario, in modo tale che la funzione che deve essere trasferita ai Ministri Scozzesi faccia riferimento unicamente al raggiungimento di quella quota parte del risultato da raggiungersi in ottemperanza all’obbligo che è specificata dalla legislazione, i riferimenti contenuti nei Paragrafi 29(2)(d) e 57(2) e nel comma 1 dell’Appendice 6 al diritto comunitario dovranno essere interpretati come comprensivi di riferimenti alla necessità di raggiungere la quota parte specificata del risultato.

  1. La legislazione subordinata potrà adottare quei provvedimenti che il legislatore consideri necessari o opportuni in seguito a:

(a) l’emanazione di una Legge del Parlamento Scozzese o di una qualsiasi disposizione di una Legge del Parlamento Scozzese che non rientri, o che non possa rientrare, nella competenza legislativa del Parlamento, oppure

(b) qualsiasi esercizio dichiarato tale da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese delle sue funzioni che non costituisca, o non possa costituire, un esercizio, o un esercizio corretto delle funzioni predette.

  1. – (1) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà prendere provvedimenti affinché qualsiasi funzione esercitabile da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese sia esercitabile:

(a) da parte di un Ministro della Corona invece che da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese,

(b) da parte di un Ministro della Corona in concorso con un membro dell’Esecutivo Scozzese, oppure

  1. c) da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese unicamente con l’accordo di, o previa consultazione con, un Ministro della Corona.

(2) Laddove venga emanata un’Ordinanza ai sensi del comma (1)(a) o (b) in relazione con una funzione dei Ministri Scozzesi, del Primo Ministro Scozzese, o del Lord Advocate (Primo Magistrato) che sia esercitabile unicamente con l’accordo di, o previa consultazione con, una qualsiasi delle altre figure citate, la funzione dovrà, in assenza di disposizioni diverse previste dall’Ordinanza, poter essere esercitata dal Ministro della Corona senza la necessità di ottemperare al predetto requisito.

(3) Un’Ordinanza ai sensi del presente comma potrà, in particolare, prevedere che qualsiasi funzione esercitabile da parte di un Ministro della Corona in virtù di un’Ordinanza ai sensi del comma (1)(a) o (b) sia esercitabile a condizione che essa venga esercitata con l’accordo di, o previa consultazione con, un’altra persona.

(4) Il presente articolo non è applicabile ad eventuali funzioni residue del Lord Advocate (Primo Magistrato) che rientrino nel articolo 52(6)(a).

  1. – (1) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà prendere provvedimenti:

(a) relativamente alla cessione a un Ministro della Corona o a un ministero del Governo di eventuali beni che appartengano ai Ministri Scozzesi o al Lord Advocate (Primo Magistrato), oppure

(b) affinché un Ministro della Corona o un Ministero del Governo abbiano quei diritti o interessi in relazione con eventuali beni che appartengano ai Ministri Scozzesi o al Lord Advocate (Primo Magistrato) che Sua Maestà consideri appropriati (sia in relazione con una cessione che con altre modalità).

(2) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà prendere provvedimenti relativamente alla cessione, a un Ministro della Corona o a un Ministero governativo, di eventuali obbligazioni o passività alle quali siano soggetti i Ministri Scozzesi o il Lord Advocate (Primo Magistrato).

(3) Un’Ordinanza in Consiglio ai sensi del presente articolo potrà essere emanata unicamente in relazione con eventuali trasferimenti o condivisioni di funzioni di un membro dell’Esecutivo Scozzese in virtù del articolo 108 o in qualsiasi altra circostanza ove Sua Maestà consideri appropriato agire in tal senso ai sensi della presente Legge.

  1. – (1) Con un’ordinanza il Segretario di Stato potrà prendere provvedimenti affinché persone fisiche di qualsiasi tipologia specificata nell’Ordinanza vengano trattate, ai fini di una qualsiasi delle materie che costituiscono materie riservate in virtù del capoverso F della Parte II dell’Appendice 5, alla stregua di contribuenti scozzesi, o meno.

(2) Con un’ordinanza il Segretario di Stato potrà prendere provvedimenti, in relazione con qualsiasi anno di accertamento, affinché, a quei fini, l’aliquota base in relazione al reddito dei contribuenti scozzesi debba essere trattata alla stregua dell’aliquota specificata nell’ordinanza (invece dell’aliquota maggiorata o ridotta per quell’anno in virtù di eventuali delibere del Parlamento in conformità con il articolo 73 approvate dopo l’inizio dell’anno).

(3) Un’ordinanza ai sensi del presente articolo potrà essere applicabile a qualsiasi persona fisica, sia che la Scozia costituisca la parte del Regno Unito con la quale esse intrattengono i rapporti più stretti, o meno.

(4) Nel presente articolo l’espressione “contribuente scozzese” viene usata nell’accezione prevista dalla Parte IV.

  1. – (1) Con un’ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà prendere provvedimenti per, o in relazione con, la conservazione, la gestione e lo sfruttamento dei salmoni, delle trote, delle anguille e di altre specie ittiche d’acqua dolce nei Fiumi di Confine.

(2) Un’Ordinanza ai sensi del comma (1) potrà:

(a) escludere l’applicazione del articolo 53 in relazione con eventuali funzioni relative ai Fiumi di Confine,

(b) conferire il potere di emanare legislazione subordinata.

(3) In particolare, in virtù di tale Ordinanza potranno essere presi provvedimenti :

(a) che conferiscano qualsiasi funzione a un Ministro della Corona, ai Ministri Scozzesi o a un ente pubblico in relazione con i Fiumi di Confine,

(b) affinché qualsiasi funzione relativa ai Fiumi di Confine esercitabile da una qualsiasi persona sia invece esercitabile da una persona (o da un’altra persona) menzionata al comma (a),

(c) affinché qualsiasi funzione relativa ai Fiumi di Confine, esercitabile da una qualsiasi persona, possa essere esercitata in concorso, o congiuntamente, con, o con l’accordo di, o previa consultazione con, una persona (o con un’altra persona) menzionata nel comma (a).

(4) Nel presente articolo:

L’espressione “i Fiumi di Confine” indica i fiumi Tweed ed Esk,

l’espressione “funzione relativa ai Fiumi di Confine” indica una funzione conferita in virtù di qualsiasi decreto legislativo, nella misura in cui essa sia esercitabile in relazione ai Fiumi di Confine,

Il termine “conservazione”, con riferimento a salmoni, trote, anguille e specie ittiche d’acqua dolce, comprende anche la tutela del loro ambiente,

Le espressioni “anguille”, “specie ittiche d’acqua dolce”, “salmoni” e

“trote” vengono utilizzate nell’accezione prevista dalla Legge sulle Zone di Pesca d’Acqua Dolce e del Salmone del 1975 (Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975),

L’espressione “il fiume Tweed” ha lo stesso significato che viene attribuito alla stessa nel articolo 39 dalla Legge sulle Zone di Pesca d’Acqua Dolce e del Salmone del 1975 (Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975),

L’espressione “il fiume Esk” indica il fiume che porta lo stesso nome e che, per una parte del suo corso, costituisce il confine tra l’Inghilterra e la Scozia, includendo:

(a) i suoi affluenti (che ai sensi del presente documento comprendono il fiume Sark e i suoi affluenti) e

(b) quei corsi d’acqua situati verso terra lungo i limiti del suo estuario che sono definiti da un’Ordinanza ai sensi del comma (1),

Unitamente con le sue sponde;

E i riferimenti ai Fiumi di Confine includono qualsiasi parte degli stessi.

(5) Un’Ordinanza ai sensi del comma (1) potrà modificare le definizioni contenute nel comma (4) del fiume Tweed e del fiume Esk.

PARTE VI

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

Legislazione subordinata

112- (1) Qualsiasi potere di emanazione della legislazione subordinata conferito in virtù della presente Legge dovrà, in assenza di altre disposizioni relative alla persona da parte della quale il predetto potere sia esercitabile, poter essere esercitato da Sua Maestà in virtù di un’Ordinanza in Consiglio o da un Ministro della Corona in virtù di un’ordinanza.

(2) Tuttavia, il potere di emanazione della legislazione subordinata ai sensi del articolo 129(1) che preveda:

(a) lo stanziamento di somme che fanno parte del Fondo Consolidato Scozzese, oppure

(b) che somme ricevute da qualsiasi persona vengano stanziate a supporto degli importi assegnati come indicato nel comma (a),

Dovrà poter essere esercitato unicamente da Sua Maestà in virtù di un’Ordinanza in Consiglio.

(3) I riferimenti contenuti nella presente Legge a un potere aperto sono applicabili a un potere al quale faccia riferimento il comma (1) (e comprendono il potere di emanare legislazione subordinata ai sensi del comma 129(1), sia che la legislazione preveda le disposizioni di cui al comma (2), o meno).

(4) Un’Ordinanza in Consiglio emanata in virtù di un potere aperto potrà revocare, emendare o rimettere in vigore un’ordinanza, oltre che un’Ordinanza in Consiglio, emanate in virtù del predetto potere; e un’ordinanza emanata in virtù di un potere aperto potrà revocare, emendare o rimettere in vigore un’Ordinanza in Consiglio, oltre che un’ordinanza, emanate in virtù del predetto potere.

(5) Qualsiasi potere di emanazione della legislazione subordinata conferito in virtù della presente Legge dovrà, in relazione con il suo esercizio da parte di un Ministro della Corona o di un membro dell’Esecutivo Scozzese, essere esercitabile in virtù di una legge delegata.

  1. – I riferimenti a un potere contenuti nel presente articolo sono applicabili a un potere aperto e a eventuali altri poteri di emanazione della legislazione subordinata conferiti in virtù della presente Legge che siano esercitabili da Sua Maestà in Consiglio o da parte di un Ministro della Corona e comprendono eventuali poteri ampliati in virtù del presente articolo.

(2) Un potere potrà essere esercitato in modo tale da adottare disposizioni differenti per scopi diversi.

(3) Un potere (oltre che essere esercitabile in relazione a tutti i casi ai quali fa riferimento) potrà essere esercitato in relazione con:

(a) i casi soggetti a eccezioni specifiche, oppure

(b) eventuali casi particolari o classi di casi.

(4) Un potere include il potere di emanare:

(a) eventuali provvedimenti supplementari, accessori o indiretti e

(b) eventuali provvedimenti transitori, temporanei o restrittivi, che il legislatore consideri necessari o opportuni.

(5) Un potere potrà essere esercitato modificando:

(a) eventuali decreti legislativi o atti privilegiati,

(b) qualsiasi altro atto o documento,

Qualora la legislazione subordinata (o una legge delegata che la contenga) fosse soggetta ad una qualsiasi delle tipologie di procedure alle quali viene fatto riferimento nell’Appendice 7.

(6) Tuttavia un potere di modifica di decreti legislativi non si estende (in assenza di esplicite indicazioni in senso contrario) all’introduzione di modifiche alla presente Legge o di eventuali forme di legislazione subordinata emanate ai sensi della stessa.

(7) Un potere potrà essere esercitato in modo tale da prendere provvedimenti per la delega delle funzioni.

(8) Un potere comprende la facoltà di prendere provvedimenti in merito a eventuali somme da prelevarsi dal Fondo Consolidato Scozzese o da addebitare al Fondo.

(9) Un potere comprende la facoltà di prendere provvedimenti per il pagamento di importi prelevati dai fondi erogati dal Parlamento o relativamente a somme da addebitare al Fondo Consolidato e da prelevare dallo stesso.

(10) Un potere non potrà essere esercitato in modo tale da dare adito a eventuali reati penali punibili:

(a) dopo una condanna sommaria, con la detenzione per un periodo eccedente i tre mesi o con un’ammenda che superi l’importo indicato al livello 5 della scala standard,

(b) alla condanna o all’incriminazione, con un periodo di detenzione superiore a due anni.

(11) Il fatto che un potere venga conferito non pregiudica la portata di qualsiasi altro potere.

114 – (1) Un potere di emanazione della legislazione subordinata conferito da una qualsiasi delle disposizioni successive della presente Legge potrà essere esercitato modificando eventuali decreti facenti parte della presente Legge, o emanati ai sensi della stessa (a eccezione delle Appendici 4 e 5); Paragrafi 89, 104, 107, 108 e 129 (1).

(2) Il riferimento contenuto nel comma (1) a un potere di emanazione della legislazione subordinata include un potere ampliato in virtù del articolo 113.

(3) Un potere di emanazione della legislazione subordinata conferito da una qualsiasi delle disposizioni successive della presente Legge potrà essere esercitato in modo tale da prendere provvedimenti che abbiano effetto retroattivo: Paragrafi 30, 58(4), 104 e 107.

115 – (1) Sarà applicabile l’Appendice 7 (che definisce la procedura da applicarsi alla legislazione subordinata in conformità con la presente Legge in relazione con ciascuna Camera del Parlamento e del Parlamento Scozzese).

(2) Nonostante il fatto che la suddetta Appendice preveda che la legislazione subordinata in conformità con una disposizione particolare della presente Legge (o la Legge Delegata che la contiene) sia soggetta a qualsiasi tipologia di procedure in relazione con il Parlamento, le disposizioni che conferiscono il potere di emanare la suddetta legislazione potranno essere poste in vigore in qualsiasi momento successivo all’approvazione della presente Legge.

(3) Di conseguenza, eventuali forme di legislazione subordinata ( o la Legge Delegata che la contenga) emanate nell’esercizio del potere durante il periodo che inizia in quel momento e che termina immediatamente prima della principale data designata dovranno essere soggette ad eventuali altre tipologie di procedure (se esistenti) che potranno essere specificate nella legislazione subordinata emanata ai sensi del articolo 129(1).

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile in relazione alla legislazione subordinata in conformità con i Paragrafi 60, 62, 90 o 109 o con il articolo 2 dell’Appendice 2.

(2) Qualsiasi forma di legislazione subordinata di questo tipo potrà, in particolare:

(a) prevedere la creazione di diritti o interessi, o l’imposizione di obbligazioni o condizioni, in relazione a beni ceduti, o diritti o interessi acquisiti, in virtù della predetta legislazione,

(b) prevedere che eventuali beni, obbligazioni o condizioni siano definiti in conformità con la predetta legislazione,

  1. c) prendere provvedimenti (diversi da provvedimenti che impongano un onere da tassare) relativi al trattamento fiscale di qualsiasi operazione svolta in virtù della predetta legislazione.

(3) Non dovrà essere emanata alcuna ordinanza da parte di un Ministero della Corona in virtù del comma (2)c) , né dovrà essere fatta alcuna raccomandazione a Sua Maestà in Consiglio relativamente all’emanazione di un’Ordinanza in Consiglio in virtù del comma (2)(c), senza l’accordo del Tesoro.

(4) La legislazione subordinata alla quale è applicabile il presente articolo dovrà avere effetto in relazione a qualsiasi bene o obbligazione o passività alla quale essa faccia riferimento nonostante eventuali disposizioni (di qualsivoglia natura) che altrimenti impedirebbero, penalizzerebbero o limiterebbero la cessione dei predetti beni o obbligazioni.

(5) Eventuali diritti di prelazione, diritti di annullamento, diritti di restituzione o altri diritti analoghi non dovranno risultare applicabili o divenire esercitabili in seguito a eventuali cessioni di beni in virtù di qualsiasi forma di legislazione subordinata alla quale sia applicabile il presente articolo.

(6) Eventuali diritti del tipo precedentemente citato dovranno avere effetto nel caso di tali cessioni come se il cessionario e il cedente fossero lo stesso soggetto di diritto e come se non avesse avuto luogo alcuna cessione di beni.

(7) Un giusto risarcimento dovrà essere corrisposto ad eventuali persone in relazione con eventuali diritti del tipo precedentemente citato, che, in assenza del comma 5, sarebbero risultati applicabili in favore di, o sarebbero divenuti esercitabili da parte di, quella persona, ma che, in seguito all’applicazione del predetto comma, non possono conseguentemente operare in suo favore, oppure (a seconda dei casi) non possono divenire esercitabili da parte della suddetta persona.

(8) Eventuali risarcimenti pagabili in virtù del comma (7) dovranno essere versati dal cedente o dal cessionario o da entrambi.

(9) La legislazione subordinata ai sensi del presente comma potrà prevedere la definizione di eventuali controversie relative all’opportunità e, qualora questa venga accettata, all’entità, del risarcimento pagabile in virtù del comma (7), nonché relativamente alla persona alla quale, o da parte della quale, esso dovrà essere versato.

(10) I sottoparagrafi dal (4) al (9) sono applicabili in relazione alla creazione di diritti o interessi, o all’effettuazione di qualsiasi altra operazione, in relazione ai beni, nella misura in cui essi sono applicabili in relazione a una cessione di beni; e i riferimenti al cedente e al cessionario dovranno essere interpretati di conseguenza.

(11) Un certificato emesso dal Segretario di Stato che attesti che eventuali beni o obbligazioni siano stati ceduti o meno in virtù della legislazione subordinata ai sensi del articolo 60 o 62 o del comma 2 dell’Appendice 2 costituirà prova conclusiva dell’avvenuta cessione o (a seconda dei casi) del fatto che non ci sia stata una cessione.

(12) Un certificato emesso dal Segretario di Stato e dai Ministri Scozzesi che attesti che eventuali beni o obbligazioni siano stati ceduti o meno in virtù di un’Ordinanza in Consiglio ai sensi del articolo 90 o 109 costituirà prova conclusiva dell’avvenuta cessione, oppure, (a seconda dei casi) del fatto che non ci sia stata una cessione.

(13) Nel presente articolo l’espressione “diritto di restituzione” indica qualsiasi diritto in conformità con una disposizione relativa alla restituzione o alla reversione dii beni in circostanze specificate.

Modifiche generali di decreti legislativi

  1. Nella misura in cui ciò possa risultare necessario ai fini dell’esercizio di una funzione, o in seguito a un suo esercizio, da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”, eventuali decreti di pre-introduzione o atti privilegiati, e qualsiasi altro atto o documento dovranno essere interpretati come se i riferimenti a un Ministro della Corona (comunque descritto) fossero o includessero riferimenti ai Ministri Scozzesi.
  2. – (1) Il comma (2) è applicabile in relazione con l’esercizio, da parte di un Membro dell’Esecutivo Scozzese nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”, di una funzione relativa alla redazione, alla conferma o all’approvazione della legislazione subordinata.

(2) Qualora un decreto di pre-introduzione preveda :

(a) che qualsiasi atto, o che la bozza di qualsiasi atto stilato nell’esercizio della predetta funzione, debba essere presentato al Parlamento o a una delle due Camere del Parlamento,

(b) l’annullamento o l’approvazione di qualsiasi atto o bozza del tipo precedentemente citato in virtù di una delibera, o in conformità con una delibera, di una delle due Camere del Parlamento, oppure

  1. c) disposizioni che proibiscano la redazione di tale atto senza la predetta approvazione,

Tali disposizioni dovranno avere effetto, nella misura in cui esse facciano riferimento all’esercizio della funzione da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”, come se eventuali riferimenti in esse contenuti al Parlamento o a una delle due Camere del parlamento fossero riferimenti al Parlamento Scozzese.

(3) Laddove:

(a) una funzione relativa alla redazione, alla conferma o all’approvazione della legislazione subordinata conferita in virtù di un decreto di pre-introduzione possa essere esercitata da un’Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste, o priva di funzioni riservate e

(b) un decreto di pre-introduzione adotti le disposizioni, in relazione all’esercizio della funzione, di cui al comma (2) ,

Tali disposizioni dovranno avere effetto, nella misura in cui esse facciano riferimento all’esercizio della funzione da parte dell’Autorità predetta, come se eventuali riferimenti in esse contenuti al Parlamento o a una delle due Camere del Parlamento fossero riferimenti al Parlamento Scozzese.

(4) Laddove:

(a) una funzione relativa alla redazione, alla conferma o all’approvazione della legislazione subordinata conferita in virtù di un decreto di pre-introduzione possa essere esercitata nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”, da una persona diversa da un Ministro della Corona, da un membro dell’Esecutivo Scozzese, o da un’Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste, o priva di funzioni riservate e

(b) un decreto di pre-introduzione adotti le disposizioni, in relazione all’esercizio della funzione, di cui al comma (2) ,

Tali disposizioni dovranno avere effetto, nella misura in cui esse facciano riferimento all’esercizio della funzione da parte della persona predetta, nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”, come se eventuali riferimenti in esse contenuti al Parlamento o a una delle due Camere del Parlamento fossero riferimenti al Parlamento Scozzese.

(5) Qualora un decreto legislativo di pre-introduzione applichi la Legge sulle Leggi Delegate del 1946 (Statutory Instruments Act 1946), come se una funzione del tipo menzionato nei Sottoparagrafi (3) o (4) fosse esercitabile da parte di un Ministro della Corona, la predetta Legge dovrà essere applicabile, nella misura in cui la funzione sia esercitabile come indicato nel comma (a) del comma (3) o (a seconda dei casi) (4), come se la funzione fosse esercitabile da parte dei Ministri Scozzesi.

  1. – (1) Nel presente articolo l’espressione “funzioni scozzesi” significa:

(a) funzioni dei Ministri Scozzesi, del First Minister e del Lord Advocate (Primo Magistrato) che siano esercitabili nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”,

(b) funzioni di qualsiasi Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste, o priva di funzioni riservate.

(2) Fatto salvo quanto previsto dai Sottoparagrafi (3) e (5) , una disposizione di un decreto di pre-introduzione che:

(a) richieda o autorizzi il pagamento di una qualsiasi somma da prelevarsi dal Fondo Consolidato Scozzese o da finanziamenti erogati dal Parlamento, oppure

(b) richieda o autorizzi il versamento di una qualsiasi somma nel Fondo Consolidato,

Dovrà cessare di avere effetto in relazione con eventuali funzioni scozzesi.

(3) Una disposizione di un decreto di pre-introduzione che:

(a) addebiti eventuali somme al Fondo Consolidato,

(b) richieda il pagamento di una qualsiasi somma prelevata dal Fondo Consolidato senza ulteriori stanziamenti, oppure

  1. c) richieda o autorizzi il versamento di eventuali somme nel Fondo Consolidato da parte di una persona diversa da un Ministro della Corona,

Dovrà avere effetto in relazione con eventuali funzioni scozzesi come se prevedesse che la somma debba essere addebitata al Fondo Consolidato Scozzese o richiedesse che la somma venga prelevata da tale Fondo senza ulteriori approvazioni, o come se richiedesse o autorizzasse il versamento della stessa nel predetto Fondo (a seconda dei casi).

(4) I Sottoparagrafi (2) e (3) non sono applicabili al testo riportato dall’inizio del articolo 2(3) della Legge sulle Comunità Europee del 1972 (European Communities Act 1972) (Attuazione generale dei Trattati) fino a “tale obbligo comunitario”.

(5) Una disposizione di un decreto di pre-introduzione che autorizzi l’impiego di eventuali somme alla stregua di fondi erogati dal Parlamento, invece di prevederne il versamento nel Fondo Consolidato, dovrà avere effetto in relazione con eventuali funzioni scozzesi come se essa autorizzasse l’impiego dei predetti importi come se essi fossero stati prelevati dal Fondo Consolidato Scozzese in conformità con le norme previste dal articolo 65(1) invece di prevederne il versamento nel predetto Fondo.

(6) Laddove eventuali poteri di prestare denaro in conformità con un decreto di pre-introduzione siano esercitabili da parte dei Ministri Scozzesi, il comma (7) sarà applicabile ad eventuali somme che, ai fini dell’esercizio dei predetti poteri o in seguito ad esso (in assenza del suddetto comma), dovrebbero

(a) essere erogati dal Tesoro attingendo al Fondo Nazionale Prestiti, oppure

(b) essere versati nel predetto Fondo.

(7) I predetti importi saranno invece:

(a) prelevati dal Fondo Consolidato Scozzese senza ulteriori approvazioni, oppure

(b) versati nel predetto Fondo,

(a seconda dei casi).

  1. Una disposizione di un decreto di pre-introduzione che:

(a) richieda la disamina e la certificazione di eventuali conti, nonché la redazione di un relativa relazione da parte del Comptroller e Auditor General, o che richieda che essi siano accessibili allo stesso per un’eventuale ispezione, oppure

(b) richieda che lo stesso abbia accesso a qualsiasi altro documento per l’effettuazione di una disamina del tipo precedentemente indicato,

Dovrà avere effetto in relazione con eventuali funzioni scozzesi (nell’accezione attribuita nel articolo 119) come se i riferimenti al Comptroller e Auditor General fossero applicabili all’Auditor General for Scotland. (Presidente della Corte dei Conti per la Scozia).

  1. – (1) Il presente articolo è applicabile laddove:

(a) un decreto di pre-introduzione preveda che eventuali relazioni siano presentati al Parlamento o a una delle due Camere del Parlamento, e

(b) la relazione riguardi le funzioni scozzesi.

(2) Qualora la relazione riguardi unicamente le funzioni scozzesi, essa dovrà essere presentata invece al Parlamento Scozzese.

(3) In qualsiasi altro caso, essa dovrà essere presentata al Parlamento Scozzese oltre che al Parlamento, oppure (a seconda dei casi) a una delle due Camere del Parlamento.

(4) Nel presente articolo:

Il termine “relazione” include eventuali conti e dichiarazioni o rendiconti,

L’espressione “funzioni scozzesi” ha lo stesso significato che le viene attribuito nel articolo 119.

  1. – (1) In qualsiasi disposizione relativa all’applicazione di un eventuale decreto di pre-introduzione al demanio della Corona:

(a) i riferimenti a un Ministro della Corona o a un ministero del Governo dovranno essere interpretati come se comprendessero i Ministri Scozzesi e il Lord Advocate (Primo Magistrato in Scozia) e

(b) i riferimenti a un Ministro della Corona o a un ministero del Governo che hanno la gestione del demanio dovranno essere interpretati come se comprendessero qualsiasi membro dell’Esecutivo Scozzese che abbia la gestione del demanio.

(2) Nel presente articolo, l’espressione “Demanio della Corona” ha il significato attribuito dal articolo 242 della Legge sui Piani Regolatori per Città e Campagna (Scozia) del 1997 (Town and Country Planning (Scotland) Act 1997).

  1. Nel articolo 55 della Legge Finanziaria del 1987 (esenzione della Corona dall’imposta di bollo) (Finance Act 1987) i riferimenti a un Ministro della Corona dovranno essere interpretati come se includessero i Ministri Scozzesi, il Lord Advocate (Primo Magistrato) e l’Ente Giuridico Parlamentare.
  2. – (1) La legislazione subordinata potrà prevedere che eventuali disposizioni dei Paragrafi 94 e 117-122 non siano applicabili, o che siano applicabili con modifiche, nei casi che il legislatore consideri appropriati.

(2) La legislazione subordinata emanata da Sua Maestà in Consiglio o da un Ministro della Corona in conformità con la presente Legge potrà, in relazione con qualsiasi altra disposizione emanata in virtù della legislazione, prevedere anche che eventuali disposizioni dei Paragrafi 94 e 117-122 non siano applicabili, oppure che siano applicabili con delle modifiche.

Emendamenti e abrogazioni

  1. – (1) Sarà applicabile l’Appendice 8 (che introduce modifiche degli atti legislativi)

(2) I decreti legislativi di cui all’Appendice 9 sono abrogati nella misura prevista dalla suddetta Appendice.

Disposizioni finali

  1. – (1) Nella presente Legge:

Il termine “ente o organismo” include associazioni non costituite in società,

I termini “collegi elettorali” e “regioni” un relazione al Parlamento, indicano i collegi elettorali e le regioni di cui all’Appendice 1,

Il termine “membro di un collegio elettorale” indica un deputato al Parlamento per un collegio elettorale,

L’espressione “diritti della Convenzione” ha lo stesso significato attribuito dalla Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998 (Human Rights Act 1998),

Il termine “documento” indica qualsiasi supporto sul quale siano state registrate informazioni in qualsiasi forma (e i riferimenti alla produzione di un documento dovranno essere interpretati di conseguenza),

Il termine “decreto legislativo” comprende una Legge del Parlamento Scozzese, la legislazione dell’Irlanda del Nord (nell’accezione attribuita dalla Legge sull’Irlanda del Nord del 1998 (Northern Ireland Act 1998)) ed eventuali decreti legislativi facenti parte della legislazione subordinata; include inoltre eventuali decreti che facciano parte di una Legge del Parlamento, o della legislazione subordinata emanata in virtù di una Legge del Parlamento, in qualsiasi momento essa sia stata approvata o emanata,

Il termine “esercizio finanziario” indica un periodo di un anno che si conclude il 31 marzo,

Il termine “funzioni” comprende poteri ed obblighi e il termine “conferire”, in relazione alle funzioni, è utilizzato anche nell’accezione di imporre,

Il termine “Ministero del Governo” indica qualsiasi Ministero del Governo del Regno Unito,

L’espressione “Convenzione dei Diritti dell’Uomo” indica:

(a) la Convenzione per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, stipulata dal Consiglio d’Europa a Roma in data 4 novembre 1950 e

(b) i Protocolli allegati alla Convenzione,

Nella misura in cui essi abbiano effetto al momento in relazione al Regno Unito,

L’espressione “Ministro della Corona” comprende il Tesoro,

Il termine “modificare” viene utilizzato anche nell’accezione di emendare o abrogare,

Le espressioni “piano di pensionamento di lavoro”, “piano di pensionamento personale” e “piano di pensionamento dei servizi pubblici” hanno il significato attribuito dal articolo 1 della Legge sui Piani di Pensionamento del 1993 (Pension Schemes Act 1993), ma il riferimento ai dipendenti salariati nella definizione dei piani di pensionamento personale va inteso come se fosse applicabile a qualsiasi percettore di reddito,

Il termine “il Parlamento” indica il Parlamento Scozzese,

Il termine “parlamentare” in relazione ai collegi elettorali, alle elezioni e agli elettori, va considerato come se facesse riferimento al Parlamento del Regno Unito,

Il termine “atto privilegiato” indica un’Ordinanza in Consiglio, un’ingiunzione, un’autorizzazione, o altro atto emanato in virtù della prerogativa,

L’espressione “ principale data designata” indica la data designata in virtù di un’ordinanza ai sensi del articolo 130 che viene indicata dall’ordinanza come principale data designata,

Il termine “lavori” in relazione con il Parlamento include i lavori di qualsiasi comitato o sotto-comitato; il termine “beni” comprende diritti e interessi di qualsiasi tipo,

L’espressione “deputato regionale” indica un deputato al Parlamento per una regione,

Il termine “Scozia” comprende quella parte delle acque interne e del mare territoriale del Regno Unito che è adiacente alla Scozia,

L’espressione “Autorità Pubblica Scozzese” indica qualsiasi ente o organismo pubblico (ad eccezione dell’Ente Giuridico Parlamentare), carica pubblica o responsabile che detiene la suddetta carica, le cui funzioni, (in ciascun caso), siano esercitabili unicamente all’interno della Scozia o con riferimento ad essa,

Il termine “la zona scozzese” indica il tratto di mare all’interno dei limiti delle zone di pesca britanniche (vale a dire i limiti definiti in virtù, o ai sensi del articolo 1 della Legge sui Limiti delle Zone di Pesca del 1976 (Fishery Limits Act 1976) ) che è adiacente alla Scozia,

Il termine “regolamenti procedurali” indica i regolamentoi procedurali del Parlamento,

L’espressione “legislazione subordinata” ha lo stesso significato attribuito dalla Legge sull’Interpretazione del 1978 (Interpretation Act 1978) e comprende anche eventuali atti emanati in conformità con una Legge del Parlamento scozzese,

Il termine “tribunale”indica qualsiasi tribunale di fronte al quale possa essere intentata un’azione legale.

(2) Con un’Ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà definire, o prendere provvedimenti per la definizione, ai sensi della presente Legge, di eventuali confini tra le acque che vanno trattate come acque interne o mare territoriale del Regno Unito, o come un tratto di mare entro i limiti delle zone di pesca britanniche, adiacente alla Scozia, e quelle che non lo sono.

(3) Ai sensi della presente Legge:

(a) la questione relativa alla possibilità che un’eventuale funzione di un ente, di un Ministero del Governo, di una carica o di un responsabile, faccia riferimento a materie riservate dovrà essere definita in relazione allo scopo per il quale la funzione è esercitabile, con riguardo (inter alia) per i possibili effetti, in ogni circostanza, di un eventuale esercizio della funzione stessa, ma

(b) gli enti o organismi ai quali fa riferimento il comma 3 della Parte III dell’Appendice 5 debbono essere trattati come se tutte le loro funzioni fossero funzioni relative a materie riservate.

I riferimenti contenuti nella presente Legge al diritto privato scozzese sono applicabili alle seguenti aree del diritto civile della Scozia:

(a) i principi generali del diritto privato (incluso il diritto privato internazionale),

(b) il diritto della persona (incluse le persone fisiche, le persone legali e gli enti non costituiti in società),

  1. c) il diritto delle obbligazioni (inclusi gli obblighi derivanti da contratti, i casi di promessa unilaterale, di delitto, di indebito arricchimento e di negotiorum gestio)

(d) il diritto patrimoniale (inclusi i beni mobili, i beni trasmissibili per successione, i casi di amministrazione fiduciaria e il diritto di successione) e

(e) il diritto relativo alle azioni (ivi inclusi i casi di giurisdizione, ricorso legale, prove, procedura, diligenza, riconoscimento ed esecuzione delle ingiunzioni dei tribunali, legge sulla prescrizione di azioni e arbitrato),

E comprendono riferimenti al controllo giudiziario o giurisdizionale delle azioni amministrative.

(5) I riferimenti contenuti nella presente Legge al diritto penale scozzese sono applicabili a questioni attinenti a reati penali, problemi di giurisdizione, prove, procedure, ammende e sanzioni e al trattamento dei trasgressori.

(6) I riferimenti contenuti nella presente Legge e in qualsiasi altro decreto legislativo all’Amministrazione Scozzese sono applicabili ai responsabili dell’Amministrazione Scozzese e ai membri dello staff dell’Amministrazione Scozzese.

(7) Ai sensi della presente legge:

(a) i riferimenti ai responsabili nell’Amministrazione Scozzese sono applicabili a:

(i) i membri dell’Esecutivo Scozzese e ai Ministri Scozzesi di secondo livello e

(ii) i responsabili nell’Amministrazione Scozzese che detengono cariche non ministeriali e

(b) i riferimenti a membri dello staff dell’Amministrazione Scozzese sono applicabili allo staff delle persone menzionate nel comma (a).

(8) Ai sensi della presente Legge, le cariche dell’Amministrazione Scozzese che non costituiscono cariche ministeriali sono:

(a) l’Ufficiale di Stato Civile per la Scozia, il Funzionario Responsabile dei Registri della Scozia e il Funzionario Responsabile dell’Archivio di Stato della Scozia e

(b) qualsiasi altra carica del tipo specificato in un’Ordinanza in Consiglio emanata da Sua Maestà ai sensi del presente comma.

(9) Nella presente Legge:

(a) tutti quei diritti, poteri, responsabilità, obbligazioni e restrizioni di volta in volta creati, o derivanti da, o in conformità con, i Trattati Comunitari e

(b) tutti i rimedi giudiziari e le procedure di volta in volta previsti da, o in conformità con, i Trattati Comunitari

Sono definiti “norme del diritto comunitario”

(10) Nella presente Legge, l’espressione “obblighi internazionali” indica eventuali obblighi internazionali del Regno Unito diversi dall’obbligo di ottemperare a, e di applicare, le norme del diritto comunitario o i diritti della Convenzione.

(11) Nella presente Legge, l’espressione “in virtù di” comprende i termini “ai sensi di” e “in conformità con”.

  1. Nella presente Legge, le espressioni elencate nella colonna di sinistra hanno il significato attribuito da, o debbono essere interpretate in conformità con, le disposizioni elencate nella colonna di destra.

Espressione Disposizione della presente Legge

Legge del Parlamento Scozzese articolo 28 (1)

Advocate General (Avvocato Generale) articolo 32(4)

Presidente della Corte dei Conti per la Scozia articolo 69

Ente o organismo articolo 126(1)

In virtù di articolo 126(11)

Cancelliere e Vice-Cancelliere articolo 20 e comma 3 dell’Appendice 2

Diritto Comunitario articolo 126(9)

Collegi elettorali e membri di collegi elettorali articolo 126(1)

I diritti della Convenzione articolo 126 (1)

Autorità Pubblica Transfrontaliera articolo 88(5)

Competenza oggetto di “devolution” (in relazione all’esercizio di funzioni) articolo 54

Documento articolo 126(1)

Decreto legislativo Paragrafi 113(6) e 126(1)

Esercizio finanziario articolo 126(1)

Funzioni articolo 126(1)

Ministero del Governo articolo 126(1)

La Convenzione dei Diritti dell’Uomo articolo 126(1)

Obblighi internazionali articolo 126(10)

Comitato Giudiziario articolo 32(4)

Competenza legislativa articolo 29

Membro dell’Esecutivo Scozzese articolo 44(1)

Membri dello staff dell’Amministrazione Scozzese articolo 126(7)

Ministro della Corona articolo 126(1)

Modificare articolo 126(1)

Piano di pensionamento di lavoro, piano di pensionamento personale e piano di pensionamento dei servizi pubblici articolo 126(1)

Responsabili nell’Amministrazione Scozzese articolo 126(7)

Cariche nell’Amministrazione Scozzese che non costituiscono cariche ministeriali articolo 126(8)

Potere aperto articolo 112(3)

Il Parlamento articolo 126(1)

“parlamentare” (in relazione a collegi elettorali, elezioni e elettori) articolo 126(1)

L’Ente Giuridico Parlamentare articolo 21(1)

Decreto legislativo di pre-introduzione articolo 53(3)

Atto privilegiato articolo 126(1)

Presidente articolo 19

Principale data designata articolo 126(1)

Lavori articolo 126(1)

Beni articolo 126(1)

Lista regionale (in relazione a un partito) articolo 5(4)

Funzionario elettorale regionale articolo 12(6)

Voto regionale articolo 6(2)

Regioni e deputato regionale articolo 126(1)

Partito politico registrato articolo 5 (9)

Materie riservate Appendice 5

Funzioni residue (in relazione al Lord Advocate (Primo Magistrato)) articolo 52 (6)

Scozia articolo 126(1) e (2)

Diritto penale scozzese articolo 126(5)

Diritto privato scozzese articolo 126(4)

Amministrazione Scozzese articolo 126(6)

Ministri Scozzesi articolo 44(2)

Autorità Pubblica Scozzese articolo 126(1)

Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste o priva di funzioni riservate comma 1 e 2 della Parte III dell’Appendice 5

Sigillo Scozzese articolo 2(6)

La Zona Scozzese articolo 126(1)

Staff del Parlamento comma 3 dell’Appendice 2

Regolamenti procedurali articolo 126(1)

Legislazione subordinata articolo 126(1)

Tribunale articolo 126(1)

  1. – (1) Verranno pagati con i fondi erogati dal Parlamento:

(a) eventuali spese in cui sia incorso un Ministro della Corona in virtù della presente Legge e

(b) eventuali aumenti ascrivibili alla presente Legge degli importi pagabili attingendo ai fondi erogati con le modalità suddette in conformità con qualsiasi altro decreto legislativo.

(2) dovranno essere versate nel Fondo Consolidato eventuali somme ricevute da un Ministro della Corona in virtù della presente Legge che non risultino versabili nel Fondo Nazionale Prestiti.

  1. – (1) La legislazione subordinata potrà adottare quelle disposizioni che il legislatore consideri necessarie o opportune a fini transitori o temporanei in relazione con l’attuazione di eventuali disposizioni della presente Legge.

(2) Qualora una qualsiasi delle seguenti disposizioni dovesse entrare in vigore precedentemente all’attuazione (o alla piena attuazione) della Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998 (Human Rights Act 1998), la disposizione dovrà avere effetto, fino al momento in cui la predetta Legge non entri pienamente in vigore, nella stessa misura in cui essa avrà effetto successivamente a tale momento: Paragrafi 29(2)(d), 57(2) e (3), 100 e 126(1) e Appendice 6.

  1. – (1) I Paragrafi 19-43, le Parti II-V, i Pragrafi 117-124 e il articolo 125 (ad eccezione delle parti relative ai commi 10, 11, 19 e 23(1) e (6) dell’Appendice 8) dovranno entrare in vigore alla data eventualmente indicata dal Segretario di Stato con un’ordinanza.

(2) Ai sensi del presente articolo potranno essere indicate date diverse per scopi differenti.

  1. – Il articolo 25 viene ampliato con riferimento alla sola Scozia.
  2. La presente Legge potrà essere citata come Legge sulla Scozia del 1998 (Scotland Act 1998).

APPENDICI

APPENDICE 1

COLLEGI ELETTORALI, REGIONI E

DEPUTATI REGIONALI

Indicazioni generali

  1. Ai sensi della presente Legge, i collegi elettorali sono:

(a) le Isole Orcadi,

(b) le Isole Shetland e

  1. c) i collegi elettorali parlamentari della Scozia, ad eccezione dei collegi elettorali parlamentari che comprendono le isole succitate.
  2. – Ai sensi della presente Legge vi saranno otto regioni.

(2) Le predette regioni saranno costituite dagli otto collegi elettorali del Parlamento Europeo previste dall’Ordinanza sui Collegi Elettorali del Parlamento Europeo (Scozia) del 1996 (European Parliamentary Constituencies (Scotland) Order 1996).

(3) Per ciascuna regione verranno eletti sette deputati regionali.

(4) I sottoparagrafi (2) e (3) sono applicabili fatto salvo quanto previsto da eventuali Ordinanze in Consiglio in conformità con la Legge sui Collegi Elettorali Parlamentari del 1986 (Parliamentary Constituencies Act 1986) (a cui viene fatto riferimento nella presente Appendice con il termine di Legge del 1986 (1986 Act)), nella misura in cui la predetta Legge viene ampliata in virtù della presente Appendice.

Relazioni della commissione per i Confini

  1. – (1) Il presente comma è applicabile laddove la commissione per i Confini della Scozia (alla quale viene fatto riferimento nella presente Appendice con il termine “la commissione”) presenti una relazione al Segretario di Stato, in conformità con il articolo 3(1) o (3) della Legge del 1986, che raccomandi eventuali alterazioni relativamente ad eventuali collegi elettorali.

(2) Nella relazione la commissione dovrà raccomandare eventuali alterazioni:

(a) con riferimento a una qualsiasi regione,

(b) con riferimento al numero dei deputati regionali da eleggersi per una qualsiasi delle regioni, che, secondo l’avviso della commissione, risultino necessarie per poter dare effetto alle norme di cui al comma 7.

(3) Qualora, nel caso di una relazione ai sensi del articolo 3(1) o (3) della predetta Legge, la commissione non avanzasse alcuna raccomandazione nell’ambito del Sotto-comma (2), essa dovrà dichiarare nella relazione che, a suo avviso, non risulta necessaria alcuna alterazione in tal senso.

(4) Una relazione che avanzi una raccomandazione in merito a un’alterazione da introdurre all’interno di una qualsiasi regione dovrà dichiarare:

(a) la denominazione con la quale la commissione raccomanda che la regione debba essere nota e

(b) il numero di deputati regionali da eleggere per la regione.

(5) La commissione dovrà presentare eventuali relazioni che raccomandino qualsiasi alterazione dei collegi elettorali parlamentari al Parlamento.

  1. – (1) Un’Ordinanza in Consiglio ai sensi del articolo 4 della Legge del 1986 che abbia l’effetto di introdurre eventuali alterazioni in qualsiasi collegio elettorale del Parlamento, o che apporti eventuali alterazioni nell’ambito del comma 3(2), potrà entrare in vigore ai fini di qualsiasi elezione di deputati al Parlamento in data diversa da quella in cui entrerà in vigore ai fini di una qualsiasi elezione parlamentare; e il comma 1c) dovrà essere interpretato di conseguenza.

(2) L’entrata in vigore di una tale Ordinanza, nella misura in cui essa abbia l’effetto di introdurre un’alterazione in un qualsiasi collegio elettorale del Parlamento, o in cui apporti eventuali alterazioni nell’ambito del comma 3(2), non dovrà in alcun modo influire sull’elezione di eventuali deputati al Parlamento, o sulla costituzione del Parlamento, fino allo scioglimento dello stesso.

Notifiche

  1. – (1) Laddove la commissione abbia temporaneamente deciso di avanzare raccomandazioni che influiscano su una qualsiasi regione, essa dovrà pubblicare, su almeno un quotidiano che abbia diiffusione nella regione stessa, una notifica che dichiari:

(a) l’effetto delle raccomandazioni proposte e (eccetto nel caso in cui la commissione si proponga di raccomandare che non venga apportata alcuna alterazione nell’ambito del comma 3(2)) che una copia delle raccomandazioni è diponibile per un’eventuale ispezione in una o più località specificate all’interno della regione e

(b) che eventuali rimostranze relative alle raccomandazioni proposte potranno essere presentate alla commissine entro il periodo di un mese successivo alla pubblicazione della notifica;

E la commissione dovrà prendere in considerazione eventuali rimostranze debitamente presentate in conformità con eventuali notifiche del tipo succitato.

(2) Laddove la commissione riveda eventuali raccomandazioni proposte dopo averne pubblicato notifica ai sensi del Sotto-comma (1), la commissione dovrà nuovamente ottemperare al suddetto sotto-comma in relazione alle raccomandazioni sottoposte a revisione, come se non fosse stata pubblicata alcuna notifica precedente.

Inchieste locali

  1. (1) La commissione potrà, qualora lo ritenga opportuno, provvedere allo svolgimento di un’inchiesta locale con riferimento a una qualsiasi regione.

(2) Qualora, alla pubblicazione di una notifica ai sensi del comma 5(1), relativa a una raccomandazione di eventuali alterazioni nell’ambito del comma 3(2), la commissione riceva eventuali rimostranze che sollevino obiezioni contro la raccomandazione proposta:

(a) da parte di un’autorità interessata, oppure

(b) da parte di un gruppo di 500 o più elettori,

La commissione non dovrà avanzare la raccomandazione a meno che non sia stata svolta un’inchiesta con riferimento alla regione successivamente alla pubblicazione della notifica.

(3) Qualora l’inchiesta locale sia stata svolta, con riferimento alla regione, prima della pubblicazione della notifica ai sensi del comma 5(1), il Sotto-comma 2 non dovrà risultare applicabile qualora la commissione, dopo aver considerato le materie discusse nel corso dell’inchiesta locale, la natura delle rimostranze ricevute alla pubblicazione della notifica, nonché eventuali altre circostanze pertinenti, sia dell’opinione che un’ulteriore inchiesta locale non sarebbe giustificata.

(4) Nel presente comma, in relazione con eventuali raccomandazioni:

L’espressione “autorità interessata” indica il Consiglio operante per un’area che sia del tutto o in parte inclusa nella regione toccata dalla raccomandazione e

Il termine “elettore” indica un elettore ai fini di un’elezione di deputati al Parlamento in un qualsiasi collegio elettorale incluso nella regione.

(5) I Paragrafi 210(4) e (5) della Legge sul Governo Locale (Scozia) del 1973 (Local Government (Scotland) Act 1973) (presenza di testimoni durante le inchieste) dovranno essere applicabili con riferimento ad eventuali inchieste locali tenute ai sensi del presente comma.

Le norme

  1. – (1) Le norme menzionate nel comma 3 sono:
  2. Un collegio elettorale dovrà rientrare interamente in una regione.
  3. L’elettorato regionale di una qualsiasi regione dovrà essere numericamente più simile possibile all’elettorato regionale di ciascuna delle altre regioni, nella misura in cui ciò risulti ragionevole avendo riguardo, ove opportuno, per considerazioni geografiche particolari.
  4. Nella misura in cui ciò risulti ragionevole e fattibile da un punto di vista pratico, il rapporto numerico esitente tra il numero dei seggi dei deputati regionali e il numero dei seggi dei deputati dei collegi elettorali dovrà essere contenuto tra 56 e 73.
  5. Il numero dei seggi dei deputati regionali per una regione dovrà essere pari a:

(a) un ottavo del numero totale dei seggi dei deputati regionali, oppure

(b) (qualora il numero totale non sia esattamente divisibile per otto) o a un ottavo del numero più elevato che risulti essere inferiore al numero totale ed esattamente divisibile per otto, oppure il numero prodotto sommando uno a un ottavo del numero più elevato precedentemente indicato (come previsto dai Sotto-commi (2)-(4)).

(2) Qualora il numero totale dei seggi dei deputati regionali non sia esattamente divisibile per otto, la commissione dovrà calcolare la differenza tra:

(a) il numero totale dei seggi dei deputati regionali e

(b) il numero più elevato che risulti essere inferiore al suddetto numero totale ed esattamente divisibile per otto,

E il risultato darà il numero di seggi residui che dovranno essere ridistribuiti dalla commissione.

(3) La commissione non dovrà ridistribuire più di un seggio residuo per regione.

(4) La commissione dovrà dividere l’elettorato regionale per ciascuna regione per l’aggregato di:

(a) il numero di collegi elettorali esistenti nella regione e

(b) un ottavo del numero più elevato che risulti essere inferiore al numero totale dei seggi dei deputati regionali ed esattamente divisibile per otto,

E, nel ridistribuire il seggio o i seggi residui per una o più regioni, essa dovrà considerare l’opportunità di ridistribuire il seggio o i seggi residui alla regione, o alle regioni, per le quali il suddetto calcolo produce la cifra o le cifre più elevate.

  1. – (1) Ai fini di eventuali relazioni della commissione con riferimento a una regione, l’elettorato regionale è dato dal numero di persone:

(a) i cui nomi compaiono, alla data del conteggio, sui registri degli elettori per il governo locale e

(b) che sono registrati ad indirizzi situati entro un collegio elettorale incluso nella regione.

(2) Nel Sotto-comma (1), l’espressione “data del conteggio” indica la data alla quale verrà pubblicata la notifica relativa alla relazione in conformità con il articolo 5(1) della Legge del 1986.

APPENDICE 2

ENTE GIURIDICO PARLAMENTARE SCOZZESE

Membri

  1. Una persona nominata in conformità con il articolo 21(2)(b) dovrà rimanere in carica fino alla designazione di un altro deputato al Parlamento in sua vece, a meno che questi non rassegni precedentemente le proprie dimissioni, non cessi di essere un deputato al Parlamento con modalità diverse da uno scioglimento, o non sia destituito dalla carica con una delibera del Parlamento.

Beni

  1. – (1) L’Ente Giuridico potrà detenere beni.

(2) La legislazione subordinata potrà prevedere:

(a) la cessione all’Ente Giuridico di eventuali beni che appartengano a un Ministro della Corona o a un Ministero del Governo, oppure

(b) che l’Ente Giuridico abbia quei diritti o interessi in relazione con eventuali beni che appartengano a un Ministro della Corona o a un Ministero del Governo che il legislatore consideri appropriati (sia in relazione a una cessione che con altre modalità).

(3) La legislazione subordinata ai sensi del Sotto-comma (2) in relazione a eventuali beni potrà prevedere la cessione all’Ente Giuridico di eventuali obbligazioni relative ai beni alle quali sia soggetto un Ministro della Corona o un Ministero del Governo e che sussistano nel periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore della legislazione subordinata.

(4) La legislazione subordinata ai sensi del Sotto-comma (2) potrà essere emanata soltanto qualora il legislatore consideri opportuno farlo al fine di consentire all’Ente Giuridico di esercitare le proprie funzioni, o di facilitarne l’esercizio, o in relazione con l’esercizio, effettivo o previsto, delle stesse.

Staff

  1. – (1) L’Ente Giuridico dovrà nominare dei Vice-Cancellieri e potrà designare altri membri dello staff.

(2) Il Cancelliere e altre persone nominate dall’Ente Giuridico vengono indicati nella presente Legge con il termine di “staff” del Parlamento.

(3) Spetta all’Ente Giuridico di definire i termini e le condizioni per la nomina dello staff del Parlamento, ivi inclusi i provvedimenti relativi al pagamento di pensioni, indennità o gratifiche in favore di, o in relazione a, eventuali persone che non facciano più parte dello staff del Parlamento.

(4) In particolare, l’Ente Giuridico potrà:

(a) versare contributi o effettuare pagamenti ai fini dell’erogazione delle suddette pensioni, indennità o gratifiche,

(b) creare e amministrare uno o più piani di pensionamento.

Poteri

  1. – (1) Fatto salvo quanto previsto dal Sotto-comma (4), l’Ente Giuridico potrà adottare tutte le misure che ritenga necessarie o convenienti al fine di espletare le proprie funzioni, o in relazione a tale espletamento.

(2) Tali misure comprendono, in particolare.

(a) la stipula di contratti,

(b) l’effettuazione di addebiti per beni e servizi,

(c) l’investimento di somme non immediatamente richieste in relazione con l’espletamento delle proprie finzioni e

(d) l’accettazione di donazioni.

(3) L’Ente Giuridico potrà vendere beni o fornire servizi e potrà prendere accordi per la vendita di beni o la prestazione di servizi, al pubblico.

(4) L’Ente Giuridico potrà contrarre prestiti in Sterline ricorrendo allo strumento dello scoperto con fido o con altre modalità, allo scopo di far fronte a temporanee eccedenze di spesa rispetto agli importi altrimenti disponibili per la copertura delle spese suddette.

(5) L’Ente Giuridico potrà contrarre prestiti in danaro unicamente ai sensi del Sotto-comma (4) e potrà contrarre prestiti in conformità con il suddetto Sotto-comma unicamente con l’approvazione generale o speciale del Parlamento.

Delega

  1. L’Ente Giuridico potrà delegare eventuali sue funzioni al Presidente o al Cancelliere.

Lavori e disbrigo degli affari

  1. – (1) La validità di eventuali atti dell’Ente Giuridico non dovrà essere inficiata da eventuali cariche vacanti tra i membri, né da eventuali vizi di nomina, o inerenti alle qualifiche di appartenenza, di eventuali membri.

(2) L’Ente Giuridico potrà definire la propria procedura.

(3) Il Presidente presiederà le riunioni dell’Ente Giuridico, ma quest’ultimo potrà nominare un altro dei suoi membri alla Presidenza qualora la carica di Presidente risulti vacante, oppure qualora il Presidente sia per qualsiasi motivo incapace di agire.

Status della Corona

  1. – (1) Con un’ordinanza in Consiglio Sua Maestà potrà dare disposizioni affinché l’Ente Giuridico venga trattato da tutti i punti di vista come un organismo della Corona ai sensi di qualsiasi decreto legislativo.

(2) In particolare l’Ordinanza potrà, ai sensi di qualsiasi decreto legislativo, prevedere:

(a) che l’impiego alle dipendenze dell’Ente Giuridico venga trattato alla stregua di un impiego alle dipendenze dell’Ente Giuridico come organismo della Corona

(b) che le proprietà fondiarie detenute, utilizzate o gestite dall’Ente Giuridico, o le operazioni svolte da, o in nome e per conto de, l’Ente Giuridico, siano trattate (a seconda dei casi) come proprietà fondiarie detenute, utilizzate o gestite, o operazioni svolte da, o in nome e per conto de, l’Ente Giuridico come organismo della Corona.

(3) Ai sensi del presente comma, l’espressione “organismo della Corona” indica un organismo che è dipendente o agente della Corona e include un Ministero del Governo.

APPENDICE 3

REGOLAMENTI PROCEDURALI E AFFINI; ULTERIORI DISPOSIZIONI

Mantenimento dell’ordine

  1. (1) I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni per il mantenimento dell’ordine durante i lavori del Parlamento, tra cui disposizioni relative a:

(a) la prevenzione di una condotta che possa costituire un reato penale, o un caso di vilipendio del Tribunale e

(b) una norma in attesa di definizione legale.

(2) Le suddette disposizioni potranno prevedere l’esclusione di un Deputato dai lavori del Parlamento.

Sospensione di diritti e privilegi

  1. I regolamenti procedurali potranno contenere disposizioni per la sospensione, con riferimento a un deputato al Parlamento, dei diritti e privilegi di cui egli gode in qualità di deputato.

Lavori a porte aperte

  1. – (1) I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni che richiedano che i lavori del Parlamento si svolgano pubblicamente, tranne che nelle circostanze eventualmente previste dai regolamenti procedurali.

(2) I regolamenti procedurali potranno contenere disposizioni relative alle condizioni che devono essere soddisfatte da parte di qualsiasi membro del pubblico presente ai lavori del Parlamento, tra cui disposizioni relative all’esclusione dai lavori di qualsiasi membro del pubblico che non ottemperi alle predette condizioni.

Relazioni e pubblicazione dei verbali dei lavori

  1. I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni per la redazione di relazioni sui lavori del Parlamento e per la pubblicazione delle suddette relazioni.

Il Presidente e i suoi Sostituti

  1. I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni che assicurino che il Presidente e i suoi Sostituti non rappresentino tutti lo stesso partito politico.

Comitati

  1. – (1) I regolamenti procedurali che prevedono la nomina di comitati potranno contenere disposizioni che prevedano che i suddetti Comitati abbiano il potere di designare sotto-comitati.

(2) I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni che assicurino che, nel nominare i membri dei comitati e dei sotto-comitati, si abbia riguardo per l’equilibrio tra i partiti politici in seno al Parlamento.

(3) I regolamenti procedurali potranno contenere disposizioni per l’esclusione dai lavori di un comitato o di un sotto-comitato di un deputato al Parlamento che non sia un membro del comitato o del sotto-comitato.

Interessi della Corona

  1. I regolamenti procedurali dovranno contenere disposizioni che assicurino che un progetto di legge che contenga provvedimenti i quali, qualora il progetto di legge fosse un progetto di legge per una Legge del Parlamento, richiederebbero il consenso di Sua Maestà, del Principe e Steward di Scozia, o del Duca di Cornovaglia, non venga approvato a meno che tale consenso non sia stato espresso al Parlamento.

APPENDICE 4

DECRETI LEGISLATIVI ECC. PROTETTI DA MODIFICHE

PARTE I

LE DISPOSIZIONI PROTETTE

Decreti particolari

  1. – (1) Una Legge del Parlamento Scozzese non può modificare, o conferire il potere in virtù della legislazione subordinata di modificare, una qualsiasi delle seguenti disposizioni.

(2) Le disposizioni sono:

(a) Gli Articoli 4 e 6 della Legge sull’Unione con la Scozia del 1706 (Union with Scotland Act 1706) e della Legge sull’Unione con l’Inghilterra del 1707 (Union with England Act 1707), nella misura in cui essi fanno riferimento alla libertà di commercio,

(b) la Legge sulla Procedura relativa alla Legislazione inerente a interessi locali (Scozia) del 1936,

  1. c) le seguenti disposizioni della Legge sulle Comunità Europee del 1972 (European Communities Act 1972):

articolo 1 e Appendice 1,

articolo 2, all’infuori del comma (2), le parole successive alla dicitura “tale obbligo comunitario” nel comma

(3) e le parole “fatto salvo quanto previsto dall’Appendice 2 allegata alla presente Legge” nel comma (4),

Il articolo 3(1) e (2) ,

Il articolo 11(2),

(d) i commi 5(3)(b) e 15(4)(b) dell’Appendice 32 allegata alla Legge sul Governo Locale, la Pianificazione e le Proprietà Fondiarie del 1980 (Local Government, Planning and Land Act 1980) (designazione edlle zone d’impresa),

(e) i Paragrafi 140A-140G della Legge sull’Amministrazione della Previdenza Sociale del 1992 (Social Security Administration Act 1992) (riduzione dei canoni di locazione e sussidi per indennità di alloggio e e benefici d’imposta locali),

(f) La Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998 (Human Rights Act 1998).

Le norme di diritto relative alle materie riservate

2 – (1) Una Legge del Parlamento Scozzese non può modificare, o conferire il potere in virtù della legislazione subordinata di modificare, le norme di diritto relative alle materie riservate.

(2) Nel presente comma, l’espressione “ Le norme di diritto relative alle materie riservate” significa:

(a) qualsiasi decreto legislativo il cui oggetto sia una materia riservata e che faccia parte di una Legge del Parlamento o di legislazione subordinata in conformità con una Legge del Parlamento ed

(b) eventuali norme di legge che non siano contenute in un decreto legislativo e il cui oggetto sia una materia riservata,

E nel presente sotto-comma l’espressione “Legge del Parlamento” non è inclusiva della presente Legge.

(3) Il Sotto-comma (1) è applicabile in relazione a una norma del diritto privato scozzese o del diritto penale scozzese (sia essa contenuta in un decreto legislativo, o meno) unicamente nella misura in cui la norma in questione sia in relazione particolare con una materia riservata, oppure l’oggetto della norma sia:

(a) interessi su importi dovuti in relazione a imposte, o tasse erariali sui consumi e rimborsi delle predette imposte o tasse erariali, oppure

(b) gli obblighi, in relazione a piani di pensionamento personali o di lavoro, degli amministratori fiduciari o dei dirigenti.

(4) Il Sotto-comma (3)(b) si estende a casi in cui eventuali passività in conformità con ordinanze emanate in procedimenti matrimoniali, o accordi stipulati tra le parti contraenti un matrimionio, debbano essere soddisfatti attingendo alle consistenze attive del piano.

  1. – (1) Il comma 2 non è applicabile a modifiche che:

(a) siano secondarie, o conseguenti, a disposizioni emanate (sia in virtù della Legge in questione, che di un altro decreto legislativo) che non siano relative a materie riservate e

(b) che non esplichino un maggiore effetto su materie riservate di quanto non sia necessario per conseguire lo scopo della disposizione.

(2) Nel determinare ai sensi del Sotto-comma (1)(b) che cosa sia necessario per conseguire lo scopo di una disposizione, non dovrà essere preso in considerazione nessun altro potere legislativo all’infuori del potere del Parlamento

La presente Legge

  1. – (1) Una Legge del Parlamento Scozzese non può modificare, o conferire il potere in virtù della legislazione subordinata di modificare, la presente Legge.

(2) Il presente comma non è applicabile a eventuali modifiche dei Paragrafi 1(4), 17(5), 19(7), 21(5), 24(2), 28(5), 39(7), 40-43, 50, 69(3), 85 e 93 e dei commi 4(1)-(3) e 6(1) dell’Appendice 2.

(3) Il presente comma non è applicabile a modifiche di eventuali disposizioni della presente Legge (all’infuori dei Paragrafi 64(7), 66(2), 71(7), 77, 78 e 119) che

(a) addebitino eventuali somme al Fondo Consolidato Scozzese,

(b) richiedano l’esborso di eventuali somme dal suddetto Fondo senza ulteriori approvazioni, oppure

  1. c) richieda o autorizzi il versamento di eventuali somme nel predetto Fondo.

(4) Il presente comma non è applicabile a eventuali modifiche della Parte III che siano necessarie o convenienti allo scopo di creare, o in seguito alla creazione di, un nuovo fondo, in aggiunta al Fondo Consolidato Scozzese, dal quale i Ministri Scozzesi possano prelevare fondi da utlizzare per prestiti.

(5) Il presente comma non è applicabile a :

(a) modifiche di qualsiasi decreto legislativo che abbiano portata analoga a quelle apportate dalla presente Legge,

(b) abrogazioni di eventuali disposizioni della presente Legge di portata analoga ad eventuali emendamenti introdotti da qualsiasi decreto legislativo, qualora la disposizione cessi di avere effetto in seguito ad eventuali decreti legislativi facenti parte di una Legge del Parlamento Scozzese o emanati in conformità con la stessa.

Decreti legislativi modificati dalla presente Legge.

  1. Una Legge del Parlamento Scozzese non può modificare, o conferire il potere in virtù della legislazione subordinata di modificare,

(a) l’effetto del articolo 119(3) in relazione ad eventuali disposizioni di una Legge del Parlamento relativa agli stipendi dello staff giudiziario,

(b) quelle parti di qualsiasi decreto legislativo che

(i) vengono emendate in virtù del comma 2, 7 o 32 dell’Appendice 8 e

(ii) fanno riferimento all’Avvocato Generale (Advocate General)

  1. c) quelle parti di qualsiasi decreto legislativo che vengono ementate in virtù del comma 9(b) o 29 dell’Appendice 8.

Poteri condivisi

  1. Una Legge del Parlamento Scozzese non può modificare, o conferire il potere in virtù della legislazione subordinata di modificare, qualsiasi decreto legislativo, nella misura in cui tale decreto faccia riferimento a poteri esercitabili da parte di un Ministro della Corona in virtù del articolo 56.

PARTE II

ECCEZIONI GENERALI

Riaffermazione di norme del diritto, ecc.

  1. – (1) La Parte I della presente Appendice non impedisce che una Legge del Parlamento Scozzese:

(a) riaffermi le norme del diritto (o le riaffermi con eventuali modifiche che non siano considerate inammissibili dalla Parte suddetta), oppure

(b) abroghi eventuali decreti decaduti,

o conferisca il potere di agire nel senso precedentemente indicato in virtù della legislazione subordinata.

(2) Ai sensi del comma 2, le norme di diritto relative alle materie riservate comprendono eventuali riaffermazioni, contenute in una Legge del Parlamento Scozzese, o nella legislazione subordinata emanata in conformità con la suddetta Legge, delle norme di diritto relative alle materie riservate, qualora l’oggetto della riaffermazione sia una materia riservata.

Legge sull’Effetto dell’Interpretazione del 1978

  1. La Parte I della presente Appendice non impedisce l’applicazione di eventuali disposizioni della Legge sull’Interpretazione del 1978 (Interpretation Act 1978).

Variazione di titolo, ecc.

  1. – (1) La Parte I della presente Appendice non impedisce che una Legge del Parlamento Scozzese introduca degli emendamenti, o conferisca poteri di emendamento in virtù della legislazione subordinata, con riferimento a qualsiasi decreto legislativo, tramite modifica di:

(a) uno qualsiasi dei titoli di cui al Sotto-comma (2), oppure

(b) qualsiasi riferimento a una sentenza dichiarativa, in seguito ad eventuali disposizioni emanate in virtù di, o ai sensi di, una Legge del Parlamento Scozzese.

(2) I suddetti titoli sono quelli di:

(a) eventuali corti o tribunali, o di eventuali giudici, presidenti o funzionari di una corte o di un tribunale,

(b) eventuali responsabili che detengano una carica in seno all’Amministrazione Scozzese che non sia una carica ministeriale o eventuali membri dello staff dell’Amministrazione Scozzese,

  1. c) eventuali registri.

Conti, revisione contabile e cattiva amministrazione

  1. La Parte I della presente Appendice non impedisce che una Legge del Parlamento Scozzese modifichi, o conferisca, in virtù della legislazione subordinata, il potere di modificare, eventuali decreti legislativi per, o in relazione con, gli scopi del articolo 70 o 91.

Legislazione subordinata

  1. La Parte I della presente Appendice non impedisce che una Legge del Parlamento Scozzese modifichi, o conferisca in virtù della legislazione subordinata il potere di modificare, eventuali decreti legislativi per, o in relazione con, uno qualsiasi dei seguenti fini.

(2) Tali fini sono:

(a) emanare disposizioni differenti in relazione al documento in virtù del quale dovrà essere esercitato il potere di promulgare la legislazione subordinata nell’ambito del sotto-comma (3),

(b) emanare disposizioni differenti (o non emanarne alcuna) per la procedura, in relazione al Parlamento, alla quale dovrà essere soggetta la legislazione promulgata nell’esercizio di tale potere (o l’atto, o altro documento in cui esse sono contenute),

  1. c) dare applicazione ad eventuali decreti legislativi facenti parte di, o emanati ai sensi di, una Legge del Parlamento Scozzese relativa ai documenti in virtù dei quali tali poteri potranno essere esercitati.

(3) Il potere di emanare la legislazione subordinata, o il potere di confermare o approvare la legislazione, deve poter essere esercitato da :

(a) un membro dell’Esecutivo Scozzese,

(b) qualsiasi Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste o priva di funzioni riservate,

  1. c) qualsiasi altra persona (all’infuori di un Ministro della Corona) nell’ambito di una competenza che sia oggetto di “devolution”.

PARTE III

MODIFICA INDIRETTA DEI PARAGRAFI 53 E 54

  1. – (1) Il presente comma è applicabile a una funzione che (eccezion fatta per quanto previsto dalla presente Appendice) verrebbe trasferita ai Ministri Scozzesi in virtù del articolo 53(2)(c).

(2) Qualora, a causa di eventuali elementi contenuti nella Parte I della presente Appendice, una disposizione di una Legge del Parlamento Scozzese che modifichi un decreto legislativo in modo da prevedere che la funzione possa essere esercitata da una persona diversa ricada al di fuori della competenza legislativa del Parlamento, la funzione non dovrà essere trasferita con le modalità summenzionate.

  1. – (1) Il comma 12 non è applicabile ad alcuna funzione conferita da una disposizione de:

(a) la Legge sulle Comunità Europee del 1972,

(b) la Legge sui Diritti dell’Uomo del 1998, ad eccezione dei Paragrafi 1,5, 14-17 e 22 della stessa Legge,

  1. c) le norme di diritto relative alle materie riservate (ai sensi del comma 2) nella misura in cui esse siano contenute in un decreto legislativo.

(2) Allo scopo di determinare:

(a) se una qualsiasi funzione ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni di cui al Sotto-comma (1) venga trasferita ai Ministri Scozzesi in virtù del articolo 53 e

(b) in che misura eventuali funzioni del tipo summenzionato (all’infuori di una funzione di emanazione, conferma o approvazione della legislazione subordinata) siano da loro esercitabili,

I riferimenti contenuti nel articolo 54 alla competenza legislativa del Parlamento devono essere interpretati come se il articolo 29(2)c) fosse omesso.

(3) La Parte I della presente Appendice non impedisce che una Legge del Parlamento Scozzese modifichi, o conferisca in virtù della legislazione subordinata il potere di modificare, una qualsiasi delle disposizioni di cui al Sotto-comma (1) in modo tale da prevedere che una funzione trasferita ai Ministri Scozzesi in virtù del articolo 53 possa essere esercitata da una persona diversa.

  1. Qualora un eventuale decreto di pre-introduzione o atto privilegiato venga modificato in virtù della legislazione subordinata ai sensi del articolo 105, una funzione ai sensi del predetto decreto o atto (sia che abbia effetto precedentemente, o successivamente alla predetta modifica) non verrà trasferita in virtù del articolo 53, qualora la legislazione subordinata preveda che essa non debba essere trasferita con tali modalità.

APPENDICE 5

MATERIE RISERVATE

PARTE I

RISERVE GENERALI

La Costituzione

  1. I seguenti aspetti della costituzione costituiscono materie riservate, vale a dire:

(a) La Corona, ivi inclusa la successione alla Corona e una reggenza;

(b) l’Unione dei Regni di Scozia e di Inghilterra.

  1. c) Il Parlamento del Regno Unito,

(d) l’esistenza continua dell’Alta Corte di Giustizia in qualità di tribunale penale di prima istanza e di appello,

(e) l’esistenza continua del Supremo Tribunale Civile in qualità di tribunale civile di prima istanza e di appello.

  1. – (1) Il comma 1 non pone riserve su:

(a) il privilegio reale e altre funzioni esecutive di Sua Maestà

(b) funzioni esercitabili da chiunque agisca in nome e per conto della Corona, oppure

  1. c) eventuali cariche in seno all’Amministrazione Scozzese.

(2) Il Sotto-comma (1) non influisce sulla riserva esistente in virtù del comma 1 relativa ad onoreficenze e dignità o alle funzioni del Lord Lyon King of Arms per quanto attiene alla concessione di titoli nobiliari; ma il presente sotto-comma non è applicabile al Lord Lyon King of Arms nella sua veste giudiziaria.

(3) Il Sotto-comma (1) non influisce sulla riserva esistente in virtù del comma 1, relativa alla gestione

(in conformità con eventuali decreti legislativi che regolino l’uso delle proprietà fondiarie) dei Possedimenti Demaniali.

(4) Il Sotto-comma (1) non influisce sulla riserva esistente in virtù del comma 1, relativa alle funzioni del Servizio di Sicurezza, dei Servizi Segreti e dell’Ufficio Comunicazioni del Governo.

  1. – (1) Il comma 1 non pone riserve su beni appartenenti a Sua Maestà per diritto della Corona, o appartenenti a qualsiasi persona che agisca in nome e per conto della Corona, o gestiti fiduciariamente per Sua Maestà affinché eventuali persone agiscano in nome e per conto della Corona.

(2) Il comma 1 non pone riserve in merito alla superiorità ultima della Corona o alla superiorità del Principe e Steward di Scozia.

(3) Il Sotto-comma (1) non influisce sulla riserva esistente in virtù del comma 1 relativa:

(a) alle entrate ereditarie della Corona, diverse dalle entrate derivanti da casi di bona vacantia, ultimus haeres e di tesori rinvenuti casualmente,

(b) allo stemma e allo stendardo reale,

  1. c) all’acquisizione obbligatoria di beni detenuti o utilizzati da un Ministro della Corona o da un Ministero del Governo.
  2. – (1) Il comma 1 non pone riserve su beni detenuti da Sua Maestà in veste privata.

(2) Il Sotto-comma (1) non influisce sulla riserva esitente in virtù del comma 1 relativamente all’oggetto delle Leggi sui Possedimenti Privati della Corona dal 1800 al 1873 (Crown Private Estates Acts 1800 to 1873).

  1. – Il comma 1 non pone riserve relativamente all’uso del Sigillo Scozzese.

Partiti politici

  1. – La registrazione e il finanziamento dei partiti politici costituiscono una materia riservata.

Affari esteri, ecc.

  1. – (1) Le relazioni internazionali, incluse le relazioni con territori esterni al Regno Unito, con le Comunità Europee (e le relative Istituzioni) e con altre organizzazioni internazionali, le normative inerenti al commercio internazionale, nonché l’assistenza e la cooperazione allo sviluppo internazionale costituiscono materie riservate.

(2) Il Sotto-comma (1) non pone riserve relativamente a:

(a) l’ottemperanza a, e il rispetto di, obblighi internazionali, obblighi derivanti dalla Convenzione sui Diritti dell’Uomo, nonché obblighi derivanti dalle norme del Diritto Comunitario,

(b) l’assistenza a Ministri della Corona in relazione con eventuali materie alle quali sia applicabile il predetto sotto-comma.

Il Servizio Pubblico

  1. – (1) L’Amministrazione Pubblica dello Stato costituisce una materia riservata.

(2) Il Sotto-comma (1) non pone riserve in merito all’oggetto de:

  1. la Parte I della Legge sugli Ufficiali Giudiziari e i Tribunali degli Sceriffi (Scozia) del 1927 (Sheriff Courts and Legal Officers (Scotland) Act 1927) (nomina dei cancellieri degli sceriffi e dei procuratori generali, ecc.), (lo sceriffo è il Primo Magistrato della Contea, nominato dalla Corona, N.d.T.),

(b) la Parte III della Legge sull’Amministrazione della Giustizia (Scozia) del 1933 (Administration of Justice (Scotland) Act 1933) (funzionari dell’Alta Corte di Giustizia e del Supremo Tribunale Civile).

Difesa

  1. – (1) Le seguenti sono materie riservate:

(a) la difesa del regno,

(b) le forze aeree, militari o navali della Corona, incluse le forze di riserva,

  1. c) le forze di stanza temporanea in determinati territori,

(d) quartieri generali internazionali e organizzazioni di difesa,

(e) scambi con le forze nemiche e di beni del nemico.

(2) Il Sotto-comma (1) non pone riserve relativamente a:

L’esercizio di funzioni di difesa civile da parte di persone che rivestano vesti diverse da quelle di un membro di eventuali forze od organizzazioni di cui al Sotto-comma (1)(b)-(d) o di eventuali altre forze o organizzazioni che siano oggetto di riserve in virtù del Sotto-comma (1)(a).

(b) il conferimento di poteri esecutivi in relazione a questioni inerenti la pesca in acque marine.

Tradimento

  1. Il reato di tradimento (inclusi i casi di tradimento presunto), la sedizione e l’omessa denuncia del reato di tradimento costituiscono materie riservate.

PARTE II

RISERVE SPECIFICHE

Indicazioni preliminari

  1. Le materie alle quali sia applicabile uno qualsiasi dei Paragrafi contenuti nella presente Parte costituiscono materie riservate ai sensi della presente Legge.
  2. Un articolo è applicabile ad eventuali materie in esso descritte o menzionate laddove esso venga interpretato unitamente con eventuali illustrazioni, eccezioni, o clausole interpretative contenute nel articolo stesso.
  3. Eventuali illustrazioni, eccezioni, o clausole interpretative contenute in un articolo si riferiscono unicamente a quel articolo

(cosicché eventuali voci previste sotto il titolo “Eccezioni” non influiranno in alcun modo su eventuali altri Paragrafi).

Riserve

Titolo A – Materie Economiche e Finanziarie

A1. Politica monetaria, economica e fiscale politica monetaria, economica e fiscale, inclusi l’emissione e la circolazione di moneta, tasse, imposte e tasse erariali sui consumi, la raccolta e gli impieghi del Governo, il controllo sulla spesa pubblica del Regno Unito, sul tasso di cambio e la Banca di Inghilterra.

Tasse e imposte locali per il finanziamento della spesa delle amministrazioni locali (per esempio, tasse e imposte dei Consigli locali e imposte locali all’infuori di quelle sulle abitazioni) (la “domestic rate” è un’imposta locale sulle abitazioni. Si tratta di un termine generico usato per indicare una qualsiasi imposta che, a livello locale, percuote qualsiasi immobile occupato dal proprietario. N.d.T.)

A2. La valuta. Valuta metallica, valuta a corso legale e carta moneta.

A3. Servizi finanziari. Servizi finanziari, inclusi l’attività di investimento, l’attività bancaria e l’accettazione di depositi, i piani di investimento collettivi e le assicurazioni.

L’oggetto del articolo 1 della Legge sulle Transazioni Finanziarie e l’attività Bancaria del 1971 (Banking and Financial Dealings Act 1971) (bank holidays: giorni feriali in cui le banche sono chiuse).

A4. Mercati finanziari. Mercati finanziari, inclusi la quotazione in Borsa e le offerte pubbliche di titoli e gli investimenti, il trasferimento titoli e l’insider dealing (la compravendita di titoli di una società da parte di un membro, generalmente facente parte del Consiglio di Amministrazione, della stessa Società o di istituzioni di intermediazione finanziaria. N.d.T.)

A5. Riciclaggio di denaro sporco. L’oggetto delle Normative sul Riciclaggio del Denaro Sporco del 1993, ma in relazione a qualsiasi tipo di attività aziendale.

Titolo B – Affari Interni

B1. Abuso di stupefacenti. L’oggetto de:

(a) la Legge sull’Abuso di Stupefacenti del 1971,

(b) i Paragrafi 12-14 della Legge sulla Giustizia Penale (Cooperazione Internazionale) del 1990 (Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990) (sostanze utili per la produzione di sostanze stupefacenti controllate) e

  1. c) La parte V della Legge sul diritto Penale (Consolidamento) (Scozia) del 1995 (Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995) (narcotraffico) e, nella misura in cui venga fatto riferimento al narcotraffico, la Legge sui Proventi della Criminalità (Scozia) del 1995 (Proceeds of Crime (Scotland) Act 1995).

B2. Protezione dei Dati. L’oggetto de:

(a) la Legge sulla Protezione dei Dati del 1998 e

(b) la Direttiva del Consiglio 95/46/EC (protezione dell’individuo relativamente all’elaborazione dei dati personali e con riferimento alla libera circolazione di tali dati).

Qualora eventuali disposizioni della Legge sulla Protezione dei Dati del 1998 non fossero in vigore alla principale data designata, esse dovranno essere trattate, ai fini della presente riserva, come se lo fossero.

B3. Elezioni. Elezioni dei deputati della Camera dei Comuni, del Parlaemnto europeo e del Parlamento, incluso l’oggetto de:

(a) la Legge sulle Elezioni del Parlamento Europeo del 1978,

(b) la Legge sulla Rappresentatività del Popolo del 1983 e la Legge sulla Rappresentatività del Popolo del 1985

  1. c) la Legge sui Collegi Elettorali Parlamentari del 1986,

Nella misura in cui i predetti decreti legislativi siano, o possano risultare, applicabili relativamente ai predetti deputati.

Il diritto di voto alle elezioni dei governi locali.

B4. Armi da fuoco. L’oggetto delle Leggi sulle Armi da Fuoco dal 1968 al 1997 (Firearms Acts 1968 to 1997).

B5. Spettacolo. L’oggetto de:

(a) La Legge sulle Registrazioni Video del 1984 e

(b) i Paragrafi 1-3 e 5-16 della Legge sul Cinema del 1985 (controllo delle proiezioni).

La classificazione dei film per la proiezione al pubblico con riferimento all’opportunità della visione da parte di persone generalmente di età superiore a un particolare livello, con o senza eventuali raccomandazioni relative all’opportunità di consentirne la visione a un pubblico non adulto unicamente in presenza dei genitori.

B6. Immigrazione e nazionalità. Nazionalità; immigrazione, incluso il diritto d’asilo e lo status e la capacità giuridica di persone che si trovino nel Regno Unito ma che non siano cittadini britannici; la libera circolazione delle persone entro l’Area Economica Europea; l’emissione di documenti di viaggio.

B7. Procedure scientifiche su animali vivi. L’oggetto della Legge sugli Animali

(Procedure Scientifiche) del 1986.

B8. Sicurezza nazionale, intercettazione delle comunicazioni, segreti ufficiali e terrorismo.

Sicurezza nazionale.

L’intercettazione delle comunicazioni; viene escluso tuttavia l’oggetto della Parte III della Legge sulla Polizia del 1997 (Police Act 1997) (autorizzazione ad interferire con il patrimonio, ecc.) oppure attività di sorveglianza che non comportino eventuali interferenze con il patrimonio.

L’oggetto di:

(a) Le Leggi sui Segreti Ufficiali del 1911 e del 1920 e

(b) La Legge sui Segreti Ufficiali del 1989 (Official Secrets Act 1989), ad eccezione della misura in cui venga fatto riferimento ad eventuali informazioni, documenti o altri articoli di cui non sia consentita la divulgazione in virtù del articolo 4(2) (criminalità) e non in virtù di eventuali altre disposizioni dei Paragrafi 1-4. Poteri speciali, ed altre disposizioni speciali relative alla lotta contro il terrorismo.

B9. Scommesse, gioco d’azzardo e lotterie. . Scommesse, gioco d’azzardo e lotterie.

B10. Poteri d’Emergenza. Poteri d’Emergenza.

B11. Estradizione. Estradizione.

B12. Tenenze. L’oggetto della Legge sulle Tenenze del 1997.

Titolo C – Commercio e Industria

C1. Associazioni aziendali. La creazione, la gestione, la regolamentazione e lo scioglimento di varie tipologie di impresa.

La creazione, la gestione, la regolamentazione e lo scioglimento di:

(a) enti pubblici particolari, o enti pubblici di tipologia particolare, costituiti in virtù, o ai sensi, di eventuali decreti legislativi e

(b) istituti di beneficenza.

Il termine “associazione aziendale” indica una qualsiasi persona (ad esclusione di una persona fisica) costituita allo scopo di svolgere qualsiasi tipo di attività aziendale, a scopo di lucro o meno; il termine “attività aziendale” comprende la prestazione di indennità ai membri di un’associazione.

C2. Insolvenza. In relazione alle associazioni aziendali:

(a) le modalità utilizzate per una liquidazione, le ragioni che la determinano e l’effetto legale generale della stessa, e le persone che possono avviare il processo della liquidazione,

(b) l’obbligo di contribuire alle consistenze attive al momento della liquidazione,

  1. c) i poteri dei tribunali in relazione al procedimento di liquidazione, ad eccezione del potere di sospendere il procedimento

(d) concordato con i creditori e

(e) procedure di tutela dai creditori.

Debiti o crediti privilegiati ai sensi della Legge sul Fallimento (Scozia) del 1985 (Bankruptcy (Scotland) Act 1985), della Legge sull’Insolvenza del 1986 (Insolvency Act 1986) e di eventuali altri decreti legislativi relativi al sequestro dei beni di eventuali persone o alla liquidazione delle associazioni aziendali, la preferenza di tali debiti rispetto ad altri del tipo citato, nonché la misura di tale preferenza rispetto ad altre tipologie di debiti.

Normative inerenti ai professionisti che si occupano di casi di insolvenza.

Cooperazione tra i tribunali che si occupano di casi di insolvenza.

In relazione alle associazioni aziendali:

(a) il processo della liquidazione, inclusa la persona sulla quale grava la responsabilità della conduzione della liquidazione o di una qualsiasi sua parte, nonché la conduzione, da parte sua, della stessa, o di una sua parte,

(b) l’effetto della liquidazione sull’elemento della diligenza e

  1. c) l’annullamento e la rettifica delle transazioni pregresse al momento della liquidazione.

Spese fluttuanti e curatori fallimentari, tranne che in relazione a debiti privilegiati, normative inerenti ai professionisti che si occupano di problemi di insolvenza e cooperazione tra i tribunali che trattano casi di insolvenza.

Il termine “associazione aziendale” ha il significato attribuito nel articolo C1 di questa Parte della presente Appendice, ma non comprende eventuali persone i cui beni siano passibili di sequestro in conformità con la Legge sul Fallimento (Scozia) del 1985, né eventuali enti pubblici costituiti in virtù, o ai sensi, di un decreto legislativo.

Il termine “liquidazione”, in relazione ad associazioni aziendali, comprende sia i casi di liquidazione di associazioni aziendali solvibili, che insolventi.

C3. Concorrenza. Normativa inerente a pratiche e accordi anti-concorrenza; abuso di posizione dominante; monopoli e fusioni.

Normativa inerente a pratiche particolari nella professione forense allo scopo di regolamentare tale professione o di fornire servizi legali.

L’espressione “professione forense” indica la professione svolta da avvocati, procuratori legali, notai ed esecutori testamentari nell’accezione prevista dalla Parte II della Legge sulla Riforma del Diritto (Disposizioni Varie) (Scozia) del 1990 (Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1990).

C4. Proprietà intellettuale. Proprietà intellettuale.

L’oggetto della Parte I e II della Legge sulle Varietà Vegetali del 1997 (Plant Varieties Act 1997) (varietà vegetali e Tribunale per le Varietà Vegetali e le Sementi).

C5. Controllo delle Importazioni e delle Esportazioni. L’oggetto della Legge sui Poteri Doganali, le Esportazioni e le Importazioni (Difesa) del 1939 (Imports, Exports and Customs Powers (Defence) Act 1939).

Pribizione e regolamentazione delle importazioni ed esportazioni di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione.

Proibizione e regolamentazione della circolazione, all’interno e all’esterno della Scozia, di

(a) derrate alimentari, animali, prodotti animali, piante e prodotti vegetali, allo scopo di tutelare lo stato di salute di esseri umani, animali e piante, il benessere degli animali o l’ambiente, o di ottemperare a, e rispettare, gli obblighi derivanti dalla Politica Agricola Comune, e

(b) mangimi animali, fertilizzanti e pesticidi, allo scopo di tutelare lo stato di salute di esseri umani, animali e piante o l’ambiente.

C6. Pesca in acque marine. La regolamentazione della pesca in acque marine al di fuori della zona di pesca scozzese (tranne che in relazione alle imbarcazioni da pesca scozzesi).

L’espressione “imbarcazione da pesca scozzese” indica un’imbarcazione da pesca che sia registrata nel Registro tenuto ai sensi del articolo 8 della Legge sulla Navigazione Mercantile del 1995 (Merchant Shipping Act 1995) e la cui registrazione indichi specificatamente un porto scozzese al quale si consideri che l’imbarcazione appartenga.

C7. Tutela del Consumatore. Regolamentazione de:

(a) la vendita e la fornitura di beni e servizi ai consumatori,

(b) le garanzie in rapporto ai suddetti beni e servizi,

  1. c) vendite con pagamento rateale, ivi incluso l’oggetto della Parte III della Legge sulle Vendite con Pagamento Rateale del 1964 (Hire-Purchase Act 1964),

(d) descrizioni commerciali, tranne che in relazione a derrate alimentari,

(e) pubblicità comparativa e fuorviante, tranne le normative specificatamente correlate alle derrate alimentari, al tabacco e ai prodotti derivati dal tabacco,

(f) indicazioni di prezzo,

(g) bollini premio o coupon commerciali,

(h) aste e aste simulate di beni e servizi e

(i) marchi di garanzia e punzonature di prova su canne di armi da fuoco.

Sicurezza e responsabilità relative a servizi forniti ai consumatori.

L’oggetto di :

(a) la Legge del Consiglio sugli Apparecchi Acustici del 1968

(b) le Leggi sui Beni e Servizi Non Richiesti del 1971 e 1975,

  1. c) le Parti I-III e XI della Legge sulla Correttezza Commerciale del 1973,

(d) la Legge sul Credito al Consumo del 1974,

(e) la Legge sugli Agenti Immobiliari del 1979,

(f) la Legge sulla Multiproprietà del 1992,

(g) le Normative relative ai Viaggi Turistici Organizzati e alle Vacanze Organizzate del 1992 e

(h) le Normative sugli Agenti di Commercio (Direttiva del Consiglio) del 1993.

L’oggetto del articolo 16 della Legge sulla Sicurezza Alimentare del 1990 (Food Safety Act 1990) (sicurezza alimentare e tutela del consumatore)

C8. Norme e sicurezza dei prodotti, responsabilità per prodotti difettosi. Norme e requisiti tecnici relativi a prodotti in ottemperanza ad obblighi previsti dalle norme del Diritto Comunitario.

Sicurezza dei prodotti e responsabilità per prodotti difettosi.

Etichettatura dei prodotti.

Derrate alimentari, prodotti agricoli e di orticoltura, prodotti ittici e derivati, sementi, mangimi animali, fertilizzanti e pesticidi.

In relazione alla sicurezza alimentare, materiali che entrano in contatto con gli alimenti.

C9. Pesi e misure. Unità e norme di peso e misura.

Regolamentazione del commercio per quanto attiene alla pesatura, alla misurazione e alla definizione di quantità.

C10. Telecomunicazioni e telegrafia senza fili. Telecomunicazioni e telegrafia senza fili.

Servizi Internet.

Criptazione elettronica.

L’oggetto della Parte II della Legge sulla Telegrafia senza Fili del 1949 (Wireless Telegraphy Act 1949) (disturbi elettromagnetici).

L’oggetto della Parte III della Legge sulle Forze di Polizia del 1997 (Police Act 1997) (autorizzazione ad interferire con il patrimonio, ecc.).

C11. Uffici Postali, Poste e Servizi Postali. Gli Uffici Postali, le poste (inclusi i francobolli e i valori postali, i vaglia postali e i pacchi postali) e la regolamentazione dei servizi postali.

C12. Consigli per la Ricerca. Consigli per la Ricerca nell’accezione prevista dalla Legge sulla Scienza e la Tecnologia del 1965 (Science and Technology Act 1965).

L’oggetto del articolo 5 della predetta Legge (finanziamento della ricerca scientifica) nella misura in cui si faccia riferimento ai Consigli per la Ricerca.

C13. Designazione di Aree Assistite. L’oggetto del articolo 1 della Legge sullo Sviluppo Industriale del 1982 (Industrial Development Act 1982).

C14. commissione Consultiva sullo Sviluppo Industriale. La commissione Consultiva sullo Sviluppo Industriale.

C15. Tutela degli interessi commerciali ed economici. L’oggetto di:

(a) articolo 2 della Legge sulla Legislazione di Emergenza (Reintroduzione e Abrogazioni) del 1964 (Emergency Laws (Re-enactments and Repeals) Act 1964) (potere del Tesoro in relazione ad azioni dannose per la posizione economica del Regno Unito),

(b) la Parte II della Legge sull’Industria del 1975 (Industry Act 1975) (poteri relativi al trasferimento del controllo di importanti imprese manifatturiere) e

  1. c) la Legge sulla Tutela degli Interessi Commerciali del 1980.

Titolo D – Energia

D1. Elettricità. Generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

L’oggetto della Parte II della Legge sull’Elettricità del 1989 (Electricity Act 1989).

L’oggetto della Parte I della Legge sulla Tutela dell’Ambiente del 1990 (Environmental Protection Act 1990).

D2. Petrolio e gas. Petrolio e gas, tra cui:

(a) la proprietà, la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e di gas naturale,

(b) l’oggetto del articolo 1 della Legge sulle Sovvenzioni agli Investimenti e la Prospezione Mineraria del 1972 (Mineral Exploration and Investment Grants Act 1972) (contributi relativi alla prospezione mineraria), nella misura in cui venga fatto riferimento alla prospezione per il reperimento di petrolio e gas,

  1. c) impianti, oleodotti e gasdotti offshore,

(d) l’oggetto della Legge su Oleodotti e Gasdotti del 1962 (Pipelines Act 1962) (incluso il articolo 5 (permessi per i piani previsti)), nella misura in cui si faccia riferimento a impianti di tubazioni nell’accezione prevista dal articolo 65 della predetta Legge,

(e) l’applicazione delle norme del Diritto Scozzese e la Giurisdizione dei Tribunali Scozzesi in relazione alle attività offshore,

(f) l’inquinamento determinato dall’attività di prospezione e di sfruttamento delle riserve di petrolio e di gas, ma unicamente al di fuori delle acque controllate (nell’accezione prevista dal articolo 30A(1) della Legge sul Controllo dell’Inquinamento del 1974 (Control of Pollution Act 1974) ),

(g) l’oggetto della Parte II della Legge sulla Tutela dell’Ambiente e degli Alimenti del 1985 (Food and Environment Protection Act 1985), nella misura in cui si faccia riferimento alla prospezione e allo sfruttamento delle riserve di gas e petrolio, ma unicamente in relazione ad attività esterne alle predette acque controllate,

(h) restrizioni alla navigazione, alla pesca e ad altre attività in relazione con attività offshore,

(i) liquefazione del gas naturale e

(j) il trasporto, la spedizione e la fornitura di gas tramite sistemi di tubazioni (gasdotti).

L’oggetto de:

(a) i Paragrafi 10-12 della Legge sull’Industria del 1972 (Industry Act 1972) (crediti e sovvenzioni per la cantieristica e la costruzione di impianti offshore),

(b) la Legge sullo Sviluppo del Settore Petrolifero Offshore (Scozia) del 1975 (Offshore Petroleum Development (Scotland) Act 1975), all’infuori dei Paragrafi 3-7, e

  1. c) la Parte I della Legge sulla Tutela dell’Ambiente del 1990 (Environmental Protection Act 1990)

La produzione di gas.

Il trasporto, la spedizione e la fornitura di gas con metodiche diverse dall’impiego di sistemi di tubazioni.

D3. Carbone. Il carbone, inclusa la proprietà e lo sfruttamento dello stesso, l’estrazione del carbone a cielo aperto e in profondità e la subsidenza determinata dall’attività estrattiva del carbone.

L’oggetto de:

(a) la Parte I della Legge sulla Tutela dell’Ambiente del 1990 (Environmental Protection Act 1990) e

(b) i Paragrafi 53 (obblighi ambientali in relazione alla pianificazione) e 54

(obblighi di ripristino delle corrette condizioni ambientali su terre interessate da operazioni estrattive del carbone) della Legge sull’Industria del Carbone del 1994 (Coal Industry Act 1994).

D4. Energia nucleare. Energia nucleare e relativi impianti, tra cui:

(a) problemi di sicurezza nucleare e relative misure di salvaguardia e

(b) problemi di responsabilità civile per incidenti nucleari ed evenienze correlate.

L’oggetto de:

(a) la Parte I della Legge sulla Tutela dell’Ambiente del 1990 (Environmental Protection Act 1990) e

(b) la Legge sulle Sostanze Radioattive del 1993.

D5. Conservazione dell’energia. L’oggetto della Legge sull’Energia del 1976 (Energy Act 1976), all’infuori del articolo 9.

Interventi di promozione dell’efficienza energetica con metodiche diverse dalla proibizione o dalla regolamentazione.

Titolo E – Trasporto

E1. Trasporto su strada. L’oggetto de:

(a) la Legge sui Veicoli a Motore (Circolazione Internazionale) del 1952,

(b) la Legge sui Veicoli per il Trasporto Pubblico di Passeggeri del 1981 (Public Passenger Vehicles Act 1981) e la Legge sul Trasporto del 1985 (Transport Act 1985), nella misura in cui si faccia riferimento al sistema di licenze per operatori di veicoli adibiti al trasporto pubblico,

  1. c) il articolo 17 (regolamentazione del traffico su strade speciali), il articolo 25 (passaggi pedonali) , la Parte V (segnaletica stradale) e la Parte VI (limiti di velocità) della Legge sulla Regolamentazione del Traffico Stradale del 1984 (Road Traffic Regulation Act 1984),

(d) la Legge sul Traffico Stradale del 1988 (Road Traffic Act 1988) e la Legge sui Responsabili di Violazioni al Codice della Strada del 1984 (Road Traffic Offenders Act 1994)

(e) la Legge sull’Immatricolazione dei Veicoli e Relative Accise del 1994,

(f) la Legge sul Traffico Stradale (Nuovi Guidatori) del 1995 e

(g) la Legge sui Veicoli per il Trasporto Merci (Concessione di Licenze agli Operatori) del 1995.

La regolamentazione di orari e periodi di lavoro adeguati per persone impegnate nel trasporto su strada di passeggeri e merci.

Le condizioni alle quali sia possibile organizzare servizi di trasporto internazionale su strada per passeggeri o merci.

La regolamentazione dei corsi di istruzione destinati ai guidatori di veicoli a motore.

L’oggetto dei Paragrafi 39 e 40 (corsi di formazione e informazioni in materia di sicurezza sulle strade) e 157-159 (pagamenti per il trattamento delle vittime di incidenti stradali) della Legge sul Traffico Stradale del 1988 (Road Traffic Act 1988).

E2. Trasporto ferroviario. Erogazione e regolamentazione dei servizi ferroviari.

Sicurezza del trasporto ferroviario.

L’oggetto della Legge relativa al Tunnel sotto la Manica del 1987 (Channel Tunnel Act 1987).

La Legge sul Patrimonio Culturale delle Ferrovie del 1996 (Railway Heritage Act 1996).

Sovvenzioni, nella misura in cui esse facciano riferimento ai servizi ferroviari; tuttavia la presente eccezione non è applicabile in relazione a:

(a) l’oggetto del articolo 63 la Parte I della Legge sulle Ferrovie del 1993 (Railways Act 1993) (assistenza finanziaria del Governo laddove venissero emessi ordini dall’amministrazione delle Ferrovie)

(b) i “servizi ferroviari” nella definizione prevista dal articolo 82(1)(b) della Legge sulle Ferrovie del 1993 (Railways Act 1993) (trasporto merci per ferrovia), oppure

  1. c) l’oggetto del articolo 136 della Legge sulle Ferrovie del 1993 (Railways Act 1993) (sovvenzioni e sussidi).

L’espressione “servizi ferroviari” va interpretata nell’accezione prevista dal articolo 82 della Legge sulle Ferrovie del 1993 (Railways Act 1993) (escludendo l’accezione più ampia di “ferrovia” prevista dal articolo 81(2) della predetta Legge).

E3. Trasporto marittimo. L’oggetto de:

(a) la Legge sui Servizi di Guardia Costiera del 1925,

(b) la Legge sugli Hovercraft del 1968 (Hovercraft Act 1968), ad eccezione della misura in cui si faccia riferimento alla regolamentazione dell’inquinamento acustico e delle vibrazioni causate dagli hovercraft.

  1. c) la Legge sul Trasporto Marittimo di Merci del 1971,

(d) il articolo 2 della Legge sulla Tutela di Relitti da Naufragi del 1973 (Protection of Wrecks Act 1973) (proibizione di avvicinarsi a relitti pericolosi)

(e) la Legge sulla Marina Mercantile (Associazioni di Compagnie Marittime per il Trasporto di Linea) del 1982,

(f) la Legge sulle Imbarcazioni Pericolose del 1985,

(g) la Legge sulla Sicurezza della Navigazione Marittima e dell’Aviazione del 1990 (Aviation and Maritime Security Act 1990), ad eccezione della Parte I (sicurezza dell’aviazione),

(h) la Legge sul Trasporto Marittimo di Merci del 1992,

(i) la Legge sulla Marina Mercantile del 1995,

(j) la Legge sugli Interessi Commerciali e della Navigazione (Tutela) del 1995 e

(k) i Paragrafi 24 (applicazione degli accordi internazionali relativi alla tutela dei relitti da naufragi), 26

(pirateria) e 27 e 28 (organismi internazionali interessati a problemi marittimi) della Legge sulla Sicurezza della Navigazione Marittima e della Marina Mercantile del 1997 (Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997),

Libertà e diritti di navigazione.

Assistenza finanziaria destinata a servizi di navigazione che abbiano come punto di partenza, o di arrivo, o entrambi, una localtà situata al di fuori della Scozia.

Porti, scali marittimi, banchine, moli e darsene, eccetto che in relazione alle materie riservate in virtù dei commi (d), (f), (g), o (i).

Regolamentazione di opere che possano ostacolare la navigazione o costituire un pericolo per la stessa.

L’oggetto della Legge sui Servizi di Navigazione per le Isole e per le Highlands del 1960 (Highlands and Islands Shipping Services Act 1960), in relazione all’assistenza finanziaria destinata ai servizi di trasporto merci alla rinfusa.

E4. Trasporto aereo

Regolamentazione dell’aviazione e del trasporto aereo, incluso l’oggetto de :

(a) la Legge sul Trasporto Aereo del 1961,

(b) la Legge sul Trasporto Aereo (Disposizioni supplementari) del 1962,

  1. c) la Legge sul Trasporto Aereo e su Strada del 1979, nella misura in cui si faccia riferimento al trasporto aereo,

(d) la Legge sull’Aviazione Civile del 1982,

(e) la Legge sulla Sicurezza dell’Aviazione del 1982,

(f) la Legge sulle Infrastrutture Aeroportuali del 1986 e

(g) i Paragrafi 1 (pericoli per la sicurezza negli aerodromi) e 48 (poteri in relazione a determinati velivoli) della Legge sulla Sicurezza della Navigazione Marittima e dell’Aviazione del 1990 (Aviation and Maritime Security Act 1990)

E i provvedimenti per il risarcimento e il rimpatrio di passeggeri in caso di insolvenza di un operatore del trasporto aereo.

L’oggetto dei seguenti paragrafi della Legge sull’Aviazione Civile del 1982 (Civil Aviation Act 1982) :

(a) il articolo 25 ( il potere del Segretario di Stato di provvedere all’organizzazione di aerodromi),

(b) il articolo 30 (provvedimenti relativi all’organizzazione di aerodromi e relative infrastrutture da parte delle autorità locali),

  1. c) il articolo 31 (il potere di svolgere attività ausiliarie in relazione agli aerodromi delle autorità locali),

(d) il articolo 34 (assistenza finanziaria destinata a determinati aerodromi),

(e) il articolo 35 (infrastrutture per consultazione presso determinati aerodromi),

(f) il articolo 36 (controlli sanitari presso gli aerodromi del Segretario di Stato e quelli dell’Autorità per l’Aviazione Civile) e

(g) i Paragrafi 41-43 e 50 (poteri relativi a proprietà fondiarie esercitabili in relazione all’aviazione civile) laddove si debbano acquistare, o siano state acquistate, proprietà fondiarie a fini di sviluppo o espansione di infrastrutture aeroportuali.

L’oggetto della Parte II (trasferimento di imprese aeroportuali delle autorità locali), dei Paragrafi 63 e 64

(leggi locali sulle infrastrutture aeroportuali) e 66 (funzioni di operatori di determinati aeroporti in relazione a veicoli abbandonati) della Legge sulle Infrastrutture Aeroportuali del 1986 (Airports Act 1986).

L’oggetto dei Paragrafi 59 (acquisizione di proprietà fondiarie e diritti relativi) e 60 (alienazione di proprietà fondiarie acquisite obbligatoriamente) della Legge sulle Infrastrutture Aeroportuali del 1986 (Airports Act 1986) laddove si debbano acquistare, o siano state acquistate, proprietà fondiarie a fini di sviluppo o espansione di infrastrutture aeroportuali.

E5. Varie. Trasporto di materiale radioattivo.

Specifiche tecniche per il trasporto pubblico passeggeri per disabili, ivi incluso l’oggetto de:

(a) il articolo 125(7) e (8) della Legge sul Trasporto del 1985 (Transport Act 1985) (orientamento e consultazione del Segretario di Stato con il Comitato Consultivo per il Trasporto di Persone Disabili) e

(b) la Parte V della Legge sulla Discriminazione dei Disabili del 1995 (Disability Discrimination Act 1995) (trasporto pubblico).

Regolamentazione del trasporto di merci pericolose.

L’espressione “materiale radioattivo” ha lo stesso significato che le viene attribuito nel articolo 1(1) della Legge sul Materiale

Radioattivo (Trasporto su Strada) del 1991 (Radioactive Material (Road Transport) Act 1991)

Titolo F – Previdenza Sociale

F1. Piani di Previdenza Sociale. Piani finanaziati con fondi centrali o locali che forniscono assistenza a fini previdenziali in favore di, o in relazione a, persone fisiche, in virtù di un sistema di indennità.

Che richiedano alle suddette persone di:

(a) costituire e amministrare piani che forniscano assistenza a fini previdenziali in favore di, o in relazione a, persone fisiche, oppure

(b) versare contributi per, o in relazione a, i predetti piani,

Nonché di tenere registri e fornire informazioni in relazione ai predetti piani.

Le circostanze nelle quali una persona è responsabile del mantenenimento di se stesso, o di un’altra persona, ai sensi dei decreti legislativi relativi alla previdenza sociale e alle Leggi sul Mantenimento di Minori del 1991 e del 1995.

L’oggetto del Piano di Pagamenti per Danni da Vaccini.

Assicurazione Sociale; Fondo sociale; amministrazione e finanziamento di sussidi per l’acquisto di abitazioni e per agevolazioni fiscali con riferimento a imposte locali; recupero di indennità per infortuni, lesioni o malattia da persone che paghino i danni; detrazioni da indennità e sussidi allo scopo di estinguere i debiti di una persona fisica; condivisione di informazioni tra Ministeri del Governo ai sensi dei decreti legislativi in materia previdenziale; definizione di decisioni ai fini dei piani menzionati nella riserva e appelli contro tali decisioni.

L’oggetto della Parte II della Legge sui Servizi Sociali (Scozia) del 1968 (Social Work (Scotland) Act 1968) (servizi di previdenza sociale), il articolo 2 della Legge sulle Persone Affette da Disabilità e Patologie Croniche del 1970 (Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970) (erogazione di servizi previdenziali), il articolo 50 della Legge sui Minori del 1975 (Children Act 1975) (assegni familiari per il mantenimento di minori), il articolo 15 della Legge sull’Impresa e le Nuove Città (Scozia) del 1990 (Enterprise and New Town (Scotland) Act 1990) (indennità per infortuni industriali), e i Paragrafi 22 (promozione dell’assistenza ai minori indigenti), 29 e 30 (consulenza e assistenza ai giovani precedentemente seguiti dalle autorità locali) della Legge sui Minori (Scozia) del 1995 (Children (Scotland) Act 1995).

I termini “indennità e sussidi” includono pensioni, assegni, sussidi, mutui e qualsiasi altra forma di assistenza finanziaria.

L’erogazione di assistenza a fini previdenziali in favore di, o in relazione a, persone fisiche, include, (inter alia), l’erogazione di assistenza in favore di, o in relazione a, persone fisiche:

(a) che ne hanno i requisiti in ragione dell’età avanzata, per reversibilità al sopravvissuto, disabilità, malattia, incapacità, infortunio, disoccupazione, maternità, o necessità di accudire minori o altre persone bisognose di assistenza,

(b) che ne hanno i requisiti in ragione del basso reddito percepito, oppure

  1. c) in relazione ai costi della loro abitazione o ad obblighi inerenti al pagamento delle imposte locali.

F2. Mantenimento di minori. L’oggetto delle Leggi sul Mantenimento dei Minori del 1991 e 1995 (Child Support Acts 1991 and 1995).

L’oggetto dei Paragrafi 1-7 della Legge sul Diritto di Famiglia (Scozia) del 1985 (Family Law (Scotland) Act 1985) (alimenti).

Qualora il articolo 30(2) della Legge sul Mantenimento di Minori del 1991 (Child Support Act 1991) (riscossione di pagamenti diversi da quelli motivati da mantenimento di minori) non sia in vigore alla principale data designata, esso dovrà essere trattato, ai fini della presente riserva, come se lo fosse.

F3. Pensioni di lavoro e personali. La regolamentazione dei piani di pensionamento di lavoro e dei piani di pensionamento personali, inclusi gli obblighi di amministratori fiduciari o gestori di tali piani.

Disposizioni relative alle pensioni pagabili a, o in relazione a, eventuali persone, ad eccezione de:

(a) le persone di cui al articolo 81(3),

(b) in relazione a un’Autorità Pubblica Scozzese con funzioni miste o priva di funzioni riservate, le persone che siano tuttora, o siano state, membri dell’ente pubblico, titolari della carica pubblica, o membri dello staff dell’ente, titolare o carica.

L’oggetto della Legge sulle Pensioni (Aumento) del 1971 (Pensions (Increase) Act 1971).

Piani per il pagamento di pensioni che siano elencate nell’Appendice 2 allegata alla predetta Legge, ad eccezione di quelle menzionate nei commi 38A e 38 AB.

Laddove pensioni pagabili a, o in relazione a, eventuali classi di persone in conformità con un piano di pensionamento per il servizio pubblico siano interessate dalla presente riserva, nel loro caso verranno presi provvedimenti:

(a) per un risarcimento della perdita della carica o dell’impiego, in considerazione del fatto che la loro carica o il loro impiego abbiano subito le conseguenze di mutamenti costituzionali, o di circostanze derivanti dai predetti mutamenti, in qualsiasi territorio, o in considerazione di una perdita o riduzione degli emolumenti percepiti, oppure

(b) per indennità per causa di morte o incapacità risultanti da infortunio o malattia.

Il termine “pensioni” è comprensivo di gratifiche e indennità.

F4. Pensioni di guerra. Piani per il pagamento di pensioni in favore di, o in relazione a, persone che abbiano riportato un’invalidità o siano decedute in seguito all’aver prestato servizio come membri delle Forze Armate della Corona.

L’oggetto di qualsiasi piano previsto dalla Legge sulle Lesioni Personali (Disposizioni di Emergenza) del 1939 (Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939), dai Paragrafi 3-5 e 7 della Legge sulle Pensioni (Marina, Esercito, Aviazione e Marina Mercantile) del 1939 (Pensions (Navy, Army, Air Force and Mercantile Marine) Act 1939) o dal articolo 1 della Legge sul Reinsediamento Polacco del 1947 (Polish Resettlement Act 1947).

L’erogazione di pensioni ai sensi dell’Ordinanza relativa alle Pensioni per Servizio

nelle Forze Aeree, Militari e Navali ecc. (Invalidità e Decesso) del 1983 (Naval, Military and Air Forces Etc. (Disablement and Death) Service Pensions Order 1983).

Il termine “pensioni” è comprensivo di sussidi, indennità, integrazioni e gratifiche.

Titolo G – Regolamentazione delle Professioni

G1. Architetti. Regolamentazione della professione di architetto.

G2. Operatori Sanitari. Regolamentazione delle professioni in campo sanitario.

L’oggetto de:

(a) il articolo 21 della Legge sul Servizio Sanitario Nazionale (Scozia) del 1978 (National Health Service (Scotland) Act 1978) (requisiti di adeguato livello di esperienza per la professione medica) e

(b) il articolo 25 della predetta Legge (provvedimenti relativi all’erogazione di adeguati servizi odontoiatrici), nella misura in cui venga fatto riferimento alla formazione professionale e a procedimenti disciplinari.

L’espressione “operatori sanitari” indica le professioni regolate da:

(a) la Legge relativa alla Farmacia del 1954,

(b) la Legge sulle Professioni Integrative alla Medicina del 1960,

  1. c) la Legge sui Chirurghi Veterinari del 1966,

(d) La Legge sulla Medicina del 1983,

(e) la Legge sui Dentisti del 1984,

(f) la Legge sugli Ottici del 1989,

(g) la Legge sugli Osteologi del 1993,

(h) la Legge sui Chiropratici del 1994 e

(i) la Legge sul Personale Infermieristico, le Ostetriche e gli Assistenti Sanitari del 1997.

G3. Revisori dei Conti. Regolamentazione della professione di revisore dei conti.

Titolo H – Occupazione

H1. Occupazione e Relazioni Industriali.

Diritti ed obblighi relativi all’occupazione e relazioni industriali, ivi incluso l’oggetto de:

(a) la Legge sulla Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (Assicurazione Obbligatoria) del 1969,

(b) la Legge sulle Agenzie di Collocamento del 1973,

  1. c) la Legge sulla Pneumoconiosi ecc. (Risarcimento dei Lavoratori) del 1979,

(d) le Normative sulla Cessione delle Imprese (Tutela dell’Occupazione) del 1981,

(e) la Legge sui Sindacati e le Relazioni Sindacali (Unificazione) del 1992,

(f) la Legge sui Tribunali Industriali del 1996,

(g) la Legge sui Diritti del Lavoro del 1996 e

(h) la Legge sul Minimo Salariale Nazionale del 1998.

L’oggetto della Legge sui Salari Agricoli (Scozia) del 1949 (Agricultural Wages (Scotland) Act 1949).

H2. Salute e Sicurezza. L’oggetto delle seguenti Parti della Legge sulla Salute e la Sicurezza al Posto di Lavoro ecc. del 1974 (Health and Safety at Work etc. Act 1974):

(a) Parte I (salute, sicurezza e benessere in relazione alle attività lavorative e controllo di sostanze pericolose) nella misura in cui essa viene ampliata o applicata in virtù del articolo 36 della Legge sulla Tutela del Consumatore del 1987 (Consumer Protection Act 1987), i Paragrafi 1 e 2 della Legge sulla Sicurezza degli Impianti Offshore del 1992 (Offshore Safety Act 1992) e il articolo 117 della Legge sulle Ferrovie del 1993 (Railways Act 1993) e

(b) la Parte II (il Servizio di Consulenza Medica per l’Occupazione).

Sicurezza pubblica in relazione a materie che non sono riservate.

H3. Ricerca di posti di lavoro e attività di supporto. L’oggetto de:

(a) la Legge sui Disabili (Occupazione) del 1944 e

(b) la Legge sulla Formazione e l’Occupazione del 1973 (Employment and Training Act 1973), ad eccezione della misura in cui si faccia riferimento alla formazione per l’occupazione.

L’oggetto de:

(a) i Paragrafi 8 – 10A della Legge sulla Formazione e l’Occupazione del 1973 (Employment and Training Act 1973) (servizi di carriera) e

(b) i seguenti Paragrafi della Parte I della Legge sull’Impresa e le Nuove Città (Scozia) del 1990 (Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990) (Impresa Scozzese e Impresa delle Highlands e delle Isole)

(i) il articolo 2(3)c) (provvedimenti miranti ad assistere le persone nel costituire attività di lavoro autonomo) e

(ii) il articolo 12 (divulgazione di informazioni)

Titolo J – Salute e Medicine

J1. Aborto. Aborto.

J2. Xenotrapianto. Xenotrapianto.

J3. Embriologia, Surrogacy (uso di una madre “surrogato” per il concepimento o l’impianto di un embrione, N.d.T.) e Genetica. Provvedimenti di surrogacy, nell’accezione della Legge sui Provvedimenti di surrogacy del 1985 (Surrogacy Arrangements Act 1985), ivi incluso l’oggetto della predetta Legge.

L’oggetto della Legge sull’Embriologia e la Fecondazione Umana del 1990 (Human Fertilisation and Embryology Act 1990).

Genetica umana.

J4. Medicine, materiale medico e veleni.

L’oggetto de:

(a) la Legge sulle Medicine del 1968, le Normative inerenti alle Autorizzazioni della Commercializzazione dei Medicinali Veterinari del 1994, nonché le Normative inerenti ai Farmaci per Applicazioni nell’Uomo (Autorizzazioni della Commercializzazione, ecc.) del 1994,

(b) la Legge sui Veleni del 1972 e

  1. c) la Legge sugli Standard Biologici del 1975.

Regolamentazione dei prezzi del materiale medico o dei medicinali che (in un caso o nell’altro) vengono forniti per gli scopi perseguiti dal servizio sanitario, come previsto dal articolo 1 della Legge sul Servizio Sanitario Nazionale (Scozia) del 1978 (National Health Service (Scotland) Act 1978).

Il termine “materiale medico” viene usato nell’accezione prevista dal articolo 49(3) 1 della Legge sul Servizio Sanitario Nazionale (Scozia) del 1978 (National Health Service (Scotland) Act 1978).

Il termine “medicinali” viene usato nell’accezione prevista dal articolo 130(1) della Legge sulle Medicine del 1968 (Medicines Act 1968).

J5. Derrate alimentari previste dal Sistema Previdenziale. Programmi emanati in virtù di normative ai sensi del articolo 13 della Legge sulla Previdenza Sociale del 1988 (Social Security Act 1988)

(programmi per la distribuzione di derrate alimentari previste dal sistema della Previdenza Sociale).

Titolo K – Media e Cultura

K1. Emittenza Radiotelevisiva. L’oggetto della legge sull’Emittenza Radiotelevisiva del 1990 (Broadcasting Act 1990) e della Legge sull’Emittenza Radiotelevisiva del 1996 (Broadcasting Act 1996).

L’ Emittente Radiotelevisiva Britannica (British Broadcasting Corporation, BBC)

K2. Diritto sul Prestito al Pubblico. L’oggetto della Legge sul Diritto di Prestito al Pubblico del 1979 (Public Lending Right Act 1979) (E’ un piano in base al quale autori ed editori ricevono un diritto quando i loro libri vengono dati in prestito al pubblico da parte di biblioteche, N.d.T.)

K3. Programma di Garanzie del Governo. L’oggetto dei Paragrafi 16 e 16A della Legge sul Patrimonio Nazionale del 1980 (National Heritage Act 1980) (garanzie pubbliche per oggetti in prestito a musei, gallerie d’arte, ecc.)

K4. Beni accettati a titolo di pagamento di tasse e imposte. L’oggetto dei Paragrafi 8 e 9 della Legge sul Patrimonio Nazionale del 1980 (National Heritage Act 1980) (pagamenti all’Erario in relazione a beni accettati a titolo di pagamento di tasse e imposte, nonché l’alienazione dei predetti beni).

Titolo L – Varie

L1. Remunerazione di magistrati. Definizione della remunerazione di:

(a) giudici del Supremo Tribunale Civile,

(b) sceriffi principali e sceriffi,

  1. c) membri del Tribunale per le Proprietà Fondiarie della Scozia e

(d) il Presidente del Tribunale Immobiliare Scozzese.

L2. Pari opportunità. Pari opportunità, ivi incluso l’oggetto de:

(a) la Legge sulla Parità Salariale del 1970,

(b) la Legge sulla Discriminazione Sessuale del 1975,

  1. c) la Legge sulle Relazioni Razziali del 1976 e

(d) la Legge sulla Discriminazione dei Disabili del 1995.

L’incoraggiamento (con misure diverse dalla proibizione o dalla regolamentazione) delle pari opportunità e in particolare dell’ottemperanza ai requisiti relativi alle pari opportunità.

Imposizione di obblighi a:

(a) eventuali responsabili in seno all’Amministrazione Scozzese, o eventuali autorità pubbliche scozzesi con funzioni miste o prive di funzioni riservate, relativamente all’adozione di provvedimenti con l’obiettivo di garantire che le funzioni del responsabile o dell’autorità vengano svolte con il debito riguardo per la necessità di soddisfare i requisiti relativi alle pari opportunità, oppure

(b) eventuali autorità pubbliche transfrontaliere relativamente all’adozione di provvedimenti con l’obiettivo di garantire che le loro funzioni scozzesi vengano svolte con il debito riguardo per la necessità di soddisfare i requisiti relativi alle pari opportunità.

L’espressione “pari opportunità” indica le attività di prevenzione, eliminazione o regolamentazione delle forme di discriminazione tra persone in ragione del loro sesso o stato civile, per motivazioni di ordine razziale, o ancora per motivazioni inerenti a eventuali disabilità, aspetti relativi all’età, all’orientamento sessuale, alla lingua o alle origini sociali, o di altri attributi personali, incluse eventuali convinzioni od opinioni, quali questioni di fede religiosa o opinioni politiche.

L’espressione “requisiti relativi alle pari opportunità” indica i requisiti di legge attualmente riferiti alle pari opportunità.

L’espressione “funzioni scozzesi” indica le funzioni esercitabili all’interno della Scozia io con riferimento ad essa e che non riguardano funzioni riservate.

L3. Controllo degli armamenti. Il controllo degli armamenti nucleari, biologici e chimici e di altre armi per la distruzione di massa.

L4. Indagini sul Materiale Militare. L’oggetto della Legge relativa alle Indagini sul materiale militare del 1841 (Ordnance Survey Act 1841).

L5. Orari e calendari. Scale cronologiche, fusi orari e l’oggetto della Legge sull’Ora Legale Estiva del 1972;

Il calendario; unità di tempo; la data di Pasqua.

Il calcolo di periodi di tempo.

L’oggetto de:

(a) il articolo 1 della Legge sulle Transazioni Finanziarie e Bancarie del 1971 (Banking and Financial Dealings Act 1971) (festività banacarie) e

(b) la Legge sui Giorni di Scadenza dei Pagamenti dei Canoni di Locazione e sui Giorni di Scadenza Trimestrali (Scozia) del 1990 (Term and Quarter Days (Scotland ) Act 1990) (quarter days: sono così indicati i giorni in cui, per tradizione, scadono i canoni di locazione trimestrali. Sono diversi in Scozia e in Inghilterra; term days: sono i giorni in cui scadono i pagamenti dei canoni di locazione. N.d.T.)

L6. Lo spazio. Regolamentazione delle attività nello spazio.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Autorità pubbliche scozzesi

  1. – (1) La presente Appendice non pone alcuna riserva in relazione ad alcuna autorità pubblica scozzese qualora alcune delle sue funzioni facciano riferimento a materie riservate ed altre non lo facciano, a meno che non si tratti di un’autorità pubblica transfrontaliera.

(2) Il Sotto-comma (1) ha effetto con riguardo a:

(a) la costituzione dell’autorità, ivi inclusi la sua istituzione e il suo scioglimento, le sue attività e le sue passività, i suoi finanziamenti e le sue entrate,

(b) il conferimento o la rimozione di eventuali funzioni specificatamente esercitabili in relazione all’autorità.

(3) Il Sotto-comma (2)(b) non è applicabile a eventuali funzioni che siano specificatamente esercitabili in relazione a una funzione particolare dell’autorità, qualora tale funzione particolare faccia riferimento a materie riservate.

(4) Un’autorità alla quale sia applicabile il presente comma verrà definita nella presente Legge con il termine di autorità pubblica scozzese con funzioni miste.

  1. – Il comma 1 della Parte I della presente Appendice non pone riserve in relazione ad alcuna autorità pubblica scozzese con funzioni che non facciano riferimento in nessun caso a materie riservate (definita nella presente Legge con il termine di autorità pubblica scozzese priva di funzioni riservate).

Enti riservati

  1. – (1) La riserva di eventuali enti ai quali sia applicabile il presente comma ha l’effetto di porre riserve in relazione a:

(a) la loro costituzione, , ivi inclusi la loro istituzione e il loro scioglimento, le loro attività e passività, i loro finanziamenti e le loro entrate,

(b) il conferimento al predetto ente di funzioni, o la rimozione di eventuali funzioni dallo stesso,

  1. c) il conferimento o la rimozione di eventuali funzioni specificatamente esercitabili in relazione al predetto ente.

(2) Il presente comma è applicabile a:

(a) un organismo che sia oggetto di riserva con indicazione della sua denominazione in virtù della Parte II della presente Appendice,

(b) ciascuno dei consigli che sono oggetto di rieserve in virtù del articolo C12 della predetta Parte,

  1. c) la commissione per l’Uguaglianza Razziale, la commissione per le Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale per i Disabili.

Assistenza finanziaria all’industria

  1. – (1) La presente Appendice non pone riserve in relazione all’erogazione di assistenza finanziaria ad attività commerciali allo scopo di promuovere o sostenere lo sviluppo economico o l’occupazione.

(2) Il Sotto-comma (1):

(a) non è applicabile all’erogazione di assistenza finanziaria ad eventuali attività in conformità con un potere esercitabile unicamente in relazione ad attività che siano riservate,

(b) non è applicabile alla Parte I della presente Appendice, ad eccezione del comma 9, o a un ente al quale sia applicabile il comma 3 della presente Parte di questa Appendice,

  1. c) non comporta pregiudizio alcuno per le eccezioni alle riserve di cui ai Paragrafi E2 ed E3 della Parte II della presente Appendice.

(3) Il Sotto-comma (1) non influisce sull’eventuale riserva di qualsiasi materia diversa dall’assistenza finanziaria alla quale sia applicabile il predetto sotto-comma.

Interpretazione

  1. – (1) I riferimenti contenuti nella presente Appendice all’oggetto di un qualsiasi decreto legislativo dovranno essere interpretati come riferimenti all’oggetto del predetto decreto legislativo nella misura in cui esso ha effetto alla principale data designata, oppure, qualora esso abbia cessato di avere effetto in qualsiasi momento entro il periodo che si conclude in quella data e inizia nel giorno in cui la presente Legge è stata approvata, nella misura in cui esso aveva effetto nel periodo immediatamente precedente a quel momento.

(2) La legislazione subordinata ai sensi del articolo 129(1) potrà, in relazione all’applicazione della presente Appendice in qualsiasi momento precedente alla principale data designata, modificare i riferimenti a quella data contenuti nel Sotto-comma (1).

APPENDICE 6

PROBLEMI DI “DEVOLUTION”

PARTE I

INDICAZIONI PRELIMINARI

  1. – Nella presente Appendice l’espressione “problema relativo alla “devolution”” indica:

(a) una questione relativa all’eventualità che una Legge del Parlamento Scozzese o eventuali disposizioni di una Legge del Parlamento Scozzese rientrino o meno nella competenza legislativa del Parlamento,

(b) una questione relativa alla possibilità che eventuali funzioni (che costituiscano funzioni che una persona ha sostenuto, o si proponga, di esercitare) rappresentino funzioni dei Ministri Scozzesi, del First Minister o del Lord Advocate (Primo Magistrato in Scozia),

  1. c) una questione relativa all’eventualità che il presunto o proposto esercizio di una funzione da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese, rientri, o possa eventualmente rientrare, nell’ambito di una competenza oggetto di “devolution”,

(d) una questione relativa all’eventualità che il presunto o proposto esercizio di una funzione da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese, risulti, o possa eventualmente risultare, incompatibile con eventuali diritti della Convenzione o con norme del Diritto Comunitario,

(e) una questione relativa all’eventualità che un mancato intervento da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese sia incompatibile con eventuali diritti della Convenzione o con norme del Diritto Comunitario,

(f) qualsiasi altra questione riguardante l’eventualità che una funzione sia esercitabile nell’ambito di una competenza oggetto di “devolution”, oppure all’interno della Scozia o con riferimento ad essa, nonché eventuali altre questioni che insorgano in virtù della presente Legge relativamente a materie riservate. 2. Non si dovrà ritenere che insorga un problema di “devolution” nell’ambito di eventuali procedimenti meramente a causa di eventuali argomentazioni di una parte in causa che appaiano frivole o vessatorie alla Corte o al Tribunale di fronte ai quali il processo viene celebrato.

PARTE II

PROCEDIMENTI IN SCOZIA

Applicazione della Parte II

  1. La presente Parte di questa Appendice è applicabile in relazione a problemi di “devolution” che insorgano in procedimenti in Scozia.

Istituzione dei procedimenti

  1. (1) I procedimenti per la definizione di un problema di “devolution” potranno essere istituiti dall’Advocate General (Avvocato Generale) o dal Lord Advocate (Primo Magistrato della Scozia).

(2) Il Lord Advocate potrà agire da difensore in eventuali procedimenti del tipo summenzionato, istituiti dall’Advocate General.

(3) Il presente comma non comporta pregiudizio alcuno per eventuali poteri di istituzione o difesa di procedimenti esercitabili da eventuali persone al di fuori del presente comma.

Notifica di problemi di “devolution”

  1. – le notifiche relative a problemi di “devolution” che insorgano nel corso di eventuali procedimenti di fronte a una corte o a un tribunale dovranno essere trasmesse all’Advocate General e al Lord Advocate (a meno che la persona alla quale la notifica verrebbe in tal modo trasmessa non sia una parte in causa nel procedimento).
  2. – Una persona alla quale venga trasmessa notifica in conformità con il comma 5 potrà partecipare come parte in causa al procedimento, nella misura in cui esso faccia riferimento a un problema di “devolution”.

Rinvio di un problema di “devolution” a tribunali di grado più elevato

  1. – Una corte diversa dalla Camera dei Lord o da eventuali corti costituite da tre o più giudici del Supremo Tribunale Civile potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti (diversi da procedimenti penali) celebrati di fronte ad essa alla Camera Interna del Supremo Tribunale Civile.
  2. – Un tribunale rispetto al quale non sia prevista possibilità di appello dovrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad esso alla Camera Interna del Supremo Tribunale Civile; e qualsiasi altro tribunale potrà effettuare tale rinvio.
  3. Un tribunale diverso da un’eventuale corte costituita da due o più giudici della Alta Corte di Giustizia potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti penali di fronte ad esso alla Alta Corte di Giustizia.

Rinvii da parte delle Corti di grado superiore al Comitato Giudiziario.

  1. Eventuali corti costituite da tre o più giudici del Supremo Tribunale Civile potranno rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad esse (in casi che esulino da un rinvio ai sensi del comma 7 o 8) al Comitato Giudiziario.
  2. Eventuali corti costituite da due o più giudici dell’Alta Corte di Giustizia potranno rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad esse (in casi che esulino da un rinvio ai sensi del comma 9) al Comitato Giudiziario.

Appelli da Corti di grado superiore al Comitato Giudiziario

  1. Eventuali appelli contro una definizione di un problema di “devolution” da parte della Camera Interna del Supremo Tribunale Civile su rinvio ai sensi del comma 7 o 8 dovranno essere presentati al Comitato Giudiziario.
  2. Eventuali appelli contro una definizione di un problema di “devolution” da parte di:

(a) una corte costituita da due o più giudici dell’Alta Corte di Giustizia (sia nel corso ordinario del procedimento che su rinvio ai sensi del comma 9), oppure

(b) una corte costituita da tre o più giudici del Supremo Tribunale Civile rispetto alla quale non vi sia possibilità di appello alla Camera dei Lord,

Dovranno essere presentati al Comitato Giudiziario, ma unicamente con il permesso della corte interessata o, in mancanza di questo, con un permesso speciale del Comitato Giudiziario.

PARTE III

PROCEDIMENTI IN INGHILTERRA E IN GALLES

Applicazione della Parte III

  1. La presente Parte di questa Appendice è applicabile in relazione a problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti in Inghilterra e in Galles.

Istituzione dei procedimenti

  1. (1) I procedimenti per la definizione di un problema di “devolution” potranno essere istituiti dal Procuratore Generale (Attorney General).

(2) Il Lord Advocate (Primo Magistrato) potrà agire da difensore nel corso di tali procedimenti.

(3) Il presente comma non comporta pregiudizio alcuno per eventuali poteri di istituzione o difesa di procedimenti esercitabili da eventuali persone al di fuori del presente comma.

Notifica di un problema di “devolution”

  1. Una corte o un tribunale dovranno dare disposizioni affinché la notifica relativa ad eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad essi venga trasmessa al Procuratore Generale e al Lord Advocate (a meno che la persona alla quale la notifica verrebbe in tal modo trasmessa non sia una parte in causa nel procedimento).
  2. Una persona alla quale venga trasmessa la notifica ai sensi del comma 16 potrà partecipare come parte in causa al procedimento, nella misura in cui esso faccia riferimento a un problema di “devolution”.

Rinvio di un problema di “devolution” all’Alta Corte o alla Corte d’Appello

  1. Un tribunale di prima istanza potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti (diversi da procedimenti penali) celebrati di fronte ad esso all’Alta Corte.
  2. (1) Una corte potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti (diversi da procedimenti penali) celebrati di fronte ad esso alla Corte di Appello.

(2) Il Sotto-comma (1) non è applicabile a:

(a) un tribunale di prima istanza, alla Corte d’Appello o alla Camera dei Lord, oppure

(b) alla Alta Corte, qualora il problema di “devolution” insorga nel corso di procedimenti celebrati su rinvio ai sensi del comma 18.

  1. Un tribunale rispetto al quale non sia prevista possibilità di appello dovrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad esso alla Corte di Appello; e qualsiasi altro tribunale potrà effettuare tale rinvio.
  2. Un tribunale diverso dalla camera dei Lord o dalla Corte d’Appello potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti penali di fronte ad esso a:

(a) l’Alta Corte (qualora i procedimenti siano procedimenti sommari), oppure

(b) la Corte d’Appello (qualora i procedimenti siano conseguenti a un atto di accusa).

Rinvii da parte della Corte d’Appello al Comitato Giudiziario

  1. La Corte d’Appello potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti penali di fronte ad essa (in casi che esulino da un rinvio ai sensi dei commi 19, 20 o 21) al Comitato Giudiziario.

Appelli dalle Corti di grado superiore al Comitato Giudiziario

  1. Eventuali appelli contro una definizione di un problema di “devolution” da parte dell’Alta Corte o della Corte d’Appello su rinvio ai sensi dei commi 18, 19, 20 0 21, dovranno essere presentati al Comitato Giudiziario, ma unicamente con il permesso dell’Alta Corte o (a seconda dei casi) della Corte d’Appello, oppure, in mancanza di tale permesso, con un permesso speciale del Comitato Giudiziario.

PARTE IV

PROCEDIMENTI IN IRLANDA DEL NORD

Applicazione della Parte IV

  1. La presente Parte di questa Appendice è applicabile in relazione a problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti in Irlanda del Nord.

Istituzione dei procedimenti

  1. (1) I procedimenti per la definizione di un problema di “devolution” potranno essere istituiti dal Procuratore Generale per l’Irlanda del Nord.

(2) Il Lord Advocate (Primo Magistrato) potrà agire da difensore nel corso di tali procedimenti.

(3) Il presente comma non comporta pregiudizio alcuno per eventuali poteri di istituzione o difesa di procedimenti esercitabili da eventuali persone al di fuori del presente comma.

Notifica di un problema di “devolution”

  1. Una corte o un tribunale dovranno dare disposizioni affinché la notifica relativa ad eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad essi venga trasmessa al Procuratore Generale per l’Irlanda del Nord e al Lord Advocate (a meno che la persona alla quale la notifica verrebbe in tal modo trasmessa non sia una parte in causa nel procedimento).
  2. Una persona alla quale venga trasmessa notifica ai sensi del comma 26 potrà partecipare come parte in causa al procedimento, nella misura in cui esso faccia riferimento a un problema di “devolution”.

Rinvio di un problema di “devolution” alla Corte d’Appello

  1. Una corte diversa dalla Camera dei Lord o dalla Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti di fronte ad essa alla Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord.
  2. Un tribunale rispetto al quale non sia prevista possibilità di appello dovrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad esso alla Corte di Appello dell’Irlanda del Nord; e qualsiasi altro tribunale potrà effettuare tale rinvio.

Rinvii da parte della Corte d’Appello al Comitato Giudiziario

  1. La Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad essa (con modalità diverse da un rinvio ai sensi del comma 28 o 29) al Comitato Giudiziario.

Appelli dalla Corte d’Appello al Comitato Giudiziario

  1. Eventuali appelli contro una definizione di un problema di “devolution” da parte della Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord su rinvio ai sensi del comma 28 o 29 dovranno essere presentati al Comitato Giudiziario, ma unicamente con il permesso della Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord, oppure, in mancanza di tale permesso, con un permesso speciale del Comitato Giudiziario.

PARTE V

INDICAZIONI GENERALI

Procedimenti nella camera dei Lord

  1. Eventuali problemi di “devolution” che insorgano nel corso di procedimenti giudiziari celebrati in seno alla Camera dei Lord dovranno essere rinviati al Comitato Giudiziario, a meno che la Camera non consideri più opportuno, tenuto conto di tutte le circostanze, definire essa stessa la questione.

Rinvii diretti al Comitato Giudiziario

  1. Il Lord Advocate (Primo Magistrato), l’Avvocato Generale, il Procuratore Generale o il Procuratore Generale per l’Irlanda del Nord potranno richiedere a eventuali corti o tribunali di rinviare al Comitato Giudiziario eventuali problemi di “devolution” che siano insorti nel corso di procedimenti celebrati di fronte ad essi e ai quali le predette figure partecipino come parte in causa.
  2. Il Lord Advocate, il Procuratore Generale, l’Avvocato Generale o il Procuratore Generale per l’Irlanda del Nord potranno rinviare al Comitato Giudiziario eventuali problemi di “devolution” che non costituiscano oggetto dei procedimenti.
  3. (1) Il presente comma è applicabile laddove venga effettuato un rinvio ai sensi del comma 34 in relazione a un problema di “devolution” relativo al proposto esercizio di una funzione da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese.

(2) La persona che effettua il rinvio dovrà notificare il fatto a un membro dell’Esecutivo Scozzese.

(3) Nessun membro dell’Esecutivo Scozzese dovrà esercitare la funzione con le modalità proposte durante il periodo che inizi a decorrere dal ricevimento della notifica ai sensi del Sotto-comma (2) e che si concluda con l’emanazione di una sentenza relativa al rinvio o con un’altra risoluzione del problema con modalità diverse.

(4) I procedimenti relativi a un’eventuale mancata ottemperanza, da parte di un membro dell’Esecutivo Scozzese, a quanto previsto dal Sotto-comma (3) potranno essere istituiti dall’Avvocato Generale.

(5) Il Sotto-comma (4) non comporta pregiudizio alcuno per eventuali poteri di istituzione di procedimenti esercitabili all’infuori del predetto Sotto-comma da parte di eventuali persone.

Spese

  1. (1) Una corte o un tribunale di fronte ai quali vengano celebrati eventuali procedimenti potranno tener conto di qualsiasi spesa aggiuntiva del tipo menzionato nel Sotto-comma (3) nel prendere una decisione in merito a eventuali questioni riguardanti costi o spese.

(2) Nel prendere una decisione in merito a tali questioni, la corte o il tribunale potranno riconoscere il risarcimento di tutte, o di parte, delle spese come costi o (a seconda dei casi) come spese alla parte che le ha sostenute (indipendentemente dalla decisione presa in merito al problema di “devolution”).

(3) Le spese aggiuntive sono costituite da qualsiasi spesa supplementare che la corte o il tribunale considerino sia stata sostenuta da una qualsiasi parte in causa del procedimento in seguito alla partecipazione di eventuali persone ai sensi del comma 6, 17 0 27.

Procedure di corti e tribunali

  1. Eventuali poteri di adozione di provvedimenti per la regolamentazione della procedura di fronte ad eventuali corti o tribunali dovranno includere poteri di adozione di provvedimenti ai sensi della presente Appendice, tra cui, in particolare, disposizioni:

(a) per la prescrizione della fase dei procedimenti durante la quale il problema di “devolution” debba essere sollevato o rinviato,

(b) per la sospensione dei procedimenti ai fini di eventuali procedimenti previsti dalla presente Appendice e

  1. c) per la definizione delle modalità con le quali, nonché del periodo di tempo entro il quale, eventuali notifiche debbano essere trasmesse.

Interpretazione

  1. Eventuali obblighi o poteri conferiti in virtù della presente Appendice relativamente al rinvio di un problema di “devolution” ad una corte dovranno essere interpretati come obbligo o, (a seconda dei casi) come potere di rinvio del problema alla corte affinché questa prenda una decisione in merito.

APPENDICE 7

PROCEDURA PER LA LEGISLAZIONE SUBORDINATA

Disposizioni generali

  1. – (1) La legislazione subordinata (o una legge delegata che la contenga) ai sensi di una disposizione elencata nella colonna di sinistra è soggetta al tipo di procedura riportata nella colonna a destra.

(2) Il presente comma è applicabile fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.

Disposizione della Legge

articolo 2(1)

articolo 12(1)

articolo 15

articolo 18(5)

articolo 30

articolo 35

articolo 38

articolo 56(2)

articolo 58

articolo 60

articolo 62

articolo 63

articolo 64(5)

articolo 67(3)

articolo 71(6)

articolo 79

articolo 88

articolo 89

articolo 90

articolo 93

articolo 97

articolo 103(3)(a) e (b)

articolo 104

articolo 105

articolo 106

articolo 107

articolo 108

articolo 109

articolo 110(1)

articolo 110(2)

articolo 111

articolo 116(9)

articolo 124(1)

articolo 126(2)

articolo 126(8)

articolo 129(1)

Appendice 2, comma 2

Appendice 2, comma 7

La voce relativa al articolo 58 non è applicabile ad un atto che contenga un’ordinanza che revochi semplicemente un’ordinanza ai sensi del comma (1) del predetto articolo.

La voce relativa al articolo 79, in relazione a un atto che contenga un’ordinanza che preveda unicamente le disposizioni menzionate nel articolo 79(3), dovrà essere interpretata come riferita al Tipo K anziché al Tipo E.

Tipologie di procedura

  1. Le tipologie di procedura alle quali viene fatto riferimento nella presente Appendice sono:

Tipologia A: Non dovrà essere fatta alcuna raccomandazione in merito all’emanazione della legislazione a Sua Maestà in Consiglio a meno che una bozza dell’atto:

(a) non sia stata presentata a ciascuna Camera del Parlamento, e approvata in virtù di una delibera delle stesse e

(b) non sia stata presentata al Parlamento e approvata in virtù di una sua delibera.

Tipologia B: Non dovrà essere fatta alcuna raccomandazione in merito all’emanazione della legislazione a Sua Maestà in Consiglio a meno che una bozza dell’atto non sia stata presentata a ciascuna Camera del Parlamento, e approvata in virtù di una delibera delle stesse. Tipologia C: Nessun Ministro della Corona dovrà emanare la legislazione a meno che una bozza dell’atto non sia stata presentata a ciascuna Camera del Parlamento, e approvata in virtù di una delibera delle stesse.

Tipologia D: Non dovrà essere fatta alcuna raccomandazione in merito all’emanazione della legislazione a Sua Maestà in Consiglio a meno che una bozza dell’atto non sia stata presentata al Parlamento e approvata in virtù di una sua delibera.

Tipologia E: Nessun Ministro della Corona dovrà emanare la legislazione a meno che una bozza dell’atto non sia stata presentata alla Camera dei Comuni e approvata in virtù di una sua delibera.

Tipologia F: L’atto contenente la legislazione, qualora venga emanato senza che una bozza del documento sia stata approvata in virtù di una delibera di ciascuna Camera del Parlamento e del Parlamento, dovrà essere suscettibile di annullamento in conformità con:

(a) una delibera di una delle Camere, oppure

(b) una delibera del Parlamento.

Tipologia G: L’atto contenente la legislazione, qualora venga emanato senza che una bozza del documento sia stata approvata in virtù di una delibera di ciascuna Camera del Parlamento, dovrà essere suscettibile di annullamento in conformità con una delibera di una delle due Camere del Parlamento.

Tipologia H: L’atto contenente la legislazione dovrà essere suscettibile di annullamento in conformità con:

(a) una delibera di una delle Camere del Parlamento, oppure

(b) una delibera del Parlamento.

Tipologia I: L’atto contenente la legislazione dovrà essere suscettibile di annullamento in conformità con una delibera di una delle Camere del Parlamento

Tipologia J: L’atto contenente la legislazione dovrà essere suscettibile di annullamento in conformità con una delibera del Parlamento.

Tipologia K: L’atto contenente la legislazione dovrà essere suscettibile di annullamento in conformità con una delibera della Camera dei Comuni.

Casi particolari

  1. – (1) Il presente comma è applicabile laddove:

(a) l’atto contenente la legislazione sarebbe soggetto, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, alle tipologie di procedura F, G, H, I, o K e

(b) la legislazione contenga disposizioni che integrino, sostituiscano od omettano eventuali parti di un testo di Legge.

(2) Laddove risulti applicabile il presente comma:

(a) invece della procedura di Tipo F, dovrà venire applicata la procedura di Tipo A,

(b) invece della procedura di Tipo G, dovrà essere applicata la procedura di Tipo B o (a seconda dei casi) la procedura di Tipo C,

  1. c) invece della procedura di Tipo H, dovrà essere applicata la procedura di Tipo A,

(d) invece della procedura di Tipo I, dovrà essere applicata la procedura di Tipo B o (a seconda dei casi), la procedura di Tipo C,

(e) invece della procedura di Tipo K, dovrà essere applicata la procedura di Tipo E.

  1. Qualora la legislazione ai sensi del articolo 129 (1) preveda le disposizioni di cui al articolo 112(2), in tal caso, inmvece della procedura di Tipo G, dovrà essere applicata la procedura di Tipo D.
  2. (1)Un atto contenente un’Ordinanza in Consiglio o un’ordinanza ai sensi di un potere aperto che revochi, emendi o reintroduca forme di legislazione subordinata ai sensi di un potere aperto potrà (nonostante quanto previsto dal articolo 14 della Legge sull’Interpretazione del 1978 (Interpretation Act 1978)) essere soggetto a una procedura diversa ai sensi della presente Appendice dalla procedura alla quale era soggetto l’atto contenente la legislazione originaria.

(2) Un atto contenente un’Ordinanza in Consiglio in conformità con il articolo 89 o 90 che revochi, emendi o reintroduca un’ordinanza ai sensi di uno dei due paragrafi potrà (nonostante quanto previsto dal articolo 14 della Legge sull’Interpretazione del 1978 (Interpretation Act 1978)) essere soggetto a una procedura diversa ai sensi della presente Appendice dalla procedura alla quale era soggetto l’atto contenente l’Ordinanza originaria.

APPENDICE 8

MODIFICHE DI DECRETI LEGISLATIVI

Legge sulle Entrate Erariali (Scozia) del 1833 (c.13)

  1. Nel articolo 2 della Legge sulle Entrate Erariali (Scozia) del 1833

(normative riguardanti il Remembrancer della Regina e del Lord Treasurer) il termine “Tesoro” viene sostituito in entrambi i punti da “Ministri Scozzesi”.

Legge sulle Azioni Legali della Corona (Scozia) del 1857 (c.44)

  1. – (1) La Legge sulle Azioni Legali della Corona (Scozia) del 1857 viene emendata come segue.

(2) Nel articolo 1 (le azioni legali della Corona possono essere intentate da, o contro, il Lord Advocate (Primo Magistrato)) –

(a) dopo “Corona” viene inserito “(ivi inclusa l’Amministrazione Scozzese)” e

(b) la dicitura “l’Avvocato di Sua Maestà a titolo temporaneo” viene sostituita da “l’appropriato Giudice Supremo”.

(3) Nel articolo 2 (autorizzazione della Corona richiesta):

(a) la dicitura “l’Avvocato di Sua Maestà” viene sostituita da “l’appropriato Giudice Supremo” e

(b) dopo “Maestà” viene inserita la dicitura “della parte dell’Amministrazione Scozzese”.

(4) Nel Paragarafo 3 (l’assenza di autorizzazione non può fondarsi su), la dicitura “l’Avvocato di Sua Maestà” viene sostituita da “l’appropriato Giudice Supremo”.

(5) Dopo il articolo 4 viene inserito:

“Il significato di “l’appropriato Giudice Supremo”. 4A.

Nella presente Legge “l’appropriato Giudice Supremo” indica:

(a) il Lord Advocate (Primo Magistrato), laddove l’azione legale, la causa o il procedimento vengano promossi in nome di, o contro, eventuali parti dell’Amministrazione Scozzese e

(b) l’Avvocato Generale per la Scozia, in qualsiasi altro caso.”

(6) Nel articolo 5 (la sostituzione del Lord Advocate (Primo Magistrato) non dovrà influire sul procedimento):

(a) la dicitura “l’Avvocato di Sua Maestà” viene sostituita da “il Lord Advocate o l’Avvocato Generale per la Scozia” e

(b) la dicitura “l’ufficio dell’Avvocato di Sua Maestà” viene sostituita da “il suddetto ufficio”.

Legge sugli Ufficiali Giudiziari e i Tribunali degli Sceriffi (Scozia) del 1927 (c.35)

  1. – (1) La Legge sugli Ufficiali Giudiziari e i Tribunali degli Sceriffi (Scozia) del 1927 viene emendata come segue.

(2) Nel articolo 1(2) (nomina ecc. del procuratore generale), la dicitura “con il consenso del Tesoro” viene omessa.

(3) Nel articolo 2 (nomina dei sostituti dei cancellieri degli sceriffi e dei procuratori generali), la dicitura “con il consenso del Tesoro per quanto attiene al numero e agli stipendi” viene omessa.

(4) Nel articolo 3 (cancellieri degli sceriffi e procuratori generali e sostituti a tempo pieno), la dicitura “e in ogni caso con il consenso del Tesoro” viene omessa.

(5) Nel articolo 5 (cancellieri a tempo pieno), la dicitura “con il consenso del Tesoro per quanto attiene al numero e agli stipendi” viene omessa.

(6) Nel articolo 12 (azioni legali su istanza del procuratore generale), la dicitura “previa consultazione con il Tesoro” viene omessa.

Legge sull’Amministrazione della Giustizia (Scozia) del 1933 (c.41)

  1. Nella Legge sull’Amministrazione della Giustizia (Scozia) del 1933, nei Paragrafi 24(7) e 25 (funzionari del Supremo Tribunale Civile, ecc.) la dicitura “e dovranno essere esercitati su nomina da parte del Lord Advocate (Primo Magistrato)” viene omessa.

Legge sulla Procedura Relativa alla Legislazione Inerente ad Interessi Locali (Scozia) del 1936 (c.52)

  1. Nel articolo 1 della Legge sulla Procedura Relativa alla Legislazione Inerente ad Interessi Locali (Scozia) del 1936 (richieste di ordini provvisori: notifiche), dopo il comma (4 ) viene aggiunto il testo:

“ (5) Il presente articolo non dovrà essere applicabile laddove eventuali autorità pubbliche o eventuali persone desiderino ottenere poteri parlamentari il cui conferimento rientri interamente nella competenza legislativa del Parlamento Scozzese”.

Legge sulle Nazioni Unite del 1946 (c.45)

  1. Nel articolo 1 della Legge sulle Nazioni Unite del 1946 (misure intese a dare effetto alle decisioni del Consiglio di Sicurezza), nel comma (4) le parole successive a “dovrà” vengono sostituite da “immediatamente dopo la sua emanazione dovrà essere presentata:

(a) al Parlamento; e

(b) qualora eventuali disposizioni emanate in virtù dell’Ordinanza rientrassero, se fossero contenute in una Legge del Parlamento Scozzese, entro la competenza legislativa di quel Parlamento, di fronte al predetto Parlamento”.

Legge sui Procedimenti della Corona del 1947 (c.44)

  1. – (1) La Legge sui Procedimenti della Corona del 1947 viene emendata come segue.

(2) Nel articolo 38(2) (interpretazione):

(a) nella definizione degli “aerei di Sua Maestà”, dopo “Regno” viene inserita la dicitura “o l’Amministrazione Scozzese”,

(b) nella definizione delle “navi di Sua Maestà”, dopo “Regno” viene inserita la dicitura “o l’Amministrazione Scozzese” e dopo “il predetto Governo” viene inserita la dicitura “o Amministrazione” e

  1. c) nella definizione di “funzionario”, dopo “Ministro della Corona” viene inserita la dicitura “e un membro dell’Esecutivo Scozzese”.

(3) Nel articolo 40 (risparmi):

(a) nel comma (2), dopo “nel Regno Unito”, in ogni punto dove compare tale espressione, viene inserita la dicitura “o l’Amministrazione Scozzese” e

(b) dopo il comma (3) viene inserito il testo:

“(3A) Un certificato dei Ministri Scozzesi che attesti che:

(a) eventuali presunte responsabilità o obbligazioni della Corona insorgano non in relazione all’Amministrazione Scozzese, bensì con modalità diverse,

(b) eventuali procedimenti della Corona siano procedimenti che sussistono non per diritto dell’Amministrazione Scozzese, bensì con modalità diverse,

Dovrà, ai sensi della presente Legge, avere valore conclusivo con riferimento alla suddetta materia.

(4) Nella clausola condizionale correlata al articolo 44 (rinvio dal tribunale dello sceriffo al Supremo Tribunale Civile su certificato del Lord Advocate):

(a) “Lord Advocate” viene sostituito da “l’appropriato Giudice Supremo” e

(b) alla fine viene inserita la dicitura “Nella presente clausola condizionale l’espressione “l’appropriato Giudice Supremo” indica:

(a) il Lord Advocate, laddove i procedimenti vengano promossi contro un’eventuale parte dell’Amministrazione Scozzese e

(b) L’Avvocato Generale per la Scozia, in qualsiasi altro caso”.

(5) Nel articolo 50 (applicazione alla Scozia del articolo 35), il comma (2) del articolo 35 sostituito per la Scozia viene emendato come segue:

(a) nel comma (d):

(i) dopo “Corona” viene inserita la dicitura “per diritto del Governo di Sua Maestà nel Regno Unito”,

(ii) il termine “Lord Advocate” è sostituito da “Avvocato Generale per la Scozia” e

(iii) dopo “ministero”, nel secondo punto dove compare, viene inserito il testo:

“(i) non dovrà aver diritto di avvalersi di alcuna domanda riconvenzionale o controreclamo qualora l’oggetto dello stesso faccia riferimento all’Amministrazione Scozzese e

(ii)” e

(b) dopo il predetto comma viene inserito il testo:

“(e) una parte dell’Amministrazione Scozzese, nel corso di eventuali procedimenti contro di essa o contro il Lord Advocate in suo nome, non dovrà aver diritto di avvalersi di alcuna domanda riconvenzionale o controreclamo qualora l’oggetto dello stesso faccia riferimento a un’altra parte dell’Amministrazione Scozzese o alla Corona per diritto del Governo di Sua Maestà nel Regno Unito”.

(6) Nel articolo 51(2) (applicazione alla Scozia del articolo 38), nel comma (ii) dopo “Lord Advocate” viene inserita la dicitura “o l’Avvocato Generale per la Scozia”.

Legge sull’Anagrafe e l’Archivio di Stato (Scozia) del 1948 (c.57)

  1. Nel articolo 1(1) della Legge sull’Anagrafe e l’Archivio di Stato (Scozia) del 1948 (nomina ecc. del Funzionario Responsabile dei Registri e del Funzionario Responsabile dell’Archivio di Stato), il termine “Segretario di Stato” viene sostituito dalla dicitura “Ministri Scozzesi”.

Legge relativa al Tribunale per le Proprietà Fondiarie del 1949 (c.42)

  1. Nel articolo 2 della Legge relativa al Tribunale per le Proprietà Fondiarie del 1949 (membri ecc. del Tribunale per le Proprietà Fondiarie della Scozia):

(a) nel Sottocomma (9):

(i) dopo il termine “effetto” viene inserita la dicitura “con l’omissione del comma (8) e” e

(ii) nel comma (a), “(8)” viene sostituito da “7” e

(b) dopo il predetto comma viene inserita la dicitura:

“(10) I compensi dei membri del Tribunale per le Proprietà Fondiarie della Scozia dovranno essere addebitati al Fondo Consolidato Scozzese”.

Legge sulla Diffamazione del 1952 (c.66)

  1. Nel articolo 10 della Legge sulla Diffamazione del 1952 (limitazione dei privilegi alle elezioni) dopo “autorità del governo locale” viene inserita la dicitura “o al Parlamento Scozzese”.

Legge sulla Diffamazione (Irlanda del Nord) del 1955 (c.11 (I.d.N.))

  1. Nel articolo 10 della Legge sulla Diffamazione (Irlanda del Nord) del 1955 (limitazione dei privilegi alle elezioni)) dopo “Parlamento del Regno Unito” viene inserita la dicitura “o al Parlamento Scozzese”.

Legge sulla Registrazione di Nascite, Decessi e Matrimoni (Scozia) del 1965 (c.49)

  1. Nel articolo 1(1) della Legge sulla Registrazione di Nascite, Decessi e Matrimoni (Scozia) del 1965 (potere del Segretario di Stato di nominare l’Ufficiale di Stato Civile) l’espressione “Segretario di Stato” viene sostituita da “Ministri Scozzesi”.

Legge sulle Pensioni (Aumento) del 1971 (c.56)

  1. Nella Parte II dell’Appendice 2 allegata alla Legge sulle Pensioni (Aumento) del 1971 (pensioni ufficiali finanziate con fondi locali) prima del comma 39 viene inserito il testo:

“Parlamento Scozzese ed Esecutivo Scozzese

38AB. Una pensione pagabile in conformità con un piano di pensionamento creato in virtù del articolo 81(4)(b) della Legge per la Scozia del 1998, o del comma 3(4)(b) dell’Appendice 2 allegata alla stessa Legge.”

Legge sul Pensionamento del 1972 (c11)

  1. Nel articolo 1(6) della Legge sul Pensionamento del 1972 (pensionamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ecc.) l’espressione “o il Fondo Consolidato” viene sostituita da “il Fondo Consolidato o il Fondo Consolidato Scozzese”.

Legge sulle Comunità Europee del 1972 (c.68)

  1. – (1) La Legge sulle Comunità Europee del 1972 viene emendata come segue.

(2) Nel articolo 2 (attuazione generale dei trattati)

(a) i riferimenti a un potere o a un obbligo previsti dalla legge includono un potere o un obbligo conferito da una Legge del Parlamento Scozzese o da un atto emanato in conformità con una tale Legge e

(b) i riferimenti a un decreto legislativi includono eventuali decreti legislativi nell’accezione prevista dalla presente Legge.

(3) In relazione a normative emanate dai Ministri Scozzesi, o a un’Ordinanza in Consiglio emanata su raccomandazione del Primo Ministro Scozzese in conformità con il articolo 2:

(a) nel comma (2), il termine “designato” nella prima e nella seconda frase dovrà essere ignorato,

(b) i riferimenti a una Legge del Parlamento dovranno essere interpretati come riferimenti a una Legge del Parlamento Scozzese e

  1. c) il comma 2(2) dell’Appendice 2 dovrà avere effetto come se i riferimenti a ciascuna Camera del Parlamento, o ad una delle Camere del Parlamento, fossero estesi al Parlamento Scozzese.

(4) Nel articolo 3(4) (prove), i riferimenti ad un Ministero del Governo includono eventuali parti dell’Amministrazione Scozzese.

Legge sull’Interpretazione del 1978 (c.30)

  1. – (1) La Legge sull’Interpretazione del 1978 viene emendata come segue.

(2) Dopo il articolo 23 viene inserito il testo:

“Leggi del Parlamento Scozzese ecc.

23A. – (1) La presente Legge è applicabile in relazione a una Legge del Parlamento Scozzese e a un atto emanato in conformità con una tale Legge unicamente nella misura prevista dal presente articolo.

(2) Ad eccezione di quanto previsto nel seguente comma (3), i paragrafi 15-18 sono applicabili a:

(a) una Legge del Parlamento Scozzese, nella misura in cui siano applicabili a una Legge,

(b) un atto emenato in conformità con una Legge del Parlamento Scozzese, nella misura in cui essi siano applicabili alla Legislazione Subordinata.

(3) Nell’applicazione dei predetti paragrafi a una Legge e alla legislazione subordinata:

(a) i riferimenti a un decreto legislativo includono eventuali decreti legislativi contenuti in una Legge del Parlamento Scozzese, o in un atto emanato ai sensi della stessa e

(b) i riferimenti contenuti nel articolo 17(2)(b) alla legislazione subordinata includono eventuali atti emanati in conformità con una Legge del Parlamento Scozzese.

(4) Nell’applicazione del articolo 20 a una Legge e alla legislazione subordinata, i riferimenti a un decreto legislativo includono eventuali decreti legislativi contenuti in una Legge del Parlamento Scozzese, o in un atto emanato ai sensi della stessa.”

(3) Nell’Appendice 1 (definizioni di termini ed espressioni), le seguenti definizioni vengono inserite ove opportuno:

“Legge” significa una Legge del Parlamento.”

“Il termine “decreto legislativo” non comprende eventuali decreti legislativi contenuti in una Legge del Parlamento Scozzese, o in un atto emanato ai sensi della stessa.”

Legge sull’Istruzione (Scozia) 1980 (c.44)

  1. Nel articolo 135(1) della Legge sull’Istruzione (Scozia) del 1980 (interpretazione), nella definizione degli “ispettori di Sua Maestà”, la dicitura “su raccomandazione del Segretario di Stato” viene omessa.

Legge sulla Giurisdizione e le Sentenze Civili 1982 (c.27)

  1. – (1) Il articolo 46 della Legge sulla Giurisdizione e le Sentenze Civili del 1982 (domicilio e sede della Corona) viene emendato come segue.

(2) Nel comma (3), dopo il comma (a) viene inserito:

“(aa) la Corona per diritto dell’Amministrazione Scozzese ha la propria sede in Scozia, e in qualsiasi località della stessa,”

(3) Nel comma (7) , dopo “Regno” viene inserita la dicitura “ , l’Amministrazione Scozzese”.

Legge sulla Salute Mentale del 1983 (c.20)

  1. Nel articolo 141 della Legge sulla Salute Mentale del 1983 (membri della Camera dei Comuni che soffrano di malattie mentali), dopo il comma (7) viene aggiunto il testo:

“(8) Il presente articolo ha altresì effetto in relazione ai Deputati al Parlamento Scozzese, tuttavia considerando:

(a) eventuali riferimenti alla Camera dei Comuni o al Presidente della Camera dei Deputati alla stregua di riferimenti al Parlamento Scozzese, oppure

(a seconda dei casi) al Presidente e

(b) considerando il comma (7) omesso. “

Legge sulla Revisione dei Conti Nazionale del 1983 (c.44)

  1. I Paragrafi 6 e 7 della Legge sulla Revisione dei Conti Nazionale del 1983 (studi di “value for money” (economicità degli investimenti)) non saranno applicabili in relazione a:

(a) l’Amministrazione Scozzese o qualsiasi sua parte, oppure

(b) eventuali autorità pubbliche scozzesi con funzioni miste o prive di funzioni riservate.

Legge sul Turismo (Promozione all’estero) (Scozia) 1984 (c.4)

  1. Nel articolo 1 della Legge sul Turismo (Promozione all’estero) (Scozia) del 1984 (potere dell’Ente per il Turismo Scozzese di promuovere il turismo in Scozia al di fuori del Regno Unito), il comma (2) viene omesso.

Legge sul Fallimento (Scozia) del 1985 (c.66)

  1. Il articolo 1 della Legge sul Fallimento (Scozia) del 1985 viene sostituito dal testo seguente:

“Curatore Fallimentare.

  1. – (1) Il Curatore Fallimentare dovrà essere nominato dai Ministri Scozzesi.

(2) I Ministri Scozzesi potranno nominare un membro dello staff del Curatore Fallimentare perché funga da Vice-Curatore Fallimentare ed eserciti tutte le funzioni del Curatore Fallimentare ogniqualvolta il Curatore Fallimentare non sia in grado di farlo.”

Legge sull’Insolvenza del 1986 (c.45)

  1. (1) La Legge sull’Insolvenza del 1986 viene emendata come segue.

(2) Qualsiasi cosa debba essere fatta sulla base di istruzioni impartite, o che possa essere fatta, a o da parte di:

(a) il Conservatore del Registro delle Società in Scozia in virtù di una qualsiasi delle disposizioni di cui al Sottocomma

(3), oppure

(b) dal Vice-Conservatore del Registro delle Società Mutue per la Scozia in virtù di una qualsiasi delle predette disposizioni nella misura in cui esse siano applicabili (con o senza modifiche) in relazione alle società mutue, alle associazioni industriali e alle società di mutuo soccorso o agli istituti di credito fondiario,

Dovrà, o (a seconda dei casi), potrà, essere fatta anche al, o da parte del, Curatore Fallimentare.

(3) Le predette disposizioni sono: i Paragrafi 53(1), 54(3), 61(6), 62(5) (nella misura in cui si faccia riferimento alla trasmissione di notifiche), 67(1), 69(2), 84(3), 94(3), 106(3) e (5), 112(3), 130(1), 147(3), 170(2) e 172(8).

(4) Qualsiasi cosa debba essere fatta sulla base di istruzioni impartite a o da parte di:

(a) il Conservatore del Registro delle Società in Scozia in virtù di una qualsiasi delle disposizioni di cui al Sottocomma

(5), oppure

(b) dal Vice-Conservatore del Registro delle Società Mutue per la Scozia in virtù di una qualsiasi delle predette disposizioni nella misura in cui esse siano applicabili

(con o senza modifiche) in relazione alle società mutue, alle associazioni industriali e alle società di mutuo soccorso o agli istituti di credito fondiario,

Dovrà invece essere fatta al, o da parte del, Curatore Fallimentare.

(5) Le predette disposizioni sono: i Paragrafi 89(3), 109(1), 171(5) e (6), 173(2)(a) e 192(1).

(6) Nel articolo 427 (membri della Camera dei Comuni i cui beni vengano posti sotto sequestro, ecc.), dopo il comma (6) viene inserito il testo:

“(6A) I Sottoparagrafi (4)-(6) hanno effetto in relazione a un deputato al Parlamento del Parlamento scozzese, ma come se

(a) i riferimenti alla Camera dei Comuni fossero applicabili al Parlamento e i riferimenti al Presidente della Camera dei Deputati fossero applicabili al Presidente e

(b) nel comma (4) , la dicitura “in conformità con il presente articolo” è stata sostituita da “in conformità con il articolo 15(1)(b) della Legge sulla Scozia del 1998 (Scotland Act 1998) in virtù del presente articolo”..

Legge sull’Ordine Pubblico del 1986 (c.64)

  1. Nel articolo 26(1) della Legge sull’Ordine Pubblico del 1986 (risparmi per la stesura di relazioni sui lavori del Parlamento), dopo il termine “Parlamento” viene inserita la dicitura “o in seno al Parlamento scozzese”.

Legge sui Diritti d’Autore, Disegni, Progetti e Brevetti del 1988 (c.48)

  1. – (1) La Legge sui Diritti d’Autore, Disegni, Progetti e Brevetti del 1988 viene emendata come segue.

(2) Nel articolo 12(9) (durata dei diritti d’autore nelle opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche), “166” viene sostituito da “166A”.

(3) Nel articolo 153(2) (requisiti per la tutela dei diritti d’autore), “166” viene sostituito da “166A”.

(4) Nel articolo 163(6) (diritti d’autore della Corona) “e 166” viene sostituito da “al 166A”.

(5) Nel articolo 164(1) (Diritti d’autore della Corona nelle Leggi del Parlamento, ecc.), dopo il termine “Parlamento” viene inserita la dicitura “Legge del Parlamento Scozzese”.

(6) Dopo il articolo 166 viene inserito il testo:

“Diritti d’autore nei progetti di legge del Parlamento Scozzese.

166A. – (1) I diritti d’autore relativi ad ogni progetto di legge presentato al Parlamento Scozzese appartengono all’Ente Giuridico Parlamentare Scozzese.

(2) I Diritti d’Autore in conformità con il presente articolo sussistono dal momento in cui il testo del progetto di legge viene consegnato al Parlamento per la presentazione

(a) fino al momento in cui il progetto di legge riceve l’Assenso Reale, oppure

(b) qualora il progetto di legge non riceva l’Assenso Reale, fino a quando non sarà ritirato o respinto o fino a quando il Parlamento non potrà più svolgere lavori in relazione ad esso.

(3) I Riferimenti contenuti nella presente Parte ai diritti d’autore del Parlamento (ad eccezione di quelli contenuti nel articolo 165) comprendono i diritti d’autore previsti dal presente articolo; e, ad eccezione di quanto precedentemente indicato, le disposizioni contenute nella presente Parte sono applicabili in relazione ai diritti d’autore ai sensi del presente articolo nella misura in cui sono applicabili ad altri diritti d’autore del Parlamento.

(4) Nessun altro diritto d’autore, o diritto di natura affine al diritto d’autore, sussisterà relativamente a un progetto di legge dopo che il diritto d’autore sia stato applicato una volta in conformità con il presente articolo; ma senza pregiudizio alcuno per la successiva applicazione del presente articolo in relazione a un progetto di legge il quale, non avendo ricevuto l’Assenso Reale, sia successivamente ripresentato in Parlamento.”

(7) Nel articolo 178 (definizioni minori):

(a) nella definizione de “la Corona”, dopo “di” viene inserita la dicitura “l’Amministrazione Scozzese o di” e

(b) nella definizione dei “lavori del Parlamento” , dopo il termine “Assemblea” viene inserita la dicitura “del Parlamento Scozzese”.

(8) Nel articolo 179 (indice delle definizioni), nella Colonna 2 della voce relativa ai “diritti d’autore del Parlamento”, “e 166(6)” viene sostituito da “166(6) e 166A(3)”.

Legge sui Segreti Ufficiali del 1989 (c.6)

  1. – (1) Il articolo 12 della Legge sui Segreti Ufficiali del 1989 (significato dei termini “funzionario della Corona” e “appaltatore del Governo” ai sensi della predetta Legge) viene emendato come segue.

(2) Nel comma (1), dopo il comma (a) viene inserito il testo:

“(aa) un membro dell’Esecutivo Scozzese o un Ministro scozzese di secondo livello;”.

(3) Nel comma (2)(a), dopo “precedentemente indicato” viene inserita la dicitura “di eventuali responsabili dell’Amministrazione Scozzese,”.

(4) Dopo il comma (3) viene inserito il testo:

“(4) Nel presente articolo l’espressione “responsabile dell’Amministrazione Scozzese” ha lo stesso significato che le viene attribuito nel articolo 126(7)(a) della Legge sulla Scozia del 1998 (Scotland Act 1998).”

Legge sulle Carceri (Scozia) del 1989 (c.45)

  1. (1) La Legge sulle Carceri (Scozia) del 1989 viene emendata come segue.

(2) Il articolo 2 della predetta Legge (nomina dei funzionari, ecc.) viene omesso.

(3) Nel articolo 3(1) (funzionari delle carceri), i termini successivi a “Segretario di Stato” vengono sostituiti dal testo:

“(1A) Ogni carcere dovrà avere un governatore e gli altri funzionari che potranno risultare necessari.”

(4) Nel articolo 3A (servizi medici):

(a) nel comma (2) il termine “nominare” viene sostituito da “prevedere” e il termine “nomina” viene sostituito da “previsione” e

(b) nel Sottoparagarfo (4), il termine “nominato” viene sostituito dal termine “previsto”.

Legge sulle Comunità Europee (Emendamento) del 1993 (c.32)

  1. Nel articolo 6 della Legge sulle Comunità Europee (Emendamento) del 1993 (persone che possono essere proposte come candidati a membri del Comitato delle Regioni), dopo “egli è” viene inserita la dicitura “un deputato del Parlamento Scozzese”.

Legge sul Tribunale Immobiliare Scozzese del 1993 (c.45)

  1. Nel articolo 1 della Legge sul Tribunale Immobiliare Scozzese del 1993 (il Tribunale Immobiliare Scozzese):

(a) nel comma (2) , il termine “Segretario di Stato” è sostituito da “Primo Ministro Scozzese” e

(b) dopo il comma (2) viene inserito il testo:

“(2a) Prima di raccomandare la nomina di una persona alla carica di Presidente, il Primo Ministro Scozzese dovrà consultare il Lord Presidente del supremo Tribunale Civile.”

Legge relativa alle Imposte sul Valore Aggiunto del 1994 (c.23)

  1. Nel articolo 41 della Legge relativa alle Imposte sul Valore Aggiunto del 1994 (applicazione alla Corona), nel comma (6), dopo il termine “include” viene inserita la dicitura “l’Amministrazione Scozzese”.

Legge sui Requisiti di Scrittura (Scozia) del 1995 (c.7)

  1. Nel articolo 12(1) della Legge sui Requisiti di Scrittura (Scozia) del 1995 (interpretazione):

(a) nella definizione di “Ministro”, dopo “1975” viene inserita la dicitura “e comprende inoltre un membro dell’Esecutivo Scozzese” e

(b) nel comma (a) della definizione di “funzionario”, dopo “Ministero” viene inserita la dicitura “oppure, a seconda dei casi, come membro dello staff dei Ministri Scozzesi o del Lord Advocate (Primo Magistrato)”.

Legge sulla Procedura Penale (Scozia) del 1995 (c. 46)

  1. – (1) La Legge sulla Procedura Penale (Scozia) del 1995 viene emendata come segue.

(2) Dopo il articolo 288 viene inserito il testo:

“Problemi di “Devolution” Diritti d’appello per l’Avvocato Generale: problemi di “devolution”.

288A. – (1) Il presente articolo è applicabile laddove:

(a) una persona venga assolta o condannata con riferimento ad un’imputazione (sia in seguito ad un atto d’accusa o nel corso di un procedimento sommario) e

(b) l’Avvocato Generale per la Scozia sia stato una parte in causa nel procedimento in conformità con il comma 6 dell’Appendice 6 allegata alla Legge sulla Scozia del 1998 (Scotland Act 1998) (problemi di “devolution”)

(2) L’Avvocato Generale per la Scozia potrà rinviare eventuali problemi di “devolution” che siano insorti nel corso del procedimento all’Alta Corte perché esprima la sua opinione; e il Cancelliere Giudiziario (Clerk of Justiciary) dovrà inviare, alla persona assolta o condannata e ad eventuali avvocati che abbiano agito per la predetta persona al processo, una copia del documento attestante il rinvio e della notifica della data fissata dalla Corte per l’udienza.

(3) La persona potrà, non più tardi di sette giorni prima della data fissata con le modalità sopraindicate, notificare per iscritto al Cancelliere Giudiziario e all’Avvocato Generale per la Scozia o:

(a) che egli sceglie di comparire personalmente all’udienza, oppure

(b) che egli sceglie di farsi rappresentare dal proprio avvocato all’udienza,

Tuttavia, ad eccezione dei casi in cui la Corte conceda l’autorizzazione di agire altrimenti per ragioni esposte al tribunale, e senza pregiudizio alcuno per il suo diritto di presenziare all’udienza, egli non dovrà comparire o farsi rappresentare all’udienza stessa con modalità diverse da quelle previste in virtù di, e in conformità con, una scelta operata in virtù del presente comma.

(4) Laddove non venga trasmessa alcuna notifica ai sensi del comma (3)(b), l’Alta Corte dovrà nominare un consulente legale che agisca all’udienza in qualità di amicus curiae.

(5) I costi relativi ai rappresentanti scelti in conformità con il comma (3)(b), o ad una nomina in conformità con il comma (4) dovranno, dopo essere stati sottoposti a tassazione da parte del Revisore Contabile del Supremo Tribunale Civile, essere pagati dall’Avvocato Generale per la Scozia attingendo ai fondi erogati dal Parlamento.

(6) L’opinione relativa al problema che costituisce l’oggetto del rinvio ai sensi del comma (2) non dovrà avere alcuna influenza sull’assoluzione o (a seconda dei casi) la condanna al processo. Appelli al Comitato Giudiziario del Privy Council (Consiglio Privato del Sovrano).

288B. – (1) Il presente articolo è applicabile laddove il Comitato Giudiziario del Privy Council decida per un appello ai sensi del comma 13(a) dell’Appendice 6 allegata alla Legge sulla Scozia del 1998 (Scotland Act 1998) contro la definizione di un problema di “devolution” data dall’Alta Corte nel normale corso del procedimento.

(2) La decisione in favore dell’appello non dovrà avere alcuna influenza su precedenti assoluzioni o pregressi annullamenti di eventuali condanne nel corso del procedimento.

(3) Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma (2), l’Alta Corte dovrà godere degli stessi poteri, in relazione al procedimento in caso di rinvio dello stesso da parte del Comitato Giudiziario, di cui godrebbe qualora essa stesse considerando il procedimento con modalità diverse da quelle previste per un tribunale di prima istanza.”

(3) Nel articolo 307(1) (interpretazione), dopo la definizione di “reato” viene inserito il testo:

“l’espressione “problema di “devolution”” viene utilizzata nella stessa accezione prevista dall’Appendice 6 allegata alla Legge sulla Scozia del 1998 (Scotland Act 1998);”.

Legge sulla Diffamazione del 1996 (c.31)

  1. – (1) La Legge sulla Diffamazione del 1996 viene emendata come segue.

(2) Nel articolo 17(1) (interpretazione), nella definizione di “disposizione statutaria”, dopo “1978” viene inserito il testo:

“(aa) una disposizione contenuta in una Legge del Parlamento Scozzese o in un atto emanato in conformità con tale Legge,”.

(3) Nel comma 11(1) c) dell’Appendice 1 (privilegio condizionato), dopo “Ministro della Corona” viene inserita la dicitura “un membro dell’Esecutivo Scozzese”.

Legge sul Risarcimento Danni del 1996 (c.48)

  1. Nel articolo 6 della Legge sul Risarcimento Danni del 1996 (garanzie per le liquidazioni del settore pubblico), dopo il comma

(8) viene inserito il testo:

“(8A) Nell’applicazione del precedente comma (3) alla Scozia, la parte finale del testo, a cominciare dal termine “linee guida”, viene sostituito da “il Ministro”.”

APPENDICE 9

ABROGAZIONI E ANNULLAMENTI

Capitolo con Titolo abbreviato Estensione dell’Abrogazione 1927 c.35. Legge sugli Ufficiali Giudiziari e i Tribunali degli Sceriffi (Scozia) del 1927.

Nel articolo 1(2), “con il consenso del Tesoro”.

Nel articolo 2, “con il consenso del Tesoro per quanto attiene al numero e agli stipendi”.

Nel articolo 3, “e in ogni caso con il consenso del Tesoro”.

Nel articolo 5, “con il consenso del Tesoro per quanto attiene al numero e agli stipendi”.

Nel articolo 12, “previa consultazione con il Tesoro”.

1933 c.41. La Legge sull’Amministrazione della Giustizia (Scozia) del 1933.

Nei Paragrafi 24(7) e 25, “e dovranno essere esercitate su indicazione del Lord Advocate (Primo Magistrato)”.

1975 c.24. Legge sull’Interdizione nella Camera dei Comuni 1975.

Nell’Appendice 2, le voci relative al Lord Advocate e al Solicitor General for Scotland (Sostituto Procuratore Generale per la Scozia).

1975 c.27. Legge sugli Stipendi Ministeriali e di Altro Tipo del 1975.

Nella Parte III dell’Appendice 1, le voci relative al Lord Advocate e al Solicitor General for Scotland.

1980 c.44. Legge sull’Istruzione (Scozia) 1980.

Nel articolo 135(1), nella definizione degli “ispettori di Sua Maestà”, “su raccomandazione del Segretario di Stato”.

1984 c.4. Legge sul Turismo (Promozione all’estero) (Scozia) 1984.

articolo 1(2).

1986 c. 56. Legge sui Collegi Elettorali Parlamentari 1986.

Nell’Appendice 2, disposizione 1(2).

1989 c.45. Legge sulle Carceri (Scozia) del 1989.

articolo 2.